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Procedura : 2000/0326(COD)
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Ciclo del documento : A5-0201/2001

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A5-0201/2001

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P5_TA(2001)0336

Testi approvati
Giovedì 14 giugno 2001 - Strasburgo
Fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee ***I
P5_TA(2001)0336A5-0201/2001
Testo
 Risoluzione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (COM(2000) 802 - C5-0701/2000 - 2000/0326(COD) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione (1)   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Titolo
relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento
relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi e sostanze pericolose e nocive nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento
Emendamento 2
Considerando 1
   (1) È necessario garantire un adeguato risarcimento alle vittime dei danni causati dall'inquinamento per fuoriuscita o scarico di idrocarburi da navi cisterna nelle acque europee.
   (1) È necessario garantire un risarcimento il più completo e adeguato possibile alle vittime dirette o indirette dei danni causati dall'inquinamento, per fuoriuscita o scarico di idrocarburi, di sostanze pericolose e nocive nelle acque europee.
Emendamento 3
Considerando 2
   (2) Il regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi fuoriusciti dalle navi, istituito dalla Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi e dalla Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi, modificata dal protocollo del 1992, presenta una serie di importanti garanzie al riguardo.
   (2) Il regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi fuoriusciti dalle navi, istituito dalla Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi (CLC) e dalla Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi, modificata dal protocollo del 1992 (IOPC) , presenta una serie di importanti garanzie al riguardo; si constatano tuttavia notevoli carenze. Inoltre, nè la Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per danni derivanti dall'inquinamento da olio combustibile per uso bordo, nè la Convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e il risarcimento per i danni in relazione al trasporto marittimo di sostanze pericolose e nocive sono entrate in vigore, non essendo state ratificate.
Emendamento 4
Considerando 3
   (3) Il massimale di risarcimento previsto dal regime internazionale è ritenuto insufficiente per coprire integralmente i costi per incidenti prevedibili dovuti a navi cisterna in Europa.
   (3) Il massimale di risarcimento previsto dal regime internazionale è ritenuto insufficiente per coprire integralmente i costi per incidenti prevedibili in Europa.
Emendamento 5
Considerando 4
   (4) La prima misura necessaria per migliorare la protezione delle vittime di una fuoriuscita di idrocarburi in Europa consiste nell'aumentare sostanzialmente il massimale di risarcimento disponibile per far fronte a tali incidenti. Ciò può avvenire istituendo a titolo complementare al regime internazionale un fondo europeo che indennizzi i richiedenti che non sono riusciti ad ottenere di un risarcimento integrale da parte del regime internazionale perché l'importo complessivo delle domande risarcimento accolte supera l'importo disponibile nell'ambito della Convenzione Fondo.
   (4) La prima misura necessaria per migliorare la protezione delle vittime di una fuoriuscita di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive in Europa consiste nell'aumentare sostanzialmente il massimale di risarcimento disponibile per far fronte a tali incidenti. Ciò potrebbe avvenire integrando gli attuali regimi internazionali CLC/IOPC, istituendo un terzo livello internazionale. Nel frattempo deve essere istituito un fondo europeo che indennizzi i richiedenti che non sono riusciti ad ottenere di un risarcimento integrale da parte del regime internazionale perché l'importo complessivo delle domande risarcimento accolte supera l'importo disponibile nell'ambito della Convenzione Fondo.
Emendamento 6
Considerando 5
   (5) Un fondo di risarcimento europeo per l'inquinamento da idrocarburi deve fondarsi sulle stesse regole, principi e procedure che disciplinano il Fondo IOPC al fine di non lasciare nell'incertezza le vittime che chiedono di essere risarcite e di evitare l'inutilità dei lavori o doppioni dell'attività svolta dal Fondo IOPC.
   (5) Un fondo di risarcimento europeo per l'inquinamento deve fondarsi sulle stesse regole, principi e procedure che disciplinano il Fondo IOPC al fine di non lasciare nell'incertezza le vittime che chiedono di essere risarcite e di evitare l'inutilità dei lavori o doppioni dell'attività svolta dal Fondo IOPC.
Emendamento 7
Considerando 6
   (6) In virtù del principio “chi inquina paga”, i costi derivanti dalle fuoriuscite di idrocarburi devono essere sostenuti dalle imprese che operano nel settore del trasporto marittimo di idrocarburi.
   (6) In virtù del principio “chi inquina paga”, i costi derivanti dalle fuoriuscite di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive devono essere sostenuti dalle imprese che operano nel settore del trasporto marittimo di tutte queste sostanze. In particolare armatori, società petrolifere e destinatari di sostanze pericolose e nocive dovrebbero sostenere la propria quota di responsabilità su una base equa , nel sistema di compensazione globale.
