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Procedura : 1998/2082(COS)
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Ciclo del documento : A5-0220/2000

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A5-0220/2000

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P5_TA(2000)0402

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Giovedì 21 settembre 2000 - Bruxelles
Lavoro sommerso
P5_TA(2000)0402A5-0220/2000

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso (COM(1998) 219 - C4-0566/1998 - 1998/2082(COS) )

Il Parlamento europeo,

-  vista la comunicazione della Commissione (COM(1998) 219 - C4-0566/1998 ),

-  vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi(1) ,

-  vista la dichiarazione congiunta sull'economia sommersa delle parti sociali europee nell'industria delle pulizie, della Federazione europea dell'industria delle pulizie (EFCI) e della Federazione internazionale degli impiegati e tecnici (Euro-Fiet), approvata nell'ottobre 1998 nel quadro del loro dialogo sociale europeo,

-  vista la risoluzione del Consiglio del 22 febbraio 1999 sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1999(2) ,

-  vista la risoluzione del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa a un codice di condotta per una più efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella lotta contro l'abuso di prestazioni e contributi sociali a livello transnazionale ed il lavoro sommerso, nonché in materia di temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori(3) ,

-  vista la decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE (4) ,

-  visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0220/2000 ),

A.  considerando che una causa del lavoro sommerso è la povertà, come si può chiaramente evincere dalle statistiche secondo le quali il problema è maggiore nelle regioni più povere e nelle fasce a basso reddito,

B.  considerando che tra le altre principali cause del lavoro sommerso vi sono le elevate imposte e gli elevati contributi per i singoli e gli eccessivi oneri amministrativi e costi correnti per le imprese,

C.  considerando che in molti Stati membri il fenomeno del lavoro sommerso risulta aumentare ed espandersi ad un ritmo maggiore di quello dell'economia ufficiale,

D.  considerando che, per definizione, è difficile determinare la portata del lavoro sommerso,

E.  considerando che il lavoro sommerso esercita un impatto significativo sulle finanze pubbliche a causa delle perdite che ne derivano in termini di introiti fiscali e di contributi sociali e che esso porta ad eludere le norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, gli accordi sull'orario di lavoro e sui salari minimi, distorce la cooperazione tra le parti sociali e, in breve, causa notevoli danni politici, sociali ed economici nell'Unione europea,

F.  considerando la percentuale stimata del lavoro sommerso rispetto al PIL e l'evidente importanza del PIL per il calcolo, ad esempio, del deficit di bilancio e del debito pubblico, del ritardo di sviluppo regionale, della crescita economica o della povertà, che costituiscono questioni di rilevanza politica,

G.  considerando che la lotta al lavoro sommerso contribuisce notevolmente e in modo diretto alla lotta contro la disoccupazione e rappresenta una volontà decisa e uno sforzo per la creazione di un'occupazione stabile e sicura (occupazione di qualità),

H.  considerando che la lotta contro il lavoro sommerso presuppone una evidente violazione della legge, oltre che una palese mancanza di solidarietà, da parte sia di chi lo propone sia di chi lo cerca e lo accetta, anche se con responsabilità abbastanza diverse e che, pertanto, si tratta di una questione seria,

I.  considerando che la consapevolezza della portata dei danni provocati dal lavoro sommerso si sta sviluppando con eccessiva lentezza,

J.  considerando che tutti i livelli politici devono dare il loro contributo alla lotta contro il lavoro sommerso, indipendentemente dall'incidenza o dal peso che il lavoro sommerso abbia sull'economia di ciascuno Stato, regione o località,

K.  considerando che il lavoro sommerso può essere efficacemente combattuto soltanto con una duplice impostazione, preventiva e deterrente, migliorando le condizioni, da un lato e, facendolo emergere e sanzionandolo, dall'altro,

L.  considerando l'aumento nominale nonché il potenziale spostamento del lavoro sommerso a seguito dell'ampliamento e gli sforzi necessari per ottenere un quadro della natura e del volume del lavoro sommerso nei paesi dell'Europa centrale e orientale,

1.  chiede che in ogni Stato membro, come primo passo, si proceda a un censimento dei settori e delle categorie più colpiti e auspica che, per ogni situazione specifica, siano scelti gli interventi più efficaci integrandoli in un programma d'azione;

