Orario di lavoro del personale di volo (articolo 62 del regolamento)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers" Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (COM(2000) 382
- C5-0444/2000
- 2000/0164(COS)
)
- vista la proposta della Commissione (COM(2000) 382
- C5-0444/2000
),
- visti gli articoli 137, 138 e 139 del trattato CE,
- viste le comunicazioni della Commissione che promuovono il dialogo sociale a livello comunitario (COM(1993) 600
e COM(1998) 322
),
- visti l'accordo quadro sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile, concluso il 22 marzo 2000 tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali del settore dell'aviazione civile, e la decisione di tali organizzazioni di esortare la Commissione a presentare al Consiglio detto accordo per la sua attuazione,
- viste la comunicazione della Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'organizzazione dell'orario di lavoro nei settori e attività esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993 (COM(1998) 662
) e le proposte ivi contenute sull'organizzazione dell'orario di lavoro in tali settori,
- vista la sua risoluzione del 2 luglio 1998 sul Libro bianco della Commissione sui settori e le attività esclusi dalla direttiva sull'orario di lavoro (COM(1997) 334
- C4-0434/1997
)(1)
,
- vista la direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva(2)
,
- vista la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)(3)
, nonché la sua risoluzione del 14 aprile 1999(4)
sulla proposta di direttiva su detto accordo,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,
- delegato il potere deliberante alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, a norma dell'articolo 62 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0265/2000
),
A. considerando che il settore dell'aviazione civile (come pure tutti gli altri settori dei trasporti) fu escluso dalle disposizioni della direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro,
B. considerando che il Parlamento europeo ha sempre ritenuto ingiustificata tale esclusione in quanto non avvalorata da alcuna motivazione di carattere scientifico o sociale,
C. considerando che, nel luglio 1997, la Commissione ha adottato il summenzionato Libro bianco al fine di esaminare la natura di dette esclusioni e definire criteri che consentissero di trovare una soluzione al problema,
D. considerando che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la direttiva 2000/34/CE che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva,
E. considerando che le parti sociali hanno avviato negoziati nei diversi settori dei trasporti al fine di concludere accordi settoriali,
F. considerando che l'accordo stabilisce “disposizioni più specifiche”, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 93/104/CE, riguardo all'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile,
G. considerando che la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori rientra nelle competenze della Comunità europea,
H. considerando che le norme relative all'orario di lavoro nel settore dell'aviazione civile non devono essere confuse con il concetto di “limitazione del tempo di volo e di servizio e prescrizioni di riposo” e che pertanto l'accordo non deve pregiudicare futuri regolamenti europei sulle limitazioni del tempo di volo e dei periodi di servizio,
I. considerando che l'attuazione dell'accordo non può giustificare alcuna regressione rispetto alla situazione vigente negli Stati membri relativamente alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro del personale che presta servizio nell'aviazione civile,
J. considerando che l'articolo 139, paragrafo 2, non prevede la consultazione del Parlamento europeo e che la Commissione ha trasmesso al Parlamento la proposta affinché esso possa esprimere il proprio parere alla Commissione e al Consiglio,
1. si compiace dell'accordo concluso da AEA, ETF, ECA, ERA e IACA sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale impiegato nell'aviazione civile e conviene sul fatto che esso debba essere presentato al Consiglio;
2. esorta nuovamente a concludere un accordo interistituzionale concernente disposizioni comuni sull'applicazione pratica dell'articolo 138, paragrafo 4, e dell'articolo 139, paragrafo 2, del trattato ed esorta la Commissione e il Consiglio ad avviare un dialogo serio con il Parlamento al fine di migliorare l'insoddisfacente situazione attuale;
3. ricorda che, nel settore dell'aviazione civile, vi sono legami stretti tra la sicurezza del personale e quella operativa e che un livello elevato di entrambe garantisce anche l'incolumità dei passeggeri e la tutela dell'ambiente;
4. invita pertanto la Commissione a presentare con ogni sollecitudine una proposta di regolamento sulle limitazioni del tempo di volo e di servizio e sulle prescrizioni di riposo, al fine di mantenere elevati standard di sicurezza operativa e prevenire la stanchezza a breve termine dei membri dell'equipaggio, sottolinea che un simile regolamento, unitamente alla futura direttiva sul tempo di lavoro, sarebbe uno strumento indispensabile dell'acquis communautaire
nel contesto di un futuro accordo multilaterale tra l'Unione europea e altri paesi europei sulla creazione di uno spazio aereo europeo comune e nel quadro del futuro ampliamento dell'Unione;
5. invita pertanto a considerare il presente accordo parte integrante dell'accordo multilaterale tra l'UE e gli altri paesi europei sull'istituzione di uno spazio aereo europeo comune;
6. esorta il Consiglio a non modificare il periodo di attuazione di due anni proposto dalla Commissione e, in ogni caso, a garantire che l'accordo entri in vigore prima della direttiva 2000/34/CE che modifica la direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva;
7. ricorda al Consiglio e alla Commissione che l'accordo stabilisce requisiti minimi e non pregiudica l'applicazione di standard più elevati a livello nazionale;
8. si compiace del fatto che siano previste disposizioni relative alle sanzioni comminabili in caso di mancata attuazione della direttiva ed invita gli Stati membri ad istituire un sistema di controlli efficace per individuare rapidamente ogni inosservanza delle disposizioni della direttiva;
9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché a AEA, ETF, ECA, ERA e IACA.
Omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante simmetrico *** (procedura senza discussione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci simultaneamente, muniti di lampade ad incandescenza (5635/1999 - COM(1998) 798
- C5-0187/2000
- 1998/0363(AVC)
)
- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(1998) 798
)(1)
,
- vista la posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci simultaneamente, muniti di lampade ad incandescenza (5635/1999),
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE (C5-0187/2000
),
- visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
- vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0263/2000
),
1. esprime il suo parere conforme sulla la posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico *** (procedura senza discussione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci simultaneamente, muniti di lampade ad incandescenza (5634/1999 - COM(1998) 797
- C5-0186/2000
- 1999/0001(AVC)
)
- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(1998) 797
)(1)
,
- vista la posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci simultaneamente, muniti di lampade ad incandescenza (5634/1999),
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE (C5-0186/2000
),
- visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
- vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0262/2000
),
1. esprime il suo parere conforme sulla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Omologazione legislativa dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto *** (procedura senza discussione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al Regolamento n. 67 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione (5991/1999 - COM(1999) 14
- C5-0185/2000
- 1999/0018(AVC)
)
- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(1999) 14
),
- visto il regolamento n. 67 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione (5991/1999),
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE (C5-0185/2000
),
- visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
- vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0261/2000
),
1. esprime il suo parere conforme sulla adesione della Comunità europea al regolamento;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE-Federazione russa *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Federazione russa ((COM(1999) 324
- C5-0083/1999
- 1999/0133(CNS)
)
- visti l'articolo 170 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C5-0083/1999
),
- visto l'articolo 97, paragrafo 7 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, nonché della commissione per i bilanci (A5-0048/1999/riv.
1),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Imposte e contributi sociali) ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (8276/2/2000 - C5-0328/2000
- 1999/0200(COD)
)
- vista la posizione comune del Consiglio (8276/2/2000 - C5-0328/2000
),
- vista la sua posizione in prima lettura(1)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 488
)(2)
,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
- visto l'articolo 78 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0230/2000
),
1. approva la posizione comune;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Porti marittimi e porti di navigazione interna ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi e ai porti di navigazione interna nonché al progetto n. 8 dell'allegato III (6658/1/2000 - C5-0271/2000
- 1997/0358(COD)
)
- vista la posizione comune del Consiglio (6658/1/2000 - C5-0271/2000
)(1)
,
- vista la sua posizione in prima lettura(2)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1997) 681
)(3)
,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 277
),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0232/2000
),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Titolo
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi e
ai porti di navigazione interna nonché al progetto n. 8 dell'allegato III
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna e ai terminali intermodali,
nonché al progetto n. 8 dell'allegato III
(Emendamento 2)
Considerando 2
(2)
I punti di interconnessione, compresi i porti marittimi e
i porti di navigazione interna, costituiscono una delle condizioni preliminari per l'integrazione dei diversi modi di trasporto in una rete multimodale.
(2)
I punti di interconnessione, compresi i porti marittimi, i porti di navigazione interna e i terminali intermodali
, costituiscono una delle condizioni preliminari per l'integrazione dei diversi modi di trasporto in una rete multimodale per la quale è necessaria una valutazione strategica dell'impatto ambientale, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 1692/96/CE
.
(Emendamento 3)
Considerando 3
(3)
La rete portuale marittima transeuropea deve comportare una classificazione dei porti in categorie in base a criteri quantitativi o alla loro ubicazione su isole non collegate al continente mediante collegamenti fissi ed è opportuno che soltanto i porti che per volume di traffico rientrano nella categoria più alta siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte. È necessario precisare le specifiche a cui deve rispondere un progetto portuale marittimo per poter essere considerato d'interesse comune.
(Soppresso
)
(Emendamento 4)
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA b)
Articolo 11, paragrafo 3 bis, lettera d) (decisione n. 1692/96/CE)
d)
dotati di impianti di trasbordo per il trasporto combinato
o il cui volume annuale di traffico merci è pari o superiore a 300 000
tonnellate.
d)
dotati di impianti di trasbordo per il trasporto intermodale
o il cui volume annuale di traffico merci non sia inferiore a500 000
tonnellate.
(Emendamento 15)
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 12, paragrafo 2 (decisione n. 1692/96/CE)
2.
La rete portuale marittima transeuropea è costituita da porti marittimi ubicati nel territorio della Comunità, aperti al traffico commerciale e conformi ai criteri e alle specifiche dell'allegato II. Essi sono classificati in tre categorie, A, B e C, a seconda del volume di traffico che movimentano o della loro ubicazione. I porti marittimi inclusi nella categoria A, di cui all'allegato II, sezione 5, sono rappresentati sulle carte indicative, riportati negli schemi dell'allegato I, sezione 5, basate sui più recenti dati relativi ai porti
.
