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Procedura : 2000/0325(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0208/2001

Testi presentati :

A5-0208/2001

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Testi approvati :

P5_TA(2001)0334

Testi approvati
Giovedì 14 giugno 2001 - Strasburgo
Monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo ***I
P5_TA(2001)0334A5-0208/2001
Testo
 Risoluzione

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo (COM(2000) 802 - C5-0700/2000 - 2000/0325(COD) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione (1)   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) L'installazione a bordo di un transponditore e di una scatola nera non è di per sé sufficiente ad evitare incidenti. Il livello di formazione e la competenza del personale a bordo di una nave sono aspetti altrettanto importanti. Gli Stati membri devono assicurare che il personale a terra, in particolare i servizi di assistenza al traffico marittimo, i guardacoste e i servizi di soccorso, sia sufficiente e adeguatamente formato.
Emendamento 2
Considerando 8
   (8) La conoscenza esatta delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo delle navi è un fattore essenziale per poter preparare ed effettuare con la dovuta efficacia le operazioni di intervento in caso di inquinamento o di rischio di inquinamento in mare. Le navi dirette o provenienti dagli Stati membri devono notificare queste informazioni alle autorità competenti o alle autorità portuali di tali Stati membri. Le navi che non fanno scalo in un porto situato nella Comunità hanno l'obbligo di far pervenire ai sistemi di notifica gestiti dalle autorità costiere degli Stati membri informazioni sulla quantità e il tipo delle merci pericolose che trasportano a bordo.
   (8) La conoscenza esatta delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo delle navi così come dello stato di sicurezza delle navi stesse è un fattore essenziale per poter preparare ed effettuare con la dovuta efficacia le operazioni di intervento in caso di inquinamento o di rischio di inquinamento in mare. Le navi dirette o provenienti dagli Stati membri devono notificare queste informazioni alle autorità competenti o alle autorità portuali di tali Stati membri. Le navi che non fanno scalo in un porto situato nella Comunità hanno l'obbligo di far pervenire ai sistemi di notifica gestiti dalle autorità costiere degli Stati membri informazioni sulla quantità e il tipo delle merci pericolose che trasportano a bordo, nonché sul proprio stato di sicurezza .
Emendamento 3
Considerando 11
   (11) Quando ritiene che le condizioni meteorologiche e del mare siano eccezionalmente sfavorevoli e creino un rischio grave per l'ambiente, lo Stato membro sospende la partenza delle navi che trasportano merci pericolose o inquinanti fino al ritorno della normalità. Nell'esercizio del proprio potere discrezionale lo Stato membro deve considerare che condizioni del genere ricorrono quando un una zona soggetta alla sua giurisdizione vengano constatati un vento di forza 10 (o più) sulla scala Beaufort e condizioni di mare corrispondenti.
   (11) Quando le autorità competenti designate dagli Stati membri ritengono che le condizioni meteorologiche e del mare siano eccezionalmente sfavorevoli e creino un rischio grave per l'ambiente, oppure che mettano a repentaglio la vita e la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri, ne informano il capitano di una nave che intende entrare o uscire dal porto e trasmettono al capitano le necessarie raccomandazioni. Il capitano deve comunicare se intende o meno seguire tali raccomandazioni, motivando la sua decisione. In condizioni meteorologiche di particolare avversità, le autorità competenti designate dagli Stati membri hanno la facoltà, tenuto conto della situazione specifica del porto in questione, di sospendere la partenza e l'arrivo delle navi fino al ritorno della normalità. Gli Stati membri devono inoltre far sì che in condizioni meteorologiche avverse le navi che si trovano al largo delle loro coste possano contare su un'assistenza sufficiente da parte di rimorchiatori qualora siano in difficoltà.
Emendamento 4
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) In considerazione della vulnerabilità del Mar Baltico e del previsto aumento dell'attività marittima, sarebbe opportuno che l'Unione europea chiedesse all'OMI di dichiarare il Golfo di Finlandia, ed eventualmente altre zone del Mar Baltico, parte di un sistema di notifica obbligatoria approvato dall'OMI.
Emendamento 5
Considerando 13
   (13) Gli Stati membri devono premunirsi contro i rischi che talune situazioni in mare, la presenza di chiazze di inquinanti o di oggetti alla deriva rappresentano per la sicurezza marittima, le popolazioni locali e l'ambiente. A tal fine, i comandanti devono riferire alle autorità costiere i fatti eventualmente rilevati, fornendo ogni opportuna informazione.
