Proposta e proposta modificata di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791
- COM(2001) 156
) - C5-0745/2000
- 2000/0314(CNS)
)
Il Consiglio, con decisione 91/315/CEE
del 26 giugno 1991, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche, volte in particolare a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di tali regioni e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 229, paragrafo 2, del trattato.
(1)
Il Consiglio, con decisione 91/315/CEE
del 26 giugno 1991, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche, volte in particolare a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di tali regioni e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 229, paragrafo 2, del trattato, quanto alla fissazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni comunitarie a Madera e alle Azzorre.
Emendamento 43
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione del trattato alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, segnatamente per quanto riguarda l'accesso ai Fondi strutturali.
Emendamento 44
Considerando 2
(2)
La situazione geografica eccezionale di Madera e delle Azzorre, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al
consumo umano, alla
trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli
, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità
impone inoltre agli operatori e ai produttori degli arcipelaghi in questione vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per
garantire l'approvvigionamento degli arcipelaghi e per ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un
regime specifico di approvvigionamento.
(2)
La situazione geografica eccezionale e la lontananza
di Madera e delle Azzorre, rispetto ai mercati dei loro prodotti agricoli e
alle fonti di approvvigionamento di fattori essenziali di produzioneagricola e
di prodotti per il
consumo umano e la
trasformazione, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi alla grande distanza, alla dispersione e alle piccole dimensioni
impone inoltre agli operatori e ai produttori degli arcipelaghi in questione vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività, ai quali si aggiungono altri fattori come la mancanza di economie di scala, la scarsità delle risorse idriche ed energetiche e gli elevati costi di produzione
. Tali svantaggi possono essere mitigati sostenendo l'accesso ai mercati e
riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Per ridurre i costi supplementari dovuti alla situazione geografica di tali regioni e
garantire l'approvvigionamento degli arcipelaghi, è pertanto giustificato mantenere e perfezionare il
regime specifico di sostegno all'agricoltura e all'
approvvigonamento di tali regioni.
Emendamento 45
Considerando 6
(6)
I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento devono ripercuotersi a livello dei costi di produzione fino allo stadio dell'utilizzatore finale nonché a livello dei prezzi al consumo; essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.
(6)
I vantaggi economici del regime specifico di sostegno all'agricoltura e all'
approvvigionamento devono ripercuotersi sul reddito degli agricoltori e
a livello dei costi di produzione fino allo stadio dell'utilizzatore finale nonché a livello dei prezzi al consumo; essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.
Emendamento 46
Considerando 7
(7)
Il regime di aiuto all'ettaro per gli ortofrutticoli, le radici e i tuberi mangerecci, i fiori e le piante vive si è rivelato inadeguato, soprattutto a causa della pesantezza e della complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. È opportuno trarre conclusioni dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM in questo settore e
prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti destinati all'approvvigionamento del mercato di Madera e delle Azzorre; tale aiuto deve permettere di rendere più competitiva la produzione locale di fronte alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di rispondere meglio alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione, di migliorare la produttività delle aziende e la qualità dei prodotti. Occorre inoltre continuare a commercializzare tali prodotti, freschi o trasformati, e valorizzarli
nel resto della Comunità. La realizzazione di uno studio economico permetterà di migliorare la strutturazione di questo settore
in entrambe le regioni.
(7)
Il regime di aiuto all'ettaro per gli ortofrutticoli, le radici e i tuberi mangerecci, i fiori e le piante vive si è rivelato inadeguato, soprattutto a causa della pesantezza e della complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. È opportuno trarre conclusioni dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM in questi settori; a tal fine sarebbe opportuno, da un lato,
prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti destinati all'approvvigionamento del mercato di Madera e delle Azzorre; tale aiuto deve permettere di rendere più competitiva la produzione locale di fronte alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di rispondere meglio alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione, di migliorare la produttività delle aziende e la qualità dei prodotti. Occorre inoltre, dall'altro lato,
continuare a commercializzare tali prodotti nel resto della Comunità; a tal fine sarebbe opportuno concedere anche aiuti alla commercializzazione dei prodotti in questione nel mercato comunitario
. La realizzazione di uno studio economico finanziato dalla Commissione
permetterà di migliorare la strutturazione di questi settori
in entrambe le regioni.