Emendamento 8
Considerando 7
   (7) L'adozione di misure armonizzate a livello comunitario che garantiscano un risarcimento complementare per le fuoriuscite di idrocarburi che si verificano in Europa permetterà di ripartire i costi di tali incidenti tra tutti gli Stati membri costieri .
   (7) L'adozione di misure armonizzate a livello comunitario che garantiscano un risarcimento complementare per le fuoriuscite che si verificano in Europa permetterà di ripartire i costi di tali incidenti tra tutti gli Stati membri.
Emendamento 9
Considerando 8
   (8) Un fondo di risarcimento comunitario (Fondo COPE) fondato sull'attuale regime internazionale è lo strumento più efficace per realizzare tali obiettivi.
   (8) Un fondo di risarcimento comunitario (Fondo COPE) fondato sull'attuale regime internazionale è attualmente lo strumento più efficace per realizzare tali obiettivi.
Emendamento 10
Considerando 13
   (13) È opportuno procedere ad una revisione dell'attuale regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi in parallelo alle misure adottate con il presente regolamento al fine di instaurare un nesso più stretto tra il ruolo e le azioni dei soggetti coinvolti nel trasporto marittimo di idrocarburi e la loro potenziale responsabilità. In particolare, la responsabilità del proprietario della nave deve essere illimitata qualora sia provato che i danni provocati dall'inquinamento sono dovuti ad una sua colpa grave; il regime di responsabilità non deve proteggere esplicitamente altri soggetti importanti coinvolti nel trasporto marittimo di idrocarburi ; infine, è necessario riesaminare ed estendere il risarcimento per i danni causati all'ambiente in quanto tale per adeguarlo ad altri regimi di risarcimento comparabili previsti dal diritto comunitario.
   (13) È opportuno procedere ad una revisione dell'attuale regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento in parallelo alle misure adottate con il presente regolamento al fine di instaurare un nesso più stretto tra il ruolo e le azioni dei soggetti coinvolti nel trasporto marittimo e la loro potenziale responsabilità. In particolare, la responsabilità del proprietario della nave deve essere illimitata qualora sia provato che i danni provocati dall'inquinamento sono dovuti ad una sua colpa grave; il regime di responsabilità non deve proteggere esplicitamente altri soggetti importanti coinvolti nel trasporto marittimo; infine, è necessario riesaminare ed estendere il risarcimento per i danni causati all'ambiente in quanto tale per adeguarlo ad altri regimi di risarcimento comparabili previsti dal diritto comunitario. Devono essere inoltre compiuti progressi riguardo ad un regime di responsabilità e di risarcimento dei danni causati durante il trasporto di sostanze nocive e pericolose.
Emendamento 11
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Sulla base dei possibili sviluppi e negoziati a livello di Organizzazione marittima internazionale potrebbe essere indispensabile modificare il presente regolamento affinché si allinei alle decisioni internazionali che saranno certo conformi allo spirito del regolamento stesso.
Emendamento 12
Articolo 1
Scopo del presente regolamento è garantire a livello comunitario un adeguato risarcimento alle vittime dei danni da inquinamento nelle acque dell'Unione europea dovuto al trasporto marittimo di idrocarburi, a complemento del vigente regime internazionale di responsabilità e di risarcimento, nonché introdurre sanzioni pecuniarie da applicare a chi è risultato aver contribuito, con atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave, ad un incidente da inquinamento da idrocarburi .
Scopo del presente regolamento è garantire a livello comunitario un adeguato risarcimento alle vittime dei danni da inquinamento nelle acque dell'Unione europea dovuto al trasporto marittimo di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive, esclusi i materiali nucleari, a complemento del vigente regime internazionale di responsabilità e di risarcimento, nonché introdurre sanzioni pecuniarie da applicare a chi è risultato aver contribuito, con atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave, ad un incidente da inquinamento.
Emendamento 13
Articolo 3, punto 2 bis (nuovo)
2 bis. per "Convenzione Bunker” si intende la Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per danni derivanti dall'inquinamento da olio combustibile per uso bordo.
Emendamento 14
Articolo 3, punto 2 ter (nuovo)
2 ter. Per "Convenzione HNS” si intende la Convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni in relazione al trasporto marittimo di sostanze pericolose e nocive.
Emendamento 44
Articolo 3, punto 3 bis (nuovo)
3 bis. Per "olio combustibile” si intende qualsiasi idrocarburo, compreso l'olio lubrificante, utilizzato o che si prevede di utilizzare per il funzionamento e la propulsione di un'imbarcazione, e qualsiasi residuo dello stesso.
Emendamento 15
Articolo 3, punto 5
   5. per "tonnellata” si intende, se riferita agli idrocarburi, la tonnellata metrica;
   5. per "tonnellata” si intende la tonnellata metrica;
Emendamento 16
Articolo 3, punto 6
