Trasporto di merci pericolose su strada ***II (Procedura senza discussione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (7455/1/2000 - C5-0330/2000
- 1999/0083(COD)
)
- vista la posizione comune del Consiglio (7455/1/2000 - C5-0330/2000
)(1)
,
- vista la sua posizione in prima lettura(2)
sulla proposta della Commissione(3)
al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 158
),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 185
),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 78 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0234/2000
),
1. approva la posizione comune;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Trasporto di merci pericolose per ferrovia ***II (Procedura senza discussione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (7456/1/2000 - C5-0329/2000
- 1999/0087(COD)
)
- vista la posizione comune del Consiglio (7456/1/2000 - C5-0329/2000
)(1)
,
- vista la sua posizione in prima lettura(2)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ((COM(1999) 157
)(3)
,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 78 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0229/2000
),
1. approva la posizione comune;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n…./2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi (COM(2000) 426
- C5-0363/2000
- 2000/0170(COD)
)
All'articolo 4, paragrafo 3, punto i) del regolamento (CE) n. ..../2000, alla lettera h) "1996" è sostituito da "1999".
All'articolo 4, paragrafo 3, punto i) del regolamento (CE) n. ..../2000, alla lettera h) "la sua quota di mercato nel
1996" è sostituito da "la quota percentuale ad esso assegnata nel
1999".
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n…./2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi (COM(2000) 426
- C5-0363/2000
- 2000/0170(COD)
)
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 426
),
- visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0363/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista le relazione alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0226/2000
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede di essere nuovamente consultato qualora la Commissione intenda sostanzialmente modificare la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione del parlamento europeo sui risultati della concertazione sull'orientamento comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (7439/2000 - C5-0388/2000
- 1999/0139(CNS)
)
- visto l'orientamento comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (7439/2000 - C5-0388/2000
),
- vista la sua posizione del 17 novembre 1999(1)
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(1999) 333
- C5-0092/1999
- 1999/0139(CNS)
)(2)
,
- vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 e, in particolare, i suoi paragrafi 2 e 7(3)
,
- vista la concertazione sulla proposta sopra menzionata,
- visto l'articolo 72, paragrafo 4 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0224/2000
),
1. approva il risultato della concertazione, i cui particolari sono allegati;
2. conferma la sua posizione del 17 novembre 1999;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
La Commissione conferma la sua intenzione, alla luce del futuro allargamento e della necessità di semplificazione, di presentare la sua relazione di riesame di cui all'articolo 9 su tutti i fattori rilevanti, in particolare quelli menzionati all'articolo 9 nonché l'aliquota congelata di cui all'articolo 2, paragrafo 4, i benefici inaspettati delle “risorse proprie tradizionali” del Regno Unito e l'indicizzazione dei benefici inaspettati dovuti all'allargamento di cui all'articolo 4 entro la fine del 2004.
Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati della conciliazione sull'orientamento comune del Consiglio in vista dell'approvazione di un regolamento del Consiglio concernente la disciplina di bilancio (9091/2000 - C5-0339/2000
- 1999/0151(CNS)
)
- visto l'orientamento comune del Consiglio in vista dell'approvazione di un regolamento del Consiglio sulla disciplina di bilancio (9091/2000 - C5-0339/2000
),
- vista la sua posizione del 17 novembre 1999(1)
sulla proposta di regolamento del Consiglio riguardante la disciplina di bilancio (COM(1999) 364
- C5-0141/1999
- 1999/0151(CNS)
)(2)
,
- vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975, e in particolare i suoi paragrafi 2 e 7(3)
,
- vista la conciliazione relativa alla proposta,
- visto l'articolo 72, paragrafo 4, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0223/2000
),
1. approva il risultato della conciliazione come in allegato;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
I massimali della "Politica agricola comune” e la sottorubrica "misure di accompagnamento” sono stabiliti nelle prospettive finanziarie e formano parte integrante dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della disciplina di bilancio. Essi possono essere rivisti solo mediante una decisione comune di entrambi i rami dell'autorità di bilancio, su iniziativa della Commissione, secondo le disposizioni pertinenti dell'Accordo interistituzionale.
Modificare l'articolo 6 nel modo seguente (allineare con l'articolo 7)
1. Al momento di elaborare il progetto preliminare di bilancio di un esercizio, la Commissione esamina la situazione di bilancio a medio termine. Essa presenta al Parlamento europeo e
al Consiglio, unitamente al progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, le proprie previsioni per prodotto per gli esercizi N-1, N e N +1. Al contempo, essa presenta un'analisi delle differenze tra previsioni iniziali e spesa attuale per gli esercizi N-2 e N-3, e le misure adottate per migliorare la qualità delle previsioni.
Dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo ***III
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (C5-0283/2000
- 1999/0020(COD)
)
- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (C5-0283/2000
),
- vista la sua posizione in prima lettura(1)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (1999) 36)(2)
,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM (2000) 55),
- vista la sua posizione in seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio(3)
,
- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM (2000) 310 - C5-0273/2000
),
- visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
- visto l'articolo 83 del suo regolamento,
- vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0215/2000
),
1. approva il progetto comune;
2. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.
Conservazione e gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo ***III
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo (C5-0284/2000
- 1999/0015(COD)
)
- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (C5-0284/2000
),
- visti la sua posizione in prima lettura(1)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 41
)(2)
,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 54
)(3)
,
- vista la sua posizione in seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio(4)
,
- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2000) 308
- C5-0261/2000
),
- visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
- visto l'articolo 83 del suo regolamento,
- vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0216/2000
),
1. approva il progetto comune;
2. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche della direttiva 89/655/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzatura di lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE
) (COM(1998) 678
- C4-0707/1998
- 1998/0327(COD)
)
considerando che i lavori sopraelevati possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro sicurezza e salute, in particolare ai rischi di caduta da luoghi sopraelevati e a gravi infortuni sul lavoro;
considerando che i lavori sopraelevati possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro sicurezza e salute, in particolare ai rischi di caduta da luoghi sopraelevati e a gravi infortuni sul lavoro responsabili degli elevati indici di sinistrosità, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni mortali;
(Emendamento 3)
Sesto considerando
considerando che è opportuno che
il datore di lavoro che intende realizzare lavori temporanei sopraelevati scelga
attrezzature di lavoro in grado di offrire una protezione sufficiente contro i rischi di cadute da luoghi sopraelevati;
considerando che il datore di lavoro che intende realizzare lavori temporanei sopraelevati sceglie
attrezzature di lavoro in grado di offrire una protezione sufficiente contro i rischi di cadute da luoghi sopraelevati;
(Emendamento 4)
Considerando sesto bis (nuovo)
considerando che i lavoratori indipendenti e i datori di lavoro, qualora esercitino essi stessi un'attività professionale e utilizzino personalmente attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei sopraelevati, possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei dipendenti; che occorre quindi individuare una soluzione applicabile a tutte le persone impegnate nella preparazione, nell'esecuzione e nel completamento di lavori temporanei sopraelevati;
(Emendamento 5)
Settimo considerando
considerando che le scale e i ponteggi rientrano fra le attrezzature più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei sopraelevati e che, conseguentemente, la sicurezza e la salute dei lavoratori che effettuano lavori di tale natura dipendono segnatamente dall'impiego corretto di tali attrezzature; pertanto
considerando che è opportuno definire
le modalità di impiego di tali attrezzature da parte dei lavoratori in condizioni di massima sicurezza;
considerando che le scale e i ponteggi rientrano fra le attrezzature più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei sopraelevati e che, conseguentemente, la sicurezza e la salute dei lavoratori che effettuano lavori di tale natura dipendono segnatamente dall'impiego corretto di tali attrezzature; considerando pertanto
che devono essere definite
le modalità di impiego di tali attrezzature da parte dei lavoratori, ivi compresi i ponteggiatori,
in condizioni di massima sicurezza; che è di conseguenza richiesta un'adeguata formazione specifica dei lavoratori;
(Emendamento 1)
Considerando settimo bis (nuovo)
considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano anche ai lavori in profondità;
(Emendamento 6)
Ottavo considerando
considerando che la presente direttiva rappresenta il mezzo più idoneo per realizzare gli obiettivi prefigurati e che non va al di là di quanto è indispensabile al raggiungimento di tali obiettivi;
considerando che la presente direttiva rappresenta il mezzo più idoneo per realizzare gli obiettivi prefigurati e che non va al di là di quanto è indispensabile al raggiungimento di tali obiettivi ma che può essere integrata da azioni di formazione e ricerca intese a prevenire ed eliminare con efficacia i rischi mediante l'utilizzo e la scelta delle attrezzature adeguate per ciascun cantiere specifico, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
;
(Emendamento 7)
Articolo 2, paragrafo 3
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni del diritto interno da essi già adottate o
che adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni del diritto interno da essi già adottate che sono conformi alla presente direttiva e alle disposizioni
che adotteranno
nel settore disciplinato dalla medesima.
(Emendamento 8)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.-1. (nuovo) (direttiva 89/655/CEE
)
4.
-1. Definizioni
4.
-1.1. Ai sensi della presente direttiva, per “dispositivi di protezione collettiva contro le cadute” si intendono:
Dispositivi di protezione (ad esempio parapetti, ripari, reti, coperture) aventi una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da bloccare le cadute da luoghi sopraelevati e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.
(Emendamento 9)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.1.1, primo comma (direttiva 89/655/CEE
)
4.1.1.
Qualora, in applicazione dell'art. 6 della direttiva 89/391/CEE
e dell'art. 3 della presente direttiva, lavori temporanei sopraelevati non possono essere eseguiti in condizioni di totale sicurezza e in condizioni ergonomiche accettabili a partire da una zona adeguatamente predisposta si devono scegliere le attrezzature di lavoro più idonee atte a garantire un
livello di sicurezza sufficiente
per tutte le utilizzazioni. Il loro dimensionamento deve essere confacente alla natura dei lavori da eseguire e alle sollecitazioni previste per consentire una circolazione priva di rischi.
4.1.1.
Qualora, in applicazione dell'art. 6 della direttiva 89/391/CEE
e dell'art. 3 della presente direttiva, lavori temporanei sopraelevati non possono essere eseguiti in condizioni di totale sicurezza e in condizioni ergonomiche accettabili a partire da una zona adeguatamente predisposta si devono scegliere le attrezzature di lavoro più idonee atte a garantire e mantenere il
livello di sicurezza più elevato
per tutte le utilizzazioni. Il loro dimensionamento deve essere confacente alla natura dei lavori da eseguire e alle sollecitazioni previste per consentire una circolazione priva di rischi.
(Emendamento 10)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.1.2 (direttiva 89/655/CEE
)
4.1.2.
L'impiego di una scala quale posto di lavoro sopraelevato
deve limitarsiai casi in cui l'impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure non risultino giustificate a causa delle breve durata di utilizzazione e del limitato livello di rischio.
4.1.2.
L'impiego di una scala a mano quale posto di lavoro deve limitarsi rigorosamente alle circostanze in cui il basso livello di rischio e il breve periodo di utilizzo lo consentano, previa valutazione dei due fattori e sempreché non sia possibile l'utilizzo di altre attrezzature di lavoro più sicure.
(Emendamento 11)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.1.3, quarto trattino (direttiva 89/655/CEE
)
-
per l'esecuzione dei lavori devono essere presenti almeno due lavoratori;
Soppresso
(Emendamento 12)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.1.4 (direttiva 89/655/CEE
)
4.1.4.
In funzione delle attrezzature di lavoro scelte in base ai paragrafi precedenti, devono essere fissate le precauzioni atte a ridurre
i rischi a cui sono esposte le
attrezzature. Se del caso, deve essereprevista
l'installazione di dispositivi di protezione collettiva contro le cadute. Tali dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da bloccare le cadute da luoghi sopraelevati e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale o scale a mano.
4.1.4.
In funzione delle attrezzature di lavoro scelte in base ai paragrafi precedenti, devono essere fissate le precauzioni atte a minimizzare
i rischi inerenti a tali
attrezzature. Se del caso, l'installazione di dispositivi di protezione collettiva contro le cadute è approvata dal responsabile per la sicurezza e la salute sul cantiere o sul posto di lavoro
. Tali dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da bloccare le cadute da luoghi sopraelevati e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale o scale a mano.
I punti di accesso a una scala o a una scala a mano devono essere dotati di un dispositivo di protezione che può essere attivato quando la scala non è in uso per temporanea interruzione del lavoro.
(Emendamento 13)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.2.1 (direttiva 89/655/CEE
)
4.2.1.
Le scale vanno sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego. Gli appoggi delle
scale portatili sono situati su un supporto stabile, resistente, immobile e orizzontale
. Le scale sospese diverse dalle corde sono fissate in modo sicuro, in modo che non possano spostarsi evitando qualsiasi movimento di oscillazione.
4.2.1.
