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 Testo integrale 
Procedura : 2000/0343(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0203/2001

Testi presentati :

A5-0203/2001

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(2001)0337

Testi approvati
Giovedì 14 giugno 2001 - Strasburgo
Segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile ***I
P5_TA(2001)0337A5-0203/2001
Testo
 Risoluzione

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (COM(2000) 847 - C5-0764/2000 - 2000/0343(COD) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione (1)   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 16
   (16) È necessario garantire la coerenza rispetto agli obblighi in materia di relazioni tecniche stabiliti dagli esperti nazionali in sede Eurocontrol e JAA; l'elenco degli eventi che devono essere segnalati tiene conto dei lavori di questi due organismi europei.
   (16) È necessario garantire la coerenza rispetto agli obblighi in materia di relazioni tecniche stabiliti dagli esperti nazionali in sede Eurocontrol e JAA; l'elenco degli eventi che devono essere segnalati tiene conto dei lavori di questi due organismi europei. Occorre tener conto anche degli sviluppi nel quadro dell'ICAO (Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale).
Emendamento 2
Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva
   1. Gli Stati membri stabiliscono che gli eventi da segnalare siano comunicati all' autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 1 da chiunque:
Gli Stati membri stabiliscono che gli eventi da segnalare siano comunicati alle autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 da chiunque:
Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Le autorità di cui sopra consultano regolarmente le parti interessate, per esempio le organizzazioni di piloti.
Emendamento 3
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2
Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la decisione di diffondere le informazioni menzionate nel presente paragrafo può limitarsi a quanto strettamente necessario per i destinatari di tali informazioni.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la decisione di diffondere le informazioni menzionate nel presente paragrafo è limitata a quanto strettamente necessario per i destinatari di tali informazioni.
I destinatari delle informazioni si impegnano a loro volta a non diffonderle ulteriormente.
Emendamento 4
Articolo 7, paragrafo 3
   3. Gli Stati membri pubblicano almeno una volta l'anno una relazione sulla sicurezza contenente informazioni sui tipi di eventi registrati dai rispettivi sistemi nazionali di segnalazione obbligatoria al fine di informare il pubblico in merito al livello di sicurezza dell'aviazione. Gli Stati membri possono pubblicare anche segnalazioni di eventi da cui siano stati cancellati i dati personali.
   3. Gli Stati membri pubblicano almeno una volta l'anno una relazione sulla sicurezza contenente informazioni sui tipi di eventi registrati dai rispettivi sistemi nazionali di segnalazione obbligatoria al fine di informare il pubblico in merito al livello di sicurezza dell'aviazione civile . Gli Stati membri possono pubblicare anche segnalazioni di eventi da cui siano stati cancellati i dati personali.
Emendamento 5
Articolo 8, paragrafo 1
   1. Le informazioni scambiate in conformità dell'articolo 6 e diffuse in conformità dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 sono riservate e sono usate unicamente per fini che rientrano nelle attività dei partecipanti e dei destinatari .
   1. Le informazioni scambiate in conformità dell'articolo 6 e diffuse in conformità dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 sono riservate e sono usate unicamente per fini che rientrano nelle attività di cui all'articolo 1 .
Emendamento 7
Articolo 8, paragrafo 3
   3. Le autorità competenti non divulgano l'identità dell'informatore o di una persona menzionata nella segnalazione salvo quando siano tenute a farlo nell'ambito di un'indagine giudiziaria o quando l'interessato autorizzi la divulgazione.
soppresso
Emendamento 8
Articolo 8, paragrafo 4
   4. Gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni della legge non premeditate o involontarie di cui sono venuti a conoscenza soltanto perché segnalate nell'ambito di un sistema nazionale di dichiarazione obbligatoria di eventi.
   4. Gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni della legge non premeditate o involontarie di cui sono venuti a conoscenza soltanto perché segnalate nell'ambito di un sistema nazionale di dichiarazione obbligatoria di eventi, salvo in caso di inadempienza che costituisca una negligenza grave .
Emendamento 10
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma
   1. Gli Stati membri adottano entro il le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all' applicazione della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.
   1. Gli Stati membri adottano entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua applicazione e ne informano immediatamente la Commissione.
Emendamento 11
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Relazione della Commissione
La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esecuzione e al rispetto della presente direttiva.

(1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 148.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (COM(2000) 847 - C5-0764/2000 - 2000/0343(COD) )

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 847 )(1) ,

-  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0764/2000 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0203/2001 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 148.

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