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Procedura : 2000/0213(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0359/2001

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A5-0359/2001

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P5_TA(2001)0599

Testi approvati
Mercoledì 14 novembre 2001 - Strasburgo
Intermediazione assicurativa ***I
P5_TA(2001)0599A5-0359/2001
Testo
 Risoluzione

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (COM(2000) 511 - C5-0484/2000 - 2000/0213(COD) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione (1)   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 10
   (10) La presente direttiva riguarda i soggetti che esercitano, quale normale attività, la prestazione professionale di servizi d'intermediazione assicurativa a terzi. La sua sfera d'applicazione non deve quindi ricomprendere i soggetti che svolgono attività professionali diverse, quali per esempio consulenti fiscali o contabili, e che forniscono consulenze sulla copertura assicurativa nell'ambito di queste attività.
   (10) La presente direttiva riguarda i soggetti che esercitano, quale normale attività, la prestazione professionale di servizi d'intermediazione assicurativa a terzi. La sua sfera d'applicazione non deve quindi ricomprendere i soggetti che svolgono attività professionali diverse, quali per esempio consulenti fiscali o contabili, e che forniscono consulenze sulla copertura assicurativa nell'ambito di queste attività, e non deve comprendere la semplice fornitura di informazioni di carattere generale sui prodotti assicurativi .
Emendamento 52
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) La protezione che la presente direttiva mira a garantire si estende alle assicurazioni sulla vita; non dovrebbe tuttavia coprire le assicurazioni contro gli infortuni concluse nell'ambito di un'assicurazione viaggi, anche se prevedono prestazioni in caso di incidente mortale.
Emendamento 4
Considerando 12
   (12) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere registrati dall'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria sede principale in base al possesso di rigorosi requisiti professionali attinenti alla competenza, onorabilità, copertura della responsabilità professionale e capacità finanziaria.
   (12) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere registrati dall'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria residenza o la propria sede principale in base al possesso di rigorosi requisiti professionali attinenti alla competenza, onorabilità, copertura della responsabilità professionale e capacità finanziaria.
Emendamento 5
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Gli Stati membri non sono obbligati a tenere un unico registro centrale ma possono tenere vari registri per categorie diverse di intermediari, a condizione che siano facilmente accessibili al pubblico. E' opportuno esaminare l'eventualità di pubblicare tali registri su Internet per facilitarne la consultazione transfrontaliera.
Emendamento 6
Articolo 1, paragrafo 2, alinea
   2. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le disposizioni della presente direttiva a soggetti che propongano contratti assicurativi ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
   2. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le disposizioni dei capi I e II a soggetti che propongano contratti assicurativi ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Emendamento 7
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
   a) i contratti non richiedono conoscenze generali o specifiche in materia assicurativa;
   a) i contratti non richiedono conoscenze specialistiche in materia assicurativa;
Emendamenti 8 e 49
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
   b) non si tratti di contratti di assicurazione sulla vita;
   b) non si tratti di contratti di assicurazione sulla vita; i contratti di assicurazione sulla vita non comprendono le coperture accessorie limitate alla durata di un viaggio o le coperture di base offerte correntemente;
Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
   c) il contratto non assicura i rischi di responsabilità civile;
   c) il contratto non ha come obiettivo principale la copertura dei rischi di responsabilità civile;
Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
   d) l'attività professionale principale del proponente il contratto non consiste nell'intermediazione assicurativa;
   d) l'attività professionale principale o la fonte prevalente del reddito professionale del proponente il contratto non consiste nell'intermediazione assicurativa;
Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)
   e) l'assicurazione ha natura accessoria rispetto al bene o servizio fornito e copre in particolare i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti dal proponente il contratto o prevede risarcimenti per i beni connessi ai viaggi prenotati presso il proponente stesso;
   e) l'assicurazione ha natura accessoria rispetto al bene o servizio fornito e copre in particolare i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti dal proponente il contratto o prevede la copertura di diversi tipi di rischi connessi ai viaggi prenotati presso il proponente stesso;
