Accordo CE-Malta (formazione, istruzione e gioventù) * (procedura senza relazione)
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore dellla formazione, dell'istruzione e della gioventù [COM(2000) 416
- C5-0372/2000
- 2000/0176(CNS)
[
(Procedura di consultazione)
La proposta è approvata
Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico ***III
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (C5-0348/2000
- 1998/0249(COD)
)
- visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e la dichiarazione della Commissione al riguardo (C 5-0348/2000),
- vista la sua posizione in prima lettura(1)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 452
)(2)
,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM (1999) 149)(3)
,
- vista la sua posizione in seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio(4)
,
- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2000) 236
- C5-0212/2000
),
- visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
- visto l'articolo 83 del suo regolamento,
- vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0213/2000
),
1. approva il progetto comune e ricorda la dichiarazione della Commissione al riguardo;
2. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia (7492/1/2000 riv.1 - C5-0325/2000
- 1998/0300 (COD)
)
- vista la posizione comune del Consiglio (7492/1/2000 riv 1 - C5-0325/2000
)(1)
,
- vista la sua posizione in prima lettura(2)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 600
)(3)
,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- visti la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0206/2000
),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente posizione al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
a)
ammodernamento del sistema produttivo, miglioramento delle capacità istituzionali e delle infrastrutture, in particolare nei settori dell'ambiente, del1'energia e dei trasporti;
a)
ammodernamento del sistema produttivo, miglioramento delle capacità istituzionali e delle infrastrutture, in particolare nei settori dell'ambiente, del1'energia e dei trasporti eccetto lo sviluppo di produzione di energia elettrica nucleare, specialmente nelle zone sismiche
;
qualsiasi forma di cooperazione volta a difendere e promuovere la democrazia, la preminenza del
diritto, i diritti dell'uomo e la protezione
delle minoranze;
h)
qualsiasi forma di cooperazione volta a difendere e promuovere la democrazia, la preminenza dello Stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la protezione e il riconoscimento della loro identità culturale, nonché il sostegno alle iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte;
(Emendamento 3)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera h) bis (nuova)
h)
bis. qualsiasi forma di cooperazione mirante a risolvere la questione curda;
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ***II
Risoluzione legislativa del Parlamemnto europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (5685/1/2000 - C5-0180/2000
- 1996/0304(COD)
)
- vista la posizione comune del Consiglio (5685/1/2000 - C5-0180/2000
)(1)
,
- vista la sua posizione in prima lettura(2)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1996) 511
)(3)
,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 73
)(4)
,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0196/2000
),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) La convenzione sulla biodiversità richiede alle parti di integrare per quanto possibile e appropriato la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei piani, nei programmi settoriali e intersettoriali pertinenti.
(Emendamento 27)
Articolo 2, lettera a), secondo trattino
-
che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
-
che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o
-
che sono finanziati dall'Unione europea;
(Emendamento 7)
Articolo 3, paragrafo 5
5.
Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni
, alla luce comunque dei pertinenti criteri di cui all'allegato II.
5.
Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso, alla luce comunque dei pertinenti criteri di cui all'allegato II.
(Emendamento 9)
Articolo 3, paragrafo 7
7.
Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5 siano messe a disposizione del pubblico.
7.
Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5 siano messe a disposizione del pubblico, così come le motivazioni della decisione di richiedere o meno una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
(Emendamento 10)
Articolo 3, paragrafo 8, terzo trattino
-
piani e programmi compresi nel periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, o nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2000-2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti.
-
piani e programmi compresi nel periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, o nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2000-2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti; tutti i futuri piani e programmi ai sensi dei succitati o di nuovi regolamenti comunitari saranno tuttavia contemplati dai requisiti della presente direttiva.
(Emendamento 11)
Articolo 4, paragrafo 3
3.
Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto
, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che
essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia
.
3.
Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri fissano
, onde evitare duplicazioni della valutazione, il livello al quale
essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva. Ne restano impregiudicati obiettivi, contenuto e ambito di applicazione della presente direttiva (segnatamente il disposto di cui all'articolo 3).
(Emendamento 14)
Articolo 6, paragrafo 2
2.
Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui
il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.
2.
Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere entro un congruo termine che gli Stati membri stabiliscono
il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.
(Emendamento 15)
Articolo 6, paragrafo 4
4.
Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, includendo le pertinenti
organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.
4.
Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresiquelli che sono interessati dal processo decisionale o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati,
includendo le organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.
(Emendamento 16)
Articolo 7, paragrafo 1
1.
Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro
, o qualora lo richieda uno Stato membro
che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro
.
1.
Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato, o qualora lo richieda uno Stato che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato.
(Emendamento 17)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) bis (nuova)
b bis)
le misure decise per monitorare l'attuazione dei piani o dei programmi al fine di valutare l'accuratezza delle previsioni e l'efficacia delle misure di attenuazione e promuovere ogni correttivo che possa rendersi necessario.
(Emendamento 18)
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis Controllo Gli Stati membri sono responsabili del controllo dell'esecuzione delle misure di protezione ambientale dei piani e programmi di cui alla presente direttiva e istituiscono sistemi di controllo adeguati per garantire e monitorare l'efficacia delle misure di correzione dell'impatto ambientale dei medesimi.
(Emendamento 19)
Articolo 10, paragrafo 2
2.
Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere
procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro
al fine di evitare
duplicazioni della valutazione.
2.
Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri prevedono
procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, al fine di escludere
duplicazioni della valutazione.
(Emendamento 20)
Articolo 11, paragrafo 2
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualunque misura da essi adottata in materia di qualità dei rapporti ambientali
.
2.
Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure adeguate per garantire che i rapporti ambientali abbiano un livello qualitativo sufficiente per rispondere ai requisiti minimi posti dalla direttiva e per evitare che vengano prese decisioni sulla base di un rapporto ambientale non conforme a tali requisiti. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali misure
.
(Emendamento 22)
Articolo 11, paragrafo 4
4.
La Commissione riferisce in merito al rapporto tra la presente direttiva e i regolamenti (CE) n. 1260/99 e n. 1257/99 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti.
4.
La Commissione riferisce in merito al rapporto tra la presente direttiva e i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e n. 1257/1999 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti e da altre normative comunitarie pertinenti
.
(Emendamento 23)
Articolo 12, paragrafo 3
3.
L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica solo ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1.
3.
L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica solo ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1 o qualora l'approvazione o la presentazione del piano o del programma abbia luogo più di dodici mesi dopo suddetta data.
(Emendamento 24)
Allegato I, lettera f)
f)
possibili effetti significativi sull'ambiente;
f)
possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi, in particolare, quelli sulla biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, i fattori climatici dell'aria, i beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori
;
(Emendamento 25)
Allegato I, lettera i)
i)
descrizione delle misure previste per monitorare l'attuazione del piano o del programma;
i)
descrizione delle misure previste per monitorare l'attuazione del piano o del programma e l'efficacia di tutte le misure volte a prevenire, ridurre o compensare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente;
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (COM(1999) 494
- C5-0023/2000
- 1999/0214(CNS)
)
(1 bis) esiste un inaccettabile divario nell'agenda politica ed economica dell'UE tra la priorità assoluta, conferita all'ampliamento dell'UE ai paesi dell'Europa settentrionale, centrale ed orientale, e l'importanza riconosciuta al processo di Barcellona, che in questi ultimi anni non ha registrato progressi significativi;
(Emendamento 2)
Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter) l'articolo 3 del trattato UE indica la necessità di prevedere la coerenza per quanto riguarda tutte le misure adottate nell'ambito delle politiche in materia di relazioni estere, di sicurezza, di economia e di sviluppo;
(Emendamento 3)
Considerando 2
(2)
la regione mediterranea costituisce un'area prioritaria per l'Unione europea e lo sviluppo politico, economico e sociale dei partner mediterranei rappresenta una sfida di proporzioni sempre maggiori;
(2)
la regione mediterranea costituisce un'area prioritaria e strategica
per l'Unione europea e lo sviluppo politico, economico e sociale dei partner mediterranei rappresenta una sfida di proporzioni sempre maggiori. I mezzi di bilancio messi a disposizione finora non corrispondono né alle ambizioni né ad una efficace capacità di esecuzione;
(Emendamento 4)
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) occorre approfondire il dialogo tra le culture e le società sostenendo in particolare le attività di formazione, lo sviluppo e la cooperazione decentralizzata;
(Emendamento 5)
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) è indispensabile rafforzare la cooperazione regionale destinandovi maggiori risorse e un maggiore sostegno politico e tecnico, a cominciare da determinate zone già consolidate come il Magreb arabo;
(Emendamento 6)
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) è imperativo che il nuovo regolamento MEDA garantisca uno sviluppo politico, economico e sociale equilibrato e sostenibile come pure il rispetto per l'ambiente, coinvolgendo nel contempo la società civile nella definizione e valutazione di programmi e progettie sottolineando l'importanza dei progetti di dimensioni ridotte;
(Emendamento 7)
Considerando 5
(5)
nel periodo 1995-1998 il regolamento (CE) n. 1488/96 è stato attuato in modo soddisfacente; tuttavia
, attualmente occorre razionalizzare i procedimenti di formazione delle decisioni per permettere un'attuazione più efficace dell'assistenza comunitaria;
(5)
nel periodo 1995-1998 il regolamento (CE) n. 1488/96 è stato attuato in modo poco
soddisfacente; di conseguenza
attualmente occorre razionalizzare i procedimenti di formazione delle decisioni per permettere un'attuazione più efficace dell'assistenza comunitaria;
(Emendamento 8)
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) l'aiuto finanziario per programmi nazionali per la Turchia nell'ambito di MEDA dovrebbe essere trasferito al titolo 7, una volta concordato con tale paese uno strumento di preadesione;
(Emendamento 9)
Considerando 10
(10)
il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità istituisce un quadro normativo comune per tutti i settori riguardanti le risorse proprie e le spese delle Comunità. Il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità si applica a tutti i settori di attività della Comunità, salvo il disposto della normativa comunitaria relativa a settori specifici;
(10)
il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità istituisce un quadro normativo comune per tutti i settori riguardanti le risorse proprie e le spese delle Comunità. Il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità si applica a tutti i settori di attività della Comunità, salvo il disposto della normativa comunitaria relativa a settori specifici; occorre garantire al riguardo che la Banca europea per gli investimenti adempia pienamente gli obblighi che le incombono a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 19991
;
_____________ 1
GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(Emendamento 10)
Considerando 11
11.
le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono misure di gestione ai sensidell
'articolo 2
della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della stessa.
11.
la Commissione cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità in linea con l'articolo 274 del trattato CE;
le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono essenzialmente di natura finanziaria e pertanto di esclusiva responsabilità della Commissione e la procedura del comitato consultivo, prevista all'articolo 3
della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, costituisce la procedura maggiormente adeguata per l'adozione di siffatte misure;
(Emendamento 11)
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) la trasparenza delle procedure e delle attività della Commissione è garantita dal programma di riforma amministrativa. Occorre rispettare il dialogo e lo scambio di informazioni a livello interistituzionale come condizione essenziale di tutte le nuove procedure;
(Emendamento 12)
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) il Parlamento europeo ha espresso, nelle sue risoluzioni dell'8 ottobre 1998 sulla cooperazione con i paesi mediterranei in materia di emigrazione1
e del 30 marzo 2000 sulla politica mediterranea2
, l'auspicio che il regolamento (CE) n. 1488/96 venga modificato affinché siano prese in considerazione la posizione del Parlamento e le sue linee direttrici.
