Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE
che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (COM(2001) 20
- C5-0039/2001
- 2001/0021(CNS)
)
(5 bis) La Commissione modifica e completa quanto prima, e comunque entro il 1º gennaio 2002, l'allegato della direttiva 91/630/CEE
, in modo tale che:
-
la mozzatura della coda sia vietata, tranne nei casi in cui sia necessaria per ragioni veterinarie;
-
la troncatura e la levigatura dei denti siano vietate, tranne nei casi in cui siano necessarie per ragioni veterinarie;
-
la castrazione dei lattonzoli sia sempre effettuata sotto anestesia da un veterinario oppure da una persona qualificata in tale materia;
-
sia garantito un livello minimo di intensità luminosa per i suini in allevamenti intensivi.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 6
(6)
Occorre garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere e la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale.
(6)
Occorre garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere e la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale. Tra questi aspetti, devono essere incluse in particolare le diverse condizioni climatiche delle regioni dell'Unione europea, che influiscono in modo determinante sul comportamento degli animali, sui sistemi produttivi e sulla loro redditività
Emendamento 3
CONSIDERANDO 6 bis) (nuovo)
(6 bis) Occorre altresì prestare attenzione alle condizioni di produzione delle carni suine importate da paesi terzi sul territorio dell'Unione. La questione deve inoltre essere sollevata dinanzi ai partner dell'UE in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Emendamento 4
CONSIDERANDO 6 ter (nuovo)
(6 ter) Gli Stati membri dovrebbero tutelare tale settore attraverso una concentrazione dei finanziamenti, affinché possano essere effettuati i prevedibili grandi investimenti.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 7
(7)
È opportuno che
la Commissione presenti
una nuova relazione in cui si tenga conto delle risultanze di ulteriori ricerche e dell'esperienza pratica al fine di migliorare il benessere dei suini, in particolare in aspetti non contemplati dalla direttiva 91/630/CEE
.
(7)
La Commissione presenta
una nuova relazione in cui si tenga conto delle risultanze di ulteriori ricerche e dell'esperienza pratica al fine di migliorare il benessere dei suini, in particolare in aspetti non contemplati dalla direttiva 91/630/CEE
entro e non oltre il 1º gennaio 2004
.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 7 bis (nuovo)
(7 bis) Tutte le modifiche alla direttiva 91/630/CEE
adottate dal Consiglio dovrebbero essere introdotte anche in tutti i paesi candidati, sulla base del medesimo calendario richiesto agli Stati membri, onde evitare distorsioni della concorrenza.
Emendamento 7
CONSIDERANDO 8 ter (nuovo)
8 ter. Il fondamento scientifico per l'instaurazione di nuove condizioni si basa sulle situazioni dei paesi del Nord Europa, e deve essere arricchito, per essere completo e obiettivo, con i dati corrispondenti alla realtà geografica dei paesi del Sud.
Emendamento 8
CONSIDERANDO 8 bis (nuovo)
8 bis. Nella misura in cui talune disposizioni necessarie all'esecuzione della direttiva 91/630/CEE
possono comportare modifiche significative per quanto concerne la gestione e la situazione concorrenziale degli allevamenti, la modifica degli allegati a tale direttiva deve essere conforme all'articolo 37 del trattato.
Emendamento 9
CONSIDERANDO 8 ter (nuovo)
8 ter. La Commissione presenta proposte di norme comuni sull'etichettatura che i produttori possono utilizzare a condizione di rispettare i requisiti di cui alla presente direttiva.
Emendamento 10
CONSIDERANDO 8 quater (nuovo)
8 quater. La Commissione presenta proposte di norme comuni in materia di allevamento all'aperto dei suini.
1) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1)
- a decorrere dal 1º gennaio 2006; tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta dopo tale data soddisfino almeno i requisiti seguenti:
la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a:
-
0,20 m2
per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg,
-
0,30 m2
per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg,
-
0,40 m2
per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg,
-
0,60 m2
per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg,
-
0,80 m2
per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg,
-
1,00 m2 per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg,
-
1,30 m2
per i suini di peso medio superiore a 110 kg;
-
a decorrere dal 1º gennaio 2012 le norme minime di cui sopra si applichino a tutte le aziende;
Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
2.
Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
Suinetti/suini all'ingrasso: una parte della superficie globale pari almeno a 1/3 dello spazio minimo per ciascun animale deve essere costituita da pavimento pieno continuo, occupato per non più del 10% dallo scarico. Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in cemento, occorre prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 75 mm e un'ampiezza massima delle fessure di 25 mm.
Suinetti/suini all'ingrasso: una parte della superficie globale pari almeno a 1/3 dello spazio minimo per ciascun animale deve essere costituita da pavimento pieno continuo, stabile e antiscivolo, la cui parte drenata può avere una superficie massima del 10%
. Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in cemento, occorre prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 75 mm e un'ampiezza massima delle fessure di 25 mm.
Scrofe asciutte gravide e scrofette: la superficie di pavimento pieno, occupata per non più
del 10% dallo scarico
, deve essere almeno:
Scrofe asciutte gravide e scrofette: la superficie di pavimento pieno, stabile e antiscivolo, la cui parte drenata può avere una superficie massima del 10%
, deve essere almeno:
-
1,3 m² per scrofa asciutta gravida;
-
1,3 m² per scrofa asciutta gravida;
-
0,95 m² per scrofetta.
-
1,3 m² per scrofa asciutta gravida;
Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in cemento, occorre prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 80 mm e un'ampiezza massima delle fessure di 30 mm
.
Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in cemento, occorre prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 80 mm e un'ampiezza massima delle fessure di 25 mm
.
È proibita la costruzione o la conversione di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1º gennaio 2006.
3.
È proibita la costruzione o la conversione di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato in assoluto
a decorrere dal 1º gennaio 2006.
Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE
)
3 bis. L'ubicazione e la conformazione dei locali di stabulazione per i verri sono tali da permettere agli animali di girarsi e di sentire, odorare e vedere altri suini. La zona di riposo è asciutta e confortevole. Le dimensioni medie di un locale per un verro adulto sono di 6 m². A decorrere dal 1º gennaio 2005 i locali di stabulazione dispongono di una superficie minima di 10 m², che sia stabile e antiscivolo, qualora vengano utilizzati anche per la fecondazione naturale.
Le scrofe e le scrofette non possono essere isolate in recinti individuali nel periodo compreso tra 4 settimane
dopo la fecondazione e 7 giorni prima della data prevista per il parto. In via eccezionale, individui particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altre scrofe o che sono malati o feriti possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. Per le scrofe gravide non possono essere utilizzati recinti individuali che non permettano agli animali di girarsi facilmente.
4.
Le scrofe e le scrofette non possono essere isolate in recinti individuali nel periodo compreso tra 7 giorni
dopo la fecondazione e 7 giorni prima della data prevista per il parto. Allorché una scrofa o una scrofetta viene isolata in un recinto individuale per una parte dei sette giorni successivi alla fecondazione, le dimensioni del recinto debbono essere sufficienti a garantire che l'animale possa girarsi agevolmente.
In via eccezionale, individui particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altre scrofe o che sono malati o feriti possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. Per le scrofe gravide non possono essere utilizzati recinti individuali che non permettano agli animali di girarsi facilmente.
