Proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791
- C5-0744/2000
- 2000/0313(CNS)
)
Il Consiglio, con decisione 89/687/CEE
, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM) che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dei dipartimenti in causa e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggetti, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.
(1)
Il Consiglio, con decisione 89/687/CEE
, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM) che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dei dipartimenti in causa e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggetti, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, quanto alla fissazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni comunitarie ai dipartimenti francesi d'oltremare
.
Emendamento 2
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione del trattato alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, segnatamente per quanto riguarda l'accesso ai Fondi strutturali.
Emendamento 3
Considerando 2
(2)
La situazione geografica eccezionale dei DOM, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto; una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori dei DOM vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali, che non sono né possono essere prodotti localmente, e per cui i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dei DOM a partire dalla produzione locale e al fine di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.
(2)
La situazione geografica eccezionale e la lontananza
dei DOM, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto; una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori dei DOM vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività, ai quali si aggiungono altri fattori come la mancanza di economie di scala, la scarsità delle risorse idriche ed energetiche e gli elevati costi di produzione
. Ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali, che non sono né possono essere prodotti localmente, e per cui i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dei DOM a partire dalla produzione locale e al fine di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.
Emendamento 4
Considerando 8
(8)
È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire al fabbisogno locale dei DOM. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali, la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione nonché tramite un aiuto allo sviluppo della produzione di latte di vacca.
(8)
È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire al fabbisogno locale dei DOM. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali, la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione nonché tramite un aiuto allo sviluppo della produzione di latte di vacca e, se necessario, tramite la possibilità di importare da paesi terzi bovini di sesso maschile destinati all'ingrasso, nonché di derogare all'applicazione dei requisiti di importazione degli animali e dei generi alimentari contemplati dalla direttiva 72/462/CEE
del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.
1
GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.
Emendamento 5
Considerando 9
(9)
Un contributo comunitario al finanziamento di programmi regionali a favore delle attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali dei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari in Martinica e nella Riunione è stato istituito a titolo transitorio per il periodo 1996-2000. Per i settori in causa, i tassi di copertura del fabbisogno locale risultano ancora poco elevati. La capacità delle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, condiziona la capacità di mobilitare in maniera efficace il sostegno comunitario. Occorre proseguire a titolo temporaneo
questo sostegno, per garantire il rafforzamento della produzione di un settore moderno e di qualità. La stessa disposizione viene estesa alla Guiana e alla Guadalupa, a condizione che vengano create organizzazioni interprofessionali locali.
(9)
Un contributo comunitario al finanziamento di programmi regionali a favore delle attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali dei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari in Martinica e nella Riunione è stato istituito a titolo transitorio per il periodo 1996-2000. Per i settori in causa, i tassi di copertura del fabbisogno locale risultano ancora poco elevati. La capacità delle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, condiziona la capacità di mobilitare in maniera efficace il sostegno comunitario. Occorre proseguire questo sostegno, per garantire il rafforzamento della produzione di un settore moderno e di qualità. La stessa disposizione viene estesa alla Guiana e alla Guadalupa, a condizione che vengano create organizzazioni interprofessionali locali.
Emendamento 6
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Sarebbe opportuno approfittare della riforma dell'OCM nel settore delle carni bovine per proteggere la produzione locale degli allevamenti dei DOM e delle altre regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, così come i consumatori, dai fattori di rischio legati alla ESB e al suo impatto socioeconomico.
Emendamento 7
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) Sarebbe opportuno che la Commissione applicasse efficacemente la politica in materia di promozione dell'imprenditoria alle PMI agroalimentari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.
Emendamento 8
Considerando 16
(16)
Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di
investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.
(16)
Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per gli
investimenti effettuati da tali aziende o imprese
, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti
.
Emendamento 9
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) È opportuno prevedere la possibilità di adottare le disposizioni transitorie del caso per agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3763/91 al nuovo regime di cui al presente regolamento, onde evitare una mancanza di continuità in caso di proroga delle misure vigenti.
Emendamento 10
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).
Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza e all'insularità nonché ad altre limitazioni specifiche
dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).
Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 1, commi 1 e 2
1.
Non si applica alcun dazio doganale all'importazione diretta nei DOM dei prodotti compresi nel regime specifico di approvvigionamento, originari dei
paesi e territori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2820/98
, limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.
1.
Non si applica alcun dazio doganale all'importazione diretta nei DOM dei prodotti compresi nel regime specifico di approvvigionamento, originari di
paesi terzi
, limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.
In caso di difficoltà eccezionali di approvvigionamento dei DOM, l'esenzione dal dazio può essere estesa ai prodotti originari di altri paesi terzi. Le autorità competenti francesi comunicano senza indugio alla Commissione i casi in cui fanno ricorso a questa possibilità.
Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 2, comma 2
L'importo dell'aiuto è fissato tenendo
conto dei costi supplementari di trasporto verso i mercati dei DOM e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi
nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità.
L'importo dell'aiuto è composto di un importo fisso che tiene
conto dei costi supplementari di trasporto verso i mercati dei DOM nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e di un importo supplementare fissato in funzione dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi
.
delle possibilità di approvvigionamento a partire dai paesi in via di sviluppo limitrofi,
soppresso
Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 5, comma 2
In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nei DOM, tale divieto non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali non è concessa alcuna restituzione
.
In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nei DOM, tale divieto non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali può essere decisa la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti che, essendo stati fabbricati nei dipartimenti d'oltremare utilizzando materie prime importate nel quadro del regime specifico di approvvigionamento, sono stati oggetto di un'adeguata trasformazione in loco
.
Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 6
6.
Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:
6.
Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:
-
la determinazione degli aiuti per l'approvvigionamento a partire dalla Comunità,
-
la determinazione degli aiuti per l'approvvigionamento a partire dalla Comunità,
-
le disposizioni atte ad assicurare che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale,
-
le disposizioni atte ad assicurare che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale,
-
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma,
-
ove necessario, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o di consegna.
-
ove necessario, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o di consegna.
La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, in funzione dell'evolversi delle necessità dei DOM.
La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I e gli aiuti concessi
, in funzione dell'evolversi delle necessità dei DOM.
Emendamento 17
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis Nei limiti di un quantitativo annuo di 8 000 tonnellate, il prelievo fissato a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1766/92 non si applica all'importazione nell'isola della Riunione di crusche di frumento di cui al codice NC 2302 30 originarie di Stati ACP.
Emendamento 18
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1
1.
Un aiuto comunitario è concesso, entro il limite di un volume annuo di 12 000 t
di equivalente riso lavorato, per il riso raccolto in Guayana
che forma oggetto di contratti di campagna ai fini dello smercio e della commercializzazione in Guadalupa e Martinica, nonché nel resto della Comunità. Per lo smercio e la commercializzazione nel resto della Comunità, l'aiuto è versato sino al raggiungimento di un volume massimo di 4 000
tonnellate.
1.
Un aiuto comunitario è concesso, entro il limite di un volume annuo di 20 000 t
di equivalente riso lavorato, per il riso raccolto in Guayana
che forma oggetto di contratti di campagna ai fini dello smercio e della commercializzazione in Guadalupa e Martinica, nonché nel resto della Comunità. Per lo smercio e la commercializzazione nel resto della Comunità, l'aiuto è versato sino al raggiungimento di un volume massimo di 8 000
tonnellate.
Emendamento 19
Articolo 4, paragrafo 2
2.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2.
2.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, la Commissione può rivedere i volumi di cui al paragrafo 1, primo comma
.
Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. La Commissione finanzia uno studio relativo allo sviluppo integrale del settore dell'allevamento nei DOM che comprenda tutti gli aspetti del settore medesimo, al fine di migliorarne l'organizzazione.
Emendamento 21
Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
1.
Fino al momento in cui il patrimonio zootecnico locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare lo sviluppo della produzione locale di carne, entro il massimale di cui all'articolo 6, è prevista la possibilità di importare, senza applicazione dei dazi doganali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio1
, a scopo di ingrasso in loco, bovini originari di paesi terzi e destinati al consumo nei DOM.
