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Procedura : 2000/0248(CNS)
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Ciclo del documento : A5-0180/2001

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A5-0180/2001

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P5_TA(2001)0361

Testi approvati
Giovedì 14 giugno 2001 - Strasburgo
Protezione civile in caso di emergenza *
P5_TA(2001)0361A5-0180/2001
Testo
 Risoluzione

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza (COM(2000) 593 - C5-0543/2000 - 2000/0248(CNS) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione(1)   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 1
   (1) L'attività esplicata dalla Comunità in attuazione della Risoluzione dell'8 luglio 1991 relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche ha contribuito a proteggere le persone, l'ambiente e i beni; occorre ora garantire una protezione ancor più elevata nel caso di catastrofi naturali tecnologiche e ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea e rafforzare le disposizioni della risoluzione.
   (1) L'attività esplicata dalla Comunità in attuazione della Risoluzione dell'8 luglio 1991 relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche ha contribuito a proteggere le persone, l'ambiente e i beni; occorre ora garantire una protezione ancor più elevata nel caso di catastrofi naturali tecnologiche e ambientali (compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali1 ), ecc. che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea e rafforzare le disposizioni della risoluzione.
_____________________
1 Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.
Emendamento 2
Considerando 3
   (3) Il meccanismo che qui si propone va ad integrare il programma di azione comunitario a favore della protezione civile. Questo meccanismo mette a disposizione mezzi di assistenza nei casi di emergenza, facilita il coordinamento degli interventi di soccorso, la mobilitazione di squadre di intervento, di esperti e di altre risorse, a seconda delle necessità, tramite una struttura comunitaria rafforzata di protezione civile e una rete di punti di contatto nazionali negli Stati membri. Il meccanismo offre anche la possibilità di raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze e di ritrasmetterle a tutti gli Stati membri.
   (3) Il programma di azione comunitario a favore della protezione civile dovrebbe essere integrato da un sistema che consenta di mettere a disposizione una serie di mezzi di assistenza, in grado di essere immediatamente mobilitati nei casi di emergenza. In tal modo si faciliterebbe il coordinamento degli interventi di soccorso, la mobilitazione di squadre di intervento e di esperti e di altre risorse, a seconda delle necessità, tramite un meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile e una rete di punti di contatto nazionali negli Stati membri. Tale meccanismo dovrebbe permettere altresì di raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze e di ritrasmetterle a tutti gli Stati membri.
Emendamento 3
Considerando 4
   (4) Il meccanismo terrà nella dovuta considerazione la pertinente normativa della Comunità europea e gli impegni internazionali da questa assunti in materia.
   (4) Un siffatto meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile deve tenere conto della normativa della Comunità europea e degli impegni internazionali, fatti salvi i diritti e gli obblighi reciproci già assunti dagli Stati membri in materia in forza accordi bilaterali o multilaterali.
Emendamento 4
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) La prevenzione è il migliore strumento di protezione contro le catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali.
Emendamento 44
Considerando (4 ter) (nuovo)
(4 ter) Uno strumento importante per conseguire una migliore prevenzione delle emergenze ambientali è dato dalla responsabilità ambientale, basata sul principio "chi inquina paga”. La Commissione dovrebbe pertanto proporre un rigoroso regime di responsabilità per le emergenze ambientali nella futura legislazione comunitaria sulla responsabilità ambientale.
Emendamento 45
Considerando (4 quater) (nuovo)
(4 quater) Una migliore prevenzione delle emergenze in generale richiede un'azione a monte.
Emendamento 5
Considerando 5
   (5) In caso di emergenza grave o imminente nell'Unione , che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri o che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, è necessario che l'emergenza venga notificata tramite un apposito sistema per la comunicazione delle emergenze.
   (5) In caso di emergenza grave, o di imminente minaccia della stessa , che rischi di provocare effetti transfrontalieri all'interno dell'Unione o che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, è ncessario che le opportune segnalazioni siano effettuate tramite un apposito sistema per la comunicazione delle emergenze e di accesso alle informazioni.
Emendamento 7
