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 Testo integrale 
Procedura : 2000/0307(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0195/2001

Testi presentati :

A5-0195/2001

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Testi approvati :

P5_TA(2001)0340
P5_TA(2001)0341
P5_TA(2001)0342

Testi approvati
Giovedì 14 giugno 2001 - Strasburgo
Prodotti agricoli originari dei DOM, Azzorre, Madera e Canarie (Misure specifiche) *
P5_TA(2001)0340A5-0195/2001
Testo
 Risoluzione

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 - C5-0748/2000 - 2000/0307(CNS) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione(1)   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
VISTO 1
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,
Emendamento 2
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato dispone che il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, introdurrà misure specifiche orientate a fissare le condizioni di applicazione di detto trattato nelle regioni ultraperiferiche della UE, tra l'altro nell'ambito dell'accesso ai Fondi strutturali.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 3
   (3) Il regolamento (CEE) n. 3763/ 91 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti in questione e a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei loro prodotti agricoli.
   (3) Il regolamento (CEE) n. 3763/ 91 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti in questione come pure ad altre difficoltà e a fattori limitanti e a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei loro prodotti agricoli.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 4
   (4) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti , alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
   (4) Le strutture delle aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a limitazioni permanenti e a particolari difficoltà che postulano un trattamento specifico . Occorre pertanto poter derogare, per gli investimenti effettuati da dette aziende o imprese , alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ogni piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo o documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione inizia il 1º gennaio 2000. Per motivi di coerenza e per evitare discriminazioni fra i beneficiari di uno stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento debbono applicarsi, in via eccezionale, a tutto detto periodo di programmazione.
Emendamento 7
ARTICOLO 1
Articolo 21, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 3763/91)
   1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
   1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
Emendamento 8
ARTICOLO 1
Articolo 21, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 3763/91)
   2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65% per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 .
   2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in tutti i settori.
Emendamento 9
ARTICOLO 1
Articolo 21, paragrafo 3 (regolamento (CEE) n. 3763/91)
   3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate sul territorio dei DOM.
   3. La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste tropicali e alle superfici boschive situate sul territorio dei DOM.
Emendamento 10
ARTICOLO 1
Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 3763/91)
3 bis. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22 a 24 del predetto regolamento, si eleva all'85%.
Emendamento 11
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000 .

(1) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 274.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 - C5-0748/2000 - 2000/0307(CNS) )

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 774 )(1) ,

-  consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0748/2000 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,

-  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0195/2001 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE ;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 274.

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