   6. Per "terminale” si intende un sito destinato al deposito di idrocarburi sfusi, in grado di accogliere idrocarburi trasportati per via d'acqua, compresi gli impianti offshore e collegati a tale sito.
   6. Per "terminale” si intende un sito destinato al deposito di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive sfusi, in grado di accogliere idrocarburi e sostanze pericolose e nocive trasportati per via d'acqua, compresi gli impianti offshore e collegati a tale sito.
Emendamento 17
Articolo 4, Titolo
Istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee
Istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi e da sostanze pericolose e nocive nelle acque europee
Emendamento 18
Articolo 4, frase introduttiva
È istituito un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee, denominato in appresso "il Fondo COPE”, per i seguenti scopi:
È istituito un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi e da sostanze pericolose e nocive nelle acque europee, denominato in appresso "il Fondo COPE”, per i seguenti scopi:
Emendamento 51
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il Fondo COPE risarcisce altresì i danni causati all'ambiente nei casi in cui i costi ambientali non siano coperti da leggi internazionali. Tali costi ambientali sono i costi legati alla valutazione dei danni all'ambiente causati dall'incidente nonché i costi per riportare l'ambiente a uno stato equivalente a quello precedente all'incidente, qualora i danni ambientali non possano essere riparati in toto.
Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Il fondo COPE prevede la possibilità di un versamento anticipato e provvisorio entro un termine di sei mesi.
Emendamento 21
Articolo 6, Titolo
Contributi dei soggetti destinatari degli idrocarburi
Contributi degli operatori coinvolti nel trasporto di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive
Emendamento 22
Articolo 6, paragrafo 1
1. Ogni soggetto destinatario di un quantitativo annuale di idrocarburi assoggettati a contributo superiore a 150 000 tonnellate, trasportati per via marittima verso i porti o i terminali installati nel territorio di uno Stato membro, e tenuto a contribuire al Fondo IOPC ha l'obbligo di contribuire anche al Fondo COPE.
   1. Il Fondo COPE, che sarà creato sulla base dell'attuale Fondo IOPC, è costituito di due capitoli:
Il capitolo 1 fissa massimali più elevati per gli indennizzi a carico degli armatori, qualora il costo dei danni provocati dall'inquinamento superi o rischi di superare il massimale di risarcimento a titolo degli attuali CLC e IOPC;
Il capitolo 2 stabilisce un fondo supplementare finanziato dai destinatari del carico, qualora il costo dei danni provocati dall'inquinamento superi o rischi di superare il massimale di risarcimento a titolo dell'attuale IOPC, integrato dal contributo degli armatori, a titolo del capitolo 1 del Fondo COPE o della Convenzione HNS, dopo la sua ratifica. Per "destinatari del carico” si intende perciò:
Ogni soggetto destinatario di un quantitativo annuale di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive assoggettati a contributo superiore a 150.000 tonnellate, trasportati per via marittima verso i porti o i terminali installati nel territorio di uno Stato membro, e tenuto a contribuire al Fondo IOPC ha l'obbligo di contribuire anche al Fondo COPE.
Emendamento 23
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. L'armatore della nave cisterna responsabile di un incidente causa di inquinamento marino contribuisce al risarcimento delle vittime sulla stessa base del destinatario del carico. A tal fine, ogni nave che navighi in acque territoriali o in aree marittime europee di interesse economico deve dimostrare la propria solvenza salvo esporsi al pagamento di un'ammenda pecuniaria.
Emendamento 24
Articolo 6, paragrafo 2
   2. I contributi sono riscossi solo a seguito di un incidente che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento per il quale il risarcimento dei danni causati supera o rischia di superare il massimale di risarcimento del Fondo IOPC. L'importo complessivo dei contributi dovuti per ogni singolo incidente è deciso dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. In virtù di tale decisione la Commissione calcola l'entità del contributo a carico di ogni soggetto di cui al paragrafo 1 in funzione di un importo fisso per tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuta dal soggetto in questione.
   2. I contributi di soggetti destinatari di idrocarburi e sostanze pericolose e nocive di cui al capitolo 2 del Fondo COPE sono riscossi solo a seguito di un incidente che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento per il quale il risarcimento dei danni causati supera o rischia di superare il massimale di risarcimento del Fondo IOPC quale integrato dal contributo dell'armatore, a titolo del capitolo 1 del Fondo COPE . L'importo complessivo dei contributi dovuti dai destinatari di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive per ogni singolo incidente è deciso dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, dopo aver tenuto conto del contributo degli armatori, a titolo del capitolo 1 del Fondo COPE . In virtù di tale decisione la Commissione calcola l'entità del contributo a carico di ogni soggetto di cui al paragrafo 1 in funzione di un importo fisso per tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuta dal soggetto in questione.
Emendamento 25