Emendamento 47
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Nelle Azzorre e a Madera esiste una superficie rilevante di vigneti con varietà di vigne che non possono essere inserite nella classificazione dei vitigni destinati alla produzione vinicola. Vista la rilevanza specifica assunta da dette superfici in termini sociali e ambientali, risulta necessaria una deroga alle regole che limitano la concessione di determinati aiuti alla ristrutturazione di detti vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
1
GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
Emendamento 48
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) Sarebbe opportuno approfittare della riforma dell'OCM nel settore delle carni bovine per proteggere la produzione locale degli allevamenti di Madera e delle Azzorre e delle altre regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, così come i consumatori, dai fattori di rischio legati alla ESB e al suo impatto socioeconomico.
Emendamento 49
Considerando 15
(15)
È opportuno proseguire la fabbricazione dei vini liquorosi secondo i metodi tradizionali nell'arcipelago, favorendo l'acquisto di mosti concentrati e di alcole vinico provenienti dal resto della Comunità e accordando un aiuto per l'invecchiamento di tali vini; per accompagnare le iniziative a favore della qualità e dell'autenticità di tali prodotti, occorre sostenerne la commercializzazione.
(15)
È opportuno proseguire la fabbricazione dei vini liquorosi secondo i metodi tradizionali nell'arcipelago di Madera e delle Azzorre
, favorendo l'acquisto di mosti concentrati e di alcole vinico provenienti dal resto della Comunità e accordando un aiuto per l'invecchiamento di tali vini; per accompagnare le iniziative a favore della qualità e dell'autenticità di tali prodotti, occorre sostenerne la commercializzazione. È altresì opportuno prevedere un lasso di tempo sufficiente e il sostegno della Comunità allo sradicamento dei vitigni non autorizzati.
Emendamento 50
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Le nove isole dell'arcipelago delle Azzorre sono molto distanti fra loro, motivo per cui è necessario tener conto di questa situazione di doppia insularità, adeguando gli aiuti alla situazione specifica delle varie isole e delle varie comunità rurali.
Emendamento 51
Considerando 17
(17)
La produzione lattiero-casearia e l'allevamento bovino costituiscono il cardine dell'economia agricola dell'arcipelago delle Azzorre; il sostegno a tale settore deve tener conto della fondamentale importanza che queste attività rivestono sul piano economico e sociale, in particolare per i piccoli produttori. Per garantire il mantenimento delle attività economiche tradizionali nel settore in questione, si prevede di continuare a concedere integrazioni dell'aiuto per le vacche nutrici e un aiuto per le vacche lattiere, entro un limite massimo correlato alla quota disponibile localmente. Occorre istituire un aiuto integrativo alla macellazione, nonché un aiuto allo smercio dei bovini maschi in eccedenza che non trovano sbocchi normali nell'arcipelago e devono essere spediti verso il resto della Comunità con notevoli costi supplementari di trasporto, data la situazione geografica eccezionale della regione. Una dotazione forfettaria annua deve permettere alle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione e di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.
(17)
La produzione lattiero-casearia e l'allevamento bovino costituiscono il cardine dell'economia agricola dell'arcipelago delle Azzorre; il sostegno a tale settore deve tener conto della fondamentale importanza che queste attività rivestono sul piano economico e sociale, in particolare per i piccoli produttori. Per garantire il mantenimento delle attività economiche tradizionali nel settore in questione, si prevede di continuare a concedere integrazioni dell'aiuto per le vacche nutrici e un aiuto per le vacche lattiere, entro un limite massimo correlato alla quota disponibile localmente. Occorre istituire un aiuto integrativo alla macellazione, nonché un aiuto allo smercio dei bovini maschi in eccedenza che non trovano sbocchi normali nell'arcipelago e devono essere spediti verso il resto della Comunità con notevoli costi supplementari di trasporto, data la situazione geografica eccezionale della regione. Una dotazione forfettaria annua deve permettere alle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di salvaguardia del patrimonio ambientale, di diversifica-zione agricola
e di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.
