Fondi strutturali *** (Procedura senza discussione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (COM(2000) 774
- C5-0752/2000
- 2000/0306(AVC)
)
- vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2000) 774
)(1)
,
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 161, paragrafo 1, del trattato CE (C5-0752/2000
),
- visto l'articolo 86, paragrafo 1, del suo regolamento,
- visti la raccomandazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0164/2001
),
1. esprime il suo parere conforme sulla proposta di regolamento del Consiglio;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Organizzazione dell'orario di lavoro nel settore del trasporto su strada ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano a titolo professionale operazioni mobili di autotrasporto (5919/1/2001 - C5-0134/2001
- 1998/0319(COD)
)
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0196/2001
),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Titolo
Direttiva 2001/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone
che effettuano a titolo professionale
operazioni mobili
di autotrasporto
Direttiva 2001/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili
che effettuano operazioni di autotrasporto e degli autotrasportatori autonomi
Emendamento 2
Considerando 8
(8)
Dato che gli autotrasportatori autonomi sono inclusi nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, ma esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, è opportuno escluderli provvisoriamente dal campo di applicazione della presente direttiva, fermo restando che la Commissione valuterà le conseguenze di tale esclusione provvisoria
.
(8)
Dato che gli autotrasportatori autonomi sono inclusi nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, ma esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, è opportuno escluderli provvisoriamente dal campo di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 3
Considerando 14
(14)
Occorre poter continuare ad applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 concernenti il tempo di guida per i trasporti internazionali e nazionali di viaggiatori, diversi dai servizi di linea. L'orario di lavoro dei conducenti che effettuano tali trasporti potrebbe quindi superare, a determinate condizioni, la durata massima settimanale prevista dalla presente direttiva per i trasporti di merci e per i servizi di linea di trasporto delle persone
.
(14)
Occorre poter continuare ad applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 concernenti il tempo di guida per i trasporti internazionali e nazionali di viaggiatori, diversi dai servizi di linea, fino a quando detto regolamento non sarà stato sottoposto a revisione al fine di includere una definizione dell'orario di lavoro in linea con la presente direttiva.
Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 1
1.
La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure dall'accordo AETR.
1.
La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure dall'accordo AETR e agli autotrasportatori autonomi stabiliti in uno Stato membro.
Entro il .……….* la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, una valutazione delle conseguenze dell'esclusione temporanea degli autotrasportatori autonomi. Essa analizzerà in particolare gli effetti dell'esclusione degli autotrasportatori autonomi sulla sicurezza stradale, sulle condizioni di concorrenza, sulla struttura della professione nonché sugli aspetti sociali. In funzione dei risultati di tale analisi la Commissione potrà proporre le condizioni alle quali gli autotrasportatori autonomi, la cui definizione dovrà essere precisata, saranno soggetti alla presente direttiva entro il .………**. __________________________ * Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. ** Sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
La presente direttiva non si applica agli autotrasportatori autonomi per i tre anni che seguono la scadenza del termine ultimo per la trasposizione della direttiva nel diritto interno degli Stati membri di cui all'articolo 14.
Emendamento 5
Articolo 2, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta una proposta di revisione del regolamento (CEE) n. 3820/85 allo scopo di ampliare il relativo campo di applicazione introducendo una definizione dell'orario di lavoro compatibile con la presente direttiva e per far sì che il regolamento si applichi a tutti i lavoratori mobili che effettuano operazioni di autotrasporto alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro e agli autotrasportatori autonomi.
Emendamento 6
Articolo 3, lettera a)
a)
"orario di lavoro”: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
a)
"orario di lavoro”:
-
nel caso degli autotrasportatori autonomi, la presenza a disposizione e il periodo di tempo nel quale vengono espletate le seguenti attività:
-
il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la
guida, il carico e scarico, la
supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo
, la
pulizia e la
manutenzione tecnica del veicolo e ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo
, del carico e dei passeggeri;
i)
guida;
ii)
carico e scarico;
iii)
controllo o
supervisione della salita o discesa di passeggeri;
iv)
pulizia e manutenzione tecnica e ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri;
v)
ispezione del veicolo e sorveglianza delle operazioni di carico e scarico;
vi)
formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.;
vii)
collaborazione con la polizia, i funzionari doganali e i funzionari dei servizi di immigrazione per l'espletamento dei controlli previsti dalla legge;
-
nel caso di lavoratori mobili, il periodo di tempo compreso fra l'inizio e la fine dell'impegno lavorativo, ovvero di tutte le attività lavorative o della presenza a disposizione, computato al netto dei tempi di riposo intermedio;
nella fattispecie la attività comprendono:
i)
guida;
ii)
carico e scarico;
iii)
controllo o supervisione della salita o discesa di passeggeri;
iv)
pulizia e manutenzione tecnica e ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri;
v)
ispezione del veicolo e sorveglianza delle operazioni di carico e scarico;
vi)
formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.
vii)
mansioni amministrative;
-
i periodi durante i quali
il lavoratore mobile deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro, e non può, su istruzione del datore di lavoro, disporre liberamente del proprio tempo, in particolare durante i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri
.
per “presenza a disposizione” si intende il periodo di tempo in cui
il lavoratore mobile deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro, ove del caso su propria iniziativa, ed è generalmente occupato in compiti connessi all'attività di servizio;
Sono
esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla normativa nazionale degli Stati membri o dai contratti di categoria, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo;
sono
esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla normativa nazionale degli Stati membri o dai contratti di categoria, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo;
Emendamento 9
Articolo 3, lettera c), primo trattino
-
il luogo in cui si trova l'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni;
-
il luogo in cui si trova l'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché le sue diverse succursali o dipendenze, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa
;
Emendamento 10
Articolo 3, lettera e)
e)
"autotrasportatore autonomo”: una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di passeggeri o di merci a richiesta del cliente;
e)
"autotrasportatore autonomo”: il titolare di un'entità commerciale, se del caso in possesso di un certificato professionale, che è abilitato a lavorare per proprio conto, non è organicamente alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro, è libero di procurarsi i contratti di noleggio, di intrattenere relazioni commerciali con più clienti, di contrattare i prezzi e i compensi e di stabilire il proprio orario di lavoro, e che è proprietario di uno o più veicoli;
coloro i quali non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi diritti e doveri previsti dalla presente direttiva per i lavoratori dipendenti;
Emendamento 11
Articolo 3, lettera g)
g)
"notte”: un periodo di almeno quattro
ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale tra le ore 0.00 e le ore 7.00
;
g)
"notte”: un periodo di almeno sette
ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale, comprendente in ogni caso l'intervallo tra la mezzanotte e le ore 5.00
;
Emendamento 12
Articolo 3, lettera h) bis (nuova)
h bis)
"lavoratori notturni”: i lavoratori mobili o gli autotrasportatori autonomi che svolgono almeno 48 giorni delle loro prestazioni lavorative annuali di notte.
Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 1
1.
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero dall'accordo AETR, i lavoratori mobili non lavorino in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.
1.
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero dall'accordo AETR, i lavoratori mobili e gli autotrasportatori autonomi
non lavorino in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.
Emendamento 14
Articolo 7, paragrafo 1, primo trattino
-
qualora sia svolto lavoro notturno l'orario di lavoro giornaliero non superi le dieci
ore per ciascun periodo di ventiquattro ore;
-
qualora sia svolto lavoro notturno l'orario di lavoro giornaliero non superi le otto
ore per ciascun periodo di ventiquattro ore; tale orario può essere esteso a dieci ore solo se, in un periodo di riferimento fissato previa consultazione delle parti sociali, ovvero definito in contratti collettivi o accordi tra le parti sociali, non supera la media delle otto ore al giorno; nei periodi in cui i lavoratori notturni non sono tenuti a svolgere lavoro notturno si applica l'articolo 4;
Emendamento 15
Articolo 8, paragrafo 1
1.
È possibile derogare agli articoli
4 e 7 con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative,
contratti collettivi o accordi fra le parti sociali,
a condizione che alle persone interessate
siano riconosciuti riposi compensativi equivalenti.
1.
E' possibile derogare all'articolo
4 per mezzo di
contratti collettivi, a condizione che ai lavoratori interessati
siano riconosciuti riposi compensativi equivalenti.
Emendamento 16
Articolo 9, lettera b)
b)
l'orario di lavoro dei lavoratori mobili sia registrato. I registri sono essere
conservati per almeno un anno
dopo la fine del periodo coperto. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Se
il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.
b)
l'orario di lavoro dei lavoratori mobili sia registrato. I registri sono essere conservati per almeno due anni
dopo la fine del periodo coperto. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili; se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.
Emendamento 17
Articolo 9, lettera b bis) (nuova)
b bis)
gli autotrasportatori autonomi tengano un registro dell'orario di lavoro espletato. I registri sono conservati per almeno due anni. Gli Stati membri effettuano controlli sugli orari di lavoro e di guida equivalenti ad almeno il 2% del totale dei giorni lavorativi nel settore. Il più importante strumento di controllo è il tachigrafo digitale.
Emendamento 18
Articolo 10
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori mobili o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori.
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori mobili o degli autotrasportatori autonomi,
o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori. L'attuazione della presente direttiva non costituisce una giustificazione per il regresso del livello generale di protezione dei lavoratori.
Emendamento 19
Articolo 11
Gli Stati membri decidono un regime
di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri decidono un insieme comune
di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata all'articolo 14, e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche.
Emendamento 20
Articolo 14, paragrafo 1, nota
* Tre
anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
* Due
anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 21
Articolo 14, paragrafo 2
2.
Fatta salva la facoltà degli Stati membri di elaborare, in funzione di un mutamento delle circostanze, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse in materia di orario di lavoro, rispettando le prescrizioni minime previste dalla presente direttiva, l'attuazione della stessa non può giustificare una riduzione del livello generale di tutela accordato alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
Soppresso
Emendamento 22
Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a garantire che i rapporti fra spedizionieri, caricatori, capifila e subappaltatori siano regolati attraverso l'adozione di contratti obbligatori che consentono la verifica del rispetto della presente direttiva.
Prescrizione minime di sicurezza e di salute per i lavoratori ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche della direttiva 89/655/CEE
del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzatura di lavoro (2a direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE
) (5766/2/2001 - C5-0135/2001
- 1998/0327(COD)
)
- vista la posizione comune del Consiglio (5766/2/2001 - C5-0135/2001
),
- vista la sua posizione in prima lettura(1)
sulla proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(1998) 678
)(2)
,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 648
)(3)
,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- vista la regola 78 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0156/2001
),
1. approva la posizione comune;
2. considera che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio conformemente all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo (COM(2000) 802
- C5-0700/2000
- 2000/0325(COD)
)
(7 bis) L'installazione a bordo di un transponditore e di una scatola nera non è di per sé sufficiente ad evitare incidenti. Il livello di formazione e la competenza del personale a bordo di una nave sono aspetti altrettanto importanti. Gli Stati membri devono assicurare che il personale a terra, in particolare i servizi di assistenza al traffico marittimo, i guardacoste e i servizi di soccorso, sia sufficiente e adeguatamente formato.
Emendamento 2
Considerando 8
(8)
La conoscenza esatta delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo delle navi è un fattore essenziale per poter preparare ed effettuare con la dovuta efficacia le operazioni di intervento in caso di inquinamento o di rischio di inquinamento in mare. Le navi dirette o provenienti dagli Stati membri devono notificare queste informazioni alle autorità competenti o alle autorità portuali di tali Stati membri. Le navi che non fanno scalo in un porto situato nella Comunità hanno l'obbligo di far pervenire ai sistemi di notifica gestiti dalle autorità costiere degli Stati membri informazioni sulla quantità e il tipo delle merci pericolose che trasportano a bordo.
(8)
La conoscenza esatta delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo delle navi così come dello stato di sicurezza delle navi stesse
è un fattore essenziale per poter preparare ed effettuare con la dovuta efficacia le operazioni di intervento in caso di inquinamento o di rischio di inquinamento in mare. Le navi dirette o provenienti dagli Stati membri devono notificare queste informazioni alle autorità competenti o alle autorità portuali di tali Stati membri. Le navi che non fanno scalo in un porto situato nella Comunità hanno l'obbligo di far pervenire ai sistemi di notifica gestiti dalle autorità costiere degli Stati membri informazioni sulla quantità e il tipo delle merci pericolose che trasportano a bordo, nonché sul proprio stato di sicurezza
.
Emendamento 3
Considerando 11
(11)
Quando ritiene
che le condizioni meteorologiche e del mare siano eccezionalmente sfavorevoli e creino un rischio grave per l'ambiente, lo Stato membro sospende
la partenza delle navi che trasportano merci pericolose o inquinanti fino al ritorno della normalità. Nell'esercizio del proprio potere discrezionale lo Stato membro deve considerare che condizioni del genere ricorrono quando un una zona soggetta alla sua giurisdizione vengano constatati un vento di forza 10 (o più) sulla scala Beaufort e condizioni di mare corrispondenti.
(11)
Quando le autorità competenti designate dagli Stati membri ritengono
che le condizioni meteorologiche e del mare siano eccezionalmente sfavorevoli e creino un rischio grave per l'ambiente, oppure che mettano a repentaglio la vita e la sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri, ne informano il capitano di una nave che intende entrare o uscire dal porto e trasmettono al capitano le necessarie raccomandazioni. Il capitano deve comunicare se intende o meno seguire tali raccomandazioni, motivando la sua decisione. In condizioni meteorologiche di particolare avversità, le autorità competenti designate dagli Stati membri hanno la facoltà, tenuto conto della situazione specifica del porto in questione, di sospendere
la partenza e l'arrivo
delle navi fino al ritorno della normalità. Gli Stati membri devono inoltre far sì che in condizioni meteorologiche avverse le navi che si trovano al largo delle loro coste possano contare su un'assistenza sufficiente da parte di rimorchiatori qualora siano in difficoltà.
Emendamento 4
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) In considerazione della vulnerabilità del Mar Baltico e del previsto aumento dell'attività marittima, sarebbe opportuno che l'Unione europea chiedesse all'OMI di dichiarare il Golfo di Finlandia, ed eventualmente altre zone del Mar Baltico, parte di un sistema di notifica obbligatoria approvato dall'OMI.
Emendamento 5
Considerando 13
(13)
Gli Stati membri devono premunirsi contro i rischi che talune situazioni in mare, la presenza di chiazze di inquinanti o di oggetti alla deriva rappresentano per la sicurezza marittima, le popolazioni locali e l'ambiente. A tal fine, i comandanti devono riferire alle autorità costiere i fatti eventualmente rilevati, fornendo ogni opportuna informazione.
(13)
Gli Stati membri devono premunirsi contro i rischi che talune situazioni in mare, la presenza di chiazze di inquinanti o di oggetti alla deriva possono comportare
per la sicurezza marittima, le popolazioni locali e l'ambiente marino e costiero
. A tal fine, i comandanti devono riferire alle autorità costiere i fatti eventualmente rilevati, fornendo ogni opportuna informazione.
Emendamento 6
Considerando 15
(15)
La mancata disponibilità di porti di rifugio può avere gravi conseguenze in caso di incidente in mare. È quindi opportuno che gli Stati membri elaborino piani per consentire, se la situazione lo richiede, di accogliere nei loro porti, nelle migliori condizioni possibili, le navi in difficoltà.
(15)
La mancata disponibilità di porti di rifugio, di zone o punti di ormeggio
può avere gravi conseguenze in caso di incidente in mare. È quindi opportuno che gli Stati membri elaborino piani per consentire, se la situazione lo richiede, di accogliere nei loro porti o in ogni luogo protetto della costa,
nelle migliori condizioni possibili, le navi in difficoltà. Uno Stato membro o un porto che accoglie una nave in difficoltà deve poter contare su un rapido indennizzo delle spese sostenute e dei danni potenziali che l'operazione comporta.
Emendamento 7
Considerando 19
(19)
Talune disposizioni della presente direttiva possono essere modificate in base a tale procedura allo scopo di tener conto
dell'evoluzione degli strumenti di diritto internazionale e dell'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva stessa.
(19)
Tenendo conto
dell'evoluzione degli strumenti di diritto internazionale e dell'esperienza maturata nell'applicazione della presente
direttiva, può essere necessario modificare talune disposizioni della direttiva. Tali modifiche sono proposte sulla base dei risultati della valutazione realizzata sull'applicazione della presente direttiva.
Emendamento 8
Articolo 2, lettera c)
c)
delle scorte e delle attrezzature di bordo delle navi.
c)
dei combustibili per uso di bordo per navi che possono trasportarne meno di 5 000 tonnellate,
delle scorte e delle attrezzature di bordo delle navi.
Emendamento 9
Articolo 6, paragrafo 1
1.
Le navi che entrano nella zona di competenza di un servizio di assistenza al traffico marittimo o di un sistema di organizzazione del traffico approvato dall'OMI, posto sotto la responsabilità di uno Stato membro hanno l'obbligo, nell'osservanza delle norme e delle procedure applicabili, di utilizzare i servizi forniti, qualora esistano e di ottemperare alle disposizioni applicabili nella zona ed alle istruzioni eventualmente ricevute. La partecipazione ad un servizio di assistenza al traffico marittimo può essere resa obbligatoria per le navi che battono bandiera di uno Stato terzo soltanto nelle zone marittime situate all'interno delle acque territoriali dello Stato membro interessato.
1.
Le navi che entrano nella zona di competenza di un servizio di assistenza al traffico marittimo o di un sistema di organizzazione del traffico approvato dall'OMI, posto sotto la responsabilità di uno Stato membro hanno l'obbligo, nell'osservanza delle norme e delle procedure applicabili, di utilizzare i servizi forniti, qualora esistano e di ottemperare alle disposizioni applicabili nella zona ed alle istruzioni eventualmente ricevute. Nelle zone marittime situate all'esterno delle acque territoriali della Comunità la partecipazione ad un servizio di assistenza al traffico marittimo è obbligatoria per le navi che battono bandiera di uno Stato membro e per tutte le navi che fanno scalo in un porto della Comunità.
Emendamento 10
Articolo 7, paragrafo 2
2.
Gli Stati membri provvedono a dotarsi, entro termini compatibili con il calendario indicato all'allegato II-1, degli impianti e delle attrezzature terrestri appropriate per ricevere ed utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 1.
2.
Gli Stati membri provvedono a dotarsi, entro termini compatibili con il calendario indicato all'allegato II-1, degli impianti e delle attrezzature terrestri appropriate per la ricezione, l'uso, la trasmissione ai centri costieri e alle autorità portuali dei vari Stati membri e lo scambio tra di essi delle
informazioni di cui al paragrafo 1.
Emendamento 11
Articolo 8, comma 2
Il registratore dei dati di viaggio deve permettere di conservare, in modo sicuro e in forma utilizzabile, le informazioni pertinenti relative alla posizione, al movimento, allo stato fisico, al comando ed al controllo della nave interessata e di metterle
a disposizione dello Stato membro implicato in
un'indagine conseguente ad un incidente marittimo.
Il registratore dei dati di viaggio deve permettere di conservare, in modo sicuro e in forma utilizzabile, le informazioni pertinenti relative alla posizione, al movimento, allo stato fisico, al comando ed al controllo della nave interessata. Tali dati sono messi
a disposizione dello Stato membro interessato nel caso di
un'indagine conseguente ad un incidente marittimo avvenuto nelle acque comunitarie, oppure sono utilizzati a titolo preventivo per trarre i necessari insegnamenti dagli incidenti mancati
.
Emendamento 12
Articolo 10, paragrafo 2
2.
L'operatore, l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti, proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto situato nella Comunità o verso un luogo di ormeggio situato nelle acque territoriali di uno Stato membro notifica le informazioni di cui all'allegato III all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo porto di destinazione o il luogo di ormeggio non più tardi del momento della partenza dal porto di caricamento, oppure non appena sia noto
il porto di destinazione, se questa informazione non è disponibile al momento della partenza.
2.
L'operatore, l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti, proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto situato nella Comunità o verso un luogo di ormeggio situato nelle acque territoriali di uno Stato membro notifica le informazioni di cui all'allegato III all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo porto di destinazione o il luogo di ormeggio non più tardi del momento della partenza dal porto di caricamento, oppure non appena siano noti
il porto di destinazione o la necessità di ormeggiarsi
, se questa informazione non è disponibile al momento della partenza.
Emendamento 13
Articolo 10, paragrafo 5
5.
Le navi che trasportano merci pericolose o inquinanti in transito nelle acque territoriali o
nella zona economica esclusiva degli Stati membri
, che non sono dirette né provengono da un porto della Comunità, notificano ai centri costieri che gestiscono un sistema di notifiche obbligatorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la quantità e la classe OMI delle merci pericolose che trasportano.
5.
Le navi che trasportano merci pericolose o inquinanti in transito nelle acque territoriali, nella zona economica esclusiva di uno Stato membro oppure in mare aperto al largo delle coste di uno Stato membro
che non sono dirette né provengono da un porto della Comunità, notificano ai centri costieri che gestiscono un sistema di notifiche obbligatorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la quantità e la classe OMI delle merci pericolose che trasportano.
Emendamento 14
Articolo 14, paragrafo 2
2.
Il messaggio di segnalazione trasmesso in applicazione del paragrafo 1 deve indicare, come minimo, il nome della nave, la sua posizione, il porto di partenza, il porto di destinazione, e se necessario
l'indirizzo che consente di ottenere informazioni sul carico, sul numero di persone a bordo, sui particolari dell'incidente, nonché qualsiasi informazione pertinente contemplata dalla risoluzione A.851(20) dell'OMI.
2.
Il messaggio di segnalazione trasmesso in applicazione del paragrafo 1 deve indicare, come minimo, il nome della nave, la sua posizione, il porto di partenza, il porto di destinazione e l'indirizzo che consente di ottenere informazioni sul carico, sul numero di persone a bordo, sui particolari dell'incidente, nonché qualsiasi informazione pertinente contemplata dalla risoluzione A.851(20) dell'OMI.
Emendamento 15
Articolo 15
Quando reputa
che condizioni meteorologiche e marittime eccezionalmente avverse creino un grave rischio di inquinamento delle sue
zone marittime o costiere, o delle zone marittime o costiere di altri Stati membri, lo Stato membro deve prendere ogni opportuna misura amministrativa per vietare alle navi che potrebbero creare un rischio siffatto di lasciare i porti situati nella zona interessata.
1
. Quando reputano
che condizioni meteorologiche e marittime eccezionalmente avverse creino un grave rischio di inquinamento delle loro
zone marittime o costiere, o delle zone marittime o costiere di altri Stati membri, oppure che la sicurezza e la vita dell'equipaggio e dei passeggeri siano in pericolo, le autorità competenti designate dagli Stati membri devono:
Il divieto di uscire dal porto è revocato quando sia accertato che la nave può lasciare il porto senza provocare un rischio grave ai sensi del primo comma.
-
fornire al capitano di una nave che si trova nella zona portuale interessata e intende entrare o uscire da un porto tutte le informazioni sulle condizioni meteorologiche e sui pericoli che queste possono comportare per la sua nave, il carico, l'equipaggio e i passeggeri, tenendo conto del tipo di nave, del suo carico, del suo punto di approdo e delle infrastrutture del porto in questione e raccomandare al capitano se entrare o uscire dal porto. Il capitano deve dimostrare di aver ricevuto le raccomandazioni delle autorità portuali prima di decidere di entrare o uscire dal porto situato nella zona in questione, e comunicare la sua decisione alle autorità portuali, motivandola.
-
prevedere i mezzi e le infrastrutture necessari a fornire assistenza alle navi in difficoltà e più precisamente garantire che siano disponibili in permanenza potenti rimorchiatori i quali, con il peggiorare delle condizioni meteorologiche, devono essere pronti a intervenire lungo le principali rotte marittime.
-
prendere idonee misure per limitare nei limiti del possibile o, se del caso, interdire operazioni rischiose quali quelle di rifornimento di combustibile in mare dinanzi alle proprie coste.
2.
Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità competenti designate dagli Stati membri di vietare l'entrata o l'uscita dal porto nel caso di condizioni meteorologiche e marittime eccezionalmente avverse, tenendo conto della situazione specifica del porto interessato .
3.
Per determinare se le condizioni meteorologiche e marittime nella zona interessata siano eccezionalmente avverse, le autorità portuali si affidano alle informazioni e alle previsioni meteorologiche dei servizi ufficiali dello Stato membro interessato.
Emendamento 16
Articolo 16, paragrafo 1, primo comma
1.
Quando si verifichino gli incidenti di cui all'articolo 14, gli Stati membri prendono, in conformità al diritto internazionale, tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza marittima, la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino.
1.
Quando si verifichino gli incidenti di cui all'articolo 14, gli Stati membri prendono, in conformità al diritto internazionale, tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza marittima, la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero
.
Emendamento 17
Articolo 16, paragrafo 2
2.
L'operatore, il comandante della nave e, se necessario,
il proprietario del carico cooperano pienamente con le autorità nazionali competenti, a richiesta di queste, allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.
2.
L'operatore, il comandante della nave e il proprietario del carico cooperano pienamente con le autorità nazionali competenti, a richiesta di queste, allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.
Emendamenti 18 e 19
Articolo 17
Porti di rifugio
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire la disponibilità, sul loro territorio, di porti idonei ad accogliere le navi in difficoltà. A tal fine essi stabiliscono, sentite le parti interessate, piani dettagliati per ciascun porto interessato, con l'indicazione delle caratteristiche della zona, degli impianti ed attrezzature disponibili, dei vincoli operativi ed ambientali ivi esistenti e delle procedure connesse al loro possibile utilizzo per l'accoglienza delle navi in difficoltà.
Misure a favore delle navi in difficoltà 1.
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire la disponibilità, sul loro territorio, di un numero sufficiente di specifici
porti di rifugio e punti di ormeggio
idonei ad accogliere le navi in difficoltà. A tal fine essi stabiliscono, sentite le parti interessate, piani dettagliati per ciascun porto e punto di ormeggio
interessato, con l'indicazione delle caratteristiche della zona, degli impianti ed attrezzature disponibili, dei vincoli operativi ed ambientali ivi esistenti e delle procedure connesse al loro possibile utilizzo per l'accoglienza delle navi in difficoltà. Gli Stati membri si impegnano a dotare tali porti di rifugio con rimorchiatori e infrastrutture di riparazione navale (cale secche, ecc.)
