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 Testo integrale 
Procedura : 2000/0335(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0184/2001

Testi presentati :

A5-0184/2001

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(2001)0360

Testi approvati
Giovedì 14 giugno 2001 - Strasburgo
Regime di sostegno diretto nel quadro della PAC *
P5_TA(2001)0360A5-0184/2001
Testo
 Risoluzione

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(2000) 841 - C5-0762/2000 - 2000/0335(CNS) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione(1)   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis) Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 relative alla riduzione dei pagamenti diretti in caso di mancato rispetto dei requisiti ambientali o qualora l'impiego di manodopera sia inferiore alla media si applicano anche al regime semplificato di aiuti.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 5 TER (nuovo)
(5 ter) Per sostenere le imprese con un reddito modesto che aderiscono al regime semplificato i pagamenti diretti vengono aumentati del 20% fino ad un importo massimo annuo di 1.500 euro.
Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 2 bis, paragrafo 3, comma 1, lettere a) e b) (regolamento (CE) n. 1259/1999)
   a) la media degli importi ricevuti in virtù dei pertinenti regolamenti nei tre anni che precedono l'anno della domanda, oppure
   a) la media degli importi ricevuti in virtù dei pertinenti regolamenti nei tre anni che precedono l'anno della domanda, maggiorata del 20% di tale importo , oppure
   b) il totale degli importi percepiti in virtù dei pertinenti regolamenti nell'anno che precede l'anno della domanda.
   b) il totale degli importi percepiti in virtù dei pertinenti regolamenti nell'anno che precede l'anno della domanda, maggiorato del 20% di tale importo .
Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 2 bis, paragrafo 4, comma 1 (regolamento (CE) n. 1259/1999)
   (4) L'importo di cui al paragrafo 3 è pari a 1.000 EUR. Tuttavia, i richiedenti che avrebbero diritto ad importi superiori nell'ambito dei regimi previsti dai pertinenti regolamenti possono scegliere di aderire al regime semplificato a condizione che accettino di percepire un importo massimo di 1.000 EUR.
   (4) L'importo di cui al paragrafo 3 è pari a 1.500 EUR. Tuttavia, i richiedenti che avrebbero diritto ad importi superiori nell'ambito dei regimi previsti dai pertinenti regolamenti possono scegliere di aderire al regime semplificato a condizione che accettino di percepire un importo massimo di 1.500 EUR.

(1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 146.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(2000) 841 - C5-0762/2000 - 2000/0335(CNS) )

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 841 ) (1) ,

-  consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0762/2000 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0184/2001 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 146.

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