2.
I porti marittimi compresi nella rete presentano le seguenti caratteristiche:
a)
interconnessione con altre linee transeuropee di trasporto come illustrato nell'allegato I e
b)
un volume annuale totale di traffico merci non inferiore a 1,5 milioni di tonnellate
c)
un volume annuale totale di traffico passeggeri non inferiore a 200 000 passeggeri internazionali (viaggi tra porti situati in due paesi diversi)..
Nel caso delle isole e delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato i porti marittimi compresi nella rete presentano quali caratteristiche un volume annuale totale di traffico merci non inferiore a 1,5 milioni di tonnellate o un volume annuale totale di passeggeri non inferiore a 200 000 passeggeri, che comprende il traffico interno, a condizione che la distanza tra i porti sia superiore a 5 km.
(Emendamento 6)
ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)
Articolo 14 (decisione n. 1692/96/CE)
2 bis) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Articolo 14
Caratteristiche
La rete transeuropea di trasporto combinato è costituita:
-
da linee ferroviarie e vie navigabili adatte al trasporto combinato nonché vie marittime le quali, unitamente a eventuali tratti stradali iniziali e/o finali, il più possibile brevi, consentono il trasporto di merci su lunghe distanze;
-
da terminali che forniscono strutture di trasbordo intermodale tra ferrovie, strade, vie navigabili e vie marittime, e che sono individuati negli schemi dell'allegato I; ai sensi della presente decisione per trasporto intermodale si intende il trasporto combinato per unità di carico (rimorchi e casse mobili);
-
temporaneamente, dal materiale rotabile adeguato qualora le caratteristiche dell'infrastruttura, non ancora adattate, lo richiedano.”;
(Emendamento 7)
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Allegato I (decisione n. 1692/96/CE)
4)
l'allegato I è modificato come segue:
4)
l'allegato I è modificato come segue:
a)
Nell'indice:
-
il titolodella sezione 4 "Rete delle vie navigabili” è sostituito da: "Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna”;
a)
Nell'indice:
-
la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:
-
la
sezione 5 è sostituita dal testo seguente:
"Sezione 5: Porti marittimi - Categoria A
"Sezione 5: Porti marittimi
5.0
Europa
5.1
Mar Baltico
5.2
Mare del Nord
5.3
Oceano Atlantico
5.4
Mar Mediterraneo - parte occidentale
5.5
Mar Mediterraneo - parte orientale”;
5.0
Europa
5.1
Mar Baltico
5.2
Mare del Nord
5.3
Oceano Atlantico
5.4
Mar Mediterraneo - parte occidentale
5.5
Mar Mediterraneo - parte orientale”;
-
nella
sezione 7 "Rete di trasporto combinato” il punto 7.2 è soppresso;
-
la
sezione 7 è sostituita dal testo seguente:
"Sezione 7: Rete di trasporto combinato -corridoi ferroviari e terminali
7.1.0.
Europa
7.1.1.
Belgio/Germania/Francia/
Lussemburgo/Paesi Bassi/Austria
7.1.2.
Spagna/Portogallo/Irlanda/Regno Unito
7.1.3.
Danimarca/Finlandia/Svezia
7.1.4.
Grecia/Italia
7.2.
Vie navigabili e porti di navigazione interna”
b)
Per quanto riguarda le carte corrispondenti alle sezioni 4 e 5:
-
la carta che illustra la sezione 4 è sostituita da quelle che figurano nell'allegato della presente decisione. Tali carte individuano altresì i porti di navigazione interna dotati di impianti di trasbordo per il trasporto combinato e sostituiscono la carta che illustra il punto 7.2,
-
sono inserite le carte che illustrano la sezione 5 come illustrato nell'allegato della presente decisione;
b)
Sono inseriti gli schemi da 5.0 a 5.5 (porti marittimi); gli schemi 7.1-A (trasporto combinato - corridoi ferroviari), 7.1-B (su grande scala) e 7.2 (trasporto combinato - vie navigabili) sono sostituiti dagli schemi da 7.1.0 a 7.1.4 (trasporto combinato - corridoi e terminali/zone di trasbordo) e 7.2 (vie navigabili e porti di navigazione interna); tali schemi sono riportati in allegato;
b bis)
il canale Elba-Lubecca e il canale Twente-Mittelland sono inseriti nello schema 7.2 (vie navigabili e porti di navigazione interna);
b ter)
i porti di navigazione interna che svolgono anche funzioni di porti marittimi figurano a parte nello schema 7.2 (vie navigabili e porti di navigazione interna);
b quater) i porti di navigazione interna che non sono intermodali ma che hanno un volume di traffico annuale merci non inferiore a 500 000 tonnellate di merci figurano a parte nello schema 7.2 (vie navigabili e porti di navigazione interna).