Emendamento 12
Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)
   f) l'importo del premio non eccede 1 000 EUR e la durata del contratto di assicurazione è inferiore ad un anno.
   f) l'importo del premio non eccede 1 000 EUR e la durata del contratto di assicurazione è inferiore ad un anno e non è rinnovabile .
Emendamenti 57 e 48
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le disposizioni della presente direttiva alle seguenti persone:
   a) intermediari assicurativi che coprono i "grandi rischi” di cui all'articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE del Consiglio 1 ;
   b) intermediari assicurativi legati ad un'impresa nella misura in cui esercitano la loro attività esclusivamente per l'impresa cui sono legati;
   c) persone fisiche o giuridiche che, congiuntamente alla loro attività professionale principale, offrono a titolo accessorio contratti assicurativi standard riguardanti, ad esempio:
   - indennità di garanzia o di rimborso per un servizio fornito ai clienti in base al quale un'impresa assicurativa o un'istituzione creditizia si assume la responsabilità illimitata per le azioni di tali persone;
   - l'assistenza turistica offerta da agenzie di viaggio quali intermediari assicurativi;
   - la copertura della responsabilità civile per danni cagionati da animali o le assicurazioni per malattie degli animali offerte dai veterinari.
__________
1 GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.
Emendamento 15
Articolo 2, punto 3
   3. ""intermediazione assicurativa”, l'attività consistente nel fornire informazioni sui contratti d'assicurazione, nel presentare, preparare o concludere tali contratti e nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione;
   3. ""intermediazione assicurativa”, l'attività consistente nel fornire informazioni sulle garanzie e il contenuto dei contratti d'assicurazione, nel presentare, preparare o concludere tali contratti e nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione con qualunque mezzo, incluse le attività esercitate a distanza con l'ausilio di attrezzature elettroniche di elaborazione e stoccaggio dei dati ;
Emendamento 16
Articolo 2, punto 4
   4. ""intermediazione riassicurativa”, l'attività consistente nel fornire informazioni sui contratti di riassicurazione, nel presentare, preparare o concludere tali contratti e nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione;
   4. ""intermediazione riassicurativa”, l'attività consistente nel fornire informazioni sulle garanzie e il contenuto dei contratti di riassicurazione, nel presentare, preparare o concludere tali contratti e nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione con qualunque mezzo, incluse le attività esercitate a distanza con l'ausilio di attrezzature elettroniche di elaborazione e stoccaggio dei dati ;
Emendamento 17
Articolo 2, punto 6 bis (nuovo)
6 bis. "agente collegato”, qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di intermediazione assicurativa a nome e per conto di un'impresa di assicurazione senza tuttavia percepire i premi o gli importi destinati al cliente, e che agisca sotto la completa responsabilità di tale impresa di assicurazioni, ovvero
   - qualsiasi soggetto eserciti un'attività di intermediazione assicurativa sotto la responsabilità di una o più imprese di assicurazione a titolo complementare rispetto alla sua attività professionale principale - quando l'assicurazione costituisca un complemento al bene o al servizio fornito nel quadro di tale occupazione principale - ma non percepisca i premi o le somme destinati al cliente.
Emendamento 19
Articolo 2, punto 6 ter (nuovo)
6 ter. "assistente dell'intermediario assicurativo”, qualsiasi soggetto collabori all'attività dell'intermediario assicurativo, alle dipendenze e sotto la responsabilità di quest'ultimo;
Emendamento 18
Articolo 2, punto 6 quater (nuovo)
6 quater. "distribuzione di prodotti di bancassicurazione”, l'attività di intermediazione assicurativa esercitata da un istituto finanziario di qualsiasi tipo che non sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la cui attività principale e specifica non sia la distribuzione di prodotti assicurativi e che disponga all'interno della sua struttura di una rete di uffici per i contatti con i clienti;
Emendamento 20
Articolo 2, punto 8, lettera a)
   a) se l'intermediario è una persona fisica, lo Stato membro nel quale esso risiede e nel quale esercita l' attività;
   a) se l'intermediario è una persona fisica, lo Stato membro nel quale esso risiede o nel quale esercita la sua attività a titolo principale ;
Emendamento 21
Articolo 2, punto 10
   10. “supporto durevole”, qualsiasi mezzo che consenta al cliente di registrare le informazioni a lui personalmente destinate in modo che siano accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate.
   10. “supporto durevole”, qualsiasi mezzo che consenta al cliente di registrare le informazioni a lui personalmente destinate in modo che siano accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate, in particolare dischetti, CD ROM, disco rigido del computer del cliente su cui è memorizzata la posta elettronica o qualsiasi altro mezzo adeguato di stoccaggio elettronico.