2.
I quantitativi di capi che beneficiano dell'esenzione di cui al paragrafo 1 sono determinati a condizione che la necessità di importazione sia motivata tenendo in conto lo sviluppo della produzione locale. Detti quantitativi, così come le modalità di applicazione del presente articolo, le quali comprendono in particolare la durata minima del periodo di ingrasso, sono fissati a norma della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
1
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
Emendamento 22
Articolo 5 ter (nuovo)
Articolo 5 ter Nella direttiva 72/462/CEE
è inserito l'articolo seguente:
""Articolo 31 bis
Fatti salvi l'articolo 18 della direttiva 97/78/CE1
e l'articolo 13 della direttiva 91/496/CEE
2
, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 29, derogare alle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda le importazioni nei Dipartimenti francesi d'oltremare.
Al momento di adottare le decisioni di cui al comma precedente, le regole applicabili dopo l'importazione sono fissate secondo la stessa procedura.”
1
GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. 2
GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.”
Emendamento 23
Articolo 6, paragrafo 1
1.
Gli aiuti di cui alle lettere a) e
b) sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dei DOM valutato nel quadro di un bilancio periodico.
1.
Gli aiuti di cui alle lettere a), b) e b bis)
sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dei DOM valutato nel quadro di un bilancio periodico.
Il bilancio è stabilito prendendo in considerazione gli animali riproduttori forniti in applicazione dell'articolo 5.
Il bilancio è stabilito prendendo in considerazione gli animali riproduttori forniti in applicazione dell'articolo 5.
a)
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 50 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
a)
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 100 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
b)
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è di 25 EUR
per capo di bestiame.
b)
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è di 100 EUR
per capo di bestiame.
b bis)
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione pari a 40 EUR per capo di bestiame del premio speciale per l'ingrasso di bovini maschi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale integrazione è concessa per i capi che raggiungono un peso minimo stabilito dalla Commissione.
Emendamento 24
Articolo 7, paragrafo 1, commi 3 e 4
L'importo dell'aiuto è di 8,45 EUR
per 100 kg di latte intero.
L'importo dell'aiuto è di 10 EUR
per 100 kg di latte intero.
L'aiuto è versato ogni anno entro il limite di un quantitativo massimo di 40 000 tonnellate di latte.
L'aiuto è versato ogni anno entro il limite di un quantitativo massimo di 40 000 tonnellate di latte. Il limite si applica a partire dalla campagna 2000-2001.
Emendamento 25
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1
1.
Nel periodo 2001-2005
è concesso un aiuto per realizzare nei DOM della Martinica e dell'isola della Riunione un programma globale di sostegno per le attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari.
1.
Nel periodo 2001-2010
è concesso un aiuto per realizzare nei DOM della Martinica e dell'isola della Riunione un programma globale di sostegno per le attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari. L'aiuto si applica a partire dal 1º gennaio 2001.
Emendamento 26
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1
1.
È concesso un aiuto per gli ortofrutticoli, i fiori e le piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché per il pepe e i pimenti di cui al codice NC 0904, le spezie di cui al codice NC 0910, raccolti nei DOM e destinati esclusivamente all'approvvigionamento del mercato locale. Tale aiuto non è concesso per le banane, eccezion fatta per le banane da cuocere del codice NC 0803 00 11.
1.
È concesso un aiuto per gli ortofrutticoli, i fiori e le piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché per il pepe e i pimenti di cui al codice NC 0904, le spezie di cui al codice NC 0910, raccolti nei DOM e destinati esclusivamente all'approvvigionamento del mercato locale. In Guadalupa e in Martinica
tale aiuto non è concesso per le banane, eccezion fatta per le banane da cuocere del codice NC 0803 00 11.
Emendamento 27
Articolo 11, paragrafo 1, comma 2
Il programma comprende misure incentivanti volte al miglioramento delle condizioni di produzione, di commercializzazione e di trasformazione degli ananassi e contribuisce al rafforzamento della competitività del settore, alla sua ristrutturazione e alla sopravvivenza delle piccole imprese. Esso non può beneficiare degli aiuti versati in applicazione degli articoli 9, 10 e 12
.