(Emendamento 8)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA a)
Allegato II, sezione 4, primo comma (decisione n. 1692/96/CE)
Porti di navigazione interna
Porti di navigazione interna
Oltre ai progetti inerenti ai collegamenti e ai porti di navigazione interna di cui all'allegato I, è considerato di interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura
riguardante una o più
delle categorie che seguono:
Oltre ai progetti inerenti ai collegamenti e ai porti di navigazione interna di cui all'allegato I, è considerato di interesse comune qualsiasi progetto riguardante almeno
una delle categorie che seguono:
1.
accesso al porto per via navigabile;
1.
accesso al porto per via navigabile;
2.
infrastruttura portuale all'interno dell'area portuale;
2.
infrastruttura portuale all'interno dell'area portuale;
3.
altre
infrastrutture dei trasporti
all'interno dell'
area portuale;
3.
le infrastrutture portuali all'interno di un'area portuale comprendono la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all'interno della zona portuale e dei collegamenti con la rete nazionale e internazionale di trasporto; rientrano in particolare in tale contesto la valorizzazione e la manutenzione di aree destinate a scopi commerciali e ad altri scopi portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi e degli altri specchi d'acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico, di comunicazione e d'informazione, nonché la costruzione e la manutenzione degli impianti per la raccolta dei rifiuti e dell'olio combustibile usato;
gli investimenti in sovrastrutture portuali facenti capo ad imprese e gli aiuti concessi a tal fine alle imprese non sono ammessi ai finanziamenti comunitari per le reti transeuropee; gli investimenti in sovrastrutture portuali possono, in via eccezionale, essere finanziati dal Fondo di coesione o dai Fondi strutturali o nelle regioni ammissibli, sempre che non sia inficiata la concorrenza leale fra i porti di navigazione interna della Comunità e all'interno degli stessi;
4.
altre
infrastrutture dei trasporti
che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti.
4.
infrastrutture terrestri
che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti;
(Emendamento 9)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato II, sezione 5, paragrafo 1 (decisione n. 1692/96/CE)
1.
Criteri di selezione dei porti marittimi
1.
Obiettivi dei progetti portuali e obiettivi dei progetti portuali connessi di interesse comune:
I porti marittimi rientrano in una delle categorie seguenti:
-
agevolare lo sviluppo degli scambi intracomunitari e con il resto del mondo,
Categoria A: Porti marittimi il cui volume globale di traffico annuo è pari o superiore a 1 milione di tonnellate di merci o a 200 000 passeggeri.
-
contribuire ad una mobilità permanente alleggerendo il traffico nei corridoi terrestri congestionati e la riduzione dei costi esterni del trasporto europeo, ad esempio aumentando la quota marittima del traffico, in particolare promuovendo la navigazione costiera,
Categoria B: Porti marittimi non rispondenti ai criteri della categoria A e il cui volume globale di traffico annuo va da 500.000 a 999.999 tonnellate di merci o da 100.000 a 199.999 passeggeri.
-
migliorare la possibilità di accesso e rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità favorendo lo sviluppo dei collegamenti marittimi intracomunitari e prestando particolare attenzione alle regioni insulari e periferiche della Comunità,
Categoria C: Porti marittimi non rispondenti ai criteri delle categorie A e B e che non sono esclusivamente utilizzati come porti di pesca o da diporto, ubicati su isole non collegate al continente mediante collegamenti fissi.
-
permettere un accesso continuo ai porti baltici situati approssimativamente a 60º di latitudine nord e oltre, che sono generalmente bloccati dai ghiacci in inverno.
(Emendamento 10)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato II, sezione 5, paragrafo 2 (decisione n. 1692/96/CE)
2.
Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alla rete portuale marittima
2.
I progetti di infrastruttura all'interno ai porti o ad essi connessi devono collocarsi in una o più delle seguenti categorie:
Sono considerati di interesse comune i progetti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
A.
accessi marittimi o fluviali ai porti, comprese le spese relative all'attrezzatura usata per rompere il ghiaccio in inverno;
(Tabella: cfr. GU C 228 del 9.8.2000, pag. 3
)
B.
infrastrutture portuali all'interno del porto;
C.
infrastrutture di trasporto terrestre che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea di trasporto.
L'infrastruttura portuale all'interno di una zona portuale comprende la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all'interno del porto e dei collegamenti con la rete nazionale e internazionale di trasporto; rientrano in particolare in tale contesto la valorizzazione e la manutenzione di aree destinate a scopi commerciali e ad altri scopi portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi marittimi e fluviali nonché degli altri specchi d'acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico, di comunicazione e d'informazione, nonché la costruzione e la manutenzione degli impianti per la raccolta dei rifiuti e dell'olio combustibile usato.