________________ 1
GU C 328 del 26.10.1998, pag. 184. 2
Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
(Emendamento 13)
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 1, paragrafo 3 (Regolamento (CE) n. 1488/96)
1)
L'articolo 1, paragrafo 3 èsoppresso.
1)
L'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"3. L'importo di riferimento per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2000-2006 sarà almeno uguale a quello del periodo precedente e in termini reali.
L'85% della dotazione annuale viene dedicata alla cooperazione tra la Comunità e i paesi associati; il 15% della dotazione annuale è dedicata alla cooperazione regionale tra la Comunità e almeno due paesi mediterranei.
L'Autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali conformandosi alle prospettive finanziarie.”
(Emendamento 15)
ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo) e 2 (Regolamento (CE) n. 1488/96)
1 bis. L'articolo 2 è così modificato:
a)
E" inserito il seguente paragrafo 1 bis :
"1 bis. Il presente regolamento ha quale obiettivo contribuire, mediante le misure previste al paragrafo 2, alla realizzazione di iniziative di interesse comune nei tre aspetti di collaborazione euromediterranea: rafforzamento della stabilità politica e della democrazia, creazione di una zona di libero scambio euromediterranea e sviluppo della cooperazione economica e sociale, tenendo conto della preparazione delle risorse umane e dell'adattamento del sistema produttivo nonché della dimensione umana e culturale.”
b)
Il paragrafo 2 è così modificato:
"2. Tali misure di sostegno sono predisposte tenendo conto dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, della stabilità e della prosperità a lungo termine, soprattutto nei settori della transizione economica, dello sviluppo economico e sociale durevole, della cooperazione regionale e transfrontaliera. Gli obiettivi e le modalità di tali procedure figurano nell'allegato II.”
(Emendamento 17)
ARTICOLO 1, PUNTO 1 ter) (nuovo)
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 (Regolamento (CE) n. 1488/96)
1 ter. L'articolo 4, paragrafi 1 e 2 sono modificati come segue:
"1. La Commissione garantisce il coordinamento effettivo degli sforzi di assistenza avviati dalla Comunità e dagli Stati membri per rafforzare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione. Tale coordinamento si svolgerà in collaborazione con gli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda i programmi indicativi e i progetti e sulla base di uno scambio di informazioni reciproco e regolare. Inoltre essa favorisce il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, con i programmi di cooperazione delle Nazioni Unite e con gli altri donatori.
2.
Le misure di cui al presente regolamento possono essere deliberate dalla Comunità sia in modo indipendente sia per mezzo di un cofinanziamento con gli stessi partner mediterranei ovvero con, da una parte, organismi pubblici o privati degli Stati membri e la Banca, e dall'altra organismi multilaterali o paesi terzi. Il cofinanziamento delle iniziative, in particolare quelle a livello regionale, verrà ricercato attraverso il più largo coinvolgimento possibile.”
(Emendamento 19)
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA -a (nuovo)
Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma (Regolamento (CE) n. 1488/96)
-
a) Il paragrafo 2, terzo comma è sostituito dal testo seguente:
"I programmi possono essere modificati in funzione dell'esperienza acquisita, dei progressi realizzati dai partner mediterranei in materia di riforme strutturali, di sviluppo industriale, di stabilizzazione macroeconomica e di progresso sociale così come dei risultati in materia di cooperazione nel contesto dei nuovi accordi di associazione.”
(Emendamento 20)
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA a)
Articolo 6, paragrafo 1 (Regolamento (CE) n. 1488/96)
a)
Al
paragrafo 1, la terza frase è sostituita dalla seguente:
Tenuto conto delle condizioni del mercato, la sovvenzione è compresa tra l"1 e il 3%.
a)
Il
paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. I finanziamenti comunitari assumomo in particolare la forma di aiuti non rimborsabili o di capitali di rischio. Relativamente alle misure di cooperazione nel settore dell'ambiente, i finanziamenti comunitari possono assumere la forma di abbuoni di interesse per i prestiti concessi dalla Banca sulle proprie risorse a tutti i partner mediterranei indistintamente.”
(Emendamento 21)
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma (Regolamento (CE) n. 1488/96)
Le misure di cui al presente regolamento possono coprire le spese per l'importazione di beni e servizi e le spese locali per realizzare i progetti e i programmi. Possono inoltre essere coperti finanziamenti diretti in favore del partner beneficiario destinati al sostegno delle riforme economiche.
Sono esclusi dal finanziamento comunitario tasse, dazi e imposte.
Le misure di cui al presente regolamento possono coprire le spese per l'importazione di beni e servizi e le spese locali per realizzare i progetti e i programmi. La Commissione assicura, in cooperazione con i paesi partner, che le forniture importate nel paese partner in esecuzione di un progetto finanziato dalla Comunità non saranno soggette a dazi doganali.
Sono esclusi dal finanziamento comunitario tasse, dazi e imposte.
(Emendamento 22)
ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo)
Articolo 8, paragrafi 4 e 7 (Regolamento (CE) n. 1488/96)
4 bis. L'articolo 8 è così modificato:
a)
Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri, fornisce nell'ambito dell'Unione europea e dei paesi partner MEDA, su richiesta, una documentazione completa e tutte le informazioni necessarie sui programmi MEDA e sui requisiti necessari per la partecipazione ad essi.”
b)
Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. I risultati degli appalti, comprese le informazioni sul numero di domande ricevute, sulla data dell'aggiudicazione del contratto, sul nome e l'indirizzo dei vincitori dell'appalto e il prezzo del contratto saranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.”
(Emendamento 24)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA a)
Articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 (Regolamento (CE) n. 1488/96)
a)
I paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
a)
I paragrafi 1,
2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:
"1. Gli orientamenti dei programmi indicativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sono adottati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, a seguito del dialogo con i partner mediterranei interessati e previa informazione del Parlamento.
La Commissione trasmette per informazione, unitamente alle sue proposte, la sua programmazione finanziaria d'insieme, indicando segnatamente l'importo totale dei programmi indicativi nazionali e regionali nonché la ripartizione, per paese beneficiario e per settore prioritario, dell'importo globale deliberato nel quadro di tali programmi.
2.
I programmi indicativi, i piani di finanziamento e le eventuali modifiche che vi sono apportate, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
2.
I programmi indicativi, i piani di finanziamento e le eventuali modifiche che vi sono apportate, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
3.
Le decisioni di finanziamento che non riguardino sovvenzioni in conto interessi per prestiti della Banca e capitali di rischio, e che non rientrino in piani di finanziamento nazionali o regionali,
sono adottate ciascuna separatamente secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.
3.
Le decisioni di finanziamento che non riguardino sovvenzioni in conto interessi per prestiti della Banca e capitali di rischio sono adottate ciascuna separatamente secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.
4.
Le decisioni di finanziamento di cui al paragrafo 3, relative ad importi non superiori a 2.000.000
di euro, sono adottate dalla Commissione se fanno parte di stanziamenti complessivi. Detti stanziamenti vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11.
La Commissione informa inmodo sistematico e in tempi rapidi, e comunque prima della successiva riunione
, il comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1 delle decisioni di finanziamento per importi non superiori a 2.000.000
di euro.
4.
Le decisioni di finanziamento di cui al paragrafo 3, relative ad importi non superiori a 5.000.000
di euro, sono adottate dalla Commissione se fanno parte di stanziamenti complessivi. Detti stanziamenti vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11.
La Commissione informa il comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1 in anticipo della sua intenzione di prendere
delle decisioni di finanziamento per importi non superiori a 5.000.000
di euro. Su richiesta di uno Stato membro il comitato può prendere una decisione su progetti individuali.
(Emendamento 27)
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 10, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 1488/96)
2.
Nelle decisioni di finanziamento adottate in forza del presente regolamento e nelle valutazioni di cui all'articolo 15, la Commissione tiene conto dei principi della sana gestione finanziaria e in particolare del risparmio e del rapporto costi/efficacia previsti nel regolamento finanziario.
2.
Nelle decisioni di finanziamento adottate in forza del presente regolamento e nelle valutazioni di cui all'articolo 15, la Commissione tiene conto dei principi della garanzia dell'informazione e
della sana gestione finanziaria e in particolare del risparmio e del rapporto costi/efficacia previsti nel regolamento finanziario.
(Emendamento 28)
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 11, paragrafi 2 e 3 (Regolamento (CE) n. 1488/96)
2.
Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione
di cui all'articolo 4
della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.
2.
Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di consultazione
di cui all'articolo 3
della decisione 1999/468/CE.
2 bis. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo dei lavori del comitato. A tal fine il PE riceve gli ordini del giorno delle riunioni del comitato, i progetti di misure presentati ai comitati per l'attuazione degli strumenti adottati dalla procedura prevista all'articolo 251 del trattato nonché i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni come pure gli elenchi delle autorità e delle organizzazioni alle quali appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli. Il Parlamento europeo è altresì tenuto informato ogniqualvolta la Commissione trasmetta al Consiglio misure o proposte di misure da adottare.
3.
Il periodo di cui all'articolo 4
, paragrafo 3
della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.
3.
Il periodo di cui all'articolo 3
, paragrafo 2
della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.
3 bis. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori del comitato senza diritto di voto.
3 bis. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori del comitato senza diritto di voto.
3 ter. La Commissione non sottopone in alcun caso al comitato singole decisioni di finanziamento.
(Emendamento 29)
ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA B) BIS (nuova)
Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1488/96)
b)
bis. E' inserito il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Quando i progetti violano le norme ambientali riconosciute sul piano internazionale la Commissione e la BEI possono sospendere o rivedere verso il basso i pagamenti.”
(Emendamento 14)
ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA C)
Articolo 15, paragrafo 6 (Regolamento (CE) n. 1488/96)
c)
Il paragrafo 6 èsoppresso
.
c)
Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:
"6. Entro il 30 giugno 2001 la Commissione presenta proposte di modifica del regolamento volte a conferire alle delegazioni della Commissione, nel quadro del processo di decentramento, ampie competenze di gestione, accompagnando tale evoluzione con un sensibile potenziamento dell'organico.”
(Emendamento 30)
ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)
Articolo 16 (Regolamento (CE) n. 1488/96)
8 bis. L'articolo 16 è così modificato:
"Allorché un elemento essenziale per il proseguimento della cooperazione faccia difetto, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento, può prendere la decisione di sospendere l'assistenza a un paese partner.”
(Emendamento 31)
ALLEGATO, PUNTO - 1 (nuovo)
Allegato II, Parte I, lettera a), secondo e terzo trattino (Regolamento (CE) n. 1488/96)
-
1. La parte I, lettera a), secondo e terzo trattino, è sostituito dal testo seguente:
"- l'apertura dei mercati e la promozione degli investimenti, della cooperazione industriale e degli scambi commerciali tra la Comunità europea e i partner mediterranei e tra questi ultimi;
-
la modernizzazione delle infrastrutture economiche, con eventuale inclusione del sistema finanziario e di quello fiscale;
-
la creazione di strumenti finanziari che agevolino la cooperazione industriale tra imprese dell'Unione europea e dei partner mediterranei.”
