(1 bis) Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, per quanto riguarda fra l'altro l'accesso ai Fondi strutturali.
Emendamento 112
Considerando 2
(2)
Il Consiglio, con decisione 91/314/CEE
del 26 giugno 1991, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione e a permetterle di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fa parte integrante, benché fattori obiettivi la pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nella regione prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli delle isole Canarie e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui esse sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.
(2)
Il Consiglio, con decisione 91/314/CEE
del 26 giugno 1991, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione e a permetterle di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fa parte integrante, benché fattori obiettivi la pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nella regione prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli delle isole Canarie e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui esse sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, quanto alla fissazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni comunitarie alle isole Canarie
.
Emendamento 113
Considerando 3
(3)
La situazione geografica eccezionale delle isole Canarie, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a questa regione costi aggiuntivi di trasporto; una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali isole vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dell'arcipelago ed ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.
(3)
La situazione geografica eccezionale e la lontananza
delle isole Canarie, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a questa regione costi aggiuntivi di trasporto; una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali isole vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività, ai quali si aggiungono altri fattori come la mancanza di economie di scala, la scarsità delle risorse idriche ed energetiche e gli elevati costi di produzione
. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dell'arcipelago ed ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.
Emendamento 114
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) I quantitativi accolti in questo regime specifico di approvvigionamento dovranno essere determinati mediante piani periodici di previsione, rivedibili in corso di applicazione in funzione delle necessità fondamentali del mercato delle isole Canarie, e tenendo conto della produzione locale e dei flussi commerciali tradizionali.
Emendamento 115
Considerando 8
(8)
È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire in parte al fabbisogno locale. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali e la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione; in attesa dello sviluppo dell'allevamento locale è inoltre opportuno, a titolo temporaneo e nel quadro di un limite massimo annuo per non compromettere l'obiettivo sopra citato, prevedere un approvvigionamento in animali maschi destinati all'ingrasso. Un bilancio periodico stabilisce il fabbisogno del consumo locale stimato. Una dotazione finanziaria annua deve permettere ai vari settori produttivi di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.
(8)
È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire in parte al fabbisogno locale. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità.
Emendamento 116
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Per quanto riguarda i bovini, l'obiettivo di cui al considerando precedente può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate al contesto locale e la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione; in attesa dello sviluppo dell'allevamento locale è inoltre opportuno, a titolo temporaneo e nel quadro di un limite massimo annuo per non compromettere l'obiettivo sopra citato, prevedere un approvvigionamento in animali maschi destinati all'ingrasso. Un bilancio periodico stabilisce il fabbisogno del consumo locale stimato. Una dotazione finanziaria annua deve permettere ai produttori del settore di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.
Emendamento 117
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Sarebbe opportuno approfittare della riforma dell'OCM nel settore delle carni bovine per proteggere la produzione locale degli allevamenti delle isole Canarie e delle altre regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, così come i consumatori, dai fattori di rischio legati alla ESB e dal suo impatto socioeconomico.
Emendamento 118
Considerando 12
(12)
Un aiuto al consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi di vacca è versato alle latterie per consentire lo smercio regolare sul mercato locale del latte prodotto. L'estensione dei prodotti che beneficiano di questo aiuto ha permesso al settore di adeguarsi all'andamento delle abitudini di consumo. Il tasso di copertura del consumo locale resta ancora molto basso e giustifica il proseguimento della misura.
(12)
Un aiuto al consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi di vacca è versato alle latterie per consentire lo smercio regolare sul mercato locale del latte prodotto. L'estensione dei prodotti che beneficiano di questo aiuto ha permesso al settore di adeguarsi all'andamento delle abitudini di consumo. Il tasso di copertura del consumo locale resta ancora molto basso e giustifica il proseguimento della misura. D'altro canto, la produzione lattiera ovina e caprina è importante per le isole Canarie, e tale misura deve estendersi alle unità di produzione di bestiame ovino e caprino.
