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Procedura : 2000/0214(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0143/2001

Testi presentati :

A5-0143/2001

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(2001)0362

Testi approvati
Giovedì 14 giugno 2001 - Strasburgo
Misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica *
P5_TA(2001)0362A5-0143/2001
Testo
 Risoluzione

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (COM(2000) 462 - C5-0493/2000 - 2000/0214(CNS) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione(1)   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) I vaccini marcatori, atti a conferire un'immunità protettiva facilmente distinguibile, attraverso prove di laboratorio effettuate in conformità del manuale di diagnostica, dalla risposta immunitaria provocata dall'infezione naturale con il virus di tipo selvatico, possono diventare uno strumento complementare molto utile nel controllo della peste suina classica in zone ad elevata densità di suini, una volta superati i limiti che continuano a caratterizzare le tecniche di diagnosi discriminatoria per quanto concerne l'origine degli anticorpi.
Emendamento 2
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) Il rispetto delle normative veterinarie sull'importazione di prodotti animali rappresenta un fattore essenziale per evitare l'insorgenza di malattie contagiose negli animali. L'Ufficio alimentare e veterinario di Dublino dovrebbe quindi riservare maggiore attenzione al controllo veterinario sulle importazioni di prodotti animali nell'UE.
Emendamento 3
Considerando 12 ter (nuovo)
(12 ter) La Commissione europea, in cooperazione con l'Ufficio alimentare e veterinario di Dublino, presenterà al Parlamento europeo una relazione sugli attuali problemi connessi al sistema di identificazione e registrazione all'interno dell'Unione europea.
Emendamento 4
Considerando 12 quater (nuovo)
(12 quater) La normativa sul trasporto di animali, specialmente nelle aziende che hanno avuto contatti e nei luoghi di sosta, dovrebbe essere rivista per migliorare le norme veterinarie e ridurre il rischio di propagazione delle epizoozie.
Emendamento 5
Considerando 12 quinquies (nuovo)
(12 quinquies) La Commissione effettuerà uno studio sulle future possibilità di finanziamento a fronte dell'eventuale insorgere di epizoozie. Questo studio dovrebbe esaminare anche se sia fattibile un regime assicurativo obbligatorio.
Emendamento 6
Articolo 2, lettera c)
   c) ""azienda”: lo stabilimento agricolo o di altra natura, situato nel territorio nazionale di uno Stato membro, in cui vengono allevati o detenuti suini, a titolo permanente o provvisorio; ad eccezione dei macelli o dei mezzi di trasporto;
   c) ""azienda”: ogni locale utilizzato per custodire animali ungulati, compresi i fabbricati annessi e i terreni associati all'azienda, e lo stabilimento agricolo o di altra natura, situato nel territorio nazionale di uno Stato membro, in cui vengono allevati o detenuti suini, a titolo permanente o provvisorio; ad eccezione dei macelli o dei mezzi di trasporto;
Emendamento 7
Articolo 2, lettera m)
   m) "proprietario ": qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno;
   m) "allevatore ": qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno;
Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)
   c) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda; l'autorità competente può, se necessario, estendere il divieto di uscita dall'azienda agli animali di altre specie;
   c) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda; l'autorità competente può, se necessario, estendere il divieto di uscita dall'azienda agli animali di allevamento o domestici di altre specie;
Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
   b) un numero sufficiente di campioni sia prelevato dai suini all'atto dell'abbattimento , in modo da poter determinare il modo in cui il virus della peste suina classica è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della notifica della malattia;
   b) un numero di campioni, determinato in base al numero di capi presenti nell'azienda, sia prelevato dai suini dopo la macellazione , in modo da poter determinare il modo in cui il virus della peste suina classica è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della notifica della malattia;
Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 1, lettera g)
   g) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;
   g) dopo l'eliminazione dei suini, i campi o i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;
Emendamento 11
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2
Per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina classica in tali aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un numero sufficiente di campioni.
Per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina classica in tali aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un numero di campioni determinato in base al numero di capi presenti nell'azienda .
Emendamento 12
Articolo 7, paragrafo 3
   3. Nell'allegato V figurano i principali criteri da seguire ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nelle aziende che hanno avuto contatti. Tali criteri possono essere successivamente modificati o completati, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per tener conto dei progressi e delle esperienze in campo scientifico.