Emendamento 52
Considerando 17 bis
(17 bis) L'attività agricola nell'arcipelago delle Azzorre dipende fortemente dalla produzione lattiero-casearia; questa dipendenza, associata ad altri svantaggi connessi alla situazione ultraperiferica della regione e all'assenza di alternative valide nell'attività produttiva, nuoce al suo sviluppo economico. Occorre prendere in considerazione il fabbisogno del consumo locale di queste isole coperto dalla produzione locale e derogare, per un periodo di quattro campagne a partire dalla campagna 1999/2000, a talune disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in materia di contenimento della produzione, in modo da tener conto dello stato di sviluppo e delle condizioni di produzione locali. Benché questa misura costituisca una deroga all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, del trattato, essa si limita ai produttori di latte dell'arcipelago ed è marginale rispetto alla dimensione economica delle quota lattiera portoghese. Nel periodo di applicazione della misura sarebbe pertanto possibile proseguire la ristrutturazione del settore nell'arcipelago, senza interferenze sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e senza ripercussioni di rilievo sul funzionamento armonioso del regime dei prelievi, sia a livello del Portogallo che a livello comunitario.
(17 bis) L'attività agricola nell'arcipelago delle Azzorre dipende fortemente dalla produzione lattiero-casearia; questa dipendenza, associata ad altri svantaggi connessi alla situazione ultraperiferica della regione e all'assenza di alternative valide nell'attività produttiva, nuoce al suo sviluppo economico. Occorre prendere in considerazione il fabbisogno del consumo locale di queste isole coperto dalla produzione locale e derogare, per un periodo di quattro campagne a partire dalla campagna 1999/2000, a talune disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in materia di contenimento della produzione, in modo da tener conto dello stato di sviluppo e delle condizioni di produzione locali.
Emendamento 53
Considerando 17 ter (nuovo)
(17 ter) Il modo tradizionale in cui è praticato l'allevamento bovino, soprattutto nelle piccole isole della regione, rende necessari alcuni adeguamenti alla realtà delle Azzorre del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1
.
1
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
Emendamento 54
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) Il trattato di adesione del Portogallo alle Comunità europee ha riconosciuto l'esistenza di flussi tradizionali di esportazione di zucchero dall'unità industriale esistente nelle Azzorre attribuendo all'attività di raffinazione un diritto equivalente alla differenza tra 20.000 tonnellate e le quote A e B di produzione di zucchero da barbabietola. Detta attività di raffinazione è fondamentale per rendere redditizia la struttura industriale necessaria alla raffinazione della barbabietola e, pertanto, assicurare la sopravvivenza di questo settore estremamente importante per la diversificazione dell'agricoltura delle Azzorre.
Emendamento 55
Considerando 19
(19)
La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole di Madera incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati. Occorre pertanto introdurre programmi di lotta contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei suddetti programmi.
(19)
La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole delle Azzorre e
di Madera incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati in dette regioni
. Occorre pertanto introdurre programmi di lotta contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei suddetti programmi.
Emendamento 56
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) Sarebbe opportuno che la Commissione applicasse efficacemente la politica in materia di promozione dell'imprenditoria alle PMI agroalimentari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.
Emendamento 57
Considerando 20
(20)
Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni in questione presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.
(20)
Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni in questione presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti1
.
1
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
Emendamento 58
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis) È opportuno prevedere la possibilità di adottare le disposizioni transitorie del caso per agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio1
al nuovo regime di cui al presente regolamento, onde evitare una mancanza di continuità in caso di proroga delle misure vigenti.
1
GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.
Emendamento 59
Articolo 1
Il presente regolamento istituisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza e
all'insularità delle Azzorre e di Madera.
Il presente regolamento istituisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità nonché ad altre limitazioni specifiche
delle Azzorre e di Madera.
Emendamento 60
Articolo 2, comma 1
È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli
elencati negli allegati I e II, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nelle regioni delle Azzorre e di Madera.
È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento
elencati negli allegati I e II, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nelle regioni delle Azzorre e di Madera
Emendamento 61
Articolo 3, paragrafo 5, comma 2
In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle Azzorre o a Madera, il divieto di cui sopra non è applicabile alle esportazioni tradizionali, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali non è concessa alcuna restituzione.
In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle Azzorre o a Madera, il divieto di cui sopra non è applicabile alle esportazioni tradizionali, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Tale divieto non si applica agli scambi tra le regioni autonome delle Azzorre e di Madera.
Nel caso delle esportazioni tradizionali può essere decisa la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti che, essendo stati fabbricati a Madera e nelle Azzorre utilizzando materie prime importate nel quadro del regime specifico di approvvigionamento, sono stati oggetto di un'adeguata trasformazione in loco.
Emendamento 62
Articolo 3, paragrafo 6, comma 2
La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui agli allegati I e II, in funzione dell'evolversi delle necessità delle Azzorre e di Madera.
