Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (COM(1999) 717
- C5-0095/2000
- 1999/0284(CNS)
)
La proposta è stata approvata con le modifiche apportate nella seduta del 21 settembre 2000(1)
e i seguenti emendamenti di compromesso:
(Emendamento di compromesso 17)
Considerando - 1 (nuovo)
(- 1) i prossimi negoziati agricoli che si terranno nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio dovranno essere condotti, da parte europea, in modo da preservare le prospettive di sviluppo commerciale della trasformazione agroalimentare, rispettando le esigenze del modello agricolo europeo, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino e alle risoluzioni del Consiglio dei ministri dell'agricoltura e del Consiglio europeo del dicembre 1997. La facilitazione relativa al regime TPA che determina il regime di scambio applicabile a talune merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti agricoli può apportare soltanto una risposta urgente e provvisoria ai problemi di approvvigionamento dell'industria agroalimentare europea, in attesa di una soluzione alle questioni di fondo. Si dovrebbero pertanto esaminare soluzioni alternative alla facilitazione relativa al regime TPA allo scopo di rispondere ai problemi settoriali specifici;
(Il presente emendamento di compromesso sostituisce l'emendamento 1 approvato il 21 settembre 2000) (L'emendamento 5, approvato il 21 settembre 2000, decade)
(Emendamento di compromesso 18)
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) la Commissione tiene conto dell'insieme delle imprese trasformatrici di materie prime agricole, con particolare riferimento alla situazione delle piccole e medie imprese, considerato l'impatto delle misure mirate riguardanti i risparmi relativi alle restituzioni all'esportazione;
(Il presente emendamento di compromesso sostituisce l'emendamento 16 approvato il 21 settembre 2000)
(Emendamento di compromesso 19)
Considerando 4 quinquies (nuovo)
(4 quinquies) occorre prevedere nei successivi esercizi finanziari gli stanziamenti destinati a far sì che i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato possano beneficiare pienamente dell'intero utilizzo del massimale OMC in vigore;
(Il presente emendamento di compromesso sostituisce l'emendamento 9 approvato il 21 settembre 2000)
(Emendamento di compromesso 20)
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3448/93)
(5 bis) L'importo al di sotto del quale i piccoli esportatori possono beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione è fissato a 50.000 euro all'anno. Detto importo è suscettibile di essere adattato secondo la procedura di cui all'articolo 16.
(Il presente emendamento di compromesso sostituisce l'emendamento 8 approvato il 21 settembre 2000)
(Emendamento di compromesso 21)
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (regolamento (CE) n. 3448/93)
Inoltre, e conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93, anche le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate soddisfatte per determinate quantità di prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di merci. Queste quantità sono determinate mediante un bilancio, stabilito dalla Commissione, fondato sul raffronto tra le disponibilità finanziarie imposte e il fabbisogno stimato in termini di restituzioni. Detto bilancio, e le relative quantità, sono rivisti regolarmente alla luce dell'evoluzione dei fattori economici e regolamentari.
Inoltre, e conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93, anche le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate soddisfatte per determinate quantità di prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di merci. Queste quantità sono determinate mediante un bilancio, stabilito dalla Commissione, fondato sul raffronto tra le disponibilità finanziarie imposte e il fabbisogno stimato in termini di restituzioni, e tenendo conto in particolare dei volumi prevedibili di esportazione delle merci interessate, nonché della situazione del mercato interno e esterno dei relativi prodotti di base.
Detto bilancio, e le relative quantità, sono rivisti regolarmente alla luce dell'evoluzione dei fattori economici e regolamentari.
(Emendamento di compromesso 22)
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma (regolamento (CE) n. 3448/93)
Le modalità d'applicazione del capoverso precedente, che consentono di determinare i prodotti agricoli che da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16.
Le modalità d'applicazione del comma precedente, che consentono di determinare i prodotti agricoli da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, garantiscono una maggiore leggibilità agli operatori attraverso la pubblicazione preliminare, OCM per OCM, dei quantitativi indicativi da importare. Tale pubblicazione avverrà regolarmente in funzione dell'utilizzazione di detti quantitativi. Le modalità di applicazione
sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16.
(Il presente emendamento di compromesso sostituisce l'emendamento 11 approvato il 21 settembre 2000)
(Emendamento di compromesso 23)
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 21 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3448/93)
5 bis. Dopo l'articolo 21, è aggiunto l'articolo seguente: "Articolo 21 bis La Commissione presenta una relazione interlocutoria al Parlamento europeo e al Consiglio al termine del primo anno di attuazione del nuovo regime. Tale relazione analizzerà per ciascuna OCM l'impatto delle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, con particolare riferimento ai settori lattiero e dei prodotti caseari nonché dello zucchero”.
(Il presente emendamento di compromesso sostituisce gli emendamenti 3, 4, 12, 14 e 15 approvati il 21 settembre 2000)
Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (COM(1999) 717
- C5-0095/2000
- 1999/0284(CNS)
)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1999) 717
)(1)
,
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 37 e 133 del trattato CE (C5-0095/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0228/2000
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.