Emendamento 22
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Distribuzione di prodotti di bancassicurazione
Alla distribuzione di prodotti di bancassicurazione definita all'articolo 2, soggetta ai principi generali applicabili all'agente collegato contemplati dalla presente direttiva, si applicano altresì i seguenti principi di funzionamento:
   1. la distribuzione di prodotti di bancassicurazione è fondata su un accordo scritto concluso tra l'impresa di assicurazione e l'istituto finanziario, contenente i principi che disciplinano le loro relazioni commerciali, con un riferimento particolare all'impegno circostanziato dell'impresa di assicurazione di garantire una formazione in materia di assicurazioni a coloro che svolgono direttamente funzioni di distribuzione con i clienti;
   2. l'impresa di assicurazione ha la responsabilità di garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4, e segnatamente i requisiti in materia di cognizioni e attitudini generali richieste dalle funzioni svolte e dalla quantità e dalla qualità dei prodotti offerti;
   3. senza il previo consenso scritto del cliente, all'istituto finanziario che distribuisce prodotti di bancassicurazione è fatto divieto di:
   - utilizzare le informazioni private fornite dai clienti, riguardanti in particolare le assicurazioni che essi hanno sottoscritto e pagato attraverso conti aperti presso l'istituto finanziario, per presentare loro offerte specifiche concernenti i prodotti assicurativi che distribuiscono;
   - imporre ai propri clienti la sottoscrizione di un contratto per il prodotto assicurativo distribuito come condizione per la conclusione di un contratto relativo ad un prodotto finanziario rientrante nella sua attività commerciale abituale.
In caso di ricorso accertato a tali pratiche vietate si applicano le sanzioni del caso.
Emendamento 23
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri possono accettare che le persone di cui all'articolo 2, punto 6 bis vengano registrate da un'impresa di assicurazione o da un'associazione di imprese di assicurazione sotto la responsabilità di un'autorità competente.
Emendamento 24
Articolo 3, paragrafo 2
   2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione degli intermediari di assicurazione e riassicurazione sia subordinata al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
   2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'autorità competente registri gli intermediari di assicurazione e riassicurazione che sono in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4, e cancelli dal registro coloro che, per qualunque motivo, non rispondono più a tali requisiti . La validità della registrazione dovrebbe essere soggetta ad una revisione almeno triennale da parte dell'autorità competente dello Stato membro.
Emendamento 25
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. L'iscrizione nel registro degli assistenti dell'intermediario assicurativo non è necessaria.
Emendamento 26
Articolo 3, paragrafo 4
   4. Gli Stati membri provvedono affinché il registro o i registri di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili al pubblico.
   4. Gli Stati membri provvedono affinché il registro o i registri di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili al pubblico. Nel registro figurano, oltre al nominativo dell'intermediario, tutte le informazioni relative ai suoi rapporti giuridici e finanziari con imprese di assicurazione. L'autorità incaricata del registro rende pubblico l'elenco degli intermediari iscritti in altri Stati membri che abbiano comunicato l'intenzione di esercitare la loro attività in regime di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Emendamento 27
Articolo 3, paragrafo 5
   5. Le imprese di assicurazione possono avvalersi unicamente dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o riassicurativi iscritti negli appositi registri nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
   5. Fatta salva la possibilità di esercitare la propria attività al di fuori dell'Unione europea con intermediari non registrati di paesi terzi, le imprese di assicurazione possono avvalersi unicamente dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o riassicurativi iscritti negli appositi registri nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Emendamento 29
Articolo 4, paragrafo 1, comma 3
Gli Stati membri non sono tenuti a prescrivere i requisiti di cui al primo comma alle persone fisiche inizianti o svolgenti l'attività d'intermediazione assicurativa o riassicurativa che esercitino a titolo principale una diversa attività professionale e non traggano prevalentemente il loro reddito dalla intermediazione stessa. Questi soggetti sono ammessi ad esercitare l'attività di intermediazione solo qualora un intermediario assicurativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 ovvero un'impresa di assicurazione abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti e abbia fornito loro un'adeguata e pertinente formazione di base.
Gli Stati membri possono permettere che, per gli agenti collegati, l'impresa di assicurazione fornisca una formazione di base appropriata e pertinente in conformità del comma precedente.