(Emendamento 32)
ALLEGATO, PUNTO -1 (nuovo)
ALLEGATO II, Parte I, lettera a), secondo, terzo e quarto comma (nuovi) (Regolamento (CE) n. 1488/96)
Per la realizzazione delle iniziative di cooperazione industriale indicata nell'Allegato II, l'Unione europea provvede alla creazione di un programma che consenta il finanziamento di progetti che coinvolgano almeno un'impresa europea e almeno un'impresa dei partner mediterranei. La Commissione definisce, in consultazione con i partner mediterranei, gli aspetti operativi per l'attuazione di questo programma compresi i criteri di ammissibilità e di selezione, i costi ammissibili, il cofinanziamento (fino all"80% dei costi ammissibili), i criteri di rendiconto e di valutazione.
Priorità è assegnata ai progetti di cooperazione industriale destinati a migliorare la competitività e la capacità innovativa delle PMI, alla creazione di posti di lavoro, al miglioramento delle condizioni di lavoro, allo sviluppo di tecnologie sostenibili e ambientali. La Commissione pubblica, con i proponenti, degli inviti specifici a presentare proposte ai quali saranno invitati a partecipare direttamente le imprese che verranno selezionate in tempi rapidi sulla base di criteri stabiliti in precedenza e sulla base delle disponibilità di bilancio.
Il finanziamento delle proposte selezionate assume la forma di un contratto di sovvenzione.
(Emendamento 33)
ALLEGATO, PUNTO 1
ALLEGATO II, Parte I), lettera b), primo, secondo e terzo trattino (Regolamento (CE) n. 1488/96)
-
i programmi di sostegno sono volti al ripristino o, se del caso, al consolidamento dei grandi equilibri finanziari, nonché alla creazione di un contesto economico favorevole all'accelerazione della crescita, pur essendo rivolti nel contempo a
migliorare il benessere della popolazione; i programmi di sostegno possonoinoltreessere mirati all'assistenza
alle riforme in
settori chiave, nella prospettiva dell'istituzione di una zona di libero scambio con la Comunità;
-
i programmi di sostegno sono volti al ripristino o, se del caso, al consolidamento dei grandi equilibri finanziari, nonché alla creazione di un contesto economico favorevole all'accelerazione della crescita, cercando così di
migliorare il benessere della popolazione; i programmi di sostegno contribuisconoaltresì
alle riforme nei
settori chiave, nella prospettiva dell'istituzione di una zona di libero scambio con la Comunità;
-
i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ogni paese e tengono conto delle condizioni economiche e sociali;
-
i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ogni paese e tengono conto delle condizioni economiche e sociali;
-
i programmi di sostegno prevedono misure volte, in particolare, ad attenuare le conseguenze negative che il processo di
transizione economica e la realizzazione di una zona di libero scambio euromediterranea possono determinare sul piano sociale e sull'occupazione, con particolare riguardo ai gruppi più vulnerabili della popolazione;
-
i programmi di sostegno prevedono misure volte, in particolare, ad accompagnare sul piano sociale e dell'occupazione la
transizione economica e la realizzazione di una zona di libero scambio euromediterranea e ad attenuare le conseguenze negative di tale processo
sul piano sociale e sull'occupazione, con particolare riguardo ai gruppi sociali e alle categorie
più vulnerabili della popolazione;
(Emendamento 34)
ALLEGATO, PUNTO 1
Allegato II, Parte I, lettera b, quarto trattino (Regolamento (CE) n. 1488/96)
-
L'esborso dell'assistenza viene effettuato in tranche, sotto forma di sostegno di bilancio diretto, a seconda della conformità agli obiettivi e/o agli obiettivi settoriali decisi nel quadro del programma di sostegno.
-
L'esborso dell'assistenza viene effettuato in tranche, sotto forma di sostegno di bilancio diretto, a seconda della conformità agli obiettivi e/o agli obiettivi settoriali decisi nel quadro del programma di sostegno. Un esborso rapido è una caratteristica principale dei programmi di sostegno.
(Emendamento 35)
ALLEGATO, PUNTO 2 (nuovo)
Allegato II, Parte II (Regolamento (CE) n. 1488/96)
2.
Nella
parte II, l'undicesimo trattino
è sostituito
dal seguente:
2.
La
parte II è sostituita
dal testo
seguente:
"II. Il sostegno al raggiungimento di un migliore equilibrio socioeconomico include segnatamente:
-
la partecipazione dei cittadini e della società civile all'attuazione dello sviluppo economico e sociale,
-
il contributo al miglioramento dei servizi sociali, in particolare per quanto attiene alla sanità, alla pianificazione familiare, all'approvvigionamento idrico, al risanamento e alla situazione abitativa attraverso il sostegno all'elaborazione di una strategia e ai progetti modello,
-
la lotta contro la povertà,
-
lo sviluppo rurale armonioso e integrato, lo sviluppo urbano e il miglioramento delle condizioni di vita nelle città,
-
il rafforzamento della cooperazione nel settore della pesca e dello sfruttamento sostenibile delle risorse marine,
-
la protezione e il miglioramento dell'ambiente, tenendo conto in particolare dei principi di precauzione e di azione preventiva nel sostegno allo sviluppo economico attraverso il rafforzamento della cooperazione in materia di ambiente, soprattutto nell'ambito del programma d'azione prioritario a breve e a medio termine in materia di ambiente (SMAP),
-
l'adattamento delle infrastrutture economiche, in particolare nei settori del trasporto, dell'energia, dello sviluppo rurale, delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
-
lo sviluppo integrato delle risorse umane a complemento dei programmi degli Stati membri, in particolare nei settori della formazione professionale continua nel quadro della cooperazione industriale e agricola nonché il miglioramento del potenziale per la ricerca scientifica e tecnologica,
-
il rafforzamento della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo nonché della loro difesa, soprattutto attraverso la cooperazione delle organizzazioni, fondazioni e organismi riconosciuti nella Comunità europea e nei paesi mediterranei,
-
la cooperazione culturale e scambi di giovani,
-
l'accoglienza di studenti in corso di formazione per favorire la loro successiva occupazione nei paesi d'origine nonché quella di giovani tirocinanti accolti presso imprese europee sulla base di contratti temporanei,
-
promozione, istruzione e creazione di posti di lavoro per le donne. In questo senso si tiene conto della tematica uomo/donna in tutte le iniziative coperte dal presente regolamento,
-
il trasferimento, ove opportuno, della responsabilità per la gestione e l'esecuzione di piccoli progetti alle delegazioni esterne della Comunità europea nei paesi partner,
-
la cooperazione e l'assistenza tecnica finalizzate ad intensificare la cooperazione in materia di flussi migratori e di lotta contro l'immigrazione clandestina, compresi il rimpatrio dei residenti illegali e la tratta degli esseri umani
, il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché la cooperazione volta a combattere la criminalità, compreso il traffico illecito di stupefacenti.”
-
la cooperazione e l'assistenza tecnica finalizzate ad intensificare la cooperazione in materia di flussi migratori e di lotta contro l'immigrazione clandestina, compresi il rimpatrio dei residenti illegali,
-
il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché la cooperazione volta a combattere la criminalità, compreso il traffico illecito di stupefacenti e la tratta degli esseri umani
.”
(Emendamento 38)
ALLEGATO, PUNTO II BIS (nuovo)
Allegato II, Parte III, (Regolamento (CE) n. 1488/96)
2 bis. La parte III è modificata come segue:
-
la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
"a) l'istituzione e lo sviluppo di strutture di cooperazione regionale tra i partner mediterranei e tra i partner mediterranei e l'Unione e i suoi Stati membri;”
-
E' inserita la seguente lettera a bis):
"a bis) l'istituzione di una cooperazione nelle organizzazioni internazionali, soprattutto nell'Organizzazione mondiale del commercio e nell'Organizzazione internazionale del lavoro;”
-
La lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) gli scambi tra società civili dell'Unione e dei partner mediterranei, in particolare con il rafforzamento delle azioni condotte nel quadro della cooperazione decentrata, che:
-
mira a individuare i beneficiari non governativi dell'aiuto comunitario;
-
verte in particolare sulla creazione di reti di università e di ricercatori, di collettività locali, di associazioni e di fondazioni scientifiche e politiche, di sindacati e di imprenditori privati nonché di organizzazioni non governative, di mass media, di istituzioni culturali in senso lato e degli altri organi di cui al punto IV.
I programmi sono volti a promuovere la partecipazione e l'espressione della società civile nei paesi partner, segnatamente favorendo l'informazione tra le reti e la perennità dei legami istituiti tra i partner delle reti.”
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (COM(1999) 494
- C5-0023/2000
- 1999/0214(CNS)
)
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1999) 494
)(2)
,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0023/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0204/2000
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 (COM(2000) 304
- C5-0315/2000
- 2000/0154(CNS)
)
Articolo 2 bis
Durante l'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo eventuale rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale di valutazione.
(Emendamento 2)
Articolo 2 ter (nuovo)
Articolo 2 ter
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio copia della relazione annuale di applicazione sulle azioni mirate che le autorità della Guinea debbono fornirle in base all'articolo 4, quarto comma, del protocollo.
(Emendamento 3)
Articolo 2 quater (nuovo)
Articolo 2 quater
Sulla base di dette relazioni e tenuto conto del parere del Parlamento europeo in merito, il Consiglio conferisce mandato alla Commissione di avviare, se del caso, negoziati per l'adozione di un nuovo protocollo.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 (COM(2000) 304
- C5-0315/2000
- 2000/0154(CNS)
)
- vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2000) 304
),
- visto l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,
- consultato dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 37 e dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C5-0315/2000
),
- visti gli articoli 67 e 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0194/2000
),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea.
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio (COM(2000) 229
- C5-0253/2000
- 2000/0094(CNS)
)
Articolo 2 bis Durante l'applicazione del protocollo e anteriormente all'inizio di negoziati sul suo eventuale rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale di valutazione comprendente un'analisi costi/benefici.
(Emendamento 2)
Articolo 2 ter (nuovo)
Articolo 2 ter La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio copia della relazione annuale di applicazione sulle azioni mirate che le autorità di Maurizio debbono fornirle in base all'articolo 3, punto tre del protocollo.
(Emendamento 3)
Articolo 2 quater (nuovo)
Articolo 2 quarter Sulla base di dette relazioni e tenuto conto del parere del Parlamento europeo in merito, il Consiglio conferisce mandato alla Commissione di avviare, se del caso, negoziati per l'adozione di un nuovo protocollo.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio (COM(2000) 229
- C5-0253/2000
- 2000/0094(CNS)
)
- vista la proposta del regolamento del Consiglio (COM(2000) 229
),
- visto l'articolo 300, paragrafo 2 del trattato CE,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 combinato con l'articolo 300, paragrafo 3, primo trattino del trattato CE(C5-0253/2000
),
- visti gli articoli 67 e 97, paragrafo 7 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci nonché della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0188/2000
),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Maurizio.
(-1) L'immigrazione fa parte del gruppo di materie sulle quali, sia a titolo di provvedimenti di accompagnamento della libera circolazione delle persone sia a titolo di provvedimenti autonomi, il Consiglio adotta strumenti legislativi al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sul territorio degli Stati membri (art. 61, lett. a) e b) del trattato CE);
(Emendamento 2)
Considerando 1
(1)
L'articolo 63, paragrafo 3 del trattato CE prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione; la lettera a) di tale articolo prevede segnatamente che il Consiglio adotti misure in materia di condizioni d'ingresso e di soggiorno e fa esplicito riferimento all'ingresso e al soggiorno
a scopo di ricongiungimento familiare.