(Emendamento 11)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato II, sezione 5, paragrafo 2 bis (nuovo) (decisione n. 1692/96/CE)
2 bis. Tipi di progetti portuali e di progetti portuali connessi di interesse comune
È riservata un'attenzione particolare segnatamente a tipi di progetti concernenti:
-
lo sviluppo del trasporto marittimo e marittimo-fluviale a corto raggio, comprese le infrastrutture necessarie;
-
il miglioramento delle infrastrutture portuali, in particolare nei porti situati nelle isole e nelle regioni periferiche;
-
la creazione o il miglioramento dell'accesso all'hinterland, in particolare mediante collegamenti ferroviari e vie navigabili;
-
lo sviluppo e l'installazione di sistemi di gestione di informazione tipo EDI (interscambio elettronico dei dati) o altri sistemi di gestione intelligente del traffico merci e passeggeri, con tecnologie integrate.
(Emendamento 12)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)
Allegato II, sezione 5, paragrafo 2 ter (nuovo) (decisione n. 1692/96/CE)
2 ter.Condizioni specifiche
Gli investimenti di sovrastrutture portuali facenti capo ad imprese e gli aiuti concessi a tal fine alle imprese non sono ammessi ai finanziamenti comunitari per le reti transeuropee. Gli investimenti in sovrastrutture portuali possono, in via eccezionale, essere finanziati dal Fondo di coesione o dai Fondi strutturali nelle regioni ammissibili, sempre che non sia inficiata la concorrenza leale fra i porti marittimi della Comunità e all'interno degli stessi.
I progetti devono contribuire a:
-
integrare il traffico in una rete transeuropea di trasporto o in una catena di trasporto intermodale, oppure
-
incrementare il ricorso a modi di trasporto rispettosi dell'ambiente.
(Emendamento 13)
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b bis) (nuova)
Allegato II, sezione 7, secondo e terzo trattino (decisione n. 1692/96/CE)
b bis)
nella sezione 7 il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:
"- la realizzazione o la ristrutturazione di centri di trasbordo fra modi terrestri di trasporto, con le relative infrastrutture;
-
l'adeguamento delle zone portuali, per permettere di incrementare o migliorare il trasbordo tra i trasporti marittimi e i trasporti ferroviari e la navigazione interna nel trasporto combinato.”;
(Emendamento 14)
ALLEGATO
Allegato I, sezione 5, Categoria A, carta 5.1
Nella carta 5.1 sostituire la denominazione del porto finlandese di "Rautaruukki/Raahe” con quella di "Raahe”.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (COM(2000) 137
- C5-0164/2000
- 2000/0060(COD)
)
(Emendamento 1)
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA b)
Articolo 4, paragrafo 7 (direttiva 96/53/CE)
7.
Gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2009
la circolazione nel loro territorio di autobus, immatricolati o immessi in circolazione anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva, le cui dimensioni superino quelle stabilite dall'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.5 e 1.5a.
7.
Gli Stati membri possono autorizzare,
fino al 31 dicembre 2015,la circolazione nel loro territorio di autobus le cui dimensioni superino quelle stabilite dall'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.5 e 1.5a, qualora tali autobus siano stati immatricolati o immessi in circolazione anteriormente alla data di trasposizione della presente direttiva
”.
(Emendamento 6)
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA a), PUNTO i) bis (nuovo)
Allegato I, punto 1.1., quinto trattino (direttiva 96/53/CE)
i)
bis. il quinto trattino è sostituito dal seguente:
"- autosnodato 18,75 m”
(Emendamento 2)
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA a), PUNTO ii)
Allegato I, punto 1.1., sesto, settimo e ottavo trattino (direttiva 96/53/CE)
-
autobus a due assi 12 m
-
autobus rigido
a due assi 13,50 m
-
autobus a > 2 assi 15 m
-
autobus rigido
a > 2 assi 15 m
-
autobus + rimorchio 18,75 m.
