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 Testo integrale 
Procedura : 1998/0355(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0367/2000

Testi presentati :

A5-0367/2000

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(2001)0017

Testi approvati
Mercoledì 17 gennaio 2001 - Strasburgo
Sostegno finanziario alla Guinea Bissau nel settore della pesca *
P5_TA(2001)0017A5-0367/2000
Testo
 Risoluzione

Progetto di decisione del Consiglio che fissa le modalità per la concessione alla Guinea Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca (8263/2000 - C5-0361/2000 - 1998/0355(CNS) )

Il progetto è modificato nel modo seguente:

Testo del Consiglio   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Articolo unico, parte introduttiva
Le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario per un importo non superiore a 6.500.000 euro, per un anno al massimo, destinato al ripristino degli strumenti di gestione e di sostegno delle attività di pesca sono fissate nel modo seguente:
Le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario per un importo non superiore a 6.500.000 euro, destinato al ripristino degli strumenti di gestione e di sostegno delle attività di pesca sono fissate nel modo seguente:
(Emendamento 2)
Articolo unico, lettera b)
   b) dietro presentazione di un programma di azioni da parte del governo della Guinea-Bissau, la Commissione mette a disposizione di tale governo, sui conti bancari comunicati dal Ministero della pesca, un importo pari al 50% del costo delle azioni programmate;
   b) dietro presentazione di un programma di azioni da parte del governo della Guinea-Bissau, la Commissione mette a disposizione di tale governo, sui conti bancari comunicati dal Ministero della pesca, prima del 31 maggio 2001, un importo pari al 50% del costo delle azioni programmate;
(Emendamento 3)
Articolo unico, lettera c)
   c) la Commissione effettuerà il versamento del saldo dopo aver approvato una relazione particolareggiata che il governo della Guinea Bissau trasmetterà alla delegazione della Commissione europea entro il 31 maggio 2001. Nella relazione saranno esposti dettagliatamente l'esecuzione di tali azioni e I risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al Ministero della pesca ogni informazione supplementare e di riesaminare i pagamenti in questione in funzione dell'esecuzione effettiva delle azioni.
   c) la Commissione effettuerà il versamento del saldo dopo aver approvato una relazione particolareggiata che il governo della Guinea Bissau trasmetterà alla delegazione della Commissione europea entro il 31 maggio 2003 . Nella relazione saranno esposti dettagliatamente l'esecuzione di tali azioni e i risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al Ministero della pesca ogni informazione supplementare e di riesaminare i pagamenti in questione in funzione dell'esecuzione effettiva delle azioni.
(Emendamento 4)
Articolo unico, lettera c) bis (nuova)
   c) bis l'autorità di bilancio sarà informata in merito a tutte le transazioni finanziarie e di bilancio scaturenti dal presente articolo e riceverà informazioni complete a tale riguardo.

Risoluzione legislativa del Parlamento sul progetto di decisione del Consiglio che fissa le modalità per la concessione alla Guinea Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca (8263/2000 - C5-0361/2000 - 1998/0355(CNS) )

(Procedura di consultazione: nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  visto il progetto del Consiglio (8263/2000),

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1998) 777 )(1) ,

-  vista la sua posizione del 13 aprile 1999(2) ,

-  consultato nuovamente dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0361/2000 ),

-  visti gli articoli 67 e 71, paragrafo 2, del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A5-0367/2000 ),

1.  approva il progetto del Consiglio così emendato;

2.  invita il Consiglio a modificare di conseguenza il suo progetto;

3.  chiede al Consiglio di informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente il progetto;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 22 del 27.1.1999, pag. 16.
(2) GU C 219 del 30.7.1999, pag. 33.

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