Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi e ai porti di navigazione interna nonché al progetto n. 8 dell'allegato III (6658/1/2000 - C5-0271/2000
- 1997/0358(COD)
)
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
- vista la posizione comune del Consiglio (6658/1/2000 - C5-0271/2000
)(1)
,
- vista la sua posizione in prima lettura(2)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1997) 681
)(3)
,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 277
),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0232/2000
),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Titolo
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi e
ai porti di navigazione interna nonché al progetto n. 8 dell'allegato III
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna e ai terminali intermodali,
nonché al progetto n. 8 dell'allegato III
(Emendamento 2)
Considerando 2
(2)
I punti di interconnessione, compresi i porti marittimi e
i porti di navigazione interna, costituiscono una delle condizioni preliminari per l'integrazione dei diversi modi di trasporto in una rete multimodale.
(2)
I punti di interconnessione, compresi i porti marittimi, i porti di navigazione interna e i terminali intermodali
, costituiscono una delle condizioni preliminari per l'integrazione dei diversi modi di trasporto in una rete multimodale per la quale è necessaria una valutazione strategica dell'impatto ambientale, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 1692/96/CE
.
(Emendamento 3)
Considerando 3
(3)
La rete portuale marittima transeuropea deve comportare una classificazione dei porti in categorie in base a criteri quantitativi o alla loro ubicazione su isole non collegate al continente mediante collegamenti fissi ed è opportuno che soltanto i porti che per volume di traffico rientrano nella categoria più alta siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte. È necessario precisare le specifiche a cui deve rispondere un progetto portuale marittimo per poter essere considerato d'interesse comune.
(Soppresso
)
(Emendamento 4)
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA b)
Articolo 11, paragrafo 3 bis, lettera d) (decisione n. 1692/96/CE)
d)
dotati di impianti di trasbordo per il trasporto combinato
o il cui volume annuale di traffico merci è pari o superiore a 300 000
tonnellate.
d)
dotati di impianti di trasbordo per il trasporto intermodale
o il cui volume annuale di traffico merci non sia inferiore a500 000
tonnellate.
(Emendamento 15)
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 12, paragrafo 2 (decisione n. 1692/96/CE)
2.
La rete portuale marittima transeuropea è costituita da porti marittimi ubicati nel territorio della Comunità, aperti al traffico commerciale e conformi ai criteri e alle specifiche dell'allegato II. Essi sono classificati in tre categorie, A, B e C, a seconda del volume di traffico che movimentano o della loro ubicazione. I porti marittimi inclusi nella categoria A, di cui all'allegato II, sezione 5, sono rappresentati sulle carte indicative, riportati negli schemi dell'allegato I, sezione 5, basate sui più recenti dati relativi ai porti
.
2.
I porti marittimi compresi nella rete presentano le seguenti caratteristiche:
a)
interconnessione con altre linee transeuropee di trasporto come illustrato nell'allegato I e
b)
un volume annuale totale di traffico merci non inferiore a 1,5 milioni di tonnellate
c)
un volume annuale totale di traffico passeggeri non inferiore a 200 000 passeggeri internazionali (viaggi tra porti situati in due paesi diversi)..
Nel caso delle isole e delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato i porti marittimi compresi nella rete presentano quali caratteristiche un volume annuale totale di traffico merci non inferiore a 1,5 milioni di tonnellate o un volume annuale totale di passeggeri non inferiore a 200 000 passeggeri, che comprende il traffico interno, a condizione che la distanza tra i porti sia superiore a 5 km.
(Emendamento 6)
ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)
Articolo 14 (decisione n. 1692/96/CE)
2 bis) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Articolo 14
Caratteristiche
La rete transeuropea di trasporto combinato è costituita:
-
da linee ferroviarie e vie navigabili adatte al trasporto combinato nonché vie marittime le quali, unitamente a eventuali tratti stradali iniziali e/o finali, il più possibile brevi, consentono il trasporto di merci su lunghe distanze;
-
da terminali che forniscono strutture di trasbordo intermodale tra ferrovie, strade, vie navigabili e vie marittime, e che sono individuati negli schemi dell'allegato I; ai sensi della presente decisione per trasporto intermodale si intende il trasporto combinato per unità di carico (rimorchi e casse mobili);
-
temporaneamente, dal materiale rotabile adeguato qualora le caratteristiche dell'infrastruttura, non ancora adattate, lo richiedano.”;
(Emendamento 7)
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Allegato I (decisione n. 1692/96/CE)
4)
l'allegato I è modificato come segue:
4)
l'allegato I è modificato come segue:
a)
Nell'indice:
-
il titolodella sezione 4 "Rete delle vie navigabili” è sostituito da: "Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna”;
a)
Nell'indice:
-
la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:
-
la
sezione 5 è sostituita dal testo seguente:
"Sezione 5: Porti marittimi - Categoria A
"Sezione 5: Porti marittimi
5.0
Europa
5.1
Mar Baltico
5.2
Mare del Nord
5.3
Oceano Atlantico
5.4
Mar Mediterraneo - parte occidentale
5.5
Mar Mediterraneo - parte orientale”;
5.0
Europa
5.1
Mar Baltico
5.2
Mare del Nord
5.3
Oceano Atlantico
5.4
Mar Mediterraneo - parte occidentale
5.5
Mar Mediterraneo - parte orientale”;
-
nella
sezione 7 "Rete di trasporto combinato” il punto 7.2 è soppresso;
-
la
sezione 7 è sostituita dal testo seguente:
"Sezione 7: Rete di trasporto combinato -corridoi ferroviari e terminali
7.1.0.