-
autobus rigido
+ rimorchio 18,75 m.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (COM(2000) 137
- C5-0164/2000
- 2000/0060(COD)
)
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 137
),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è presentata dalla Commissione (C5-0164/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0231/2000
),
1. approva la proposta modificata della Commissione;
2. chiede che la proposta gli venga di nuovo presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Capitale di rischio
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione "Il capitale di rischio: attuazione del Piano d'azione - Proposte per progredire” (COM(1999) 493
- C5-0320/1999
- 1999/2208(COS)
)
- vista la comunicazione della Commissione (COM(1999)493
- C5-0320/1999
),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lisbona il 23 e 24 marzo 2000,
- vista la sua risoluzione 4 maggio 1999 sulla comunicazione della Commissione sui servizi finanziari: elaborazione di un quadro di azione (COM(1998) 625
- C4-0688/1998
)(1)
,
- vista l'iniziativa della Banca europea per gli investimenti, Innovazione 2000: Verso un'Europa dell'innovazione e del sapere,
- vista la sua risoluzione 18 maggio 2000 sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (redatta ai sensi dell'articolo 99, n. 2 del trattato che istituisce la Comunità europea)(2)
,
- vista la comunicazione della Commissione e
Europe: Una società dell'informazione per tutti - Relazione sullo stato di avanzamento per il Consiglio europeo speciale su occupazione, riforme economiche e coesione sociale - Verso un'Europa dell'innovazione e del sapere - Lisbona, 23 e 24 marzo 2000 (COM(2000) 130
),
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 1999 su "Il capitale di rischio: una soluzione per la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea -Aprile 1998"(3)
,
- vista la sua risoluzione del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione "Verso un mercato unico per i regimi pensionistici integrativi”(4)
,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0235/2000
),
A. considerando che la comunicazione della Commissione contiene un tempestivo richiamo al fatto che, se è vero che il capitale di rischio si sta sviluppando in Europa, l'entità e la ripartizione del capitale di rischio non sono ancora ottimali se comparati con gli Stati Uniti, la disparità complessiva sta crescendo e permangono alcune barriere,
B. considerando che lo sviluppo del capitale di rischio è essenziale per la creazione di posti di lavoro, poiché le piccole e medie imprese (PMI) assorbono il 66% dell'occupazione totale nella Comunità, e un recente studio ha mostrato che una percentuale tra l'80 e il 90% dei fondi stanziati per capitale di rischio sono finalizzati alle assunzioni,
C. considerando che l'assenza di un mercato dei capitali paneuropeo integrato e la presenza di barriere di regolamentazione (restrizioni agli investimenti e differenze di imposizione), che impediscono lo sviluppo di un fondo pensioni integrativo europeo, nonché la necessità di una strategia unica per una raccolta di capitali paneuropea combinata con un quadro unico di standard contabili internazionali, sono stati finora i principali fattori che hanno frenato lo sviluppo del capitale di rischio,
D. considerando che è auspicabile che l'attuale ondata di consolidamento degli scambi e dei mercati europei contribuirà a ridurre la frammentazione dei mercati europei di capitali, liberando così i capitali per gli investimenti nelle piccole e medie imprese a crescita rapida che creano posti di lavoro,
E. considerando che la Commissione deve accelerare il completamento di un mercato paneuropeo integrato dei capitali, quale delineato nel Piano di azione per i servizi finanziari, mediante misure, come quelle relative ai prospetti transfrontalieri, e un quadro unico di standard contabili internazionali;
F. considerando che l'introduzione dell'Euro ha già condotto a una diversificazione dei portafogli d'investimento, mentre gli investitori guardano sempre più a remunerazioni oltre i propri confini nazionali, e che questo processo può essere soltanto potenziato dal sorgere di fondi pensione paneuropei, purché si prevedano una regolamentazione basata sul principio del “buon padre di famiglia” e una strategia di investimento flessibile,
G. considerando che altre barriere allo sviluppo del capitale di rischio e alle PMI innovatrici sono rappresentate dalla mancanza di una cultura imprenditoriale, da risorse umane insufficientemente qualificate e dalla scarsità di PMI ad alta tecnologia,
H. considerando che le pubbliche autorità, a livello sia comunitario sia nazionale, svolgono un ruolo centrale nell'affrontare tali barriere, nonché nel fornire un sostegno finanziario diretto per incoraggiare il capitale di rischio in settori nei quali i privati sarebbero altrimenti restii a intervenire,
I. considerando che studi condotti negli Stati Uniti dimostrano che gli investitori in capitale di rischio (venture capitalist
) informali, quali i "business angels” e gli "incubatori”, investono più di cinque volte più dei venture capitalist
formali, e che questa tendenza va intensificandosi,
J. considerando al contempo che una delle fonti più importanti di capitale di rischio per le piccole imprese è costituita dai loro profitti e che pertanto, al fine di promuovere la propensione all'investimento, è di fondamentale importanza una normativa fiscale meno complicata che favorisca le piccole imprese e i loro proprietari,
K. considerando che imprese multinazionali, specialmente nei settori delle tecnologie dell'informazione, delle industrie di contenuto, delle biotecnologie e sanitario, hanno anche la responsabilità di un ruolo centrale nel sostenere lo sviluppo di start up
innovatrici che diventeranno le imprese di successo di domani, e che gli Stati membri devono fornire incentivi in questo senso, per evitare una fuga di talenti europei verso gli Stati Uniti alla ricerca di capitale,