Le scale vanno sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego. Le
scale portatili sono erette unicamente su supporti aventi resistenza adeguata. Sono inoltre adottate misure tali da assicurare che tali scale siano stabili, immobili e situate su un supporto orizzontale
. Le scale sospese diverse dalle corde sono fissate in modo sicuro, in modo che non possano spostarsi evitando qualsiasi movimento di oscillazione.
(Emendamento 14)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.2.2 (direttiva 89/655/CEE
)
4.2.2.
Lo scivolamento del piede dalle scale portatili va impedito prima dell'inizio dei lavori o con la fissazione della parte superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di pari efficacia. Le scale a vari piani sono utilizzate in modo che sia garantita l'immobilizzazione reciproca dei piani. Le scale mobili sono fissate stabilmente prima di accedervi.
4.2.2.
Lo scivolamento del piede dalle scale portatili va impedito prima dell'inizio dei lavori o con la fissazione della parte superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di pari efficacia. In via prioritaria, le scale vanno fissate stabilmente adottando tutte le misure possibili. La lunghezza delle scale a mano usate per l'accesso deve essere tale che i montanti sporgano a sufficienza oltre la piattaforma d'accesso.
Le scale a vari piani sono utilizzate in modo tale da essere sicure.
(Emendamento 15)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.2.3 (direttiva 89/655/CEE
)
Una scala va utilizzata in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri.
Una scala va utilizzata in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. Il trasporto di pesi su una scala a mano non deve precludere una presa sicura.
(Emendamento 16)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.3.2 (direttiva 89/655/CEE
)
4.3.2.
In funzione della complessità del ponteggio scelto, si
deve redigere un piano di montaggio, d'impiego e di smontaggio. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrata da progetti particolareggiati per gli elementi speciali costituenti il ponteggio.
4.3.2.
In funzione della complessità del ponteggio scelto, personale competente, qualificato e formato
deve redigere un piano di montaggio, d'impiego e di smontaggio. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrata da progetti particolareggiati per gli elementi speciali costituenti il ponteggio.
(Emendamento 17)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.3.3 (direttiva 89/655/CEE
)
4.3.3.
Gli elementi di appoggio di un ponteggio sono protetti contro il pericolo di scivolamento, o tramite fissazione su una superficie di appoggio o con un dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di pari efficacia. I ponteggi mobili sono attrezzati con dispositivi che ne impediscono lo spostamento improvviso quando si deve dare inizio ai lavori. Durantei lavori sopraelevati
questo dispositivo deve essere messo in funzione.
4.3.3.
Gli elementi di appoggio di un ponteggio sono protetti contro il pericolo di scivolamento, o tramite fissazione su una superficie di appoggio o con un dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di pari e comprovata
efficacia e le superfici portanti devono avere una capacità sufficiente. I ponteggi saranno assicurati contro gli spostamenti.
I ponteggi mobili sono attrezzati con dispositivi che ne impediscono lo spostamento improvviso quando si deve dare inizio ai lavori. Questo dispositivo deve essere messo in funzione prima che chiunque acceda al ponteggio ed essere altresì sufficientemente segnalato.
(Emendamento 18)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.3.4 (direttiva 89/655/CEE
)
4.3.4.
Le dimensioni degli impiantiti di un ponteggio devono essere idonee alla natura del lavoro da eseguire e consentire una circolazione senza rischi. Il loro spessore deve garantire l'assoluta sicurezza per quanto riguarda la distanza fra i due appoggi e i carichi da sopportare. Gli impiantiti dei ponteggi sono montati
in modo che gli elementi componenti non si possano spostare durante l'impiego normale
. Nessuno spazio vuoto pericoloso deve presentarsi fra gli elementi che costituiscono gli impiantiti e le protezioni collettive verticali.
4.3.4.
Le dimensioni degli impiantiti di un ponteggio devono essere idonee alla natura del lavoro da eseguire e alle superfici portanti
e consentire una circolazione senza rischi. Il loro spessore deve garantire l'assoluta sicurezza per quanto riguarda la distanza fra i due appoggi e i carichi da sopportare. Le tavole che costituiscono gli impiantiti dei ponteggi sono assicurate contro gli spostamenti e adeguatamente fissate l'una all'altra
in modo che gli elementi componenti non si possano spostare accidentalmente
. Nessuno spazio vuoto pericoloso deve presentarsi fra gli elementi che costituiscono gli impiantiti e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
(Emendamento 19)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.3.6 (direttiva 89/655/CEE
)
4.3.6.
I ponteggi possono essere montati, smontati o radicalmente
modificati soltanto sotto la direzione di una persona competente e da parte di lavoratori in possesso di una formazione adeguata a questo tipo di lavori. Tale
formazione deve comprendere la capacità di lettura del
piano di montaggio e di smontaggio; la sicurezza durante il montaggio, lo smontaggio o la trasformazione del ponteggio in oggetto
; la prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; cambiamento delle condizioni metereologiche; i coefficienti di carico e qualsiasi altro rischio che tali operazioni possono comportare. Il responsabile e i lavoratori che intervengono nell'operazione hanno a disposizione uno schema di montaggio e di smontaggio, come previsto dal punto 4.3.2 dell'allegato.
4.3.6.
I ponteggi possono essere montati, modificati (qualora la modifica comporti rischio di caduta per le persone che si trovano sull'impalcatura) o smontati
soltanto sotto la direzione di una persona competente e da parte di lavoratori in possesso di una formazione adeguata a questo tipo di lavori. Al fine di assicurare una formazione specifica adeguata,
la formazione deve comprendere la capacità di capire il
piano di montaggio e di smontaggio; la sicurezza durante il montaggio, lo smontaggio o la trasformazione del ponteggio; la prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; cambiamento delle condizioni metereologiche; i coefficienti di carico e qualsiasi altro rischio che tali operazioni possono comportare. La formazione può aver luogo nell'ambito di un corso specifico o con altra modalità atta a fornire al lavoratore un equivalente livello professionale riconosciuto.
Il responsabile e i lavoratori che intervengono nell'operazione hanno a disposizione uno schema di montaggio e di smontaggio, come previsto dal punto 4.3.2 dell'allegato, nonché le istruzioni di montaggio, utilizzazione e smontaggio
.
(Emendamento 20)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.3.7, secondo e terzo comma (nuovi) (direttiva 89/655/CEE
)
Il lavoro non può essere realizzato senza la preliminare adozione di queste misure.
Una volta terminato tale lavoro di natura particolare (in via definitiva o temporanea) devono essere ripristinati i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute.
(Emendamento 21)
ALLEGATO
Allegato II, punto 4.3.7 bis (nuovo) (direttiva 89/655/CEE
)
4.3.7.
bis Il datore di lavoro che intenda montare o modificare un ponteggio deve garantire l'apposizione della necessaria segnaletica durante l'impiego del ponteggio. La segnaletica illustrerà le applicazioni del ponteggio, la portata massima, la data di montaggio e di modifica, il nome del datore di lavoro e della persona responsabile che ha ispezionato il ponteggio, conformemente all'allegato IV, parte B, sezione II, punto 6.3 della direttiva 92/57/CEE
riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili1.
__________ 1 GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche della direttiva 89/655/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzatura di lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE
) (COM(1998) 678
- C4-0707/1998
- 1998/0327(COD)
)
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 678(2)
),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C4-0707/1998
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0222/2000
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che crea un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) (7381/2000 - C5-0230/2000
- 2000/0804(CNS)
)
(Emendamento 1)
Prima del primo considerando, considerando - 1 (nuovo)
(-1) La protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento di dati personali costituisce per le istituzioni dell'Unione europea una forte preoccupazione che, a medio termine, dovrebbe concludersi con l'adozione di una regolamentazione contenente norme comuni di protezione e, in questo caso, con la creazione di un'autorità unica incaricata di salvaguardare tale protezione.
(Emendamento 2)
Considerando 3
(3)
Per motivi pratici e con riserva di eventuali decisioni future volte a trasformare
le autorità di controllo comuni esistenti
in un'unica autorità dotata di personalità giuridica e di un bilancio proprio, la gestione amministrativa del segretariato "Protezione dati” dovrebbe essere strettamente collegata al Segretariato generale del Consiglio, pur salvaguardando la propria indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
(3)
Per motivi pratici e tenendo presente che il titolo VI del trattato UE deve essere comunitarizzato e che
le autorità di controllo comuni dovranno evolversi fino a trasformarsi
in un'unica autorità dotata di personalità giuridica e di un bilancio proprio, la gestione amministrativa del segretariato "Protezione dati” dovrebbe essere strettamente collegata, provvisoriamente,
al Segretariato generale del Consiglio, pur salvaguardando la propria indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
(Emendamento 3)
Considerando 4
(4)
Allo scopo di garantire tale indipendenza, le decisioni relative alla nomina e alla sospensione dall'incarico del capo
del segretariato "Protezione dati” dovrebbero
essere adottate dal Segretario generale aggiunto del Consiglio, in base a una proposta delle autorità di controllo comuni, e gli altri funzionari assegnati al segretariato "Protezione dati” dovrebbero seguire
esclusivamente le
istruzioni del capo
del segretariato.
(4)
Allo scopo di garantire tale indipendenza, le decisioni relative alla nomina e alla sospensione dall'incarico del segretario
del segretariato "Protezione dati” devono
essere adottate dal Segretario generale aggiunto del Consiglio, in base a una proposta delle autorità di controllo comuni, e i posti per
gli altri funzionari assegnati al segretariato "Protezione dati” devono essere coperti
esclusivamente in base alle
istruzioni del segretario
del segretariato "Protezione dati”
.
(Emendamento 4)
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Per quanto riguarda la protezione dei dati di carattere personale e, quale complemento della presente decisione, appare necessario adottare uno strumento giuridicamente vincolante inteso a garantire nel terzo pilastro un livello di garanzia equivalente a quello garantito nel primo pilastro dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonchè alla libera circolazione di tali dati (1). ____________
(1)
GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(Emendamento 6)
Articolo 2, paragrafo 1
1.
Il segretariato protezione dati è posto sotto la direzione di un segretario "Protezione dati” a cui viene garantita l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni, e che è tenuto a seguire esclusivamente le istruzioni delle autorità di controllo comuni e dei loro presidenti. Il Segretario generale aggiunto del Consiglio nomina per un periodo di due
anni, in base a una proposta delle autorità di controllo comuni, il segretario "Protezione dati”, la cui nomina
è rinnovabile.
1.
Il segretariato protezione dati è posto sotto la direzione di un segretario "Protezione dati” a cui viene garantita l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni, e che è tenuto a seguire esclusivamente le istruzioni delle autorità di controllo comuni e dei loro presidenti. Il Segretario generale aggiunto del Consiglio nomina per un periodo di quattro
anni, in base a una proposta delle autorità di controllo comuni, il segretario "Protezione dati”. Il suo mandato
è rinnovabile.
(Emendamento 7)
Articolo 2, paragrafo 2
2.
Il segretario "Protezione dati” è scelto tra persone che siano cittadini dell'Unione europea, in pieno possesso dei diritti civili e politici e che offrano piena garanzia di indipendenza. Egli si astiene da qualsiasi azione incompatibile con le sue funzioni e, durante il periodo del suo mandato, non svolge un'altra attività professionale retribuita o non retribuita. Dopo la cessazione delle sue funzioni, egli rispetta i doveri di onestà e riserbo per quanto riguarda l'accettazione di funzioni e vantaggi.
2.
Il segretario "Protezione dati” è scelto tra persone che siano cittadini dell'Unione europea, in pieno possesso dei diritti civili e politici e di notevole esperienza e competenza nell'esercizio delle loro funzioni
e che offrano piena garanzia di indipendenza. Egli si astiene da qualsiasi azione incompatibile con le sue funzioni e, durante il periodo del suo mandato, non svolge un'altra attività professionale retribuita o non retribuita né assume alcun" altra funzione politica o amministrativa
. Dopo la cessazione delle sue funzioni, egli rispetta i doveri di onestà e riserbo per quanto riguarda l'accettazione di nomine,
funzioni e vantaggi.
(Emendamento 8)
Articolo 2, paragrafo 3
3.
Il segretario "Protezione dati” può essere
sospeso dall'incarico dal Segretario generale aggiunto del Consiglio, in base a una proposta delle autorità di controllo comuni, qualora egli non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o contravvenga in modo grave
ai propri obblighi.
3.
Il segretario "Protezione dati” è
sospeso dall'incarico dal Segretario generale aggiunto del Consiglio, in base a una proposta delle autorità di controllo comuni, qualora egli non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o contravvenga ai propri obblighi o abbia commesso un errore grave
.
(Emendamento 9)
Articolo 2, paragrafo 4
4.
Oltre al caso della sospensione dall'incarico conformemente al paragrafo 3, le funzioni del segretario "Protezione dati” cessano allorché le sue
dimissioni prendono effetto
. In caso di dimissioni, egli mantiene le proprie funzioni finché non viene sostituito.
4.