   (13) Gli Stati membri devono premunirsi contro i rischi che talune situazioni in mare, la presenza di chiazze di inquinanti o di oggetti alla deriva possono comportare per la sicurezza marittima, le popolazioni locali e l'ambiente marino e costiero . A tal fine, i comandanti devono riferire alle autorità costiere i fatti eventualmente rilevati, fornendo ogni opportuna informazione.
Emendamento 6
Considerando 15
   (15) La mancata disponibilità di porti di rifugio può avere gravi conseguenze in caso di incidente in mare. È quindi opportuno che gli Stati membri elaborino piani per consentire, se la situazione lo richiede, di accogliere nei loro porti, nelle migliori condizioni possibili, le navi in difficoltà.
   (15) La mancata disponibilità di porti di rifugio, di zone o punti di ormeggio può avere gravi conseguenze in caso di incidente in mare. È quindi opportuno che gli Stati membri elaborino piani per consentire, se la situazione lo richiede, di accogliere nei loro porti o in ogni luogo protetto della costa, nelle migliori condizioni possibili, le navi in difficoltà. Uno Stato membro o un porto che accoglie una nave in difficoltà deve poter contare su un rapido indennizzo delle spese sostenute e dei danni potenziali che l'operazione comporta.
Emendamento 7
Considerando 19
   (19) Talune disposizioni della presente direttiva possono essere modificate in base a tale procedura allo scopo di tener conto dell'evoluzione degli strumenti di diritto internazionale e dell'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva stessa.
   (19) Tenendo conto dell'evoluzione degli strumenti di diritto internazionale e dell'esperienza maturata nell'applicazione della presente direttiva, può essere necessario modificare talune disposizioni della direttiva. Tali modifiche sono proposte sulla base dei risultati della valutazione realizzata sull'applicazione della presente direttiva.
Emendamento 8
Articolo 2, lettera c)
   c) delle scorte e delle attrezzature di bordo delle navi.
   c) dei combustibili per uso di bordo per navi che possono trasportarne meno di 5 000 tonnellate, delle scorte e delle attrezzature di bordo delle navi.
Emendamento 9
Articolo 6, paragrafo 1
   1. Le navi che entrano nella zona di competenza di un servizio di assistenza al traffico marittimo o di un sistema di organizzazione del traffico approvato dall'OMI, posto sotto la responsabilità di uno Stato membro hanno l'obbligo, nell'osservanza delle norme e delle procedure applicabili, di utilizzare i servizi forniti, qualora esistano e di ottemperare alle disposizioni applicabili nella zona ed alle istruzioni eventualmente ricevute. La partecipazione ad un servizio di assistenza al traffico marittimo può essere resa obbligatoria per le navi che battono bandiera di uno Stato terzo soltanto nelle zone marittime situate all'interno delle acque territoriali dello Stato membro interessato.
   1. Le navi che entrano nella zona di competenza di un servizio di assistenza al traffico marittimo o di un sistema di organizzazione del traffico approvato dall'OMI, posto sotto la responsabilità di uno Stato membro hanno l'obbligo, nell'osservanza delle norme e delle procedure applicabili, di utilizzare i servizi forniti, qualora esistano e di ottemperare alle disposizioni applicabili nella zona ed alle istruzioni eventualmente ricevute. Nelle zone marittime situate all'esterno delle acque territoriali della Comunità la partecipazione ad un servizio di assistenza al traffico marittimo è obbligatoria per le navi che battono bandiera di uno Stato membro e per tutte le navi che fanno scalo in un porto della Comunità.
Emendamento 10
Articolo 7, paragrafo 2
   2. Gli Stati membri provvedono a dotarsi, entro termini compatibili con il calendario indicato all'allegato II-1, degli impianti e delle attrezzature terrestri appropriate per ricevere ed utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 1.
   2. Gli Stati membri provvedono a dotarsi, entro termini compatibili con il calendario indicato all'allegato II-1, degli impianti e delle attrezzature terrestri appropriate per la ricezione, l'uso, la trasmissione ai centri costieri e alle autorità portuali dei vari Stati membri e lo scambio tra di essi delle informazioni di cui al paragrafo 1.
Emendamento 11
Articolo 8, comma 2
Il registratore dei dati di viaggio deve permettere di conservare, in modo sicuro e in forma utilizzabile, le informazioni pertinenti relative alla posizione, al movimento, allo stato fisico, al comando ed al controllo della nave interessata e di metterle a disposizione dello Stato membro implicato in un'indagine conseguente ad un incidente marittimo.
Il registratore dei dati di viaggio deve permettere di conservare, in modo sicuro e in forma utilizzabile, le informazioni pertinenti relative alla posizione, al movimento, allo stato fisico, al comando ed al controllo della nave interessata. Tali dati sono messi a disposizione dello Stato membro interessato nel caso di un'indagine conseguente ad un incidente marittimo avvenuto nelle acque comunitarie, oppure sono utilizzati a titolo preventivo per trarre i necessari insegnamenti dagli incidenti mancati .