i locali di stabulazione per scrofe asciutte gravide e scrofette devono comprendere zone di riposo comuni, oltre alla zona di defecazione e ad eventuali poste o box per l'alimentazione
, con una superficie libera di almeno 1,3 m2
per scrofa (0,95 m2
per le scrofette);
-
i locali di stabulazione per scrofe asciutte gravide e scrofette devono disporre di accesso a una zona di riposo ampia e a temperatura adeguata con spazio sufficiente affinché gli animali possano stendersi contemporaneamente
, con una superficie libera di almeno 1,3 m2
per scrofa (0,95 m2
per le scrofette);
tutte le scrofe devono avere accesso permanente a terra per grufolare o a materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati nell'allegato
;
-
tutte le scrofe devono potersi occupare in qualsiasi momento con il mangime o con altro materiale mobile o modificabile supplementare
;
Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 3 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE
)
-
i locali di stabulazione, i recinti, le attrezzature e gli utensili per l'allevamento di suini vanno regolarmente e debitamente puliti e disinfettati;
Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5 , quarto trattino (direttiva 91/630/CEE
)
-
le scrofe allevate in gruppo
devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività;
-
le scrofe devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività;
Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5 trattino 4 bis (direttiva 91/630/CEE
)
-
nei recinti destinati ai suinetti di oltre 20 kg di peso e ai suini all'ingrasso occorre installare un impianto di spruzzatura o dispositivo analogo da utilizzare per regolare la temperatura corporea degli animali;
tutte
le scrofe devono ricevere mangime fibroso nonché
mangime ad alto contenuto energetico al fine di essere saziate e di
soddisfare il loro bisogno di masticare; il mangime ad alto contenuto energetico può essere somministrato una volta al giorno in un'unica razione, mentre il mangime fibroso deve essere disponibile per periodi più lunghi.
-
oltre al mangime ad alto contenuto energetico,
le scrofe, nel rispetto del principio di un'alimentazione adeguata alle necessità,
devono ricevere mangime in grado di saziarle e
soddisfare il loro bisogno di masticare;
Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 5 bis (direttiva 91/630/CEE
)
-
le scrofe gravide e le scrofette devono potersi rifocillare di paglia o di altra sostanza che possa dar loro una sensazione di sazietà e soddisfare il loro bisogno di grufolare.
A decorrere dal 1º gennaio 2002
le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1º gennaio 2012 le disposizioni si applicano a tutte le aziende.
6.
A decorrere dal 1º gennaio 2003
le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1º gennaio 2012 le disposizioni si applicano a tutte le aziende.
Le disposizioni di cui dal primo al quarto trattino del paragrafo 5 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe asciutte gravide.
Emendamento 26
ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)
Articolo 4 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE
)
1 bis.) E' aggiunto il seguente articolo 4 bis: Articolo 4 bis Dal 1º luglio 2006 è fatto divieto di mozzare le code ai suini, salvo nei casi in cui un veterinario certifichi che la mozzatura della coda rappresenta il modo più efficace per impedire agli animali di mordersela o che ciò non possa essere evitato isolando gli esemplari aggressivi. In tal caso, il taglio della coda è autorizzato purché:
-
l'operazione sia effettuata sotto anestesia da un veterinario e sia prevista la somministrazione prolungata di analgesici, e
-
non appena sia possibile, dopo la mozzatura, l'allevatore migliori le condizioni e la gestione per evitare il ripetersi di situazioni in cui gli animali si mordano la coda. I miglioramenti necessari sono discussi e concordati con l'autorità nazionale competente.
Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 1 ter (nuovo)
Articolo 5 (direttiva 91/630/CEE
)
1 ter.) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: ""Articolo 5 Le prescrizioni contenute nell'allegato possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 10, per tener conto dei progressi scientifici e degli esperimenti svolti su campioni di aziende rappresentative di tutti i paesi dell'Unione. Tuttavia, se le nuove prescrizioni dell'allegato modificano in modo sostanziale il contenuto della direttiva e/o hanno importanti conseguenze sull'equilibrio economico o sull'organizzazione del lavoro delle aziende, le modifiche regolamentari previste devono essere fondate sull'articolo 37 del trattato.”
Gli addetti agli animali hanno
ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e all'allegato della direttiva e comprendono tali disposizioni.
1.
Gli addetti agli animali devono aver
ricevuto istruzioni pratiche, durante un corso di formazione approvato dall'autorità competente,
sulle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e all'allegato della direttiva e sullemodalità appropriate di gestione e, ove necessario, di cura dei suini. In alternativa a un corso di formazione, l'addetto può basarsi sulle sue precedenti esperienze pratiche a condizione che, anteriormente al 1º luglio 2003, la sua conoscenza delle succitate disposizioni e la sua competenza nella gestione e nella cura dei suini sia stata giudicata soddisfacente da un perito indipendente riconosciuto dall'autorità competente;
Gli Stati membri provvedono affinché siano organizzati appositi corsi di formazione, incentrati in particolare sul benessere degli animali.”