L. considerando che, nonostante l'ampia gamma di strumenti di investimento disponibili per sostenere il capitale di rischio, le PMI e gli imprenditori che cercano finanziamenti per le loro nuove imprese continuano a incontrare difficoltà nell'ottenere un facile accesso alle informazioni sulle opportunità di finanziamento, sui progetti pubblici di sostegno, quali incentivi fiscali e opportunità di formazione, e sull'importanza di assicurare la tutela dei loro modelli e invenzioni mediante brevetto,
M. considerando che il sistema di brevetto europeo è troppo complesso e dispendioso, cosí che due terzi delle PMI innovatrici europee non depositano brevetti, e che la riforma del sistema di brevetto europeo è la più urgente per consentire alle PMI di beneficiare di un brevetto paneuropeo, a costo contenuto e facilmente accessibile,
N. considerando che l'imminente proposta della Commissione per un brevetto europeo svolgerà un ruolo centrale nel rendere più facile e più economico per le imprese presentare una domanda di brevetto,
O. considerando che le PMI continuano ad essere gravate da costi eccessivi e da procedure amministrative correlate alla creazione di un'impresa, con le conseguenti difficoltà nell'avviare una nuova attività dopo un fallimento,
P. richiamando l'attenzione sul fatto che sono necessarie azioni in materia di istruzione e formazione atte a promuovere lo sviluppo di una cultura imprenditoriale e la propensione ad assumersi rischi maggiori in ambito commerciale, considerando che occorrerebbe adeguare l'insegnamento alle esigenze particolari delle PMI, che l'assistenza pratica sotto forma di consulenza nella gestione delle imprese è altrettanto importante della disponibilità di finanziamenti e che sarebbe dunque opportuno porre l'accento sul valore della consulenza agli imprenditori,
Q. considerando che la recente adozione della direttiva sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali contribuirà a rimuovere una delle cause principali di fallimento di attività tra le PMI, intervenendo sul problema dei ritardi nei pagamenti,
R. considerando che la comunicazione della Commissione sottolinea giustamente l'importanza di identificare le migliori pratiche di sostegno al capitale di rischio a livello degli Stati membri, e il ruolo dell'analisi comparativa nel diffondere le migliori pratiche,
1. si compiace che il Piano d'azione proponga misure concrete intese a rimuovere le barriere rimanenti nell'Unione a un mercato del capitale di rischio veramente paneuropeo entro il 2003, come delineato al Consiglio europeo di Lisbona, il che contribuirà notevolmente alla creazione di posti di lavoro e a un'accresciuta competitività e produttività, contribuendo così a sostenere la crescita;
2. riconosce che, mentre sono stati compiuti progressi, don una rapida crescita nel capitale di rischio europeo, l'investimento europeo in capitale di rischio resta considerevolmente al di sotto di quello statunitense, particolarmente nei settori ad alta crescita delle tecnologie dell'informazione e delle industrie di contenuto, delle biotecnologie e della sanità, con grandi variazioni regionali e settoriali;
3. ricorda che al Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23-24 marzo 2000 si è fatto espressamente riferimento alla necessità di migliorare le condizioni per l'avviamento di imprese nel settore delle tecnologie di punta con ricorso a capitali di rischio e a riorientare i finanziamenti verso altre iniziative di capitale di rischio proposte dalla BEI;
4. esorta la Commissione e il Consiglio a portare avanti e ad applicare quanto prima possibile una proposta di direttiva sui fondi pensione integrativi, nonché una proposta sulla tassazione dei fondi pensione, nell'intento di assicurarne l'approvazione non appena possibile;
5. concorda con la Commissione sul fatto che un sostegno finanziario pubblico diretto e adeguatamente mirato può fungere da catalizzatore nello stimolare l'afflusso di capitale di rischio verso le imprese innovatrici, in particolare nei settori in cui manca l'investimento privato e a condizione che non ne risultino distorsioni della concorrenza;
6. chiede alla Commissione di avviare un dialogo crescente con tutte le parti interessate, inclusi il Parlamento europeo, il Consiglio, le parti sociali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), in relazione agli strumenti finanziari attualmente disponibili per sostenere il capitale di rischio;
7. chiede alla BEI di mettere a fuoco in particolare strumenti innovativi adeguati alle necessità dell'economia della conoscenza, e di chiarire come verranno attuate le sue proposte Innovazione 2000; chiede inoltre alla Banca europea per gli investimenti di chiarire i ruoli rispettivi della BEI e del FEI, e di concentrarsi sugli incentivi da fornire ai fondi di capitale di rischio affinché investano in imprese a più alto rischio, assumendosi una quota rilevante del rischio di insuccesso; esorta con urgenza la BEI a presentare proposte in materia entro la fine dell'anno;
8. esorta con urgenza la BEI, il FEI e la Commissione ad ampliare il loro sostegno all'investimento in capitale di rischio a una più vasta gamma di organismi, con un istrumentario più innovativo (come i microcrediti), rivolto agli investitori informali in capitale di rischio (business angels e incubatori), nonché a unioni creditizie, sindacati e casse di risparmio, nell'intento di sostenere PMI che coprono un'ampia gamma di settori, inclusa l'alta tecnologia;
9. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema della carenza di capitali per le fasi di avviamento e sviluppo iniziale, in quanto la mancanza di capitale di avviamento rappresenta un grande ostacolo per le start-up e per le imprese in via di sviluppo in tutta l'Unione;