Emendamento 119
Considerando 13
(13)
Nei settori degli ortofrutticoli, delle radici e dei tuberi mangerecci, dei fiori e delle piante vive, il regime di aiuti all'ettaro si è rivelato inadeguato a causa in particolare della lentezza e complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. Occorre trarre insegnamento dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM nel settore e
prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione destinate all'approvvigionamento del mercato delle Canarie. Tale aiuto deve permettere di rafforzare la competitività della produzione locale rispetto alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione, di migliorare la produttività delle aziende nonché la qualità dei prodotti. Occorre inoltre proseguire la commercializzazione di questi prodotti, freschi o trasformati, nonché valorizzarli nel resto della Comunità. La realizzazione di uno studio economico consentirà di perfezionare la struttura del settore
.
(13)
Nei settori degli ortofrutticoli, delle patate, delle radici e dei tuberi mangerecci, dei fiori e delle piante vive, il regime di aiuti all'ettaro si è rivelato inadeguato a causa in particolare della lentezza e complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. Occorre trarre insegnamento dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM in tali settori; a tal fine sarebbe opportuno, da un lato,
prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione destinate all'approvvigionamento del mercato delle Canarie. Tale aiuto deve permettere di rafforzare la competitività della produzione locale rispetto alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione, di migliorare la produttività delle aziende nonché la qualità dei prodotti. Occorre inoltre, d'altro lato,
proseguire la commercializzazione di questi prodotti, freschi o trasformati, nonché valorizzarli nel resto della Comunità; a tale effetto sarebbe opportuno concedere anche aiuti alla commercializzazione dei prodotti in questione nel resto del mercato comunitario
. La realizzazione di uno studio economico, finanziato dalla Commissione,
consentirà di perfezionare la struttura di questi settori
.
Emendamento 120
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) Sarebbe opportuno che la Commissione applichi efficacemente la politica di sostegno alle imprese alle PMI agroalimentari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
Emendamento 121
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) L'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 limita la concessione degli aiuti alla silvicoltura alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Nelle Canarie esistono anche altre superfici forestali, che sono di proprietà dello Stato e che sono incluse in aree naturali protette o confinano con uno dei Parchi Nazionali delle Canarie. In considerazione di tutto ciò, occorre rendere più flessibili le condizioni di cui al succitato articolo 29, in modo da poter contribuire al rispetto degli impegni internazionali in materia di conservazione della natura, data la notevole ricchezza della biodiversità.
Emendamento 122
Considerando 20
(20)
Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole Canarie, connesse alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da pochi prodotti.
(20)
Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole Canarie, connesse alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da pochi prodotti, alla mancanza di economie di scala e agli elevati costi di produzione, che rendono difficile la loro commercializzazione.
Emendamento 123
Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis) È opportuno prevedere la possibilità di adottare le disposizioni transitorie del caso per agevolare il passaggio dal regime previsto dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1601/921
al nuovo regime di cui al presente regolamento, onde evitare una mancanza di continuità in caso di proroga delle misure vigenti.
______________________________ 1
GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.
Emendamento 124
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli, intese ad ovviare alla lontananza e
all'insularità delle isole Canarie.
Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli, intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità e ad altre limitazioni specifiche
delle isole Canarie.
Emendamento 125
Articolo 2, paragrafo 1
1.
È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli
elencati nell'allegato I, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nelle isole Canarie.
1.
È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento
elencati nell'allegato I, essenziali al consumo umano, alla trasformazione, alla manipolazione
e in quanto fattori di produzione agricoli nelle isole Canarie.
Emendamento 126
Articolo 3, paragrafo 1, comma 2
Ai fini dell'applicazione del presente titolo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità si considerano importati direttamente.
Ai fini dell'applicazione del presente titolo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità non
si considerano importati direttamente.
Emendamento 127
Articolo 3, paragrafo 5, comma 2
In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle isole Canarie, il divieto di cui sopra non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali non è concessa alcuna restituzione
.
In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle isole Canarie, il divieto di cui sopra non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali può essere decisa la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti che, essendo stati fabbricati nelle Canarie utilizzando materie prime importate nel quadro del regime specifico di approvvigionamento, sono stati oggetto di un'adeguata trasformazione in loco.
Emendamento 128
Articolo 3, paragrafo 6, comma 2
La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, in funzione dell'evolversi delle necessità delle isole Canarie.
La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I e gli aiuti concessi
in funzione dell'evolversi delle necessità delle isole Canarie.
Ai prodotti che, facendo parte delle giacenze pubbliche a seguito di misure di intervento, beneficiano degli aiuti previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, si applicano le stesse disposizioni che si applicano ai prodotti disponibili nel mercato comunitario.