2.  chiede che, per l'attuazione di detto programma d'azione, sia istituito un organismo interdisciplinare o interministeriale per il coordinamento di tutte le attività e di tutti gli operatori nel quadro del programma d'azione (prendendo come esempio la metodologia seguita in Francia);

3.  chiede di conoscere se gli Stati membri abbiano già adottato, di concerto o meno con le organizzazioni sindacali, iniziative volte a combattere il lavoro sommerso; in caso affermativo, chiede di conoscere gli strumenti adottati e i risultati conseguiti;

4.  ritiene che, visti la portata e gli elevati tassi di espansione del lavoro sommerso, la lotta contro di esso debba diventare una componente attiva della strategia per l'occupazione e della politica sulla coesione sociale;

5.  richiama in questo contesto l'utilità e la necessità di iniziative intese a definire norme uniformi sul lavoro domestico retribuito, che viene svolto principalmente dalle donne;

6.  chiede quindi che il programma d'azione sia inserito nei Piani Nazionali d'Azione collegati agli orientamenti di politica occupazionale, per creare la trasparenza reciproca e valutarne l'efficacia;

7.  invita la Commissione a mettere a punto metodi atti a descrivere e registrare le forme e la portata del lavoro sommerso e valutarne l'impatto sull'economia e sulla solidarietà sociale;

8.  invita inoltre la Commissione a rendere accessibili le informazioni raccolte a tutti i responsabili politici tramite una relazione annuale e a intensificare tale processo con una conferenza annuale;

9.  chiede agli Stati membri di lottare contro il lavoro sommerso, sul piano della prevenzione e della cura, attraverso una chiara regolamentazione e modifiche dell'onere fiscale, come pure sul piano della repressione, ricorrendo a opportuni controlli e adeguate sanzioni, preferibilmente con effetto dissuasivo; ritiene che a livello europeo, tenuto conto dello sviluppo transfrontaliero dei mercati del lavoro, ciò presupponga uno scambio di informazioni e di personale, una cooperazione tra i servizi preposti alle indagini e alla repressione, un coordinamento per quanto concerne le ispezioni (in particolare nelle regioni frontaliere) e la giustizia (esecuzione delle condanne) e norme minime armonizzate in materia di controlli e sanzioni;

10.  chiede inoltre che, in vista dell'ampliamento, queste norme minime rientrino nell'acquis comunitario (amministrativo) o nel corpus iuris (penale);

11.  chiede urgentemente, considerando il nesso tra il livello del prelievo fiscale e contributivo nonché il grado di coesione sociale e il lavoro sommerso, ulteriori sforzi degli Stati membri per ridurre imposte e contributi e rendere più flessibile il mercato del lavoro, pur garantendo la protezione sociale;

12.  esprime la convinzione che saranno conseguiti effetti positivi nella lotta contro il lavoro sommerso riducendo le aliquote IVA per i servizi ad alta intensità di manodopera, come previsto dalla precitata decisione 2000/185/CE del Consiglio, e invita gli Stati membri che finora non si sono avvalsi di tale possibilità a riesaminare le loro decisioni in materia; invita la Commissione a valutare altresì l'impatto di questa decisione del Consiglio e a considerare la possibilità di prorogarla dopo tale valutazione;

13.  ritiene che l'attività legislativa a livello comunitario debba tenere maggiormente conto del problema del lavoro sommerso, ad esempio negli interventi per coordinare il regime fiscale e di sicurezza sociale e per altre misure che generino oneri amministrativi e costi che potrebbero contribuire all'espansione del lavoro sommerso;

14.  invita la Commissione a valutare in particolare l'incidenza del lavoro sommerso transfrontaliero e lo sfruttamento del lavoro minorile;

15.  chiede che siano escluse le “pecore nere” dalla presentazione di offerte o dall'esecuzione di appalti banditi negli Stati membri o dalle istituzioni UE oppure in rapporto a progetti pubblici finanziati dai Fondi strutturali;

16.  invita i governi a garantire che, al momento dell'aggiudicazione, gli appalti non siano assegnati ad imprese che hanno offerto un prezzo evidentemente reso possibile, in parte, dal ricorso al lavoro sommerso;

17.  invita la Commissione a studiare il fenomeno del lavoro sommerso nelle imprese regolari, cioè in aziende nelle quali gli stessi lavoratori svolgono un'attività in parte dichiarata e in parte sommersa (al nero), ed eventualmente a presentare proposte per la lotta contro tale fenomeno;