(1)
L'articolo 63, paragrafo 3 del trattato CE prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione; la lettera a) di tale articolo prevede segnatamente che il Consiglio adotti misure in materia di condizioni d'ingresso e di soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati
a scopo di ricongiungimento familiare.
(Emendamento 3)
Considerando 3
(3)
Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, fondata su una valutazione comune sia dell'evoluzione economica e demografica all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi d'origine. A tal fine il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente decisioni sulla base di proposte della Commissione. Tali decisioni dovrebbero tener conto non solo della capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro, ma anche dei legami storici e culturali con i paesi d'origine.
(3)
Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, fondata su una valutazione comune sia dell'evoluzione economica e demografica all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi d'origine. A tal fine il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente decisioni sulla base di proposte della Commissione. Tali decisioni dovrebbero tener conto non solo della capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro, ma anche dei legami storici e culturali con i paesi d'origine. Malgrado ciò, i dati e le informazioni necessari alla valutazione comune, nonché all'adozione delle decisioni evocate dovranno ulteriormente essere messi a disposizione della Commissione.
(Emendamento 4)
Considerando 6
(6)
Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare; esso contribuisce a creare un ambiente
socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi
negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato agli articoli 2 e 3, paragrafo 1, punto k) del trattato CE.
(6)
Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare; esso contribuisce a creare una stabilità
socioculturale che, nel rispetto delle culture e delle tradizioni proprie dei cittadini di paesi terzi,
facilita l'integrazione degli stessi
negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato agli articoli 2 e 3, paragrafo 1, punto k) del trattato CE.
(Emendamento 19)
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) E' opportuno adottare quanto prima una direttiva sulle norme che disciplinano l'accoglienza delle persone che, beneficiando di una protezione sussidiaria, non possono formare oggetto delle presente direttiva.
(Emendamento 5)
Considerando 11
(11)
Il ricongiungimento familiare deve riguardare anche i figli maggiorenni e gli ascendenti, qualora la loro situazione personale non consenta loro, per ragioni importanti e obiettive, di essere separati dal
cittadino di un paese terzo che risieda legalmente in uno Stato membro.
(11)
Il ricongiungimento familiare deve riguardare anche i figli maggiorenni e gli ascendenti, qualora la loro situazione personale non consenta loro, per ragioni importanti e obiettive, di vivere in condizioni dignitose e di autosufficienza separatamente dal loro congiunto,
cittadino di un paese terzo che risieda legalmente in uno Stato membro.
(Emendamento 6)
Considerando 12
(12)
Occorre stabilire un sistema di regole procedurali che disciplinano l'esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l'ingresso e il soggiorno dei familiari; tali procedure devono essere efficacied eque
e offrire agli interessati un livello adeguato di protezione
.
(12)
Occorre stabilire un sistema di regole procedurali che disciplinano l'esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l'ingresso e il soggiorno dei familiari; tali procedure devono essere efficacemente gestibili e trasparenti rispetto al normale carico di lavoro medio delle amministrazioni degli Stati membri
, e offrire agli interessati un livello adeguato di certezza giuridica
.
(Emendamento 8)
Considerando 14
(14)
Devono essere previste misure adeguate, proporzionate e dissuasive per evitare
e sanzionare l'aggiramento delle norme e delle procedure per il ricongiungimento familiare.
(14)
Devono essere previste misure adeguate, proporzionate e dissuasive per prevenire
e sanzionare l'aggiramento delle norme e delle procedure per il ricongiungimento familiare.
(Emendamento 9)
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
1.
La presente direttiva fa salve le norme nazionali preesistenti o di nuova introduzione che eventualmente contengano disposizioni o criteri più favorevoli in materia di ricongiungimento familiare e di integrazione delle famiglie rispetto a quelli previsti dalla presente direttiva.
2.
Il recepimento della presente direttiva non può in alcun caso essere utilizzato come giustificazione per un abbassamento del livello di protezione già garantito dagli Stati membri in materia di ricongiungimento familiare negli ambiti coperti dalla direttiva.
gli ascendenti del richiedente il ricongiungimento o del suo coniuge o partner non legato da vincoli di matrimonio, qualora essi siano a loro carico e non abbiano alcun altro sostegno familiare nel paese d'origine;
d)
gli ascendenti del richiedente il ricongiungimento o del suo coniuge o partner non legato da vincoli di matrimonio, qualora essi siano a loro carico e dipendano dal richiedente il ricongiungimento per il loro sostegno materiale e familiare
;
(Emendamento 10)
Articolo 7, paragrafo 1
1.
Al fine di esercitare il proprio diritto al ricongiungimento familiare, il richiedente il ricongiungimento presenta alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede una domanda di ingresso e di soggiorno per un membro
della sua famiglia. La domanda deve essere corredata da documenti che provino i vincoli familiari e l'osservanza delle condizioni previste dagli articoli 5 e 8 e, ove opportuno, dagli articoli 9 e 10. La domanda è presentata quando il membro della famiglia si trova all'esterno del territorio di tale Stato membro.
1.
Al fine di esercitare il proprio diritto al ricongiungimento familiare, il richiedente il ricongiungimento presenta alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede una domanda di ingresso e di soggiorno per uno o più membri
della sua famiglia. La domanda deve essere corredata da documenti che provino I vincoli familiari e l'osservanza delle condizioni previste dagli articoli 5 e 8 e, ove opportuno, dagli articoli 9 e 10. La domanda è presentata quando il membro della famiglia si trova all'esterno del territorio di tale Stato membro.
(Emendamento 11)
Articolo 8, paragrafo 1
1.
Gli Stati membri possono rifiutare l'ingresso e il soggiorno di un membro
della famiglia per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza interna e di salute pubblica.
1.
Gli Stati membri possono rifiutare l'ingresso e il soggiorno di uno o più membri
della famiglia per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza interna e di salute pubblica. In tal caso la decisione dev'essere dettagliatamente motivata.
(Emendamento 28)
Articolo 8, paragrafo 2
2.
Le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza interna devono essere fondate esclusivamente sul comportamento personale del membro della famiglia in questione.
2.
Le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza interna devono essere fondate esclusivamente sul comportamento personale del membro della famiglia in questione ed essere comunicate al richiedente il ricongiungimento con una decisione impugnabile.
(Emendamento 12)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)
a)
di un alloggio adeguato
, cioè di un'abitazione considerata normale
per una famiglia comparabile che viva nella stessa regione dello Stato membro interessato;
a)
di un alloggio, cioè di un'abitazione considerata adeguata
per una famiglia comparabile che viva nella stessa regione dello Stato membro interessato; la valutazione dell'idoneità dell'alloggio viene fatta sulla base di criteri obiettivi e verificabili;
(Emendamento 13)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), secondo comma
Quando non possa essere applicato il primo comma, le risorse sono considerate sufficienti qualora siano
pari o superiori
al livello della pensione minima di sicurezza sociale versata dallo Stato membro interessato.
Quando non possa essere applicato il primo comma, le risorse devono essere
superiori o almeno
pari al livello della pensione minima di sicurezza sociale versata dallo Stato membro interessato.
(Emendamenti 15 e 50)
Articolo 11
1.
Una volta che sia stata accettata la domanda d'ingresso ai fini del ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l'ingresso del familiare. Gli Stati membri agevolano il rilascio dei visti necessari, compresi, se del caso, i visti di transito. Tali visti sono gratuiti.
1.
Una volta che sia stata accettata la domanda d'ingresso ai fini del ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l'ingresso del familiare o dei familiari
. Gli Stati membri agevolano il rilascio dei visti necessari, compresi, se del caso, i visti di transito. Tali visti sono gratuiti.
2.
Lo Stato membro interessato rilascia al familiare un permesso di soggiorno rinnovabile
con un periodo di validità identico a quello del richiedente il ricongiungimento. Se il permesso di soggiorno del richiedente il ricongiungimento è permanente o illimitato, gli Stati membri possono limitare il primo permesso di soggiorno del familiare a un anno.
2.
Lo Stato membro interessato rilascia al familiare o ai familiari
un permesso di soggiorno con un periodo di validità identico a quello del richiedente il ricongiungimento. Se il permesso di soggiorno del richiedente il ricongiungimento è permanente o illimitato, gli Stati membri possono limitare il primo permesso di soggiorno del familiare o di taluni o di tutti i familiari
a un anno.
(Emendamenti 16 e 51)
Articolo 12, paragrafo 2
2.
Le lettere b) e c) del paragrafo 1 non si applicano agli ascendenti e ai figli maggiorenni, quali definiti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e).
Soppresso
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ricongiungimento familiare (COM(1999) 638
- C5-0077/2000
- 1999/0258(CNS)
)
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1999) 638
)(2)
,
- visto l'articolo 63 del trattato CE,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0077/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0201/2000
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE ;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio.
- viste le conclusioni della riunione informale del Consiglio Affari generali tenutosi il 2 e 3 settembre 2000 a Evian,
- viste le disposizioni del TUE sulla politica estera e di sicurezza comune e sulla politica dello sviluppo, nonché gli impegni internazionali permanenti dell'UE,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira,
- vista la comunicazione della Commissione sugli obiettivi strategici 2000-2005: "Un progetto per la nuova Europa” (COM(2000) 154
),
A. considerando la sempre maggiore importanza della politica estera dell'UE dopo la caduta del muro di Berlino che ha cambiato l'intera configurazione dell'Europa e, in relazione a ciò, la crescente responsabilità di tutte le istituzioni europee, il fallimento di una politica estera europea basata esclusivamente su un sistema intergovernativo e la necessità di combinare contatti intergovernativi e un'autentica politica estera e della sicurezza comune,
B. considerando che il Parlamento non è stato finora consultato sulle priorità dell'azione esterna dell'UE,
C. considerando che il finanziamento di queste priorità avrà serie ripercussioni sul bilancio UE,
D. considerando che al momento restano incerti i ruoli rispettivi della Commissione e dell'Alto Rappresentante nello stabilire e nel dare attuazione a tali priorità,
1. prende atto delle conclusioni della riunione informale del Consiglio Affari generali ma deplora che per il momento sia stata scelta la dimensione intergovernativa quale comune denominatore delle politiche estere europee e chiede al Consiglio di associare pienamente il Parlamento alla definizione delle priorità concernenti l'azione esterna dell'Unione europea,
2. rileva che non accetterà la definizione di nuove priorità che richiedano l'assegnazione di risorse finanziarie dal bilancio comunitario in assenza di una chiara indicazione dei costi stimati delle azioni considerate, della fonte del finanziamento e, ove necessario, di un'adeguata revisione delle prospettive finanziarie; si impegna ad usare i propri strumenti politici e di bilancio per raggiungere pienamente tali obiettivi;
3. esorta con urgenza il Consiglio ad affrontare le questioni relative al controllo parlamentare sulla politica europea di sicurezza e difesa (PESD) e a strutturare chiaramente il calendario, le modalità e la discussione degli sviluppi o delle decisioni in questo settore;
4. deplora la decisione del Consiglio di escludere i documenti PESD dall'applicazione della decisione del Consiglio sull'accesso ai documenti;
5. sottolinea il dovere della Commissione e del Consiglio, in cooperazione con il Parlamento, di coordinare pienamente l'azione nel campo della politica estera al fine di migliorare e assicurare la coerenza, l'efficacia, la trasparenza e il controllo democratico della politica estera dell'UE e ritiene che sia necessario un partenariato razionale ed attento tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri;
6. sottolinea la necessità di un migliore coordinamento nel settore dell'azione esterna e invita alla chiarificazione dei ruoli rispettivi della Commissione e dell'Alto Rappresentante al fine di migliorare l'efficacia dell'azione dell'Unione europea e il relativo controllo democratico;
7. riconosce la complementarità dei ruoli rispettivi del vicepresidente della Commissione/ Commissario per le relazioni esterne e del Segretario generale/Alto rappresentante per gli affari esteri e la difesa, laddove la Commissione coordina gli aspetti relativi agli affari esteri della politica dell'Unione conformemente al TUE e l'Alto Rappresentante è responsabile per la PESC in seno al Consiglio;
8. invita gli Stati membri ad adoperarsi ancora di più per contribuire ad un'autentica politica estera e della sicurezza europea agendo congiuntamente a livello di organi internazionali e continuando nella linea delle conclusioni dei Consigli europei di Colonia, Helsinki e Feira concernenti una politica europea di sicurezza e difesa;
9. ritiene che un finanziamento adeguato debba essere destinato a sostenere l'ulteriore sviluppo della politica europea comune di sicurezza e difesa, in particolare alla sua dimensione civile e alla prevenzione dei conflitti;
10. richiama l'attenzione sulla necessità, conformemente alle prospettive delineate dal trattato, di associare pienamente il Parlamento all'evoluzione e alla definizione della politica comune di difesa;
11. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.