Emendamento 129
Articolo 4, paragrafo 4
4.
I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 3 sono applicabili alle merci che beneficiano degli aiuti concessi a titolo del paragrafo 1.
4.
I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 3 sono applicabili alle merci che beneficiano degli aiuti concessi a titolo del paragrafo 1. Malgrado quanto precede, la Commissione potrà autorizzare la riesportazione degli animali di razza pura di cui al paragrafo 1, senza restituzione dell'aiuto, una volta che sia stata sfruttata la loro funzione riproduttiva.
Emendamento 130
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
b)
è concesso un aiuto per la fornitura degli animali di cui alla lettera a), originari del resto della Comunità, fino a un massimo di 4 000 capi,
destinati in via prioritaria
ai produttori che detengono almeno un 50%
di animali da ingrasso di origine locale
.
b)
è concesso un aiuto per la fornitura degli animali di cui alla lettera a), originari del resto della Comunità, destinati ai produttori di animali da ingrasso.
Emendamento 131
Articolo 6, paragrafo 2
2.
Per ciascun animale macellato è concessa ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 25 EUR
per capo.
2.
Per ciascun animale macellato è concessa ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 100 EUR
per capo.
Emendamento 132
Articolo 6, paragrafo 3
3.
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 50 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
3.
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 100 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
Emendamento 133
Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione pari a 40 EUR per capo di bestiame del premio speciale per i bovini maschi da ingrasso di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale integrazione è concessa per i capi che raggiungano un peso minimo stabilito dalla Commissione.
Emendamento 134
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)
Il premio di base e il premio integrativo di cui al primo comma sono concessi ogni anno per un massimo di 300 000 capi.
Emendamento 135
Articolo 9, paragrafo 1
1.
Durante il periodo 2001-2005
, è concesso un aiuto finanziario ai produttori e alle associazioni o organizzazioni di produttori riconosciuti dalle autorità competenti che realizzano nelle isole Canarie un programma globale di sostegno delle attività di produzione e di commercializzazione nel
settore dell'allevamento ovino e/o caprino e della
sua principale produzione, il formaggio.
1.
Durante il periodo 2002-2006
, è concesso un aiuto finanziario ai produttori e alle associazioni o organizzazioni di produttori riconosciuti dalle autorità competenti che realizzano nelle isole Canarie un programma globale di sostegno delle attività di produzione e di commercializzazione di prodotti locali nel settore zootecnico. Nella fattispecie viene prestata particolare attenzione al
settore dell'allevamento ovino e/o caprino e alla
sua principale produzione, il formaggio.
I programmi operativi
devono essere approvati dalle autorità competenti e comprendere misure quali la realizzazione di azioni incentivanti per la strutturazione del settore, il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, il miglioramento delle condizioni tecniche e sanitarie delle aziende, della qualità del latte e dei formaggi
e dell'immagine dei prodotti locali, la loro industrializzazione e commercializzazione, la concentrazione dell'offerta artigianale.
I programmi devono essere approvati dalle autorità competenti e comprendere misure quali la realizzazione di azioni incentivanti per la strutturazione e l'assistenza tecnica
del settore, il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, il miglioramento delle condizioni tecniche e sanitarie delle aziende, della qualità dei prodotti
e dell'immagine dei prodotti locali, la loro industrializzazione e commercializzazione, la concentrazione dell'offerta artigianale.
Tali programmi non possono comportare la concessione di aiuti integrativi dei premi versati in applicazione dell'articolo 8
.
Tali programmi non possono comportare la concessione di aiuti integrativi dei premi versati in applicazione del presente regolamento
.
Emendamento 136
Articolo 10, paragrafo 1
1.
È concesso un aiuto al consumo umano di prodotti freschi
a base di latte di vacca, fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato periodicamente. L'aiuto, il cui importo è di 8,45 EUR
per 100 kg di latte intero, viene versato alle latterie.
1.
È concesso un aiuto al consumo umano di prodotti a base di latte di vacca, pecora e capra,
fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato periodicamente. L'aiuto, il cui importo è di 10 EUR
per 100 kg di latte intero, viene versato alle latterie, ai caseifici industriali e ai produttori artigianali di formaggio che ottemperino alla legislazione comunitaria
.