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Al fine di facilitare l'attuazione di operazioni di emergenza in caso di catastrofe naturale, tecnologica e ambientale, i cittadini dovrebbero essere informati e sensibilizzati, segnatamente attraverso programmi di educazione "alle situazioni d'emergenza”, sul modo di reagire, il comportamento da assumere e le precauzioni da prendere in caso di catastrofi.
Emendamento 8
Considerando 7
   (7) Conformemente al principio di sussidiarietà, un meccanismo comunitario fornisce un valore aggiunto sostenendo ed integrando le politiche nazionali nel campo della protezione civile. Un meccanismo siffatto deve rendere possibile la mobilitazione e il coordinamento dei soccorsi, in modo da limitare il numero dei morti e dei feriti e i danni materiali, economici ed ecologici, rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà.
   (7) Conformemente al principio di sussidiarietà, un meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile fornirebbe un valore aggiunto al compito di sostenere e integrare le politiche nazionali nel campo della protezione civile. Un meccanismo siffatto deve agevolare la mobilitazione e il coordinamento dei soccorsi e dell'assistenza, garantendo una maggiore protezione delle persone, dell'ambiente e del patrimonio culturale , rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà.
Emendamento 9
Considerando 8
   (8) Le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici. Questi fattori hanno un impatto negativo e determinano particolari necessità di assistenza quando si verifica una grave emergenza. Il meccanismo comunitario proposto consentirà di meglio soddisfare queste necessità.
   (8) Le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici che influiscono e ostacolano la prestazione degli aiuti e dei mezzi di soccorso in caso di elevato pericolo e di grave emergenza. Il meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile consentirebbe di far fronte in modo migliore a queste situazioni e necessità.
Emendamento 10
Considerando 10
   (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente strumento sono adottate a norma della decisione 1999/468/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
   (10) E' opportuno che le misure necessarie per l'attuazione del presente meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile siano adottate a norma della decisione 1999/468/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
Emendamento 11
Considerando 11
   (11) Il ricorso, ai fini del presente meccanismo comunitario, allo stesso comitato istituito dall'attuale Programma d'azione comunitario a favore della protezione civile dovrebbe garantire la coesione e la complementarità.
   (11) Il ricorso, ai fini del presente meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile , allo stesso comitato istituito dall'attuale Programma d'azione comunitario a favore della protezione civile dovrebbe garantire la coesione e la complementarità.
Emendamento 12
Articolo 1, paragrafo 1
   1. È istituito un meccanismo comunitario per gli interventi della protezione civile nel caso di emergenza grave o imminente che possa richiedere una reazione urgente (nel prosieguo "il meccanismo”) .
   1. Ai fini di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione, è istituito un meccanismo comunitario rafforzato per gli interventi nell'ambito della protezione civile e degli aiuti umanitari nel caso di emergenza grave, o imminente minaccia della stessa, che possa richiedere una reazione urgente, per la durata del presente regolamento e su riserva della valutazione di cui all'articolo 10.
Emendamento 13
Articolo 1, paragrafo 2
   2. Il meccanismo intende contribuire a garantire una migliore protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni in caso di catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea. Obiettivo generale del meccanismo è di fornire un sostegno nei casi di emergenza e agevolare il coordinamento degli interventi di soccorso.
   2. Il meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile intende prima di tutto contribuire a garantire la maggiore protezione possibile delle persone, dell'ambiente e dei beni, nonché del patrimonio naturale e culturale in caso di catastrofi accidentali gravi, naturali, tecnologiche, chimiche, nucleari e ambientali, (compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali) , ecc., che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea. Obiettivo generale del meccanismo è di fornire un sostegno, ove necessario, nei casi di emergenza e agevolare un migliore il coordinamento degli interventi di soccorso.
Emendamento 14
Articolo 1, paragrafo 3
   3. Il meccanismo comprende una serie di azioni, e in particolare:
   3. Il meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile comprende una serie di elementi e azioni, e in particolare:
   - un centro operativo di gestione, controllo, coordinamento e informazione per le emergenze;
   - l'individuazione delle risorse disponibili, in caso di emergenza, per gli interventi coordinati di soccorso ;
   - l'individuazione delle risorse disponibili negli Stati membri ai fini di un'assistenza coordinata degli interventi , in caso di emergenza;