La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui agli allegati I e II e gli aiuti concessi
, in funzione dell'evolversi delle necessità delle Azzorre e di Madera.
Emendamento 63
Articolo 4, paragrafo 5
5.
L'elenco dei prodotti e gli importi degli aiuti di cui al paragrafo 1, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 2.
5.
L'elenco dei prodotti e gli importi degli aiuti di cui al paragrafo 1, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 2. Da questo elenco di prodotti è esclusa l'importazione di riproduttori bovini nelle Azzorre.
Emendamento 64
Articolo 5, paragrafo 1, commi da 3 a 5
La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra produttori od organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, da un lato, e industrie agroalimentari od operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o collettività, dall'altro.
La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra produttori, organizzazioni di produttori
od organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, da un lato, e industrie agroalimentari od operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o collettività, dall'altro.
L'aiuto è versato ai produttori o alle organizzazioni di produttori di cui sopra entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti.
L'aiuto è versato ai produttori o alle organizzazioni di produttori di cui sopra entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti.
L'importo dell'aiuto è fissato, su base forfettaria, per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in funzione del valore medio dei prodotti in questione. Esso è differenziato a seconda che il beneficiario sia un produttore o una delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.
L'importo dell'aiuto è fissato, su base forfettaria, per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in funzione del valore medio dei prodotti in questione. Esso è differenziato a seconda che il beneficiario sia un produttore, un'organizzazione di produttori
o una delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.
Emendamento 65
Articolo 6, paragrafo 1
1.
È concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione dei prodotti freschi o trasformati compresi fra i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
1.
È concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione dei prodotti freschi o trasformati compresi fra i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
Fatto salvo il disposto del comma che precede, la concessione dell'aiuto alla commercializzazione di fiori e piante vivi non presuppone la stipulazione di contratti di campagna.
Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 3 000 tonnellate annue per prodotto, per ciascuna delle due regioni.
Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 3 000 tonnellate annue per prodotto, per ciascuna delle due regioni.
I suddetti contratti sono stipulati tra singoli produttori ovvero associazioni o unioni di produttori ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, stabiliti negli arcipelaghi in questione, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.
I suddetti contratti sono stipulati tra singoli produttori, organizzazioni di produttori,
ovvero associazioni o unioni di produttori ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, stabiliti negli arcipelaghi in questione, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.
Emendamento 66
Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis Un aiuto è concesso alla stipulazione di contratti di campagna per la commercializzazione della patata alimentare di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90 per un quantitativo massimo di 10.000 tonnellate l'anno.
L'importo dell'aiuto è pari al 20% del valore della merce consegnata a destinazione.
Emendamento 67
Articolo 7, paragrafo 1, comma 1
1.
La Comunità partecipa, per un massimo di 100 000 EUR, al finanziamento di uno studio economico
di analisi e prospezione relativo al settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, soprattutto tropicali, delle due regioni.
1.
La Comunità partecipa, per un massimo di 100 000 EUR, al finanziamento di due studi economici
di analisi e prospezione relativo al settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, soprattutto tropicali, delle due regioni.
Emendamento 68
Articolo 8
Il titolo II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, non si applicano alle Azzorre e a Madera.
Il titolo II, capitolo II, e il titolo III, capitoli I e II,
del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, non si applicano alle Azzorre e a Madera.
Emendamento 69
Articolo 9, paragrafo 2
2.
L'importo annuo dell'aiuto è pari a 476,76 EUR
per ettaro. L'aiuto è erogato alle associazioni o alle organizzazioni di produttori. Tuttavia, per un periodo transitorio esso è concesso anche ai singoli produttori. Durante tale periodo, tutti gli aiuti sono versati tramite l'Istituto del vino di Madera e la Commissione vitivinicola delle Azzorre, secondo condizioni da stabilire tramite la procedura prevista al paragrafo 3.
2.
L'importo annuo dell'aiuto è pari a 650 EUR
per ettaro. L'aiuto è erogato alle associazioni o alle organizzazioni di produttori. Tuttavia, per un periodo transitorio esso è concesso anche ai singoli produttori. Durante tale periodo, tutti gli aiuti sono versati tramite l'Istituto del vino di Madera e la Commissione vitivinicola delle Azzorre, secondo condizioni da stabilire tramite la procedura prevista al paragrafo 3.