Il programma comprende misure incentivanti volte al miglioramento delle condizioni di produzione, di commercializzazione e di trasformazione degli ananassi e contribuisce al rafforzamento della competitività del settore, alla sua ristrutturazione e alla sopravvivenza delle piccole imprese. Esso non può beneficiare degli aiuti versati in applicazione dell'articolo 10
.
Emendamento 28
Articolo 12, paragrafo 5, comma 2
Tuttavia, per i meloni del codice NC ex 0807 10 90,
l'aiuto concesso in un dipartimento può riguardare un volume superiore a 3 000 t, a condizione che non sia superato il volume totale che può beneficiare dell'aiuto per l'insieme dei DOM.
Tuttavia, l'aiuto concesso in un dipartimento può riguardare un volume superiore a 3 000 t, a condizione che non sia superato il volume totale che può beneficiare dell'aiuto per l'insieme dei DOM.
Emendamento 29
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. L'aiuto al trasporto di cui al paragrafo 1 si applica a partire dalla campagna 2001-2002.
Emendamento 30
Articolo 16, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Nel quadro regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, viene data priorità alle azioni intese a promuovere l'utilizzazione del simbolo grafico. Può inoltre essere concesso un finanziamento addizionale del 25% al di là del massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
________________________ 1
GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
Emendamento 31
Articolo 18, paragrafo 1
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende agricole di dimensioni economiche molto
ridotte, da definire nel complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende agricole di dimensioni economiche ridotte, da definire nel complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Emendamento 32
Articolo 18, paragrafo 2
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume di investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999
.
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume di investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in tutti i settori
.
Emendamento 33
Articolo 18, paragrafo 3
3.
La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate sul territorio dei DOM.
3.
La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste tropicali
e alle superfici boschive situate sul territorio dei DOM.
Emendamento 34
Articolo 18, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22 a 24 di detto regolamento ammonta all'85%.
Emendamento 35
Articolo 19, paragrafo 1, comma 5
Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituito
dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e
dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituiti rispettivamente dall'articolo 48 e
dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Emendamento 36
Articolo 23, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Alla luce delle conclusioni delle relazioni o su richiesta circostanziata dello Stato membro, la Commissione presenta, in tutti i casi in cui ciò dovesse risultare necessario, gli adeguamenti appropriati.
Emendamento 37
Articolo 24, comma 2
Il regolamento (CEE) n. 525/77 è abrogato.
Il regolamento (CEE) n. 525/77 è abrogato. Eccezionalmente si applica alla campagna 2001-2002.
Emendamento 38
Articolo 24 bis (nuovo)
Articolo 24 bis La Commissione può adottare le misure transitorie necessarie ad assicurare il passaggio armonioso dal regime in vigore nel 2000 o nella campagna 2000/2001 a quello risultante dalle misure istituite dal presente regolamento. Essa provvede in particolare ad evitare discontinuità in caso di proroga delle misure esistenti.
Emendamento 39
Allegato I, trattino 7
-
Crusche di frumento di cui al codice NC 2302 30(26)
.
-
Crusche di frumento di cui al codice NC 2302 30(26)
.
_____________ (26)
II regime di approvvigionamento di cui agli articoli 2 e 3 è limitato alla sola isola della Riunione e ai prodotti originari degli Stati ACP
nei limiti di un quantitativo annuo di 8 000
tonnellate.
_____________ (26)
II regime di approvvigionamento di cui agli articoli 2 e 3 è limitato alla sola isola della Riunione e ai prodotti originari dei paesi terzi
nei limiti di un quantitativo annuo di 15 000
tonnellate.
Emendamento 40
Allegato I, nuovi trattini
-
Erba medica
-
Panelli di soia NC 2304
Emendamento 41
Allegato II, tabella di corrispondenza
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791
- C5-0744/2000
- 2000/0313 (CNS)
)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 791
)(1)
,
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE (C5-0744/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0197/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.