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Procedura : 2000/0081(CNS)
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Ciclo del documento : A5-0392/2000

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A5-0392/2000

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P5_TA(2001)0019

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Mercoledì 17 gennaio 2001 - Strasburgo
Dispositivo di reazione rapida *
P5_TA(2001)0019A5-0392/2000
Testo
 Risoluzione

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il dispositivo di reazione rapida (COM(2000) 119 - C5-0272/2000 - 2000/0081(CNS) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione(1)   Emendamenti del Parlamento
(Emendamento 1)
Considerando 1
   (1) L'obiettivo di mantenere la pace e la libertà è espresso nel preambolo del trattato che istituisce la Comunità europea.
   (1) La Comunità persegue in varie regioni del mondo politiche di assistenza allo sviluppo, di assistenza macrofinanziaria, di cooperazione economica, regionale e tecnica, di ricostruzione, di assistenza ai profughi e agli sfollati nonché azioni di sostegno a favore del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
(Emendamento 2)
Considerando 2
   (2) La Comunità è preoccupata riguardo al moltiplicarsi delle situazioni di crisi che incidono sulla stabilità politica e sociale e sulla sicurezza, mettendo in pericolo non soltanto la pace e la sicurezza internazionale ma anche i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto.
   (2) Gli obiettivi dei programmi di assistenza e di cooperazione e/o le condizioni che presiedono alla loro corretta attuazione possono essere minacciati o direttamente lesi dall'emergere di situazioni di crisi o di conflitto, da infrazioni imminenti o effettive contro l'ordine pubblico ed in particolare contro la sicurezza e l'incolumità delle persone.
(Emendamento 3)
Considerando 3
   (3) Per favorire uno sviluppo socioeconomico sostenibile è necessario impedire che le crisi si trasformino in conflitti armati.
   (3) Occorre pertanto prevedere, a sostegno delle politiche e programmi comunitari esistenti, un meccanismo che consenta alla Comunità di agire con urgenza onde contribuire al ripristino o alla salvaguardia delle condizioni normali di attuazione delle politiche varate, in modo da preservarne l'efficacia.
(Emendamento 4)
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Occorre attribuire la priorità alla gestione non militare delle crisi e, in particolare, a un'adeguata dotazione di bilancio.
(Emendamento 5)
Considerando 5
   (5) Nella relazione della Presidenza sulla gestione delle crisi non militari allegata alle summenzionate conclusioni si afferma inoltre che va istituito un sistema di finanziamento rapido, quale il fondo di reazione rapida della Commissione, per accelerare lo stanziamento dei finanziamenti a sostegno dell'attività UE, contribuire ad operazioni condotte da altre organizzazioni internazionali e, eventualmente, finanziare le attività delle ONG.
   (5) Un siffatto meccanismo deve in particolare consentire, in base a meccanismi decisionali accelerati, di mobilitare e attivare rapidamente risorse finanziarie e di altra natura, disponibili a titolo di dette politiche o programmi esterni.
(Emendamento 6)
Considerando 6
   (6) È necessario, per sostenere i programmi comunitari in corso relativi alla cooperazione con paesi terzi, intraprendere un'azione rapida ed efficiente e portare sicurezza e stabilità al di là dei confini dell'Unione europea, ovunque la vita e l'incolumità di uomini e donne e il rispetto della solidarietà umana dipendano dal suo intervento.
   (6) Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire la coerenza delle azioni esterne dell'Unione europea condotte nell'ambito delle sue politiche in materia di relazioni esterne e di sicurezza, nel settore economico, sociale e ambientale nonché in materia di sviluppo e di parità di opportunità tra uomini e donne.
(Emendamento 7)
Considerando 7
   (7) È necessario sviluppare ulteriormente il sistema di allarme della Comunità di fronte alle crisi e il sistema di risposta rapida al fine di permettere il pronto impiego delle risorse, finanziarie e non, necessarie ad impedire che le crisi si trasformino in conflitti armati.
Soppresso
(Emendamento 8)
Considerando 8
