Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano a titolo professionale operazioni mobili di autotrasporto (5919/1/2001 - C5-0134/2001
- 1998/0319(COD)
)
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
- vista la posizione comune del Consiglio (5919/1/2001 - C5-0134/2001
) (1)
,
- vista la sua posizione in prima lettura(2)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 662
)(3)
,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0196/2001
),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Titolo
Direttiva 2001/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone
che effettuano a titolo professionale
operazioni mobili
di autotrasporto
Direttiva 2001/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili
che effettuano operazioni di autotrasporto e degli autotrasportatori autonomi
Emendamento 2
Considerando 8
(8)
Dato che gli autotrasportatori autonomi sono inclusi nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, ma esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, è opportuno escluderli provvisoriamente dal campo di applicazione della presente direttiva, fermo restando che la Commissione valuterà le conseguenze di tale esclusione provvisoria
.
(8)
Dato che gli autotrasportatori autonomi sono inclusi nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, ma esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, è opportuno escluderli provvisoriamente dal campo di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 3
Considerando 14
(14)
Occorre poter continuare ad applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 concernenti il tempo di guida per i trasporti internazionali e nazionali di viaggiatori, diversi dai servizi di linea. L'orario di lavoro dei conducenti che effettuano tali trasporti potrebbe quindi superare, a determinate condizioni, la durata massima settimanale prevista dalla presente direttiva per i trasporti di merci e per i servizi di linea di trasporto delle persone
.
(14)
Occorre poter continuare ad applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 concernenti il tempo di guida per i trasporti internazionali e nazionali di viaggiatori, diversi dai servizi di linea, fino a quando detto regolamento non sarà stato sottoposto a revisione al fine di includere una definizione dell'orario di lavoro in linea con la presente direttiva.
Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 1
1.
La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure dall'accordo AETR.
1.
La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure dall'accordo AETR e agli autotrasportatori autonomi stabiliti in uno Stato membro.
Entro il .……….* la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, una valutazione delle conseguenze dell'esclusione temporanea degli autotrasportatori autonomi. Essa analizzerà in particolare gli effetti dell'esclusione degli autotrasportatori autonomi sulla sicurezza stradale, sulle condizioni di concorrenza, sulla struttura della professione nonché sugli aspetti sociali. In funzione dei risultati di tale analisi la Commissione potrà proporre le condizioni alle quali gli autotrasportatori autonomi, la cui definizione dovrà essere precisata, saranno soggetti alla presente direttiva entro il .………**. __________________________ * Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. ** Sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
La presente direttiva non si applica agli autotrasportatori autonomi per i tre anni che seguono la scadenza del termine ultimo per la trasposizione della direttiva nel diritto interno degli Stati membri di cui all'articolo 14.
Emendamento 5
Articolo 2, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta una proposta di revisione del regolamento (CEE) n. 3820/85 allo scopo di ampliare il relativo campo di applicazione introducendo una definizione dell'orario di lavoro compatibile con la presente direttiva e per far sì che il regolamento si applichi a tutti i lavoratori mobili che effettuano operazioni di autotrasporto alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro e agli autotrasportatori autonomi.
Emendamento 6
Articolo 3, lettera a)
a)
"orario di lavoro”: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
a)
"orario di lavoro”:
-
nel caso degli autotrasportatori autonomi, la presenza a disposizione e il periodo di tempo nel quale vengono espletate le seguenti attività:
-
il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la
guida, il carico e scarico, la
supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo
, la
pulizia e la
manutenzione tecnica del veicolo e ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo
, del carico e dei passeggeri;
i)
guida;
ii)
carico e scarico;
iii)
controllo o
supervisione della salita o discesa di passeggeri;
iv)
pulizia e manutenzione tecnica e ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri;
v)
ispezione del veicolo e sorveglianza delle operazioni di carico e scarico;
vi)
formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.;
vii)
collaborazione con la polizia, i funzionari doganali e i funzionari dei servizi di immigrazione per l'espletamento dei controlli previsti dalla legge;
-
nel caso di lavoratori mobili, il periodo di tempo compreso fra l'inizio e la fine dell'impegno lavorativo, ovvero di tutte le attività lavorative o della presenza a disposizione, computato al netto dei tempi di riposo intermedio;
nella fattispecie la attività comprendono:
i)
guida;
ii)
carico e scarico;
iii)
controllo o supervisione della salita o discesa di passeggeri;
iv)
pulizia e manutenzione tecnica e ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri;
v)
ispezione del veicolo e sorveglianza delle operazioni di carico e scarico;
vi)
formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.
vii)
mansioni amministrative;
-
i periodi durante i quali
il lavoratore mobile deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro, e non può, su istruzione del datore di lavoro, disporre liberamente del proprio tempo, in particolare durante i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri
.