I piani predisposti per accogliere le navi in difficoltà sono comunicati a richiesta. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure che essi prendono in applicazione del comma precedente.
I piani predisposti per accogliere le navi in difficoltà sono comunicati a richiesta. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva
gli Stati membri informano la Commissione delle misure che essi prendono in applicazione del comma precedente.
2. La Commissione europea, coadiuvata dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita in conformità del regolamento (CE) n. …/… e dagli Stati membri, elabora di comune accordo con l'Organizzazione marittima internazionale orientamenti comuni relativi all'accoglienza delle navi in difficoltà e, più precisamente, ai porti di rifugio e ai punti di ormeggio.
3. Un porto della Comunità che accoglie una nave in difficoltà deve poter contare su un rapido indennizzo delle spese sostenute e dei danni potenziali che l'operazione comporta.
4. Un porto della Comunità può esigere che le navi che vi fanno scalo dimostrino di essere sufficientemente assicurate, compreso il carico, qualora siano in difficoltà e cerchino un porto di rifugio o un punto di ormeggio.
Emendamento 20
Articolo 22, paragrafo 5, primo comma
5.
Lo Stato membro che constata, in occasione di un incidente in mare di cui all'articolo 16, che la compagnia non è stata in grado di istituire e di mantenere attivo un collegamento con la nave o con le autorità operative interessate, ne informa lo Stato che ha rilasciato, o a nome del quale è stata rilasciata, la certificazione ISM.
5.
Lo Stato membro che constata, in occasione di un incidente in mare di cui all'articolo 16, che la compagnia non è stata in grado di istituire e di mantenere attivo un collegamento con la nave o con le autorità operative interessate, ne informa la Commissione, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e
lo Stato che ha rilasciato, o a nome del quale è stata rilasciata, la certificazione ISM.
Emendamento 21
Articolo 22 bis (nuovo)
Articolo 22 bis Valutazione
1.
Entro il 1º luglio 2003 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva e in particolare sull'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 15, 17 e 20.
2.
Sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta, entro la fine del 2004, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri. In tale relazione la Commissione esamina se e in quale misura le disposizioni della direttiva quali applicate dagli Stati membri contribuiscono ad accrescere la sicurezza e l'efficienza del trasporto marittimo e ad evitare l'inquinamento causato dalle navi.
3.
Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 e coadiuvata dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita a norma del regolamento (CE) n. …/…, la Commissione esamina segnatamente:
-
se è tecnicamente ed economicamente fattibile potenziare le norme di rendimento del sistema di identificazione automatica di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e, in particolare, se è auspicabile ampliare il campo di copertura dei trasponditori;
-
se le misure di cui all'articolo 17 sono sufficienti per garantire l'accoglienza delle navi in difficoltà da parte dei porti comunitari, se il numero dei porti di rifugio e dei punti di ormeggio è sufficiente e se è necessario un sistema più efficace per l'indennizzo dei danni provocati dall'inquinamento a seguito dell'accoglienza di una nave in difficoltà in un porto di rifugio o un punto di ormeggio;
-
in quale misura gli Stati membri hanno collaborato in materia di scambio di dati e in quale misura hanno armonizzato i loro sistemi telematici;
-
se il controllo dell'applicazione della direttiva e l'imposizione di sanzioni da parte di tutti gli Stati membri avvengono con la stessa serietà e se le differenze tra le varie sanzioni applicate negli Stati membri portano a distorsioni del mercato.
4.
Sulla base dell'esperienza maturata e tenendo conto dei risultati delle relazioni e delle valutazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione presenta, ove necessario, proposte di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 22
Allegato I, punto 1, trattino 7, secondo sottotrattino
-
Caratteristiche e volume stimato
del combustibile per uso di bordo, per le navi che ne trasportano più di 5 000 tonnellate
-
Caratteristiche e capacità
del combustibile per uso di bordo, per le navi che ne trasportano più di 5 000 tonnellate
Emendamento 23
Allegato I, punto 1, trattino 7 bis (nuovo)
-
Relazione aggiornata sullo stato di sicurezza della nave, elaborata dalla società di classificazione responsabile delle ispezioni sulla nave stessa.
Emendamento 24
Allegato 1, punto 2, trattino 2 bis (nuovo)
-
Classificazione della nave in rapporto al ghiaccio, qualora essa si sposti in acque in cui il ghiaccio costituisce in alcuni periodi dell'anno un ostacolo alla navigazione.
Emendamento 25
Allegato II, capitolo I, punto 2, terzo trattino
-
navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50 000: entro e non oltre il 1º luglio 2004
;
-
navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50 000: entro e non oltre il 1º luglio 2003
;
Emendamento 26
Allegato II, capitolo I, punto 2, quarto trattino
-
navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10 000 ma inferiore a 50 000: entro e non oltre il 1º luglio 2005
;
-
navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10 000 ma inferiore a 50 000: entro e non oltre il 1º luglio 2004
;
Emendamento 27
Allegato II, capitolo I, punto 2, quinto trattino
-
navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3 000 ma inferiore a 10 000: entro e non oltre il 1º luglio 2006
;
-
navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3 000 ma inferiore a 10 000: entro e non oltre il 1º luglio 2005
;
Emendamento 28
Allegato II, capitolo I, punto 2, sesto trattino
-
navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 ma inferiore a 3 000: entro e non oltre il 1º luglio 2007
.
-
navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 ma inferiore a 3 000: entro e non oltre il 1º luglio 2006
.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo (COM(2000) 802
- C5-0700/2000
- 2000/0325(COD)
)
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 802
)(2)
,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0700/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0208/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2000) 802
- C5-0702/2000
- 2000/0327(COD)
)
(9 bis) Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, l'autorità di bilancio ha cercato di migliorare la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi comunitari ad esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l'iscrizione in bilancio dei diritti, il controllo finanziario, il potere di discarico, il contributo al regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta);
Emendamento 2
Articolo 1, paragrafo 1
1.
Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (di seguito "l'agenzia”), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento nella
Comunità.
1.
Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi
(di seguito "l'agenzia”), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino della
Comunità.
Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 2
2.
L'agenzia svolge i compiti di cui alle lettere a), b), d) e g)
solo su domanda della Commissione. In base alle necessità contingenti e su esplicita richiesta della Commissione, essa porta inoltre a termine eventuali compiti specifici di altro tipo.
2.
L'agenzia svolge i compiti di cui alle lettere a), b) e
d) solo su domanda della Commissione. In base alle necessità contingenti e su esplicita richiesta della Commissione, essa porta inoltre a termine eventuali compiti specifici di altro tipo.
Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 1, parte introduttiva
1.
Per l'assolvimento dei compiti affidatile, l'agenzia effettua visite presso gli Stati membri. Le autorità nazionali degli Stati visitati facilitano il lavoro del personale dell'agenzia per un corretto espletamento della visita. I
funzionari dell'agenzia hanno facoltà di:
1.
Per l'assolvimento dei compiti affidatile, l'agenzia effettua visite presso gli Stati membri. Le autorità nazionali degli Stati visitati facilitano il lavoro del personale dell'agenzia per un corretto espletamento della visita. Previa consultazione con lo Stato membro interessato, i
funzionari dell'agenzia hanno facoltà di:
Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. L'agenzia può altresì ricorrere a visite improvvise.
Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 3
3.
A conclusione di ciascuna visita, l'agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione.
3.
A conclusione di ciascuna visita, l'agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato
.
Emendamento 8
Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)
c)
adotta entro il 30 ottobre
di ogni anno, previa approvazione
della Commissione, il programma di lavoro dell'agenzia per l'anno seguente e lo trasmette alla Commissione, al Consiglio ed al Parlamento europeo;
c)
adotta entro il 30 ottobre
di ogni anno, previo parere
della Commissione, il programma di lavoro dell'agenzia per l'anno seguente e lo trasmette alla Commissione, al Consiglio ed al Parlamento europeo;
Emendamento 9
Articolo 11
Il consiglio di amministrazione è composto da quattro rappresentanti della Commissione, da quattro rappresentanti del Consiglio, da quattro rappresentanti del Parlamento europeo
e da quattro rappresentanti dei settori professionali maggiormente interessati, nominati dalla Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.
Il consiglio di amministrazione è composto da quattro rappresentanti della Commissione, da quattro rappresentanti del Consiglio e da quattro rappresentanti dei settori professionali maggiormente interessati, nominati dalla Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.
Emendamento 22
Articolo 11, comma 1 bis (nuovo)
I rappresentanti sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nel campo della sicurezza marittima.
Emendamento 10
Articolo 12, paragrafo 2
2.
Il mandato del presidente o del vicepresidente ha durata di tre anni e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione
. Tale mandato è rinnovabile per una sola volta.
2.
Il mandato del presidente o del vicepresidente ha durata di cinque anni
. Tale mandato è rinnovabile per una sola volta.
Emendamento 23
Articolo 13, paragrafo 3
3.
Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria una volta all'anno; esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.
3.
Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria una volta all'anno; esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione, di un terzo degli Stati membri o del Parlamento europeo o di sei dei propri membri
.
Emendamento 11
Articolo 15, paragrafo 1
1.
L'agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo. Egli
deve tuttavia
dare esecuzione alle istruzioni e alle richieste di assistenza della Commissione, con riferimento ai compiti elencati nell'articolo 2.
1.
L'agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che deve dare esecuzione alle istruzioni e alle richieste di assistenza della Commissione o dello Stato membro interessato
, con riferimento ai compiti elencati nell'articolo 2.
Emendamento 12
Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)
a)
elabora il programma di lavoro e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa approvazione della
Commissione; adotta le misure necessarie per darvi attuazione; risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate dalla Commissione;
a)
elabora il programma di lavoro e lo presenta al consiglio di amministrazione e alla
Commissione; adotta le misure necessarie per darvi attuazione; risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate dalla Commissione o da uno Stato membro
;
Emendamento 25
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)
b)
decide dell'
esecuzione delle visite di cui all'articolo 3, previo accordo della Commissione
;
b)
la decisione relativa all'
esecuzione delle visite di cui all'articolo 3 spetta al consiglio di amministrazione
;
(Il testo va inserito nell'articolo 10, paragrafo 2, come lettera e bis) (nuova)).
Emendamento 14
Articolo 16, paragrafo 1
1.
Il direttore esecutivo dell'agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione
. Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione che delibera su proposta della Commissione
.
1.
Il direttore esecutivo dell'agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione. La Commissione può proporre uno o più candidati.
Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione; la Commissione può formulare una proposta a questo riguardo.
Emendamento 15
Articolo 19
1.
Le entrate dell'agenzia sono costituite da:
1.
Le entrate dell'agenzia sono costituite da:
-
un contributo della Comunità;
-
un contributo della Comunità;
-
corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'agenzia.
-
corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'agenzia.
1 bis. Il contributo dell'agenzia al regime pensionistico è iscritto direttamente nella parte relativa alle entrate della Commissione.
2.
Le spese dell'agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
2.
Le spese dell'agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
3.
Il direttore esecutivo elabora una stima delle entrate delle spese dell'agenzia per l'esercizio finanziario successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.
3.
Il direttore esecutivo elabora una stima delle entrate delle spese dell'agenzia per l'esercizio finanziario successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.
4.
Spese e entrate devono essere in pareggio.
4.
Spese e entrate devono essere in pareggio.
5.
Entro il 31 marzo al più tardi, il consiglio di amministrazione adotta il progetto di bilancio
e lo
trasmette alla Commissione, che si basa su tale documento per stimare i corrispondenti importi da iscrivere nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, da sottoporre al Consiglio ed al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 272 del trattato.
5.
Entro il 31 marzo al più tardi, il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, comprendente l'organigramma provvisorio unitamente al programma di lavoro preliminare,
e li
trasmette alla Commissione, che si basa su tale documento per stimare i corrispondenti importi da iscrivere nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, da sottoporre al Consiglio ed al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 272 del trattato.
6.
Il
consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'agenzia apportando gli eventuali aggiustamenti necessari per adeguarlo
al contributo della Comunità.
6.
Dopo l'adozione del bilancio generale da parte dell'autorità di bilancio, il
consiglio di amministrazione adotta il bilancio definitivo
dell'agenzia e il programma di lavoro,
apportando gli eventuali aggiustamenti necessari per adeguarli
al contributo della Comunità, e li trasmette senza indugio alla Commissione e all'autorità di bilancio
.
6 bis. Eventuali modifiche del bilancio, compreso l'organigramma, seguono la procedura di cui al paragrafo 5.
6 ter. L'organigramma dell'agenzia è autorizzato dal bilancio dell'Unione.
Emendamento 16
Articolo 20 bis (nuovo)
Articolo 20 bis
Lotta antifrode
1.
Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)1
.
2.
L'agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)2
, e adotta immediatamente le disposizioni corrispondenti valide per l'insieme dei collaboratori dell'agenzia.
3.
Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli sul posto sui beneficiari delle risorse dell'agenzia nonché sugli agenti responsabili della loro allocazione.
(1)
GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(2)
GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
Emendamento 17
Articolo 21
1.
Entro cinque
anni dalla data in cui ha assunto le proprie funzioni, l'agenzia, in collaborazione con la Commissione, fa procedere ad
una valutazione indipendente dell'attuazione del presente regolamento.
1.
Entro tre
anni dalla data in cui ha assunto le proprie funzioni, e in seguito ogni cinque anni,
l'agenzia commissiona
una valutazione esterna
indipendente dell'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.
2.
La valutazione è volta a stabilire quale impatto il regolamento, l'agenzia ed i suoi metodi di lavoro hanno avuto nel garantire un elevato livello di sicurezza marittima. Il consiglio di amministrazione stabilisce a tal fine, in accordo con la Commissione, precisi termini di riferimento
.
2.
La valutazione è volta a stabilire quale impatto il regolamento, l'agenzia ed i suoi metodi di lavoro hanno avuto nel garantire un elevato livello di sicurezza marittima. La valutazione tiene conto del punto di vista delle parti interessate, a livello sia comunitario che nazionale. Tale valutazione avverrà previa consultazione delle parti interessate.
3.
I risultati della valutazione sono comunicati al consiglio di amministrazione che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all'agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono pubblicati.
3.
I risultati della valutazione sono comunicati al consiglio di amministrazione che presenta alla Commissione, la quale a sua volta le trasmette al Parlamento europeo,
raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all'agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. A tali raccomandazioni, se del caso, è allegato un piano d'azione corredato di un calendario.
Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono pubblicati.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2000) 802
- C5-0702/2000
- 2000/0327(COD)
)
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 802
)(2)
,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0702/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0205/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (COM(2000) 802
- C5-0701/2000
- 2000/0326(COD)
)
relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento
relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi e sostanze pericolose e nocive
nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento
Emendamento 2
Considerando 1
(1)
È necessario garantire un adeguato risarcimento alle vittime dei danni causati dall'inquinamento per fuoriuscita o scarico di idrocarburi da navi cisterna
nelle acque europee.
(1)
È necessario garantire un risarcimento il più completo e
adeguato possibile
alle vittime dirette o indirette
dei danni causati dall'inquinamento, per fuoriuscita o scarico di idrocarburi, di sostanze pericolose e nocive
nelle acque europee.
Emendamento 3
Considerando 2
(2)
Il regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi fuoriusciti dalle navi, istituito dalla Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi e dalla Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi, modificata dal protocollo del 1992, presenta una serie di importanti garanzie al riguardo.
(2)
Il regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi fuoriusciti dalle navi, istituito dalla Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi (CLC)
e dalla Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi, modificata dal protocollo del 1992 (IOPC)
, presenta una serie di importanti garanzie al riguardo; si constatano tuttavia notevoli carenze. Inoltre, nè la Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per danni derivanti dall'inquinamento da olio combustibile per uso bordo, nè la Convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e il risarcimento per i danni in relazione al trasporto marittimo di sostanze pericolose e nocive sono entrate in vigore, non essendo state ratificate.
Emendamento 4
Considerando 3
(3)
Il massimale di risarcimento previsto dal regime internazionale è ritenuto insufficiente per coprire integralmente i costi per incidenti prevedibili dovuti a navi cisterna
in Europa.
(3)
Il massimale di risarcimento previsto dal regime internazionale è ritenuto insufficiente per coprire integralmente i costi per incidenti prevedibili in Europa.
Emendamento 5
Considerando 4
(4)
La prima misura necessaria per migliorare la protezione delle vittime di una fuoriuscita di idrocarburi in Europa consiste nell'aumentare sostanzialmente il massimale di risarcimento disponibile per far fronte a tali incidenti. Ciò può
avvenire istituendo a titolo complementare al regime internazionale
un fondo europeo che indennizzi i richiedenti che non sono riusciti ad ottenere di un risarcimento integrale da parte del regime internazionale perché l'importo complessivo delle domande risarcimento accolte supera l'importo disponibile nell'ambito della Convenzione Fondo.
(4)
La prima misura necessaria per migliorare la protezione delle vittime di una fuoriuscita di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive
in Europa consiste nell'aumentare sostanzialmente il massimale di risarcimento disponibile per far fronte a tali incidenti. Ciò potrebbe
avvenire integrando gli attuali regimi internazionali CLC/IOPC, istituendo un terzo livello internazionale. Nel frattempo deve essere istituito
un fondo europeo che indennizzi i richiedenti che non sono riusciti ad ottenere di un risarcimento integrale da parte del regime internazionale perché l'importo complessivo delle domande risarcimento accolte supera l'importo disponibile nell'ambito della Convenzione Fondo.
Emendamento 6
Considerando 5
(5)
Un fondo di risarcimento europeo per l'inquinamento da idrocarburi
deve fondarsi sulle stesse regole, principi e procedure che disciplinano il Fondo IOPC al fine di non lasciare nell'incertezza le vittime che chiedono di essere risarcite e di evitare l'inutilità dei lavori o doppioni dell'attività svolta dal Fondo IOPC.
(5)
Un fondo di risarcimento europeo per l'inquinamento deve fondarsi sulle stesse regole, principi e procedure che disciplinano il Fondo IOPC al fine di non lasciare nell'incertezza le vittime che chiedono di essere risarcite e di evitare l'inutilità dei lavori o doppioni dell'attività svolta dal Fondo IOPC.
Emendamento 7
Considerando 6
(6)
In virtù del principio “chi inquina paga”, i costi derivanti dalle fuoriuscite di idrocarburi devono essere sostenuti dalle imprese che operano nel settore del trasporto marittimo di idrocarburi.
(6)
In virtù del principio “chi inquina paga”, i costi derivanti dalle fuoriuscite di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive
devono essere sostenuti dalle imprese che operano nel settore del trasporto marittimo di tutte queste sostanze. In particolare armatori, società petrolifere e destinatari di sostanze pericolose e nocive dovrebbero sostenere la propria quota di responsabilità su una base equa
, nel sistema di compensazione globale.
Emendamento 8
Considerando 7
(7)
L'adozione di misure armonizzate a livello comunitario che garantiscano un risarcimento complementare per le fuoriuscite di idrocarburi
che si verificano in Europa permetterà di ripartire i costi di tali incidenti tra tutti gli Stati membri costieri
.
(7)
L'adozione di misure armonizzate a livello comunitario che garantiscano un risarcimento complementare per le fuoriuscite che si verificano in Europa permetterà di ripartire i costi di tali incidenti tra tutti gli Stati membri.
Emendamento 9
Considerando 8
(8)
Un fondo di risarcimento comunitario (Fondo COPE) fondato sull'attuale regime internazionale è lo strumento più efficace per realizzare tali obiettivi.
(8)
Un fondo di risarcimento comunitario (Fondo COPE) fondato sull'attuale regime internazionale è attualmente
lo strumento più efficace per realizzare tali obiettivi.
Emendamento 10
Considerando 13
(13)
È opportuno procedere ad una revisione dell'attuale regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi
in parallelo alle misure adottate con il presente regolamento al fine di instaurare un nesso più stretto tra il ruolo e le azioni dei soggetti coinvolti nel trasporto marittimo di idrocarburi
e la loro potenziale responsabilità. In particolare, la responsabilità del proprietario della nave deve essere illimitata qualora sia provato che i danni provocati dall'inquinamento sono dovuti ad una sua colpa grave; il regime di responsabilità non deve proteggere esplicitamente altri soggetti importanti coinvolti nel trasporto marittimo di idrocarburi
; infine, è necessario riesaminare ed estendere il risarcimento per i danni causati all'ambiente in quanto tale per adeguarlo ad altri regimi di risarcimento comparabili previsti dal diritto comunitario.
(13)
È opportuno procedere ad una revisione dell'attuale regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento in parallelo alle misure adottate con il presente regolamento al fine di instaurare un nesso più stretto tra il ruolo e le azioni dei soggetti coinvolti nel trasporto marittimo e la loro potenziale responsabilità. In particolare, la responsabilità del proprietario della nave deve essere illimitata qualora sia provato che i danni provocati dall'inquinamento sono dovuti ad una sua colpa grave; il regime di responsabilità non deve proteggere esplicitamente altri soggetti importanti coinvolti nel trasporto marittimo; infine, è necessario riesaminare ed estendere il risarcimento per i danni causati all'ambiente in quanto tale per adeguarlo ad altri regimi di risarcimento comparabili previsti dal diritto comunitario. Devono essere inoltre compiuti progressi riguardo ad un regime di responsabilità e di risarcimento dei danni causati durante il trasporto di sostanze nocive e pericolose.
Emendamento 11
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Sulla base dei possibili sviluppi e negoziati a livello di Organizzazione marittima internazionale potrebbe essere indispensabile modificare il presente regolamento affinché si allinei alle decisioni internazionali che saranno certo conformi allo spirito del regolamento stesso.
Emendamento 12
Articolo 1
Scopo del presente regolamento è garantire a livello comunitario un adeguato risarcimento alle vittime dei danni da inquinamento nelle acque dell'Unione europea dovuto al trasporto marittimo di idrocarburi, a complemento del vigente regime internazionale di responsabilità e di risarcimento, nonché introdurre sanzioni pecuniarie da applicare a chi è risultato aver contribuito, con atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave, ad un incidente da inquinamento da idrocarburi
.
Scopo del presente regolamento è garantire a livello comunitario un adeguato risarcimento alle vittime dei danni da inquinamento nelle acque dell'Unione europea dovuto al trasporto marittimo di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive, esclusi i materiali nucleari,
a complemento del vigente regime internazionale di responsabilità e di risarcimento, nonché introdurre sanzioni pecuniarie da applicare a chi è risultato aver contribuito, con atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave, ad un incidente da inquinamento.
Emendamento 13
Articolo 3, punto 2 bis (nuovo)
2 bis. per "Convenzione Bunker” si intende la Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per danni derivanti dall'inquinamento da olio combustibile per uso bordo.
Emendamento 14
Articolo 3, punto 2 ter (nuovo)
2 ter. Per "Convenzione HNS” si intende la Convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni in relazione al trasporto marittimo di sostanze pericolose e nocive.
Emendamento 44
Articolo 3, punto 3 bis (nuovo)
3 bis. Per "olio combustibile” si intende qualsiasi idrocarburo, compreso l'olio lubrificante, utilizzato o che si prevede di utilizzare per il funzionamento e la propulsione di un'imbarcazione, e qualsiasi residuo dello stesso.
Emendamento 15
Articolo 3, punto 5
5.
per "tonnellata” si intende, se riferita agli idrocarburi,
la tonnellata metrica;
5.
per "tonnellata” si intende la tonnellata metrica;
Emendamento 16
Articolo 3, punto 6
6.
Per "terminale” si intende un sito destinato al deposito di idrocarburi sfusi, in grado di accogliere idrocarburi trasportati per via d'acqua, compresi gli impianti offshore e collegati a tale sito.
6.
Per "terminale” si intende un sito destinato al deposito di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive
sfusi, in grado di accogliere idrocarburi e sostanze pericolose e nocive
trasportati per via d'acqua, compresi gli impianti offshore e collegati a tale sito.
Emendamento 17
Articolo 4, Titolo
Istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee
Istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi e da sostanze pericolose e nocive
nelle acque europee
Emendamento 18
Articolo 4, frase introduttiva
È istituito un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee, denominato in appresso "il Fondo COPE”, per i seguenti scopi:
È istituito un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi e da sostanze pericolose e nocive
nelle acque europee, denominato in appresso "il Fondo COPE”, per i seguenti scopi:
Emendamento 51
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il Fondo COPE risarcisce altresì i danni causati all'ambiente nei casi in cui i costi ambientali non siano coperti da leggi internazionali. Tali costi ambientali sono i costi legati alla valutazione dei danni all'ambiente causati dall'incidente nonché i costi per riportare l'ambiente a uno stato equivalente a quello precedente all'incidente, qualora i danni ambientali non possano essere riparati in toto.
Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Il fondo COPE prevede la possibilità di un versamento anticipato e provvisorio entro un termine di sei mesi.
Emendamento 21
Articolo 6, Titolo
Contributi dei soggetti destinatari degli
idrocarburi
Contributi deglioperatori coinvolti nel trasporto di
idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive
Emendamento 22
Articolo 6, paragrafo 1
1.
Ogni soggetto destinatario di un quantitativo annuale di idrocarburi assoggettati a contributo superiore a 150 000 tonnellate, trasportati per via marittima verso i porti o i terminali installati nel territorio di uno Stato membro, e tenuto a contribuire al Fondo IOPC ha l'obbligo di contribuire anche al Fondo COPE.
1.
Il Fondo COPE, che sarà creato sulla base dell'attuale Fondo IOPC, è costituito di due capitoli:
Il capitolo 1 fissa massimali più elevati per gli indennizzi a carico degli armatori, qualora il costo dei danni provocati dall'inquinamento superi o rischi di superare il massimale di risarcimento a titolo degli attuali CLC e IOPC; Il capitolo 2 stabilisce un fondo supplementare finanziato dai destinatari del carico, qualora il costo dei danni provocati dall'inquinamento superi o rischi di superare il massimale di risarcimento a titolo dell'attuale IOPC, integrato dal contributo degli armatori, a titolo del capitolo 1 del Fondo COPE o della Convenzione HNS, dopo la sua ratifica. Per "destinatari del carico” si intende perciò:
Ogni soggetto destinatario di un quantitativo annuale di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive
assoggettati a contributo superiore a 150.000 tonnellate, trasportati per via marittima verso i porti o i terminali installati nel territorio di uno Stato membro, e tenuto a contribuire al Fondo IOPC ha l'obbligo di contribuire anche al Fondo COPE.