   (8) È necessario, in situazioni di crisi che mettono in gioco la sicurezza, sviluppare a breve termine meccanismi decisionali rapidi per interventi specifici e immediati di durata limitata che possano anticipare, se necessario, gli strumenti comunitari regolari che potrebbero subentrare in un secondo tempo.
Soppresso
(Emendamento 9)
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Il dispositivo di reazione rapida dovrebbe essere sostenuto dall'istituzione di obiettivi primari civili nonché dalla creazione di una forza europea di sicurezza pubblica.
(Emendamento 10)
Considerando 9 ter (nuovo)
(9 ter) Il dispositivo di reazione rapida dovrebbe essere sostenuto da un'unità specifica, debitamente formata, per la gestione ed esecuzione finanziaria.
(Emendamento 12)
Considerando 11
   (11) Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione3 , è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa.
_______________
3 GU L 184 del 17.7.1999, pag.23.
Soppresso
(Emendamento 14)
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) Le prospettive finanziarie concordate nel contesto dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della disciplina di bilancio1 non prevedono spese per interventi del tipo indicato nel presente regolamento, a meno che essi non siano già coperti da spese previste a titolo della PESC; tali interventi dovranno pertanto essere finanziati entro il margine disponibile della Rubrica 4 o, qualora ciò non sia possibile, mediante un'adeguata revisione delle prospettive finanziarie; il Parlamento deve essere consultato su ogni azione da finanziare nel quadro del dispositivo.
_________________
1 GU C 172 del 18.6.1999, pag.1.
(Emendamento 17)
Articolo 1, paragrafo 1
   1. Scopo del presente regolamento, a sostegno degli attuali programmi comunitari relativi alla cooperazione con i paesi terzi, è fissare le modalità di istituzione di un meccanismo rapido, efficace e flessibile (in prosieguo denominato “dispositivo di reazione rapida”) destinato a rispondere a situazioni di crisi o all'emergere di crisi e a fornire finanziamenti immediati per attività non militari connesse ad interventi urgenti di gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti al fine di favorire la pace e la sicurezza internazionale, la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo Stato di diritto come base dello sviluppo socioeconomico di detti paesi terzi .
   1. Scopo del presente regolamento, a sostegno delle politiche e degli attuali programmi comunitari relativi alla cooperazione con i paesi terzi, è l'istituzione di un meccanismo rapido, efficace e flessibile (in prosieguo denominato “dispositivo di reazione rapida”) destinato a rispondere a situazioni urgenti di crisi o all'emergere di crisi.
(Emendamento 18)
Articolo 1, paragrafo 2
   2. Il dispositivo di reazione rapida è attivato in situazioni di crisi dichiarata o emergente, quali episodi di violenza che destabilizzano l'ordine pubblico, violazione della pace, combattimenti, conflitti armati, spostamenti massicci di popolazione, o circostanze eccezionali che mettono in pericolo la sicurezza o gravi catastrofi ambientali che minacciano la sicurezza, la stabilità e l'incolumità .
   2. Il dispositivo di reazione rapida può essere attivato allorquando nei paesi beneficiari interessati si delineino situazioni di crisi dichiarata o emergente, situazioni di minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità delle persone, situazioni che rischiano di degenerare in un conflitto armato o di destabilizzare il paese e qualora siffatte situazioni siano atte a vanificare i benefici delle politiche e programmi di assistenza e di cooperazione, la loro efficacia e/o le condizioni di corretta attuazione.
(Emendamento 19)
Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva
   3. Il dispositivo di reazione rapida si basa sui campi d'intervento definiti dai regolamenti comunitari in vigore, fatta eccezione per il regolamento ECHO, regolamento (CE) n. 1257/96. Il suo valore aggiunto specifico è rappresentato dalla rapidità d'intervento in situazioni di forte tensione e dalla possibilità di combinare diversi strumenti di intervento per poter intervenire in maniera globale e coerente in situazioni di crisi che mettono in pericolo la sicurezza. Se le azioni previste dal presente regolamento rientrano nel campo di applicazione di altri regolamenti, esso si applica soltanto se:
   3. Il dispositivo di reazione rapida si basa sugli obiettivi dei regolamenti e programmi comunitari in vigore, enumerati a titolo di esempio all'allegato I, fatta eccezione per il regolamento ECHO, regolamento (CE) n. 1257/96. Le azioni che, in tempi normali, fanno capo agli obiettivi dei regolamenti enumerati a titolo di esempio all'allegato I, possono essere perseguite nell'ambito del presente regolamento qualora:
(Emendamento 20)
Articolo 1, paragrafo 3, comma unico bis (nuovo)
Laddove sia necessario, è possibile finanziare l'azione con la mobilizzazione degli stanziamenti resi disponibili nella riserva per aiuti d'urgenza (B7-9 ).
(Emendamento 21)
Articolo 2, paragrafo 1
   1. In situazioni di crisi o di minaccia di crisi, i principali obiettivi degli interventi finanziati dal dispositivo di reazione rapida sono preservare o ristabilire l'ordine pubblico e la sicurezza, favorire il dialogo, conciliare e mediare tra i diversi gruppi di una società, lottare contro le violazioni dei diritti umani, la discriminazione etnica, religiosa e sessuale e la violenza.
   1. Nell'ambito del dispositivo di reazione rapida possono essere avviate operazioni civili dirette a preservare o a ripristinare, in situazioni di crisi effettiva o emergente, le condizioni di stabilità necessarie alla corretta attuazione e al successo delle politiche e programmi di aiuti, assistenza e cooperazione di cui all'articolo 1, nonché al completo adempimento degli obiettivi che essi si prefiggono.
(Emendamento 22)
Articolo 2, paragrafo 2
   2. Gli interventi finanziati nel quadro del presente regolamento possono comprendere tutte le attività, escluse quelle militari, condotte per affrontare o risolvere situazioni di crisi imminente e seria minaccia o scoppio di conflitti, tutte le misure logistiche necessarie alla pianificazione, all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di tali interventi, inclusi la gestione delle informazioni e della comunicazione, la formazione e l'assistenza tecnica, l'acquisto e/o la fornitura di prodotti o attrezzature di base, le misure necessarie a garantire la sicurezza dei trasporti e tutte le spese amministrative relative a tali misure, nonché le misure necessarie a migliorare il coordinamento della Comunità con gli Stati membri e gli altri paesi donatori, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative (ONG) e i loro rappresentanti.
Soppresso
(Emendamenti 23 e 24)
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
   1. Le azioni perseguite nell'ambito del dispositivo di reazione rapida sono decise dalla Commissione in conformità delle procedure definite nel presente regolamento.
La Commissione le pone in atto conformemente alle procedure di bilancio e ad altre vigenti, con specifico riferimento a quelle definite agli articoli 116 e 118 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
   2. Allorquando la Commissione intende agire ai sensi del presente regolamento, essa ne informa senza indugio il Consiglio e il Parlamento europeo al fine di garantire la coerenza delle azioni esterne dell'Unione europea.
(Emendamento 25)
Articolo 4, paragrafo 6
   6. La Commissione informerà il comitato di cui all'articolo 8 sulla scelta dell'organizzazione incaricata dell'attuazione e dei motivi di tale scelta.
Soppresso
(Emendamento 26)
Articolo 5
Articolo 5
Gli interventi coperti dal presente regolamento sono decisi dalla Commissione conformemente alla procedura stabilita dallo stesso.
Essi sono attuati dalla Commissione conformemente alle procedure finanziarie e alle altre procedure in vigore, incluse quelle di cui agli articoli 116 e 118 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
Soppresso
(Emendamento 27)
Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis.
Per quanto possibile la Commissione assicura l'integrazione delle autorità e delle strutture del paese beneficiario interessato.
(Emendamento 28)
Articolo 7, paragrafo 1
   1. Il contributo massimo della Comunità per ogni intervento finanziato a titolo del presente regolamento non può superare i 12 milioni di euro.
   1. Annualmente l'autorità di bilancio fissa un massimale globale per il finanziamento degli interventi previsti a titolo del presente regolamento.
(Emendamento 29)
Articolo 7, paragrafo 2
   2. Il periodo di attuazione di ogni intervento a titolo del presente regolamento non può superare i nove mesi.
