Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel settore della protezione ambientale (COM(2001) 337
- C5-0281/2001
- 2001/0139(COD)
)
(10 bis) Gli stanziamenti annuali sono stabiliti dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio.
Emendamento 29
Articolo 1, paragrafo 2
2.
L'obiettivo generale del programma è la promozione delle ONG attive principalmente nel campo della protezione ambientale a livello europeo e che contribuiscono, o possono contribuire allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica ambientale comunitaria in tutte le regioni di Europa. Il programma promuove anche la partecipazione sistematica delle ONG in tutte le fasi del processo decisionale della Comunità in materia ambientale, garantendone l'adeguata rappresentanza alle riunioni di consultazione dei soggetti interessati e alle audizioni pubbliche.
2.
L'obiettivo generale del programma è la promozione delle ONG attive principalmente nel campo della protezione e del miglioramento
ambientale oppure attive nel campo della protezione degli animali, a condizione che tali attività siano volte al raggiungimento di obiettivi di protezione dell'ambiente
a livello europeo e che contribuiscono, o possono contribuire allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica ambientale comunitaria in tutte le regioni di Europa. Il programma promuove anche la partecipazione sistematica delle ONG in tutte le fasi del processo decisionale della Comunità in materia ambientale, garantendone l'adeguata rappresentanza alle riunioni di consultazione dei soggetti interessati e alle audizioni pubbliche.
Emendamento 30
Articolo 2, lettera a)
a)
essere un'entità giuridica indipendente senza fini di lucro, operante nel settore ambientale, con finalità ecologiche al servizio della collettività;
a)
essere un'entità giuridica indipendente senza fini di lucro, operante nel settore della protezione e del miglioramento
ambientale oppure attive nel campo della protezione degli animali, a condizione che tali attività siano volte al raggiungimento di obiettivi di protezione dell'ambiente
, con finalità ecologiche al servizio della collettività;
Emendamento 31
Articolo 2, lettera b)
b)
essere attiva a livello europeo, con una struttura (base di membri) ed attività che coprano almeno tre paesi europei;
b)
essere attiva a livello europeo a titolo individuale o attraverso varie associazioni coordinate
, con una struttura (base di membri) ed attività che coprano almeno tre paesi europei, a meno che non si tratti di un'organizzazione attiva in due paesi in fase di adesione, nel qual caso detta caratteristica è ritenuta auspicabile ma non fondamentale a titolo di deroga specifica
;
Emendamento 5
Articolo 2, lettera b bis) (nuova)
b bis)
sviluppare reti fra organizzazioni attive negli Stati membri e organizzazioni attive nei paesi in fase di adesione;
Emendamento 6
Articolo 2, lettera c bis) (nuova)
c bis)
incoraggiare partenariati con organizzazioni del settore pubblico e privato;
Emendamento 7
Articolo 2, lettera d bis) (nuova)
d bis)
essere in grado di attrarre cofinanziamenti da fonti esterne.
Emendamento 8
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Considerata l'importanza per lo sviluppo sostenibile e per la salute e la qualità della vita dei cittadini europei, il programma evidenzia in particolare le aree prioritarie del sesto programma di azione in materia di ambiente, che sono state raggruppate sotto quattro voci principali:
-
limitare il cambiamento climatico;
-
natura e biodiversità - proteggere una risorsa senza eguali;
-
salute e ambiente;
-
garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti.
Il sesto programma di azione in materia di ambiente sarà oggetto di una revisione nel quarto anno di applicazione e sarà eventualmente aggiornato e modificato per tener conto di nuovi sviluppi e nuove informazioni.
Oltre alle aree sopra citate, sono anche considerati prioritari l'educazione ambientale e l'attuazione e il controllo della legislazione ambientale comunitaria.
Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 2
2.
L'invito a presentare proposte stabilisce i criteri di ammissibilità, selezione e assegnazione e la procedura di applicazione, valutazione e approvazione.
2.
L'invito a presentare proposte comprende un pacchetto informativo e
stabilisce i criteri di ammissibilità, selezione e assegnazione (incluse precisazioni sul sistema di ponderazione proposto)
e la procedura di applicazione, valutazione e approvazione.
Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 3
3.