Emendamento 137
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il regime del prelievo supplementare a carico dei produttori di latte previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1
, non si applica alle isole Canarie.
1
GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.
Emendamento 138
Articolo 11, paragrafo 1, comma 3
La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra, da un lato, singoli produttori o organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e, dall'altro, da industrie agroalimentari o operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o da collettività.
La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra, da un lato, singoli produttori, organizzazioni di produttori
o organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e, dall'altro, da industrie agroalimentari o operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o da collettività.
Emendamento 139
Articolo 11, paragrafo 1, comma 7
L'aiuto non è concesso per le banane di cui al codice NC 0803 00, per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 e per le patate di primizia di cui al codice NC 0701 90 51
.
L'aiuto non è concesso per le banane di cui al codice NC 0803 00.
Emendamento 140
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La Commissione finanzia uno studio relativo allo sviluppo integrale del settore dell'allevamento nelle isole Canarie che abbraccia tutti gli aspetti del settore medesimo, ai fini della sua organizzazione.
Emendamento 141
Articolo 12, paragrafo 1, comma 2
I suddetti contratti sono stipulati tra i produttori o
le associazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 stabiliti nell'arcipelago, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.
I suddetti contratti sono stipulati tra i produttori, le associazioni di produttori e gruppi di produttori
di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 stabiliti nell'arcipelago, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.
Emendamento 142
Articolo 12, paragrafo 2, comma 2
Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 10 000 tonnellate annue per prodotto
.
Detto aiuto è concesso, nel limite dei quantitativi annui stabiliti per categoria di prodotto, ai produttori, alle organizzazioni di produttori e ai gruppi di produttori.
Emendamento 143
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Fermo restando il disposto del paragrafo 2, nel caso dei pomodori corrispondenti al codice 0702 00 l'ammontare dell'aiuto è pari a 16,67 euro per tonnellata con un limite massimo di 300.000 tonnellate.
La Commissione rivede e aggiorna periodicamente i limiti massimi previsti in questo paragrafo e in ogni caso presenta al Consiglio e al Parlamento, entro il 2006, una relazione in cui valuta l'applicazione della misura e l'adeguamento del livello dell'aiuto.
Emendamento 144
Articolo 12, paragrafo 4
4.
Se la commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è realizzata da imprese comuni create allo scopo di commercializzare i prodotti delle isole Canarie e costituite da produttori dell'arcipelago o dalle relative organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti si impegnano a mettere in comune durante un periodo minimo di tre anni l'esperienza e le conoscenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune, l'importo dell'aiuto è portato al 13% del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.
4.
Se la commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è realizzata da imprese comuni create allo scopo di commercializzare i prodotti delle isole Canarie e costituite da produttori dell'arcipelago, dalle relative organizzazioni e da gruppi di produttori
di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti si impegnano a mettere in comune durante un periodo minimo di tre anni l'esperienza e le conoscenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune, l'importo dell'aiuto è portato al 13% del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.
Emendamento 145
Articolo 13 bis (nuovo)
Articolo 13 bis Il limite massimo per l'aiuto finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio ammonta al 6% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori ortofrutticoli delle isole Canarie. Inoltre, nel caso di azioni aventi per oggetto una maggiore diversificazione delle produzioni, la partecipazione comunitaria ai programmi operativi può raggiungere il 70%.
Emendamento 146
Articolo 14
Il titolo II, capitolo II
, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, non si applicano alle isole Canarie.
Gli articoli 27 e 28
del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, concernenti il regime di distillazioni obbligatorie
e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, non si applicano alle isole Canarie.
Emendamento 147
Articolo 15, paragrafo 2
2.
L'importo dell'aiuto è di 476,76 EUR per ettaro e per anno. L'aiuto è erogato alle associazioni o alle organizzazioni di produttori. Tuttavia, per un periodo transitorio esso è concesso anche ai singoli produttori. Durante tale periodo,
tutti gli aiuti sono versati
mediante i consigli regolatori delle denominazioni di origine sulla base di condizioni da stabilire secondo la procedura prevista al paragrafo 3.
2.
L'importo dell'aiuto è di 476,76 EUR per ettaro e per anno. L'aiuto è erogato ai singoli produttori,
alle associazioni o alle organizzazioni di produttori. Tutti gli aiuti sono gestiti
mediante i consigli regolatori delle denominazioni di origine delle isole Canarie
sulla base di condizioni da stabilire secondo la procedura prevista al paragrafo 3.