Emendamento 23
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. L'armatore della nave cisterna responsabile di un incidente causa di inquinamento marino contribuisce al risarcimento delle vittime sulla stessa base del destinatario del carico. A tal fine, ogni nave che navighi in acque territoriali o in aree marittime europee di interesse economico deve dimostrare la propria solvenza salvo esporsi al pagamento di un'ammenda pecuniaria.
Emendamento 24
Articolo 6, paragrafo 2
2.
I contributi sono riscossi solo a seguito di un incidente che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento per il quale il risarcimento dei danni causati supera o rischia di superare il massimale di risarcimento del Fondo IOPC. L'importo complessivo dei contributi dovuti per ogni singolo incidente è deciso dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. In virtù di tale decisione la Commissione calcola l'entità del contributo a carico di ogni soggetto di cui al paragrafo 1 in funzione di un importo fisso per tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuta dal soggetto in questione.
2.
I contributi di soggetti destinatari di idrocarburi e sostanze pericolose e nocive di cui al capitolo 2 del Fondo COPE
sono riscossi solo a seguito di un incidente che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento per il quale il risarcimento dei danni causati supera o rischia di superare il massimale di risarcimento del Fondo IOPC quale integrato dal contributo dell'armatore, a titolo del capitolo 1 del Fondo COPE
. L'importo complessivo dei contributi dovuti dai destinatari di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive
per ogni singolo incidente è deciso dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, dopo aver tenuto conto del contributo degli armatori, a titolo del capitolo 1 del Fondo COPE
. In virtù di tale decisione la Commissione calcola l'entità del contributo a carico di ogni soggetto di cui al paragrafo 1 in funzione di un importo fisso per tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuta dal soggetto in questione.
Emendamento 25
Articolo 6, paragrafo 3
3.
L'importo di cui al paragrafo 2 è calcolato dividendo il totale dei contributi richiesti
per il volume complessivo di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuti in tutti gli Stati membri durante l'anno in questione.
3.
L'importo di cui al paragrafo 2 è calcolato dividendo il totale dei contributi per il volume complessivo di idrocarburi e di sostante pericolose e nocive
assoggettati a contributo ricevuti in tutti gli Stati membri durante l'anno in questione, dopo aver tenuto conto del contributo dell'armatore, a titolo del capitolo 1 del Fondo COPE.
Emendamento 26
Articolo 6, paragrafo 4
4.
Spetta agli Stati membri provvedere affinché qualsiasi soggetto che riceve idrocarburi assoggettati a contributo nel loro territorio in quantitativi tali da essere tenuto a contribuire al Fondo COPE figuri in un elenco compilato ed aggiornato dalla Commissione conformemente alle disposizioni successive del presente articolo.
4.
Spetta agli Stati membri provvedere affinché qualsiasi soggetto che riceve idrocarburi e sostanze pericolose e nocive
assoggettati a contributo nel loro territorio in quantitativi tali da essere tenuto a contribuire al Fondo COPE figuri in un elenco compilato ed aggiornato dalla Commissione conformemente alle disposizioni successive del presente articolo.
Emendamento 27
Articolo 6, paragrafo 6
6.
Al fine di individuare, in un momento preciso, quali sono i soggetti tenuti a contribuire al Fondo COPE e di stabilire, ove pertinente, i quantitativi di idrocarburi da contabilizzare per ognuno di essi nel calcolo dell'entità del rispettivo contributo, l'elenco vale presunzione semplice degli elementi in esso contenuti.
6.
Al fine di individuare, in un momento preciso, quali sono i soggetti tenuti a contribuire al Fondo COPE e di stabilire, ove pertinente, i quantitativi di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive
da contabilizzare per ognuno di essi nel calcolo dell'entità del rispettivo contributo, l'elenco vale presunzione semplice degli elementi in esso contenuti.
Emendamento 28
Articolo 6, paragrafo 7
7.
I contributi sono versati alla Commissione e la loro riscossione deve essere completata entro un anno
dalla pertinente decisione della Commissione.
7.
I contributi sono versati alla Commissione e la loro riscossione deve essere completata entro sei mesi
dalla pertinente decisione della Commissione.
Emendamento 29 e 31
Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)
I rappresentanti locali eletti del territorio danneggiato hanno l'opportunità di esprimere un parere riguardo alle decisioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 prima che tali decisioni vengano prese.
Essi partecipano alle riunioni del comitato con funzioni consultive.
Emendamento 30
Articolo 9, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Il Comitato del Fondo COPE presenterà al Consiglio dei ministri e al Parlamento europeo una relazione annuale sulle proprie attività.
Emendamento 32
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis Interazione fra la gestione dei fondi COPE e IOPC In stretta collaborazione con l'IMO, la Commissione elabora chiare norme amministrative per l'interazione fra la gestione del Fondo COPE e la gestione dell'attuale Fondo IOPC, in conformità dei principi di trasparenza, di efficienza e di rapporto costi-efficienza.
Emendamento 33
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis (nuovo) Valutazione
1)
Entro e non oltre il mese di luglio 2003 la Commissione presenta una relazione sugli sforzi intesi al miglioramento del regime internazionale di responsabilità e di risarcimento a livello dell'Organizzazione marittima internazionale, valutando in particolare i progressi concernenti
a)
un rilevante aumento della responsabilità dei proprietari di navi nell'ambito della Convenzione Responsabilità;
b)
un aumento del risarcimento nel quadro della Convenzione Fondo;
c)
l'estensione della Convenzione Responsabilità a tutti gli altri interessati al trasporto di idrocarburi per mare, in particolare a noleggiatori, esercenti e operatori;
d)
un'estensione del risarcimento per danni ambientali sul modello di normative comparabili in materia di risarcimento previste nel diritto comunitario;
2)
La Commissione, qualora ritenga che siano stati compiuti progressi rilevanti ai sensi del paragrafo 1, propone al Parlamento europeo e al Consiglio di adeguare le disposizioni del presente regolamento ai regimi internazionali rielaborati.
3)
La Commissione, qualora giunga alla conclusione che non sono stati realizzati progressi sostanziali ai sensi del paragrafo 1, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di disposizioni comunitarie volte all'introduzione di un regime europeo di responsabilità e di risarcimento per l'inquinamento marino.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento (COM(2000) 802
- C5-0701/2000
- 2000/0326(COD)
)
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 802
)(2)
,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, gli articoli 80, paragrafo 2 e 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0701/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0201/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (COM(2000) 847
- C5-0764/2000
- 2000/0343(COD)
)
È necessario garantire la coerenza rispetto agli obblighi in materia di relazioni tecniche stabiliti dagli esperti nazionali in sede Eurocontrol e JAA; l'elenco degli eventi che devono essere segnalati tiene conto dei lavori di questi due organismi europei.
(16)
È necessario garantire la coerenza rispetto agli obblighi in materia di relazioni tecniche stabiliti dagli esperti nazionali in sede Eurocontrol e JAA; l'elenco degli eventi che devono essere segnalati tiene conto dei lavori di questi due organismi europei. Occorre tener conto anche degli sviluppi nel quadro dell'ICAO (Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale).
Gli Stati membri stabiliscono che gli eventi da segnalare siano comunicati all'
autorità competente
di cui all'articolo 5, paragrafo 1 da chiunque:
Gli Stati membri stabiliscono che gli eventi da segnalare siano comunicati alle
autorità competenti
di cui all'articolo 5, paragrafo 1 da chiunque:
Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Le autorità di cui sopra consultano regolarmente le parti interessate, per esempio le organizzazioni di piloti.
Emendamento 3
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2
Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la decisione di diffondere le informazioni menzionate nel presente paragrafo può limitarsi
a quanto strettamente necessario per i destinatari di tali informazioni.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la decisione di diffondere le informazioni menzionate nel presente paragrafo è limitata
a quanto strettamente necessario per i destinatari di tali informazioni.
I destinatari delle informazioni si impegnano a loro volta a non diffonderle ulteriormente.
Emendamento 4
Articolo 7, paragrafo 3
3.
Gli Stati membri pubblicano almeno una volta l'anno una relazione sulla sicurezza contenente informazioni sui tipi di eventi registrati dai rispettivi sistemi nazionali di segnalazione obbligatoria al fine di informare il pubblico in merito al livello di sicurezza dell'aviazione. Gli Stati membri possono pubblicare anche segnalazioni di eventi da cui siano stati cancellati i dati personali.
3.
Gli Stati membri pubblicano almeno una volta l'anno una relazione sulla sicurezza contenente informazioni sui tipi di eventi registrati dai rispettivi sistemi nazionali di segnalazione obbligatoria al fine di informare il pubblico in merito al livello di sicurezza dell'aviazione civile
. Gli Stati membri possono pubblicare anche segnalazioni di eventi da cui siano stati cancellati i dati personali.
Emendamento 5
Articolo 8, paragrafo 1
1.
Le informazioni scambiate in conformità dell'articolo 6 e diffuse in conformità dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 sono riservate e sono usate unicamente per fini che rientrano nelle attività dei partecipanti e dei destinatari
.
1.
Le informazioni scambiate in conformità dell'articolo 6 e diffuse in conformità dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 sono riservate e sono usate unicamente per fini che rientrano nelle attività di cui all'articolo 1
.
Emendamento 7
Articolo 8, paragrafo 3
3.
Le autorità competenti non divulgano l'identità dell'informatore o di una persona menzionata nella segnalazione salvo quando siano tenute a farlo nell'ambito di un'indagine giudiziaria o quando l'interessato autorizzi la divulgazione.
soppresso
Emendamento 8
Articolo 8, paragrafo 4
4.
Gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni della legge non premeditate o involontarie di cui sono venuti a conoscenza soltanto perché segnalate nell'ambito di un sistema nazionale di dichiarazione obbligatoria di eventi.
4.
Gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni della legge non premeditate o involontarie di cui sono venuti a conoscenza soltanto perché segnalate nell'ambito di un sistema nazionale di dichiarazione obbligatoria di eventi, salvo in caso di inadempienza che costituisca una negligenza grave
.
Emendamento 10
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma
1.
Gli Stati membri adottano entro il
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'
applicazione della presente direttiva
e ne informano immediatamente la Commissione.
1.
Gli Stati membri adottano entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua
applicazione e ne informano immediatamente la Commissione.
Emendamento 11
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis Relazione della Commissione La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esecuzione e al rispetto della presente direttiva.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (COM(2000) 847
- C5-0764/2000
- 2000/0343(COD)
)
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 847
)(2)
,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0764/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0203/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE
che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (COM(2001) 20
- C5-0039/2001
- 2001/0021(CNS)
)
(5 bis) La Commissione modifica e completa quanto prima, e comunque entro il 1º gennaio 2002, l'allegato della direttiva 91/630/CEE
, in modo tale che:
-
la mozzatura della coda sia vietata, tranne nei casi in cui sia necessaria per ragioni veterinarie;
-
la troncatura e la levigatura dei denti siano vietate, tranne nei casi in cui siano necessarie per ragioni veterinarie;
-
la castrazione dei lattonzoli sia sempre effettuata sotto anestesia da un veterinario oppure da una persona qualificata in tale materia;
-
sia garantito un livello minimo di intensità luminosa per i suini in allevamenti intensivi.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 6
(6)
Occorre garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere e la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale.
(6)
Occorre garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere e la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale. Tra questi aspetti, devono essere incluse in particolare le diverse condizioni climatiche delle regioni dell'Unione europea, che influiscono in modo determinante sul comportamento degli animali, sui sistemi produttivi e sulla loro redditività
Emendamento 3
CONSIDERANDO 6 bis) (nuovo)
(6 bis) Occorre altresì prestare attenzione alle condizioni di produzione delle carni suine importate da paesi terzi sul territorio dell'Unione. La questione deve inoltre essere sollevata dinanzi ai partner dell'UE in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Emendamento 4
CONSIDERANDO 6 ter (nuovo)
(6 ter) Gli Stati membri dovrebbero tutelare tale settore attraverso una concentrazione dei finanziamenti, affinché possano essere effettuati i prevedibili grandi investimenti.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 7
(7)
È opportuno che
la Commissione presenti
una nuova relazione in cui si tenga conto delle risultanze di ulteriori ricerche e dell'esperienza pratica al fine di migliorare il benessere dei suini, in particolare in aspetti non contemplati dalla direttiva 91/630/CEE
.
(7)
La Commissione presenta
una nuova relazione in cui si tenga conto delle risultanze di ulteriori ricerche e dell'esperienza pratica al fine di migliorare il benessere dei suini, in particolare in aspetti non contemplati dalla direttiva 91/630/CEE
entro e non oltre il 1º gennaio 2004
.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 7 bis (nuovo)
(7 bis) Tutte le modifiche alla direttiva 91/630/CEE
adottate dal Consiglio dovrebbero essere introdotte anche in tutti i paesi candidati, sulla base del medesimo calendario richiesto agli Stati membri, onde evitare distorsioni della concorrenza.
Emendamento 7
CONSIDERANDO 8 ter (nuovo)
8 ter. Il fondamento scientifico per l'instaurazione di nuove condizioni si basa sulle situazioni dei paesi del Nord Europa, e deve essere arricchito, per essere completo e obiettivo, con i dati corrispondenti alla realtà geografica dei paesi del Sud.
Emendamento 8
CONSIDERANDO 8 bis (nuovo)
8 bis. Nella misura in cui talune disposizioni necessarie all'esecuzione della direttiva 91/630/CEE
possono comportare modifiche significative per quanto concerne la gestione e la situazione concorrenziale degli allevamenti, la modifica degli allegati a tale direttiva deve essere conforme all'articolo 37 del trattato.
Emendamento 9
CONSIDERANDO 8 ter (nuovo)
8 ter. La Commissione presenta proposte di norme comuni sull'etichettatura che i produttori possono utilizzare a condizione di rispettare i requisiti di cui alla presente direttiva.
Emendamento 10
CONSIDERANDO 8 quater (nuovo)
8 quater. La Commissione presenta proposte di norme comuni in materia di allevamento all'aperto dei suini.
1) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1)
- a decorrere dal 1º gennaio 2006; tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta dopo tale data soddisfino almeno i requisiti seguenti:
la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a:
-
0,20 m2
per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg,
-
0,30 m2
per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg,
-
0,40 m2
per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg,
-
0,60 m2
per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg,
-
0,80 m2
per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg,
-
1,00 m2 per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg,
-
1,30 m2
per i suini di peso medio superiore a 110 kg;
-
a decorrere dal 1º gennaio 2012 le norme minime di cui sopra si applichino a tutte le aziende;
Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
2.
Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
Suinetti/suini all'ingrasso: una parte della superficie globale pari almeno a 1/3 dello spazio minimo per ciascun animale deve essere costituita da pavimento pieno continuo, occupato per non più del 10% dallo scarico. Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in cemento, occorre prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 75 mm e un'ampiezza massima delle fessure di 25 mm.
Suinetti/suini all'ingrasso: una parte della superficie globale pari almeno a 1/3 dello spazio minimo per ciascun animale deve essere costituita da pavimento pieno continuo, stabile e antiscivolo, la cui parte drenata può avere una superficie massima del 10%
. Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in cemento, occorre prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 75 mm e un'ampiezza massima delle fessure di 25 mm.
Scrofe asciutte gravide e scrofette: la superficie di pavimento pieno, occupata per non più
del 10% dallo scarico
, deve essere almeno:
Scrofe asciutte gravide e scrofette: la superficie di pavimento pieno, stabile e antiscivolo, la cui parte drenata può avere una superficie massima del 10%
, deve essere almeno:
-
1,3 m² per scrofa asciutta gravida;
-
1,3 m² per scrofa asciutta gravida;
-
0,95 m² per scrofetta.
-
1,3 m² per scrofa asciutta gravida;
Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in cemento, occorre prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 80 mm e un'ampiezza massima delle fessure di 30 mm
.
Qualora si utilizzino pavimenti fessurati in cemento, occorre prevedere un'ampiezza minima dei travetti di 80 mm e un'ampiezza massima delle fessure di 25 mm
.
È proibita la costruzione o la conversione di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1º gennaio 2006.
3.
È proibita la costruzione o la conversione di impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato in assoluto
a decorrere dal 1º gennaio 2006.
Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE
)
3 bis. L'ubicazione e la conformazione dei locali di stabulazione per i verri sono tali da permettere agli animali di girarsi e di sentire, odorare e vedere altri suini. La zona di riposo è asciutta e confortevole. Le dimensioni medie di un locale per un verro adulto sono di 6 m². A decorrere dal 1º gennaio 2005 i locali di stabulazione dispongono di una superficie minima di 10 m², che sia stabile e antiscivolo, qualora vengano utilizzati anche per la fecondazione naturale.
Le scrofe e le scrofette non possono essere isolate in recinti individuali nel periodo compreso tra 4 settimane
dopo la fecondazione e 7 giorni prima della data prevista per il parto. In via eccezionale, individui particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altre scrofe o che sono malati o feriti possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. Per le scrofe gravide non possono essere utilizzati recinti individuali che non permettano agli animali di girarsi facilmente.
4.
Le scrofe e le scrofette non possono essere isolate in recinti individuali nel periodo compreso tra 7 giorni
dopo la fecondazione e 7 giorni prima della data prevista per il parto. Allorché una scrofa o una scrofetta viene isolata in un recinto individuale per una parte dei sette giorni successivi alla fecondazione, le dimensioni del recinto debbono essere sufficienti a garantire che l'animale possa girarsi agevolmente.
In via eccezionale, individui particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altre scrofe o che sono malati o feriti possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. Per le scrofe gravide non possono essere utilizzati recinti individuali che non permettano agli animali di girarsi facilmente.
i locali di stabulazione per scrofe asciutte gravide e scrofette devono comprendere zone di riposo comuni, oltre alla zona di defecazione e ad eventuali poste o box per l'alimentazione
, con una superficie libera di almeno 1,3 m2
per scrofa (0,95 m2
per le scrofette);
-
i locali di stabulazione per scrofe asciutte gravide e scrofette devono disporre di accesso a una zona di riposo ampia e a temperatura adeguata con spazio sufficiente affinché gli animali possano stendersi contemporaneamente
, con una superficie libera di almeno 1,3 m2
per scrofa (0,95 m2
per le scrofette);
tutte le scrofe devono avere accesso permanente a terra per grufolare o a materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati nell'allegato
;
-
tutte le scrofe devono potersi occupare in qualsiasi momento con il mangime o con altro materiale mobile o modificabile supplementare
;
Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 3 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE
)
-
i locali di stabulazione, i recinti, le attrezzature e gli utensili per l'allevamento di suini vanno regolarmente e debitamente puliti e disinfettati;
Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5 , quarto trattino (direttiva 91/630/CEE
)
-
le scrofe allevate in gruppo
devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività;
-
le scrofe devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività;
Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5 trattino 4 bis (direttiva 91/630/CEE
)
-
nei recinti destinati ai suinetti di oltre 20 kg di peso e ai suini all'ingrasso occorre installare un impianto di spruzzatura o dispositivo analogo da utilizzare per regolare la temperatura corporea degli animali;
tutte
le scrofe devono ricevere mangime fibroso nonché
mangime ad alto contenuto energetico al fine di essere saziate e di
soddisfare il loro bisogno di masticare; il mangime ad alto contenuto energetico può essere somministrato una volta al giorno in un'unica razione, mentre il mangime fibroso deve essere disponibile per periodi più lunghi.
-
oltre al mangime ad alto contenuto energetico,
le scrofe, nel rispetto del principio di un'alimentazione adeguata alle necessità,
devono ricevere mangime in grado di saziarle e
soddisfare il loro bisogno di masticare;
Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 5, trattino 5 bis (direttiva 91/630/CEE
)
-
le scrofe gravide e le scrofette devono potersi rifocillare di paglia o di altra sostanza che possa dar loro una sensazione di sazietà e soddisfare il loro bisogno di grufolare.
A decorrere dal 1º gennaio 2002
le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1º gennaio 2012 le disposizioni si applicano a tutte le aziende.
6.
A decorrere dal 1º gennaio 2003
le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1º gennaio 2012 le disposizioni si applicano a tutte le aziende.
Le disposizioni di cui dal primo al quarto trattino del paragrafo 5 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe asciutte gravide.
Emendamento 26
ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)
Articolo 4 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE
)
1 bis.) E' aggiunto il seguente articolo 4 bis: Articolo 4 bis Dal 1º luglio 2006 è fatto divieto di mozzare le code ai suini, salvo nei casi in cui un veterinario certifichi che la mozzatura della coda rappresenta il modo più efficace per impedire agli animali di mordersela o che ciò non possa essere evitato isolando gli esemplari aggressivi. In tal caso, il taglio della coda è autorizzato purché:
-
l'operazione sia effettuata sotto anestesia da un veterinario e sia prevista la somministrazione prolungata di analgesici, e
-
non appena sia possibile, dopo la mozzatura, l'allevatore migliori le condizioni e la gestione per evitare il ripetersi di situazioni in cui gli animali si mordano la coda. I miglioramenti necessari sono discussi e concordati con l'autorità nazionale competente.
Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 1 ter (nuovo)
Articolo 5 (direttiva 91/630/CEE
)
1 ter.) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: ""Articolo 5 Le prescrizioni contenute nell'allegato possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 10, per tener conto dei progressi scientifici e degli esperimenti svolti su campioni di aziende rappresentative di tutti i paesi dell'Unione. Tuttavia, se le nuove prescrizioni dell'allegato modificano in modo sostanziale il contenuto della direttiva e/o hanno importanti conseguenze sull'equilibrio economico o sull'organizzazione del lavoro delle aziende, le modifiche regolamentari previste devono essere fondate sull'articolo 37 del trattato.”
Gli addetti agli animali hanno
ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e all'allegato della direttiva e comprendono tali disposizioni.
1.
Gli addetti agli animali devono aver
ricevuto istruzioni pratiche, durante un corso di formazione approvato dall'autorità competente,
sulle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e all'allegato della direttiva e sullemodalità appropriate di gestione e, ove necessario, di cura dei suini. In alternativa a un corso di formazione, l'addetto può basarsi sulle sue precedenti esperienze pratiche a condizione che, anteriormente al 1º luglio 2003, la sua conoscenza delle succitate disposizioni e la sua competenza nella gestione e nella cura dei suini sia stata giudicata soddisfacente da un perito indipendente riconosciuto dall'autorità competente;
Gli Stati membri provvedono affinché siano organizzati appositi corsi di formazione, incentrati in particolare sul benessere degli animali.”
2.
Gli Stati membri provvedono affinché siano organizzati da parte di organismi di formazione competenti
appositi corsi di formazione per allevatori e veterinari
, incentrati in particolare sul benessere degli animali.” La formazione triennale in agricoltura corrisponde all'obiettivo del corso di formazione specifico
”.
Emendamento 30
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 5 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE
)
2 bis. Per poter rilevare o dirigere un allevamento di suini, gli allevatori di suini o i dirigenti dell'azienda devono essere in possesso di un diploma che sancisca una formazione teorica e pratica approvata dall'autorità competente.
Il 1º gennaio 2008
al più tardi la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del comitato scientifico veterinario, che esamina in particolare i seguenti aspetti:
Il 1º gennaio 2004
al più tardi la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del comitato scientifico veterinario che, tenendo conto della diversità delle situazioni geografiche nell'Unione europea,
esamina in particolare i seguenti aspetti:
(1)
effetti della densità in diversi sistemi di allevamento sul benessere dei suini, compresa la loro salute;
(1)
effetti della densità in diversi sistemi e luoghi
di allevamento sul benessere dei suini, compresa la loro salute;
(1 bis) norme in materia di allevamento all'aperto dei suini;
(1 ter) requisiti specifici di temperatura per i suini in diverse condizioni climatiche;
(1 quater) un raffronto delle conseguenze per l'ambiente e il benessere degli animali dell'uso della pavimentazione fessurata e della paglia;
(2)
ulteriori sviluppi dei sistemi di stabulazione in gruppo per le scrofe gravide;
(2)
ulteriori sviluppi dei sistemi di stabulazione in gruppo per le scrofe gravide;
(3)
determinazione dello spazio necessario ai verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri individuali;
(3)
determinazione dello spazio necessario ai verri adulti da riproduzione tenuti in ricoveri individuali;
(4)
ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le scrofe partorienti hanno una libertà di movimento che soddisfa le loro esigenze senza compromettere la sopravvivenza dei lattonzoli;
(4)
ulteriori sviluppi dei sistemi in cui le scrofe nell'area adibita alla fecondazione e le scrofe partorienti hanno una libertà di movimento che soddisfa le loro esigenze senza compromettere la sopravvivenza dei lattonzoli;
(5)
messa a punto di tecniche
che riducano la necessità della castrazione chirurgica.
(5)
messa a punto di processi produttivi
che riducano la necessità della castrazione chirurgica;
(6)
la
relazione comprenderà anche uno studio sull'atteggiamento e le scelte dei consumatori nei confronti delle carni suine qualora non intervenga nessun miglioramento o solo un modesto miglioramento del benessere degli animali.
(6)
la
relazione comprenderà anche uno studio sull'atteggiamento e le scelte dei consumatori nei confronti delle carni suine qualora non intervenga nessun miglioramento o solo un modesto miglioramento del benessere degli animali.
(6 bis) studio di mercato che consenta di analizzare se il mercato tiene conto dei costi supplementari causati dalle misure per il benessere degli animali;
(6 ter) studio esaustivo dell'impatto economico delle misure previste dall'insieme della presente direttiva;
Se necessario, tale relazione sarà corredata delle opportune proposte.”
Se necessario, tale relazione sarà corredata delle opportune proposte.”
Emendamento 32
ARTICOLO 1, PUNTO 3 bis (nuovo)
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 91/630/CEE
)
3 bis.) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo: "3 bis. La Commissione elabora una relazione destinata al Consiglio e al Parlamento europeo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente direttiva e all'allegato e sui controlli eseguiti, al più tardi il 1º gennaio 2002.”