Emendamento 12
Articolo 10, paragrafo 2
   2. L'operatore, l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti, proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto situato nella Comunità o verso un luogo di ormeggio situato nelle acque territoriali di uno Stato membro notifica le informazioni di cui all'allegato III all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo porto di destinazione o il luogo di ormeggio non più tardi del momento della partenza dal porto di caricamento, oppure non appena sia noto il porto di destinazione, se questa informazione non è disponibile al momento della partenza.
   2. L'operatore, l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti, proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto situato nella Comunità o verso un luogo di ormeggio situato nelle acque territoriali di uno Stato membro notifica le informazioni di cui all'allegato III all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo porto di destinazione o il luogo di ormeggio non più tardi del momento della partenza dal porto di caricamento, oppure non appena siano noti il porto di destinazione o la necessità di ormeggiarsi , se questa informazione non è disponibile al momento della partenza.
Emendamento 13
Articolo 10, paragrafo 5
   5. Le navi che trasportano merci pericolose o inquinanti in transito nelle acque territoriali o nella zona economica esclusiva degli Stati membri , che non sono dirette né provengono da un porto della Comunità, notificano ai centri costieri che gestiscono un sistema di notifiche obbligatorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la quantità e la classe OMI delle merci pericolose che trasportano.
   5. Le navi che trasportano merci pericolose o inquinanti in transito nelle acque territoriali, nella zona economica esclusiva di uno Stato membro oppure in mare aperto al largo delle coste di uno Stato membro che non sono dirette né provengono da un porto della Comunità, notificano ai centri costieri che gestiscono un sistema di notifiche obbligatorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la quantità e la classe OMI delle merci pericolose che trasportano.
Emendamento 14
Articolo 14, paragrafo 2
   2. Il messaggio di segnalazione trasmesso in applicazione del paragrafo 1 deve indicare, come minimo, il nome della nave, la sua posizione, il porto di partenza, il porto di destinazione, e se necessario l'indirizzo che consente di ottenere informazioni sul carico, sul numero di persone a bordo, sui particolari dell'incidente, nonché qualsiasi informazione pertinente contemplata dalla risoluzione A.851(20) dell'OMI.
   2. Il messaggio di segnalazione trasmesso in applicazione del paragrafo 1 deve indicare, come minimo, il nome della nave, la sua posizione, il porto di partenza, il porto di destinazione e l'indirizzo che consente di ottenere informazioni sul carico, sul numero di persone a bordo, sui particolari dell'incidente, nonché qualsiasi informazione pertinente contemplata dalla risoluzione A.851(20) dell'OMI.
Emendamento 15
Articolo 15
Quando reputa che condizioni meteorologiche e marittime eccezionalmente avverse creino un grave rischio di inquinamento delle sue zone marittime o costiere, o delle zone marittime o costiere di altri Stati membri, lo Stato membro deve prendere ogni opportuna misura amministrativa per vietare alle navi che potrebbero creare un rischio siffatto di lasciare i porti situati nella zona interessata.
1 . Quando reputano che condizioni meteorologiche e marittime eccezionalmente avverse creino un grave rischio di inquinamento delle loro zone marittime o costiere, o delle zone marittime o costiere di altri Stati membri, oppure che la sicurezza e la vita dell'equipaggio e dei passeggeri siano in pericolo, le autorità competenti designate dagli Stati membri devono:
Il divieto di uscire dal porto è revocato quando sia accertato che la nave può lasciare il porto senza provocare un rischio grave ai sensi del primo comma.
   - fornire al capitano di una nave che si trova nella zona portuale interessata e intende entrare o uscire da un porto tutte le informazioni sulle condizioni meteorologiche e sui pericoli che queste possono comportare per la sua nave, il carico, l'equipaggio e i passeggeri, tenendo conto del tipo di nave, del suo carico, del suo punto di approdo e delle infrastrutture del porto in questione e raccomandare al capitano se entrare o uscire dal porto. Il capitano deve dimostrare di aver ricevuto le raccomandazioni delle autorità portuali prima di decidere di entrare o uscire dal porto situato nella zona in questione, e comunicare la sua decisione alle autorità portuali, motivandola.