2.
Gli Stati membri provvedono affinché siano organizzati da parte di organismi di formazione competenti
appositi corsi di formazione per allevatori e veterinari
, incentrati in particolare sul benessere degli animali.” La formazione triennale in agricoltura corrisponde all'obiettivo del corso di formazione specifico
”.
Emendamento 30
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 5 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE
)
2 bis. Per poter rilevare o dirigere un allevamento di suini, gli allevatori di suini o i dirigenti dell'azienda devono essere in possesso di un diploma che sancisca una formazione teorica e pratica approvata dall'autorità competente.
Il 1º gennaio 2008
al più tardi la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del comitato scientifico veterinario, che esamina in particolare i seguenti aspetti:
Il 1º gennaio 2004
al più tardi la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del comitato scientifico veterinario che, tenendo conto della diversità delle situazioni geografiche nell'Unione europea,
esamina in particolare i seguenti aspetti:
(1)
effetti della densità in diversi sistemi di allevamento sul benessere dei suini, compresa la loro salute;
(1)
effetti della densità in diversi sistemi e luoghi
di allevamento sul benessere dei suini, compresa la loro salute;
(1 bis) norme in materia di allevamento all'aperto dei suini;
(1 ter) requisiti specifici di temperatura per i suini in diverse condizioni climatiche;
(1 quater) un raffronto delle conseguenze per l'ambiente e il benessere degli animali dell'uso della pavimentazione fessurata e della paglia;
(2)
ulteriori sviluppi dei sistemi di stabulazione in gruppo per le scrofe gravide;
(2)
ulteriori sviluppi dei sistemi di stabulazione in gruppo per le scrofe gravide;
(3)
determinazione dello spazio necessario ai verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri individuali;
(3)
determinazione dello spazio necessario ai verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri individuali;
(4)
ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le scrofe partorienti hanno una libertà di movimento che soddisfa le loro esigenze senza compromettere la sopravvivenza dei lattonzoli;
(4)
ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le scrofe partorienti hanno una libertà di movimento che soddisfa le loro esigenze senza compromettere la sopravvivenza dei lattonzoli;
(5)
messa a punto di tecniche
che riducano la necessità della castrazione chirurgica.
(5)
messa a punto di processi produttivi
che riducano la necessità della castrazione chirurgica;
(6)
la
relazione comprenderà anche uno studio sull'atteggiamento e le scelte dei consumatori nei confronti delle carni suine qualora non intervenga nessun miglioramento o solo un modesto miglioramento del benessere degli animali.
(6)
la
relazione comprenderà anche uno studio sull'atteggiamento e le scelte dei consumatori nei confronti delle carni suine qualora non intervenga nessun miglioramento o solo un modesto miglioramento del benessere degli animali.
(6 bis) studio di mercato che consenta di analizzare se il mercato tiene conto dei costi supplementari causati dalle misure per il benessere degli animali;
(6 ter) studio esaustivo dell'impatto economico delle misure previste dall'insieme della presente direttiva;
Se necessario, tale relazione sarà corredata delle opportune proposte.”
Se necessario, tale relazione sarà corredata delle opportune proposte.”
Emendamento 32
ARTICOLO 1, PUNTO 3 bis (nuovo)
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE
)
3 bis.) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo: "3 bis. La Commissione elabora una relazione destinata al Consiglio e al Parlamento europeo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente direttiva e all'allegato e sui controlli eseguiti, al più tardi il 1º gennaio 2002.”
Emendamento 33
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 10, paragrafo 3 bis (direttiva 91/630/CEE
)
3 bis. Qualora nuove disposizioni dell'allegato modifichino in modo sostanziale il contenuto della direttiva e/o abbiano importanti conseguenze sull'equilibrio economico o sull'organizzazione del lavoro delle aziende, le modifiche regolamentari previste devono essere approvate secondo la procedura prevista dall'articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE
che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (COM(2001) 20
- C5-0039/2001
- 2001/0021(CNS)
)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 20
)(1)
,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del Trattato CE (C5-0039/2001
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0210/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.