Emendamento 33
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 10, paragrafo 3 bis (direttiva 91/630/CEE
)
3 bis. Qualora nuove disposizioni dell'allegato modifichino in modo sostanziale il contenuto della direttiva e/o abbiano importanti conseguenze sull'equilibrio economico o sull'organizzazione del lavoro delle aziende, le modifiche regolamentari previste devono essere approvate secondo la procedura prevista dall'articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/630/CEE
che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (COM(2001) 20
- C5-0039/2001
- 2001/0021(CNS)
)
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 20
)(2)
,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del Trattato CE (C5-0039/2001
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0210/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (COM(2001) 81
- C5-0138/2001
- 2001/0045(CNS)
)
Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo
Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (Repubblica federale di Iugoslavia)
Emendamento 2
Visto 1
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, e il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE1
, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, __________ 1
GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.
Emendamento 3
Considerando 11
(11)
Sebbene l'attività economica abbia registrato una ripresa piuttosto rapida dopo il conflitto, il livello di sviluppo economico del Kosovo è basso e, secondo le stime, il suo PIL pro capite è inferiore a quello degli altri paesi della regione e
uno dei più bassi in Europa.
(11)
Sebbene l'attività economica abbia registrato una ripresa piuttosto rapida dopo il conflitto, il livello di sviluppo economico del Kosovo è basso e, secondo le stime, il suo PIL pro capite è uno dei più bassi nella regione e
in Europa.
Emendamento 4
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) La fornitura di un sostegno finanziario esterno sarà equamente ripartita tra donatori, al fine di contribuire a far fronte alle esigenze di finanziamento individuate nel bilancio preparato per il Kosovo dall'UNMIK.
Emendamento 5
Considerando 13
(13)
La Comunità ha ritenuto che fosse un provvedimento opportuno aiutare il Kosovo a ridurre le sue ristrettezze finanziarie nelle attuali circostanze di eccezionale difficoltà e nel 2000 ha già fornito assistenza finanziaria in forma di sovvenzioni a fondo perduto per un ammontare di 35 milioni di euro.
(13)
La Comunità ha ritenuto che fosse un provvedimento opportuno aiutare il Kosovo, con altri donatori,
a ridurre le sue ristrettezze finanziarie nelle attuali circostanze di eccezionale difficoltà e nel 2000 ha già fornito assistenza finanziaria in forma di sovvenzioni a fondo perduto per un ammontare di 35 milioni di euro.
Emendamento 6
Considerando 15
(15)
Ferme restando le competenze dell'autorità di bilancio, l'assistenza finanziaria farà parte della dotazione per gli aiuti al Kosovo prevista per il 2001
, soggetta quindi alla disponibilità di stanziamenti nel bilancio generale.
(15)
Ferme restando le competenze dell'autorità di bilancio, l'assistenza finanziaria farà parte della dotazione prevista per gli aiuti al Kosovo, soggetta quindi alla disponibilità di stanziamenti nel bilancio generale.
Emendamento 7
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) La valutazione dell'assistenza macrofinanziaria pagata dal bilancio dell'Unione europea avverrà basandosi sul grado di fedele esecuzione di tutte le componenti dell'assistenza comunitaria negli anni precedenti, nonché sui progressi realizzati dalla riforma economica e dalla stabilità politica, inclusa una valutazione delle capacità di spesa.
Emendamento 8
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Il finanziamento comunitario può coprire, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2666/2000 (Programma CARDS), decisioni relative a un'assistenza finanziaria eccezionale adottate dal Consiglio sulla base dell'articolo 308 del trattato.
Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 1
1.
In aggiunta all'assistenza finanziaria già decisa dal Consiglio il 14 febbraio 2000 (decisione 2000/140/CE), la Comunità metterà a disposizione dell'UNMIK un'assistenza finanziaria eccezionale in forma di sovvenzioni a fondo perduto per l'importo massimo di 30 milioni di euro, nell'intento di alleviare la situazione finanziaria del Kosovo, facilitare l'introduzione e il proseguimento delle funzioni amministrative essenziali e favorire lo sviluppo di un sano contesto economico.
1.
In aggiunta all'assistenza finanziaria già decisa dal Consiglio il 14 febbraio 2000 (decisione 2000/140/CE), la Comunità metterà a disposizione dell'UNMIK un'assistenza finanziaria eccezionale in forma di sovvenzioni a fondo perduto per l'importo massimo di 30 milioni di euro, in collegamento con i contributi degli altri donatori,
nell'intento di alleviare la situazione finanziaria del Kosovo, facilitare l'introduzione e il proseguimento delle funzioni amministrative essenziali e favorire lo sviluppo di un sano contesto economico.
Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. L'assistenza finanziaria eccezionale può essere utilizzata esclusivamente per coprire esigenze finanziarie che insorgano nelle amministrazioni e nelle istituzioni pubbliche, semi-pubbliche, municipali e di altro tipo contemplate dal bilancio consolidato del Kosovo.
Emendamento 11
Articolo 2, paragrafo 2
2.
La Commissione accerterà a intervalli regolari, in consultazione con il Comitato economico e finanziario e di concerto con l'FMI e la Banca mondiale, che le politiche economiche nel Kosovo rispettino gli obiettivi e le condizioni di politica economica attinenti all'assistenza in oggetto.
2.
La Commissione accerterà a intervalli regolari, in consultazione con il Comitato politico e di sicurezza (CPS) e
con il Comitato economico e finanziario e di concerto con l'FMI e la Banca mondiale, che le politiche economiche nel Kosovo rispettino gli obiettivi e le condizioni di politica economica attinenti all'assistenza in oggetto e le limitazioni imposte dall'articolo 2, paragrafo 1 bis.
Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 1
1.
Tale assistenza sarà messa a disposizione dell'UNMIK in almeno due quote. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la prima quota sarà versata previo un memorandum d'intesa tra l'UNMIK e la Comunità.
1.
Tale assistenza sarà messa a disposizione dell'UNMIK in almeno due quote. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la prima quota sarà versata entro il limite massimo di sei settimane dall'entrata in vigore della presente decisione,
previo un memorandum d'intesa tra l'UNMIK e la Comunità. Questo memorandum d'intesa sarà trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo.
Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il memorandum d'intesa tra l'UNMIK e la Comunità si basa sui principi che sorreggono gli aiuti esterni della Comunità ed è conforme alle condizioni concernenti l'assistenza finanziaria eccezionale ad hoc come stabilito dal regolamento (CE) n. 2666/2000 relativo al programma CARDS.
Emendamento 14
Articolo 3, paragrafo 2
2.
Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la seconda e ogni eventuale altra quota saranno versate a intervalli minimi di tre mesi
qualora risultino soddisfatte le condizioni di politica economica di cui all'articolo
2, paragrafo 1.
2.
Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la seconda e ogni eventuale altra quota saranno versate al più tardi entro la fine dell'esercizio finanziario
qualora risultino soddisfatte le condizioni di politica economica di cui agli articoli 1, paragrafo 1, e
2, paragrafo 1.
Emendamento 15
Articolo 5
La Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale
comprendente una valutazione relativa all'
attuazione delle presente decisione.
La Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio entro il settembre di ogni anno
una relazione intermedia
comprendente una valutazione dell'attuazione delle presente decisione, sulla base dei principi di cui al considerando 15 bis. Tale relazione comprenderà inoltre una valutazione della capacità del Kosovo di disporre di un autonomo bilancio, indipendente dalle sovvenzioni dei donatori esterni.
Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (COM(2001) 81
- C5-0138/2001
- 2001/0045(CNS)
)
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 81
),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0138/2001
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0209/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Prodotti agricoli originari dei DOM, Azzorre, Madera e Canarie (Misure specifiche) *
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774
- C5-0748/2000
- 2000/0307(CNS)
)
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,
Emendamento 2
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato dispone che il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, introdurrà misure specifiche orientate a fissare le condizioni di applicazione di detto trattato nelle regioni ultraperiferiche della UE, tra l'altro nell'ambito dell'accesso ai Fondi strutturali.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 3
(3)
Il regolamento (CEE) n. 3763/
91 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti in questione e a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei loro prodotti agricoli.
(3)
Il regolamento (CEE) n. 3763/
91 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti in questione come pure ad altre difficoltà e a fattori limitanti
e a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei loro prodotti agricoli.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 4
(4)
Le strutture di talune
aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti
, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
(4)
Le strutture delle
aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a limitazioni permanenti e a
particolari difficoltà che postulano un trattamento specifico
. Occorre pertanto poter derogare, per gli investimenti effettuati da dette aziende o imprese
, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ogni piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo o documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione inizia il 1º gennaio 2000. Per motivi di coerenza e per evitare discriminazioni fra i beneficiari di uno stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento debbono applicarsi, in via eccezionale, a tutto detto periodo di programmazione.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare
ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche molto
ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano
in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999
.
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in tutti i
settori.
La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate sul territorio dei DOM.
3.
La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste tropicali
e alle superfici boschive situate sul territorio dei DOM.
Emendamento 10
ARTICOLO 1
Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 3763/91)
3 bis. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22 a 24 del predetto regolamento, si eleva all'85%.
Emendamento 11
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
Il presente regolamento entra in vigore il settimo
giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000
.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774
- C5-0748/2000
- 2000/0307(CNS)
)
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 774
)(2)
,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0748/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0195/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE ;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774
- C5-0749/2000
- 2000/0308(CNS)
)
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,
Emendamento 13
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato dispone che il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, introdurrà misure specifiche orientate a fissare le condizioni di applicazione di detto trattato nelle regioni ultraperiferiche della UE, tra l'altro nell'ambito dell'accesso ai Fondi strutturali.
Emendamento 15
CONSIDERANDO 3
(3)
Il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni.
(3)
Il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni, come pure ad altre difficoltà e a fattori limitanti, e a migliorare le loro condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli
.
Emendamento 16
CONSIDERANDO 4
(4)
Le strutture di talune
aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti
, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
(4)
Le strutture delle
aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a limitazioni permanenti e a
particolari difficoltà che postulano un trattamento specifico
. Occorre pertanto poter derogare, per gli investimenti effettuati da dette aziende o imprese
, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare
ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti nelle aziende agricole
volti ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano
in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in tutti i
settori.
La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate sul territorio delle Azzorre e di Madera.
3.
La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste subtropicali
e alle superfici boschive situate sul territorio delle Azzorre e di Madera.
Emendamento 20
ARTICOLO 1
Articolo 32, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1600/92)
3 bis. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22 a 24 del predetto regolamento, si eleva all'85%.
Emendamento 21
ARTICOLO 1
Articolo 32, paragrafo 3 ter (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1600/92)
3 ter. In deroga all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli importi annui di cui all'allegato del predetto regolamento potranno essere aumentati fino al doppio in considerazione della situazione ambientale specifica di talune zone specialmente sensibili delle Azzorre e di Madera.
Emendamento 23
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
Il presente regolamento entra in vigore il settimo
giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000
.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774
- C5-0749/2000
- 2000/0308(CNS)
)
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 774
)(2)
,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0749/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0195/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE ;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774
- C5-0750/2000
- 2000/0309(CNS)
)
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,
Emendamento 25
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato dispone che il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, introdurrà misure specifiche orientate a fissare le condizioni di applicazione di detto trattato nelle regioni ultraperiferiche della UE, tra l'altro nell'ambito dell'accesso ai Fondi strutturali.
Emendamento 27
CONSIDERANDO 3
(3)
Il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni.
(3)
Il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni, come pure ad altre difficoltà e a fattori limitanti, e a migliorare le loro condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli
.
Emendamento 28
CONSIDERANDO 4
(4)
Le strutture di talune
aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti
, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
(4)
Le strutture delle
aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a limitazioni permanenti e a
particolari difficoltà che postulano un trattamento specifico
. Occorre pertanto poter derogare, per gli investimenti effettuati da dette aziende o imprese
, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
Emendamento 29
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)
(4 bis) L'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1257/1999 limita la concessione degli aiuti alla silvicoltura ai boschi e alle superfici forestali proprietà di privati o di loro associazioni, oppure di comuni e di loro consorzi. La maggioranza dei boschi e delle superfici forestali situate nel territorio di questa regione sono proprietà di autorità pubbliche che non sono i comuni. Per questa ragione è necessario rendere più flessibili i requisiti di cui all'articolo 29.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche molto
ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nell'insieme delle
aziende, in particolare quelle
di dimensioni economiche ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano
in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999
.
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in tutti i
settori.
Emendamento 32
ARTICOLO 1
Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1601/92)
2 bis. In deroga dell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22 a 24 del predetto regolamento, si eleva all'85%.
Emendamento 34
ARTICOLO 1
Articolo 27, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1601/92)
3 bis. La limitazione degli aiuti alla silvicoltura previsti all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1257/1999 non si applicherà ai boschi e alle superfici forestali situate nel territorio delle isole Canarie.
Emendamento 35
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
Il presente regolamento entra in vigore il settimo
giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000
.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 774
- C5-0750/2000
- 2000/0309(CNS)
)
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 774
)(2)
,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0750/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0195/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE ;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791
- C5-0744/2000
- 2000/0313(CNS)
)
Il Consiglio, con decisione 89/687/CEE
, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM) che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dei dipartimenti in causa e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggetti, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.
(1)
Il Consiglio, con decisione 89/687/CEE
, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM) che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dei dipartimenti in causa e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggetti, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, quanto alla fissazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni comunitarie ai dipartimenti francesi d'oltremare
.
Emendamento 2
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione del trattato alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, segnatamente per quanto riguarda l'accesso ai Fondi strutturali.
Emendamento 3
Considerando 2
(2)
La situazione geografica eccezionale dei DOM, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto; una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori dei DOM vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali, che non sono né possono essere prodotti localmente, e per cui i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dei DOM a partire dalla produzione locale e al fine di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.
(2)
La situazione geografica eccezionale e la lontananza
dei DOM, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto; una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori dei DOM vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività, ai quali si aggiungono altri fattori come la mancanza di economie di scala, la scarsità delle risorse idriche ed energetiche e gli elevati costi di produzione
. Ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali, che non sono né possono essere prodotti localmente, e per cui i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dei DOM a partire dalla produzione locale e al fine di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.
Emendamento 4
Considerando 8
(8)
È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire al fabbisogno locale dei DOM. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali, la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione nonché tramite un aiuto allo sviluppo della produzione di latte di vacca.
(8)
È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire al fabbisogno locale dei DOM. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali, la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione nonché tramite un aiuto allo sviluppo della produzione di latte di vacca e, se necessario, tramite la possibilità di importare da paesi terzi bovini di sesso maschile destinati all'ingrasso, nonché di derogare all'applicazione dei requisiti di importazione degli animali e dei generi alimentari contemplati dalla direttiva 72/462/CEE
del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.
1
GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.
Emendamento 5
Considerando 9
(9)
Un contributo comunitario al finanziamento di programmi regionali a favore delle attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali dei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari in Martinica e nella Riunione è stato istituito a titolo transitorio per il periodo 1996-2000. Per i settori in causa, i tassi di copertura del fabbisogno locale risultano ancora poco elevati. La capacità delle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, condiziona la capacità di mobilitare in maniera efficace il sostegno comunitario. Occorre proseguire a titolo temporaneo
questo sostegno, per garantire il rafforzamento della produzione di un settore moderno e di qualità. La stessa disposizione viene estesa alla Guiana e alla Guadalupa, a condizione che vengano create organizzazioni interprofessionali locali.
(9)
Un contributo comunitario al finanziamento di programmi regionali a favore delle attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali dei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari in Martinica e nella Riunione è stato istituito a titolo transitorio per il periodo 1996-2000. Per i settori in causa, i tassi di copertura del fabbisogno locale risultano ancora poco elevati. La capacità delle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, condiziona la capacità di mobilitare in maniera efficace il sostegno comunitario. Occorre proseguire questo sostegno, per garantire il rafforzamento della produzione di un settore moderno e di qualità. La stessa disposizione viene estesa alla Guiana e alla Guadalupa, a condizione che vengano create organizzazioni interprofessionali locali.
Emendamento 6
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Sarebbe opportuno approfittare della riforma dell'OCM nel settore delle carni bovine per proteggere la produzione locale degli allevamenti dei DOM e delle altre regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, così come i consumatori, dai fattori di rischio legati alla ESB e al suo impatto socioeconomico.
Emendamento 7
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) Sarebbe opportuno che la Commissione applicasse efficacemente la politica in materia di promozione dell'imprenditoria alle PMI agroalimentari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.
Emendamento 8
Considerando 16
(16)
Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di
investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.
(16)
Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nei dipartimenti francesi d'oltremare presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per gli
investimenti effettuati da tali aziende o imprese
, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti
.
Emendamento 9
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) È opportuno prevedere la possibilità di adottare le disposizioni transitorie del caso per agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3763/91 al nuovo regime di cui al presente regolamento, onde evitare una mancanza di continuità in caso di proroga delle misure vigenti.
Emendamento 10
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).
Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza e all'insularità nonché ad altre limitazioni specifiche
dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).
Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 1, commi 1 e 2
1.
Non si applica alcun dazio doganale all'importazione diretta nei DOM dei prodotti compresi nel regime specifico di approvvigionamento, originari dei
paesi e territori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2820/98
, limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.
1.
Non si applica alcun dazio doganale all'importazione diretta nei DOM dei prodotti compresi nel regime specifico di approvvigionamento, originari di
paesi terzi
, limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.
In caso di difficoltà eccezionali di approvvigionamento dei DOM, l'esenzione dal dazio può essere estesa ai prodotti originari di altri paesi terzi. Le autorità competenti francesi comunicano senza indugio alla Commissione i casi in cui fanno ricorso a questa possibilità.
Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 2, comma 2
L'importo dell'aiuto è fissato tenendo
conto dei costi supplementari di trasporto verso i mercati dei DOM e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi
nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità.
L'importo dell'aiuto è composto di un importo fisso che tiene
conto dei costi supplementari di trasporto verso i mercati dei DOM nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e di un importo supplementare fissato in funzione dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi
.
delle possibilità di approvvigionamento a partire dai paesi in via di sviluppo limitrofi,
soppresso
Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 5, comma 2
In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nei DOM, tale divieto non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali non è concessa alcuna restituzione
.
In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nei DOM, tale divieto non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali può essere decisa la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti che, essendo stati fabbricati nei dipartimenti d'oltremare utilizzando materie prime importate nel quadro del regime specifico di approvvigionamento, sono stati oggetto di un'adeguata trasformazione in loco
.
Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 6
6.
Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:
6.
Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:
-
la determinazione degli aiuti per l'approvvigionamento a partire dalla Comunità,
-
la determinazione degli aiuti per l'approvvigionamento a partire dalla Comunità,
-
le disposizioni atte ad assicurare che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale,
-
le disposizioni atte ad assicurare che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale,
-
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma,
-
ove necessario, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o di consegna.
-
ove necessario, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o di consegna.
La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, in funzione dell'evolversi delle necessità dei DOM.
La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I e gli aiuti concessi
, in funzione dell'evolversi delle necessità dei DOM.
Emendamento 17
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis Nei limiti di un quantitativo annuo di 8 000 tonnellate, il prelievo fissato a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1766/92 non si applica all'importazione nell'isola della Riunione di crusche di frumento di cui al codice NC 2302 30 originarie di Stati ACP.
Emendamento 18
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1
1.
Un aiuto comunitario è concesso, entro il limite di un volume annuo di 12 000 t
di equivalente riso lavorato, per il riso raccolto in Guayana
che forma oggetto di contratti di campagna ai fini dello smercio e della commercializzazione in Guadalupa e Martinica, nonché nel resto della Comunità. Per lo smercio e la commercializzazione nel resto della Comunità, l'aiuto è versato sino al raggiungimento di un volume massimo di 4 000
tonnellate.
1.
Un aiuto comunitario è concesso, entro il limite di un volume annuo di 20 000 t
di equivalente riso lavorato, per il riso raccolto in Guayana
che forma oggetto di contratti di campagna ai fini dello smercio e della commercializzazione in Guadalupa e Martinica, nonché nel resto della Comunità. Per lo smercio e la commercializzazione nel resto della Comunità, l'aiuto è versato sino al raggiungimento di un volume massimo di 8 000
tonnellate.
Emendamento 19
Articolo 4, paragrafo 2
2.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2.
2.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, la Commissione può rivedere i volumi di cui al paragrafo 1, primo comma
.
Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. La Commissione finanzia uno studio relativo allo sviluppo integrale del settore dell'allevamento nei DOM che comprenda tutti gli aspetti del settore medesimo, al fine di migliorarne l'organizzazione.
Emendamento 21
Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
1.
Fino al momento in cui il patrimonio zootecnico locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare lo sviluppo della produzione locale di carne, entro il massimale di cui all'articolo 6, è prevista la possibilità di importare, senza applicazione dei dazi doganali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio1
, a scopo di ingrasso in loco, bovini originari di paesi terzi e destinati al consumo nei DOM.
2.
I quantitativi di capi che beneficiano dell'esenzione di cui al paragrafo 1 sono determinati a condizione che la necessità di importazione sia motivata tenendo in conto lo sviluppo della produzione locale. Detti quantitativi, così come le modalità di applicazione del presente articolo, le quali comprendono in particolare la durata minima del periodo di ingrasso, sono fissati a norma della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
1
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
Emendamento 22
Articolo 5 ter (nuovo)
Articolo 5 ter Nella direttiva 72/462/CEE
è inserito l'articolo seguente:
""Articolo 31 bis
Fatti salvi l'articolo 18 della direttiva 97/78/CE1
e l'articolo 13 della direttiva 91/496/CEE
2
, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 29, derogare alle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda le importazioni nei Dipartimenti francesi d'oltremare.
Al momento di adottare le decisioni di cui al comma precedente, le regole applicabili dopo l'importazione sono fissate secondo la stessa procedura.”
1
GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. 2
GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.”
Emendamento 23
Articolo 6, paragrafo 1
1.
Gli aiuti di cui alle lettere a) e
b) sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dei DOM valutato nel quadro di un bilancio periodico.
1.
Gli aiuti di cui alle lettere a), b) e b bis)
sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dei DOM valutato nel quadro di un bilancio periodico.
Il bilancio è stabilito prendendo in considerazione gli animali riproduttori forniti in applicazione dell'articolo 5.
Il bilancio è stabilito prendendo in considerazione gli animali riproduttori forniti in applicazione dell'articolo 5.
a)
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 50 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
a)
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 100 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
b)
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è di 25 EUR
per capo di bestiame.
b)
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è di 100 EUR
per capo di bestiame.
b bis)
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione pari a 40 EUR per capo di bestiame del premio speciale per l'ingrasso di bovini maschi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale integrazione è concessa per i capi che raggiungono un peso minimo stabilito dalla Commissione.
Emendamento 24
Articolo 7, paragrafo 1, commi 3 e 4
L'importo dell'aiuto è di 8,45 EUR
per 100 kg di latte intero.
L'importo dell'aiuto è di 10 EUR
per 100 kg di latte intero.
L'aiuto è versato ogni anno entro il limite di un quantitativo massimo di 40 000 tonnellate di latte.
L'aiuto è versato ogni anno entro il limite di un quantitativo massimo di 40 000 tonnellate di latte. Il limite si applica a partire dalla campagna 2000-2001.
Emendamento 25
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1
1.
Nel periodo 2001-2005
è concesso un aiuto per realizzare nei DOM della Martinica e dell'isola della Riunione un programma globale di sostegno per le attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari.
1.
Nel periodo 2001-2010
è concesso un aiuto per realizzare nei DOM della Martinica e dell'isola della Riunione un programma globale di sostegno per le attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari. L'aiuto si applica a partire dal 1º gennaio 2001.
Emendamento 26
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1
1.
È concesso un aiuto per gli ortofrutticoli, i fiori e le piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché per il pepe e i pimenti di cui al codice NC 0904, le spezie di cui al codice NC 0910, raccolti nei DOM e destinati esclusivamente all'approvvigionamento del mercato locale. Tale aiuto non è concesso per le banane, eccezion fatta per le banane da cuocere del codice NC 0803 00 11.
1.
È concesso un aiuto per gli ortofrutticoli, i fiori e le piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché per il pepe e i pimenti di cui al codice NC 0904, le spezie di cui al codice NC 0910, raccolti nei DOM e destinati esclusivamente all'approvvigionamento del mercato locale. In Guadalupa e in Martinica
tale aiuto non è concesso per le banane, eccezion fatta per le banane da cuocere del codice NC 0803 00 11.
Emendamento 27
Articolo 11, paragrafo 1, comma 2
Il programma comprende misure incentivanti volte al miglioramento delle condizioni di produzione, di commercializzazione e di trasformazione degli ananassi e contribuisce al rafforzamento della competitività del settore, alla sua ristrutturazione e alla sopravvivenza delle piccole imprese. Esso non può beneficiare degli aiuti versati in applicazione degli articoli 9, 10 e 12
.
Il programma comprende misure incentivanti volte al miglioramento delle condizioni di produzione, di commercializzazione e di trasformazione degli ananassi e contribuisce al rafforzamento della competitività del settore, alla sua ristrutturazione e alla sopravvivenza delle piccole imprese. Esso non può beneficiare degli aiuti versati in applicazione dell'articolo 10
.
Emendamento 28
Articolo 12, paragrafo 5, comma 2
Tuttavia, per i meloni del codice NC ex 0807 10 90,
l'aiuto concesso in un dipartimento può riguardare un volume superiore a 3 000 t, a condizione che non sia superato il volume totale che può beneficiare dell'aiuto per l'insieme dei DOM.
Tuttavia, l'aiuto concesso in un dipartimento può riguardare un volume superiore a 3 000 t, a condizione che non sia superato il volume totale che può beneficiare dell'aiuto per l'insieme dei DOM.
Emendamento 29
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. L'aiuto al trasporto di cui al paragrafo 1 si applica a partire dalla campagna 2001-2002.
Emendamento 30
Articolo 16, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Nel quadro regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, viene data priorità alle azioni intese a promuovere l'utilizzazione del simbolo grafico. Può inoltre essere concesso un finanziamento addizionale del 25% al di là del massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
________________________ 1
GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
Emendamento 31
Articolo 18, paragrafo 1
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende agricole di dimensioni economiche molto
ridotte, da definire nel complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende agricole di dimensioni economiche ridotte, da definire nel complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Emendamento 32
Articolo 18, paragrafo 2
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume di investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999
.