18.  chiede che venga introdotta una sorta di responsabilità solidale per le grosse imprese appaltatrici che, avendo presentato prezzi irrealistici, costringono i loro fornitori a lavorare sottocosto e a ritenere il lavoro sommerso un neo trascurabile;

19.  chiede che venga prevista, sulla base del diritto comunitario e del “modello olandese”, la possibilità di una responsabilità congiunta e solidale di appaltatori generali e subappaltatori;

20.  invita il Consiglio a trasformare il codice di condotta dell'aprile 1999 in un strumento efficace;

21.  invita la Commissione, viste le carenze funzionali emerse, a rielaborare la direttiva sul distacco dei lavoratori e in particolare a potenziare la cooperazione tra gli Stati membri prevista all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE;

22.  invita gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi per la lotta contro il lavoro autonomo fittizio, pur adattando alcune norme di tutela a questa forma di lavoro quando rispondano alle esigenze reali dell'economia;

23.  invita le parti sociali ad affrontare con maggiore determinazione il lavoro sommerso e auspica l'adozione di adeguate normative che incoraggino i contratti di lavoro ufficiali, per garantire che i lavoratori la cui situazione sia stata regolarizzata attraverso un accordo contrattuale beneficino dei vantaggi fiscali e contributivi riservati ai nuovi occupati dalle rispettive legislazioni nazionali;

24.  invita gli Stati membri a pubblicizzare maggiormente tale problema, non ancora sufficientemente conosciuto e sentito, a rafforzare il dialogo sociale e ad organizzare campagne d'informazione in materia, soprattutto d'intesa con le parti sociali;

25.  invita gli Stati membri ad introdurre il diritto delle parti sociali a proporre un'azione giudiziaria collettiva per mettere un freno al lavoro sommerso;

26.  ritiene che nell'interesse del singolo, del funzionamento del mercato del lavoro e della sostenibilità finanziaria dei sistemi di sicurezza sociale, vadano adottate misure volte a favorire l'integrazione del lavoro sommerso nel mercato del lavoro ufficiale, ad esempio adeguamento del diritto del lavoro, flessibilità dell'orario di lavoro, riduzione degli oneri fiscali e garanzia di una protezione sociale personale indipendentemente dall'attività professionale del coniuge;

27.  sollecita l'avvio di una discussione approfondita sulla futura articolazione dei regimi di previdenza sociale per limitare il lavoro sommerso, alla luce dei cambiamenti indotti dallo sviluppo delle tecnologie di telecomunicazione e dalla flessibilizzazione del mondo del lavoro;

28.  chiede che siano studiati ed elaborati metodi e strumenti adeguati per evitare che il lavoro sommerso si infiltri nelle nuove formule lavorative (Internet, telelavoro, lavoro a tempo parziale, ecc.);

29.  sottolinea che, sebbene nel complesso le donne non rappresentino la maggioranza dei lavoratori del sommerso, esse sono tuttavia molto più numerose degli uomini in alcuni settori del mercato del lavoro caratterizzati da bassi livelli di qualifiche, di sicurezza del posto di lavoro e di remunerazione nonché da una protezione sociale carente o del tutto assente;

30.  fa presente che la posizione generalmente più debole delle donne sul mercato del lavoro è spesso conseguenza degli impegni familiari che rendono loro più difficile l'accesso al mercato del lavoro ufficiale, favorendo l'accettazione di un lavoro sottopagato e sommerso; evidenzia altresì le gravi conseguenze che ne derivano per lo sviluppo professionale delle donne; è favorevole all'organizzazione di campagne d'informazione, volte a sensibilizzare le donne interessate sui rischi e gli svantaggi del lavoro sommerso, nonché ad ispezioni nelle aziende;

31.  invita la Commissione a rafforzare il controllo sul rispetto del principio di pari trattamento negli Stati membri, avvalendosi appieno delle basi giuridiche fornite dal trattato di Amsterdam; invita la Commissione a presentare una relazione annuale sui progressi compiuti;

32.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, alle parti sociali nonché all'Organizzazione internazionale del lavoro.

(1) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(2) GU C 69 del 12.3.1999, pag. 2.
(3) GU C 125 del 6.5.1999, pag. 1.
(4) GU L 59 del 4.3.2000, pag. 10.

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