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Procedura : 2000/0331(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0321/2001

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A5-0321/2001

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P5_TA(2001)0545

Testi approvati
Martedì 23 ottobre 2001 - Strasburgo
Ambiente: partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi ***I
P5_TA(2001)0545A5-0321/2001
Testo
 Risoluzione

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE (COM(2000) 839 - C5-0027/2001 - 2000/0331(COD) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione (1)   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 1
   (1) La normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana .
   (1) La normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute dell'individuo e della collettività .
Emendamento 2
CONSIDERANDO 2
   (2) La normativa comunitaria in materia di ambiente prevede che le autorità pubbliche e altri organismi adottino decisioni che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone .
   (2) La normativa, i piani e i programmi della Comunità relativi all'ambiente e ad altri settori di politica prevedono che le autorità pubbliche e altri organismi adottino decisioni che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere dell'individuo e della collettività .
Emendamento 3
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 3
   (3) L'efficace partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni summenzionate consente agli stessi di esprimere pareri ed esigenze e ai decisori di tenerne conto; ciò promuove la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuisce ad accrescere la pubblica consapevolezza dei problemi ambientali .
   (3) L'efficace partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni summenzionate consente agli stessi di esprimere pareri ed esigenze e ai decisori di tenerne conto; ciò promuove la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuisce ad accrescere il sostegno dei cittadini alle decisioni adottate .
Emendamento 5
CONSIDERANDO 6
   (6) Tra gli obiettivi della convenzione vi è quello di garantire il diritto di partecipazione dei cittadini ad alcune attività decisorie in materia ambientale , per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona di vivere in un ambiente propizio alla propria salute e al proprio benessere.
   (6) Tra gli obiettivi della convenzione di Aarhus vi è quello di garantire il diritto di partecipazione dei cittadini alle attività decisorie nelle questioni aventi un impatto sull'ambiente , per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona di vivere in un ambiente propizio alla salute e al benessere dell'individuo e della collettività .
Emendamento 6
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)
(8 bis) Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di Aarhus la Comunità e gli Stati membri devono favorire la partecipazione del pubblico all'elaborazione di disposizioni regolamentari e di norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente.
Emendamento 7
CONSIDERANDO 9
   (9) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, esperibili per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini contenute nell'articolo 6 della convenzione medesima.
   (9) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, esperibili per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini contenute nell'articolo 6 e negli altri articoli pertinenti della convenzione medesima.
Emendamento 8
CONSIDERANDO 10
   (10) Anche per talune direttive del settore ambientale che prescrivono agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente, è necessario prevedere forme di partecipazione dei cittadini che siano consone alle disposizioni della convenzione di Aarhus, ed in particolare all'articolo 7.
   (10) Anche per la normativa comunitaria che prescrive agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente, è necessario prevedere forme di partecipazione dei cittadini che siano consone alle disposizioni della convenzione di Aarhus, ed in particolare all'articolo 7.
Emendamenti 9, 10 e 33
ARTICOLO 1
Partecipazione dei cittadini ai piani e ai programmi
Partecipazione dei cittadini ai piani, ai programmi e alle politiche
   1. Ai fini del presente articolo per "cittadini” s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
   1. Ai fini della presente direttiva per "cittadini” s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
   2. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla preparazione e al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma dell'allegato I della presente direttiva.
   2. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alle varie fasi della preparazione e al riesame dei piani, dei programmi ovvero delle politiche che devono essere elaborati a norma dell'allegato I della presente direttiva.
A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:
A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:
   a) i cittadini siano informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, di eventuali proposte relative a tali piani o programmi o al loro riesame e affinché le informazioni relative a tali proposte siano rese accessibili ai cittadini stessi;
   a) i cittadini siano informati, attraverso un pubblico avviso e i mezzi di comunicazione elettronici oppure in altra forma adeguata, di eventuali proposte relative a tali piani, programmi o politiche o al loro riesame e affinché le informazioni relative a tali proposte, fra l'altro quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e quelle sulle autorità competenti a cui trasmettere osservazioni e richieste, siano rese accessibili ai cittadini stessi;
   b) i cittadini possano esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;
   b) i cittadini possano esprimere osservazioni e pareri, quando sono ancora aperte tutte le opzioni, prima che vengano adottate decisioni sui piani, sui programmi e sulle politiche ;