Emendamento 70
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. In deroga a quanto disposto nell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere inserite nella classificazione delle varietà di viti destinata alla produzione di vino le seguenti varietà, coltivate nelle Azzorre e a Madera: Isabelle, Jacquez, Herbémont.
Emendamento 71
Articolo 9, paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. In deroga a quanto disposto nell'articolo 19, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999 le autorità nazionali possono presentare alla Commissione proposte di piani di sostituzione delle varietà non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1 dell'articolo citato nelle regioni in questione e che sono cofinanziate dal presente programma. Detti piani devono fissare un periodo di applicazione non superiore a sette anni a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.
2 quater. È concesso un aiuto per la commercializzazione di vini v.q.p.r.d. prodotti nelle Azzorre e a Madera e destinati all'approvvigionamento del mercato locale. L'aiuto è subordinato alla conclusione di contratti di fornitura tra produttori di questi tipi di vini facenti parte dei consigli regolatori della denominazione di origine delle Azzorre e di Madera e operatori del settore della distribuzione, imprese del settore della ristorazione o collettività.
L'aiuto è erogato entro i limiti dei quantitativi concordati fra le parti di cui sopra ed è fissato annualmente su base forfettaria, secondo criteri da stabilire con i consigli regolatori interessati.
Emendamento 73
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno1
viene data priorità alle azioni intese a promuovere l'utilizzazione del presente simbolo grafico. Può inoltre essere concesso un finanziamento addizionale del 25% al di là del massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
_____________________ 1
GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
Emendamento 74
Articolo 12, paragrafo 1
1.
Gli aiuti di cui ai paragrafi 2 e
3 sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato nel quadro di un bilancio periodico. Tale bilancio è stabilito prendendo in considerazione anche gli animali riproduttori forniti in applicazione dell'articolo 4 e gli animali che fruiscono del regime di approvvigionamento di cui all'articolo 11.
1.
Gli aiuti di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis
sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato nel quadro di un bilancio periodico. Tale bilancio è stabilito prendendo in considerazione anche gli animali riproduttori forniti in applicazione dell'articolo 4 e gli animali che fruiscono del regime di approvvigionamento di cui all'articolo 11.
Emendamento 75
Articolo 12, paragrafo 2
2.
È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione per animale macellato, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 25 EUR
per capo di bestiame.
2.
È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione per animale macellato, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 100 EUR
per capo di bestiame.
Emendamento 76
Articolo 12, paragrafo 3
3.
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 50 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
3.
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 100 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
Emendamento 77
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione pari a 40 EUR per capo di bestiame del premio speciale per l'ingrasso di bovini maschi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale integrazione è concessa per i capi che raggiungano un peso minimo stabilito dalla Commissione.
Emendamento 78
Articolo 15, paragrafo 1, comma 2
L'importo annuo dell'aiuto è pari a 596 EUR per ettaro.
L'importo annuo dell'aiuto è pari a 596 EUR per ettaro coltivato e raccolto
.
Emendamento 79
Articolo 20, paragrafo 2
2.
L'importo dell'aiuto è pari a 250 EUR
per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta, entro il limite di 200 ettari.
2.
L'importo dell'aiuto è pari a 600 EUR
per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta, entro il limite di 200 ettari.
Emendamento 80
Articolo 21, paragrafo 1
1.
Gli aiuti previsti al presente articolo sono concessi per il sostegno delle principali attività economiche tradizionali delle Azzorre nel settore delle carni bovine e nel settore lattiero-caseario.
1.
Gli aiuti e gli adeguamenti regolamentari
previsti al presente articolo sono concessi per il sostegno delle principali attività economiche tradizionali delle Azzorre nel settore delle carni bovine e nel settore lattiero-caseario.
Emendamento 81
Articolo 21, paragrafo 2
2.
È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione per animale macellato, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 25 EUR
per capo di bestiame.
2.
È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione per animale macellato, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 100 EUR
per capo di bestiame.
Emendamento 82
Articolo 21, paragrafo 3
3.
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 50 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
3.
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 100 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
Emendamento 83
Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Ai produttori di carne bovina è concessa un'integrazione del premio speciale previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è fissato a 50 EUR per capo.
Emendamento 84
Articolo 21, paragrafo 4
4.
Le disposizioni relative:
4.
