Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers" Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (COM(2000) 382
- C5-0444/2000
- 2000/0164(COS)
)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione (COM(2000) 382
- C5-0444/2000
),
- visti gli articoli 137, 138 e 139 del trattato CE,
- viste le comunicazioni della Commissione che promuovono il dialogo sociale a livello comunitario (COM(1993) 600
e COM(1998) 322
),
- visti l'accordo quadro sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile, concluso il 22 marzo 2000 tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali del settore dell'aviazione civile, e la decisione di tali organizzazioni di esortare la Commissione a presentare al Consiglio detto accordo per la sua attuazione,
- viste la comunicazione della Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'organizzazione dell'orario di lavoro nei settori e attività esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993 (COM(1998) 662
) e le proposte ivi contenute sull'organizzazione dell'orario di lavoro in tali settori,
- vista la sua risoluzione del 2 luglio 1998 sul Libro bianco della Commissione sui settori e le attività esclusi dalla direttiva sull'orario di lavoro (COM(1997) 334
- C4-0434/1997
)(1)
,
- vista la direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva(2)
,
- vista la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)(3)
, nonché la sua risoluzione del 14 aprile 1999(4)
sulla proposta di direttiva su detto accordo,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,
- delegato il potere deliberante alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, a norma dell'articolo 62 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0265/2000
),
A. considerando che il settore dell'aviazione civile (come pure tutti gli altri settori dei trasporti) fu escluso dalle disposizioni della direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro,
B. considerando che il Parlamento europeo ha sempre ritenuto ingiustificata tale esclusione in quanto non avvalorata da alcuna motivazione di carattere scientifico o sociale,
C. considerando che, nel luglio 1997, la Commissione ha adottato il summenzionato Libro bianco al fine di esaminare la natura di dette esclusioni e definire criteri che consentissero di trovare una soluzione al problema,
D. considerando che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la direttiva 2000/34/CE che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva,
E. considerando che le parti sociali hanno avviato negoziati nei diversi settori dei trasporti al fine di concludere accordi settoriali,
F. considerando che l'accordo stabilisce “disposizioni più specifiche”, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 93/104/CE, riguardo all'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile,
G. considerando che la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori rientra nelle competenze della Comunità europea,
H. considerando che le norme relative all'orario di lavoro nel settore dell'aviazione civile non devono essere confuse con il concetto di “limitazione del tempo di volo e di servizio e prescrizioni di riposo” e che pertanto l'accordo non deve pregiudicare futuri regolamenti europei sulle limitazioni del tempo di volo e dei periodi di servizio,
I. considerando che l'attuazione dell'accordo non può giustificare alcuna regressione rispetto alla situazione vigente negli Stati membri relativamente alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro del personale che presta servizio nell'aviazione civile,
J. considerando che l'articolo 139, paragrafo 2, non prevede la consultazione del Parlamento europeo e che la Commissione ha trasmesso al Parlamento la proposta affinché esso possa esprimere il proprio parere alla Commissione e al Consiglio,
1. si compiace dell'accordo concluso da AEA, ETF, ECA, ERA e IACA sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale impiegato nell'aviazione civile e conviene sul fatto che esso debba essere presentato al Consiglio;
2. esorta nuovamente a concludere un accordo interistituzionale concernente disposizioni comuni sull'applicazione pratica dell'articolo 138, paragrafo 4, e dell'articolo 139, paragrafo 2, del trattato ed esorta la Commissione e il Consiglio ad avviare un dialogo serio con il Parlamento al fine di migliorare l'insoddisfacente situazione attuale;
3. ricorda che, nel settore dell'aviazione civile, vi sono legami stretti tra la sicurezza del personale e quella operativa e che un livello elevato di entrambe garantisce anche l'incolumità dei passeggeri e la tutela dell'ambiente;
4. invita pertanto la Commissione a presentare con ogni sollecitudine una proposta di regolamento sulle limitazioni del tempo di volo e di servizio e sulle prescrizioni di riposo, al fine di mantenere elevati standard di sicurezza operativa e prevenire la stanchezza a breve termine dei membri dell'equipaggio, sottolinea che un simile regolamento, unitamente alla futura direttiva sul tempo di lavoro, sarebbe uno strumento indispensabile dell'acquis communautaire
nel contesto di un futuro accordo multilaterale tra l'Unione europea e altri paesi europei sulla creazione di uno spazio aereo europeo comune e nel quadro del futuro ampliamento dell'Unione;
5. invita pertanto a considerare il presente accordo parte integrante dell'accordo multilaterale tra l'UE e gli altri paesi europei sull'istituzione di uno spazio aereo europeo comune;
6. esorta il Consiglio a non modificare il periodo di attuazione di due anni proposto dalla Commissione e, in ogni caso, a garantire che l'accordo entri in vigore prima della direttiva 2000/34/CE che modifica la direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva;
7. ricorda al Consiglio e alla Commissione che l'accordo stabilisce requisiti minimi e non pregiudica l'applicazione di standard più elevati a livello nazionale;
8. si compiace del fatto che siano previste disposizioni relative alle sanzioni comminabili in caso di mancata attuazione della direttiva ed invita gli Stati membri ad istituire un sistema di controlli efficace per individuare rapidamente ogni inosservanza delle disposizioni della direttiva;
9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché a AEA, ETF, ECA, ERA e IACA.