Osservatorio dei mutamenti industriali
Risoluzione del Parlamento europeo sull'osservatorio europeo dei mutamenti industriali
- viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 23 e 24 marzo 2000 e del 19 e 20 giugno 2000 e le proprie risoluzioni al riguardo,
A. considerando che né il Consiglio europeo né la Commissione hanno accolto l'idea di un Osservatorio dei mutamenti industriali per lo scambio delle migliori prassi in materia di gestione dei mutamenti con la partecipazione delle parti sociali e delle imprese in generale,
B. considerando che il Consiglio europeo ha invece dichiarato che per conseguire il nuovo obiettivo strategico non sono necessari nuovi processi e che verrà applicato un approccio pienamente decentrato basato sulla sussidiarietà,
C. considerando che il Consiglio europeo ha conferito vari incarichi sia al Consiglio nelle sue varie composizioni e ai suoi organi sussidiari (come il Gruppo di lavoro ad alto livello sulla protezione sociale), sia alla Commissione, che ha invitato a elaborare una relazione annuale di sintesi sui progressi registrati sulla base di indicatori strutturali convenuti,
1. appoggia la posizione assunta dal Consiglio europeo e dalla Commissione di non accogliere la proposta di creare un Osservatorio dei mutamenti industriali;
2. ritiene che le istituzioni europee siano sufficientemente attrezzate, ciascuna con caratteristiche proprie, per valutare le evoluzioni sul terreno;
3. riconosce la necessità di dedicare attenzione alla diffusione in tutta l'Unione delle migliori pratiche in materia, ad esempio, di attenuazioni degli effetti negativi dei mutamenti industriali, prevenzione della disoccupazione a lungo termine e strategie territoriali per l'occupazione; invita pertanto le parti sociali a mettere a punto congiuntamente la struttura e l'organizzazione necessarie a tale scopo;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle parti sociali.
Politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale (COM (1999) 657 - C5-0144/2000
- 2000/2087(COS)
)
- vista la comunicazione della Commissione (COM (1999) 657 - C5-0144/2000
),
- visti gli articoli 157 e 151 del Trattato CE, nonché il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al trattato,
- viste le conclusioni del Consiglio del 27 settembre 1999 concernenti i risultati della consultazione pubblica relativa al Libro verde sulla convergenza (in particolare gli aspetti riguardanti i mezzi di comunicazione e il settore audiovisivo(1)
),
- viste le conclusioni del Consiglio del 16 maggio 2000 concernenti i principi e gli orientamenti della politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0209/2000
),
A. considerando che le tematiche del settore audiovisivo sono state già ampiamente impostate e dibattute nel corso degli ultimi anni, in occasione della Conferenza di Birmingham del 1998, a seguito della consultazione relativa al Libro verde sulla convergenza (COM (1997) 623), nonché a margine della revisione delle direttive sulle telecomunicazioni,
B. considerando che il settore audiovisivo, oltre ad essere tra i più importanti creatori di nuova occupazione, continuerà a svolgere un ruolo fondamentale per la democrazia, la libertà d'opinione, il pluralismo nonché per la tutela e la promozione della diversità culturale e linguistica in Europa; considerando che è più importante promuovere i contenuti europei che proteggerli artificialmente in un contesto globale che rende ciò impossibile,
C. considerando che, a fronte dello sviluppo della tecnologia digitale, le regole comunitarie esistenti per il settore audiovisivo dovrebbero essere adattate rapidamente, al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra l'applicazione dei principi di base attualmente in vigore e i cambiamenti tecnologici e di mercato in corso d'opera,
D. considerando che occorre vigilare affinché la separazione regolamentare tra infrastruttura e contenuto avvenga in modo che gli aspetti tecnologici e di mercato non prevalgano al punto da costituire una minaccia per il pluralismo e per la diversità culturale,
E. considerando che la normativa europea sull'audiovisivo non contempla sistemi di diffusione globali come Internet, né la trasmissione di contenuti uguali o analoghi da parte di diverse piattaforme tecnologiche,
F. considerando che occorre garantire ai cittadini l'accesso ai servizi audiovisivi secondo criteri di universalità, abbordabilità e non discriminazione,
G. considerando che l'istituzione di un forum europeo relativo ai contenuti potrebbe creare utili sinergie tra la Commissione, le autorità statali competenti, gli operatori e gli utenti,
H. considerando che la politica di concorrenza deve poter rappresentare uno strumento idoneo ed efficace per prevenire la formazione di posizioni dominanti, sia in rapporto alla concentrazione di proprietà dei media nel nuovo ambiente digitale, sia in relazione alla salvaguardia del pluralismo, ma non può comportare una limitazione del potenziamento di un'offerta concorrenziale e variata di contenuti audiovisivi europei a causa del taglio degli aiuti statali a siffatte produzioni,
I. considerando che un coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali competenti appare particolarmente auspicabile nel settore audiovisivo,
J. considerando che, come statuito dal precitato protocollo, il servizio pubblico di radiodiffusione mantiene un ruolo centrale per la tutela del pluralismo e che spetta comunque agli Stati membri decidere i sistemi di finanziamento del servizio pubblico; considerando che tra i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo non rientrano solo la sperimentazione e la ricerca, ma che essi debbono comprendere anche l'utilizzazione - potenzialmente senza limitazioni di sorta - delle nuove possibilità tecniche e forme di distribuzione, così da offrire al servizio pubblico radiotelevisivo l'opportunità di competere sul mercato in condizioni di parità,
K. considerando che le norme sui contenuti concernenti la responsabilità in materia di programmazione e trasmissione devono applicarsi in egual misura alle emittenti pubbliche e a quelle private e/o commerciali,
L. considerando che gli Stati membri stanno gradualmente approntando gli strumenti per il passaggio alla televisione digitale terrestre,
M. considerando che occorre salvaguardare la peculiarità del mezzo radiofonico e che va agevolato il passaggio alla radiodiffusione digitale,
N. considerando che il settore cinematografico europeo necessita di ingenti risorse finanziarie e di una struttura di marketing e di distribuzione che possa raccogliere la sfida del mercato globale e sostenere la diversità culturale; considerando che il programma Media costituisce uno strumento utile ma insufficiente per la crescita auspicabile dell'audiovisivo europeo, in particolare del cinema d'autore,
O. considerando che occorre garantire, nel nuovo ambiente multimediale, il rispetto del principio della separazione del messaggio pubblicitario dal contenuto avente carattere artistico, editoriale o d'intrattenimento,
P. considerando che occorre garantire il diritto d'autore, la cui effettività è compromessa nell'ambiente digitalizzato; considerando che il rispetto della proprietà intellettuale è un fondamento della vitalità del settore audiovisivo e cinematografico, che è d'importanza capitale adottare rapidamente la proposta di direttiva sui diritti d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione sia per proteggere la creazione sia per assicurare l'accesso e la circolazione delle opere,
Q. considerando che nello scenario internazionale occorre garantire la distinzione tra piattaforma e contenuto per evitare che quest'ultimo venga equiparato in tutto e per tutto a un qualsiasi altro servizio vendibile on line; considerando che la dimensione locale e la diversità culturale rappresentano elementi fondamentali per i negoziati internazionali in materia di servizi audiovisivi,
1. condivide, in generale, gli orientamenti della Commissione per la politica audiovisiva nell'era digitale e prende atto che il calendario di azioni dei prossimi cinque anni non comprende rilevanti novità rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore;
La revisione della Direttiva Televisione senza frontiere
2. chiede alla Commissione che, per tenere conto dello sviluppo tecnologico e dei servizi offerti dalla digitalizzazione, l'attività preliminare alla revisione della direttiva 89/552/CEE
(2)
consenta comunque di attuare la revisione formale entro il 2002;
3. chiede alla Commissione che, nel quadro della revisione della normativa sui servizi audiovisivi venga individuato un nucleo essenziale di principi per tutti i servizi audiovisivi, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione agli utenti o che siano approntate direttive, o comunque strumenti normativi specifici, atti a dare regole generali per ogni tipo di servizio audiovisivo, a prescindere dalle tecniche di trasmissione o diffusione;
4. ritiene indispensabile rendere omogenei i criteri ed i metodi di rilevazione e valutazione utilizzati per elaborare i rapporti sull'attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE
allo scopo di disporre di analisi comparabili, corrette e oggettive;
5. chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri che nella regolamentazione dei nuovi servizi digitalizzati ed offerti tramite reti convergenti, sia ribadita la specificità dei servizi audiovisivi rispetto a tutti i servizi della società dell'informazione;
6. condivide l'obiettivo della Commissione di assicurare agli operatori del settore audiovisivo un contesto normativo chiaro e prevedibile; ritiene che l'introduzione delle tecnologie digitali nel settore audiovisivo postuli un adattamento del quadro normativo, fermo restando un intervento differenziato e flessibile basato sulle vigenti disposizioni; ritiene che in sede di introduzione di nuove normative e/o di adattamento di quelle già vigenti, occorra tener conto delle loro incidenze sull'occupazione e sulla crescita;
I principi da garantire e le modalità di regolamentazione dei nuovi servizi digitali