   c) nelle decisioni si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione dei cittadini.
   c) nelle decisioni si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione dei cittadini.
   3. Gli Stati membri definiscono i soggetti ammessi alla partecipazione di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate, in particolare quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.
   3. Gli Stati membri definiscono i soggetti ammessi alla partecipazione di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate, in particolare quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.
Le modalità precise della partecipazione ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da garantire un'ampia partecipazione dei cittadini.
Le modalità precise della partecipazione ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da garantire un'ampia partecipazione dei cittadini.
Tali modalità possono fra l'altro comprendere una formazione sul processo decisionale destinata ai cittadini o il finanziamento della formazione .
Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione dei cittadini di cui al presente articolo.
Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione dei cittadini di cui al presente articolo.
3 bis. Gli Stati membri si accertano che, dopo aver esaminato le osservazioni e i pareri formulati dai cittadini, le autorità competenti attuino azioni adeguate per rispondere, individualmente o collettivamente, ai cittadini spiegando qual è l'eventuale impatto della loro partecipazione nella questione all'esame.
Emendamento 30/riv.
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 TER (nuovo)
3 ter. Gli Stati membri garantiscono che, nel quadro del loro ordinamento giuridico nazionale, i cittadini di cui paragrafo 3:
   a) che siano in grado di dimostrare di essere sufficientemente interessati, oppure
   b) che rivendichino il pregiudizio di un diritto, ove la norma di procedura amministrativa di uno Stato membro lo richieda espressamente,
possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini di cui al presente articolo.
Gli Stati membri definiscono cosa costituisca un “interesse sufficiente” e il “pregiudizio di un diritto”.
Le disposizioni del presente paragrafo non precludono la possibilità di una procedura preliminare di ricorso dinanzi a un'autorità amministrativa, né pregiudicano l'obbligo di esaurimento di tutte le procedure di ricorso amministrativo, prima di ricorrere alle procedure di ricorso giurisdizionale, ove un tale obbligo sia posto dalla legislazione nazionale.
Emendamento 13
ARTICOLO 2, PUNTO 1
Articolo 1, paragrafi 2 e 4 (direttiva 85/337/CEE )
   1. Al l'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti definizioni:
   1. L'articolo 1 è così modificato :
   a) Al paragrafo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:
“cittadini”, una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
“cittadini”, una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
""cittadini interessati”, cittadini che subiscano o possano subire gli effetti della procedura di autorizzazione o che vantino interessi rispetto a tale procedura; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano le disposizioni di diritto nazionale si considerano portatrici di siffatti interessi.
""cittadini interessati”, cittadini che subiscano o possano subire gli effetti della procedura di autorizzazione o che vantino interessi rispetto a tale procedura; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano le disposizioni di diritto nazionale si considerano portatrici di siffatti interessi.
   b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
"4. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e conformemente alla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva ai progetti attinenti alle necessità della difesa nazionale, qualora ritengano che l'applicazione possa pregiudicare tali necessità.”
Emendamento 14
ARTICOLO 2, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 2, paragrafo 3 (direttiva 85/337/CEE )
1 bis. L'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:
""a) esaminano se un'altra forma di valutazione sia adeguata;
   b) mettono a disposizione dei cittadini, in conformità di quanto disposto alla lettera a), le informazioni relative all'esenzione, le ragioni per cui è stata accordata e le modalità relative alla procedura di ricorso, in conformità dell'articolo 10 bis.”
Emendamenti 34, 15 e 16
ARTICOLO 2, PUNTO 2
Articolo 6, paragrafi da 2 a 5 (direttiva 85/337/CEE )
   a) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti testi:
   a) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti testi:
"2. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini interessati vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla procedura di autorizzazione. Ai fini della suddetta partecipazione si applicano i paragrafi 3, 4 e 5.
"2. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini interessati vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla procedura di autorizzazione. Ai fini della suddetta partecipazione si applicano i paragrafi 3, 4 e 5.
   3. I cittadini devono essere informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce della procedura di autorizzazione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
   3. I cittadini devono essere informati, attraverso un pubblico avviso e i mezzi di comunicazione elettronici oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce della procedura di autorizzazione o di riesame dell'autorizzazione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
   a) la domanda di autorizzazione;
   a) la domanda di autorizzazione o la domanda di riesame dell'autorizzazione ;
   b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;
   b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;
   c) informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;
   c) informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;