Emendamento 30
Articolo 4, paragrafo 2, comma 1
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono possedere il requisito dell'onorabilità. In particolare essi devono possedere un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale in riferimento all'attività assicurativa o riassicurativa e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale.
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono possedere il requisito dell'onorabilità. In particolare essi devono possedere un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale quanto ai reati dolosi contro la proprietà e non devono essere stati dichiarati falliti ovvero essere stati oggetto di una procedura giudiziaria di insolvenza , salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale.
Emendamento 31
Articolo 4, paragrafo 3
   3. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione devono essere in possesso di assicurazione per la responsabilità professionale o di analoga garanzia per un importo non inferiore a 1 000 000 di EUR per ciascun sinistro, salvo che l'assicurazione o la garanzia analoga sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscano o siano incaricati di agire.
   3. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione devono essere in possesso di assicurazione per la responsabilità professionale o di analoga garanzia o tutela in conformità delle disposizioni nazionali per un importo non inferiore a 1 000 000 di EUR per ciascun sinistro, salvo che l'assicurazione o la garanzia analoga sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscano o siano incaricati di agire.
Emendamento 56
Articolo 4, paragrafo 4, lettera a)
   (a) disposizioni di legge secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa di assicurazione o riassicurazione, mentre gli importi corrisposti da quest'ultima all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente;
   (a) disposizioni di legge o norme contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa di assicurazione o riassicurazione, mentre gli importi corrisposti da quest'ultima all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente;
Emendamento 32
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Diritti acquisiti
Gli Stati membri possono prevedere che i soggetti che prima del settembre 2000 esercitavano un'attività di intermediazione, erano iscritti in un registro e possedevano un livello di cognizioni e attitudini generali simile a quello richiesto dalla presente direttiva vengano automaticamente iscritti nel registro istituito.
Emendamento 34
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Lo Stato membro che abbia ricevuto una notifica riguardante l'intenzione di esercitare un' attività in regime di libera prestazione di servizi o di libertà di stabilimento inserisce detta informazione in un elenco accessibile al pubblico, in cui figurano tutti gli elementi di cui all'articolo 3.
Emendamento 54
Articolo 8
   8. Gli Stati membri prevedono istituti adeguati al fine di consentire ai consumatori e ad altri interessati di ricorrere contro gli intermediari di assicurazione o di riassicurazione.
   8. Gli Stati membri prevedono istituti adeguati al fine di consentire ai consumatori e ad altri interessati di ricorrere contro gli intermediari di assicurazione o di riassicurazione. In ogni caso tali istituti devono permettere che la presentazione del ricorso sia accessibile sia per i consumatori sia per le relative associazioni, prevedere che sia dato seguito al ricorso e contemplare l'eventualità che esso sia reso pubblico, fatte salve le norme nazionali in materia di confidenzialità a tutela dei clienti e di protezione dei dati.
Emendamento 36
Articolo 9, paragrafo 1
   1. Gli Stati membri promuovono l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure di reclamo e di soluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra gli intermediari di assicurazione e riassicurazione ed i consumatori, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti.
   1. Gli Stati membri promuovono l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure di reclamo e di soluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra gli intermediari di assicurazione e riassicurazione ed i consumatori, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti. Le disposizioni relative alle procedure tengono conto delle disposizioni della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo 1 .
1 GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
Emendamento 37
Articolo 10, paragrafo 1, alinea
   1. Previamente a qualsiasi contratto iniziale , l'intermediario deve fornire al consumatore quanto meno le seguenti informazioni:
   1. Prima della conclusione del contratto, l'intermediario deve fornire al cliente quanto meno le seguenti informazioni:
Emendamento 38
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)
   b) se la consulenza da lui fornita riguarda o non riguarda la copertura assicurativa offerta da un'ampia gamma di imprese di assicurazione. In quest'ultimo caso egli deve altresì comunicare al cliente, per ogni categoria di rischio, il numero e l'identità delle imprese d'assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