Emendamento 148
Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. È concesso un aiuto per la commercializzazione di vini v.q.p.r.d. prodotti nelle isole Canarie e destinati all'approvvigionamento del mercato locale. L'aiuto è subordinato alla conclusione di contratti di fornitura tra produttori di questi tipi di vini facenti parte dei consigli regolatori della denominazione di origine delle isole Canarie e operatori del settore della distribuzione, imprese del settore della ristorazione o collettività.
L'aiuto è erogato entro i limiti dei quantitativi concordati fra le parti di cui sopra ed è fissato annualmente su base forfettaria, secondo criteri da stabilire con i consigli regolatori interessati.
Emendamento 149
Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La Commissione elabora uno studio per lo sviluppo integrale del settore vitivinicolo in cui sono incluse tutte le fasi del processo, ai fini di una sua strutturazione.
Emendamento 150
Articolo 16, paragrafo 2
2.
L'importo massimo dell'aiuto è di 596 EUR
per ettaro.
2.
L'importo massimo dell'aiuto è di 766,28
EUR per ettaro.
L'aiuto è versato per la coltivazione e la raccolta su una superficie massima di 9 000 ha
all'anno.
L'aiuto è versato per la coltivazione e la raccolta su una superficie massima di 7 000 ha
all'anno.
Emendamento 151
Articolo 17, comma 2
L'importo dell'aiuto deve essere pari al massimo al premio comunitario di cui al primo comma. L'aiuto integrativo è concesso nei limiti di 10
tonnellate per anno.
L'importo dell'aiuto deve essere pari al massimo al premio comunitario di cui al primo comma. L'aiuto integrativo è concesso nei limiti di 25
tonnellate per anno.
In relazione ai quantitativi sopra menzionati, non si applica il regime di quote stabilito dal regolamento (CEE) n. 2075/92.
Emendamento 152
Articolo 19, paragrafo 1, comma 2
L'aiuto è versato alle associazioni di apicoltori riconosciute dalle autorità competenti, in funzione del numero di alveari di api nere in produzione, entro il limite di 15 000 alveari
.
L'aiuto è versato alle associazioni di apicoltori riconosciute dalle autorità competenti, in funzione del numero di alveari di api nere in produzione.
Emendamento 153
Articolo 20, paragrafo 1 bis (nuovo)
(1 bis) Nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio del 19 dicembre 20001
, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, viene data priorità alle azioni intese a promuovere l'utilizzazione del presente simbolo grafico. Inoltre, potrà essere concesso un finanziamento addizionale del 25% al di là del massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
________________________ 1
GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
Emendamento 154
Articolo 21, paragrafo 1
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche molto
ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nell'insieme delle
aziende, in particolare quelle
di dimensioni economiche ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
Emendamento 155
Articolo 21, paragrafo 2
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano
in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999
.
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in tutti i
settori.
Emendamento 156
Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. In deroga al disposto dell'articolo 47, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22 a 24 del presente regolamento ammonta all'85%.
Emendamento 158
Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La limitazione degli aiuti alla silvicoltura di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate sul territorio delle isole Canarie.
Emendamento 159
Articolo 22, paragrafo 1, comma 4
Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituito dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali
Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e
dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituiti rispettivamente dall'articolo 48 e
dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Emendamento 160
Articolo 26, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Qualora la Commissione non presenti la relazione di cui al paragrafo precedente atta a consentire di valutare l'impatto delle misure di cui all'articolo 9, dette misure sono prorogate finché non sia ne stato valutato l'impatto nel periodo stabilito dal suddetto articolo.
Emendamento 161
Articolo 27 bis (nuovo)
Articolo 27 bis
La Commissione può adottare le necessarie misure transitorie per assicurare un passaggio armonioso dal regime in vigore nel 2000 o nella campagna 2000/2001 a quello risultante dalle misure istituite dal presente regolamento. Essa provvede in particolare a evitare discontinuità in caso di proroga delle misure esistenti.
Emendamento 162
Allegato I, Tabella, voci da 13 a 18
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000 791- C5-0746/2000
- 2000/0316(CNS)
)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM (2000) 791)(1)
,
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE (C5-0746/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0197/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.