Oltre al caso della normale sostituzione, per scadenza del suo mandato o per decesso, e
della sospensione dall'incarico conformemente al paragrafo 3, le funzioni del segretario "Protezione dati” cessano per
dimissioni. Qualora le autorità di controllo comuni lo richiedano,
in caso di dimissioni egli mantiene le proprie funzioni finché non viene sostituito.
(Emendamento 11)
Articolo 2, paragrafo 6
6.
Durante il periodo del suo mandato, il segretario "Protezione dati” è soggetto, salvo disposizione contraria della presente decisione
, alle norme che si applicano alle persone aventi lo status di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, compresi gli articoli da 12 a 15 e 18 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il grado e lo scatto ai quali egli è impiegato sono determinati in base ai criteri applicabili ai funzionari e altri agenti del Segretariato generale del Consiglio
. Se la persona nominata è già un funzionario delle Comunità, essa è comandata per il periodo del suo mandato nell'interesse del servizio ai sensi dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (Statuto). La prima frase dell'ultimo paragrafo, dell'articolo 37, dello statuto si applica fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo.
6.
Durante il periodo del suo mandato, il segretario "Protezione dati” è soggetto, alle norme che si applicano alle persone aventi lo status di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, compresi gli articoli da 12 a 15 e 18 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il segretario del segretariato "Protezione dati” appartiene alla categoria A.
Il grado e lo scatto ai quali egli è impiegato sono determinati in base ai criteri applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità
. Se la persona nominata è già un funzionario delle Comunità, essa è comandata per il periodo del suo mandato nell'interesse del servizio ai sensi dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (Statuto), con la garanzia di una reintegrazione di pieno diritto nella sua istituzione di origine
. La prima frase dell'ultimo paragrafo, dell'articolo 37, dello statuto si applica fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo.
(Emendamento 12)
Articolo 3, paragrafo 1
1.
Il segretariato "Protezione dati” è dotato del personale necessario all'espletamento dei suoi compiti. I membri del personale assegnati al segretariato "Protezione dati” occupano posti inclusi nell'elenco dei posti aggiunti alla sezione del bilancio generale dell'Unione europea relativa al Consiglio.
1.
Il segretariato "Protezione dati” è dotato del personale necessario all'espletamento dei suoi compiti. Le spese per il personale nonché le altre spese necessarie per l'istituzione del segretariato "Protezione dati” figurano nella sezione VIII-B del bilancio generale dell'Unione europea. Al riguardo il Consiglio deve promuovere l'adozione delle misure legislative e finanziarie necessarie.
(Emendamento 13)
Articolo 3, paragrafo 3
3.
Fatto salvo il paragrafo 2, il personale assegnato al segretariato "Protezione dati” è soggetto ai regolamenti e regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
3.
Fatto salvo il paragrafo 2, il personale assegnato al segretariato "Protezione dati” è soggetto ai regolamenti e regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
Per quanto riguarda l'esercizio dei poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, il personale è soggetto alle stesse norme applicabili ai funzionari e agli altri agenti del Segretariato generale del Consiglio
.
Per quanto riguarda l'esercizio dei poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee
e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, il personale è soggetto alle stesse norme applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee
.
(Emendamento 14)
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. I membri del personale adibito al segretariato "Protezione dati” hanno l'obbligo di non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività professionale e sono soggetti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, all'obbligo del segreto professionale sulle informazioni riservate a cui abbiano avuto accesso durante l'esercizio delle loro funzioni.
(Emendamento 15)
Articolo 5, paragrafo 1
1.
Le spese amministrative generali del segretariato "Protezione dati” (in particolare, spese di materiale, retribuzioni, indennità e altre spese riguardanti il personale) sono imputate alla sezione del bilancio generale dell'Unione europea relativa al Consiglio, nei limiti stabiliti nella scheda finanziaria
.
1.
Le spese amministrative generali del segretariato "Protezione dati” (in particolare, spese di materiale, retribuzioni, indennità e altre spese riguardanti il personale) sono imputate alla sezione VIII-B
del bilancio generale dell'Unione europea relativa al segretariato "Protezione dati”
.
Risoluzione legislativa del Parlamento sull'iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che crea un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), dalla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di Schengen) (7381/2000 - C5-0230/2000
- 2000/0804(CNS)
)
- vista l'iniziativa della Repubblica portoghese (7381/2000)(2)
,
- visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE C5-0230/2000
),
- visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0225/2000
),
1. approva l'iniziativa della Repubblica portoghese così modificata;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica portoghese;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica portoghese.
Progetto di regolamento del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino (8417/2000 - C5-0256/2000
- 1999/0116(CNS)
) (Nuova consultazione)
poiché spetta ai soli Stati membri sia rilevare e classificare i risultati dei confronti trasmessi dall'unità centrale che congelare i dati relativi alle persone ammesse e riconosciute come rifugiati e poiché tale responsabilità attiene alla sfera particolarmente delicata del trattamento dei dati personali e potrebbe influire sul godimento delle libertà individuali, vi è motivo che il Consiglio si riservi di esercitare esso stesso alcune competenze di esecuzione riguardanti in particolare l'adozione di misure che assicurino la sicurezza e l'attendibilità di tali dati;
Soppresso
(Emendamento 6)
Articolo 3, paragrafo 4
4.
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2,
l'unità centrale può essere incaricata di svolgere altri lavori statistici sulla scorta dei dati da essa trattati.
4.
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22
, l'unità centrale può essere incaricata di svolgere altri lavori statistici sulla scorta dei dati da essa trattati.
(Emendamento 8)
Articolo 4, paragrafo 7
7.
Le modalità di applicazione necessarie per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1
.
7.
Le modalità di applicazione necessarie per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.
(Emendamento 14)
Articolo 12, paragrafo 5
5.
Le disposizioni di attuazione relative alla procedura di completamento dei dati di cui al paragrafo 1 e all'elaborazione delle statistiche di cui al paragrafo 2 sono adottate con la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1
.
5.
Le disposizioni di attuazione relative alla procedura di completamento dei dati di cui al paragrafo 1 e all'elaborazione delle statistiche di cui al paragrafo 2 sono adottate con la procedura di cui all'articolo 22.
(Emendamento 15)
Articolo 22
1.
Il Consiglio, deliberando alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità di applicazione necessarie a:
-
definire la procedura cui rimanda l'articolo 4, paragrafo 7,
-
definire la procedura applicabile al congelamento dei dati, cui rimanda l'articolo 12, paragrafo 1,
-
compilare le statistiche menzionate all'articolo 12, paragrafo 2.
Le competenze di applicazione sono attribuite alla Commissione, assistita da un comitato di regolamentazione ai sensi della procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
Nei casi in cui tali modalità di applicazione abbiano implicazioni finanziarie per le spese operative a carico degli Stati membri, il Consiglio delibera all'unanimità.
2.
Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
(Emendamento 17)
Articolo 23
1.
La Commissione è assistita da un comitato (in appresso denominato "comitato”).
2.
Nei casi in cui si rimanda al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE é di tre mesi.
3.
Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
Soppresso
Risoluzione legislativa del Parlamento sul progetto di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino (8417/2000 - C5-0256/2000
- 1999/0116(CNS)
)
Regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli *
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (COM(1999) 717
- C5-0095/2000
- 1999/0284(CNS)
)
(- 1) I prossimi negoziati agricoli, che si terranno nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, dovranno essere condotti, da parte europea, in modo da preservare le prospettive di sviluppo commerciale della trasformazione agroalimentare, rispettando le esigenze del modello agricolo europeo. La modifica del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli può apportare soltanto una risposta urgente e provvisoria ai problemi di approvvigionamento dell'industria agroalimentare europea, in attesa di una soluzione alle questioni di fondo. Pertanto si dovrebbero esaminare soluzioni
alternative allo scopo di rispondere a problemi settoriali specifici; le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere assegnate in via prioritaria a quei settori che in pratica non possono, per ragioni specifiche, accedere al perfezionamento attivo (ad esempio allorché l'industria non può accedere alle importazioni a causa di problemi relativi agli OGM). In ogni caso, le disposizioni prese non dovranno privare le trasformazioni agroalimentari del margine di finanziamento autorizzato dagli accordi dell'Uruguay Round.
(Emendamento 2)
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) Il settore industriale in questione, da cui dipendono 2,5 milioni di posti di lavoro in Europa, è un settore importante, che costituisce dunque un rilevante fattore di stabilità sociale e di assetto territoriale.
(Emendamento 3)
Considerando 3
(3)
Ai sensi degli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, i fabbisogni di materie prime agricole delle industrie di trasformazione potrebbero non essere soddisfatti completamente, in condizioni competitive, dalle materie prime agricole comunitarie. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario prevede, all'articolo 117, lettera c), l'accesso per alcune merci al regime di perfezionamento attivo con riserva del rispetto di condizioni economiche le cui modalità sono definite dal regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999. In considerazione dei summenzionati accordi, è opportuno prevedere anche che le condizioni economiche sono considerate soddisfatte per l'accesso di determinate quantità di prodotti agricoli al regime del perfezionamento.
(3)
Ai sensi degli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, i fabbisogni di materie prime agricole delle industrie di trasformazione potrebbero non essere soddisfatti completamente, in condizioni competitive, dalle materie prime agricole comunitarie. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario prevede, all'articolo 117, lettera c), l'accesso per alcune merci al regime di perfezionamento attivo con riserva del rispetto di condizioni economiche le cui modalità sono definite dal regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999. In considerazione dei summenzionati accordi, è opportuno prevedere anche che le condizioni economiche sono considerate soddisfatte per l'accesso di determinate quantità di prodotti agricoli al regime del perfezionamento. Per il latte si introduce una deroga secondo cui il latte liquido proveniente dal mercato interno può essere equivalente al latte in polvere e/o al burro importati, purché sia rispettato il tenore dei componenti del latte e previa correzione del valore aggiunto dei prodotti importati.
(Emendamento 4)
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Nell'utilizzazione delle risorse per le restituzioni all'esportazione relativamente alle merci non comprese nell'allegato I e per la loro ripartizione occorre tener conto del fatto che il finanziamento delle restituzioni all'esportazione per determinate materie prime agricole ha luogo mediante contributi dei produttori e pertanto non incide sul bilancio comunitario. Occorre tener conto di tali fattori attribuendo nell'assegnazione delle restituzioni all'esportazione priorità a dette materie prime.
(Emendamento 5)
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) I prodotti agricoli di base importati ai prezzi del mercato mondiale nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, i quali vengono esportati mediante restituzioni all'esportazione come prodotti lavorati, non devono causare turbative degli scambi interni di tali prodotti.
(Emendamento 6)
Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) Al fine di garantire il rispetto del modello agricolo europeo e dei vincoli derivanti dalla riforma della PAC nel suo insieme, e di preservare gli interessi di bilancio dell'Unione, le quantità di materie prime importate che possono essere ammesse al regime di perfezionamento attivo dovranno tener conto della situazione dei mercati nonché dell'evoluzione del quadro di bilancio e regolamentare. Le distorsioni tra le varie materie prime possono essere evitate concedendo l'autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo esclusivamente a materie prime specifiche e non sotto forma di un buono trasferibile da una materia prima a un'altra.
(Emendamento 7)
Considerando 4 quater (nuovo)
(4 quater) I piccoli esportatori, tenuto conto dei loro interessi specifici, beneficiano di un'esenzione dalla presentazione di certificati nell'ambito del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione.
(Emendamento 9)
Considerando 4 quinquies (nuovo)
(4 quinquies) Sarebbe opportuno tener conto, nei successivi esercizi di bilancio, degli stanziamenti necessari affinché i prodotti fuori allegato I beneficino pienamente degli effetti della svalutazione dell'euro in rapporto al dollaro e delle possibilità di riporto degli stanziamenti per le restituzioni non spesi in occasione degli esercizi precedenti, in modo da consentire l'impiego più completo possibile del massimale OMC in vigore.
(Emendamento 8)
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3448/93)
5 bis. L'importo al di sotto del quale i piccoli esportatori possono beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione è fissato a 50.000 euro all'anno. Detto importo è suscettibile di essere modulato in funzione delle necessità dei vari settori interessati.
(Emendamento 10)
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (regolamento (CE) n. 3448/93)
Inoltre, e conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93; anche le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate soddisfatte per determinare quantità di prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di merci. Queste quantità sono determinate mediante un bilancio, stabilito dalla Commissione, fondato sul raffronto tra le disponibilità finanziarie imposte e il fabbisogno stimato in termini di restituzioni. Detto bilancio, e le relative quantità, sono
rivisti regolarmente alla luce dell'evoluzione dei fattori economici e regolamentari
.
Inoltre, e conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93; anche le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate soddisfatte per determinare quantità di prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di merci. Queste quantità sono determinate mediante un bilancio, stabilito dalla Commissione, fondato sul raffronto tra le disponibilità finanziarie imposte e il fabbisogno stimato in termini di restituzioni (il quale ultimo dato deve essere considerato comprendere la stima dell'importo risparmiato attraverso il riesame di taluni prodotti per l'abolizione o la riduzione delle restituzioni alle esportazioni)
. Detto bilancio, e le relative quantità, saranno rivisti regolarmente alla luce della situazione dei mercati, interni ed esterni, e dell'evoluzione del quadro di bilancio e regolamentare
.
