Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione inerente alle regole di concorrenza relative agli accordi di cooperazione orizzontali (C5-0304/2000
- 2000/2154(COS)
)
Il Parlamento europeo,
- vista la comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2821/71, del 20 dicembre 1971, sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate, modificato dal regolamento (CEE) n. 2743/72 (C5-0304/2000
)(1)
,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari economici e monetari (A5-0217/2000
),
A. considerando che in materia di antitrust, fusioni e restrizioni verticali, la prassi prevede che i documenti preliminari siano inviati al Parlamento europeo prima di essere pubblicati, anche in assenza di un obbligo giuridico ufficiale;
B. convinto dell'importanza di estendere tale prassi anche al settore degli accordi di cooperazione orizzontale;
C. consapevole della necessità di modificare il quadro legislativo e le prassi in vigore, allo scopo di tener conto dell'evoluzione dell'economia per quanto riguarda gli accordi di ricerca e sviluppo e quelli di specializzazione, nonché altri accordi orizzontali;
1. accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di valutare gli accordi di cooperazione orizzontale sulla base di un approccio economico, nell'ambito della sua ampia riforma della politica di concorrenza;
2. esprime preoccupazione per l'opzione scelta dalla Commissione per il trattamento delle restrizioni orizzontali, diversa da quella utilizzata per le restrizioni verticali; in tal caso, anziché un unico regolamento di esenzione per categorie, esistono due progetti di regolamento specifici, che non coprono la totalità delle restrizioni esenti, nonché una serie di linee direttrici, che coprono molti accordi non contemplati nei regolamenti, il che implica una differenza di trattamento giuridico fra un accordo e l'altro;
3. ritiene che alcuni accordi compresi nelle linee direttrici, come quelli di acquisto o commercializzazione, dovrebbero rientrare invece in un regolamento di esenzione per categorie;
4. ritiene che in alcuni casi in cui i risultati sono utilizzati in comune l'esenzione massima dovrà essere portata da cinque anni, come proposto nel regolamento, a dieci anni, allo scopo di garantire alle parti certezza del diritto e sicurezza per i progetti di ricerca e sviluppo rilevanti;
5. invita la Commissione a considerare i nuovi progetti solo come un passo intermedio nello sviluppo di un più ampio regolamento di esenzione per categorie per le restrizioni orizzontali alla concorrenza;
6. esprime la propria preoccupazione per la proposta della Commissione di utilizzare le soglie relative alle quote di mercato come indicatori del potere di mercato e invita la Commissione a prendere in considerazione strumenti alternativi di valutazione più accurata del potere di mercato;
7. accoglie positivamente le proposte della Commissione di procedere all'adozione di un approccio economico per quanto riguarda la valutazione degli accordi orizzontali, ma sollecita la stessa a chiarire meglio le disposizioni che determinano l'applicabilità delle linee direttrici orizzontali o verticali;
8. invita la Commissione a chiarire una volta per tutte, esplicitandolo nelle linee direttrici, che il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1 non si applica agli accordi di subfornitura reciproci o anche solo unilaterali;
9. riconosce la necessità di evitare la rinazionalizzazione del diritto comunitario sulla concorrenza e sollecita la Commissione a scoraggiare le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza ad intraprendere, sulla base del loro diritto nazionale, un secondo esame degli accordi esentati;
10. esprime la propria preoccupazione per il fatto che le linee direttrici 122 e 141 fissano una soglia arbitraria relativa al potere di mercato del 15% e sollecita la Commissione a incrementare tale soglia a un valore minimo del 20%;
11. invita la Commissione a portare a due anni il periodo di transizione per l'introduzione dei regolamenti all'oggetto;
12. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti degli Stati membri.