10. sottolinea la necessità di un approccio "comunitario” ai progetti relativi al capitale di rischio che includa quelli di regioni meno favorite, e che converga con il lavoro delle agenzie di sviluppo regionale e il sostegno offerto dai fondi regionali UE per assicurare lo sviluppo di "aggregati” di capitale di rischio nelle regioni d'Europa;
11. comprende la difficoltà di valutare il numero di posti di lavoro creati, sia direttamente sia indirettamente, dagli investimenti di capitale di rischio, ma esorta tuttavia la Commissione a svolgere uno studio economico sui probabili effetti per l'occupazione, nell'intento di sottoporli a un esame costante;
12. sottolinea l'importanza di ridurre i costi e le procedure amministrative collegate alla creazione di una società, pur mantenendo un'adeguata valutazione ambientale dei nuovi investimenti, e in questo contesto accoglie con favore l'invito del Consiglio europeo straordinario di Lisbona ad avviare un processo di analisi comparativa in tale settore;
13. invita gli Stati membri ad introdurre sistemi fiscali che favoriscano le innovazioni fin dalle prime fasi di sviluppo; ad elaborare sistemi fiscali vantaggiosi per i privati che desiderano investire capitali nelle imprese e a incoraggiare forme innovative di partecipazione personale alla proprietà mediante una normativa fiscale più semplice e vantaggiosa in materia, ad esempio, di stock option
;
14. auspica un miglioramento dei regimi per la proprietà da parte dei dipendenti, in associazione a meccanismi di codecisione, incluse le stock option
;
15. rileva la necessità di fornire alle PMI informazioni di alta qualità e facilmente accessibili sull'accesso al capitale di rischio, ed esorta pertanto con urgenza la Commissione a replicare il successo dell'iniziativa sugli appalti pubblici UE online, SIMAP (Système d'information pour les marchés publics
) sostenendo finanziariamente la realizzazione di un sito internet a sportello unico per il capitale di rischio allo scopo di creare un punto di accesso unico per le informazioni sui progetti che ricercano capitale di rischio e fonti di finanziamento dell'UE e degli Stati membri a favore delle PMI;
16. ribadisce il valore della formazione e l'istruzione, lungo tutto l'arco della vita, in particolare nella tecnologia dell'informazione e delle capacità imprenditoriali, nonché nel settore dei prodotti e servizi didattici multimediali, ed esorta la Commissione ad aiutare le PMI a commercializzare la ricerca finanziata mediante il Quinto Programma Quadro e a rafforzare il sostegno dell'Unione europea ad iniziative quali le reti di "business angels”, parchi tecnologici e "incubatori universitari”;
17. sostiene con enfasi iniziative, quali il mentoring, che hanno un ruolo chiave nel coinvolgere comunità socialmente escluse nell'avviare progetti con capitali di rischio, e raccomanda la diffusione delle buone pratiche, quali il Prince's Trust nel Regno Unito;
18. esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze e in consultazione con il Parlamento, a prendere in considerazione misure intese a ridurre lo stigma del fallimento, includendo possibilmente una moratoria sul recupero dei debiti quando il liquidatore accerti che non sono state poste in essere pratiche fraudolente o illegali e che l'attività in questione possa essere continuata; invita la Commissione a facilitare la condivisione delle pratiche migliori in questo settore, al fine di elaborare una raccomandazione;
19. sollecita la rapida adozione dell'imminente proposta della Commissione per una direttiva sul brevetto europeo, e invita la Commissione a sostenere la creazione di una banca dati europea sui brevetti online, collegata al sito internet sopra proposto sul capitale di rischio, e a lanciare una campagna d'informazione per fornire alle PMI informazioni sull'importanza di tutelare i loro modelli mediante brevetto e su come ottenere un brevetto;
20. chiede alla Commissione e al Consiglio di promuovere modelli di brevetto innovativi quali il Brevetto pubblico generale in Europa, in modo da sostenere lo sviluppo di software a sorgente aperta e promuovere l'erogazione di capitale di rischio a imprenditori operanti in questo campo;
21. esprime la sua preoccupazione riguardo ai recenti sviluppi in materia di brevettazione che ostacolano la libera circolazione di informazioni scientifiche (brevettazione di basi di dati, formule matematiche, codici di software ecc.) o brevettano risorse naturali quali geni e piante senza alcun carattere innovativo;
22. invita la Commissione a sviluppare nei paesi candidati iniziative in materia di capitale di rischio;
23. invita la Commissione a presentare entro la fine del 2000 una comunicazione sul seguito dato all'attuazione del piano d'azione sul capitale di rischio, che indichi i parametri concordati con gli Stati membri per l'attuazione di tale piano, nonché proposte per assicurare un approccio integrato e comune al capitale di rischio, che riunisca in modo coerente tutti gli strumenti comunitari; invita inoltre la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nel raggiungimento di questi parametri e nella razionalizzazione del quadro comunitario per il capitale di rischio;
24. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- vista la sua risoluzione del 16 marzo 2000 sull'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(1)
,
A. considerando che la Convenzione rimane unica competente per la redazione della Carta fino alla sua proclamazione,
1. propone, conformemente alla posizione da esso sostenuta all'inizio dei lavori della Convenzione, che il Consiglio europeo, nella sua riunione di Biarrittz, chieda alla Conferenza intergovernativa di esaminare il testo della Carta adottato dalla Convenzione e le vie di una sua integrazione nel Trattato in vista di una decisione in occasione del Consiglio europeo di Nizza;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla Commissione, alla Convenzione e alle altre istituzioni comunitarie.