(Emendamento 11)
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma (regolamento (CE) n. 3448/93)
Le modalità d'applicazione del capoverso precedente, che consentono di determinare i prodotti agricoli da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16.
Le modalità di applicazione del capoverso precedente, che consentono di determinare i prodotti agricoli da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, garantiscono una maggiore leggibilità agli operatori attraverso la pubblicazione preliminare, OCM per OCM, dei quantitativi indicativi da importare in ciascun periodo di presentazione delle richieste dei certificati di restituzioni. Le modalità di applicazione
sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16.
(Emendamento 12)
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3448/93)
1 bis. In considerazione delle materie prime richieste dall'industria alimentare ai prezzi del mercato mondiale nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, la Commissione deve garantire che in seno all'UE siano utilizzate in via prioritaria le materie prime disponibili che sarebbero altrimenti esportate senza sovvenzioni all'esportazione sul mercato mondiale (ad es. zucchero C). La concessione dei certificati relativi alle restituzioni all'esportazione deve tener conto del fatto che le organizzazioni comuni di mercato per determinate materie prime agricole prevedono contributi alla produzione per finanziare le restituzioni all'esportazione. Di conseguenza, in sede di ripartizione delle risorse di bilancio relative alle restituzioni all'esportazione occorre considerare in via prioritaria tali materie prime.
(Emendamento 16)
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 1 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 3448/93)
1 ter. La Commissione presta un'attenzione particolare alla situazione delle piccole e medie imprese di trasformazione i cui prodotti sono stati oggetto di tagli mirati delle restituzioni alle esportazioni, in particolare nelle comunità e regioni periferiche fragili, e favorisce un regime di perfezionamento attivo tale da salvaguardare l'economia e il tessuto economico e sociale delle aree colpite.
(Emendamento 13)
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 3448/93)
2.
La quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo e quindi non assoggettate all'imposta di cui all'articolo 2 ai fini o in conseguenza dell'esportazione di altre merci è quella
effettivamente utilizzata
per la fabbricazione di queste ultime.
2.
La quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo e quindi non assoggettate all'imposta di cui all'articolo 2 ai fini o in conseguenza dell'esportazione di altre merci corrisponde alle singole quantità di materie prime
effettivamente utilizzate
per la fabbricazione di queste ultime.
(Emendamento 14)
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3448/93)
2 bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, i quantitativi di cui al paragrafo 2 possono essere sostituiti con l'importazione di latte in polvere e/o burro o butteroil a condizione che nella fabbricazione delle merci esportate si impieghi latte liquido o panna e che nessuno dei seguenti componenti del latte: materie grasse, proteine lattiche o lattosio, calcolato sulla base della materia secca, superi i componenti corrispondenti utilizzati nella fabbricazione. I quantitativi devono tuttavia essere ridotti in base a un coefficiente corrispondente al valore aggiunto dovuto alla trasformazione dei prodotti importati, che è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16.
(Emendamento 15)
ARTICOLO 1, PUNTO 5 bis (nuovo)
Articolo 21 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3448/93)
5 bis. Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo: “Articolo 21 bis La Commissione presenta una relazione interlocutoria al Parlamento europeo al termine del primo anno di attuazione del nuovo regime, facendo specialmente il punto per ciascuna OCM in questione.”
Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(1999) 348
- C5-0169/1999
- 1999/0154(CNS)
)
(3 bis) il presente regolamento è applicato e interpretato con modalità che siano compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, non ostacolino né rendano meno interessante l'esercizio dei principi fondamentali della libera circolazione di beni e servizi sanciti dal trattato e dalle direttive concernenti l'applicazione dei suddetti principi in taluni settori;
(Emendamento 35)
Considerando 4 bis, 4 ter e 4 quater (nuovi)
(4 bis) consentire ai consumatori di adire i giudici del proprio domicilio può avere un effetto deterrente sui nuovi partecipanti al crescente mercato del commercio elettronico; i procedimenti giudiziari devono essere considerati come l'ultima risorsa per il consumatore, tenuto conto anche dei costi e dei tempi necessari; tuttavia, occorre anche tener conto del fatto che il fornitore e/o la società che gestisce carte di credito (qualora si adotti un sistema di recupero dell'addebito) sono in una posizione migliore, rispetto a quella del cliente, per quanto riguarda l'assicurazione contro il rischio di azioni legali;
(4 ter) è accertato, tuttavia, che il sistema giudiziario è inadeguato per quanto riguarda i ricorsi dei consumatori relativi a transazioni concluse on-line, soprattutto qualora le parti siano domiciliate in diversi Stati membri, dati i costi e i tempi che ciò implica, nonché data l'immagine negativa spesso associata all'avvio di un procedimento giudiziario. Di conseguenza è previsto che nei contratti stipulati con i consumatori figuri una clausola in base alla quale il consumatore e l'operatore commerciale concordano di deferire qualsiasi eventuale controversia a uno strumento per la composizione extragiudiziale delle controversie riconosciuto nel quadro di un regime approvato dalla Commissione, purché siano rispettate condizioni specifiche che assicurino che il consumatore decida con cognizione di causa di accettare espressamente una clausola del genere. Ciò non deve pregiudicare il diritto del consumatore o del commerciante di adire i tribunali in merito a uno o più aspetti giuridici o al fine di fare applicare una compensazione o una soluzione convenute nell'ambito di uno strumento per la composizione extragiudiziale delle controversie;
(4 quater) gli strumenti per la composizione extragiudiziale delle controversie dovrebbero essere riconosciuti e la concessione di "marchi di fiducia” da parte delle autorità nazionali, delle associazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, e se possibile da parte della Commissione stessa, dovrebbe essere subordinata all'indicazione, nel sito in questione, di uno strumento per la composizione extragiudiziale delle controversie riconosciuto nel quadro di un regime approvato dalla Commissione. La Commissione promuoverà inoltre una normativa per il riconoscimento di siffatti strumenti, incoraggiando in particolare la loro introduzione per le transazioni in Internet.
(Emendamento 5)
Considerando 4 quinquies (nuovo)
(4 quinquies) il presente regolamento deve quindi essere considerato come parte di un pacchetto di misure legislative e non legislative riguardanti il commercio elettronico; in particolare, la Commissione ha deciso di presentare con la massima urgenza proposte relative ad un sistema per la soluzione extragiudiziale delle controversie e ad una procedura riguardante i casi di modesta entità, da poter applicare fra gli Stati membri successivamente, a livello internazionale;
(Emendamento 7)
Considerando 4 sexies (nuovo)
(4 sexies) Il presente regolamento viene considerato come una misura urgente intesa a eliminare le incertezze giuridiche esistenti relative all'applicazione della convenzione di Bruxelles al commercio elettronico; è pertanto necessario procedere a conseguenti adeguamenti anche nella Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali al fine di creare un quadro giuridico coerente; vanno inoltre incentivate iniziative volontarie da parte delle aziende volte a creare sistemi per la soluzione extragiudiziale delle controversie poiché, in considerazione dell'elevato numero dei ricorsi di modesta entità, esse rappresentano un'opportuna alternativa ai procedimenti giudiziari;
(Emendamento 8)
Considerando 4 septies (nuovo)
(4 septies) la Commissione intende inoltre fare da tramite e collaborare con le parti interessate, specialmente con il settore bancario e delle carte di credito nonché le associazioni dei consumatori, per facilitare lo sviluppo di altri sistemi di soluzione extragiudiziale delle controversie concernenti il commercio elettronico, proponendo ove necessario una normativa quadro;
(Emendamento 10)
Considerando 4 octies (nuovo)
(4 octies) poiché il presente regolamento fa parte di un insieme di iniziative legislative e non legislative, la sua entrata in vigore dovrebbe essere rinviata finché il resto del pacchetto non sia pronto per l'adozione;
(Emendamento 13)
Considerando 4 nonies (nuovo)
(4 nonies) la Commissione si impegna a stabilire termini e condizioni standard per il commercio elettronico consumatori-aziende ("ecocondizioni Europa”).
(Emendamento 14)
Considerando 5
(5)
gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'articolo 293, paragrafo 4 del trattato CE, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in appresso la Convenzione di Bruxelles); tale convenzione - la quale rientra nel corpo giuridico comunitario ed è stata resa applicabile a tutti i nuovi Stati membri - ha formato oggetto di lavori di revisione e che il Consiglio ha approvato il contenuto del testo così rivisto; che è opportuno garantire le continuità dei risultati ottenuti nell'ambito di tale revisione;
(5)
gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'articolo 293, paragrafo 4 del trattato CE, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in appresso la Convenzione di Bruxelles); visto che
tale convenzione - la quale rientra nel corpo giuridico comunitario ed è stata resa applicabile a tutti i nuovi Stati membri - può continuare ad essere applicata alla Danimarca nonché tra detto Stato e gli altri Stati membri, il presente regolamento è stato adottato solo in seguito alla modifica della Convenzione di Bruxelles in linea con le disposizioni del presente regolamento
;
(Emendamento 36)
Considerando 13
(13)
si deve tener conto del crescente sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, in particolare nel settore del consumo; che la commercializzazione dei beni e servizi con mezzi di comunicazione elettronica accessibili in un determinato Stato membro costituisce un'attività rivolta verso il territorio di quest'ultimo; il consumatore, ove sia domiciliato in questo Stato, deve beneficiare della tutela garantita dal regolamento qualora, dal proprio domicilio, sottoscriva un contratto di consumo con mezzi di comunicazione elettronica;
(13)
si deve tener conto del crescente sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, in particolare nel settore del consumo; che la commercializzazione dei beni e servizi con mezzi di comunicazione elettronica accessibili in un determinato Stato membro costituisce un'attività rivolta verso il territorio di quest'ultimo qualora il sito commerciale on-line sia un sito attivo nel senso che il commerciante dirige intenzionalmente la propria attività in misura sostanziale verso detto Stato
; il consumatore, ove sia domiciliato in questo Stato, deve beneficiare della tutela garantita dal regolamento qualora, dal proprio domicilio, sottoscriva un contratto di consumo con mezzi di comunicazione elettronica; tuttavia, fatte salve la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali1
e le disposizioni della normativa europea applicabili al commercio elettronico, la legislazione applicabile alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi in questione rimane quella del paese di origine del fornitore dei beni o del prestatore dei servizi
;
(1)
GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34.
(Emendamento 18)
Considerando 17
(17)
la reciproca fiducia nella giustizia all'interno della Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento salvo che vi siano contestazioni;
(17)
la reciproca fiducia nella giustizia all'interno della Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento salvo che vi siano contestazioni; lo stesso vale (a) per gli atti pubblici che, al pari delle decisioni, rappresentano un'emanazione dei pubblici poteri e sono pertanto dotati dello stesso potere probatorio, nonché (b) per le soluzioni raggiunte in virtù di un sistema alternativo di soluzione delle controversie approvato dalla Commissione;
(Emendamento 19)
Considerando 18
(18)
la reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, la decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido; a tale fine la dichiarazione di esecutività deve essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza rilevabilità d'ufficio dei motivi di diniego del riconoscimento indicati nel presente regolamento;
(18)
la reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, la decisione o l'atto pubblico emesso
in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido; a tale fine la dichiarazione di esecutività deve essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza rilevabilità d'ufficio dei motivi di diniego del riconoscimento indicati nel presente regolamento;
(Emendamento 20)
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis) la Commissione si impegna a esaminare proposte concernenti l'istituzione di una banca dati elettronica centralizzata del registro delle cause e della raccolta della giurisprudenza dell'Unione europea;
(Emendamento 21)
Articolo 5, paragrafo 5 bis (nuovo)
(5 bis) Nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in virtù di una legge o di un atto scritto o di una clausola orale confermata per iscritto, sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust è domiciliato;
(Emendamento 22)
Articolo 9, frase introduttiva, punto 2
2)
in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o dal beneficiario, oppure
2)
in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio l'attore qualora l'azione riguardante singoli contratti di assicurazione
sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o dal beneficiario, oppure
(Emendamento 37)
Articolo 15, comma primo bis (nuovo)
Con l'espressione "svolgere attività rivolte verso ...” si intende che il commerciante deve aver rivolto intenzionalmente la propria attività in maniera sostanziale verso questo o verso un gruppo di paesi comprendente questo Stato. Per stabilire se un commerciante abbia o meno rivolto le proprie attività in tal modo, i giudici tengono conto di tutte le circostanze del caso, compresi i tentativi del commerciante di tutelare la propria operazione commerciale nell'ambito di transazioni con consumatori domiciliati in determinati Stati membri.