   - l'elaborazione di un programma di formazione e addestramento;
   - la definizione e lo sviluppo di programmi di formazione e addestramento per le squadre di soccorso e gli esperti incaricati di valutare le necessità e coordinare il trasporto dei mezzi e delle squadre ;
   - la costituzione di squadre di valutazione e coordinamento;
   - la costituzione di squadre di valutazione e coordinamento a livello comunitario ;
   - la creazione di un sistema di comunicazione per le emergenze .
   - la creazione di un sistema di comune di gestione delle comunicazioni per le emergenze che includa le informazioni sulla protezione civile a livello comunitario e le informazioni relative ai mezzi e ai servizi nazionali di intervento degli Stati membri.
Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 1, alinea
   1. Quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi una emergenza grave, che provochi o sia idonea a provocare effetti transfrontalieri, ovvero che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro nel quale si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia:
   1. Quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi una emergenza grave, che sia idonea a provocare effetti transfrontalieri, ovvero che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro nel quale si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia:
Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
   b) alla Commissione , in modo che quest'ultima , ove necessario, possa informare gli altri Stati membri ed attivare i servizi competenti.
   b) al sistema comune di gestione delle comunicazioni per le emergenze , in modo che quest'ultimo , possa informare gli altri Stati membri e allertare i servizi competenti della Commissione, qualora un'eventuale richiesta di aiuto possa essere trattata dal centro operativo .
Emendamento 17
Articolo 2, paragrafo 2
   2. La notificazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata mediante il sistema di comunicazione delle emergenze.
Soppresso
Emendamento 18
Articolo 3, lettera a bis) (nuova)
   a bis) selezionano gli esperti che possono essere mobilitati per partecipare alle squadre di valutazione delle necessità e coordinamento degli aiuti in caso di emergenza;
Emendamento 19
Articolo 3, lettera b)
   b) trasmettono tali informazioni alla Commissione nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione e ogni loro successivo aggiornamento ;
   b) trasmettono alla Commissione, nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione, piani specifici per i casi di emergenze gravi nelle regioni isolate e ultraperiferiche degli Stati membri ;
Emendamento 20
Articolo 3, lettera c)
   c) prendono in considerazione la possibilità di fornire anche , a seconda delle necessità, altri tipi di aiuto , come la messa a disposizione di personale specializzato e di attrezzature speciali che consentano di affrontare una particolare tipo di emergenza, ivi comprese le risorse messe a disposizione da organizzazioni non governative e da altri soggetti attivi nel settore della protezione civile.
   c) determinano di quali altri mezzi di intervento dispongono i propri servizi competenti, che possano essere eventualmente messi a disposizione su richiesta, come personale specializzato e attrezzature speciali che consentano di affrontare una particolare tipo di emergenza, ivi comprese le risorse messe a disposizione da organizzazioni non governative e da altri soggetti attivi nel settore della protezione civile.
Emendamento 21
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri trasmettono tutte le suddette informazioni al sistema comune di gestione delle comunicazioni per le emergenze nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione e ogni loro successivo aggiornamento ;
Emendamenti 22 e 46
Articolo 4
Ai fini del coordinamento degli interventi di protezione civile in caso di emergenza e al fine di garantire la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento, la Commissione:
Ai fini dell'attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui all'articolo 2, la Commissione:
   - a) crea e gestisce un centro operativo di gestione, controllo, coordinamento e informazione per le emergenze, in funzione 24 ore al giorno;
   a) istituisce un programma di formazione e addestramento per le squadre di intervento , che comprende corsi ed esercitazioni comuni, nonché un sistema di scambi in base al quale singoli componenti delle squadre possono essere distaccati presso squadre di altri Stati membri;
   a) definisce e sviluppa programmi di formazione professionale al fine di migliorare il coordinamento degli interventi, assicurando la compatibilità e la complementarità dei mezzi e delle squadre e il miglioramento della competenza degli esperti di valutazione; tali programmi di formazione comprende corsi ed esercitazioni comuni (tecniche ma anche linguistiche) , nonché un sistema di scambi, in cui singoli componenti delle squadre possono essere distaccati presso squadre di altri Stati membri;