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume di investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in tutti i settori
.
Emendamento 33
Articolo 18, paragrafo 3
3.
La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate sul territorio dei DOM.
3.
La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste tropicali
e alle superfici boschive situate sul territorio dei DOM.
Emendamento 34
Articolo 18, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22 a 24 di detto regolamento ammonta all'85%.
Emendamento 35
Articolo 19, paragrafo 1, comma 5
Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituito
dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e
dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituiti rispettivamente dall'articolo 48 e
dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Emendamento 36
Articolo 23, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Alla luce delle conclusioni delle relazioni o su richiesta circostanziata dello Stato membro, la Commissione presenta, in tutti i casi in cui ciò dovesse risultare necessario, gli adeguamenti appropriati.
Emendamento 37
Articolo 24, comma 2
Il regolamento (CEE) n. 525/77 è abrogato.
Il regolamento (CEE) n. 525/77 è abrogato. Eccezionalmente si applica alla campagna 2001-2002.
Emendamento 38
Articolo 24 bis (nuovo)
Articolo 24 bis La Commissione può adottare le misure transitorie necessarie ad assicurare il passaggio armonioso dal regime in vigore nel 2000 o nella campagna 2000/2001 a quello risultante dalle misure istituite dal presente regolamento. Essa provvede in particolare ad evitare discontinuità in caso di proroga delle misure esistenti.
Emendamento 39
Allegato I, trattino 7
-
Crusche di frumento di cui al codice NC 2302 30(26)
.
-
Crusche di frumento di cui al codice NC 2302 30(26)
.
_____________ (26)
II regime di approvvigionamento di cui agli articoli 2 e 3 è limitato alla sola isola della Riunione e ai prodotti originari degli Stati ACP
nei limiti di un quantitativo annuo di 8 000
tonnellate.
_____________ (26)
II regime di approvvigionamento di cui agli articoli 2 e 3 è limitato alla sola isola della Riunione e ai prodotti originari dei paesi terzi
nei limiti di un quantitativo annuo di 15 000
tonnellate.
Emendamento 40
Allegato I, nuovi trattini
-
Erba medica
-
Panelli di soia NC 2304
Emendamento 41
Allegato II, tabella di corrispondenza
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791
- C5-0744/2000
- 2000/0313 (CNS)
)
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 791
)(2)
,
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE (C5-0744/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0197/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta e proposta modificata di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791
- COM(2001) 156
) - C5-0745/2000
- 2000/0314(CNS)
)
Il Consiglio, con decisione 91/315/CEE
del 26 giugno 1991, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche, volte in particolare a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di tali regioni e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 229, paragrafo 2, del trattato.
(1)
Il Consiglio, con decisione 91/315/CEE
del 26 giugno 1991, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche, volte in particolare a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di tali regioni e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 229, paragrafo 2, del trattato, quanto alla fissazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni comunitarie a Madera e alle Azzorre.
Emendamento 43
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione del trattato alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, segnatamente per quanto riguarda l'accesso ai Fondi strutturali.
Emendamento 44
Considerando 2
(2)
La situazione geografica eccezionale di Madera e delle Azzorre, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al
consumo umano, alla
trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli
, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità
impone inoltre agli operatori e ai produttori degli arcipelaghi in questione vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per
garantire l'approvvigionamento degli arcipelaghi e per ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un
regime specifico di approvvigionamento.
(2)
La situazione geografica eccezionale e la lontananza
di Madera e delle Azzorre, rispetto ai mercati dei loro prodotti agricoli e
alle fonti di approvvigionamento di fattori essenziali di produzioneagricola e
di prodotti per il
consumo umano e la
trasformazione, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi alla grande distanza, alla dispersione e alle piccole dimensioni
impone inoltre agli operatori e ai produttori degli arcipelaghi in questione vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività, ai quali si aggiungono altri fattori come la mancanza di economie di scala, la scarsità delle risorse idriche ed energetiche e gli elevati costi di produzione
. Tali svantaggi possono essere mitigati sostenendo l'accesso ai mercati e
riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Per ridurre i costi supplementari dovuti alla situazione geografica di tali regioni e
garantire l'approvvigionamento degli arcipelaghi, è pertanto giustificato mantenere e perfezionare il
regime specifico di sostegno all'agricoltura e all'
approvvigonamento di tali regioni.
Emendamento 45
Considerando 6
(6)
I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento devono ripercuotersi a livello dei costi di produzione fino allo stadio dell'utilizzatore finale nonché a livello dei prezzi al consumo; essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.
(6)
I vantaggi economici del regime specifico di sostegno all'agricoltura e all'
approvvigionamento devono ripercuotersi sul reddito degli agricoltori e
a livello dei costi di produzione fino allo stadio dell'utilizzatore finale nonché a livello dei prezzi al consumo; essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.
Emendamento 46
Considerando 7
(7)
Il regime di aiuto all'ettaro per gli ortofrutticoli, le radici e i tuberi mangerecci, i fiori e le piante vive si è rivelato inadeguato, soprattutto a causa della pesantezza e della complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. È opportuno trarre conclusioni dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM in questo settore e
prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti destinati all'approvvigionamento del mercato di Madera e delle Azzorre; tale aiuto deve permettere di rendere più competitiva la produzione locale di fronte alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di rispondere meglio alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione, di migliorare la produttività delle aziende e la qualità dei prodotti. Occorre inoltre continuare a commercializzare tali prodotti, freschi o trasformati, e valorizzarli
nel resto della Comunità. La realizzazione di uno studio economico permetterà di migliorare la strutturazione di questo settore
in entrambe le regioni.
(7)
Il regime di aiuto all'ettaro per gli ortofrutticoli, le radici e i tuberi mangerecci, i fiori e le piante vive si è rivelato inadeguato, soprattutto a causa della pesantezza e della complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. È opportuno trarre conclusioni dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM in questi settori; a tal fine sarebbe opportuno, da un lato,
prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti destinati all'approvvigionamento del mercato di Madera e delle Azzorre; tale aiuto deve permettere di rendere più competitiva la produzione locale di fronte alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di rispondere meglio alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione, di migliorare la produttività delle aziende e la qualità dei prodotti. Occorre inoltre, dall'altro lato,
continuare a commercializzare tali prodotti nel resto della Comunità; a tal fine sarebbe opportuno concedere anche aiuti alla commercializzazione dei prodotti in questione nel mercato comunitario
. La realizzazione di uno studio economico finanziato dalla Commissione
permetterà di migliorare la strutturazione di questi settori
in entrambe le regioni.
Emendamento 47
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Nelle Azzorre e a Madera esiste una superficie rilevante di vigneti con varietà di vigne che non possono essere inserite nella classificazione dei vitigni destinati alla produzione vinicola. Vista la rilevanza specifica assunta da dette superfici in termini sociali e ambientali, risulta necessaria una deroga alle regole che limitano la concessione di determinati aiuti alla ristrutturazione di detti vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
1
GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
Emendamento 48
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) Sarebbe opportuno approfittare della riforma dell'OCM nel settore delle carni bovine per proteggere la produzione locale degli allevamenti di Madera e delle Azzorre e delle altre regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, così come i consumatori, dai fattori di rischio legati alla ESB e al suo impatto socioeconomico.
Emendamento 49
Considerando 15
(15)
È opportuno proseguire la fabbricazione dei vini liquorosi secondo i metodi tradizionali nell'arcipelago, favorendo l'acquisto di mosti concentrati e di alcole vinico provenienti dal resto della Comunità e accordando un aiuto per l'invecchiamento di tali vini; per accompagnare le iniziative a favore della qualità e dell'autenticità di tali prodotti, occorre sostenerne la commercializzazione.
(15)
È opportuno proseguire la fabbricazione dei vini liquorosi secondo i metodi tradizionali nell'arcipelago di Madera e delle Azzorre
, favorendo l'acquisto di mosti concentrati e di alcole vinico provenienti dal resto della Comunità e accordando un aiuto per l'invecchiamento di tali vini; per accompagnare le iniziative a favore della qualità e dell'autenticità di tali prodotti, occorre sostenerne la commercializzazione. È altresì opportuno prevedere un lasso di tempo sufficiente e il sostegno della Comunità allo sradicamento dei vitigni non autorizzati.
Emendamento 50
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Le nove isole dell'arcipelago delle Azzorre sono molto distanti fra loro, motivo per cui è necessario tener conto di questa situazione di doppia insularità, adeguando gli aiuti alla situazione specifica delle varie isole e delle varie comunità rurali.
Emendamento 51
Considerando 17
(17)
La produzione lattiero-casearia e l'allevamento bovino costituiscono il cardine dell'economia agricola dell'arcipelago delle Azzorre; il sostegno a tale settore deve tener conto della fondamentale importanza che queste attività rivestono sul piano economico e sociale, in particolare per i piccoli produttori. Per garantire il mantenimento delle attività economiche tradizionali nel settore in questione, si prevede di continuare a concedere integrazioni dell'aiuto per le vacche nutrici e un aiuto per le vacche lattiere, entro un limite massimo correlato alla quota disponibile localmente. Occorre istituire un aiuto integrativo alla macellazione, nonché un aiuto allo smercio dei bovini maschi in eccedenza che non trovano sbocchi normali nell'arcipelago e devono essere spediti verso il resto della Comunità con notevoli costi supplementari di trasporto, data la situazione geografica eccezionale della regione. Una dotazione forfettaria annua deve permettere alle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione e di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.
(17)
La produzione lattiero-casearia e l'allevamento bovino costituiscono il cardine dell'economia agricola dell'arcipelago delle Azzorre; il sostegno a tale settore deve tener conto della fondamentale importanza che queste attività rivestono sul piano economico e sociale, in particolare per i piccoli produttori. Per garantire il mantenimento delle attività economiche tradizionali nel settore in questione, si prevede di continuare a concedere integrazioni dell'aiuto per le vacche nutrici e un aiuto per le vacche lattiere, entro un limite massimo correlato alla quota disponibile localmente. Occorre istituire un aiuto integrativo alla macellazione, nonché un aiuto allo smercio dei bovini maschi in eccedenza che non trovano sbocchi normali nell'arcipelago e devono essere spediti verso il resto della Comunità con notevoli costi supplementari di trasporto, data la situazione geografica eccezionale della regione. Una dotazione forfettaria annua deve permettere alle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di salvaguardia del patrimonio ambientale, di diversifica-zione agricola
e di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.
Emendamento 52
Considerando 17 bis
(17 bis) L'attività agricola nell'arcipelago delle Azzorre dipende fortemente dalla produzione lattiero-casearia; questa dipendenza, associata ad altri svantaggi connessi alla situazione ultraperiferica della regione e all'assenza di alternative valide nell'attività produttiva, nuoce al suo sviluppo economico. Occorre prendere in considerazione il fabbisogno del consumo locale di queste isole coperto dalla produzione locale e derogare, per un periodo di quattro campagne a partire dalla campagna 1999/2000, a talune disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in materia di contenimento della produzione, in modo da tener conto dello stato di sviluppo e delle condizioni di produzione locali. Benché questa misura costituisca una deroga all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, del trattato, essa si limita ai produttori di latte dell'arcipelago ed è marginale rispetto alla dimensione economica delle quota lattiera portoghese. Nel periodo di applicazione della misura sarebbe pertanto possibile proseguire la ristrutturazione del settore nell'arcipelago, senza interferenze sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e senza ripercussioni di rilievo sul funzionamento armonioso del regime dei prelievi, sia a livello del Portogallo che a livello comunitario.
(17 bis) L'attività agricola nell'arcipelago delle Azzorre dipende fortemente dalla produzione lattiero-casearia; questa dipendenza, associata ad altri svantaggi connessi alla situazione ultraperiferica della regione e all'assenza di alternative valide nell'attività produttiva, nuoce al suo sviluppo economico. Occorre prendere in considerazione il fabbisogno del consumo locale di queste isole coperto dalla produzione locale e derogare, per un periodo di quattro campagne a partire dalla campagna 1999/2000, a talune disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in materia di contenimento della produzione, in modo da tener conto dello stato di sviluppo e delle condizioni di produzione locali.
Emendamento 53
Considerando 17 ter (nuovo)
(17 ter) Il modo tradizionale in cui è praticato l'allevamento bovino, soprattutto nelle piccole isole della regione, rende necessari alcuni adeguamenti alla realtà delle Azzorre del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1
.
1
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
Emendamento 54
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) Il trattato di adesione del Portogallo alle Comunità europee ha riconosciuto l'esistenza di flussi tradizionali di esportazione di zucchero dall'unità industriale esistente nelle Azzorre attribuendo all'attività di raffinazione un diritto equivalente alla differenza tra 20.000 tonnellate e le quote A e B di produzione di zucchero da barbabietola. Detta attività di raffinazione è fondamentale per rendere redditizia la struttura industriale necessaria alla raffinazione della barbabietola e, pertanto, assicurare la sopravvivenza di questo settore estremamente importante per la diversificazione dell'agricoltura delle Azzorre.
Emendamento 55
Considerando 19
(19)
La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole di Madera incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati. Occorre pertanto introdurre programmi di lotta contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei suddetti programmi.
(19)
La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole delle Azzorre e
di Madera incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati in dette regioni
. Occorre pertanto introdurre programmi di lotta contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei suddetti programmi.
Emendamento 56
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) Sarebbe opportuno che la Commissione applicasse efficacemente la politica in materia di promozione dell'imprenditoria alle PMI agroalimentari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.
Emendamento 57
Considerando 20
(20)
Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni in questione presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.
(20)
Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni in questione presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti1
.
1
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
Emendamento 58
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis) È opportuno prevedere la possibilità di adottare le disposizioni transitorie del caso per agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio1
al nuovo regime di cui al presente regolamento, onde evitare una mancanza di continuità in caso di proroga delle misure vigenti.
1
GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.
Emendamento 59
Articolo 1
Il presente regolamento istituisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza e
all'insularità delle Azzorre e di Madera.
Il presente regolamento istituisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità nonché ad altre limitazioni specifiche
delle Azzorre e di Madera.
Emendamento 60
Articolo 2, comma 1
È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli
elencati negli allegati I e II, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nelle regioni delle Azzorre e di Madera.
È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento
elencati negli allegati I e II, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nelle regioni delle Azzorre e di Madera
Emendamento 61
Articolo 3, paragrafo 5, comma 2
In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle Azzorre o a Madera, il divieto di cui sopra non è applicabile alle esportazioni tradizionali, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali non è concessa alcuna restituzione.
In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle Azzorre o a Madera, il divieto di cui sopra non è applicabile alle esportazioni tradizionali, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Tale divieto non si applica agli scambi tra le regioni autonome delle Azzorre e di Madera.
Nel caso delle esportazioni tradizionali può essere decisa la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti che, essendo stati fabbricati a Madera e nelle Azzorre utilizzando materie prime importate nel quadro del regime specifico di approvvigionamento, sono stati oggetto di un'adeguata trasformazione in loco.
Emendamento 62
Articolo 3, paragrafo 6, comma 2
La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui agli allegati I e II, in funzione dell'evolversi delle necessità delle Azzorre e di Madera.
La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui agli allegati I e II e gli aiuti concessi
, in funzione dell'evolversi delle necessità delle Azzorre e di Madera.
Emendamento 63
Articolo 4, paragrafo 5
5.
L'elenco dei prodotti e gli importi degli aiuti di cui al paragrafo 1, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 2.
5.
L'elenco dei prodotti e gli importi degli aiuti di cui al paragrafo 1, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 2. Da questo elenco di prodotti è esclusa l'importazione di riproduttori bovini nelle Azzorre.
Emendamento 64
Articolo 5, paragrafo 1, commi da 3 a 5
La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra produttori od organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, da un lato, e industrie agroalimentari od operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o collettività, dall'altro.
La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra produttori, organizzazioni di produttori
od organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, da un lato, e industrie agroalimentari od operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o collettività, dall'altro.
L'aiuto è versato ai produttori o alle organizzazioni di produttori di cui sopra entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti.
L'aiuto è versato ai produttori o alle organizzazioni di produttori di cui sopra entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti.
L'importo dell'aiuto è fissato, su base forfettaria, per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in funzione del valore medio dei prodotti in questione. Esso è differenziato a seconda che il beneficiario sia un produttore o una delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.
L'importo dell'aiuto è fissato, su base forfettaria, per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in funzione del valore medio dei prodotti in questione. Esso è differenziato a seconda che il beneficiario sia un produttore, un'organizzazione di produttori
o una delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.
Emendamento 65
Articolo 6, paragrafo 1
1.
È concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione dei prodotti freschi o trasformati compresi fra i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
1.
È concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione dei prodotti freschi o trasformati compresi fra i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
Fatto salvo il disposto del comma che precede, la concessione dell'aiuto alla commercializzazione di fiori e piante vivi non presuppone la stipulazione di contratti di campagna.
Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 3 000 tonnellate annue per prodotto, per ciascuna delle due regioni.
Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 3 000 tonnellate annue per prodotto, per ciascuna delle due regioni.
I suddetti contratti sono stipulati tra singoli produttori ovvero associazioni o unioni di produttori ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, stabiliti negli arcipelaghi in questione, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.
I suddetti contratti sono stipulati tra singoli produttori, organizzazioni di produttori,
ovvero associazioni o unioni di produttori ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, stabiliti negli arcipelaghi in questione, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.
Emendamento 66
Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis Un aiuto è concesso alla stipulazione di contratti di campagna per la commercializzazione della patata alimentare di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90 per un quantitativo massimo di 10.000 tonnellate l'anno.
L'importo dell'aiuto è pari al 20% del valore della merce consegnata a destinazione.
Emendamento 67
Articolo 7, paragrafo 1, comma 1
1.
La Comunità partecipa, per un massimo di 100 000 EUR, al finanziamento di uno studio economico
di analisi e prospezione relativo al settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, soprattutto tropicali, delle due regioni.
1.
La Comunità partecipa, per un massimo di 100 000 EUR, al finanziamento di due studi economici
di analisi e prospezione relativo al settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, soprattutto tropicali, delle due regioni.
Emendamento 68
Articolo 8
Il titolo II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, non si applicano alle Azzorre e a Madera.
Il titolo II, capitolo II, e il titolo III, capitoli I e II,
del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, non si applicano alle Azzorre e a Madera.
Emendamento 69
Articolo 9, paragrafo 2
2.
L'importo annuo dell'aiuto è pari a 476,76 EUR
per ettaro. L'aiuto è erogato alle associazioni o alle organizzazioni di produttori. Tuttavia, per un periodo transitorio esso è concesso anche ai singoli produttori. Durante tale periodo, tutti gli aiuti sono versati tramite l'Istituto del vino di Madera e la Commissione vitivinicola delle Azzorre, secondo condizioni da stabilire tramite la procedura prevista al paragrafo 3.
2.
L'importo annuo dell'aiuto è pari a 650 EUR
per ettaro. L'aiuto è erogato alle associazioni o alle organizzazioni di produttori. Tuttavia, per un periodo transitorio esso è concesso anche ai singoli produttori. Durante tale periodo, tutti gli aiuti sono versati tramite l'Istituto del vino di Madera e la Commissione vitivinicola delle Azzorre, secondo condizioni da stabilire tramite la procedura prevista al paragrafo 3.
Emendamento 70
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. In deroga a quanto disposto nell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere inserite nella classificazione delle varietà di viti destinata alla produzione di vino le seguenti varietà, coltivate nelle Azzorre e a Madera: Isabelle, Jacquez, Herbémont.
Emendamento 71
Articolo 9, paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. In deroga a quanto disposto nell'articolo 19, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999 le autorità nazionali possono presentare alla Commissione proposte di piani di sostituzione delle varietà non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1 dell'articolo citato nelle regioni in questione e che sono cofinanziate dal presente programma. Detti piani devono fissare un periodo di applicazione non superiore a sette anni a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.
2 quater. È concesso un aiuto per la commercializzazione di vini v.q.p.r.d. prodotti nelle Azzorre e a Madera e destinati all'approvvigionamento del mercato locale. L'aiuto è subordinato alla conclusione di contratti di fornitura tra produttori di questi tipi di vini facenti parte dei consigli regolatori della denominazione di origine delle Azzorre e di Madera e operatori del settore della distribuzione, imprese del settore della ristorazione o collettività.
L'aiuto è erogato entro i limiti dei quantitativi concordati fra le parti di cui sopra ed è fissato annualmente su base forfettaria, secondo criteri da stabilire con i consigli regolatori interessati.
Emendamento 73
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno1
viene data priorità alle azioni intese a promuovere l'utilizzazione del presente simbolo grafico. Può inoltre essere concesso un finanziamento addizionale del 25% al di là del massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
_____________________ 1
GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
Emendamento 74
Articolo 12, paragrafo 1
1.
Gli aiuti di cui ai paragrafi 2 e
3 sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato nel quadro di un bilancio periodico. Tale bilancio è stabilito prendendo in considerazione anche gli animali riproduttori forniti in applicazione dell'articolo 4 e gli animali che fruiscono del regime di approvvigionamento di cui all'articolo 11.
1.
Gli aiuti di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis
sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato nel quadro di un bilancio periodico. Tale bilancio è stabilito prendendo in considerazione anche gli animali riproduttori forniti in applicazione dell'articolo 4 e gli animali che fruiscono del regime di approvvigionamento di cui all'articolo 11.
Emendamento 75
Articolo 12, paragrafo 2
2.
È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione per animale macellato, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 25 EUR
per capo di bestiame.
2.
È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione per animale macellato, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 100 EUR
per capo di bestiame.
Emendamento 76
Articolo 12, paragrafo 3
3.
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 50 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
3.
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 100 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
Emendamento 77
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione pari a 40 EUR per capo di bestiame del premio speciale per l'ingrasso di bovini maschi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale integrazione è concessa per i capi che raggiungano un peso minimo stabilito dalla Commissione.
Emendamento 78
Articolo 15, paragrafo 1, comma 2
L'importo annuo dell'aiuto è pari a 596 EUR per ettaro.
L'importo annuo dell'aiuto è pari a 596 EUR per ettaro coltivato e raccolto
.
Emendamento 79
Articolo 20, paragrafo 2
2.
L'importo dell'aiuto è pari a 250 EUR
per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta, entro il limite di 200 ettari.
2.
L'importo dell'aiuto è pari a 600 EUR
per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta, entro il limite di 200 ettari.
Emendamento 80
Articolo 21, paragrafo 1
1.
Gli aiuti previsti al presente articolo sono concessi per il sostegno delle principali attività economiche tradizionali delle Azzorre nel settore delle carni bovine e nel settore lattiero-caseario.
1.
Gli aiuti e gli adeguamenti regolamentari
previsti al presente articolo sono concessi per il sostegno delle principali attività economiche tradizionali delle Azzorre nel settore delle carni bovine e nel settore lattiero-caseario.
Emendamento 81
Articolo 21, paragrafo 2
2.
È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione per animale macellato, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 25 EUR
per capo di bestiame.
2.
È versata ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione per animale macellato, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 100 EUR
per capo di bestiame.
Emendamento 82
Articolo 21, paragrafo 3
3.
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 50 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
3.
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 100 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
Emendamento 83
Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Ai produttori di carne bovina è concessa un'integrazione del premio speciale previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è fissato a 50 EUR per capo.
Emendamento 84
Articolo 21, paragrafo 4
4.
Le disposizioni relative:
4.
Le disposizioni relative:
a)
al massimale regionale stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio speciale di base,
a)
al massimale regionale stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per quanto riguarda il premio speciale di base,
b)
al massimale nazionale stabilito all'articolo 11 del regolamento di cui sopra, per quanto riguarda il premio di base
alla macellazione,
b)
al massimale nazionale stabilito all'articolo 11 del regolamento di cui sopra, per quanto riguarda il premio alla macellazione,
non si applicano alle Azzorre per quanto riguarda il premio speciale di base
, il premio alla macellazione e il premio integrativo previsto al paragrafo
2.
non si applicano alle Azzorre per quanto riguarda il premio speciale, il premio alla macellazione e i premi integrativi previsti ai paragrafi
2 e 3 bis
.
Emendamento 85
Articolo 21, paragrafo 5
5.
I premi di base, e i premi integrativi di cui ai paragrafi 2 e
3 sono concessi ogni anno entro i limiti rispettivamente di 40 000 bovini maschi e
di 33 000 animali macellati.
5.
I premi di base, e i corrispondenti
premi integrativi di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis
sono concessi ogni anno entro i limiti rispettivamente di 40 000 bovini maschi, di 15 000 vacche nutrici e di
33 000 animali macellati.
Per quanto riguarda il premio speciale per vacche nutrici, si prevede: il "congelamento”, all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio per vacche nutrici nelle Azzorre per l'anno 2000.
Emendamento 86
Articolo 21, paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Su richiesta dell'agricoltore che pratica l'allevamento estensivo tradizionale nelle Azzorre, le regole previste per l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 all'animale denominato “manzo” secondo l'articolo 3 possono essere applicate all'animale denominato “toro” nello stesso articolo.
Emendamento 87
Articolo 21, paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter. Su richiesta dell'agricoltore, nel caso in cui un'azienda agricola non si dedichi alla produzione di latte, si può derogare all'applicazione nelle Azzorre di quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999.
Emendamento 88
Articolo 21, paragrafo 7
7.
È concesso un premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera, limitatamente a un massimo di 78.000
capi.
7.
È concesso un premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera, limitatamente a un massimo di 88.000
capi.
Il premio è versato all'allevatore; il suo importo è pari a 80 EUR
per vacca detenuta dall'allevatore il giorno di presentazione della domanda.
Il premio è versato all'allevatore; il suo importo è pari a 97 EUR
per vacca detenuta dall'allevatore il giorno di presentazione della domanda, purché il produttore detenga, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche lattiere pari almeno all"80% e un numero di giovenche pari al massimo al 20% del numero in relazione al quale è stato chiesto il premio. Su proposta delle autorità regionali e con l'approvazione della Commissione, questo premio potrà convertirsi in premio per ciascun produttore, in relazione alla sua quota lattiera.
