Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE
) (7914/1/2001 riv1 - C5-0293/2001
- 1992/0449(COD)
)
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
- vista la posizione comune del Consiglio (7914/1/2001 RIV 1 - C5-0293/2001
),
- vista la sua posizione in prima lettura(1)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1992) 560(2)
),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(1994) 284(3)
),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0320/2001
),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 3
(3)
È opportuno
, come primo passo, introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle vibrazioni, a causa degli effetti di queste sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, segnatamente i disturbi muscolo-scheletrici, neurologici e vascolari. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti le possibili distorsioni di concorrenza.
(3)
È necessario
, come primo passo, introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle vibrazioni, a causa degli effetti di queste sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, segnatamente i disturbi muscolo-scheletrici, neurologici e vascolari. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti le possibili distorsioni di concorrenza. E' necessario che vengano adottate senza indugio direttive concernenti gli altri agenti fisici (rumore, radiazioni ottiche, campi e onde elettromagnetiche) non disciplinati dalla presente direttiva.
Emendamento 2
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)
a)
il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 1,15
m/s2
oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 21
m/s1,75
;
a)
il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,8
m/s2
oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 14,6
m/s1,75
;
b)
il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,6 m/s2
, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 11 m/s1,75
.
b)
il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,5 m/s2
, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 8,5 m/s1,75
.
Emendamento 3
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)
c)
la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, per esempio sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero;
c)
la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, per esempio sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e attrezzature provviste di impugnature atte ad attenuare le vibrazioni
;
Emendamento 4
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a bis) (nuova)
a bis)
il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria e
:
Emendamento 5
Articolo 9
Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere un periodo transitorio massimo di 6 anni
a decorrere da ……… * allorché sono utilizzate delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente a ……… ** che, tenuto conto dei più recenti progressi tecnici e/o dell'applicazione delle misure organizzative, non consentono di rispettare i valori limite di esposizione.
1.
Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere un periodo transitorio massimo di 5 anni
a decorrere da ……… * allorché sono utilizzate delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente a ……… ** che, tenuto conto dei più recenti progressi tecnici e/o dell'applicazione delle misure organizzative, non consentono di rispettare i valori limite di esposizione.
Quanto alle attrezzature utilizzate nei settori agricolo e forestale gli Stati membri possono allungare di 3 anni il periodo transitorio massimo.
Quanto alle attrezzature utilizzate nei settori agricolo e forestale gli Stati membri possono allungare di 3 anni il periodo transitorio massimo.
2.
Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse dagli Stati membri in seguito alla consultazione delle parti sociali, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali.
* 3 anni
a partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
* 2 anni
a partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
** 6 anni
a partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
** 3 anni
a partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 11
Articolo 10, paragrafo 1
1.
Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri, per i settori della navigazione marittima e aerea, in circostanze debitamente giustificate, possono derogare all'articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero, qualora, tenuto conto dello stato della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare i valori limite d'esposizione nonostante l'applicazione di misure tecniche e/o organizzative.
1.
Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri, per i settori della navigazione marittima e aerea e per i settori agricolo e forestale
, in circostanze debitamente giustificate, possono derogare all'articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero, qualora, tenuto conto dello stato della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare i valori limite d'esposizione nonostante l'applicazione di misure tecniche e/o organizzative.
1 bis. Nel caso dei settori agricolo e forestale, il valore limite giornaliero di esposizione è stabilito entro il ... * tenendo conto delle più recenti ricerche e informazioni scientifiche disponibili.
_____________ * 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 6
Articolo 13
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali.
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali. Tale relazione contiene tra l'altro un elenco debitamente motivato delle disposizioni transitorie e delle deroghe adottate dagli Stati membri. La relazione contiene altresì una descrizione delle migliori prassi volte a prevenire le vibrazioni nocive per la salute e delle modalità alternative in tema di organizzazione del lavoro, nonché delle misure intraprese dagli Stati membri in favore della circolazione delle conoscenze su dette prassi.
Sulla base di tali relazioni la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.
Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva dell'attuazione della direttiva, anche sulla scorta della ricerca e delle informazioni scientifiche e
informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro anche in merito alle eventuali proposte di modifica
.