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 Testo integrale 
Procedura : 2001/0045(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0209/2001

Testi presentati :

A5-0209/2001

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Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(2001)0339

Testi approvati
Giovedì 14 giugno 2001 - Strasburgo
Assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo *
P5_TA(2001)0339A5-0209/2001
Testo
 Risoluzione

Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (COM(2001) 81 - C5-0138/2001 - 2001/0045(CNS) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Titolo
Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo
Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (Repubblica federale di Iugoslavia)
Emendamento 2
Visto 1
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, e il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE1 , e in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,
__________
1 GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.
Emendamento 3
Considerando 11
   (11) Sebbene l'attività economica abbia registrato una ripresa piuttosto rapida dopo il conflitto, il livello di sviluppo economico del Kosovo è basso e, secondo le stime, il suo PIL pro capite è inferiore a quello degli altri paesi della regione e uno dei più bassi in Europa.
   (11) Sebbene l'attività economica abbia registrato una ripresa piuttosto rapida dopo il conflitto, il livello di sviluppo economico del Kosovo è basso e, secondo le stime, il suo PIL pro capite è uno dei più bassi nella regione e in Europa.
Emendamento 4
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) La fornitura di un sostegno finanziario esterno sarà equamente ripartita tra donatori, al fine di contribuire a far fronte alle esigenze di finanziamento individuate nel bilancio preparato per il Kosovo dall'UNMIK.
Emendamento 5
Considerando 13
   (13) La Comunità ha ritenuto che fosse un provvedimento opportuno aiutare il Kosovo a ridurre le sue ristrettezze finanziarie nelle attuali circostanze di eccezionale difficoltà e nel 2000 ha già fornito assistenza finanziaria in forma di sovvenzioni a fondo perduto per un ammontare di 35 milioni di euro.
   (13) La Comunità ha ritenuto che fosse un provvedimento opportuno aiutare il Kosovo, con altri donatori, a ridurre le sue ristrettezze finanziarie nelle attuali circostanze di eccezionale difficoltà e nel 2000 ha già fornito assistenza finanziaria in forma di sovvenzioni a fondo perduto per un ammontare di 35 milioni di euro.
Emendamento 6
Considerando 15
   (15) Ferme restando le competenze dell'autorità di bilancio, l'assistenza finanziaria farà parte della dotazione per gli aiuti al Kosovo prevista per il 2001 , soggetta quindi alla disponibilità di stanziamenti nel bilancio generale.
   (15) Ferme restando le competenze dell'autorità di bilancio, l'assistenza finanziaria farà parte della dotazione prevista per gli aiuti al Kosovo, soggetta quindi alla disponibilità di stanziamenti nel bilancio generale.
Emendamento 7
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) La valutazione dell'assistenza macrofinanziaria pagata dal bilancio dell'Unione europea avverrà basandosi sul grado di fedele esecuzione di tutte le componenti dell'assistenza comunitaria negli anni precedenti, nonché sui progressi realizzati dalla riforma economica e dalla stabilità politica, inclusa una valutazione delle capacità di spesa.
Emendamento 8
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Il finanziamento comunitario può coprire, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2666/2000 (Programma CARDS), decisioni relative a un'assistenza finanziaria eccezionale adottate dal Consiglio sulla base dell'articolo 308 del trattato.
Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 1
   1. In aggiunta all'assistenza finanziaria già decisa dal Consiglio il 14 febbraio 2000 (decisione 2000/140/CE), la Comunità metterà a disposizione dell'UNMIK un'assistenza finanziaria eccezionale in forma di sovvenzioni a fondo perduto per l'importo massimo di 30 milioni di euro, nell'intento di alleviare la situazione finanziaria del Kosovo, facilitare l'introduzione e il proseguimento delle funzioni amministrative essenziali e favorire lo sviluppo di un sano contesto economico.
   1. In aggiunta all'assistenza finanziaria già decisa dal Consiglio il 14 febbraio 2000 (decisione 2000/140/CE), la Comunità metterà a disposizione dell'UNMIK un'assistenza finanziaria eccezionale in forma di sovvenzioni a fondo perduto per l'importo massimo di 30 milioni di euro, in collegamento con i contributi degli altri donatori, nell'intento di alleviare la situazione finanziaria del Kosovo, facilitare l'introduzione e il proseguimento delle funzioni amministrative essenziali e favorire lo sviluppo di un sano contesto economico.
Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. L'assistenza finanziaria eccezionale può essere utilizzata esclusivamente per coprire esigenze finanziarie che insorgano nelle amministrazioni e nelle istituzioni pubbliche, semi-pubbliche, municipali e di altro tipo contemplate dal bilancio consolidato del Kosovo.
Emendamento 11
Articolo 2, paragrafo 2
   2. La Commissione accerterà a intervalli regolari, in consultazione con il Comitato economico e finanziario e di concerto con l'FMI e la Banca mondiale, che le politiche economiche nel Kosovo rispettino gli obiettivi e le condizioni di politica economica attinenti all'assistenza in oggetto.
   2. La Commissione accerterà a intervalli regolari, in consultazione con il Comitato politico e di sicurezza (CPS) e con il Comitato economico e finanziario e di concerto con l'FMI e la Banca mondiale, che le politiche economiche nel Kosovo rispettino gli obiettivi e le condizioni di politica economica attinenti all'assistenza in oggetto e le limitazioni imposte dall'articolo 2, paragrafo 1 bis.
Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 1
   1. Tale assistenza sarà messa a disposizione dell'UNMIK in almeno due quote. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la prima quota sarà versata previo un memorandum d'intesa tra l'UNMIK e la Comunità.
   1. Tale assistenza sarà messa a disposizione dell'UNMIK in almeno due quote. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la prima quota sarà versata entro il limite massimo di sei settimane dall'entrata in vigore della presente decisione, previo un memorandum d'intesa tra l'UNMIK e la Comunità. Questo memorandum d'intesa sarà trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo.
Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il memorandum d'intesa tra l'UNMIK e la Comunità si basa sui principi che sorreggono gli aiuti esterni della Comunità ed è conforme alle condizioni concernenti l'assistenza finanziaria eccezionale ad hoc come stabilito dal regolamento (CE) n. 2666/2000 relativo al programma CARDS.
Emendamento 14
Articolo 3, paragrafo 2
   2. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la seconda e ogni eventuale altra quota saranno versate a intervalli minimi di tre mesi qualora risultino soddisfatte le condizioni di politica economica di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
   2. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la seconda e ogni eventuale altra quota saranno versate al più tardi entro la fine dell'esercizio finanziario qualora risultino soddisfatte le condizioni di politica economica di cui agli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1.
Emendamento 15
Articolo 5
La Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente una valutazione relativa all' attuazione delle presente decisione.
La Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio entro il settembre di ogni anno una relazione intermedia comprendente una valutazione dell'attuazione delle presente decisione, sulla base dei principi di cui al considerando 15 bis. Tale relazione comprenderà inoltre una valutazione della capacità del Kosovo di disporre di un autonomo bilancio, indipendente dalle sovvenzioni dei donatori esterni.

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (COM(2001) 81 - C5-0138/2001 - 2001/0045(CNS) )

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 81 ),

-  consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0138/2001 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0209/2001 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

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