Europa
7.1.1.
Belgio/Germania/Francia/
Lussemburgo/Paesi Bassi/Austria
7.1.2.
Spagna/Portogallo/Irlanda/Regno Unito
7.1.3.
Danimarca/Finlandia/Svezia
7.1.4.
Grecia/Italia
7.2.
Vie navigabili e porti di navigazione interna”
b)
Per quanto riguarda le carte corrispondenti alle sezioni 4 e 5:
-
la carta che illustra la sezione 4 è sostituita da quelle che figurano nell'allegato della presente decisione. Tali carte individuano altresì i porti di navigazione interna dotati di impianti di trasbordo per il trasporto combinato e sostituiscono la carta che illustra il punto 7.2,
-
sono inserite le carte che illustrano la sezione 5 come illustrato nell'allegato della presente decisione;
b)
Sono inseriti gli schemi da 5.0 a 5.5 (porti marittimi); gli schemi 7.1-A (trasporto combinato - corridoi ferroviari), 7.1-B (su grande scala) e 7.2 (trasporto combinato - vie navigabili) sono sostituiti dagli schemi da 7.1.0 a 7.1.4 (trasporto combinato - corridoi e terminali/zone di trasbordo) e 7.2 (vie navigabili e porti di navigazione interna); tali schemi sono riportati in allegato;
b bis)
il canale Elba-Lubecca e il canale Twente-Mittelland sono inseriti nello schema 7.2 (vie navigabili e porti di navigazione interna);
b ter)
i porti di navigazione interna che svolgono anche funzioni di porti marittimi figurano a parte nello schema 7.2 (vie navigabili e porti di navigazione interna);
b quater) i porti di navigazione interna che non sono intermodali ma che hanno un volume di traffico annuale merci non inferiore a 500 000 tonnellate di merci figurano a parte nello schema 7.2 (vie navigabili e porti di navigazione interna).
(Emendamento 8)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA a)
Allegato II, sezione 4, primo comma (decisione n. 1692/96/CE)
Porti di navigazione interna
Porti di navigazione interna
Oltre ai progetti inerenti ai collegamenti e ai porti di navigazione interna di cui all'allegato I, è considerato di interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura
riguardante una o più
delle categorie che seguono:
Oltre ai progetti inerenti ai collegamenti e ai porti di navigazione interna di cui all'allegato I, è considerato di interesse comune qualsiasi progetto riguardante almeno
una delle categorie che seguono:
1.
accesso al porto per via navigabile;
1.
accesso al porto per via navigabile;
2.
infrastruttura portuale all'interno dell'area portuale;
2.
infrastruttura portuale all'interno dell'area portuale;
3.
altre
infrastrutture dei trasporti
all'interno dell'
area portuale;
3.
le infrastrutture portuali all'interno di un'area portuale comprendono la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all'interno della zona portuale e dei collegamenti con la rete nazionale e internazionale di trasporto; rientrano in particolare in tale contesto la valorizzazione e la manutenzione di aree destinate a scopi commerciali e ad altri scopi portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi e degli altri specchi d'acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico, di comunicazione e d'informazione, nonché la costruzione e la manutenzione degli impianti per la raccolta dei rifiuti e dell'olio combustibile usato;
gli investimenti in sovrastrutture portuali facenti capo ad imprese e gli aiuti concessi a tal fine alle imprese non sono ammessi ai finanziamenti comunitari per le reti transeuropee; gli investimenti in sovrastrutture portuali possono, in via eccezionale, essere finanziati dal Fondo di coesione o dai Fondi strutturali o nelle regioni ammissibli, sempre che non sia inficiata la concorrenza leale fra i porti di navigazione interna della Comunità e all'interno degli stessi;
4.
altre
infrastrutture dei trasporti
che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti.
4.
infrastrutture terrestri
che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti;
(Emendamento 9)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato II, sezione 5, paragrafo 1 (decisione n. 1692/96/CE)
1.
Criteri di selezione dei porti marittimi
1.
Obiettivi dei progetti portuali e obiettivi dei progetti portuali connessi di interesse comune:
I porti marittimi rientrano in una delle categorie seguenti:
-
agevolare lo sviluppo degli scambi intracomunitari e con il resto del mondo,
Categoria A: Porti marittimi il cui volume globale di traffico annuo è pari o superiore a 1 milione di tonnellate di merci o a 200 000 passeggeri.