(Emendamento 38)
Articolo 16, primo comma
L'azione del consumatore avverso la controparte contrattuale può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio la controparte ha il proprio domi ilio o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
Ai sensi dell'articolo 17 bis,
l'azione del consumatore avverso la controparte contrattuale può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio la controparte ha il proprio domicilio o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
(Emendamento 39)
Articolo 17 bis (nuovo)
Articolo 17 bis
Fatte salve le disposizioni degli articoli 16 e 17, in presenza di un contratto concluso con mezzi elettronici su Internet tra un consumatore e una persona che esercita un'attività commerciale o professionale, il consumatore e il commerciante possono concordare di deferire qualsiasi eventuale controversia a uno strumento per la composizione extragiudiziale delle controversie riconosciuto nel quadro di un regime approvato dalla Commissione (“strumento CEC riconosciuto”), che è indicato sul sito Internet dell'operatore commerciale, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
(a)
il consumatore è informato in modo chiaro e inequivocabile che, in caso di controversia, il consumatore ha il diritto, a norma della legislazione comunitaria, di avviare o di subire un procedimento giurisdizionale dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui è domiciliato;
(b)
il consumatore è informato dei vantaggi che la decisione di deferire qualsiasi controversia a un sistema CEC riconosciuto comporta per sé e per l'operatore commerciale;
(c)
è fornito al consumatore un link al sito (ai siti) del sistema (dei sistemi) CEC offerti dall'operatore commerciale;
(d)
il consumatore accetta espressamente l'inclusione della clausola;
(e)
il consumatore non può concludere la transazione se non ha espressamente accettato o rifiutato la clausola.
2.
L'operatore commerciale può rifiutarsi di concludere la transazione qualora il consumatore si rifiuti di accettare la clausola.
3.
Si presume che sia stata negoziata una clausola che rispetti i requisiti stabiliti nelle presenti disposizioni ai sensi della direttiva 93/13/CEE
del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori1
.
(1)GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
(Emendamento 27)
Articolo 23, comma quarto bis (nuovo) e quinto
Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito la competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per giudicare delle azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.
Le clausole attributive di competenza sono nulle se contrastano con le disposizioni degli articoli 13 e 17 o derogano alla competenza esclusiva attribuita ai giudici dall'articolo 22.
Le clausole o le disposizioni dell'atto costitutivo di un trust
attributive di competenza sono nulle se contrastano con le disposizioni degli articoli 13 e 17 o derogano alla competenza esclusiva attribuita ai giudici dall'articolo 22.
(Emendamento 28)
Articolo 35, primo comma
La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui si chiede l'esecuzione ovvero dal luogo dell'esecuzione.
La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui si chiede l'esecuzione ovvero dal luogo dell'esecuzione.
(Emendamento 29)
Articolo 54
Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti con pieno diritto negli altri Stati membri nel rispetto dell'ordinamento giuridico del paese destinatario.
Gli atti pubblici formati ed
aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro con la procedura di cui agli articoli da 34 a 49. Il giudice davanti al quale è proposto ricorso ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40, nega o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
L'atto prodotto deve presentare ogni requisito di autenticità stabilito dalla legge dello Stato d'origine.
Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo III.
L'autorità competente di uno Stato membro presso la
quale è stato formato o registrato l'atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato redatto conformemente al formulario di cui all'allegato VI.
Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro con la procedura di cui agli articoli da 34 a 49. Il giudice davanti al quale è proposto ricorso ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40, nega o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
L'atto prodotto deve presentare ogni requisito di autenticità stabilito dalla legge dello Stato d'origine.
Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo III.
L'autorità competente o il competente notaio
di uno Stato membro presso il
quale è stato formato o registrato l'atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato redatto conformemente al formulario di cui all'allegato VI.
(Emendamento 41)
Articolo 55 bis (nuovo)
Articolo 55 bis Una soluzione raggiunta in virtù di un sistema alternativo di soluzione delle controversie approvato dalla Commissione è esecutiva alle stesse condizioni degli atti pubblici.
(Emendamento 30)
Articolo 57, comma unico bis (nuovo)
Per stabilire se un trust è domiciliato nel territorio di uno Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le sue norme di diritto internazionale privato.
(Emendamento 31)
Articolo 65
Entro cinque
anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.
Entro due
anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso tenendo conto in particolare dei suoi effetti sulle piccole e medie imprese e sui consumatori
. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.
(Emendamento 32)
Articolo 67
Il presente regolamento entra in vigore ilventesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo
la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
(Emendamento 33)
Allegato II
I giudici o le autorità competenti dinanzi alle quali devono essere proposte le istanze di cui all'articolo 35 sono le seguenti:
I giudici, i notai
o le autorità competenti dinanzi alle quali devono essere proposte le istanze di cui all'articolo 35 sono le seguenti:
(Emendamento 34)
Allegato VI, punto 3
3.
Autorità che ha autenticato l'atto
3.1.
Autorità intervenuta nella formazione dell'atto pubblico (se del caso)
3.1.1.
Nome e titolo dell'autorità
3.1.2.
-Sede dell'autorità
3.
Notaioo
autorità che ha autenticato l'atto
3.1.
Notaioo
autorità intervenuta nella formazione dell'atto pubblico (se del caso)
3.1.1.
Nome e titolo del notaio o
dell'autorità
3.1.2.
-Sede dell'autorità
3.2.
Autorità che ha registrato l'atto pubblico (se del caso)
3.2.1.
Tipo di autorità
3.2.2.
Sede dell'autorità
3.2.
Autorità che ha registrato l'atto pubblico (se del caso)
3.2.1.
Tipo di autorità
3.2.2.
Sede del notaioo
dell'autorità
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(1999) 348
- C5-0169/1999
- 1999/0154(CNS)
)
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1999) 348
)(2)
,
- visti gli articoli 61, lettera c) e 67 del trattato CE,
- consultato dal Consiglio (C5-0169/1999
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0253/2000
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di conciliazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
- vista la comunicazione della Commissione (COM(1998) 219
- C4-0566/1998
),
- vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi(1)
,
- vista la dichiarazione congiunta sull'economia sommersa delle parti sociali europee nell'industria delle pulizie, della Federazione europea dell'industria delle pulizie (EFCI) e della Federazione internazionale degli impiegati e tecnici (Euro-Fiet), approvata nell'ottobre 1998 nel quadro del loro dialogo sociale europeo,
- vista la risoluzione del Consiglio del 22 febbraio 1999 sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1999(2)
,
- vista la risoluzione del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa a un codice di condotta per una più efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella lotta contro l'abuso di prestazioni e contributi sociali a livello transnazionale ed il lavoro sommerso, nonché in materia di temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori(3)
,
- vista la decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE
(4)
,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0220/2000
),
A. considerando che una causa del lavoro sommerso è la povertà, come si può chiaramente evincere dalle statistiche secondo le quali il problema è maggiore nelle regioni più povere e nelle fasce a basso reddito,
B. considerando che tra le altre principali cause del lavoro sommerso vi sono le elevate imposte e gli elevati contributi per i singoli e gli eccessivi oneri amministrativi e costi correnti per le imprese,
C. considerando che in molti Stati membri il fenomeno del lavoro sommerso risulta aumentare ed espandersi ad un ritmo maggiore di quello dell'economia ufficiale,
D. considerando che, per definizione, è difficile determinare la portata del lavoro sommerso,
E. considerando che il lavoro sommerso esercita un impatto significativo sulle finanze pubbliche a causa delle perdite che ne derivano in termini di introiti fiscali e di contributi sociali e che esso porta ad eludere le norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, gli accordi sull'orario di lavoro e sui salari minimi, distorce la cooperazione tra le parti sociali e, in breve, causa notevoli danni politici, sociali ed economici nell'Unione europea,
F. considerando la percentuale stimata del lavoro sommerso rispetto al PIL e l'evidente importanza del PIL per il calcolo, ad esempio, del deficit di bilancio e del debito pubblico, del ritardo di sviluppo regionale, della crescita economica o della povertà, che costituiscono questioni di rilevanza politica,
G. considerando che la lotta al lavoro sommerso contribuisce notevolmente e in modo diretto alla lotta contro la disoccupazione e rappresenta una volontà decisa e uno sforzo per la creazione di un'occupazione stabile e sicura (occupazione di qualità),
H. considerando che la lotta contro il lavoro sommerso presuppone una evidente violazione della legge, oltre che una palese mancanza di solidarietà, da parte sia di chi lo propone sia di chi lo cerca e lo accetta, anche se con responsabilità abbastanza diverse e che, pertanto, si tratta di una questione seria,
I. considerando che la consapevolezza della portata dei danni provocati dal lavoro sommerso si sta sviluppando con eccessiva lentezza,
J. considerando che tutti i livelli politici devono dare il loro contributo alla lotta contro il lavoro sommerso, indipendentemente dall'incidenza o dal peso che il lavoro sommerso abbia sull'economia di ciascuno Stato, regione o località,
K. considerando che il lavoro sommerso può essere efficacemente combattuto soltanto con una duplice impostazione, preventiva e deterrente, migliorando le condizioni, da un lato e, facendolo emergere e sanzionandolo, dall'altro,
L. considerando l'aumento nominale nonché il potenziale spostamento del lavoro sommerso a seguito dell'ampliamento e gli sforzi necessari per ottenere un quadro della natura e del volume del lavoro sommerso nei paesi dell'Europa centrale e orientale,
1. chiede che in ogni Stato membro, come primo passo, si proceda a un censimento dei settori e delle categorie più colpiti e auspica che, per ogni situazione specifica, siano scelti gli interventi più efficaci integrandoli in un programma d'azione;
2. chiede che, per l'attuazione di detto programma d'azione, sia istituito un organismo interdisciplinare o interministeriale per il coordinamento di tutte le attività e di tutti gli operatori nel quadro del programma d'azione (prendendo come esempio la metodologia seguita in Francia);
3. chiede di conoscere se gli Stati membri abbiano già adottato, di concerto o meno con le organizzazioni sindacali, iniziative volte a combattere il lavoro sommerso; in caso affermativo, chiede di conoscere gli strumenti adottati e i risultati conseguiti;
4. ritiene che, visti la portata e gli elevati tassi di espansione del lavoro sommerso, la lotta contro di esso debba diventare una componente attiva della strategia per l'occupazione e della politica sulla coesione sociale;
5. richiama in questo contesto l'utilità e la necessità di iniziative intese a definire norme uniformi sul lavoro domestico retribuito, che viene svolto principalmente dalle donne;
6. chiede quindi che il programma d'azione sia inserito nei Piani Nazionali d'Azione collegati agli orientamenti di politica occupazionale, per creare la trasparenza reciproca e valutarne l'efficacia;
7. invita la Commissione a mettere a punto metodi atti a descrivere e registrare le forme e la portata del lavoro sommerso e valutarne l'impatto sull'economia e sulla solidarietà sociale;
8. invita inoltre la Commissione a rendere accessibili le informazioni raccolte a tutti i responsabili politici tramite una relazione annuale e a intensificare tale processo con una conferenza annuale;
9. chiede agli Stati membri di lottare contro il lavoro sommerso, sul piano della prevenzione e della cura, attraverso una chiara regolamentazione e modifiche dell'onere fiscale, come pure sul piano della repressione, ricorrendo a opportuni controlli e adeguate sanzioni, preferibilmente con effetto dissuasivo; ritiene che a livello europeo, tenuto conto dello sviluppo transfrontaliero dei mercati del lavoro, ciò presupponga uno scambio di informazioni e di personale, una cooperazione tra i servizi preposti alle indagini e alla repressione, un coordinamento per quanto concerne le ispezioni (in particolare nelle regioni frontaliere) e la giustizia (esecuzione delle condanne) e norme minime armonizzate in materia di controlli e sanzioni;
10. chiede inoltre che, in vista dell'ampliamento, queste norme minime rientrino nell'acquis comunitario (amministrativo) o nel corpus iuris (penale);
11. chiede urgentemente, considerando il nesso tra il livello del prelievo fiscale e contributivo nonché il grado di coesione sociale e il lavoro sommerso, ulteriori sforzi degli Stati membri per ridurre imposte e contributi e rendere più flessibile il mercato del lavoro, pur garantendo la protezione sociale;
12. esprime la convinzione che saranno conseguiti effetti positivi nella lotta contro il lavoro sommerso riducendo le aliquote IVA per i servizi ad alta intensità di manodopera, come previsto dalla precitata decisione 2000/185/CE del Consiglio, e invita gli Stati membri che finora non si sono avvalsi di tale possibilità a riesaminare le loro decisioni in materia; invita la Commissione a valutare altresì l'impatto di questa decisione del Consiglio e a considerare la possibilità di prorogarla dopo tale valutazione;
13. ritiene che l'attività legislativa a livello comunitario debba tenere maggiormente conto del problema del lavoro sommerso, ad esempio negli interventi per coordinare il regime fiscale e di sicurezza sociale e per altre misure che generino oneri amministrativi e costi che potrebbero contribuire all'espansione del lavoro sommerso;
14. invita la Commissione a valutare in particolare l'incidenza del lavoro sommerso transfrontaliero e lo sfruttamento del lavoro minorile;
