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 Testo integrale 
Procedura : 2000/0307(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0195/2001

Testi presentati :

A5-0195/2001

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P5_TA(2001)0340
P5_TA(2001)0341
P5_TA(2001)0342

Testi approvati
Giovedì 14 giugno 2001 - Strasburgo
Prodotti agricoli originari dei DOM, Azzorre, Madera e Canarie (Misure specifiche) *
P5_TA(2001)0342A5-0195/2001
Testo
 Risoluzione

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 - C5-0750/2000 - 2000/0309(CNS) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione(1)   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 24
VISTO 1
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,
Emendamento 25
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato dispone che il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, introdurrà misure specifiche orientate a fissare le condizioni di applicazione di detto trattato nelle regioni ultraperiferiche della UE, tra l'altro nell'ambito dell'accesso ai Fondi strutturali.
Emendamento 27
CONSIDERANDO 3
   (3) Il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni.
   (3) Il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni, come pure ad altre difficoltà e a fattori limitanti, e a migliorare le loro condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli .
Emendamento 28
CONSIDERANDO 4
   (4) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti , alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
   (4) Le strutture delle aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a limitazioni permanenti e a particolari difficoltà che postulano un trattamento specifico . Occorre pertanto poter derogare, per gli investimenti effettuati da dette aziende o imprese , alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
Emendamento 29
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)
(4 bis) L'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1257/1999 limita la concessione degli aiuti alla silvicoltura ai boschi e alle superfici forestali proprietà di privati o di loro associazioni, oppure di comuni e di loro consorzi. La maggioranza dei boschi e delle superfici forestali situate nel territorio di questa regione sono proprietà di autorità pubbliche che non sono i comuni. Per questa ragione è necessario rendere più flessibili i requisiti di cui all'articolo 29.
Emendamento 30
ARTICOLO 1
Articolo 27, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 1601/92)
   1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
   1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nell'insieme delle aziende, in particolare quelle di dimensioni economiche ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
Emendamento 31
ARTICOLO 1
Articolo 27, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 1601/92)
   2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65% per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 .
   2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in tutti i settori.
Emendamento 32
ARTICOLO 1
Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1601/92)
2 bis. In deroga dell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22 a 24 del predetto regolamento, si eleva all'85%.
Emendamento 34
ARTICOLO 1
Articolo 27, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1601/92)
3 bis. La limitazione degli aiuti alla silvicoltura previsti all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1257/1999 non si applicherà ai boschi e alle superfici forestali situate nel territorio delle isole Canarie.
Emendamento 35
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000 .

(1) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 276.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774 - C5-0750/2000 - 2000/0309(CNS) )

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 774 )(1) ,

-  consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0750/2000 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,

-  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0195/2001 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE ;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 276.

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