-
contribuire ad una mobilità permanente alleggerendo il traffico nei corridoi terrestri congestionati e la riduzione dei costi esterni del trasporto europeo, ad esempio aumentando la quota marittima del traffico, in particolare promuovendo la navigazione costiera,
Categoria B: Porti marittimi non rispondenti ai criteri della categoria A e il cui volume globale di traffico annuo va da 500.000 a 999.999 tonnellate di merci o da 100.000 a 199.999 passeggeri.
-
migliorare la possibilità di accesso e rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità favorendo lo sviluppo dei collegamenti marittimi intracomunitari e prestando particolare attenzione alle regioni insulari e periferiche della Comunità,
Categoria C: Porti marittimi non rispondenti ai criteri delle categorie A e B e che non sono esclusivamente utilizzati come porti di pesca o da diporto, ubicati su isole non collegate al continente mediante collegamenti fissi.
-
permettere un accesso continuo ai porti baltici situati approssimativamente a 60º di latitudine nord e oltre, che sono generalmente bloccati dai ghiacci in inverno.
(Emendamento 10)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato II, sezione 5, paragrafo 2 (decisione n. 1692/96/CE)
2.
Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alla rete portuale marittima
2.
I progetti di infrastruttura all'interno ai porti o ad essi connessi devono collocarsi in una o più delle seguenti categorie:
Sono considerati di interesse comune i progetti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
A.
accessi marittimi o fluviali ai porti, comprese le spese relative all'attrezzatura usata per rompere il ghiaccio in inverno;
(Tabella: cfr. GU C 228 del 9.8.2000, pag. 3
)
B.
infrastrutture portuali all'interno del porto;
C.
infrastrutture di trasporto terrestre che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea di trasporto.
L'infrastruttura portuale all'interno di una zona portuale comprende la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all'interno del porto e dei collegamenti con la rete nazionale e internazionale di trasporto; rientrano in particolare in tale contesto la valorizzazione e la manutenzione di aree destinate a scopi commerciali e ad altri scopi portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi marittimi e fluviali nonché degli altri specchi d'acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico, di comunicazione e d'informazione, nonché la costruzione e la manutenzione degli impianti per la raccolta dei rifiuti e dell'olio combustibile usato.
(Emendamento 11)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato II, sezione 5, paragrafo 2 bis (nuovo) (decisione n. 1692/96/CE)
2 bis. Tipi di progetti portuali e di progetti portuali connessi di interesse comune
È riservata un'attenzione particolare segnatamente a tipi di progetti concernenti:
-
lo sviluppo del trasporto marittimo e marittimo-fluviale a corto raggio, comprese le infrastrutture necessarie;
-
il miglioramento delle infrastrutture portuali, in particolare nei porti situati nelle isole e nelle regioni periferiche;
-
la creazione o il miglioramento dell'accesso all'hinterland, in particolare mediante collegamenti ferroviari e vie navigabili;
-
lo sviluppo e l'installazione di sistemi di gestione di informazione tipo EDI (interscambio elettronico dei dati) o altri sistemi di gestione intelligente del traffico merci e passeggeri, con tecnologie integrate.
(Emendamento 12)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato II, sezione 5, paragrafo 2 ter (nuovo) (decisione n. 1692/96/CE)
2 ter.Condizioni specifiche
Gli investimenti di sovrastrutture portuali facenti capo ad imprese e gli aiuti concessi a tal fine alle imprese non sono ammessi ai finanziamenti comunitari per le reti transeuropee. Gli investimenti in sovrastrutture portuali possono, in via eccezionale, essere finanziati dal Fondo di coesione o dai Fondi strutturali nelle regioni ammissibili, sempre che non sia inficiata la concorrenza leale fra i porti marittimi della Comunità e all'interno degli stessi.
I progetti devono contribuire a:
-
integrare il traffico in una rete transeuropea di trasporto o in una catena di trasporto intermodale, oppure
-
incrementare il ricorso a modi di trasporto rispettosi dell'ambiente.
(Emendamento 13)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b bis) (nuova)
Allegato II, sezione 7, secondo e terzo trattino (decisione n. 1692/96/CE)
b bis)
nella sezione 7 il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:
"- la realizzazione o la ristrutturazione di centri di trasbordo fra modi terrestri di trasporto, con le relative infrastrutture;
-
l'adeguamento delle zone portuali, per permettere di incrementare o migliorare il trasbordo tra i trasporti marittimi e i trasporti ferroviari e la navigazione interna nel trasporto combinato.”;
(Emendamento 14)
ALLEGATO
Allegato I, sezione 5, Categoria A, carta 5.1
Nella carta 5.1 sostituire la denominazione del porto finlandese di "Rautaruukki/Raahe” con quella di "Raahe”.