7. condivide il principio della separazione delle normative sulla trasmissione e sul contenuto, e ribadisce il principio per cui nella società dell'informazione agli utenti dovrebbe essere effettivamente garantito il diritto d'accesso alle reti e ai contenuti veicolati disciplinando le infrastrutture secondo criteri di universalità e abbordabilità e l'accesso al loro contenuto disciplinando il contenuto secondo criteri di universalità, abbordabilità, non discriminazione e trasparenza;
8. dichiara che la regolamentazione deve ridursi a norme strettamente indispensabili ed applicarsi solo ove non esista sufficiente concorrenza; essa deve essere minima, chiara, semplice, prevedibile e sempre omogenea, e consentire al mercato negli Stati membri di operare in base alle norme di concorrenza;
9. ribadisce che alcuni aspetti tecnici specifici riguardanti l'accesso dei consumatori al contenuto (le guide elettroniche ai programmi e l'accesso condizionato, e ogni sistema tecnico posto tra l'accesso al mezzo di diffusione e la scelta del contenuto, comprendendo sia la televisione sia i servizi interattivi) necessitano di regole apposite a garanzia del pluralismo, della diversità culturale e linguistica e a tutela della libertà di scelta degli utenti;
10. chiede alla Commissione di riconoscere l'importanza del servizio universale nel prevenire l'esclusione sociale, garantendo l'accesso agevole dei consumatori ai servizi di comunicazione;
11. riafferma che la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione è essenziale per favorire lo sviluppo armonioso della personalità e mantenere un equilibrio sociale oltre che fattore indispensabile per creare il clima di fiducia necessario in un settore dove il numero dei programmi offerti è in continuo aumento;
12. chiede alla Commissione, agli Stati membri, ai servizi pubblici radiotelevisivi e alle emittenti private nonché a tutti gli operatori rilevanti nel settore audiovisivo, che vengano potenziate le sperimentazioni di sistemi di filtraggio dei programi e di altri metodi di controllo parentale per la tutela dei minori, creando se necessario negli Stati membri i presupposti giuridici allo scopo necessari;
13. approva l'uso di autoregolamentazioni nella disciplina dei contenuti audiovisivi, intesa però come integrazione, preferibilmente con codici di condotta condivisi, di principi stabiliti dalle autorità statali e comunitarie competenti;
14. sostiene il principio esposto dalla Commissione secondo il quale l'assegnazione dello spettro già scarso dovrebbe essere finalizzata a un'efficienza ottimale, pur sottolineando che l'approccio allo spettro televisivo non può essere considerato in modo isolato, prescindendo da altri obiettivi politici pubblici che gli enti radiotelevisivi di servizio pubblico sono obbligati a raggiungere;
15. prende atto delle conclusioni del Seminario di Lisbona sulla Televisione Digitale Terrestre e dell'attività svolta dal Digital Video Broadcasting (DVB) e chiede che il Consiglio e gli Stati membri si attivino per realizzare un passaggio graduale e concordato alla televisione digitale, soprattutto alla televisione digitale terrestre;
16. chiede alla Commissione e agli Stati membri di farsi promotori dell'organizzazione di un apposito forum consultivo europeo dove vengano discussi gli aspetti relativi al contenuto dell'offerta audiovisiva e multimediale (cinema, televisione, Internet, videogame, webcasting, DVD, telefoni UMTS, ecc.) e gli aspetti economici e sociali connessi;
Concorrenza e mercato audiovisivo
17. chiede alla Commissione e alle autorità statali competenti che, a salvaguardia del pluralismo, sia impedita nel settore audiovisivo la formazione e il mantenimento di posizioni dominanti; esorta la Commissione a valutare la posizione dominante dei servizi audiovisivi con criteri economici e generali, analizzando a tal fine il funzionamento dei mercati in senso verticale, orizzontale e intersettoriale, e non solo sulla base delle percentuali, tenendo conto altresì dell'impatto sulle lingue europee e sull'identità culturale (articolo 151, paragrafo 4 per trattato);
18. chiede, quindi, alla Commissione di valutare attentamente l'opportunità di proporre regole appropriate relative alla proprietà dei media nel nuovo ambiente digitalizzato, in particolare per quanto riguarda le concentrazioni verticali;
19. chiede alla Commissione un coordinamento a livello europeo delle autorità di regolamentazione nazionale e di regolamentazione del settore audiovisivo; invita la Commissione a promuovere l'istituzione di un organismo europeo per la tutela della trasparenza a livello europeo in tutti i settori del mercato audiovisivo e multimediale e per contrastare concentrazioni di mercato che possano compromettere il pluralismo;
20. chiede alla Commissione di tener conto della peculiarità culturale e della debole posizione economica del settore europeo dell'audiovisivo nel definire la sua politica di concorrenza in questo settore, assicurando la sussistenza di gruppi europei forti, in grado di competere su scala mondiale;
Funzioni del servizio pubblico radiotelevisivo
21. ritiene fondamentale quanto statuito dal precitato Protocollo sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo a garanzia del pluralismo; ribadisce che spetta agli Stati membri definire la missione del servizio pubblico radiotelevisivo e individuare i metodi del suo finanziamento, in conformità del Protocollo;
22. sottolinea che il servizio pubblico radiotelevisivo e le emittenti private devono svolgere un ruolo di innovazione e di traino dell'industria audiovisiva digitalizzata;
23. invita gli Stati membri, le autorità statali competenti e i responsabili della sua gestione, a fornire in chiaro il servizio pubblico radiotelevisivo, garantendo l'universalità di diffusione e di accesso e ad assicurare tale servizio sotto il profilo giuridico mediante obblighi di radiodiffusione (must carry rules); sottolinea in questo senso il ruolo fondamentale della televisione digitale terrestre pubblica e l'esigenza di rendere tale piattaforma quanto più possibile interessante nella corsa al digitale, aumentando la capacità e migliorando la ricezione;
Altre iniziative per il settore audiovisivo e per i settori collegati
24. chiede che la Commissione e gli Stati membri si attivino per garantire lo sviluppo equilibrato dell'industria audiovisiva digitale, dell'industria musicale e della radiodiffusione digitale europee;
25. chiede alla Commissione di avviare uno studio sull'impatto socioeconomico della radio in Europa, in particolare sulla funzione svolta dalle emittenti radiofoniche locali, e di adoperarsi per favorire il passaggio all'uso dello standard DAB;
26. chiede alla Commissione ulteriori iniziative per sviluppare il cybercinema e per favorire la distribuzione contemporanea negli Stati membri delle opere cinematografiche europee, sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito dei programma Media formazione e Media plus;
27. chiede alla Commissione che si attivi per la promozione di finanziamenti addizionali per il cinema europeo, compresa l'istituzione di un fondo di garanzia; in tal senso, accoglie con favore l'invito rivolto alla BEI al Vertice di Lisbona per sostenere la produzione audiovisiva europea;
28. chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di riconoscere ed incentivare i contenuti di qualità anche con interventi di natura fiscale;
29. chiede alla Commissione di valutare approfonditamente l'utilità e le potenzialità dell'introduzione di un adeguato strumento, ad esempio una nuova direttiva sul cinema, al fine di rafforzare e meglio coordinare i meccanismi di sostegno per il settore cinematografico nei diversi Stati membri con l'obiettivo di creare un autentico mercato interno europeo della cinematografia;
30. conviene con la Commissione sulla necessità di modificare la normativa sulla pubblicità in rapporto alle innovazioni portate dalla digitalizzazione, specialmente per l'interattività;
31. chiede alla Commissione e al Consiglio che nella riforma della normativa sulla pubblicità sia salvaguardato il principio della non confusione tra messaggi pubblicitari e contenuto editoriale;
32. invita la Commissione e il Consiglio a promuovere la creazione e l'accesso alle opere e la loro circolazione in ambiente digitale, garantendo allo stesso tempo un'adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale, attraverso il rafforzamento della direttiva sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione; ritiene che tale necessità sia resa ancor più evidente dal fatto che proprio Internet, nelle sue diverse forme, rappresenta uno dei nuovi, principali sostegni alla diffusione di opere audiovisive;
Lo scenario internazionale
33. auspica che la Comunità tenga conto, nello sviluppo della politica audiovisiva, della dimensione internazionale in rapporto alla globalizzazione, e di quella locale per promuovere la diversità culturale, evitando che l'ampiezza della piattaforma di distribuzione condizioni il tipo di contenuto a scapito del pluralismo;
34. chiede alla Commissione che, in sede di negoziazioni internazionali, la posizione della Comunità ribadisca la distinzione tra regolamentazione delle piattaforme e del contenuto, per evitare il rischio di inserire i servizi audiovisivi tra quelli che seguono le regole delle reti e/o del commercio elettronico;
35. sottolinea l'importanza del sistema duale europeo di radiodiffusione in cui le emittenti generali di servizio pubblico per le quali il mandato di servizio pubblico è liberamente definito dagli Stati membri possono continuare a svilupparsi nella società dell'informazione e a coesistere con le emittenti commerciali e ribadisce che questo modello europeo deve essere garantito nei futuri negoziati OMC;
36. sollecita con urgenza la Commissione a creare, attraverso un'adeguata politica audiovisiva, un contesto che favorisca il talento imprenditoriale e gli investimenti, onde garantire all'industria audiovisiva di essere presente nell'economia globale, promuovendo al tempo stesso la diversità culturale;
37. invita Consiglio e Commissione a fare in modo che la Comunità e i suoi Stati membri mantengano la possibilità di decidere e attuare la propria politica nel settore culturale e dell'audiovisivo, a salvaguardia della diversità culturale;
o o o
38. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri.
