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 Testo integrale 
Procedura : 2000/0310(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0189/2001

Testi presentati :

A5-0189/2001

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(2001)0347

Testi approvati
Giovedì 14 giugno 2001 - Strasburgo
Azioni strutturali nel settore della pesca *
P5_TA(2001)0347A5-0189/2001
Testo
 Risoluzione

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2000) 774 - C5-0751/2000 - 2000/0310(CNS) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione(1)   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
VISTO 1
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2 ,
Emendamento 2
CONSIDERANDO -1 (nuovo)
(-1) L'articolo 299, paragrafo 2 del trattato prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione del trattato nelle regioni ultraperiferiche dell'UE, nell'ambito fra l'altro dell'accesso ai fondi strutturali.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 2
   (2) I limiti applicabili allo SFOP restano tuttavia inferiori alle disposizioni particolari previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999 per alcune categorie di regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1; occorre pertanto adeguare i limiti applicabili allo SFOP, ad eccezione dei limiti relativi agli aiuti per il rinnovo e l'ammodernamento delle flotte da pesca, in funzione delle difficoltà specifiche a ciascuna delle suddette categorie di regioni; in particolare per quanto concerne le regioni ultraperiferiche, occorre tener conto dei fattori indicati all'articolo 299 paragrafo 2 del trattato in quanto potenzialmente gravemente nocivi al loro sviluppo;
   (2) I limiti applicabili allo SFOP restano tuttavia inferiori alle disposizioni particolari previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999 per alcune categorie di regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1; occorre pertanto adeguare i limiti applicabili allo SFOP, in funzione delle difficoltà specifiche a ciascuna delle suddette categorie di regioni; in particolare per quanto concerne le regioni ultraperiferiche, occorre tener conto dei fattori indicati all'articolo 299 paragrafo 2 del trattato in quanto potenzialmente gravemente nocivi al loro sviluppo;
Emendamento 4
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) L'assistenza a titolo dello SFOP non deve essere disponibile per il trasferimento permanente di pescherecci a taluni paesi terzi che non sono parti contraenti o cooperanti nell'ambito di organizzazioni mondiali, regionali o subregionali in materia di pesca;
Emendamento 7
CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)
(2 ter) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ogni piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di 7 anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1º gennaio 2000. Per motivi di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari di uno stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione.
Emendamento 6
ARTICOLO -1 (nuovo)
Articolo 7, paragrafo 3, lettera b), comma 1 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 2792/1999)
Articolo -1
All'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 2792/1999 è aggiunto il seguente comma:
""Non è consentito un tale trasferimento verso paesi terzi che non siano parti contraenti o cooperanti nell'ambito delle pertinenti organizzazioni regionali di pesca o in relazione ai quali tali organizzazioni abbiano accertato un'attività di pesca che riduce l'efficacia di misure internazionali di conservazione”.
Emendamento 5
ARTICOLO 1
Allegato IV, tabella 3, colonna 3, gruppo 2 (regolamento (CE) n. 2792/1999)

Gruppo 2

Gruppo 2

Regioni ultraperiferiche

A ≤ 35%
B ≥ 5%
C ≥ 60%

Regioni ultraperiferiche

A ≤ 50%
B ≥ 10%
C ≥ 40%

Emendamento 8
ARTICOLO 2, COMMA 1
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000.

(1) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 277.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2000) 774 - C5-0751/2000 - 2000/0310(CNS) )

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 774 )(1) ,

-  consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0751/2000 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno relativo alla base giuridica proposta,

-  vista la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0189/2001 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 277.

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