Emendamento 89
Articolo 21, paragrafo 9, comma 2
L'aiuto, il cui importo è pari a 40 EUR
per capo spedito, è concesso limitatamente a 20 000 animali ai produttori che hanno allevato tali animali per almeno tre mesi prima della spedizione.
L'aiuto, il cui importo è pari a 50 EUR
per capo spedito, è concesso limitatamente a 20 000 animali ai produttori che hanno allevato tali animali per almeno tre mesi prima della spedizione.
per un periodo transitorio comprendente le campagne 1999/2000, 2000/01, 2001/02 e 2002/03, ai
fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 3950/92, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti all'articolo 9, lettera c), del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento aumentato della percentuale di cui al terzo comma.
1.
Ai
fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 3950/92, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti all'articolo 9, lettera c), del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento aumentato della percentuale di cui al terzo comma.
Emendamento 91
Articolo 22 bis (nuovo)
Articolo 22 bis Nel periodo 2001-2005 le autorità competenti designate dallo Stato membro possono presentare alla Commissione, in vista della sua approvazione, un programma di riconversione zootecnica, protezione ambientale e sviluppo rurale che è finanziato in base al presente regolamento. Come fonte complementare di finanziamento del programma, i premi concessi in virtù dell'articolo 21 possono essere convertiti in premi diretti al produttore agricolo in funzione degli obiettivi di protezione ambientale e di sviluppo rurale.
Le autorità portoghesi presentano ogni anno una relazione sull'esecuzione del programma.
Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 2.
Emendamento 92
Articolo 24, paragrafo 1, comma 2
L'importo dell'aiuto è pari a 600 EUR
per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta.
L'importo dell'aiuto è pari a 800 EUR
per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta.
Emendamento 93
Articolo 24, paragrafo 2, comma 2
L'importo dell'aiuto è di 27 EUR
per 100 kg di zucchero raffinato. Esso può essere modificato secondo la procedura prevista al paragrafo 3.
L'importo dell'aiuto è di 35 EUR
per 100 kg di zucchero raffinato. Esso può essere modificato secondo la procedura prevista al paragrafo 3.
Emendamento 94
Articolo 25, paragrafo 1, comma 1
1.
E' concesso un premio integrativo del premio previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, per la raccolta di tabacco in foglia della varietà Burley P., limitatamente a 250 tonnellate. L'importo del premio integrativo è pari a 0,20 EUR
per kg di tabacco in foglia.
1.
E' concesso un premio integrativo del premio previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'attuazione dei un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, per la raccolta di tabacco in foglia della varietà Burley P., limitatamente a 250 tonnellate. L'importo del premio integrativo è pari a 0,35 EUR
per kg di tabacco in foglia.
Emendamento 95
Sezione 5 - Titolo
PATATE DA SEMINA
, CICORIA E TÈ
PATATE , ALCOL, VINO VERDEJO,
CICORIA E TÈ
Emendamento 96
Articolo 26, paragrafo 1, comma 2
L'importo dell'aiuto è pari a 500 EUR
per ettaro.
L'importo dell'aiuto è pari a 600 EUR
per ettaro.
Emendamento 97
Articolo 26, paragrafo 1, comma 2
L'importo dell'aiuto è pari a 500 EUR
per ettaro.
L'importo dell'aiuto è pari a 600 EUR
per ettaro.
Emendamento 98
Articolo 26, paragrafo 4, comma 2
L'importo annuo dell'aiuto è pari a 500 EUR
per ettaro di superficie sottoposta a raccolta
.
L'importo annuo dell'aiuto è pari a 1.000 EUR
per ettaro di superficie con coltivazione installata o in corso di installazione
.
Emendamento 99
Articolo 26, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. È concessa un'esenzione dall'imposta speciale di consumo all'alcol prodotto e distillato nelle Azzorre e all'alcol grezzo distillato nelle Azzorre, limitatamente a 500.000 litri di alcol.
Emendamento 100
Articolo 26, paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter. È concesso un aiuto all'invecchiamento del vino "Verdejo” limitatamente a 4.000 ettolitri all'anno.
L'aiuto è concesso al vino in fase di invecchiamento per un periodo minimo di tre anni.
L'importo dell'aiuto è pari a 0,08 euro per ettaro e per giorno.
Emendamento 102
Articolo 28, paragrafo 1
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti
in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle
aziende di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% nel caso di aziende agricole volte
in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nell'insieme delle
aziende agricole, e soprattutto in quelle
di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
Emendamento 103
Articolo 28, paragrafo 2
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999
.
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in tutti i settori
.
Emendamento 104
Articolo 28, paragrafo 3
3.
La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate sul territorio delle Azzorre e di Madera.
3.
La limitazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste subtropicali
e alle superfici boschive situate sul territorio delle Azzorre e di Madera.
Emendamento 105
Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. In deroga a quanto disposto nell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali previste agli articoli da 22 a 24 di detto regolamento ammonta all'85%.
Emendamento 106
Articolo 28, paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. In deroga a quanto disposto nell'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli importi annui previsti nell'allegato di detto regolamento possono essere aumentati fino al doppio per tener conto della situazione ambientale specifica di talune zone particolarmente sensibili delle Azzorre e di Madera.
Emendamento 107
Articolo 29, paragrafo 1, comma 5
Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituito dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e dal comitato per
le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituiti rispettivamente dall'articolo 48 e
dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Emendamento 109
Articolo 34 bis (nuovo)
Articolo 34 bis
La Commissione può adottare le misure transitorie necessarie per assicurare un passaggio armonioso dal regime in vigore nel 2000 o nella campagna 2000/2001 a quello risultante dalle misure istituite dal presente regolamento. Essa provvede in particolare a evitare discontinuità in caso di proroga delle misure esistenti.
Emendamento 110
Allegato I, trattino 4 bis (nuovo)
-
Alimenti di glutine di granturco NC 2309 90 20
Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta e sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (COM(2000) 791
- COM(2001) 156
- C5-0745/2000
- 2000/0314 (CNS)
)
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE (C5-0745/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0197/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
(1 bis) Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, per quanto riguarda fra l'altro l'accesso ai Fondi strutturali.
Emendamento 112
Considerando 2
(2)
Il Consiglio, con decisione 91/314/CEE
del 26 giugno 1991, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione e a permetterle di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fa parte integrante, benché fattori obiettivi la pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nella regione prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli delle isole Canarie e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui esse sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.
(2)
Il Consiglio, con decisione 91/314/CEE
del 26 giugno 1991, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione e a permetterle di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fa parte integrante, benché fattori obiettivi la pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nella regione prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli delle isole Canarie e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui esse sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, quanto alla fissazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni comunitarie alle isole Canarie
.
Emendamento 113
Considerando 3
(3)
La situazione geografica eccezionale delle isole Canarie, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a questa regione costi aggiuntivi di trasporto; una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali isole vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dell'arcipelago ed ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.
(3)
La situazione geografica eccezionale e la lontananza
delle isole Canarie, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a questa regione costi aggiuntivi di trasporto; una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali isole vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività, ai quali si aggiungono altri fattori come la mancanza di economie di scala, la scarsità delle risorse idriche ed energetiche e gli elevati costi di produzione
. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dell'arcipelago ed ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.
Emendamento 114
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) I quantitativi accolti in questo regime specifico di approvvigionamento dovranno essere determinati mediante piani periodici di previsione, rivedibili in corso di applicazione in funzione delle necessità fondamentali del mercato delle isole Canarie, e tenendo conto della produzione locale e dei flussi commerciali tradizionali.
Emendamento 115
Considerando 8
(8)
È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire in parte al fabbisogno locale. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali e la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione; in attesa dello sviluppo dell'allevamento locale è inoltre opportuno, a titolo temporaneo e nel quadro di un limite massimo annuo per non compromettere l'obiettivo sopra citato, prevedere un approvvigionamento in animali maschi destinati all'ingrasso. Un bilancio periodico stabilisce il fabbisogno del consumo locale stimato. Una dotazione finanziaria annua deve permettere ai vari settori produttivi di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.
(8)
È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire in parte al fabbisogno locale. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità.
Emendamento 116
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Per quanto riguarda i bovini, l'obiettivo di cui al considerando precedente può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate al contesto locale e la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione; in attesa dello sviluppo dell'allevamento locale è inoltre opportuno, a titolo temporaneo e nel quadro di un limite massimo annuo per non compromettere l'obiettivo sopra citato, prevedere un approvvigionamento in animali maschi destinati all'ingrasso. Un bilancio periodico stabilisce il fabbisogno del consumo locale stimato. Una dotazione finanziaria annua deve permettere ai produttori del settore di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.
Emendamento 117
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Sarebbe opportuno approfittare della riforma dell'OCM nel settore delle carni bovine per proteggere la produzione locale degli allevamenti delle isole Canarie e delle altre regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, così come i consumatori, dai fattori di rischio legati alla ESB e dal suo impatto socioeconomico.
Emendamento 118
Considerando 12
(12)
Un aiuto al consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi di vacca è versato alle latterie per consentire lo smercio regolare sul mercato locale del latte prodotto. L'estensione dei prodotti che beneficiano di questo aiuto ha permesso al settore di adeguarsi all'andamento delle abitudini di consumo. Il tasso di copertura del consumo locale resta ancora molto basso e giustifica il proseguimento della misura.
(12)
Un aiuto al consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi di vacca è versato alle latterie per consentire lo smercio regolare sul mercato locale del latte prodotto. L'estensione dei prodotti che beneficiano di questo aiuto ha permesso al settore di adeguarsi all'andamento delle abitudini di consumo. Il tasso di copertura del consumo locale resta ancora molto basso e giustifica il proseguimento della misura. D'altro canto, la produzione lattiera ovina e caprina è importante per le isole Canarie, e tale misura deve estendersi alle unità di produzione di bestiame ovino e caprino.
Emendamento 119
Considerando 13
(13)
Nei settori degli ortofrutticoli, delle radici e dei tuberi mangerecci, dei fiori e delle piante vive, il regime di aiuti all'ettaro si è rivelato inadeguato a causa in particolare della lentezza e complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. Occorre trarre insegnamento dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM nel settore e
prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione destinate all'approvvigionamento del mercato delle Canarie. Tale aiuto deve permettere di rafforzare la competitività della produzione locale rispetto alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione, di migliorare la produttività delle aziende nonché la qualità dei prodotti. Occorre inoltre proseguire la commercializzazione di questi prodotti, freschi o trasformati, nonché valorizzarli nel resto della Comunità. La realizzazione di uno studio economico consentirà di perfezionare la struttura del settore
.
(13)
Nei settori degli ortofrutticoli, delle patate, delle radici e dei tuberi mangerecci, dei fiori e delle piante vive, il regime di aiuti all'ettaro si è rivelato inadeguato a causa in particolare della lentezza e complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. Occorre trarre insegnamento dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM in tali settori; a tal fine sarebbe opportuno, da un lato,
prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione destinate all'approvvigionamento del mercato delle Canarie. Tale aiuto deve permettere di rafforzare la competitività della produzione locale rispetto alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione, di migliorare la produttività delle aziende nonché la qualità dei prodotti. Occorre inoltre, d'altro lato,
proseguire la commercializzazione di questi prodotti, freschi o trasformati, nonché valorizzarli nel resto della Comunità; a tale effetto sarebbe opportuno concedere anche aiuti alla commercializzazione dei prodotti in questione nel resto del mercato comunitario
. La realizzazione di uno studio economico, finanziato dalla Commissione,
consentirà di perfezionare la struttura di questi settori
.
Emendamento 120
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) Sarebbe opportuno che la Commissione applichi efficacemente la politica di sostegno alle imprese alle PMI agroalimentari delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
Emendamento 121
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) L'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 limita la concessione degli aiuti alla silvicoltura alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Nelle Canarie esistono anche altre superfici forestali, che sono di proprietà dello Stato e che sono incluse in aree naturali protette o confinano con uno dei Parchi Nazionali delle Canarie. In considerazione di tutto ciò, occorre rendere più flessibili le condizioni di cui al succitato articolo 29, in modo da poter contribuire al rispetto degli impegni internazionali in materia di conservazione della natura, data la notevole ricchezza della biodiversità.
Emendamento 122
Considerando 20
(20)
Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole Canarie, connesse alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da pochi prodotti.
(20)
Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole Canarie, connesse alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da pochi prodotti, alla mancanza di economie di scala e agli elevati costi di produzione, che rendono difficile la loro commercializzazione.
Emendamento 123
Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis) È opportuno prevedere la possibilità di adottare le disposizioni transitorie del caso per agevolare il passaggio dal regime previsto dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1601/921
al nuovo regime di cui al presente regolamento, onde evitare una mancanza di continuità in caso di proroga delle misure vigenti.
______________________________ 1
GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.
Emendamento 124
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli, intese ad ovviare alla lontananza e
all'insularità delle isole Canarie.
Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli, intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità e ad altre limitazioni specifiche
delle isole Canarie.
Emendamento 125
Articolo 2, paragrafo 1
1.
È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli
elencati nell'allegato I, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nelle isole Canarie.
1.
È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento
elencati nell'allegato I, essenziali al consumo umano, alla trasformazione, alla manipolazione
e in quanto fattori di produzione agricoli nelle isole Canarie.
Emendamento 126
Articolo 3, paragrafo 1, comma 2
Ai fini dell'applicazione del presente titolo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità si considerano importati direttamente.
Ai fini dell'applicazione del presente titolo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità non
si considerano importati direttamente.
Emendamento 127
Articolo 3, paragrafo 5, comma 2
In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle isole Canarie, il divieto di cui sopra non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali non è concessa alcuna restituzione
.
In caso di trasformazione dei suddetti prodotti nelle isole Canarie, il divieto di cui sopra non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso delle esportazioni tradizionali può essere decisa la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti che, essendo stati fabbricati nelle Canarie utilizzando materie prime importate nel quadro del regime specifico di approvvigionamento, sono stati oggetto di un'adeguata trasformazione in loco.
Emendamento 128
Articolo 3, paragrafo 6, comma 2
La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, in funzione dell'evolversi delle necessità delle isole Canarie.
La Commissione, secondo la procedura prevista al primo comma, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I e gli aiuti concessi
in funzione dell'evolversi delle necessità delle isole Canarie.
Ai prodotti che, facendo parte delle giacenze pubbliche a seguito di misure di intervento, beneficiano degli aiuti previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, si applicano le stesse disposizioni che si applicano ai prodotti disponibili nel mercato comunitario.
Emendamento 129
Articolo 4, paragrafo 4
4.
I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 3 sono applicabili alle merci che beneficiano degli aiuti concessi a titolo del paragrafo 1.
4.
I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 3 sono applicabili alle merci che beneficiano degli aiuti concessi a titolo del paragrafo 1. Malgrado quanto precede, la Commissione potrà autorizzare la riesportazione degli animali di razza pura di cui al paragrafo 1, senza restituzione dell'aiuto, una volta che sia stata sfruttata la loro funzione riproduttiva.
Emendamento 130
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
b)
è concesso un aiuto per la fornitura degli animali di cui alla lettera a), originari del resto della Comunità, fino a un massimo di 4 000 capi,
destinati in via prioritaria
ai produttori che detengono almeno un 50%
di animali da ingrasso di origine locale
.
b)
è concesso un aiuto per la fornitura degli animali di cui alla lettera a), originari del resto della Comunità, destinati ai produttori di animali da ingrasso.
Emendamento 131
Articolo 6, paragrafo 2
2.
Per ciascun animale macellato è concessa ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 25 EUR
per capo.
2.
Per ciascun animale macellato è concessa ai produttori un'integrazione del premio alla macellazione previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 100 EUR
per capo.
Emendamento 132
Articolo 6, paragrafo 3
3.
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 50 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
3.
Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di questa integrazione è pari a 100 EUR
per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.
Emendamento 133
Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione pari a 40 EUR per capo di bestiame del premio speciale per i bovini maschi da ingrasso di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale integrazione è concessa per i capi che raggiungano un peso minimo stabilito dalla Commissione.
Emendamento 134
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)
Il premio di base e il premio integrativo di cui al primo comma sono concessi ogni anno per un massimo di 300 000 capi.
Emendamento 135
Articolo 9, paragrafo 1
1.
Durante il periodo 2001-2005
, è concesso un aiuto finanziario ai produttori e alle associazioni o organizzazioni di produttori riconosciuti dalle autorità competenti che realizzano nelle isole Canarie un programma globale di sostegno delle attività di produzione e di commercializzazione nel
settore dell'allevamento ovino e/o caprino e della
sua principale produzione, il formaggio.
1.
Durante il periodo 2002-2006
, è concesso un aiuto finanziario ai produttori e alle associazioni o organizzazioni di produttori riconosciuti dalle autorità competenti che realizzano nelle isole Canarie un programma globale di sostegno delle attività di produzione e di commercializzazione di prodotti locali nel settore zootecnico. Nella fattispecie viene prestata particolare attenzione al
settore dell'allevamento ovino e/o caprino e alla
sua principale produzione, il formaggio.
I programmi operativi
devono essere approvati dalle autorità competenti e comprendere misure quali la realizzazione di azioni incentivanti per la strutturazione del settore, il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, il miglioramento delle condizioni tecniche e sanitarie delle aziende, della qualità del latte e dei formaggi
e dell'immagine dei prodotti locali, la loro industrializzazione e commercializzazione, la concentrazione dell'offerta artigianale.
I programmi devono essere approvati dalle autorità competenti e comprendere misure quali la realizzazione di azioni incentivanti per la strutturazione e l'assistenza tecnica
del settore, il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, il miglioramento delle condizioni tecniche e sanitarie delle aziende, della qualità dei prodotti
e dell'immagine dei prodotti locali, la loro industrializzazione e commercializzazione, la concentrazione dell'offerta artigianale.
Tali programmi non possono comportare la concessione di aiuti integrativi dei premi versati in applicazione dell'articolo 8
.
Tali programmi non possono comportare la concessione di aiuti integrativi dei premi versati in applicazione del presente regolamento
.
Emendamento 136
Articolo 10, paragrafo 1
1.
È concesso un aiuto al consumo umano di prodotti freschi
a base di latte di vacca, fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato periodicamente. L'aiuto, il cui importo è di 8,45 EUR
per 100 kg di latte intero, viene versato alle latterie.
1.
È concesso un aiuto al consumo umano di prodotti a base di latte di vacca, pecora e capra,
fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato periodicamente. L'aiuto, il cui importo è di 10 EUR
per 100 kg di latte intero, viene versato alle latterie, ai caseifici industriali e ai produttori artigianali di formaggio che ottemperino alla legislazione comunitaria
.
Emendamento 137
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il regime del prelievo supplementare a carico dei produttori di latte previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1
, non si applica alle isole Canarie.
1
GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.
Emendamento 138
Articolo 11, paragrafo 1, comma 3
La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra, da un lato, singoli produttori o organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e, dall'altro, da industrie agroalimentari o operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o da collettività.
La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra, da un lato, singoli produttori, organizzazioni di produttori
o organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e, dall'altro, da industrie agroalimentari o operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o da collettività.
Emendamento 139
Articolo 11, paragrafo 1, comma 7
L'aiuto non è concesso per le banane di cui al codice NC 0803 00, per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 e per le patate di primizia di cui al codice NC 0701 90 51
.
L'aiuto non è concesso per le banane di cui al codice NC 0803 00.
Emendamento 140
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La Commissione finanzia uno studio relativo allo sviluppo integrale del settore dell'allevamento nelle isole Canarie che abbraccia tutti gli aspetti del settore medesimo, ai fini della sua organizzazione.
Emendamento 141
Articolo 12, paragrafo 1, comma 2
I suddetti contratti sono stipulati tra i produttori o
le associazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 stabiliti nell'arcipelago, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.
I suddetti contratti sono stipulati tra i produttori, le associazioni di produttori e gruppi di produttori
di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 stabiliti nell'arcipelago, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.
Emendamento 142
Articolo 12, paragrafo 2, comma 2
Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 10 000 tonnellate annue per prodotto
.
Detto aiuto è concesso, nel limite dei quantitativi annui stabiliti per categoria di prodotto, ai produttori, alle organizzazioni di produttori e ai gruppi di produttori.
Emendamento 143
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Fermo restando il disposto del paragrafo 2, nel caso dei pomodori corrispondenti al codice 0702 00 l'ammontare dell'aiuto è pari a 16,67 euro per tonnellata con un limite massimo di 300.000 tonnellate.
La Commissione rivede e aggiorna periodicamente i limiti massimi previsti in questo paragrafo e in ogni caso presenta al Consiglio e al Parlamento, entro il 2006, una relazione in cui valuta l'applicazione della misura e l'adeguamento del livello dell'aiuto.
Emendamento 144
Articolo 12, paragrafo 4
4.
Se la commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è realizzata da imprese comuni create allo scopo di commercializzare i prodotti delle isole Canarie e costituite da produttori dell'arcipelago o dalle relative organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti si impegnano a mettere in comune durante un periodo minimo di tre anni l'esperienza e le conoscenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune, l'importo dell'aiuto è portato al 13% del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.
4.
Se la commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è realizzata da imprese comuni create allo scopo di commercializzare i prodotti delle isole Canarie e costituite da produttori dell'arcipelago, dalle relative organizzazioni e da gruppi di produttori
di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti si impegnano a mettere in comune durante un periodo minimo di tre anni l'esperienza e le conoscenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune, l'importo dell'aiuto è portato al 13% del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.
Emendamento 145
Articolo 13 bis (nuovo)
Articolo 13 bis Il limite massimo per l'aiuto finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio ammonta al 6% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori ortofrutticoli delle isole Canarie. Inoltre, nel caso di azioni aventi per oggetto una maggiore diversificazione delle produzioni, la partecipazione comunitaria ai programmi operativi può raggiungere il 70%.
Emendamento 146
Articolo 14
Il titolo II, capitolo II
, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, non si applicano alle isole Canarie.
Gli articoli 27 e 28
del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, concernenti il regime di distillazioni obbligatorie
e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, non si applicano alle isole Canarie.
Emendamento 147
Articolo 15, paragrafo 2
2.
L'importo dell'aiuto è di 476,76 EUR per ettaro e per anno. L'aiuto è erogato alle associazioni o alle organizzazioni di produttori. Tuttavia, per un periodo transitorio esso è concesso anche ai singoli produttori. Durante tale periodo,
tutti gli aiuti sono versati
mediante i consigli regolatori delle denominazioni di origine sulla base di condizioni da stabilire secondo la procedura prevista al paragrafo 3.
2.
L'importo dell'aiuto è di 476,76 EUR per ettaro e per anno. L'aiuto è erogato ai singoli produttori,
alle associazioni o alle organizzazioni di produttori. Tutti gli aiuti sono gestiti
mediante i consigli regolatori delle denominazioni di origine delle isole Canarie
sulla base di condizioni da stabilire secondo la procedura prevista al paragrafo 3.
Emendamento 148
Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. È concesso un aiuto per la commercializzazione di vini v.q.p.r.d. prodotti nelle isole Canarie e destinati all'approvvigionamento del mercato locale. L'aiuto è subordinato alla conclusione di contratti di fornitura tra produttori di questi tipi di vini facenti parte dei consigli regolatori della denominazione di origine delle isole Canarie e operatori del settore della distribuzione, imprese del settore della ristorazione o collettività.
L'aiuto è erogato entro i limiti dei quantitativi concordati fra le parti di cui sopra ed è fissato annualmente su base forfettaria, secondo criteri da stabilire con i consigli regolatori interessati.
Emendamento 149
Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La Commissione elabora uno studio per lo sviluppo integrale del settore vitivinicolo in cui sono incluse tutte le fasi del processo, ai fini di una sua strutturazione.
Emendamento 150
Articolo 16, paragrafo 2
2.
L'importo massimo dell'aiuto è di 596 EUR
per ettaro.
2.
L'importo massimo dell'aiuto è di 766,28
EUR per ettaro.
L'aiuto è versato per la coltivazione e la raccolta su una superficie massima di 9 000 ha
all'anno.
L'aiuto è versato per la coltivazione e la raccolta su una superficie massima di 7 000 ha
all'anno.
Emendamento 151
Articolo 17, comma 2
L'importo dell'aiuto deve essere pari al massimo al premio comunitario di cui al primo comma. L'aiuto integrativo è concesso nei limiti di 10
tonnellate per anno.
L'importo dell'aiuto deve essere pari al massimo al premio comunitario di cui al primo comma. L'aiuto integrativo è concesso nei limiti di 25
tonnellate per anno.
In relazione ai quantitativi sopra menzionati, non si applica il regime di quote stabilito dal regolamento (CEE) n. 2075/92.
Emendamento 152
Articolo 19, paragrafo 1, comma 2
L'aiuto è versato alle associazioni di apicoltori riconosciute dalle autorità competenti, in funzione del numero di alveari di api nere in produzione, entro il limite di 15 000 alveari
.
L'aiuto è versato alle associazioni di apicoltori riconosciute dalle autorità competenti, in funzione del numero di alveari di api nere in produzione.
Emendamento 153
Articolo 20, paragrafo 1 bis (nuovo)
(1 bis) Nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio del 19 dicembre 20001
, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, viene data priorità alle azioni intese a promuovere l'utilizzazione del presente simbolo grafico. Inoltre, potrà essere concesso un finanziamento addizionale del 25% al di là del massimale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
________________________ 1
GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
Emendamento 154
Articolo 21, paragrafo 1
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche molto
ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
1.
In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nell'insieme delle
aziende, in particolare quelle
di dimensioni economiche ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio.
Emendamento 155
Articolo 21, paragrafo 2
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano
in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999
.
2.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75%
per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale in tutti i
settori.
Emendamento 156
Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. In deroga al disposto dell'articolo 47, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22 a 24 del presente regolamento ammonta all'85%.
Emendamento 158
Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La limitazione degli aiuti alla silvicoltura di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica alle foreste e alle superfici boschive situate sul territorio delle isole Canarie.