   b) predispone i mezzi necessari per mobilitare piccole squadre di valutazione e coordinamento e per inviarle immediatamente sul luogo in cui si è verificato l'evento in modo da rendere l'intervento più efficace e, se necessario, provvedere ai collegamenti con le competenti autorità del paese che ha chiesto l'aiuto;
   b) crea squadre di esperti di valutazione e coordinamento comunitari, in grado di essere mobilitati immediatamente allo scopo di:
   - valuta le emergenze, informa lo Stato membro richiedente e trasmette le informazioni agli altri Stati membri attraverso il centro operativo;
   - agevola il coordinamento degli interventi in loco, ove richiesto, e provvedere, se del caso, ai collegamenti con le autorità del paese che ha chiesto l'aiuto;
   c) definisce un programma per la valutazione e la diffusione dell'esperienza acquisita ;
   c) definisce e gestisce un apposito sistema comunitario di informazione relativo alle comunicazioni per le emergenze, che permetta di condividere comunicazioni e informazioni tra gli Stati membri, i loro punti di contatto e il centro operativo gestionale ; tale sistema raccoglie informazioni, tra l'altro sulla capacità di produzione e stoccaggio di sieri, vaccini e altre risorse mediche necessarie in caso di emergenza; valuta e divulga i risultati degli interventi effettuati attraverso il presente meccanismo comunitario; promuove l'introduzione e l'uso di nuove tecnologie nei sistemi di notifica, scambio di informazioni e assistenza alle autorità competenti degli Stati membri responsabili per la partecipazione all'attuale meccanismo;
   c bis) impedisce al riguardo la duplicazione di meccanismi e attività già esistenti nel quadro di altre organizzazioni internazionali.
   c ter) prosegue le attività già avviate nell'ambito dei fondi comunitari come supporto all'integrazione dei servizi di soccorso alpino nell'Unione, tenendo conto del fatto che la maggior parte dei massicci si trovano in zone transfrontaliere;
Emendamento 23
Articolo 5, paragrafo 1, alinea
   1. Quando nella Comunità si verifica un'emergenza, uno Stato membro può chiedere soccorso:
   1. Quando nell'Unione si verifica un'emergenza, uno Stato membro può chiedere soccorso:
Emendamento 24
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
   a) tramite i servizi competenti della Commissione . Appena ricevuta tale richiesta la Commissione, a seconda dei casi e senza indugio:
   a) tramite il sistema comune di gestione delle comunicazioni per le emergenze; appena ricevuta tale richiesta i servizi della Commissione, a seconda dei casi e senza indugio:
Emendamento 26
Articolo 5, paragrafo 2
   2. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di aiuto decide in tempi rapidi, informandone lo Stato membro richiedente, direttamente o tramite i competenti servizi della Commissione , se sia in condizione di prestare l'assistenza richiesta ed indica il livello e le condizioni dell'aiuto che può prestare .
   2. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di aiuto determina in tempi rapidi, informandone lo Stato membro richiedente e il centro operativo, se sia in condizione di prestare l'assistenza richiesta ed indica le caratteristiche e il livello dell'aiuto che può prestare.
Emendamento 27
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Lo Stato membro richiedente è responsabile della direzione delle operazioni di intervento. Le autorità di detto Stato membro stabiliscono le linee di azione e, ove necessario, i limiti dei compiti affidati alle squadre di soccorso, senza entrare nei particolari della loro esecuzione, che incombono invece al responsabile designato dagli Stati membri che offrono l'assistenza.
Emendamento 28
Articolo 5, paragrafo 4
   4. Le disposizioni del presente articolo possono anche applicarsi, a richiesta, agli interventi effettuati fuori della Comunità .
   4. Le disposizioni del presente articolo possono anche applicarsi agli interventi effettuati fuori dell'Unione .
Emendamento 29
Articolo 6
Il meccanismo è aperto alla partecipazione:
   - dell'Europa centrale ed orientale, dunque in ottemperanza alle condizioni stabilite dagli Accordi europei, dai loro protocolli addizionali, e dalle decisioni dei rispettivi consigli di associazione,
   - di Cipro, Malta e della Turchia, in forza di accordi bilaterali da concludere con questi paesi.
Il meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile è aperto alla partecipazione dei paesi candidati all'adesione in forza di accordi bilaterali da concludere con tali paesi.
Emendamento 30
Articolo 7
La Commissione attua le azioni connesse al funzionamento del meccanismo nell'osservanza delle procedure di cui all'articolo 8.
La Commissione attua le azioni connesse al funzionamento del meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile nell'osservanza della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2 bis.
La Commissione attua, a norma della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2 ter, le norme comuni che disciplinano le seguenti azioni:
   - determinazione dei mezzi di intervento di cui all'articolo 3;
   - creazione di un centro operativo di cui all'articolo 4;