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione "Indagine sulla situazione socioeconomica degli studenti Erasmus” (COM(2000) 4
- C5-0146/2000
- 2000/2089(COS)
)
- vista la relazione della Commissione (COM(2000) 4
- C5-0146/2000
),
- visto l'articolo 149 del trattato sull'Unione europea, ai sensi del quale l'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri nel pieno rispetto delle loro rispettive competenze per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi d'istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- vista la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia d'istruzione "SOCRATES”(1)
,
- vista la sua risoluzione del 25 gennaio 1991 sulla dimensione europea a livello universitario, con particolare riferimento alla mobilità degli studenti e dei professori (2)
,
- vista la sua risoluzione del 12 marzo 1997 sul Libro bianco della Commissione su Istruzione e Formazione - Insegnare e apprendere - verso la società conoscitiva (3)
,
- vista la sua risoluzione del 14 maggio 1997 sul Libro verde della Commissione "Istruzione - Formazione - Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale” (4)
,
- vista la sua risoluzione del 13 maggio 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Per un'Europa della conoscenza” (5)
- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0199/2000
),
A. ricordando che l'obiettivo del programma Erasmus è in particolare quello di incentivare la mobilità degli studenti, consentendo loro di effettuare una parte dei propri studi in un altro Stato membro, e di sviluppare la dimensione europea dell'istruzione,
B. considerando che Erasmus offre un contributo positivo alla promozione della mobilità degli studenti, a condizione tuttavia che non soltanto l'Unione europea ma anche le autorità nazionali compiano gli sforzi necessari a tal fine, attraverso un adeguato sistema di sovvenzioni pubbliche; considerando che per gli studenti che si recano all'estero la perdita di diritti sociali acquisiti a livello nazionale rappresenta un ostacolo alla promozione della mobilità,
C. considerando che l'obiettivo generale di Erasmus dovrebbe consistere nel garantire un trattamento paritario per gli studenti di Erasmus, indipendentemente dal paese di provenienza o di destinazione; constatando che attualmente questo non è il caso poiché il sostegno statale presenta forti differenze per cui, ad es., paesi con un alto livello di sostegno statale a favore degli studenti tendono a distribuire tale sostegno su di un numero il più possibile elevato di studenti, con borse di studio relativamente modeste per ciascuno di essi, laddove paesi con un sostegno statale integrativo scarso o inesistente in genere concentrano tale sostegno su di un numero relativamente ristretto di studenti,
D. considerando che il crescente successo incontrato dal programma Erasmus conferma il ruolo fondamentale dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione superiore,
E. considerando che è essenziale, in una società basata sull'informazione e sulla conoscenza, continuare a promuovere l'apprendimento delle lingue straniere, lo spirito di iniziativa e l'apertura ad altre culture, e che ciò dovrebbe diventare moneta corrente nell'Europa allargata di domani,
F. felicitandosi del fatto che l'80% degli studenti Erasmus siano stati i primi, nella loro famiglia, a studiare all'estero, e che più di nove su dieci si siano dichiarati altamente soddisfatti del loro soggiorno all'estero, dal punto di vista sia didattico che socioculturale,
G. considerando tuttavia che dall'inchiesta della Commissione risulta che solamente l'1% degli studenti ha partecipato alle azioni di mobilità nel contesto di Erasmus nell'anno in questione e che molto resta dunque da fare per raggiungere l'obiettivo del 10% previsto dal programma,
H. deplorando altresì che nel periodo considerato il tasso di partecipazione globale non abbia superato il 50% e ritenendo che sia necessario adottare delle misure - sul piano finanziario e dell'informazione degli studenti - per ovviare a questa situazione, garantendo una ripartizione più equilibrata degli studenti Erasmus tra i diversi paesi d'accoglienza,
I. deplorando, unitamente alla Commissione, l'assenza di statistiche europee coordinate e comparabili, che consentirebbero di tracciare un quadro più fedele e preciso della situazione e quindi di trarne delle conclusioni maggiormente utilizzabili, se per esempio si tenesse altresì in considerazione il fatto che gli studenti Erasmus devono lavorare anche nel paese di accoglienza per poter finanziare i propri studi,
J. ritenendo necessario migliorare la trasparenza e il riconoscimento accademico dei titoli e degli studi a livello europeo e dichiarandosi al riguardo convinto che il futuro successo delle azioni Erasmus sia subordinato all'estensione e alla generalizzazione del sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS) e non a un attestato dell'orario di frequenza settimanale presso le università o gli istituti superiori che partecipano al programma Erasmus,
K. constatando che, essendo l'esclusione di ordine sia strutturale e culturale sia anche economico, sono necessarie misure per garantire in futuro una maggiore diversità degli ambienti sociali da cui provengono gli studenti Erasmus,
1. si compiace per la qualità della relazione presentata dalla Commissione, ma deplora che la stessa venga pubblicata così tardivamente rispetto all'adozione formale del programma Socrates II, tanto che non si è potuto tener conto dei suoi risultati; auspica che indagini analoghe siano effettuate in futuro a intervalli più ravvicinati anche al fine di individuare, verificare e analizzare i motivi per cui molti studenti universitari europei non si candidano a Erasmus; insiste affinché in ogni caso siano disponibili nuove statistiche prima della valutazione interlocutoria prevista per il 2004;
2. chiede alla Commissione una relazione sulle ragioni che inducono molti studenti a non partecipare al programma Erasmus;
3. chiede di istituire procedure amministrative adeguate affinché la Commissione disponga di dati sugli studenti Erasmus e sui loro risultati, onde poter elaborare statistiche e vigilare sull'andamento del programma;
4. riconosce, registra e sottolinea i gravi problemi finanziari incontrati da oltre il 57% degli studenti Erasmus, in particolare da quelli provenienti da paesi in cui gli aiuti nazionali diretti agli studenti sono i meno elevati e che in patria di solito vivono con i loro genitori - circa un terzo degli studenti Erasmus - i quali pertanto dipendono in ampia misura dall'aiuto dei genitori; condanna ogni discriminazione interna esercitata nel quadro dei sistemi d'istruzione superiore degli Stati membri, segnatamente dalle agenzie nazionali, attraverso i criteri applicati nella selezione degli studenti del terzo ciclo;
5. sottolinea che il programma Socrates II pone rimedio a talune lacune finanziarie (concessione di sussidi finanziari a seconda della situazione socioeconomica degli studenti);
6. prende atto del fatto che, nonostante tutti gli sforzi compiuti per riconoscere a tutti i ceti sociali le stesse opportunità di accesso all'istruzione superiore, continuano ad essere favorite le categorie più benestanti;
7. rileva che, nel quadro di Erasmus, non si è finora riusciti a sostenere in modo particolare i gruppi meno privilegiati dal punto di vista socioeconomico, ma che, al contrario, il programma viene utilizzato in particolare da studenti i cui genitori dispongono di un livello d'istruzione elevato;
8. prende altresì atto delle forti disparità evidenziate da tale indagine in merito al tasso di partecipazione rispettivamente dei paesi d'origine e dei paesi di accoglienza, e della partecipazione disuguale dei diversi ambienti culturali e sociali, ed insiste sulla necessità di organizzare, con il sostegno delle associazioni studentesche, campagne di sensibilizzazione più mirate;
9. sostiene la Commissione nei suoi sforzi per avviare un dibattito pubblico sul modo in cui gli studenti di Erasmus potrebbero rappresentare un più ampio spettro di contesti culturali di quanto adesso non sia il caso, cosicché tutti gli uffici nazionali di Erasmus possano tener conto di criteri socioeconomici nell'assegnazione delle relative borse di studio;
10. invita gli Stati membri a ottimizzare il coordinamento fra gli aiuti nazionali agli studenti e le borse di studio Erasmus, al fine di consentire un utilizzo quanto più ampio possibile del programma Erasmus e di promuovere la giustizia sociale nell'accesso a tale programma.
11. invita la Commissione ad adottare delle misure intese a rafforzare, a livello europeo e nazionale, la rete dei consiglieri on-line ("helplines”) incaricati di aiutare gli studenti in difficoltà e di appianare, nella misura del possibile, gli ostacoli alla loro mobilità; sollecita inoltre la creazione di una pagina web di consultazione per gli studenti Erasmus che riporti i loro diritti e i loro obblighi nonché gli impegni presi dalle università di origine e di destinazione;
12. invita la Commissione a prevedere, all'interno dell'importo totale già disponibile per tale programma, altre forme di sostegno indirette (riduzioni tariffarie sui viaggi, aiuti per l'alloggio, sistemi di prestito destinati a coprire i costi della mobilità, ecc.) ad integrazione della attuale borsa di Erasmus per rafforzarne l'efficacia; prende atto dei commenti già fatti dalla Presidenza portoghese in materia e formula l'auspicio che si agisca di conseguenza;
13. invita la Commissione a intervenire affinché le misure auspicate all'incontro al vertice del Consiglio europeo di Feira miranti a potenziare la promozione della mobilità nei settori dell'istruzione e della formazione siano attuate con azioni mirate di informazione e di promozione;
14. auspica che le proposte dettagliate che la Commissaria responsabile presenterà nell'autunno 2000 possano contribuire effettivamente a rendere il programma Erasmus più accessibile a tutte le categorie sociali, e invita la Commissione a prevedere un controllo ed una valutazione periodici delle risorse e a individuare nuove modalità di finanziamento;
15. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
Provvedimenti speciali in tema di circolazione e residenza dei cittadini dell'Unione
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'applicazione delle direttive 90/364/CEE
, 90/365/CEE
e 93/96/CEE
(diritto di soggiorno) e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai provvedimenti speciali in tema di circolazione e residenza dei cittadini dell'Unione giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica (COM(1999) 127
, COM(1999) 372
- C5-0177/1999
, C5-0178/1999
- 1999/2157(COS)
)
- viste la relazione e la comunicazione della Commissione (COM(1999) 127
, COM(1999) 372
- C5-0177/1999
, C5-0178/1999
),
- visti, in particolare, gli articoli 14, 17, 18 e 39 del trattato CE,
- vista la relazione del gruppo ad alto livello sulla libera circolazione delle persone presentata alla Commissione il 18 marzo 1997 (relazione Simone Veil),
- vista la seconda relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione del 17 giugno 1997,
- visto il Libro verde sui regimi pensionistici integrativi nel mercato comune (COM(1997) 283
),
- vista la relazione 1997-1998 dell'ECAS (European Citizens Action Service),
- visti il piano d'azione per la libera circolazione dei lavoratori (COM(1997)586
-C4-0650/1997
) e la propria risoluzione del 16 luglio 1998(1)
,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del proprio regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno,
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport nonché della commissione per le petizioni (A5-0207/2000
),
A. considerando gli articoli 14, relativo alla libertà di circolazione delle persone, nonché 17 e 18 del trattato CE sulla cittadinanza europea, la quale comporta il diritto di circolare e di soggiornare liberamente su tutto il territorio dell'Unione europea,
B. considerando tuttavia, alla luce della relazione della Commissione e della giurisprudenza della CGCE, che i cittadini europei di ogni categoria si trovano a tutt'oggi alle prese con non pochi ostacoli all'esercizio del loro diritto di trasferimento e di soggiorno,
C. deplorando che ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio comunitario siano preclusi i diritti di libera circolazione e di stabilimento,
D. considerando l'applicazione tuttora oltremodo insoddisfacente delle direttive 90/364/CEE
, 90/365/CEE
e 93/96/CEE
sul diritto di soggiorno degli studenti e dei pensionati, visto che gli interessati subiscono le conseguenze della lentezza e dei costi amministrativi delle procedure di ottenimento del titolo di soggiorno nonché degli obblighi di rinnovo dello stesso titolo, spesso ingiustificati,
E. considerando che l'ottenimento di un titolo di soggiorno da parte dei pensionati è subordinato alla prova, che è spesso difficile da fornire, di disporre di risorse sufficienti, un criterio valutato diversamente a seconda degli Stati membri e senza alcun rapporto con l'effettiva situazione materiale degli interessati, donde la necessità di una prossima riforma dei testi vigenti,