   - prevedere i mezzi e le infrastrutture necessari a fornire assistenza alle navi in difficoltà e più precisamente garantire che siano disponibili in permanenza potenti rimorchiatori i quali, con il peggiorare delle condizioni meteorologiche, devono essere pronti a intervenire lungo le principali rotte marittime.
   - prendere idonee misure per limitare nei limiti del possibile o, se del caso, interdire operazioni rischiose quali quelle di rifornimento di combustibile in mare dinanzi alle proprie coste.
   2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità competenti designate dagli Stati membri di vietare l'entrata o l'uscita dal porto nel caso di condizioni meteorologiche e marittime eccezionalmente avverse, tenendo conto della situazione specifica del porto interessato .
   3. Per determinare se le condizioni meteorologiche e marittime nella zona interessata siano eccezionalmente avverse, le autorità portuali si affidano alle informazioni e alle previsioni meteorologiche dei servizi ufficiali dello Stato membro interessato.
Emendamento 16
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma
   1. Quando si verifichino gli incidenti di cui all'articolo 14, gli Stati membri prendono, in conformità al diritto internazionale, tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza marittima, la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino.
   1. Quando si verifichino gli incidenti di cui all'articolo 14, gli Stati membri prendono, in conformità al diritto internazionale, tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza marittima, la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero .
Emendamento 17
Articolo 16, paragrafo 2
   2. L'operatore, il comandante della nave e, se necessario, il proprietario del carico cooperano pienamente con le autorità nazionali competenti, a richiesta di queste, allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.
   2. L'operatore, il comandante della nave e il proprietario del carico cooperano pienamente con le autorità nazionali competenti, a richiesta di queste, allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.
Emendamenti 18 e 19
Articolo 17
Porti di rifugio
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire la disponibilità, sul loro territorio, di porti idonei ad accogliere le navi in difficoltà. A tal fine essi stabiliscono, sentite le parti interessate, piani dettagliati per ciascun porto interessato, con l'indicazione delle caratteristiche della zona, degli impianti ed attrezzature disponibili, dei vincoli operativi ed ambientali ivi esistenti e delle procedure connesse al loro possibile utilizzo per l'accoglienza delle navi in difficoltà.
Misure a favore delle navi in difficoltà
1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire la disponibilità, sul loro territorio, di un numero sufficiente di specifici porti di rifugio e punti di ormeggio idonei ad accogliere le navi in difficoltà. A tal fine essi stabiliscono, sentite le parti interessate, piani dettagliati per ciascun porto e punto di ormeggio interessato, con l'indicazione delle caratteristiche della zona, degli impianti ed attrezzature disponibili, dei vincoli operativi ed ambientali ivi esistenti e delle procedure connesse al loro possibile utilizzo per l'accoglienza delle navi in difficoltà.
Gli Stati membri si impegnano a dotare tali porti di rifugio con rimorchiatori e infrastrutture di riparazione navale (cale secche, ecc.)
I piani predisposti per accogliere le navi in difficoltà sono comunicati a richiesta. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure che essi prendono in applicazione del comma precedente.
I piani predisposti per accogliere le navi in difficoltà sono comunicati a richiesta. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione delle misure che essi prendono in applicazione del comma precedente.
2. La Commissione europea, coadiuvata dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita in conformità del regolamento (CE) n. …/… e dagli Stati membri, elabora di comune accordo con l'Organizzazione marittima internazionale orientamenti comuni relativi all'accoglienza delle navi in difficoltà e, più precisamente, ai porti di rifugio e ai punti di ormeggio.
3. Un porto della Comunità che accoglie una nave in difficoltà deve poter contare su un rapido indennizzo delle spese sostenute e dei danni potenziali che l'operazione comporta.
4. Un porto della Comunità può esigere che le navi che vi fanno scalo dimostrino di essere sufficientemente assicurate, compreso il carico, qualora siano in difficoltà e cerchino un porto di rifugio o un punto di ormeggio.
Emendamento 20
Articolo 22, paragrafo 5, primo comma
   5. Lo Stato membro che constata, in occasione di un incidente in mare di cui all'articolo 16, che la compagnia non è stata in grado di istituire e di mantenere attivo un collegamento con la nave o con le autorità operative interessate, ne informa lo Stato che ha rilasciato, o a nome del quale è stata rilasciata, la certificazione ISM.
