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 Testo integrale 
Procedura : 1999/0264(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0085/2000

Testi presentati :

A5-0085/2000

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(2000)0462

Testi approvati
Mercoledì 25 ottobre 2000 - Strasburgo
Accordo CE-Bulgaria e CE-Ungheria ***I (Procedura senza discussione)
P5_TA(2000)0462A5-0085/2000
Testo
 Risoluzione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (COM(1999) 667 - C5-0335/1999 - 1999/0264(COD) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione (1)   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Articolo 2, paragrafo 3
   3. Le autorizzazioni relative a ciascun anno devono essere assegnate entro il 15 novembre dell'anno precedente.
   3. Le autorizzazioni relative a ciascun anno devono essere assegnate entro il 15 ottobre dell'anno precedente.

(1) GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 33.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (COM(1999) 667 - C5-0335/1999 - 1999/0264(COD) )

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 667 )(1) ,

-  visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0335/1999 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0085/2000 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 33.

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