F. considerando che i lavoratori di talune categorie, specie quelli che svolgono mansioni "atipiche”, di brevissima durata, a tempo parziale, a carattere temporaneo o stagionale, come pure i lavoratori migranti disoccupati, incontrano spesso grandi difficoltà per quanto concerne il soggiorno nel paese d'accoglienza a causa delle formalità di rinnovo del loro titolo connesse alla prova di possedere risorse sufficienti,
G. considerando che in linea generale occorre dissociare il più possibile il diritto di circolazione e di soggiorno, aspetto primordiale del diritto fondamentale alla cittadinanza europea - la quale non può essere riservata ai soli cittadini degli Stati membri - dalle considerazioni economiche che attualmente gravano sul libero esercizio di tale diritto,
H. riconoscendo che in questo momento milioni di cittadini di paesi terzi risiedono legalmente nell'Unione europea,
I. considerando altresì che i lavoratori migranti sono penalizzati in quanto subiscono le conseguenze pecuniarie risultanti dalla carente armonizzazione dei regimi pensionistici,
J. considerando le intollerabili e ancor troppo frequenti violazioni del diritto di soggiorno da parte degli Stati membri, che ricorrono ad una interpretazione abusiva dell'ordine pubblico pregiudicando gli obiettivi enunciati dalla direttiva 64/221/CEE
e la giurisprudenza della CGCE in materia,
K. considerando che il pieno esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno, oltre a corrispondere all'applicazione stessa del principio di cittadinanza europea, promuove altresì il dinamismo e la competitività economica, in quanto consente la mobilità degli studenti e dei lavoratori,
L. considerando che, cinquant'anni dopo che il trattato di Roma ha proclamato per la prima volta il principio di libera circolazione delle persone, questo diritto continua ad essere ostacolato per non dire ignorato, donde la necessità di promuovere una vera e propria cittadinanza europea,
M. considerando che spetta pertanto alla Commissione e al Consiglio adoperarsi al massimo per conferire un significato effettivo alla cittadinanza europea e allo "spazio europeo di libertà”,
1. accoglie positivamente la relazione, ma invita la Commissione a spiegare i motivi del ritardo della presentazione al Consiglio e al Parlamento di una relazione sull'attuazione della direttiva 93/96/CEE
;
2. osserva che la relazione non affronta gli ostacoli cui si trovano di fronte i lavoratori nell'esercizio del loro diritto di circolazione e di residenza e che essa copre la situazione dei cittadini di paesi terzi soltanto in quanto famigliari di un cittadino europeo;
3. sottolinea la necessità di elaborare, attraverso una riforma globale dei testi vigenti, una direttiva quadro che organizzi e garantisca l'esercizio senza ostacoli della libertà di circolazione e di residenza;
4. invita gli Stati membri e la Commissione a adottare, in sede di attuazione di tale direttiva quadro, i provvedimenti necessari, a seconda delle varie categorie di persone interessate, per rendere ben più effettivo l'esercizio della cittadinanza europea ponendo fine alle attuali disparità di trattamento;
5. ritiene in proposito che l'introduzione di una carta di soggiorno valida un anno per tutti i richiedenti costituirebbe un primo passo in tal senso;
6. deplora che in uno "spazio europeo di libertà” gli Stati membri invochino abusivamente l'ordine pubblico per procedere ad espulsioni; ritiene pertanto indispensabile che essi si sforzino di conseguire, in particolare nel quadro degli accordi di Schengen, un miglior coordinamento in sede di valutazione della nozione di ordine pubblico;
7. invita la Commissione ad assicurare che i rimedi giuridici previsti dalla direttiva 64/221/CEE
non siano in alcun modo pregiudicati e che nessuna persona coperta da tale direttiva sia privata dei propri diritti di difesa e di assistenza o rappresentanza;
8. ritiene che il collegamento sistematico o automatico tra condanna penale ed espulsione costituisca una violazione del diritto comunitario e del principio di non discriminazione; sottolinea che
ogni espulsione deve essere giustificata individualmente in funzione di una minaccia attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza e deve essere accuratamente valutata a fronte della situazione personale dell'interessato e della protezione della vita familiare;
9. ritiene che il concetto di cittadinanza dell'Unione debba essere interpretato in senso lato e che pertanto i cittadini di paesi terzi che sono nati nel paese di residenza o che vi risiedono fin dall'infanzia, come pure i residenti di lunga data che hanno legami culturali, sociali e familiari nel paese di soggiorno o sono minorenni, non debbano essere espulsi;
10. ritiene che il Sistema di informazione di Schengen debba rispettare il diritto comunitario, più precisamente per quanto concerne:
-
l'applicazione della disposizione della direttiva 64/221/CEE
che prevede esplicitamente che i dati personali concernenti una misura rientrante nel campo di applicazione della direttiva e che non è più in vigore o è stata abrogata non possano più essere conservati, né possano essere inseriti in liste comunitarie o trasmessi automaticamente; in particolare, rifiutare l'accesso al territorio di Schengen sulla base di una registrazione nel SIS a cittadini dell'Unione o a persone che lo sono divenute è in contrasto con il diritto comunitario;
-
l'applicazione della direttiva 95/46/CE, che prevede esplicitamente che i dati personali ottenuti per scopi ben precisi, specificati e giustificati, non possano essere utilizzati in modo incompatibile con tali scopi;
chiede alla Commissione europea di assumersi le proprie responsabilità quale custode dei trattati e di adottare misure per fare cessare queste violazioni del diritto comunitario;
11. deplora che il Consiglio ignori le comunicazioni della commissione per le petizioni relative alle gravi violazioni del diritto comunitario commesse dalle autorità degli Stati membri, il che evidenzia un atteggiamento negativo del Consiglio nei confronti del diritto di petizione dei cittadini europei, e lo invita ad accordare la necessaria attenzione ai diritti dei cittadini dell'Unione;
Quanto al trasferimento e soggiorno degli studenti
12. invita gli Stati membri a:
-
vigilare, con riferimento al diritto di soggiorno degli studenti, sul rigoroso rispetto da parte delle loro amministrazioni nazionali delle vigenti disposizioni della direttiva 93/96/CEE
(iscrizione in un istituto riconosciuto, semplice dichiarazione di risorse sufficienti, iscrizione a un regime di assicurazione malattia), esclusa qualsiasi altra condizione;
-
limitare al massimo le formalità di rinnovo dei titoli di soggiorno e prendere in considerazione il rilascio gratuito di detti documenti;
-
fare in modo che tutti gli studenti possano chiedere un permesso di lavoro nel paese in cui studiano così da poter finanziare i propri studi;
-
non subordinare l'aiuto finanziario agli studenti a condizioni in fatto di cittadinanza;
13. chiede alla Commissione di studiare:
-
la possibilità di ampliare il cambio di applicazione della direttiva alle persone che seguono una formazione e ai lavoratori volontari;
-
i problemi di riconoscimento dei diplomi per talune professioni;
14. prende atto dell'intenzione della Commissione di ampliare il campo di applicazione della direttiva 93/96/CEE
concernente il diritto di soggiorno degli studenti a tutti gli istituti di formazione e di esaminare come si possa precisare la portata del diritto di soggiorno degli studenti, riservando particolare attenzione ai problemi amministrativi incontrati dai tirocinanti e dalle persone che partecipano a progetti di volontariato e alla possibilità di rendere gratuito il rilascio e il rinnovo della carta di soggiorno per gli studenti; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio corrispondenti proposte di modifica della direttiva;
Quanto al trasferimento e soggiorno dei pensionati
15. accoglie favorevolmente le proposte della Commissione nel senso di una riforma delle direttive vigenti , in vista di:
-
semplificare e snellire al massimo le modalità relative alla prova di risorse sufficienti richiesta ai pensionati;
-
considerare l'incidenza sulla validità delle carte di soggiorno risultante dalla pratica sempre più frequente che consiste nell'alternare la residenza fra il paese di accoglienza e il paese di provenienza nell'arco di uno stesso anno;
Quanto al trasferimento e soggiorno dei lavoratori migranti
16. invita gli Stati membri ad agevolare al massimo il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno ai lavoratori migranti, specie ai lavoratori temporanei, a tempo parziale e stagionali, accordando loro una carta di soggiorno di cinque anni allorquando sono stati occupati per più di dodici mesi su un periodo di residenza nel paese d'accoglienza superiore a diciotto mesi;
17. invita altresì gli Stati membri d'accoglienza a consentire ai lavoratori disoccupati di ottenere:
-
la proroga del diritto di soggiorno durante il periodo in cui usufruiscono del versamento dei sussidi di disoccupazione acquisiti nel paese interessato;
-
il rinnovo automatico del titolo di soggiorno per periodi non inferiori a sei mesi quando sono alla ricerca effettiva di un'occupazione;
18. invita in tale contesto il Consiglio a riprendere senza indugio l'esame delle tre proposte della Commissione relative al miglioramento della libera circolazione dei lavoratori e delle loro famiglie all'interno della Comunità (COM(1998)394
)(2)
;
Quanto alla situazione sociale dei lavoratori migranti
19. invita gli Stati membri a procedere agli indispensabili miglioramenti ed aggiornamenti della protezione sociale nell'UE per far cessare le penalizzazioni a carico dei lavoratori migranti e dei lavoratori distaccati a causa:
-
del mancato riconoscimento fra Stati membri di taluni regimi pensionistici nonché delle difficoltà di trasferimento dei diritti acquisiti;
-
del carattere restrittivo delle condizioni prescritte per l'acquisizione dei diritti alla pensione integrativa (lunghi periodi di attesa);
-
dei problemi fiscali connessi con l'acquisizione dei diritti a pensione in numerosi Stati membri;
-
delle difficoltà di trasferimento delle prestazioni di prepensionamento concesse a partire da una determinata età ai lavoratori in condizioni di totale disoccupazione;
Quanto alla situazione familiare nel paese d'accoglienza
20. reputa necessario semplificare ed agevolare il ricongiungimento familiare, fattore indispensabile di integrazione nel paese d'accoglienza; invita la Commissione e gli Stati membri a far sì che in sede di riforma dei pertinenti testi si stabilisca che:
-
il coniuge dello studente o pensionato residente ovvero, qualora la legislazione dello Stato membro interessato equipari la situazione delle coppie non coniugate a quella della coppie coniugate, il partner non coniugato con il quale il residente che richiede il ricongiungimento familiare mantiene una relazione duratura, goda effettivamente del diritto di soggiorno autonomo che sarà loro riconosciuto in base a requisiti analoghi, per quanto riguarda le risorse, a quelli applicati allo studente o al pensionato residente;
-
in caso di divorzio o di decesso di colui che ha acquisito il titolo di soggiorno, i familiari abbiano il diritto di accedere ad una attività dipendente o autonoma ovvero di continuarla;
-
le disposizioni precedenti si applichino alle stesse condizioni anche ai familiari di un cittadino comunitario proveniente da un paese terzo e che, in linea generale, le formalità di visto siano agevolate se non abolite;
Quanto al contesto economico, sociale e culturale del diritto di soggiorno dei migranti
21. ritiene che l'esercizio effettivo del diritto di trasferimento e di soggiorno presupponga un profondo miglioramento del contesto sociale (parità di trattamento in materia di vantaggi sociali e fiscali, maggiore trasparenza del mercato occupazionale, ruolo più rilevante della rete EURES), educativo (accesso all'istruzione ed alla formazione) e culturale (apprendimento delle lingue) dei migranti e delle loro famiglie;
chiede ancora una volta la realizzazione di una valutazione dell'impatto delle frontiere ("test Europa”), che misuri l'effetto dell'introduzione o della modifica di normative in materia di fiscalità e di sicurezza sociale sulla situazione dei lavoratori e delle loro famiglie che lavorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono;
22. ritiene che si debbano adottare misure volte a consentire la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi che sono legalmente residenti nell'Unione europea da almeno cinque anni;
23. rileva altresì che i cittadini europei interessati lamentano un deficit di informazione in ordine alla gamma dei loro diritti e possibilità di ricorso che occorre colmare grazie, in particolare, ad una migliore formazione degli organici amministrativi nazionali nonché a campagne d'informazione; chiede espressamente che siano sostenute e portate avanti, con la garanzia dei necessari mezzi finanziari, le iniziative delle ONG connesse ai ricorsi concernenti la libera circolazione delle persone, l'assistenza giuridica nelle procedure di ricorso e l'inventario dei ricorsi più frequenti;
24. invita la Commissione ad accelerare le sue procedure interne in modo da intervenire con maggior rapidità per far cessare le violazioni del diritto comunitario;
o o o
25. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ai governi degli Stati membri ed alla Commissione.