   3. Nell'allegato V figurano i principali criteri orientativi da seguire ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nelle aziende che hanno avuto contatti. Tali criteri possono essere successivamente modificati o completati, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per tener conto dei progressi e delle esperienze in campo scientifico.
Emendamento 13
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1
   1. Non appena la diagnosi della peste suina classica nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, l'autorità competente istituisce, intorno alla zona colpita dal focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km.
   1. Non appena la diagnosi della peste suina classica nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, l'autorità competente istituisce, intorno alla zona colpita dal focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km e non più di 15 km, in funzione delle barriere naturali .
Emendamento 14
Articolo 10, paragrafo 1, lettera d)
   d) è vietata, salvo autorizzazione dell'autorità competente, l'entrata e l'uscita dall'azienda di animali di qualsiasi altra specie;
   d) è vietata, salvo autorizzazione dell'autorità competente, l'entrata e l'uscita dall'azienda di animali di allevamento o domestici di qualsiasi altra specie;
Emendamento 15
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Acquisti all'intervento
Qualora l'applicazione delle misure di immobilizzazione degli animali nelle zone di sorveglianza e di protezione di cui agli articoli 10 e 11 dovesse protrarsi nel tempo fino a compromettere seriamente le norme fondamentali in materia di benessere degli animali e a perturbare gravemente i mercati, la Commissione, su iniziativa dello Stato membro interessato, valuta la possibilità di porre in atto, a titolo eccezionale, un piano di acquisto all'intervento.
Emendamento 16
Articolo 13, paragrafo 1
   1. La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui all'articolo 5 non può avvenire prima che siano trascorsi 30 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione in conformità dell'articolo 12.
   1. La reintroduzione dei suini, o di altri animali qualora l'allevatore abbia deciso di non procedere a un ripopolamento con suini, nelle aziende di cui all'articolo 5 non può avvenire prima che siano trascorsi 30 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione in conformità dell'articolo 12.
Emendamento 17
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a), comma 1
   a) se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica o provenienti da aziende situate all'esterno della zona di restrizione. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo 40 giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità con il manuale di diagnostica;
   a) se si tratta di un allevamento all'aperto, e se l'allevatore ha deciso di procedere a un ripopolamento con suini, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica o provenienti da aziende situate all'esterno della zona di restrizione. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo 40 giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità con il manuale di diagnostica;
Emendamento 18
Articolo 14, lettera a)
   a) siano immediatamente abbattuti tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nei mezzi di trasporto di cui trattasi ;
   a) gli animali siano condotti con urgenza nelle zone di distruzione, sotto la vigilanza delle autorità competenti ;
Emendamento 19
Articolo 14, lettera c)
   c) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, vengano effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale in conformità dell'articolo 12;
   c) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, delle lettiere, dei liquami, ecc. , vengano effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale in conformità dell'articolo 12;
Emendamento 20
Articolo 15, paragrafo 1
   1. Non appena è informata del sospetto di infezione di suini selvatici, l'autorità competente dello Stato membro in causa adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, fornendo informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori ed esaminando, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.
   1. Non appena è informata del sospetto di infezione di suini selvatici, l'autorità competente in materia di sanità veterinaria dello Stato membro in causa adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, fornendo informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori ed esaminando, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.
Emendamento 21
Articolo 15, paragrafo 2, frase introduttiva
   2. Non appena sia confermato un caso primario di peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, l'autorità competente provvede senza indugio:
   2. Non appena sia confermato un caso primario di peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, l'autorità competente in materia di sanità veterinaria provvede senza indugio:
Emendamento 22
Articolo 17, paragrafo 3, frase introduttiva
   3. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure diagnostiche della peste suina classica, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva è approvato, secondo la procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2, un manuale di diagnostica della peste suina classica nel quale sono definiti almeno:
   3. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure diagnostiche della peste suina classica, la presente direttiva è completata da un manuale di diagnostica della peste suina classica incorporato sotto forma di allegato e nel quale sono definiti almeno:
Emendamento 23