   d) la natura delle decisioni ipotizzabili o dell'eventuale progetto di decisione;
   d) la natura delle decisioni ipotizzabili o dell'eventuale progetto di decisione;
   e) le eventuali informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 5;
   e) le eventuali informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 5;
   f) i principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel corso della procedura di autorizzazione, compresi eventuali pareri espressi sulla domanda dalle autorità consultate ai sensi del paragrafo 1;
   f) i principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel corso della procedura di autorizzazione, compresi eventuali pareri espressi sulla domanda dalle autorità consultate ai sensi del paragrafo 1;
   g) l'indicazione dei tempi e del luogo in cui può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali essa è resa disponibile;
   g) l'indicazione dei tempi e del luogo in cui può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali essa è resa disponibile;
   h) le modalità precise della partecipazione dei cittadini ai sensi del paragrafo 5.”
   h) le modalità precise della partecipazione dei cittadini ai sensi del paragrafo 5.”
   b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
   b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6 :
"4. I cittadini interessati hanno diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.
"4. I cittadini interessati hanno diritto di esprimere osservazioni e pareri, quando sono ancora aperte tutte le opzioni, alla o alle autorità competenti prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione. In sede di adozione di una decisione è necessario tenere adeguatamente conto dei risultati della partecipazione dei cittadini.
   5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione dei cittadini (ad esempio mediante avvisi affissi entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione dei cittadini interessati (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi di cui al presente articolo."
   5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione dei cittadini (ad esempio mediante avvisi affissi entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione dei cittadini interessati (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate per ciascuna delle varie fasi, garantendo che vi sia il tempo sufficiente per informare i cittadini e perché questi ultimi possano prepararsi e partecipare efficacemente come previsto dal presente articolo.
   6. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo un esame dei commenti e dei pareri dei cittadini, le autorità competenti attuino le azioni adeguate per rispondere ai cittadini.”
Emendamenti 20 e 21
ARTICOLO 2, PUNTO 4
Articolo 9 (direttiva 85/337/CEE )
   4. All' articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :
   4. L' articolo 9 è modificato come segue :
   a) al paragrafo 1 viene aggiunto il trattino seguente:
"- le modalità relative alla procedura di ricorso, a norma dell'articolo 10 bis.”
   b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
"2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili ai cittadini interessati nel proprio territorio.”
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili ai cittadini interessati in modo adeguato nel loro territorio e nella loro lingua .”
Emendamento 31/riv.
ARTICOLO 2, PUNTO 5
Articolo 10 bis, comma 1 (direttiva 85/337/CEE )
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini interessati possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini interessati:
   a) che siano in grado di dimostrare di essere sufficientemente interessati, oppure
   b) che rivendichino il pregiudizio di un diritto, ove la norma di procedura amministrativa di uno Stato membro lo richieda espressamente,
possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri definiscono cosa costituisca un “interesse sufficiente” e il “pregiudizio di un diritto”.
Le disposizioni del presente articolo non precludono la possibilità di una procedura preliminare di ricorso dinanzi a un'autorità amministrativa, né pregiudicano l'obbligo di esaurimento di tutte le procedure di ricorso amministrativo, prima di ricorrere alle procedure di ricorso giurisdizionale, ove un tale obbligo sia posto dalla legislazione nazionale.
Emendamento 35
ARTICOLO 3, PUNTO 3
Articolo 15 (direttiva 96/61/CE)
   a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
   a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
"1. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini interessati vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla procedura decisionale relativa al rilascio o all'aggiornamento dell'autorizzazione o delle condizioni di l'autorizzazione. Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato V.”
"1. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini interessati vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alle varie fasi della procedura decisionale relativa al rilascio o all'aggiornamento dell'autorizzazione o delle condizioni di l'autorizzazione. Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato V.”
   b) È inserito il seguente paragrafo 5 :
   b) Sono inseriti i seguenti paragrafi 5 e 6 :
"5. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo un esame dei commenti e dei pareri dei cittadini, le autorità competenti attuino le azioni adeguate per rispondere ai cittadini.
" 5. Non appena una decisione sia stata adottata, l'autorità competente informa i cittadini in base ad adeguate procedure e rende disponibili le seguenti informazioni:
   a) il contenuto della decisione (compresa una copia dell'autorizzazione nonché delle eventuali condizioni e degli eventuali successivi aggiornamenti);
6 . Non appena una decisione sia stata adottata, l'autorità competente informa i cittadini in base ad adeguate procedure e rende disponibili le seguenti informazioni:
   a) il contenuto della decisione (compresa una copia dell'autorizzazione nonché delle eventuali condizioni e degli eventuali successivi aggiornamenti);
   b) i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione.”
   b) i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione;
   b bis) le modalità relative alla procedura di ricorso conformemente all'articolo 15 bis”.
Emendamenti 32/riv. e 23
ARTICOLO 3, PUNTO 4
Articolo 15 bis (direttiva 96/61/CE)
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini interessati possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini interessati:
   a) che siano in grado di dimostrare di essere sufficientemente interessati, oppure
   b) che rivendichino il pregiudizio di un diritto, ove la norma di procedura amministrativa di uno Stato membro lo richieda espressamente,
possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri definiscono cosa costituisca un “interesse sufficiente” e il “pregiudizio di un diritto”.
Le disposizioni del presente articolo non precludono la possibilità di una procedura preliminare di ricorso dinanzi a un'autorità amministrativa, né pregiudicano l'obbligo di esaurimento di tutte le procedure di ricorso amministrativo, prima di ricorrere alle procedure di ricorso giurisdizionale, ove un tale obbligo sia posto dalla legislazione nazionale.
Tale procedura deve essere celere e non eccessivamente onerosa .
Tale procedura deve essere celere e gratuita o poco costosa .
Emendamento 24
ARTICOLO 3, PUNTO 5, LETTERA b)
Articolo 17, paragrafo 4 (direttiva 96/61/CE)
   4. L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5. Lo Stato membro consultato provvede affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili al pubblico interessato nel proprio territorio.
   4. L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5. Lo Stato membro consultato provvede affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili al pubblico interessato in modo adeguato nel loro territorio e nella loro lingua .
Emendamento 25
ALLEGATO I, TITOLO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI E DI PROGRAMMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI, DI PROGRAMMI E DI POLITICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1
Emendamento 26
ALLEGATO I, LETTERA G) BIS (nuova)
   g bis) Altra normativa, altri piani e programmi comunitari che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente o sulla salute e sul benessere dell'individuo e della collettività, la cui esecuzione deve tener conto dell'articolo 6 del trattato.
Emendamenti 27, 28 e 29
ALLEGATO III
Allegato V (direttiva 96/61/CE)
   1. Il pubblico deve essere informato (attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
   1. Il pubblico deve essere informato (attraverso un pubblico avviso e i mezzi di comunicazione elettronici oppure in altra forma adeguata) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
   a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, compresa, in ogni caso, la descrizione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
   a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di riesame o di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, compresa, in ogni caso, la descrizione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
   b) eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 17;
   b) eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 17;
   c) informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;
   c) informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;
   d) la natura delle decisioni ipotizzabili o l'eventuale progetto di decisione;
   d) la natura delle decisioni ipotizzabili o l'eventuale progetto di decisione;
   e) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;
   e) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;
   f) i principali rapporti e consulenze pervenuti all'autorità competente in relazione all'adozione della decisione;
   f) i principali rapporti e consulenze pervenuti all'autorità competente in relazione all'adozione della decisione;
   g) l'indicazione dei tempi e del luogo dove può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali è resa disponibile;
   g) l'indicazione dei tempi e del luogo dove può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali è resa disponibile;
   h) le modalità precise di partecipazione e di consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 4.
   h) le modalità precise di partecipazione e di consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 4.
   2. Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che venga adottata una decisione.
   2. Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e pareri, per iscritto o, se del caso, in un'audizione pubblica, all'autorità competente prima che venga adottata una decisione.
   3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere prese in considerazione al momento della decisione.
   3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere prese in considerazione in modo adeguato al momento della decisione.
   4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante avvisi affissi entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi di cui al presente allegato.
   4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante avvisi affissi entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per informare i cittadini nonché per permettere loro di prepararsi e di partecipare efficacemente a ciascuna delle varie fasi di cui al presente allegato.

(1) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 123.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337 CEE e 96/61/CE del Consiglio (COM(2000) 839 - C5-0027/2001 - 2000/0331(COD) )

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 839 (1) ),

-  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0027/2001 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni (A5-0321/2001 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 123.

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