Emendamento 159
Articolo 22, paragrafo 1, comma 4
Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituito dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali
Per l'attuazione del titolo IV la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e
dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituiti rispettivamente dall'articolo 48 e
dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Emendamento 160
Articolo 26, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Qualora la Commissione non presenti la relazione di cui al paragrafo precedente atta a consentire di valutare l'impatto delle misure di cui all'articolo 9, dette misure sono prorogate finché non sia ne stato valutato l'impatto nel periodo stabilito dal suddetto articolo.
Emendamento 161
Articolo 27 bis (nuovo)
Articolo 27 bis
La Commissione può adottare le necessarie misure transitorie per assicurare un passaggio armonioso dal regime in vigore nel 2000 o nella campagna 2000/2001 a quello risultante dalle misure istituite dal presente regolamento. Essa provvede in particolare a evitare discontinuità in caso di proroga delle misure esistenti.
Emendamento 162
Allegato I, Tabella, voci da 13 a 18
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini (2106 90 91)
non contenenti grassi animali (1901 90 90)
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini (2106 90 91)
non contenenti grassi animali (1901 90 90)
Farine e agglomerati in forma di pellets, di erba medica (1214 10 00)
Farine e agglomerati in forma di pellets, di erba medica (1214 10 00)
Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di soia (2304 00)
Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di soia (2304 00)
Paglia di cereali disidratata (1213 00 00)
Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione: razze ovaiole (0105 11 91)
Emendamento 163
Allegato I bis (nuovo)
ALLEGATO I BIS
PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ AI QUALI SONO CONCESSI AIUTI PER LA LORO FORNITURA ALLE ISOLE CANARIE
-
Riproduttori di razza pura della specie bovina (codice NC 0102 10 00).
-
Riproduttori di razza pura della specie suina (codice NC 0103 10 00).
-
Conigli riproduttori di razza pura (codice NC ex 0106 00 10).
-
Pulcini da moltiplicazione o da selezione (codice NC ex 0105 11 00).
-
Uova da cova, altre, destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o da selezione (codice NC ex 0407 00 19).
-
Pulcini femmine da moltiplicazione o da selezione: razze ovaiole (codice NC 0105 11 91).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (COM(2000 791- C5-0746/2000
- 2000/0316(CNS)
)
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM (2000) 791)(2)
,
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE (C5-0746/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0197/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM (2000) 791 - C5-0747/2000
- 2000/0317(CNS)
)
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,
Emendamento 165
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) Sarebbe opportuno, nel quadro della riforma dell'OCM nel settore delle carni bovine, proteggere la produzione locale degli allevamenti delle isole Canarie e del resto delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea e tutelare i consumatori dai fattori di rischio legati all'ESB e dal suo impatto socioeconomico negativo.
Emendamento 166
ARTICOLO 1, PARAGRAFO -1 (nuovo)
Articolo 36 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1254/1999)
-
1. E' aggiunto un nuovo articolo 36 bis concernente le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea:
""Articolo 36 bis
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri delle regioni ultraperiferiche (Francia, Portogallo e Spagna) e le autorità regionali, adotta le misure del caso per tutelare le produzioni locali di carni bovine e i consumatori dalla crisi causata dall'ESB. Essa adotta altresì le misure del caso per realizzare una campagna di promozione a favore del consumo di carni bovine basata sulla bontà e la qualità del prodotto.”
Emendamento 167
ARTICOLO 1, PARAGRAFO -1 BIS (nuovo)
Articolo 36 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1254/1999)
-
1 bis. E' aggiunto un nuovo articolo 36 ter concernente le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea:
""Articolo 36 ter
Anche qualora la Commissione diminuisca i premi per gli allevamenti di bovini, nel caso degli allevatori delle zone ultraperiferiche i premi relativi sia ai capi destinati alla macellazione che alle vacche nutrici e alle vacche da ingrasso sono mantenuti ai livelli di cui ai regolamenti modificati dei POSEI a favore di tali regioni.”
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM (2000) 791 - C5-0747/2000
- 2000/0317(CNS)
)
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM (2000) 791)(2)
,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5-0747/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica della proposta,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0197/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2000) 774
- C5-0751/2000
- 2000/0310(CNS)
)
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2
,
Emendamento 2
CONSIDERANDO -1 (nuovo)
(-1) L'articolo 299, paragrafo 2 del trattato prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione del trattato nelle regioni ultraperiferiche dell'UE, nell'ambito fra l'altro dell'accesso ai fondi strutturali.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 2
(2)
I limiti applicabili allo SFOP restano tuttavia inferiori alle disposizioni particolari previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999 per alcune categorie di regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1; occorre pertanto adeguare i limiti applicabili allo SFOP, ad eccezione dei limiti relativi agli aiuti per il rinnovo e l'ammodernamento delle flotte da pesca,
in funzione delle difficoltà specifiche a ciascuna delle suddette categorie di regioni; in particolare per quanto concerne le regioni ultraperiferiche, occorre tener conto dei fattori indicati all'articolo 299 paragrafo 2 del trattato in quanto potenzialmente gravemente nocivi al loro sviluppo;
(2)
I limiti applicabili allo SFOP restano tuttavia inferiori alle disposizioni particolari previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999 per alcune categorie di regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1; occorre pertanto adeguare i limiti applicabili allo SFOP, in funzione delle difficoltà specifiche a ciascuna delle suddette categorie di regioni; in particolare per quanto concerne le regioni ultraperiferiche, occorre tener conto dei fattori indicati all'articolo 299 paragrafo 2 del trattato in quanto potenzialmente gravemente nocivi al loro sviluppo;
Emendamento 4
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) L'assistenza a titolo dello SFOP non deve essere disponibile per il trasferimento permanente di pescherecci a taluni paesi terzi che non sono parti contraenti o cooperanti nell'ambito di organizzazioni mondiali, regionali o subregionali in materia di pesca;
Emendamento 7
CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)
(2 ter) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ogni piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di 7 anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1º gennaio 2000. Per motivi di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari di uno stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione.
Emendamento 6
ARTICOLO -1 (nuovo)
Articolo 7, paragrafo 3, lettera b), comma 1 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 2792/1999)
Articolo -1
All'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 2792/1999 è aggiunto il seguente comma:
""Non è consentito un tale trasferimento verso paesi terzi che non siano parti contraenti o cooperanti nell'ambito delle pertinenti organizzazioni regionali di pesca o in relazione ai quali tali organizzazioni abbiano accertato un'attività di pesca che riduce l'efficacia di misure internazionali di conservazione”.
Emendamento 5
ARTICOLO 1
Allegato IV, tabella 3, colonna 3, gruppo 2 (regolamento (CE) n. 2792/1999)
Gruppo 2
Gruppo 2
Regioni ultraperiferiche
A ≤ 35% B ≥ 5% C ≥ 60%
Regioni ultraperiferiche
A ≤ 50% B ≥ 10% C ≥ 40%
Emendamento 8
ARTICOLO 2, COMMA 1
Il presente regolamento entra in vigore il terzo
giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2000.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2000) 774
- C5-0751/2000
- 2000/0310(CNS)
)
Proposta di regolamento del Consiglio recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2001) 62
- C5-0077/2001
- 2001/0035(CNS)
)
In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999, le flotte comunitarie che dipendono dall'accordo di pesca con il Marocco e che sono interessate dai piani di riconversione approvati dalla Commissione con le decisioni n. C(2000)3059 e C(2000)3060 del 30 ottobre 2000 possono beneficiare delle indennità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento fino al 30 giugno 2001
.
In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999, le flotte comunitarie che dipendono dall'accordo di pesca con il Marocco e che sono interessate dai piani di riconversione approvati dalla Commissione con le decisioni n. C(2000)3059 e C(2000)3060 del 30 ottobre 2000 possono beneficiare delle indennità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento fino al 31 dicembre 2001
.
Tra il 1º gennaio 2000 e il 30 giugno 2001
il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui al primo comma del presente articolo non è preso in considerazione ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 2792/1999.
Tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001
il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui al primo comma del presente articolo non è preso in considerazione ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 2792/1999.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(2001) 62
- C5-0077/2001
- 2001/0035(CNS)
)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo del servizio esterno (COM(2000) 456
- C5-0629/2000
- 2000/2292(COS)
)
- vista la comunicazione della Commissione (COM (2000) 456 - C5-0629/2000
),
- vista la relazione della Commissione, del 27 marzo 1996, sulle esigenze a più lungo termine del servizio esterno (SEC(1996) 554
),
- vista la comunicazione della Commissione, del 27 marzo 1996, relativa alla riorganizzazione del personale e alla razionalizzazione della rete (SEC(1996) 554
/2),
- vista la comunicazione della Commissione, dell'8 aprile 1997, relativa allo sviluppo del servizio esterno della Commissione (SEC(1997) 605
),
- vista la comunicazione della Commissione, dell'8 aprile 1998, relativa alla programmazione pluriennale per l'assegnazione delle risorse del servizio esterno (SEC(1998)1261
),
- vista la comunicazione della Commissione, del 22 luglio 1998, relativa al servizio esterno della Commissione (SEC(1998)1261
),
- vista la comunicazione della Commissione, del 21 aprile 1999, relativa allo sviluppo del servizio esterno (COM(1999) 180
),
- vista la comunicazione della Commissione relativa alla riforma della gestione dell'assistenza esterna (SEC(2000)814
),
- vista la comunicazione della Commissione, dell'11 aprile 2001, sulla prevenzione dei conflitti (COM(2001) 211
),
- vista la creazione, il 1º gennaio 2001, dell'Agenzia EuropeAid, incaricata di garantire l'attuazione dell'aiuto esterno della Commissione,
- vista la sua risoluzione del 5 settembre 2000 sulla diplomazia comune comunitaria(1)
,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0199/2001
),
A. considerando che l'obiettivo, condiviso dalla Commissione e dal Parlamento, di conseguire uno sviluppo adeguato della politica estera e della sicurezza comune per far sì che l'Unione europea acquisti peso politico sulla scena internazionale richiede non soltanto una volontà politica ma anche l'adozione delle decisioni appropriate che lo traducano nella realtà,
B. considerando la volontà della Commissione, espressa nella sua succitata comunicazione sulla prevenzione dei conflitti, che l'Unione possa affermarsi come attore credibile sulla scena internazionale e dotarsi, per raggiungere tale obiettivo, dei mezzi per l'adozione di decisioni comuni, basate su un'analisi acuta e approfondita di ogni situazione,
C. sottolineando tuttavia che il problema principale dell'attuazione della politica estera comune è rappresentato dal deficit democratico che interessa l'adozione delle decisione in seno all'UE, che rimane del tutto al di fuori delle procedure comunitarie e che una definizione chiara, coerente e decisamente comunitaria dell'attività esterna dell'Unione contribuirà a far sì che le future delegazioni dell'Unione esercitino un vero e proprio ruolo di rappresentanza della politica e degli interessi dell'Unione,
D. considerando che a tal fine è indispensabile ovviare alle notevoli carenze che tuttora si registrano nel servizio esterno ed elaborare un piano globale dello stesso, dato che finora esso si è sviluppato in funzione delle esigenze puntuali che si sono man mano manifestate,
E. considerando che nel quadro delle sue attività, EuropeAid attua, di concerto con le Direzioni Generali per le relazioni esterne e lo sviluppo, il decentramento alle delegazioni della Commissione dell'insieme delle operazioni che possono essere meglio gestite in loco; che in tale prospettiva EuropeAid si impegna, entro il 2003, a distaccare una parte dei suoi funzionari presso ciascuna delegazione della Commissione,
F. considerando indispensabile che il servizio esterno assicuri la presenza coordinata dell'Unione europea in seno ad organizzazioni internazionali quali l'ONU, l'FMI, la Banca mondiale, l'OMC, nonché in ambito regionale, nell'America del Sud, nell'America centrale, in Africa, ecc.,
G. considerando di aver ripetutamente espresso la propria preoccupazione per il persistere di questa situazione e di aver fatto presente nella sua succitata risoluzione sulla creazione di una diplomazia comune comunitaria, intesa a migliorare la qualità del servizio esterno, la necessità di conseguire tre obiettivi: 1) la formazione specializzata dei funzionari destinati al servizio esterno, 2) lo sviluppo di una quadro giuridico che disciplini lo statuto delle delegazioni della Commissione e le loro relazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio, pur mantenendole nell'organigramma della Commissione, 3) il necessario coordinamento fra tali delegazioni e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri,
H. ricordando tuttavia che la questione di una migliore formazione dei futuri diplomatici dell'Unione non costituisce affatto l'unico problema da affrontare e che è opportuno in particolare procedere a una definizione più chiara dell'attività esterna dell'Unione nonché a una razionalizzazione in un senso integrazionista delle istanze che gestiscono tali attività,
I. considerando che i commissari responsabili delle relazioni esterne hanno deciso, nel giugno 2000, di avviare una revisione generale al fine di creare un servizio esterno integrato e che il Commissario Patten ha assunto l'impegno, dinanzi all'assemblea plenaria del Parlamento, il 5 settembre 2000, che la Commissione presenterà, nel primo semestre 2001, una comunicazione sul servizio esterno che tenga conto in particolare della succitata risoluzione del Parlamento,
J. considerando che, in attesa che questa ambiziosa iniziativa annunciata dalla Commissione, il Parlamento deve pronunciarsi ora sulla comunicazione relativa allo sviluppo del servizio esterno, che presenta un obiettivo limitato quanto alla rete delle delegazioni e al loro personale,
K. considerando che in quella cinquantina di Stati in cui la quasi totalità degli Stati membri non sono rappresentati, l'Unione potrebbe creare delle ambasciate dell'Unione che rappresentino gli interessi sia dell'Unione sia dell'insieme degli Stati membri,
L. considerando di essersi dato i mezzi, grazie ad una riserva speciale iscritta in bilancio dal 1997, per orientare il funzionamento delle delegazioni esterne sulla base di un piano d'insieme che implica una ridistribuzione verticale e orizzontale del personale in funzione delle priorità politiche e di bilancio, potenziando il loro ruolo e la loro efficacia attraverso la formazione e la composizione del personale,
M. considerando che l'Unione deve dotarsi di un servizio esterno ambizioso ed efficiente in grado di svolgere i compiti prioritari che gli sono affidati in virtù del principio di sussidiarietà, tra cui, in particolare, gli aiuti forniti ai paesi terzi,
N. considerando che le delegazioni devono garantire la visibilità dell'aiuto comunitario ai paesi terzi, con un ruolo e una composizione diversa a seconda che tale aiuto sia riconducibile a una funzione di rappresentanza politica, di assistenza economica o di intermediazione economica,
O. considerando che le succitate comunicazioni della Commissione intese a sviluppare e a rafforzare il servizio esterno dell'Unione sono un aspetto importante della riforma, in quanto mirano a migliorare l'efficacia della messa in atto delle politiche esterne, come richiesto dal Parlamento durante la procedura di bilancio 2001,
P. considerando che la riforma del servizio esterno dovrà effettuarsi ad organico costante, ma non potrà essere realizzata senza che varino i costi, tenuto conto delle spese indotte dalle misure di ridistribuzione,
1. insiste sul fatto che la massima priorità del servizio esterno della Commissione deve essere quella di attuare e gestire in modo efficiente i programmi di assistenza esterna dell'Unione europea, fra cui l'aiuto umanitario, l'aiuto allo sviluppo, i programmi di assistenza finanziaria e tecnica e i fondi di preadesione;
2. concorda sulla necessità di progredire sulla via della deconcentrazione e del decentramento dell'assistenza esterna - obiettivo che la Commissione aveva già fissato nella sua succitata comunicazione sulla gestione dell'assistenza esterna e che ribadisce nella comunicazione attualmente all'esame - a condizione che ciò non implichi un inutile eccesso di burocrazia;
3. riconosce che il processo di deconcentrazione richiederà maggiori risorse umane per le delegazioni, che non potranno essere interamente coperte attraverso i posti che si sono resi disponibili nel quadro delle proposte di riorganizzazione e di regionalizzazione; ricorda tuttavia che la volontà politica di rafforzare la presenza politica dell'UE, come richiesto dal Parlamento europeo, esige impegni per garantire le risorse necessarie;
4. afferma che le difficoltà incontrate nel progredire sulla via della deconcentrazione non provengono soltanto dall'insufficienza di risorse umane, dato che è altresì indispensabile migliorare il materiale informatico e adottare le misure complementari necessarie, quali le politiche delle assunzioni, i piani di formazione, la revisione delle procedure finanziarie e le disposizioni per il controllo e la revisione contabile;
5. riconosce altresì che il decentramento presuppone risorse finanziarie adeguate, onde garantire che gli agenti locali possano essere assunti sulla base di contratti di una durata ragionevole;
6. propone che si esamini a fondo la definizione delle responsabilità dei funzionari, l'adeguamento delle competenze del personale delle delegazioni rispetto ai compiti da svolgere, il seguito e il controllo dei lavori, il sistema di sostegno dei servizi della sede alle delegazioni, l'elaborazione di guide e di procedure standardizzate e la visibilità esterna dell'attività delle delegazioni;
7. chiede con insistenza alla Commissione di proporre, di concerto con il Parlamento europeo,un quadro giuridico adeguato che disciplini le relazioni tra il Parlamento e le delegazioni, comprendente:
a)
la creazione di regolari canali di informazione tra le delegazioni e il Parlamento, attraverso per esempio relazioni periodiche che le delegazioni trasmetterebbero alla Presidenza del Parlamento europeo, o alla commissione per gli affari esteri, che sarà ugualmente responsabile della trasmissione di tali informazioni alle delegazioni interparlamentari competenti;
b)
misure che garantiscano l'audizione dei capi delegazione da parte dei competenti organi parlamentari, ogni qualvolta le circostanze politiche lo richiedano, che prevedano che i capi delegazione si presentino sistematicamente dinanzi alla commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo prima di assumere le proprie funzioni, per esporre e discutere i propri obiettivi con i membri della commissione;
c)
la condivisione sistematica da parte della delegazione dell'UE della responsabilità per quanto riguarda le visite delle missioni ufficiali del Parlamento europeo e il suo impegno ad offrire assistenza durante le visite e le missioni dei membri del Parlamento, nell'ambito della loro attività parlamentare;
d)
la presentazione da parte della Commissione al Parlamento e al Consiglio di una relazione annuale sul funzionamento delle delegazioni;
8. chiede che nella sua prossima comunicazione, la Commissione rifletta in maniera approfondita su un piano di riforma della formazione dei funzionari destinati al servizio esterno, conformemente alle linee direttrici tracciate dal Parlamento nella sua succitata risoluzione del 5 settembre 2000;
9. spera, in questo contesto, che nei prossimi mesi si organizzi un incontro delle scuole e degli istituti diplomatici europei con i competenti organi della Commissione, per riflettere sui progetti relativi ai programmi di formazione dei funzionari, sulla creazione di una Scuola diplomatica comunitaria e sullo sviluppo di un sistema di passerelle tra i servizi esterni della Comunità e quelli degli Stati membri;
10. ritiene che il servizio esterno e le delegazioni che lo integrano debbano svolgere un ruolo attivo onde assicurare una presenza più coordinata dell'Unione europea sulla scena internazionale e nei diversi organismi internazionali;
11. esorta a questo proposito la Presidenza in carica a inserire la questione all'ordine del giorno di una delle prossime riunioni del Consiglio "affari generali”, così da verificare la disponibilità degli Stati membri a impegnarsi per rafforzare la visibilità e l'efficacia dell'UE, in particolare ai fini di un miglior coordinamento dell'attività delle varie ambasciate e delle delegazioni dell'Unione, nonché della definizione di proposte intese a favorire, ove possibile, le rappresentanze comuni;
12. chiede alla Commissione di presentare proposte più concrete mediante la ridistribuzione dei posti attualmente disponibili o la creazione di posti supplementari e di stabilire un migliore equilibrio tra funzionari statutari ed agenti locali;
13. invita il Consiglio e la Commissione ad esaminare le varie procedure che consentirebbero di stabilire un sistema efficace di integrazione dei servizi esterni nazionali nel servizio esterno comunitario, ivi compresa l'integrazione progressiva dei diplomatici degli Stati membri nel servizio esterno comunitario;
14. appoggia la creazione di delegazioni regionali che svolgano le proprie funzioni nei confronti di vari paesi vicini; fa tuttavia presente che ciò deve avvenire garantendo, nell'ambito delle stesse, la presenza di personale specializzato in funzione degli interessi comunitari nella regione e con particolare riferimento al sostegno da apportare ai processi di democratizzazione e al rispetto dei diritti dell'uomo;
15. ritiene comunque necessario conservare le delegazioni nei paesi che svolgono un ruolo positivo nel processo democratico e in materia di rispetto dei diritti dell'uomo nel rispettivo contesto regionale;
16. chiede di esaminare la creazione di delegazioni della Commissione nei paesi terzi dove meno di quattro Stati membri sono rappresentati da missioni diplomatiche;
17. riconosce la necessità di considerare l'apertura di delegazioni o di uffici informazioni in vari Stati, al fine di rafforzare la presenza in regioni come
a)
il Sud-Est asiatico, dove occorre analizzare soprattutto i casi di Singapore, quindicesimo partner commerciale dell'UE, e di Taiwan, quattordicesimo partner commerciale dell'UE, come suggeriva l'elenco delle priorità per l'apertura di nuove delegazioni (SEC(1998)1261
), adottato dalla Commissione nel 1998;
b)
i paesi del mondo arabo e islamico, dal momento che la Commissione non ha alcuna rappresentanza nella regione del Golfo e che è dunque opportuno aprire una delegazione in Arabia Saudita, come suggerito nell'elenco delle priorità del 1998, nonché in Iran; tali delegazioni potrebbero agevolare il dialogo tra produttori e consumatori sul petrolio e il gas e promuovere le riforme democratiche;
c)
l'America latina, dove occorre aprire delegazioni, come suggeriva l'elenco delle priorità del 1998, in Paraguay e soprattutto in Ecuador, tenuto conto del forte flusso migratorio che si registra da questo paese verso l'Unione europea;
18. ritiene indispensabile aprire una delegazione in Svizzera, secondo partner commerciale dell'UE nel 1999;
19. sollecita la Commissione ad adempiere al suo impegno di approvare, nel primo semestre del 2001, una comunicazione sullo sviluppo globale del servizio esterno, tenendo conto della sua succitata risoluzione del 5 settembre 2000 e della presente risoluzione;
Aspetti di bilancio
20. osserva che gli orientamenti proposti dalla Commissione sono in linea con le richieste più volte formulate da questo Parlamento negli ultimi anni; sottolinea che, allo stato attuale, le proposte sono però caratterizzate da una mancanza di ambizione, di precisione e di rigore di bilancio;
21. mette in guardia la Commissione contro atteggiamenti dilatori nell'adozione di misure di accompagnamento concrete ed ambiziose riguardanti una ridistribuzione verticale massiccia dalla sede centrale verso le delegazioni e una ridistribuzione orizzontale fra le delegazioni, sulla base delle priorità politiche e di bilancio dell'Unione, che rischierebbero di mettere in pericolo gli orientamenti proposti nella comunicazione;
22. constata che l'obiettivo proclamato di deconcentrare la gestione dei programmi sembra essere difficilmente compatibile con lo svolgimento attuale del ciclo del progetto, che si basa in ampia misura sul subappalto, da parte dei servizi centrali della Commissione, a persone giuridiche di diritto privato; si aspetta dalla Commissione che formuli in tempi brevi proposte intese a chiarire le responsabilità, nella messa in atto del ciclo, rispettivamente dei suoi servizi centrali, dei suoi servizi interessati dal processo di deconcentrazione e degli operatori privati;
23. veglierà attentamente a che la riforma del servizio esterno integri gli obiettivi di rendimento stabiliti dall'autorità di bilancio nel 2001 attraverso il miglioramento del ciclo dei progetti, l'eliminazione delle pastoie burocratiche, la trasparenza della catena di delega, il mantenimento del controllo politico in seno alla Commissione e l'assegnazione esclusiva al personale statutario dei compiti attinenti al potere di valutazione della Commissione;
24. chiede alla Commissione di esaminare le modalità di assegnazione agli Stati che beneficiano degli aiuti comunitari di un fondo d'esercizio corrispondente ad una percentuale limitata (dal 5 al 10%) del volume globale dell'aiuto programmato, destinato a consentire a tali Stati di avviare senza perdite di tempo l'esecuzione dei programmi;
25. si aspetta dalla Commissione che presenti una proposta di calendario preciso riguardante la messa in atto delle misure da adottare in materia di ridistribuzione e di armonizzazione del rapporto fra personale statutario e agenti locali sulla base di una definizione chiara del ruolo delle delegazioni e del volume dell'aiuto che gestiscono;
26. rileva che la scarsità relativa del personale della Commissione che si occupa di aiuti allo sviluppo non ha molto significato, dal momento che le modalità di intervento della Commissione sono profondamente diverse da quelle degli Stati membri nella misura in cui si basano su un importante ricorso al subappalto;
27. è consapevole del costo supplementare legato all'espatrio e alla mobilità del personale da ridistribuire, ma ritiene che i costi non possano ostacolare la messa in atto;
28. ritiene di conseguenza che le eventuali richieste di personale supplementare di cui ai paragrafi 3 e 12 possano giustificarsi solo nel quadro di una riforma d'insieme del ciclo del progetto, che implichi una partecipazione più diretta dei servizi della Commissione alla gestione dei programmi;
29. valuterà, durante la procedura di bilancio 2002 e nel quadro dell'esecuzione del bilancio 2001, i progressi realizzati dalla Commissione; intende utilizzare gli strumenti messi a disposizione dell'autorità di bilancio per garantire un miglioramento sostanziale dell'assistenza esterna dell'Unione;