Articolo 6, paragrafo 3
   3. L'importo di cui al paragrafo 2 è calcolato dividendo il totale dei contributi richiesti per il volume complessivo di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuti in tutti gli Stati membri durante l'anno in questione.
   3. L'importo di cui al paragrafo 2 è calcolato dividendo il totale dei contributi per il volume complessivo di idrocarburi e di sostante pericolose e nocive assoggettati a contributo ricevuti in tutti gli Stati membri durante l'anno in questione, dopo aver tenuto conto del contributo dell'armatore, a titolo del capitolo 1 del Fondo COPE.
Emendamento 26
Articolo 6, paragrafo 4
   4. Spetta agli Stati membri provvedere affinché qualsiasi soggetto che riceve idrocarburi assoggettati a contributo nel loro territorio in quantitativi tali da essere tenuto a contribuire al Fondo COPE figuri in un elenco compilato ed aggiornato dalla Commissione conformemente alle disposizioni successive del presente articolo.
   4. Spetta agli Stati membri provvedere affinché qualsiasi soggetto che riceve idrocarburi e sostanze pericolose e nocive assoggettati a contributo nel loro territorio in quantitativi tali da essere tenuto a contribuire al Fondo COPE figuri in un elenco compilato ed aggiornato dalla Commissione conformemente alle disposizioni successive del presente articolo.
Emendamento 27
Articolo 6, paragrafo 6
   6. Al fine di individuare, in un momento preciso, quali sono i soggetti tenuti a contribuire al Fondo COPE e di stabilire, ove pertinente, i quantitativi di idrocarburi da contabilizzare per ognuno di essi nel calcolo dell'entità del rispettivo contributo, l'elenco vale presunzione semplice degli elementi in esso contenuti.
   6. Al fine di individuare, in un momento preciso, quali sono i soggetti tenuti a contribuire al Fondo COPE e di stabilire, ove pertinente, i quantitativi di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive da contabilizzare per ognuno di essi nel calcolo dell'entità del rispettivo contributo, l'elenco vale presunzione semplice degli elementi in esso contenuti.
Emendamento 28
Articolo 6, paragrafo 7
   7. I contributi sono versati alla Commissione e la loro riscossione deve essere completata entro un anno dalla pertinente decisione della Commissione.
   7. I contributi sono versati alla Commissione e la loro riscossione deve essere completata entro sei mesi dalla pertinente decisione della Commissione.
Emendamento 29 e 31
Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)
I rappresentanti locali eletti del territorio danneggiato hanno l'opportunità di esprimere un parere riguardo alle decisioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 prima che tali decisioni vengano prese .
Essi partecipano alle riunioni del comitato con funzioni consultive.
Emendamento 30
Articolo 9, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Il Comitato del Fondo COPE presenterà al Consiglio dei ministri e al Parlamento europeo una relazione annuale sulle proprie attività.
Emendamento 32
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Interazione fra la gestione dei fondi COPE e IOPC
In stretta collaborazione con l'IMO, la Commissione elabora chiare norme amministrative per l'interazione fra la gestione del Fondo COPE e la gestione dell'attuale Fondo IOPC, in conformità dei principi di trasparenza, di efficienza e di rapporto costi-efficienza.
Emendamento 33
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis (nuovo)
Valutazione
   1) Entro e non oltre il mese di luglio 2003 la Commissione presenta una relazione sugli sforzi intesi al miglioramento del regime internazionale di responsabilità e di risarcimento a livello dell'Organizzazione marittima internazionale, valutando in particolare i progressi concernenti
   a) un rilevante aumento della responsabilità dei proprietari di navi nell'ambito della Convenzione Responsabilità;
   b) un aumento del risarcimento nel quadro della Convenzione Fondo;
   c) l'estensione della Convenzione Responsabilità a tutti gli altri interessati al trasporto di idrocarburi per mare, in particolare a noleggiatori, esercenti e operatori;
   d) un'estensione del risarcimento per danni ambientali sul modello di normative comparabili in materia di risarcimento previste nel diritto comunitario;
   2) La Commissione, qualora ritenga che siano stati compiuti progressi rilevanti ai sensi del paragrafo 1, propone al Parlamento europeo e al Consiglio di adeguare le disposizioni del presente regolamento ai regimi internazionali rielaborati.
   3) La Commissione, qualora giunga alla conclusione che non sono stati realizzati progressi sostanziali ai sensi del paragrafo 1, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di disposizioni comunitarie volte all'introduzione di un regime europeo di responsabilità e di risarcimento per l'inquinamento marino.

(1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 79.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (COM(2000) 802 - C5-0701/2000 - 2000/0326(COD) )

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 802 )(1) ,

-  visti l'articolo 251, paragrafo 2, gli articoli 80, paragrafo 2 e 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0701/2000 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0201/2001 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 79.

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