Dopo valutazione delle proposte, la Commissione decide, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tranne eventuali ritardi nell'adozione del bilancio comunitario, quali organizzazioni riceveranno il finanziamento nell'anno successivo. La decisione dà luogo ad un accordo tra la Commissione e il beneficiario in cui sono stabiliti l'importo massimo della sovvenzione, le modalità di pagamento, le misure di controllo e monitoraggio e gli obiettivi da raggiungere con la sovvenzione.
3.
Dopo valutazione delle proposte, la Commissione decide, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tranne eventuali ritardi nell'adozione del bilancio comunitario, quali organizzazioni riceveranno il finanziamento nell'anno successivo. La decisione dà luogo ad un accordo tra la Commissione e il beneficiario in cui sono stabiliti l'importo massimo della sovvenzione, le modalità di pagamento, le misure di controllo e monitoraggio e gli obiettivi da raggiungere con la sovvenzione. Il pagamento è effettuato immediatamente.
Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Entro il 30 settembre 2002 la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'esposizione delle modalità in base alle quali deciderà dell'ammissibilità delle ONG che si sono candidate, in termini di sostegno pubblico e competenza specialistica, unitamente ai dettagli del sistema fisso di ponderazione utilizzato per valutare le domande.
Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. La selezione e la procedura sono condotte in modo trasparente e chiaro. La Commissione invita due rappresentanti del Parlamento europeo ad assistere in qualità di osservatori alle riunioni relative alla procedura di selezione ed assegnazione.
Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2
L'importo è determinato annualmente secondo un sistema fisso di ponderazione che tiene conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 5 e delle dimensioni della ONG, come indicato
nella parte 3 dell'allegato.
L'importo è determinato annualmente secondo un sistema fisso di ponderazione che tiene conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 5 e dei principi indicati
nella parte 3 dell'allegato.
Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 2
2.
Nell'ambito del presente programma un beneficiario è libero di usare la sovvenzione per coprire le spese ammissibili dell'organizzazione
, come ritiene opportuno, nel corso dell'anno oggetto di finanziamento. Sono considerate ammissibili tutte le spese a carico del beneficiario durante l'anno della sovvenzione, ad eccezione di quelle specificate al punto
4 dell'allegato.
2.
Nell'ambito del presente programma un beneficiario è libero di usare la sovvenzione per coprire le spese ammissibili dell'ONG
, come ritiene opportuno, nel corso dell'anno oggetto di finanziamento. Sono considerate ammissibili tutte le spese a carico del beneficiario durante l'anno della sovvenzione, ad eccezione di quelle specificate al parte
4 dell'allegato. Il beneficiario può anche destinare fondi a partner od organizzazioni aderenti, in conformità di quanto specificato nel programma di lavoro approvato.
Emendamento 15
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Contributi in natura o prestazioni lavorative offerte a titolo gratuito possono essere interamente computati come spese.
Emendamento 16
Articolo 6, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. La Commissione comunica alle ONG escluse i motivi per cui esse non rispondono ai requisiti, fornendo informazioni sufficienti a consentire loro di identificare le necessità di riforma prima di presentare nuove domande.
Emendamento 17
Articolo 7, paragrafo 3
3.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti della prospettiva finanziaria.
3.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Essi tengono conto delle condizioni di cui all'articolo 11.
Emendamento 18
Articolo 8
1.
Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità rispetto a frodi e altre irregolarità, la Commissione può effettuare controlli ad hoc ed ispezioni nell'ambito del presente programma, conformemente al regolamento del Consiglio
(Euratom, CE) n. 2185/96 dell'11 novembre 1996. Le
indagini svolte dall'
Ufficio europeo antifrode (OLAF) sono disciplinate inoltre
dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione informa in anticipo il beneficiario di qualsiasi controllo ad hoc, tranne se esistono fondati motivi per sospettare una frode e/o un uso abusivo.
1.
Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità rispetto a frodi e altre irregolarità, la Commissione può effettuare controlli ad hoc ed ispezioni nell'ambito del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio
dell'11 novembre 1996. Se del caso, vengono svolte
indagini da parte dell'
Ufficio europeo antifrode (OLAF). Tali indagini
sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999
.
2.
Il beneficiario della sovvenzione tiene
a disposizione della Commissione tutta la documentazione di riferimento, tra cui il bilancio certificato, concernente la spesa incorsa nell'anno oggetto della sovvenzione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento.