   b) se la consulenza da lui fornita riguarda o non riguarda la copertura assicurativa offerta da un'ampia gamma di imprese di assicurazione. In quest'ultimo caso, e sempre che vi sia una richiesta specifica, egli deve altresì comunicare al cliente, per ogni categoria di rischio, il numero e l'identità delle imprese d'assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
Emendamento 55
Articolo 10, paragrafo 1, lettera d)
   d) qualsiasi obbligo contrattuale in virtù del quale egli sia tenuto a trattare in materia con una o più imprese di assicurazione, nonché la denominazione di tali imprese;
   d) soltanto previa richiesta specifica orale o scritta del cliente, un'indicazione chiara della misura in cui l'intermediario assicurativo è libero di fornire consigli ovvero, in virtù di disposizioni e/o accordi con le imprese di assicurazione, è sottoposto a limitazioni per quanto riguarda i consigli da fornire ai clienti; in questo caso dovrà fornire la denominazione di tali imprese;
Emendamento 40
Articolo 10, paragrafo 1, lettera e)
   e) l'identità del soggetto responsabile per qualsiasi eventuale negligenza, scorrettezza o consulenza inadeguata commessa dall'intermediario in riferimento all'attività d'intermediazione assicurativa;
   e) l'identità della persona fisica o giuridica responsabile per qualsiasi eventuale negligenza, scorrettezza o consulenza inadeguata commessa dall'intermediario in riferimento all'attività d'intermediazione assicurativa;
Emendamenti 41 e 60
Articolo 10, paragrafo 2
   2. Nel caso in cui dichiari di fornire consulenze sulla copertura assicurativa offerta da un'ampia gamma di imprese d'assicurazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), l'intermediario assicurativo deve fondare tali consulenze su un'analisi imparziale dei contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di raccomandare un contratto assicurativo rispondente alle esigenze del consumatore.
   2. Nel caso in cui dichiari di fornire consulenze sulla copertura assicurativa offerta da un'ampia gamma di imprese d'assicurazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), l'intermediario assicurativo deve fondare tali consulenze su un'analisi imparziale dei contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di raccomandare un contratto assicurativo adeguato, basandosi sul principio del "miglior consiglio” e rispondendo alle esigenze espresse dal consumatore. Inoltre, la scelta del prodotto più adatto non deve essere direttamente condizionata dall'entità della commissione corrisposta all'intermediario dall'impresa di assicurazione.
Emendamento 42
Articolo 10, paragrafo 3
   3. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, gli intermediari assicurativi devono quanto meno indicare le richieste e le esigenze del cliente e le ragioni su cui si fonda la scelta consigliata.
soppresso
Emendamento 43
Articolo 10, paragrafo 4
   4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non devono essere fornite dai mediatori di assicurazione che operano nel settore dell'assicurazione dei grandi rischi, né dai mediatori di riassicurazione .
   4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non devono essere fornite dagli intermediari assicurativi che operano nel settore dell'assicurazione dei grandi rischi, né dagli intermediari assicurativi legati ad un'impresa nella misura in cui operano per quest'ultima .
Emendamento 44
Articolo 11, paragrafo 2
   2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'informazione di cui all'articolo 10 può essere fornita verbalmente se la copertura immediata del rischio risulta necessaria o è richiesta dal cliente.
   2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'informazione di cui all'articolo 10 può essere fornita verbalmente (il che comprende tutti i metodi di comunicazione orale, quali le vendite a distanza per telefono o qualsiasi altro metodo di comunicazione analogo) se la copertura immediata del rischio risulta necessaria o è richiesta dal cliente ovvero quando quest'ultimo chieda espressamente tale informazione. Il cliente può comunque chiedere un'ulteriore conferma scritta .
Emendamento 45
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Informazione equivalente
Gli Stati membri garantiscono che i clienti che concludono un contratto di assicurazione senza l'intervento di un intermediario assicurativo o attraverso i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ricevano un'informazione sufficiente riguardo al contratto di assicurazione proposto. Tale informazione consente al cliente di stabilire se sia opportuno concludere il contratto e se quest'ultimo risponda alle sue esigenze.

(1) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 245.


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'intermediazione assicurativa (COM(2000) 511 - C5-0484/2000 - 2000/0213(COD) )

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 511 (1) ),

-  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2 e 55 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0484/2000 ),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0359/2001 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 29 E, del 30.1.2001, pag. 245.

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