15. chiede che siano escluse le “pecore nere” dalla presentazione di offerte o dall'esecuzione di appalti banditi negli Stati membri o dalle istituzioni UE oppure in rapporto a progetti pubblici finanziati dai Fondi strutturali;
16. invita i governi a garantire che, al momento dell'aggiudicazione, gli appalti non siano assegnati ad imprese che hanno offerto un prezzo evidentemente reso possibile, in parte, dal ricorso al lavoro sommerso;
17. invita la Commissione a studiare il fenomeno del lavoro sommerso nelle imprese regolari, cioè in aziende nelle quali gli stessi lavoratori svolgono un'attività in parte dichiarata e in parte sommersa (al nero), ed eventualmente a presentare proposte per la lotta contro tale fenomeno;
18. chiede che venga introdotta una sorta di responsabilità solidale per le grosse imprese appaltatrici che, avendo presentato prezzi irrealistici, costringono i loro fornitori a lavorare sottocosto e a ritenere il lavoro sommerso un neo trascurabile;
19. chiede che venga prevista, sulla base del diritto comunitario e del “modello olandese”, la possibilità di una responsabilità congiunta e solidale di appaltatori generali e subappaltatori;
20. invita il Consiglio a trasformare il codice di condotta dell'aprile 1999 in un strumento efficace;
21. invita la Commissione, viste le carenze funzionali emerse, a rielaborare la direttiva sul distacco dei lavoratori e in particolare a potenziare la cooperazione tra gli Stati membri prevista all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE;
22. invita gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi per la lotta contro il lavoro autonomo fittizio, pur adattando alcune norme di tutela a questa forma di lavoro quando rispondano alle esigenze reali dell'economia;
23. invita le parti sociali ad affrontare con maggiore determinazione il lavoro sommerso e auspica l'adozione di adeguate normative che incoraggino i contratti di lavoro ufficiali, per garantire che i lavoratori la cui situazione sia stata regolarizzata attraverso un accordo contrattuale beneficino dei vantaggi fiscali e contributivi riservati ai nuovi occupati dalle rispettive legislazioni nazionali;
24. invita gli Stati membri a pubblicizzare maggiormente tale problema, non ancora sufficientemente conosciuto e sentito, a rafforzare il dialogo sociale e ad organizzare campagne d'informazione in materia, soprattutto d'intesa con le parti sociali;
25. invita gli Stati membri ad introdurre il diritto delle parti sociali a proporre un'azione giudiziaria collettiva per mettere un freno al lavoro sommerso;
26. ritiene che nell'interesse del singolo, del funzionamento del mercato del lavoro e della sostenibilità finanziaria dei sistemi di sicurezza sociale, vadano adottate misure volte a favorire l'integrazione del lavoro sommerso nel mercato del lavoro ufficiale, ad esempio adeguamento del diritto del lavoro, flessibilità dell'orario di lavoro, riduzione degli oneri fiscali e garanzia di una protezione sociale personale indipendentemente dall'attività professionale del coniuge;
27. sollecita l'avvio di una discussione approfondita sulla futura articolazione dei regimi di previdenza sociale per limitare il lavoro sommerso, alla luce dei cambiamenti indotti dallo sviluppo delle tecnologie di telecomunicazione e dalla flessibilizzazione del mondo del lavoro;
28. chiede che siano studiati ed elaborati metodi e strumenti adeguati per evitare che il lavoro sommerso si infiltri nelle nuove formule lavorative (Internet, telelavoro, lavoro a tempo parziale, ecc.);
29. sottolinea che, sebbene nel complesso le donne non rappresentino la maggioranza dei lavoratori del sommerso, esse sono tuttavia molto più numerose degli uomini in alcuni settori del mercato del lavoro caratterizzati da bassi livelli di qualifiche, di sicurezza del posto di lavoro e di remunerazione nonché da una protezione sociale carente o del tutto assente;
30. fa presente che la posizione generalmente più debole delle donne sul mercato del lavoro è spesso conseguenza degli impegni familiari che rendono loro più difficile l'accesso al mercato del lavoro ufficiale, favorendo l'accettazione di un lavoro sottopagato e sommerso; evidenzia altresì le gravi conseguenze che ne derivano per lo sviluppo professionale delle donne; è favorevole all'organizzazione di campagne d'informazione, volte a sensibilizzare le donne interessate sui rischi e gli svantaggi del lavoro sommerso, nonché ad ispezioni nelle aziende;
31. invita la Commissione a rafforzare il controllo sul rispetto del principio di pari trattamento negli Stati membri, avvalendosi appieno delle basi giuridiche fornite dal trattato di Amsterdam; invita la Commissione a presentare una relazione annuale sui progressi compiuti;
32. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, alle parti sociali nonché all'Organizzazione internazionale del lavoro.
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione inerente alle regole di concorrenza relative agli accordi di cooperazione orizzontali (C5-0304/2000
- 2000/2154(COS)
)
- vista la comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2821/71, del 20 dicembre 1971, sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate, modificato dal regolamento (CEE) n. 2743/72 (C5-0304/2000
)(1)
,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari economici e monetari (A5-0217/2000
),
A. considerando che in materia di antitrust, fusioni e restrizioni verticali, la prassi prevede che i documenti preliminari siano inviati al Parlamento europeo prima di essere pubblicati, anche in assenza di un obbligo giuridico ufficiale;
B. convinto dell'importanza di estendere tale prassi anche al settore degli accordi di cooperazione orizzontale;
C. consapevole della necessità di modificare il quadro legislativo e le prassi in vigore, allo scopo di tener conto dell'evoluzione dell'economia per quanto riguarda gli accordi di ricerca e sviluppo e quelli di specializzazione, nonché altri accordi orizzontali;
1. accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di valutare gli accordi di cooperazione orizzontale sulla base di un approccio economico, nell'ambito della sua ampia riforma della politica di concorrenza;
2. esprime preoccupazione per l'opzione scelta dalla Commissione per il trattamento delle restrizioni orizzontali, diversa da quella utilizzata per le restrizioni verticali; in tal caso, anziché un unico regolamento di esenzione per categorie, esistono due progetti di regolamento specifici, che non coprono la totalità delle restrizioni esenti, nonché una serie di linee direttrici, che coprono molti accordi non contemplati nei regolamenti, il che implica una differenza di trattamento giuridico fra un accordo e l'altro;
3. ritiene che alcuni accordi compresi nelle linee direttrici, come quelli di acquisto o commercializzazione, dovrebbero rientrare invece in un regolamento di esenzione per categorie;
4. ritiene che in alcuni casi in cui i risultati sono utilizzati in comune l'esenzione massima dovrà essere portata da cinque anni, come proposto nel regolamento, a dieci anni, allo scopo di garantire alle parti certezza del diritto e sicurezza per i progetti di ricerca e sviluppo rilevanti;
5. invita la Commissione a considerare i nuovi progetti solo come un passo intermedio nello sviluppo di un più ampio regolamento di esenzione per categorie per le restrizioni orizzontali alla concorrenza;
6. esprime la propria preoccupazione per la proposta della Commissione di utilizzare le soglie relative alle quote di mercato come indicatori del potere di mercato e invita la Commissione a prendere in considerazione strumenti alternativi di valutazione più accurata del potere di mercato;
7. accoglie positivamente le proposte della Commissione di procedere all'adozione di un approccio economico per quanto riguarda la valutazione degli accordi orizzontali, ma sollecita la stessa a chiarire meglio le disposizioni che determinano l'applicabilità delle linee direttrici orizzontali o verticali;
8. invita la Commissione a chiarire una volta per tutte, esplicitandolo nelle linee direttrici, che il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1 non si applica agli accordi di subfornitura reciproci o anche solo unilaterali;
9. riconosce la necessità di evitare la rinazionalizzazione del diritto comunitario sulla concorrenza e sollecita la Commissione a scoraggiare le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza ad intraprendere, sulla base del loro diritto nazionale, un secondo esame degli accordi esentati;
10. esprime la propria preoccupazione per il fatto che le linee direttrici 122 e 141 fissano una soglia arbitraria relativa al potere di mercato del 15% e sollecita la Commissione a incrementare tale soglia a un valore minimo del 20%;
11. invita la Commissione a portare a due anni il periodo di transizione per l'introduzione dei regolamenti all'oggetto;
12. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti degli Stati membri.
Cooperazione allo sviluppo: complementarietà delle politiche della Comunità e degli Stati membri
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione concernente la complementarità delle politiche della Comunità e degli Stati membri nel settore della cooperazione allo sviluppo (COM(1999) 218
- C5-0179/1999
- 1999/2156(COS)
)
- vista la comunicazione della Commissione (COM(1999) 218
- C5-0179/1999
),
- visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0227/2000
),
A. ricordando le sue risoluzioni del 28 ottobre 1993 sul rafforzamento del coordinamento degli aiuti allo sviluppo degli Stati membri della Comunità europea(1)
, del 21 febbraio 1997 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla complementarità tra la politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo e le politiche degli Stati membri(2)
e del 17 febbraio 2000 sulla coerenza delle diverse politiche dell'Unione(3)
,
B. ricordando che, ai sensi dell'articolo 177 del trattato sull'Unione europea, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo "integra quelle svolte dagli Stati membri”,
C. ricordando la risoluzione del Consiglio del 21 maggio 1999 relativa alla complementarità,
D. ricordando che, ai sensi dell'articolo 180 del trattato, la Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali,
E. ricordando che l'Unione europea è il primo donatore mondiale di aiuti pubblici allo sviluppo,
F. considerando che la complementarità delle politiche di sviluppo dovrebbe rientrare nell'ambito di una strategia globale che includa altresì la coerenza e il coordinamento di tali politiche,
G. ricordando in particolare di aver sottolineato a più riprese l'importanza di conseguire maggior coordinamento e complementarità al fine di meglio attuare gli obiettivi della politica europea di sviluppo, deplorando nel contempo la mancanza di una reale volontà politica dimostrata finora dal Consiglio e dagli Stati membri in tale contesto,
H. considerando che la diversità di prospettiva cui obbediscono le politiche nazionali e la politica europea costituisce una delle cause dell'assenza di coordinamento tra la politica comunitaria di aiuto allo sviluppo e le politiche nazionali degli Stati membri in tale ambito,
I. esprimendo la convinzione che l'Unione europea costituisca il forum idoneo per rimuovere gli ostacoli politici e per progredire verso l'obiettivo di complementarità tra le politiche degli Stati membri e la politica comunitaria,
J. considerando che, allorché la Commissione e gli Stati membri hanno agito di concerto nel quadro di organizzazioni e conferenze internazionali, come ad esempio nel caso delle Conferenze di Pechino e del Cairo, i risultati sono stati pienamente soddisfacenti,
K. considerando i nuovi meccanismi che sono stati attuati dalle istituzioni di Bretton Woods a partire dal 1999, e in particolare il CDF (Quadro di sviluppo integrato) e il PRSP (Documento strategico per la riduzione della povertà),
L. accogliendo favorevolmente la proposta della Commissione e formulando l'auspicio che essa permetta di compiere progressi nel settore della complementarità,
M. considerando che le sfide mondiali, segnatamente le disuguaglianze e le disparità che si sviluppano parallelamente alla globalizzazione, impongono il rafforzamento della politica dell'Unione europea in materia di sviluppo, e che i progressi in materia di complementarità permetterebbero un tale rafforzamento,
N. considerando che la Commissione nella sua comunicazione sulla riforma della gestione degli aiuti esterni prevede la semplificazione della procedura di comitatologia,
1. deplora il fatto che importanti obiettivi degli aiuti UE e cioè complementarità, coordinamento e coerenza vengano affrontati separatamente e non in modo organico;
2. invita il Consiglio e la Commissione ad accelerare i lavori in materia di complementarità, e in particolare ad attuare le varie risoluzioni adottate in materia dal Consiglio e da questo Parlamento;
3. si compiace del fatto che, sulla base delle esperienze pilota condotte in taluni paesi, negli ultimi tempi si siano compiuti progressi nella trasmissione di informazioni e nella concertazione in loco;
4. ritiene tuttavia che gli Stati membri debbano intensificare lo scambio di informazioni e la comunicazione con la Commissione allo scopo di migliorare il coordinamento tra di essi e rendere possibile la complementarità tra le politiche di sviluppo;
5. deplora tuttavia che la Commissione non abbia effettuato una valutazione globale che avrebbe permesso di sottolineare le difficoltà e forse di precisare meglio i mezzi che consentono progressi più rapidi;
6. condivide, con il Consiglio e la Commissione, il fatto che il coordinamento operativo, a condizione che si sviluppi in un quadro coerente, è lo strumento migliore per attuare l'obiettivo della complementarità tra le politiche degli Stati membri e della Comunità e per incidere in modo significativo sui meccanismi di coordinamento internazionale a cui partecipano tutti i donatori;
7. chiede al Consiglio e alla Commissione di modificare il sistema di comitatologia concentrando la partecipazione degli Stati membri alla fase di programmazione, in modo da garantire la complementarità della programmazione e una maggiore flessibilità in fase di esecuzione dei progetti individuali;
8. approva le proposte della Commissione in materia di coordinamento operativo e di gestione delle risorse umane dell'Unione;
9. sottolinea che una condizione indispensabile per ottenere una maggiore complementarità sia il decentramento dei poteri decisionali all'interno delle amministrazioni preposte alla cooperazione allo sviluppo sia della UE che degli Stati membri e chiede alla Commissione di presentare quanto prima i propri piani su come intende rafforzare il processo di decentramento;
10. ritiene necessario, per migliorare l'efficacia degli aiuti comunitari, aumentare le risorse umane della Comunità che si occupano della gestione dei fondi della cooperazione allo sviluppo;