   5. Lo Stato membro che constata, in occasione di un incidente in mare di cui all'articolo 16, che la compagnia non è stata in grado di istituire e di mantenere attivo un collegamento con la nave o con le autorità operative interessate, ne informa la Commissione, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e lo Stato che ha rilasciato, o a nome del quale è stata rilasciata, la certificazione ISM.
Emendamento 21
Articolo 22 bis (nuovo)
Articolo 22 bis
Valutazione
   1. Entro il 1º luglio 2003 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva e in particolare sull'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 15, 17 e 20.
   2. Sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta, entro la fine del 2004, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri. In tale relazione la Commissione esamina se e in quale misura le disposizioni della direttiva quali applicate dagli Stati membri contribuiscono ad accrescere la sicurezza e l'efficienza del trasporto marittimo e ad evitare l'inquinamento causato dalle navi.
   3. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 e coadiuvata dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita a norma del regolamento (CE) n. …/…, la Commissione esamina segnatamente:
   - se è tecnicamente ed economicamente fattibile potenziare le norme di rendimento del sistema di identificazione automatica di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e, in particolare, se è auspicabile ampliare il campo di copertura dei trasponditori;
   - se le misure di cui all'articolo 17 sono sufficienti per garantire l'accoglienza delle navi in difficoltà da parte dei porti comunitari, se il numero dei porti di rifugio e dei punti di ormeggio è sufficiente e se è necessario un sistema più efficace per l'indennizzo dei danni provocati dall'inquinamento a seguito dell'accoglienza di una nave in difficoltà in un porto di rifugio o un punto di ormeggio;
   - in quale misura gli Stati membri hanno collaborato in materia di scambio di dati e in quale misura hanno armonizzato i loro sistemi telematici;
   - se il controllo dell'applicazione della direttiva e l'imposizione di sanzioni da parte di tutti gli Stati membri avvengono con la stessa serietà e se le differenze tra le varie sanzioni applicate negli Stati membri portano a distorsioni del mercato.
   4. Sulla base dell'esperienza maturata e tenendo conto dei risultati delle relazioni e delle valutazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione presenta, ove necessario, proposte di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 22
Allegato I, punto 1, trattino 7, secondo sottotrattino
   - Caratteristiche e volume stimato del combustibile per uso di bordo, per le navi che ne trasportano più di 5 000 tonnellate
   - Caratteristiche e capacità del combustibile per uso di bordo, per le navi che ne trasportano più di 5 000 tonnellate
Emendamento 23
Allegato I, punto 1, trattino 7 bis (nuovo)
   - Relazione aggiornata sullo stato di sicurezza della nave, elaborata dalla società di classificazione responsabile delle ispezioni sulla nave stessa.
Emendamento 24
Allegato 1, punto 2, trattino 2 bis (nuovo)
   - Classificazione della nave in rapporto al ghiaccio, qualora essa si sposti in acque in cui il ghiaccio costituisce in alcuni periodi dell'anno un ostacolo alla navigazione.
Emendamento 25
Allegato II, capitolo I, punto 2, terzo trattino
   - navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50 000: entro e non oltre il 1º luglio 2004 ;
   - navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50 000: entro e non oltre il 1º luglio 2003 ;
Emendamento 26
Allegato II, capitolo I, punto 2, quarto trattino
   - navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10 000 ma inferiore a 50 000: entro e non oltre il 1º luglio 2005 ;
   - navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10 000 ma inferiore a 50 000: entro e non oltre il 1º luglio 2004 ;
Emendamento 27
Allegato II, capitolo I, punto 2, quinto trattino
   - navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3 000 ma inferiore a 10 000: entro e non oltre il 1º luglio 2006 ;
   - navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3 000 ma inferiore a 10 000: entro e non oltre il 1º luglio 2005 ;
Emendamento 28
Allegato II, capitolo I, punto 2, sesto trattino
   - navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 ma inferiore a 3 000: entro e non oltre il 1º luglio 2007 .
   - navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 ma inferiore a 3 000: entro e non oltre il 1º luglio 2006 .

(1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 67.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo (COM(2000) 802 - C5-0700/2000 - 2000/0325(COD) )

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 802 )(1) ,

-  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0700/2000 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0208/2001 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 67.

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