Le disposizioni relative:
a)
al massimale regionale stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio speciale di base,
a)
al massimale regionale stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio speciale di base,
b)
al massimale nazionale stabilito all'articolo 11 del regolamento di cui sopra, per quanto riguarda il premio di base
alla macellazione,
b)
al massimale nazionale stabilito all'articolo 11 del regolamento di cui sopra, per quanto riguarda il premio alla macellazione,
non si applicano alle Azzorre per quanto riguarda il premio speciale di base
, il premio alla macellazione e il premio integrativo previsto al paragrafo
2.
non si applicano alle Azzorre per quanto riguarda il premio speciale, il premio alla macellazione e i premi integrativi previsti ai paragrafi
2 e 3 bis
.
Emendamento 85
Articolo 21, paragrafo 5
5.
I premi di base, e i premi integrativi di cui ai paragrafi 2 e
3 sono concessi ogni anno entro i limiti rispettivamente di 40 000 bovini maschi e
di 33 000 animali macellati.
5.
I premi di base, e i corrispondenti
premi integrativi di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis
sono concessi ogni anno entro i limiti rispettivamente di 40 000 bovini maschi, di 15 000 vacche nutrici e di
33 000 animali macellati.
Per quanto riguarda il premio speciale per vacche nutrici, si prevede: il "congelamento”, all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio per vacche nutrici nelle Azzorre per l'anno 2000.
Emendamento 86
Articolo 21, paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Su richiesta dell'agricoltore che pratica l'allevamento estensivo tradizionale nelle Azzorre, le regole previste per l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 all'animale denominato “manzo” secondo l'articolo 3 possono essere applicate all'animale denominato “toro” nello stesso articolo.
Emendamento 87
Articolo 21, paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter. Su richiesta dell'agricoltore, nel caso in cui un'azienda agricola non si dedichi alla produzione di latte, si può derogare all'applicazione nelle Azzorre di quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999.
Emendamento 88
Articolo 21, paragrafo 7
7.
È concesso un premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera, limitatamente a un massimo di 78.000
capi.
7.
È concesso un premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera, limitatamente a un massimo di 88.000
capi.
Il premio è versato all'allevatore; il suo importo è pari a 80 EUR
per vacca detenuta dall'allevatore il giorno di presentazione della domanda.
Il premio è versato all'allevatore; il suo importo è pari a 97 EUR
per vacca detenuta dall'allevatore il giorno di presentazione della domanda, purché il produttore detenga, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche lattiere pari almeno all"80% e un numero di giovenche pari al massimo al 20% del numero in relazione al quale è stato chiesto il premio. Su proposta delle autorità regionali e con l'approvazione della Commissione, questo premio potrà convertirsi in premio per ciascun produttore, in relazione alla sua quota lattiera.
Emendamento 89
Articolo 21, paragrafo 9, comma 2
L'aiuto, il cui importo è pari a 40 EUR
per capo spedito, è concesso limitatamente a 20 000 animali ai produttori che hanno allevato tali animali per almeno tre mesi prima della spedizione.
L'aiuto, il cui importo è pari a 50 EUR
per capo spedito, è concesso limitatamente a 20 000 animali ai produttori che hanno allevato tali animali per almeno tre mesi prima della spedizione.
per un periodo transitorio comprendente le campagne 1999/2000, 2000/01, 2001/02 e 2002/03, ai
fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 3950/92, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti all'articolo 9, lettera c), del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento aumentato della percentuale di cui al terzo comma.
1.
Ai
fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 3950/92, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti all'articolo 9, lettera c), del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento aumentato della percentuale di cui al terzo comma.
Emendamento 91
Articolo 22 bis (nuovo)
Articolo 22 bis Nel periodo 2001-2005 le autorità competenti designate dallo Stato membro possono presentare alla Commissione, in vista della sua approvazione, un programma di riconversione zootecnica, protezione ambientale e sviluppo rurale che è finanziato in base al presente regolamento. Come fonte complementare di finanziamento del programma, i premi concessi in virtù dell'articolo 21 possono essere convertiti in premi diretti al produttore agricolo in funzione degli obiettivi di protezione ambientale e di sviluppo rurale.
Le autorità portoghesi presentano ogni anno una relazione sull'esecuzione del programma.
Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 2.
Emendamento 92
Articolo 24, paragrafo 1, comma 2
L'importo dell'aiuto è pari a 600 EUR
per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta.