Articolo 18 bis (nuovo)
Articolo 18 bis
Vaccini marcatori
La Commissione, in conformità delle raccomandazioni del Comitato scientifico e del parere del Comitato veterinario permanente, può autorizzare gli Stati membri a introdurre l'impiego di vaccini marcatori una volta che il progresso scientifico avrà reso possibile la distinzione, attraverso tecniche di diagnosi discriminatoria affidabili, fra animali infetti e animali vaccinati. Il ricorso ai vaccini marcatori potrebbe essere consigliato a scopo preventivo in zone ad elevata densità di suini, per evitare le macellazioni massicce cui si procede in dette zone quando insorge un focolaio.
Emendamento 24
Articolo 22, paragrafo 2, comma 1
   2. Per la stesura del piano di emergenza si applicano per analogia i criteri e i requisiti delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di elaborazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica.
   2. Per la stesura del piano di emergenza si applicano per analogia i criteri e i requisiti delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di elaborazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica. I piani di emergenza sono aggiornati alla luce dell'esperienza acquisita durante l'epidemia di afta epizootica del 2001.
Emendamento 25
Articolo 22, paragrafo 3, comma 1
   3. La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in particolare a garantirne la compatibilità con quelli degli altri Stati membri.
   3. La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in particolare a garantirne la compatibilità con quelli degli altri Stati membri. Al 31 dicembre 2001 gli Stati membri disporranno di un piano nazionale di emergenza approvato dalla Commissione.
Emendamento 26
Articolo 22, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Il sistema ANIMO (sistema di controllo dei trasporti di animali) va migliorato. La Commissione garantisce che la localizzazione del trasporto di animali sia più efficace.
Pertanto gli Stati membri forniscono tempestivamente alla Commissione adeguate informazioni sul trasporto di animali.
Emendamenti 33 e 37
Articolo 24
Per quanto riguarda l' alimentazione degli animali con rifiuti alimentari, gli Stati membri applicano, per analogia, le disposizioni comunitarie vigenti in materia di lotta contro l'afta epizootica.
La Commissione pone un divieto immediato di alimentazione degli animali con rifiuti alimentari. Gli Stati membri applicano tale divieto , per analogia, agli animali che possono contrarre l'afta epizootica. Entro il giugno 2002 la Commissione presenta una proposta legislativa per vietare l'alimentazione con rifiuti alimentari, salvo qualora le autorità competenti degli Stati membri provvedano a garantire che essi abbiano subito un adeguato trattamento conforme agli standard di stabilizzazione, tale da assicurare la devitalizzazione degli agenti patogeni della peste suina e dell'afta epizootica, che il trattamento è effettuato esclusivamente in stabilimenti autorizzati ufficialmente e che negli Stati membri sia applicato l'obbligo di registrazione.
Emendamento 28
Articolo 24 bis (nuovo)
Articolo 24 bis
Finanziamento
I costi legati all'insorgenza della peste suina classica sono cofinanziati dall'Unione europea. La composizione del contributo da parte degli Stati membri è oggetto di un'armonizzazione a livello di Unione europea.
Emendamento 29
Articolo 28, paragrafo 1
   1. In deroga all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, gli allegati I e IV della direttiva 80/217/CEE restano applicabili ai fini della presente direttiva fino all'entrata in vigore della decisione recante approvazione del manuale di diagnostica di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della presente direttiva.
   1. In deroga all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, gli allegati I e IV della direttiva 80/217/CEE restano applicabili ai fini della presente direttiva fino all'entrata in vigore del manuale di diagnostica di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della presente direttiva, in essa incorporato sotto forma di allegato .
Emendamento 30
Articolo 29 bis (nuovo)
Articolo 29 bis
Partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale
Nel corso dei negoziati di adesione si adottano iniziative al fine di garantire che i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale siano inclusi nei regimi di controllo della peste suina classica attraverso l'applicazione della legislazione comunitaria in materia di salute animale.
Emendamento 31
Allegato II, punto 1, lettera f), trattino 3 bis (nuovo)
   - all'atto della macellazione devono essere distrutti, insieme agli animali macellati, tutto il materiale monouso utilizzato per la macellazione, gli alimenti immagazzinati nell'azienda e il materiale monouso che si trovi in quest'ultima;
Emendamento 32
Allegato II, punto 1, lettera f), trattino 3 ter (nuovo)
   - l'acqua utilizzata nelle operazioni di pulizia deve essere convogliata nel pozzo nero o se ne deve garantire lo smaltimento igienico all'interno dell'azienda;

(1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 199.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (COM(2000) 462 - C5-0493/2000 - 2000/0214(CNS) )

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 462 )(1) ,

-  consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0493/2000 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0143/2001 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 199.

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