11. ritiene utile che la Commissione abbia indicato un certo numero di settori in cui essa dispone di vantaggi particolari, ma deplora che non sia stata inserita in tale quadro la responsabilità generale propositiva e di riflessione in materia di politica di sviluppo; questa riflessione, realizzata in stretta collaborazione con gli Stati membri, costituisce una condizione indispensabile per raggiungere l'obiettivo della complementarità e permette inoltre di far valere le sensibilità e le concezioni europee nell'ambito delle istituzioni internazionali;
12. ritiene prioritario il rafforzamento della coerenza in senso lato delle azioni di sviluppo dell'Unione europea, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche dell'Unione europea e la loro credibilità;
13. invita la Commissione a elaborare quanto prima un piano d'azione operativo allo scopo di identificare e proporre i settori d'azione e gli strumenti prioritari che permettano di accelerare la realizzazione della complementarità;
14. ritiene che, al di là della presente comunicazione, la Commissione dovrebbe elaborare un documento globale che integri la complementarità, la coerenza e il coordinamento, allo scopo di rafforzare in generale le politiche di sviluppo comunitarie e bilaterali in seno all'Unione europea e aumentare così la sua visibilità;
15. deplora che il problema fondamentale del coordinamento in seno alle istituzioni internazionali non sia oggetto di una sufficiente attenzione nelle preoccupazioni e nelle proposte della Commissione;
16. invita il Consiglio e la Commissione, nel quadro della complementarità, della coerenza e del coordinamento operativo della cooperazione, a tener conto dell'esistenza di attori non governativi, in particolare delle ONG, e ad appoggiare ed incentivare la loro partecipazione alle istanze di coordinamento comunitarie e degli Stati membri;
17. sottolinea che il coordinamento in loco per essere efficace dovrebbe essere effettuato sotto la responsabilità dei paesi interessati nell'ambito delle strategie prescelte da questi ultimi;
18. rileva, unitamente alla Commissione, che i progressi in materia di complementarità richiedono sia una volontà politica sufficiente che mezzi operativi; si compiace che negli ultimi tempi tale volontà politica si sia rafforzata a livello di Unione, malgrado la reticenza di taluni Stati membri; chiede tuttavia che tale sforzo di volontà politica si rifletta in azioni concrete;
19. invita il Consiglio e la Commissione ad informare questo Parlamento in merito a eventuali progressi concreti compiuti in materia di iniziative previste e in corso per promuovere la complementarità, in particolare per quanto riguarda il processo di elaborazione dei documenti sulle strategie concernenti i singoli paesi;
20. deplora che la Commissione, come peraltro accade per altri settori della politica di sviluppo, non disponga di mezzi sufficienti di riflessione e d'analisi, il che l'ha indotta ad utilizzare i lavori svolti da organismi che non hanno la stessa sensibilità politica e sociale dell'Unione; chiede pertanto un sufficiente rafforzamento delle capacità della Commissione in questo campo;
21. deplora che la Commissione non abbia fatto un bilancio del coordinamento a livello internazionale e chiede di svolgere uno studio sulle reali possibilità di coordinamento della Commissione e degli Stati membri in organizzazioni e conferenze internazionali, allo scopo di rendere più complementari ed efficaci le proprie azioni in tali forum; chiede al Segretario generale del Consiglio e Rappresentante della PESC di elaborare uno studio sulle possibilità di coordinare le posizioni degli Stati membri nei vari forum internazionali;
22. chiede pressantemente che il quadro armonizzato per i documenti strategici per paese della Comunità, presentato dalla Commissione, venga attuato quanto prima;
23. chiede alla Commissione e agli Stati membri di coordinare i propri servizi esterni affinché la complementarità sia effettivamente realizzata in loco; chiede alla Commissione, in tale prospettiva, di tenere conto dell'obiettivo della complementarità nelle sue previsioni di decentramento e di riforma delle delegazioni;
24. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti degli Stati membri.
Risoluzione del Parlamento europeo sulla posizione dell'Unione europea nella Conferenza mondiale contro il razzismo e sull'attuale situazione nell'Unione
- visti gli articoli 6,7 e 29 del TUE e 13 del TCE,
- visti gli strumenti giuridici internazionali elaborati in tale settore dall'ONU, l'OIL, l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, in particolare, la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965 e la Convenzione quadro del 1995 per la protezione delle minoranze nazionali,
- viste le sue risoluzioni e le relazioni della commissione d'inchiesta sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, in particolare la sua risoluzione del 16 marzo 2000(1)
,
- vista l'adozione, in data 29 giugno 2000, con l'appoggio del Parlamento europeo, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
- vista listituzione da parte dell'Unione europea dell'Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobia a Vienna,
A. considerando che negli Stati membri gli atti di violenza razzista sono aumentati e che le vittime di tali atti sono immigrati e appartenenti alle minoranze,
B. considerando che partiti razzisti e xenofobi hanno registrato successi elettorali,
C. considerando che si può osservare una stretta correlazione tra l'aumento degli atti di violenza e le attività di partiti e movimenti di estrema destra e che questi ricorrono a livello mondiale, per i loro fini, alle nuove tecnologie dell'informazione,
1. dà il suo appoggio alla Conferenza europea organizzata dal Consiglio d'Europa per l'11-13 ottobre 2000 a Strasburgo sul tema "Tutti diversi, tutti uguali”, che è il contributo europeo alla Conferenza mondiale contro il razzismo che si terrà nel 2001;
2. constata il prevalere di fenomeni razzisti e xenofobi nel mondo malgrado queste forme di razzismo e di discriminazione razziale costituiscano una delle violazioni più gravi dei diritti umani;
3. chiede pertanto al Consiglio, conformemente ai principi e alle esigenze enunciate nelle disposizioni del trattato di Amsterdam in tale settore nonché nella futura Carta europea sui diritti fondamentali, di presentare una posizione comune dell'Unione europea durante la Conferenza mondiale contro il razzismo del 2001;
4. ritiene che questa posizione comune del Consiglio dell'Unione europea dovrebbe riflettere l'impegno dell'Unione ad agire, secondo le stesse disposizioni del trattato, per una migliore conoscenza delle cause e degli effetti dei fenomeni razzisti e xenofobi e per l'attuazione di una politica di prevenzione e di sanzione di tali comportamenti;
Una conoscenza più approfondita dei fenomeni razzisti e xenofobi
5. ritiene indispensabile approfondire la conoscenza della problematica relativa ai fenomeni razziali e xenofobi nell'Unione europea ed auspica in particolare che la Commissione e l'Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi raccolgano, d'intesa con le ONG interessate e attraverso la rete europea di informazione RAXEN, il massimo di informazioni riguardanti tale settore ed elaborino indicatori quanto più obiettivi e precisi possibile;
6. raccomanda altresì una maggiore sinergia dei lavori effettuati in tale settore sia dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, dalla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (CERI) del Consiglio d'Europa, sia dall'Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi;
Una maggiore prevenzione dei fenomeni razzisti e xenofobi
7. chiede al Consiglio di garantire che gli Stati membri prendano le misure necessarie per inserire, come materia obbligatoria nei programmi scolastici e di abilitazione all'insegnamento, un corso di storia sui rischi del razzismo, la xenofobia, l'intolleranza e l'antisemitismo e sul valore della diversità;
8. chiede al Consiglio di fare in modo che gli Stati membri si impegnino, di concerto con le organizzazioni dei mezzi d'informazione, ad adottare delle iniziative e sviluppare delle campagne volte, in particolare, all'informazione e alla sensibilizzazione dei giovani sulle conseguenze dei regimi che conducono politiche razziste e a riflettere in modo generale la diversità di una società multiculturale specie per far conoscere ai cittadini europei la cultura degli stranieri e il loro contributo positivo all'economia e alla cultura europea;
9. chiede altresì al Consiglio e agli Stati membri di lottare con tutti i mezzi adeguati contro l'esclusione economica, sociale e culturale di cui sono vittime i gruppi più vulnerabili il che postula una politica attiva in materia occupazionale e sociale, specie a favore dei giovani;
10. invita il Consiglio e gli Stati membri a sollecitare le Nazioni Unite a proporre la sospensione di quei membri che continuino a tollerare gravi discriminazioni razziali nei loro affari interni;
11. prende atto della decisione degli Stati membri di sopprimere le sanzioni contro l'Austria e si compiace per il fatto che ai Saggi sia stato chiesto di sviluppare un meccanismo nell'ambito dell'UE che consentirebbe all'Unione di controllare e di valutare l'impegno e l'azione concreta dei suoi Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei comuni valori europei;
12. invita gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto ad adottare o potenziare leggi antirazziste basandole sul principio “Il razzismo è un reato” che si commette indifferentemente con atti, dichiarazioni o diffusione di messaggi (specie su Internet);
13. invita il Consiglio a fare della lotta all'estremismo di destra, al razzismo, all'antisemitismo e alla xenofobia l'asse portante della politica europea e nazionale;
Una effettiva sanzione delle discriminazioni razziali e xenofobe
14. invita il Consiglio ad adottare con la stessa determinazione della presidenza portoghese le altre due proposte (direttiva sull'occupazione e Programma d'azione) del primo gruppo di proposte presentate dalla Commissione allo scopo di assicurare la lotta contro le discriminazioni e, in maniera generale, a dare piena attuazione all'articolo 13 del TCE;
15. invita gli Stati membri a varare programmi di formazione degli agenti di polizia e giudiziari, con specifico riferimento ai servizi che si occupano degli immigranti ai posti di frontiera (conoscenza e comprensione delle culture straniere, prevenzione dei comportamenti razzisti, educazione alla tolleranza);
16. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere con più vigore programmi d'azione contro l'estremismo di destra, il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia come pure ad appoggiare sul piano politico, pratico e finanziario le iniziative della società civile, in particolare delle ONG e dei comuni;
17. invita il Consiglio a rafforzare, conformemente all'articolo 29 del TUE, la cooperazione tra gli organi di polizia e giudiziari degli Stati membri per combattere il razzismo, sotto forma di una decisione quadro in sostituzione dell'azione comune adottata nel 1996, che finora non ha registrato progressi degni di nota, visto che l'assistenza reciproca deve del resto riguardare necessariamente la repressione dei comportamenti razzisti su Internet;
18. invita il Consiglio e gli Stati membri ad adoperarsi presso i partiti politici perché sottoscrivano e rispettino la “Carta dei partiti europei per una società non razzista”, condannino l'intolleranza e le manifestazioni o i comportamenti xenofobi e razzisti e si astengano dall'eleggere candidati e dal collaborare con gruppi politici che perseguono obiettivi razzisti e xenofobi;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere in particolare le attività giovanili e i programmi europei di scambi di giovani così come a potenziare i programmi d'incontro a livello UE;
20. chiede inoltre al Consiglio di ricercare congiuntamente agli Stati membri interessati l'ampliamento degli strumenti giuridici che consentono di perseguire i partiti politici i cui programmi contengono elementi razzisti e xenofobi che mettono in pericolo, in questi paesi, i principi di non discriminazione;
21. condanna gli attacchi ad appartenenti alle minoranze ed immigrati; invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate contro l'aumento della violenza di matrice razzista e a rafforzare la cooperazione a livello europeo ed internazionale nonché lo scambio di informazioni sulle attività dei gruppi di estrema destra e neonazisti;
22. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di controllare l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione, come Internet, da parte dei gruppi estremisti e neonazisti e di perseguire il loro utilizzo ai fini di incitamento alla violenza razzista nonché a discutere il problema nell'ambito della Conferenza contro il razzismo del 2001 con l'obiettivo di una cooperazione a livello mondiale nel contesto dell'ONU;
23. invita nel contempo gli Stati membri a dare un segno visibile di solidarietà attraverso un miglioramento della protezione delle vittime di aggressioni razziste e a dar prova nei servizi pubblici di un trattamento esemplare nei confronti di uomini di un'altra razza, lingua, origine etnica e religione o concezione del mondo, e invita la Commissione e il Consiglio a ricollegarsi alle buone esperienze fatte nel "Anno europeo contro il razzismo e la xenofobia” e a rilanciare nuovi programmi a sostegno in particolare degli attori sociali locali;
24. sollecita un aumento delle linee di bilancio dedicate alla lotta contro il razzismo;
25. invita il Consiglio a raccomandare a tutti gli Stati membri e ai paesi candidati di togliere le eventuali riserve all'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, firmata il 21 dicembre 1965;
26. chiede che, in sede di negoziati di adesione, i paesi candidati si impegnino a garantire la tutela delle minoranze residenti sul loro territorio, specie degli zingari;
27. invita il Consiglio a raccomandare agli Stati membri di firmare e ratificare il protocollo n. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
Una strategia europea esterna di lotta contro il razzismo e la xenofobia
28. invita il Consiglio, sempre che l'Unione europea lotti con la stessa risolutezza sopra ricordata contro il razzismo e la xenofobia, a portare avanti, conformemente agli articoli 11 e 49 del TUE e 177 del TCE, sia la sua politica di sviluppo, in particolare nel quadro dei paesi ACP, sia la sua politica commerciale e la sua politica estera nonché i negoziati con i paesi candidati, con la ferma volontà di lottare contro tutte le forme di razzismo;
29. chiede pertanto al Consiglio di formulare in tal senso la posizione comune che esso intende presentare a nome dell'Unione europea alla Conferenza mondiale contro il razzismo nel 2001 e di sottoporla preventivamente e in tempo utile al suo esame;
30. invita il Consiglio a organizzare una riunione congiunta con i rappresentanti del Parlamento europeo, degli Stati membri e dei paesi ACP per formulare un approccio comune alla Conferenza del 2001;
o o o
31. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.
Risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione del Consiglio dal titolo "Prevenzione e controllo della criminalità organizzata - Strategia dell'unione europea per l'inizio del nuovo millennio”
- visto il piano d'azione del Consiglio dal titolo "Prevenzione e controllo della criminalità organizzata - strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio”(1)
,
- visto il titolo VI del TUE, e in particolare il suo articolo 29,
- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 - 16 ottobre 1999, e in particolare i punti 41-62,
- visto il progetto della Commissione di uno "scoreboard”, che dovrebbe servire a seguire i progressi fatti nell'attuazione delle misure necessarie alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, per quanto concerne la lotta a livello dell'Unione contro la criminalità,
A. consapevole del fatto che nel corso dell'ultimo decennio la criminalità organizzata è aumentata notevolmente in seno all'UE e che occorre un'urgente azione soprattutto nei settori della cibercriminalità, del terrorismo, della tratta di esseri umani, dello spaccio di droga, del commercio di armi, della pornografia infantile, del riciclaggio di denaro sporco nonché della corruzione e della frode, e considerando che l'Unione europea deve adottare una definizione armonizzata del concetto di criminalità organizzata, che comprenda detti settori,
B. considerando che al suo titolo VI il trattato UE considera giustamente la lotta alla criminalità, organizzata o meno, una condizione essenziale per il graduale sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
C. considerando che per le materie di cui al titolo VI del TUE nella versione del trattato di Amsterdam è previsto esplicitamente un obbligo di consultazione solo per l'adozione di determinati atti giuridici (articolo 39, paragrafo 1), mentre all'articolo K6, secondo comma del TUE nella versione del trattato di Maastricht la consultazione del Parlamento "sui principali aspetti dell'attività” nel quadro della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni era considerata vincolante e una delle idee principali sottese al trattato di Amsterdam era rappresentata dal rafforzamento della posizione del Parlamento,
D. consapevole del fatto che la lotta alla criminalità organizzata rappresenta un interesse centrale dei cittadini europei, poiché la criminalità organizzata può utilizzare le sue significative possibilità economiche per permeare la politica, la polizia e l'economia di uno Stato e minare in tal modo l'intera società,
E. consapevole che in alcuni Stati terzi la criminalità organizzata ha già permeato settori delle istituzioni pubbliche, dell'economia e della finanza e che ció impone agli Stati membri una maggiore vigilanza ed un maggior rigore nelle relazioni politiche, commerciali ed economiche da instaurare o già instaurate con detti Stati,
F. considerando che questo indebolimento della società, ad opera del crimine organizzato, rappresenta un pericolo concreto per principi fondamentali dello Stato di diritto come l'indipendenza della magistratura o la legittimità dell'amministrazione, ma che l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del TUE, si è impegnata a rispettare i principi "di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto”, il che comporta per l'Unione europea un impegno giuridico e morale alla lotta contro la criminalità organizzata,
G. considerando che la criminalità organizzata approfitta della politica fin qui condotta dalle Comunità nell'ambito della realizzazione delle libertà fondamentali e l'abolizione dei controlli alle frontiere all'interno dell'UE; considerando che occorre compiere qualsiasi sforzo per assicurare una maggiore cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie nazionali, allo scopo di contrastare la diffusione di qualsiasi forma di criminalità organizzata e la minaccia che essa rappresenta per la società e la Comunità nel suo insieme,
H. esprimendo preoccupazione per il fatto che le organizzazioni criminali, che operano di solito in modo transfrontaliero, possano approfittare, grazie alla loro mobilità, della limitazione delle competenze delle autorità al loro territorio nonché della diversità dei sistemi amministrativi e giudiziari, stabilendosi in un determinato Stato a seconda delle loro "esigenze”,
I. considerando che i sistemi penali nazionali sono diversi e che occorre pertanto una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per individuare i settori in cui i sistemi penali nazionali possono essere più strettamente armonizzati, allo scopo di perseguire penalmente, in maniera efficace, i criminali e le organizzazioni criminali che operano al livello transfrontaliero,
J. convinto del fatto che soprattutto il rischio di essere scoperti dissuade dal commettere un reato e che pertanto una efficace lotta denota un forte effetto preventivo; che, tuttavia, a prescindere da ciò e parallelamente alla repressione, la prevenzione debba svolgere un ruolo importante nella strategia europea di lotta contro la criminalità organizzata,
K. considerando che la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia richiede una lotta efficace contro la criminalità organizzata, e che questa può riuscire solo se gli Stati membri dell'UE agiscono congiuntamente nell'interesse comune e sono disposti a far prevalere le azioni comuni sugli interessi nazionali allorquando esse appaiono più promettenti,
L. considerando che nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata è indispensabile una maggiore cooperazione con le amministrazioni di paesi terzi e un più intenso scambio di informazioni, grazie a cui è possibile contrastare efficacemente la criminalità organizzata che opera a livello transfrontaliero,
M. considerando pertanto che occorre una strategia comune proiettata nel lungo periodo comprensiva non solo di obiettivi bensì anche di scadenze di attuazione e che nel contempo fissi delle priorità,
N. considerando che nella formulazione degli obiettivi un simile piano d'azione non può ispirarsi a mere aspettative, ma deve tener sempre presente la questione della fattibilità,
O. convinto del fatto che anche temi estremamente delicati dal punto di vista politico devono essere affrontati senza indugio, poiché da un rinvio non ci si può attendere alcuna speranza di miglioramento,
P. considerando che le scoperte tecnologiche in atto hanno aumentato la sfera e la possibilità d'influenza della criminalità organizzata sulla società e che in quest'ottica occorre prestare attenzione sempre maggiore alle pratiche informatiche irregolari e all'uso illegale di Internet,
Q. considerati i gravi reati di pedofilia connessi e veicolati dal mezzo Internet,
sulla mancata consultazione del PE riguardo a documenti strategici
1. sottolinea la necessità di combattere la criminalità organizzata a livello dell'Unione, garantendo nel contempo il pieno rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti della persona e delle garanzie procedurali, in particolare i diritti della difesa e il rispetto della vita privata;
2. si compiace pertanto in linea di principio dell'elaborazione di un nuovo piano d'azione che preveda una strategia dell'UE in materia di prevenzione e controllo della criminalità organizzata per l'inizio del nuovo millennio e garantisca al tempo stesso che gli Stati membri procedano congiuntamente;
3. ricorda tuttavia che il trattato di Maastricht prescriveva un obbligo di consultazione del Parlamento europeo "sui principali aspetti dell'attività” nel settore della giustizia e degli affari interni;
4. sottolinea che fra gli obiettivi del trattato di Amsterdam figurava quello di colmare la lacuna nella legittimazione democratica degli atti giuridici dell'UE, e che un regresso per quanto concerne i diritti del Parlamento violerebbe pertanto lo spirito del trattato di Amsterdam;
5. si dichiara quindi decisamente contrario alla posizione del Consiglio, da cui sembra emergere il segnale che informare il Parlamento sulle attività relative a documenti strategici sia un mero atto di cortesia e che consultare il Parlamento non sia necessario;
6. invita il Consiglio a consultare in futuro il Parlamento europeo su tutti i documenti strategici, il che significa non solo attendere il parere del Parlamento, ma prenderne atto e discuterlo;
sul contenuto del piano d'azione
7. rileva che l'ordine delle priorità date alle singole raccomandazioni nel piano d'azione non deriva sempre dall'urgenza degli obiettivi, ma spesso dalla loro fattibilità;
8. rileva che dovrebbe essere assicurata la massima priorità a misure volte a conseguire obiettivi importanti come quelli del rintracciamento, congelamento, sequestro, confisca dei proventi dei reati e riciclaggio di denaro o altre utilità provenienti da attività illecite, posto che lo scopo delle organizzazioni criminali è l'accumulazione illecita e la loro forza risiede proprio nella disponibilità di ingenti risorse economiche e finanziarie;
9. teme che la serietà dei lavori possa essere messa in dubbio se si rileva che, stando al piano d'azione, questo dovrebbe basarsi su una scala di priorità da 1 a 5, ma che la priorità 5 non è stata attribuita ad alcuna raccomandazione, e la priorità 4 ad un'unica raccomandazione;
10. invita pertanto il Consiglio a riconsiderare completamente l'attribuzione delle priorità;
sulle conclusioni della Presidenza del Consiglio relative alla prevenzione della criminalità
11. si compiace della decisione della Presidenza portoghese del Consiglio di sottolineare l'urgenza e l'importanza di tale tema attraverso l'organizzazione di una conferenza ad alto livello sulla prevenzione della criminalità;
12. invita, altresí, il Consiglio a dare effettiva attuazione al meccanismo di valutazione reciproca, comunicandone i risultati al Parlamento europeo, ai Parlamenti nazionali e ai cittadini dell'Unione per una maggiore trasparenza dell'operato degli Stati membri nel campo del contrasto al crimine organizzato;
13. si compiace con la Presidenza del Consiglio per aver elaborato, nell'ambito di tale conferenza, le conclusioni sulla prevenzione della criminalità, che contengono parte delle richieste avanzate dalla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni;
14. chiede al Consiglio di tener conto anche dei seguenti punti:
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occorre invitare gli Stati membri e la Commissione a far sì che, in ambito legislativo, l'esecuzione di un reato venga resa più difficile e connessa ad un più alto rischio per chi lo commette, eliminando i vantaggi che dal reato possono derivargli;
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occorre mobilitare tutti i settori della società per diminuire la richiesta di merci e servizi illegali, poiché anche questo contribuisce a diminuire il tasso di criminalità;
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occorre incoraggiare l'industria e le autorità a realizzare misure di "prevenzione tecnica”; la Commissione dovrebbe esaminare fino a che punto, attraverso l'impiego finalizzato di strumenti tecnici, come ad esempio immobilizzatori elettronici per gli autoveicoli, particolari standard di sicurezza delle carte di credito o altre misure analoghe, si possa prevenire l'esecuzione di un reato;
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la Commissione e il Consiglio dovrebbero presentare al Parlamento europeo una proposta di atto giuridico volto a garantire che tutti i processi decisionali legislativi, a livello tanto nazionale, quanto dell'UE, siano preceduti da una valutazione dei loro effetti sulla criminalità
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tra le misure di prevenzione del crimine occorre dare un particolare impulso alle politiche volte a migliorare le condizioni di vita disagiate e a ridurre l'emarginazione sociale dato che queste, nella strategia dell'UE, vengono indicate come fattori che generano criminalità;
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per evitare l'espansione della tossicodipendenza e, quindi, per una maggiore prevenzione di tutti i reati - specie contro il patrimonio - a questa connessi, occorre dare impulso a serie politiche di riduzione del danno;
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il Consiglio e la Commissione devono impegnarsi a combattere la criminalità veicolata attraverso Internet, con particolare attenzione ai siti che contengono violenze contro i minori e diffondono la pedofilia;
15. si aspetta che le conclusioni sfocino in un programma d'azione concreto, con precise responsabilità e scadenze, in materia di prevenzione della criminalità, tanto più che l'analisi fatta al capitolo 2.3 del piano d'azione sulla criminalità organizzata, dedicato a un rafforzamento della prevenzione, contiene numerose riflessioni sensate al riguardo che non hanno tuttavia trovato adeguato riscontro nelle raccomandazioni;
16. chiede al Consiglio di informare il Parlamento europeo sulle altre attività in materia di prevenzione della criminalità e di consultarlo prima dell'adozione di documenti strategici in materia;
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17. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.