2.
Il beneficiario della sovvenzione, e se del caso i suoi partner o i suoi membri, tengono
a disposizione della Commissione tutta la documentazione di riferimento, tra cui il bilancio certificato, concernente la spesa incorsa nell'anno oggetto della sovvenzione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento.
Emendamento 19
Articolo 10
Un elenco dei beneficiari che saranno finanziati nell'ambito del presente programma, con indicazione dell'importo assegnato è pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Un elenco dei beneficiari che saranno finanziati nell'ambito del presente programma, con indicazione dell'importo assegnato e del punteggio raggiunto
è pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Ogni candidato la cui domanda non è stata accolta riceve informazioni chiare e motivate, corredate dell'indicazione del punteggio raggiunto e del punteggio che sarebbe stato necessario per l'accoglimento della domanda.
Emendamento 20
Articolo 11, comma - 1 (nuovo)
Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione presenta una relazione sulla procedura di assegnazione di sovvenzioni per l'anno in corso, nonché sui risultati delle sovvenzioni concesse per l'anno precedente. La relazione contiene l'esposizione della metodologia utilizzata dalla Commissione nell'anno in corso per selezionare i beneficiari. La Commissione indice, entro il 30 giugno di ogni anno, una riunione cui partecipano gli Stati membri, i rappresentanti del Parlamento europeo e altre parti interessate allo scopo di discutere la relazione.
Emendamento 21
Articolo 11, comma 1
Al più tardi il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma durante i primi tre anni corredata, se opportuno, da proposte di adeguamenti nell'ottica di continuare o meno il programma. Questa relazione è basata sulle relazioni concernenti le prestazioni dei beneficiari e valuta, in particolare, la loro efficacia a contribuire agli obiettivi enunciati nell'articolo 1 e nell'allegato.
Al più tardi il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma durante i primi tre anni corredata, se opportuno, da proposte di adeguamenti nell'ottica di continuare o meno il programma. Questa relazione è basata sulle relazioni concernenti le prestazioni dei beneficiari e valuta, in particolare, la loro efficacia a contribuire agli obiettivi enunciati nell'articolo 1 e nell'allegato. Quando presenta il progetto preliminare di bilancio, la Commissione comunica all'autorità di bilancio i risultati della valutazione quantitativa e qualitativa dell'azione, determinata in base al programma annuale e agli indicatori di efficienza.
Emendamento 22
Allegato, parte 2, trattino 1, sottotrattino 3 bis (nuovo)
-
Pertinenza in termini di approfondimento dei legami europei e interconnessione di piccole associazioni regionali o locali impegnate a favore dell'applicazione, nel contesto in cui operano, dell'acquis comunitario in materia di ambiente e sviluppo sostenibile.
Emendamento 23
Allegato, parte 3, punto 1
1.
A parità di tutti gli altri parametri, le ONG più grandi
(misurate
in base alla media
delle loro spese annuali verificate dei due anni precedenti e al totale delle spese ammissibili previste per l'anno di sovvenzione) riceveranno importi superiori rispetto alle
ONG più piccole
. Tuttavia, più le ONG sono grandi e più questo vantaggio di dimensioni sarà
relativamente più piccolo
.
1.
A parità di tutti gli altri parametri, le sovvenzioni concesse alle
ONG con un maggiore volume di attività rilevanti
(misurato
in base al valore medio
delle loro spese annuali verificate dei due anni precedenti e al totale delle spese ammissibili previste per l'anno di sovvenzione) sono di norma di entità superiore a quella delle sovvenzioni a favore di
ONG con un minore volume di attività rilevanti
. Tuttavia, la ripartizione avviene su base non lineare, per cui i beneficiari con un minore volume di attività rilevanti avranno un tasso di sovvenzione
relativamente elevato
.
Emendamento 24
Allegato, parte 4, trattino 7
-
Contributi in natura
-
Contributi in natura per le organizzazioni con un bilancio annuo pari almeno a 300 000 euro
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel settore della protezione ambientale (COM(2001) 337
- C5-0281/2001
- 2001/0139(COD)
)
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 337(1)
),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0281/2001
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (A5-0317/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga di nuovo presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.