   2. La Commissione fissa per ogni intervento la durata del periodo della sua attuazione.
(Emendamento 30)
Articolo 7, paragrafo 3
   3. Tuttavia, qualora si verifichi, in casi eccezionali, che il periodo di attuazione sia insufficiente per il raggiungimento degli obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a causa della natura specifica della crisi in questione o della sua gravità, la Commissione presenta una relazione al comitato di cui all'articolo 8 al più tardi entro un mese dalla scadenza dell'azione iniziale. In seguito, la Commissione può presentare al comitato un progetto di proroga dell'intervento e i relativi requisiti finanziari. Questo intervento complementare deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 1.
   3. Tuttavia, qualora si verifichi, in casi eccezionali, che il periodo di attuazione sia insufficiente per il raggiungimento degli obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a causa della natura specifica della crisi in questione o della sua gravità, la Commissione può decidere la proroga dell'intervento e i relativi requisiti finanziari. Questo intervento complementare deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 1. La Commissione ne informa senza indugio il Consiglio.
(Emendamento 31)
Articolo 8, paragrafo 1
1 La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo denominato comitato di crisi), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Soppresso
(Emendamento 32)
Articolo 8, paragrafo 2
   2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.
Soppresso
(Emendamento 33)
Articolo 9, paragrafo 1
   1. Al momento dell'adozione delle norme procedurali, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 della decisione 1999/468/CE, il comitato di crisi tiene conto degli obiettivi del dispositivo di reazione rapida, in particolare:
Soppresso
   (a) della necessità di un'attuazione di decisioni rapide tenuto conto della natura eccezionale e urgente delle circostanze che hanno determinato il ricorso al dispositivo di reazione rapida,
   (b) della flessibilità necessaria per far fronte all'evoluzione della situazione di crisi.
(Emendamento 34)
Articolo 9, paragrafo 2
   2. Il comitato di crisi può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del presente regolamento, in particolare le modalità di controllo ed, eventualmente, il trasferimento dell'azione verso altri strumenti quando l'intervento a titolo del presente regolamento si è concluso.
Soppresso
(Emendamento 35)
Articolo 10, paragrafo 1
   1. In base ad uno scambio reciproco e regolare di informazioni, in particolare in loco, la Commissione assicura il coordinamento efficace delle operazioni di gestione della crisi con quelle degli Stati membri per migliorare la coerenza e la complementarità di tutti gli interventi.
   1. La Commissione assicura in particolare in loco il coordinamento efficace delle azioni condotte nel quadro del dispositivo di reazione rapida con quelle degli Stati membri per migliorare la coerenza e la complementarità di tutti gli interventi. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri attivano un sistema di informazioni reciproche.
(Emendamento 36)
Articolo 10, paragrafo 2
   2. Nell'interesse della coerenza globale della strategia comunitaria di reazione rapida alle crisi con mezzi civili, il comitato di crisi può costituire anche una sede per lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
Soppresso
(Emendamento 37)
Articolo 10, paragrafo 3
   3. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali.
   3. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali. Essa vigila affinché le azioni condotte nel quadro del dispositivo di reazione rapida siano coordinate e risultino coerenti con quelle delle organizzazioni e organismi internazionali e regionali.

(1) GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 213.


Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il dispositivo di reazione rapida (COM(2000) 119 - C5-0272/2000 - 2000/0081(CNS) )

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 119 )(1) ,

-  consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0272/2000 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e il parere della commissione per i bilanci (A5-0392/2000 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 213.

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