L'importo dell'aiuto è pari a 800 EUR
per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta.
Emendamento 93
Articolo 24, paragrafo 2, comma 2
L'importo dell'aiuto è di 27 EUR
per 100 kg di zucchero raffinato. Esso può essere modificato secondo la procedura prevista al paragrafo 3.
L'importo dell'aiuto è di 35 EUR
per 100 kg di zucchero raffinato. Esso può essere modificato secondo la procedura prevista al paragrafo 3.
Emendamento 94
Articolo 25, paragrafo 1, comma 1
1.
E' concesso un premio integrativo del premio previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, per la raccolta di tabacco in foglia della varietà Burley P., limitatamente a 250 tonnellate. L'importo del premio integrativo è pari a 0,20 EUR
per kg di tabacco in foglia.
1.
E' concesso un premio integrativo del premio previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'attuazione dei un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, per la raccolta di tabacco in foglia della varietà Burley P., limitatamente a 250 tonnellate. L'importo del premio integrativo è pari a 0,35 EUR
per kg di tabacco in foglia.
Emendamento 95
Sezione 5 - Titolo
PATATE DA SEMINA
, CICORIA E TÈ
PATATE , ALCOL, VINO VERDEJO,
CICORIA E TÈ
Emendamento 96
Articolo 26, paragrafo 1, comma 2
L'importo dell'aiuto è pari a 500 EUR
per ettaro.
L'importo dell'aiuto è pari a 600 EUR
per ettaro.
Emendamento 97
Articolo 26, paragrafo 1, comma 2
L'importo dell'aiuto è pari a 500 EUR
per ettaro.
L'importo dell'aiuto è pari a 600 EUR
per ettaro.
Emendamento 98
Articolo 26, paragrafo 4, comma 2
L'importo annuo dell'aiuto è pari a 500 EUR
per ettaro di superficie sottoposta a raccolta
.
L'importo annuo dell'aiuto è pari a 1.000 EUR
per ettaro di superficie con coltivazione installata o in corso di installazione
.
Emendamento 99
Articolo 26, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. È concessa un'esenzione dall'imposta speciale di consumo all'alcol prodotto e distillato nelle Azzorre e all'alcol grezzo distillato nelle Azzorre, limitatamente a 500.000 litri di alcol.
Emendamento 100
Articolo 26, paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter. È concesso un aiuto all'invecchiamento del vino "Verdejo” limitatamente a 4.000 ettolitri all'anno.
L'aiuto è concesso al vino in fase di invecchiamento per un periodo minimo di tre anni.
L'importo dell'aiuto è pari a 0,08 euro per ettaro e per giorno.
Emendamento 102
Articolo 28, paragrafo 1
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti
in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle
aziende di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% nel caso di aziende agricole volte
in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nell'insieme delle
aziende agricole, e soprattutto in quelle
di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
Emendamento 103
Articolo 28, paragrafo 2
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999
.
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in tutti i settori
.
Emendamento 104
Articolo 28, paragrafo 3
3.
La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate sul territorio delle Azzorre e di Madera.
3.
La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste subtropicali
e alle superfici boschive situate sul territorio delle Azzorre e di Madera.
Emendamento 105
Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. In deroga a quanto disposto nell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali previste agli articoli da 22 a 24 di detto regolamento ammonta all'85%.
Emendamento 106
Articolo 28, paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. In deroga a quanto disposto nell'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli importi annui previsti nell'allegato di detto regolamento possono essere aumentati fino al doppio per tener conto della situazione ambientale specifica di talune zone particolarmente sensibili delle Azzorre e di Madera.
Emendamento 107
Articolo 29, paragrafo 1, comma 5
Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituito dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e dal comitato per
le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituiti rispettivamente dall'articolo 48 e
dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Emendamento 109
Articolo 34 bis (nuovo)
Articolo 34 bis
La Commissione può adottare le misure transitorie necessarie per assicurare un passaggio armonioso dal regime in vigore nel 2000 o nella campagna 2000/2001 a quello risultante dalle misure istituite dal presente regolamento. Essa provvede in particolare a evitare discontinuità in caso di proroga delle misure esistenti.
Emendamento 110
Allegato I, trattino 4 bis (nuovo)
Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta e sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791
- COM(2001) 156
- C5-0745/2000
- 2000/0314 (CNS)
)
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE (C5-0745/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0197/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.