   - istituzione dell'apposito sistema comunitario di informazione di cui all'articolo 4;
   - creazione delle squadre di valutazione di cui all'articolo 4;
   - istituzione dei programmi di formazione e addestramento di cui all'articolo 4.
Emendamento 31
Articolo 8, paragrafo 1
   1. Quando si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Soppresso
Emendamento 32
Articolo 8, paragrafo 2
   2. La Commissione è assistita dallo stesso comitato di gestione istituito dalla decisione del Consiglio del 9 dicembre 1999 che istituisce un programma d'azione comunitario a favore dalla protezione civile.
   2. La Commissione è assistita dallo stesso comitato istituito dalla decisione del Consiglio del 9 dicembre 1999 che istituisce un programma d'azione comunitario a favore dalla protezione civile.
Emendamento 33
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 di detta decisione è di tre mesi.
Emendamento 34
Articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 di detta decisione è di tre mesi.
Emendamento 35
Articolo 8, paragrafo 3
   3. Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione detta regole comuni, soprattutto nei seguenti settori:
   a) identificazione delle risorse disponibili per il coordinamento dei soccorsi nel caso di emergenze;
   b) l'elaborazione di un programma di formazione-addestramento;
   c) la costituzione di squadre di valutazione e coordinamento;
   d) istituzione di un sistema di comunicazione per le emergenze;
nonché, per quanto riguarda la direzione dei soccorsi, tenuto conto dei tradizionali contatti esistenti fra gli Stati, della specializzazione delle squadre, ad esempio in talune discipline o nell'affrontare determinati rischi;
   3. Il comitato approva il proprio regolamento interno.
Emendamento 42
Articolo 9
Le spese risultanti dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 sono integralmente coperte da finanziamenti comunitari.
Le spese risultanti dalle spese strutturali relative alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 sono integralmente coperte da finanziamenti comunitari.
Emendamenti 43 e 36
Articolo 10
La Commissione valuta l'applicazione della presente decisione ogni tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
La Commissione valuta da un lato l'applicazione delle azioni strutturali relative alla presente decisione ogni due anni, e dall'altro, annualmente, le azioni puntali nel quadro del progetto preliminare di bilancio, a decorrere dalla sua entrata in vigore e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la sua relazione e le proprie conclusioni, unitamente ad eventuali proposte di modifica della decisione.
Emendamento 37
Allegato, punto -1 (nuovo)
   - 1. Sono strumenti essenziali per il conseguimento dell'obiettivo indicato i piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali (comunale, regionale, nazionale, comunitario), negli insediamenti con elevata presenza di persone (scuole, centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.), con persone vulnerabili (ospedali, case di riposo, scuole materne, ecc.) ed in presenza di rischi specifici dovuti alla presenza di insediamenti umani, e devono essere adottati da parte dei responsabili. Il meccanismo individua altresì su indicazione dei singoli Stati membri, della comunità scientifica, di enti riconosciuti, rischi di particolare rilievo, connessi con variazioni del clima e dell'ambiente o con caratteristiche e condizioni territoriali specifiche, e definisce programmi di azione speciali.
Emendamento 39
Allegato, punto 3
   3. La direzione delle operazioni di intervento è di competenza dello Stato membro che richiede l'assistenza. Le autorità dello Stato membro richiedente indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre di soccorso, senza entrare nei dettagli della loro esecuzione, la quale resta affidata al responsabile designato dallo Stato membro che offre l'assistenza.
Soppresso
Emendamento 40
Allegato, punto 6
   6. Lo Stato membro che richiede l'assistenza deve istituire le procedure che consentono il rapido rilascio delle autorizzazioni necessarie, segnatamente per i trasporti eccezionali e fissa le modalità di utilizzazione gratuita delle infrastrutture soggette al pagamento di diritti di transito o di pedaggio o di diritti di accesso ai porti e aeroporti.
Soppresso
Emendamento 41
Allegato, punto 8, comma 4
Per tutta la durata degli interventi di soccorso le squadre di soccorso dello Stato offerente saranno alloggiate e mantenute dallo Stato membro richiedente e, all'eventuale esaurimento delle loro scorte, devono essere riapprovvigionate a spese di quest'ultimo.
Soppresso

(1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 287.


Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza (COM(2000) 593 - C5-0543/2000 - 2000/0248(CNS) )

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 593 )(1) ,

-  consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0543/2000 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (A5-0180/2001 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 287.

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