per “presenza a disposizione” si intende il periodo di tempo in cui
il lavoratore mobile deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro, ove del caso su propria iniziativa, ed è generalmente occupato in compiti connessi all'attività di servizio;
Sono
esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla normativa nazionale degli Stati membri o dai contratti di categoria, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo;
sono
esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla normativa nazionale degli Stati membri o dai contratti di categoria, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo;
Emendamento 9
Articolo 3, lettera c), primo trattino
-
il luogo in cui si trova l'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni;
-
il luogo in cui si trova l'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché le sue diverse succursali o dipendenze, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa
;
Emendamento 10
Articolo 3, lettera e)
e)
"autotrasportatore autonomo”: una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di passeggeri o di merci a richiesta del cliente;
e)
"autotrasportatore autonomo”: il titolare di un'entità commerciale, se del caso in possesso di un certificato professionale, che è abilitato a lavorare per proprio conto, non è organicamente alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro, è libero di procurarsi i contratti di noleggio, di intrattenere relazioni commerciali con più clienti, di contrattare i prezzi e i compensi e di stabilire il proprio orario di lavoro, e che è proprietario di uno o più veicoli;
coloro i quali non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi diritti e doveri previsti dalla presente direttiva per i lavoratori dipendenti;
Emendamento 11
Articolo 3, lettera g)
g)
"notte”: un periodo di almeno quattro
ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale tra le ore 0.00 e le ore 7.00
;
g)
"notte”: un periodo di almeno sette
ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale, comprendente in ogni caso l'intervallo tra la mezzanotte e le ore 5.00
;
Emendamento 12
Articolo 3, lettera h) bis (nuova)
h bis)
"lavoratori notturni”: i lavoratori mobili o gli autotrasportatori autonomi che svolgono almeno 48 giorni delle loro prestazioni lavorative annuali di notte.
Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 1
1.
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero dall'accordo AETR, i lavoratori mobili non lavorino in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.
1.
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero dall'accordo AETR, i lavoratori mobili e gli autotrasportatori autonomi
non lavorino in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.
Emendamento 14
Articolo 7, paragrafo 1, primo trattino
-
qualora sia svolto lavoro notturno l'orario di lavoro giornaliero non superi le dieci
ore per ciascun periodo di ventiquattro ore;
-
qualora sia svolto lavoro notturno l'orario di lavoro giornaliero non superi le otto
ore per ciascun periodo di ventiquattro ore; tale orario può essere esteso a dieci ore solo se, in un periodo di riferimento fissato previa consultazione delle parti sociali, ovvero definito in contratti collettivi o accordi tra le parti sociali, non supera la media delle otto ore al giorno; nei periodi in cui i lavoratori notturni non sono tenuti a svolgere lavoro notturno si applica l'articolo 4;
Emendamento 15
Articolo 8, paragrafo 1
1.
È possibile derogare agli articoli
4 e 7 con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative,
contratti collettivi o accordi fra le parti sociali,
a condizione che alle persone interessate
siano riconosciuti riposi compensativi equivalenti.
1.
E' possibile derogare all'articolo
4 per mezzo di
contratti collettivi, a condizione che ai lavoratori interessati
siano riconosciuti riposi compensativi equivalenti.
Emendamento 16
Articolo 9, lettera b)
b)
l'orario di lavoro dei lavoratori mobili sia registrato. I registri sono essere
conservati per almeno un anno
dopo la fine del periodo coperto. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Se
il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.
b)
l'orario di lavoro dei lavoratori mobili sia registrato. I registri sono essere conservati per almeno due anni
dopo la fine del periodo coperto. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili; se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.
Emendamento 17
Articolo 9, lettera b bis) (nuova)
b bis)
gli autotrasportatori autonomi tengano un registro dell'orario di lavoro espletato. I registri sono conservati per almeno due anni. Gli Stati membri effettuano controlli sugli orari di lavoro e di guida equivalenti ad almeno il 2% del totale dei giorni lavorativi nel settore. Il più importante strumento di controllo è il tachigrafo digitale.
Emendamento 18
Articolo 10
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori mobili o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori.
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori mobili o degli autotrasportatori autonomi,
o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori. L'attuazione della presente direttiva non costituisce una giustificazione per il regresso del livello generale di protezione dei lavoratori.
Emendamento 19
Articolo 11
Gli Stati membri decidono un regime
di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri decidono un insieme comune
di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata all'articolo 14, e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche.
Emendamento 20
Articolo 14, paragrafo 1, nota
* Tre
anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
* Due
anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 21
Articolo 14, paragrafo 2
2.
Fatta salva la facoltà degli Stati membri di elaborare, in funzione di un mutamento delle circostanze, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse in materia di orario di lavoro, rispettando le prescrizioni minime previste dalla presente direttiva, l'attuazione della stessa non può giustificare una riduzione del livello generale di tutela accordato alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
Soppresso
Emendamento 22
Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a garantire che i rapporti fra spedizionieri, caricatori, capifila e subappaltatori siano regolati attraverso l'adozione di contratti obbligatori che consentono la verifica del rispetto della presente direttiva.