Piano di azione proposto alla Commissione
30. invita la Commissione, dopo aver condotto un'analisi comparativa con i servizi esterni degli Stati membri, a presentare entro il 15 ottobre 2001, un piano d'azione dotato di un calendario preciso sulle misure prese e previste, nonchè a presentare con cadenza annuale al Parlamento una relazione sull'evoluzione della situazione e a tener conto nel suo piano d'azione dei seguenti dieci punti:
31. Dichiarazione di affidabilità: si compiace per il fatto che, nel quadro della deconcentrazione, le delegazioni assumeranno una maggiore responsabilità per quanto riguarda l'attuazione e la gestione finanziaria dei progetti; ricorda il paragrafo 10 (ii) della sua risoluzione sul discarico, del 4 aprile 2001(2)
, in cui si chiede a ciascun capo delegazione di firmare
a)
per la prima volta entro il 1º giugno 2001, una dichiarazione di affidabilità che attesti che sono stati eseguiti adeguati controlli interni;
b)
per la prima volta entro il 1º marzo 2002, una dichiarazione annuale che attesti che tutti i fondi di cui è responsabile sono stati spesi conformemente ai principi di una sana ed efficace gestione;
32. Definizione di missione e descrizione delle mansioni: si rammarica che in passato l'assenza di responsabilità chiaramente definite abbia ostacolato la gestione di tutti gli sforzi destinati all'assistenza; chiede che siano elaborati un descrittivo della missione per ciascuna delegazione e una chiara definizione delle mansioni per tutte le categorie del personale, sia nella sede centrale che in loco, che partecipano alla gestione del ciclo di progettazione;
33. Riorganizzazione tra le delegazioni esistenti: sottolinea che è necessario riesaminare le risorse assegnate alle delegazioni; ricorda il paragrafo 9, punto (vii), della sua succitata risoluzione sul discarico, in cui incoraggia la Commissione a perseguire il programma di riorganizzazione avviato nel 1996 nell'ambito del quale 70 posti statutari sono stati distribuiti tra le delegazioni e 50 sono stati trasferiti dalla sede alle delegazioni; si congratula per il fatto che 31 delegazioni, o pressoché un quarto di esse, hanno attualmente responsabilità regionali;
34. Necessità di nuove delegazioni: ricorda che la Commissione ha compilato nel 1998 un elenco di priorità politiche per l'apertura di nuove delegazioni in Croazia, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in Arabia Saudita, Malaysia, Uzbekistan, Svizzera, Taiwan, Paraguay ed Ecuador; rileva l'assenza di una rappresentanza in alcune regioni chiave, ivi compreso il Sud-Est asiatico, l'Asia centrale e gli Stati del Golfo; fa presente che, nella sua lettera rettificativa al bilancio 2001, la Commissione ha chiesto un totale di 261 nuovi posti di grado A, di cui 40 verranno utilizzati per rafforzare le delegazioni esistenti; chiede che vengano create delegazioni in regioni che rivestono importanza politica ed economica per l'Unione;
35. Eccessivo accentramento: si oppone alla cultura accentratrice a livello decisionale della Commissione rispetto a quella di altri paesi, tra cui la Svezia, il Regno Unito, i Paesi Bassi e l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID), in cui il personale che opera sul terreno ha maggiori responsabilità(3)
; fa presente che nel 1998 nella relazione Ting del gruppo di analisi delle relazioni tra la sede e le delegazioni, si raccomandava un aumento delle responsabilità del personale delle delegazioni; si compiace per il fatto che, nella prima ondata di deconcentrazione, sono state selezionate 23 nuove delegazioni per assumere responsabilità finanziarie dirette, ivi compresa la delegazione a Gerusalemme; chiede alla Commissione di presentare piani relativi alle successive fasi del decentramento per tutte le altre delegazioni;
36. Competenze interne: rileva che, secondo la Corte dei conti, le delegazioni in Asia, in America latina e nei paesi del Mediterraneo non dispongono di un personale sufficientemente qualificato nella gestione finanziaria, in generale, e in materia di appalti e contratti, in particolare; fa presente che gli uffici di assistenza tecnica, come le équipe MEDA, sia nella sede centrale che sul terreno, sono caratterizzati da un elevato avvicendamento del personale e da una perdita di competenze e conoscenze interne; chiede che si provveda ad una formazione adeguata e continua dei funzionari e degli agenti assunti in loco;
37. Controllo della qualità: rileva che la Commissione ha riconosciuto la necessità di migliorare la qualità della programmazione per paese creando il Gruppo interservizio di sostegno alla qualità (IQSG), nell'ambito della Direzione generale per lo Sviluppo; si attende che questo gruppo garantisca costantemente un'elevata qualità dei documenti strategici per paese nonché dei programmi nazionali indicativi; sottolinea le necessità di disporre di obiettivi quantificati precisi e di indicatori di efficienza, al fine di agevolare il controllo e la valutazione ex post;
38. Controllo e valutazione:
a)
si rammarica per il fatto che, in base all'attuale sistema orientato verso l'input, la forma, le questioni amministrative e i fattori quantitativi hanno precedenza sulla sostanza, sull'analisi dell'impatto e sugli indicatori di qualità; nota che l'assenza di responsabilità chiaramente definite e l'impiego di metodi di trasmissione superati si traducono in una perdita di tempo nella trasmissione di documenti tra i vari operatori; invita le delegazioni, sulla base della migliore prassi, a controllare l'attuazione delle azioni e delle misure prese dai governi beneficiari e ad utilizzare al meglio la tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
b)
si congratula per la qualità dei controlli finanziari eseguiti dalla delegazione a Sarajevo; ricorda i problemi individuati al paragrafo 9, punti (x) e (xi) della sua succitata risoluzione sul discarico, per quanto concerne la rappresentanza della Commissione a Stoccolma e la delegazione a Washington ; chiede che vengano eseguiti controlli preventivi riguardanti eventuali contratti fittizi e il rinnovo delle residenze di altre delegazioni;
c)
fa presente che i controlli sono stati eseguiti dall'Ispettorato generale che ha ispezionato di recente le delegazioni in Angola, Bolivia, Bosnia, Gambia, Lesotho, Malawi, Nicaragua, Pakistan, Romania, Senegal, Swaziland, Svizzera e Tanzania; chiede che vengano presentati alla commissione per il controllo dei bilanci sintesi analitiche delle indagini effettuate e piani relativi ai futuri controlli;
39. Strumenti di gestione: rileva che le delegazioni ACP utilizzano un manuale di procedure di base che risale al 1978; si rammarica per il fatto che non esista un manuale di procedure per le delegazioni dell'Asia e del Mediterraneo; chiede alla Commissione di aggiornare e di consolidare i manuali e di pubblicarli sul suo sito Web; nota che la maggior parte delle delegazioni trasmette le informazioni contabili manualmente, dato che nella maggior parte dei casi esse non possono accedere al sistema contabile centrale della Commissione SINCOM II; incoraggia la Commissione ad introdurre uno strumento di informazione sulla gestione, affidabile e completo;
40. Visibilità: rileva che varie delegazioni hanno preso l'iniziativa di pubblicare le loro attività sul proprio sito Web; incoraggia i servizi centrali della Commissione ad agevolare queste attività per quelle delegazioni che non dispongono di risorse sufficienti;
41. ritiene che le difficoltà incontrate per assegnare i posti non dovrebbero essere risolte chiudendo o declassando le delegazioni, poiché possono derivarne soltanto nuove difficoltà; sarebbe invece opportuno prevedere ulteriori ristrutturazioni facendo ricorso ad un maggior numero di agenti temporanei, B e C, nonché ad agenti locali, in particolare nei paesi ACP;
42. si compiace della proposta della Commissione intesa ad impiegare un maggior numero di agenti locali e ALA; ritiene tuttavia che le delegazioni dell'UE nei paesi in via di sviluppo dovrebbero esplicare uno sforzo particolare per aumentare il numero di candidati potenziali offrendo specifici corsi di formazione in modo da accrescere le possibilità d'impiego di personale locale qualificato e in possesso di una formazione universitaria;
43. ritiene in linea di massima che l'approccio dovrebbe prendere in considerazione una maggiore partecipazione delle organizzazioni governative o non governative degli Stati membri, come raccomanda il Consiglio; osserva che è opportuno in particolare tener conto delle maggiori possibilità che il bilancio 2001 schiude alle ONG per chiedere il finanziamento di progetti, tra l'altro nelle linee di bilancio destinate all'Asia, all'America latina e al Sudafrica, il che comporterà un ricorso ulteriore alle capacità delle delegazioni;
44. ritiene necessaria una migliore coordinazione tra le delegazioni e gli Stati membri per poter concretizzare la complementarità richiesta tra la politica dell'UE e le politiche degli Stati membri in materia di sviluppo; sottolinea che detta coordinazione riveste un'importanza particolare nella fase della programmazione delle varie iniziative comunitarie nei paesi in via di sviluppo;
45. ritiene che la cooperazione regionale, che costituisce un importante obiettivo della cooperazione allo sviluppo, dovrebbe beneficiare di una maggiore dotazione sul piano del materiale e del personale; prende atto che ciò non è garantito con l'attuale approccio degli uffici regionali, che si basa essenzialmente sull'idea del risparmio di personale, piuttosto che sulla nozione di contenuto; giudica fondamentale, in particolare, una presenza permanente nei vari paesi ACP, a causa dei problemi di comunicazione e di trasporto che vi si riscontrano; sottolinea che gli uffici regionali richiedono di conseguenza un approccio adeguato alle esigenze della politica dello sviluppo;
46. prega instantemente la Commissione di presentare il preannunciato programma pluriennale per le delegazioni, che dovrebbe essere integrato maggiormente nel programma di deconcentrazione, e di collegarlo agli obiettivi di sviluppo;
o o o
47. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione relativa all'approvvigionamento petrolifero dell'Unione europea (COM(2000) 631
- C5-0739/2000
- 2000/2335(COS)
)
- vista la comunicazione della Commissione (COM(2000) 631
- C5-0739/2000
),
- visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0163/2001
),
A. considerando che, in base alle tendenze attuali, se non sarà presa alcuna misura entro il 2020 il consumo mondiale di petrolio si attesterà intorno ai 115 milioni di barili al giorno, rispetto ai circa 77 milioni del 2000,
B. considerando che la forte dipendenza europea dal petrolio dovrebbe aumentare ulteriormente, passando dall'attuale 75% circa all"85% e più nel 2020,
C. considerando che, in base alle attuali previsioni, nel 2020 il settore dei trasporti dovrebbe rappresentare il 71% della domanda finale di petrolio, rispetto al 7% dell'industria, all"8% del terziario e al 14% del settore dei consumi domestici,
D. considerando che i prezzi elevati del petrolio e l'oscillazione degli stessi colpiscono soprattutto i ceti più poveri della popolazione,
E. considerando che è impossibile fare previsioni sull'andamento del prezzo del petrolio e che sarà probabile un'ulteriore instabilità (fra fine estate 2000 e dicembre di tale anno i prezzi oscillavano tra i 37 e i 24 USD circa per barile di greggio),
F. considerando che, grazie alle tecnologie già disponibili, si possono risparmiare grossi quantitativi di petrolio; facendo una proiezione per l'Europa, ad esempio, solo l'impiego di finestre migliori consentirebbe di risparmiare ogni anno circa 65 milioni di tonnellate, il che corrisponde, in base agli attuali prezzi al consumo, a circa 25 miliardi di euro l'anno o, in altre parole, al 20% dell'intera produzione di petrolio in Europa,
1. invita la Commissione e il Consiglio a instaurare un dialogo efficace con i maggiori produttori di petrolio, in particolare l'OPEC, la Federazione russa e gli Stati del Mar Caspio; ritiene che tale dialogo debba essere costante - che il mercato sia favorevole agli acquirenti o ai produttori - ed inquadrato nell'ambito di una più ampia problematica economica e politica di reciproco interesse;
2. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a coordinare quanto più possibile le loro strategie politiche, economiche e di approvvigionamento energetico nei confronti dei maggiori produttori di petrolio, e pertanto ad agire univocamente ed efficacemente;
3. chiede che questo dialogo tenga conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo;
4. chiede che nel dialogo con i paesi OPEC e con i paesi non OPEC l'UE prepari la via a pagamenti del petrolio in euro;
5. in considerazione dell'interesse strategico dell'Europa per la stabilità dell'approvvigionamento energetico, chiede che vengano sviluppate strategie a lungo termine per la regione del Golfo Persico nonché per quelle del Mar Caspio, del Caucaso e dell'Africa occidentale, onde cercare di garantire la diversificazione delle importazioni energetiche dell'UE e dare un contributo alla stabilizzazione e allo sviluppo di tali regioni;
6. in questo contesto, e dati gli stretti legami esistenti tra il Mediterraneo e il Medio Oriente, accoglie favorevolmente le iniziative adottate in materia di energia dalla Commissione nell'ambito della cooperazione euromediterranea e chiede che sia intensificato il dialogo tra l'Unione e i partner non europei del processo di Barcellona avviato per mezzo del Forum euromediterraneo dell'energia;
7. chiede che l'Unione europea si impegni in misura maggiore a sostituire quanto più possibile il petrolio con altre fonti energetiche;
8. considera che l'energia nucleare, viste le attuali condizioni di sicurezza delle moderne centrali, può contribuire a ridurre in parte il consumo di petrolio, ferma restando la soluzione del problema delle scorie;
9. considera le fonti energetiche rinnovabili e i biocombustibili un'alternativa al petrolio e ai suoi derivati e ritiene che gli investimenti destinati alla ricerca scientifica nel settore dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e dei biocombustibili avranno effetti positivi a medio e lungo termine;
10. invita la Commissione a presentare una proposta volta a promuovere un maggior uso e produzione di biocombustibili, tenendo conto del potenziale dei paesi candidati all'adesione;
11. invita la Commissione e gli Stati membri ad eliminare le distorsioni della concorrenza sul mercato energetico, in particolare attraverso l'internalizzazione dei costi esterni nonché tariffe di transito eque per l'energia elettrica ricavata dalle energie rinnovabili per offrire loro una possibilità di sviluppo, come richiesto, il 16 novembre 2000, nella sua posizione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (COM(2000) 279
- C5-0281/2000
- 2000/0116(COD)
)(1)
12. fa rilevare che la tassazione dei prodotti energetici nell'UE corrisponde al 2,1% del PIL - a fronte dello 0,9% in Giappone e dello 0,5% negli USA -; invita la Commissione ad adoprarsi per una più equa ripartizione degli oneri nel conseguire gli obiettivi relativi alle emissioni fissati a Kyoto;
13. a seguito della mancanza di progressi in seno al Consiglio relativamente alla direttiva sulla tassazione dei prodotti petroliferi, propone che i livelli di tassazione dei prodotti energetici negli Stati membri dell'UE siano regolati dalla competizione fiscale in un mercato unico equo ed effettivamente aperto dei trasporti e dei carburanti;
14. sottolinea che il ricorso agli strumenti fiscali per mitigare l'aumento dei prezzi mondiali del petrolio deve essere compatibile con gli orientamenti di politica economica e gli impegni assunti in termini di consolidamento di bilancio; sollecita il Consiglio a prendere una decisione sulla proposta di direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici, bloccata sin dal 1997;
15. invita il Consiglio “Affari generali”, ECOFIN e “Trasporti”, in collaborazione con la Commissione, ad elaborare e a porre in vigore un meccanismo di voto che in futuro permetta, in seno all'Unione europea, di reagire in maniera coordinata a un improvviso rialzo dei prezzi petroliferi;
16. invita la Commissione a controllare attentamente e ad accelerare la liberalizzazione del mercato del gas e dei mercati dell'elettricità, per rilanciare la concorrenza;
17. nel contesto della liberalizzazione del mercato del gas, invita la Commissione a esaminare la necessità di continuare a vincolare strettamente i prezzi del petrolio e del gas nell'UE e a formulare raccomandazioni in merito;
18. rileva che il gas naturale, sebbene non potrà coprire, a lungo termine, il crescente fabbisogno di energia, contribuirà comunque in parte a ridurre il consumo di petrolio e a diversificare le fonti energetiche e la loro provenienza;
19. propone che la fattibilità della costruzione degli oleodotti e dei gasdotti tra il Medioriente e l'Africa occidentale e l'Europa sia oggetto di uno studio orientato verso potenziali vantaggi per un approvvigionamento strategico nel lungo termine;
20. si compiace dell'intenzione della Commissione di ridurre il consumo energetico nel settore dei trasporti e raccomanda di attribuire ulteriori priorità alla ricerca in questo settore, conformemente al sesto Programma quadro;
21. invita la Commissione ad intraprendere, di concerto con l'industria del settore edilizio, azioni volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici;
22. si compiace che la Commissione abbia in progetto di presentare al Consiglio europeo di Göteborg un piano per il risparmio energetico e la diversificazione delle fonti energetiche che punti sia su un impiego più efficiente dell'energia - in particolare negli edifici - sia sull'incentivazione dello sviluppo di una nuova generazione di veicoli;
23. invita la Commissione ad elaborare nuovi programmi per il risparmio energetico, finalizzati ad un impiego razionale dell'energia, mantenendo i vigenti programmi SAVE II e ALTENER II;
24. invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore del petrolio e a fare rispettare le norme vigenti sulla concorrenza; in particolare sarà necessario indagare e contrastare le situazioni di oligopolio e di cartello nel settore della raffinazione e della distribuzione ai punti di consumo;
25. sollecita la Commissione ad aumentare il livello di produzione petrolifera, in particolare quella dei giacimenti interni all'UE, mediante la promozione della ricerca e degli investimenti nel campo delle tecnologie avanzate di recupero del petrolio;
26. constata che il petrolio è una preziosa risorsa non rinnovabile, necessaria a settori vitali, come ad esempio la produzione di medicinali;
27. invita gli Stati membri a pianificare in generale i futuri insediamenti in funzione di un'elevata efficienza energetica, adeguandoli soprattutto a strutture di trasporto caratterizzate da una limitata dipendenza dal petrolio;
28. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi degli Stati membri.
- viste le sue precedenti risoluzioni sul controllo degli armamenti, la non proliferazione e il disarmo,
A. preoccupato dalla proliferazione delle tecnologie per la costruzione di armi di distruzione di massa, dal pericolo rappresentato dall'uso scorretto delle biotecnologie per fini bellici, nonché dalla relativa facilità con cui è possibile produrre armi biologiche e tossiniche,
B. deplorando l'attuale assenza di un meccanismo che permetta di verificare l'osservanza della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC),
C. convinto che un protocollo volto ad assicurare il rispetto della suddetta Convenzione contribuirebbe notevolmente ad accrescere la fiducia nell'interdizione a livello internazionale dello sviluppo, della produzione e dello stoccaggio di armi biologiche,
D. prendendo atto della posizione comune dell'Unione europea del 17 maggio 1999(1)
sui progressi verso un protocollo giuridicamente vincolante destinato a consolidare l'osservanza della Convenzione,
E. accogliendo positivamente la possibilità di pervenire a un accordo su un protocollo relativo al rispetto di tale Convenzione prima della Quinta conferenza sulla sua revisione, prevista per il novembre 2001,
F. prendendo atto del documento di sintesi recentemente sottoposto dal presidente del Gruppo ad hoc degli Stati parte della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche, allorché i negoziati volgono alla dirittura d'arrivo, testo che dovrebbe essere ultimato entro la fine dell'ultima sessione di lavoro del 17 agosto 2001,
G. esprimendo preoccupazione per le notizie secondo cui in seguito al riesame della politica statunitense sul protocollo relativo al rispetto della Convenzione, al governo degli Stati Uniti è stato raccomandato di respingere l'attuale proposta preliminare di compromesso,
H. accogliendo positivamente la dichiarazione rilasciata a nome dell'Unione europea, il 23 aprile 2001, dall'Ambasciatore svedese Henrik Salander al Gruppo ad hoc, secondo cui la riuscita dei negoziati in corso non solo rafforzerà la Convenzione ma costituirà la prova tangibile che i negoziati multilaterali possono far progredire sulla via del disarmo e della non proliferazione,
I. prendendo atto del breve periodo di tempo a disposizione per risolvere le questioni ancora in sospeso entro la fine della sessione nell'agosto 2001,
1. esorta tutti gli Stati aderenti alla Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche a dimostrare il massimo di flessibilità e disponibilità a raggiungere un compromesso, affinché sia possibile rispettare la scadenza serrata e adottare un protocollo prima della Quinta conferenza sulla revisione di tale Convenzione, prevista per i mesi di novembre-dicembre 2001;
2. sollecita tutti gli Stati parte della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche ad appoggiare un accordo di compromesso sulla base del documento di sintesi sottoposto dal presidente del Gruppo ad hoc;
3. sollecita gli Stati a mettere a punto un sistema di verifica più rigoroso possibile, allo scopo di ridurre l'uso scorretto delle biotecnologie, il che implica il mantenimento perlomeno delle misure attualmente delineate nel documento di sintesi del presidente del Gruppo ad hoc;
4. raccomanda che la versione definitiva del protocollo relativo all'osservanza della Convenzione preveda un sistema di verifica moderno e flessibile, in grado di adeguarsi ai cambiamenti del clima politico e ai progressi tecnologici;
5. invita il Consiglio a sollevare tali questioni circa il protocollo relativo al rispetto della Convenzione con il Presidente degli Stati Uniti durante il vertice di Göteborg;
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al presidente del Gruppo ad hoc della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche Ambasciatore Tibor Tóth, al Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, al Presidente degli Stati Uniti, nonché ai capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati all'adesione.
A. considerando che la Repubblica centrafricana si trova sull'orlo della bancarotta, malgrado l'abbondanza di risorse naturali, che il paese non riesce a riprendere il rimborso dei prestiti alla Banca mondiale e che i militari, eccezion fatta per la guardia presidenziale, non ricevono lo stipendio da un anno, mentre gli insegnanti non vengono pagati da più di due anni,
B. considerando che questo paese situato nel cuore dell'Africa ha risentito in pieno delle rivalità congolesi, che hanno provocato l'interruzione delle vie d'accesso abituali,
C. esprimendo la sua preoccupazione per lo sfacelo dello Stato e delle strutture pubbliche,
D. considerando che il governo ha risposto alla crisi sociale limitando le libertà pubbliche,
E. considerando il tentativo di colpo di Stato del 28 maggio e i dieci giorni di combattimenti e repressione da cui è stato seguito, in particolare nei confronti dell'etnia Yacomas, l'etnia dell'ex Presidente Kolingba, sospettato di essere la mente del colpo di Stato, e visti i gravi soprusi di cui è stata vittima la popolazione civile,
F. considerando che negli scontri hanno perso la vita centinaia di persone,
G. considerando che il contingente di pace ONU, dispiegato nell'aprile 1998 dopo due anni di sommosse e ritirato nel febbraio 2000, aveva avviato la ristrutturazione delle forze armate in modo da includervi rappresentanti di tutte le tribù,
H. considerando che decine di migliaia di civili, soprattutto donne, bambini e anziani, sopravvivono in condizioni precarie nelle foreste dove si sono rifugiati per sfuggire agli scontri,
I. ricordando i problemi di approvvigionamento esistenti,
J. ricordando la missione affidata dal Segretario generale delle Nazioni Unite all'ex Presidente del Mali Amadou Toumani Touré,
K. considerando che le forze fedeli al Presidente Patassé sembrano aver ripreso il controllo della situazione, con l'aiuto di truppe libiche e del movimento congolese MLC,
1. condanna fermamente il ricorso alla violenza contro un capo di Stato regolarmente eletto e ribadisce che è inammissibile utilizzare la forza per raggiungere obiettivi politici o economici;
2. chiede la cessazione delle ostilità;
3. invita tutte le parti interessate a rispettare scrupolosamente la legalità, i diritti umani e le istituzioni democratiche nel quadro della costituzione;
4. deplora profondamente la perdita di vite umane e le altre violenze ed esprime la propria solidarietà alle popolazioni vittime degli scontri;
5. chiede che gli autori delle esecuzioni sommarie di civili, dei saccheggi e di tutti gli altri atti di violazione dei diritti umani siano individuati e deferiti quanto prima alla giustizia;
6. esprime la propria inquietudine per l'ingerenza di forze militari straniere nella Repubblica centrafricana;
7. invita tutte le forze politiche a riprendere un dialogo politico pacifico;
8. chiede alla Commissione e al Consiglio di seguire da vicino l'evoluzione della situazione e di adottare tutte le misure del caso per favorire la pacificazione civile e prevenire una crisi umanitaria;
9. invita la Commissione a potenziare l'aiuto umanitario a favore di queste popolazioni e auspica che l'Unione europea fornisca un contributo sostanziale alla ricostruzione delle infrastrutture socioeconomiche di base, per far uscire il paese dall'attuale situazione di crisi;
10. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP/UE e al governo della Repubblica centrafricana.
Diritti umani: Guatemala
Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo in Guatemala
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Guatemala e, in particolare, la sua risoluzione del 18 maggio 2000(1)
,
- vista la sua risoluzione del 16 marzo 2000 a sostegno delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del diritto internazionale umanitario(2)
,
- visto il suo impegno fermo e permanente a favore dei processi di pace in generale e degli accordi di pace e riconciliazione in Guatemala in particolare,
- visti la dichiarazione effettuata dalla presidenza, a nome dell'Unione europea, il 25 aprile 2001 in relazione al terzo anniversario della morte del vescovo Juan Gerardi, le sentenze giudiziarie recentemente pronunciate al riguardo e l'appello inteso a porre termine all'impunità,
A. considerando che il Guatemala ha ratificato sia le Convenzioni di Ginevra del 1949 sia la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio,
B. considerando che la Commissione per il chiarimento storico ha raccomandato segnatamente che le autorità del Guatemala facciano comparire dinanzi alla giustizia le persone che hanno istigato o favorito crimini contro l'umanità, incluso il genocidio,
C. considerando che il presidente del Guatemala, Portillo, ha dichiarato pubblicamente che il governo e il paese faranno proprie le raccomandazioni della Commissione per il chiarimento storico,
D. considerando che gli Stati membri dell'Unione europea hanno l'obbligo di rispettare e di garantire il rispetto del diritto umanitario internazionale,
1. chiede alle autorità del Guatemala di condurre un'indagine esaustiva sulle denunce di crimini contro l'umanità e genocidio commessi nel corso della guerra civile e di far comparire dinanzi alla giustizia in Guatemala coloro che hanno pianificato, istigato o favorito tali crimini;
2. chiede alla Commissione e agli Stati membri di vigilare in particolare sul seguito dato alla recente denuncia presentata contro l'Alto comando militare delle forze armate guatemalteche in relazione al genocidio che si sarebbe svolto nel 1982;
3. si compiace della determinazione di cui ha ripetutamente dato prova il Presidente Portillo per chiarire le circostanze in cui è avvenuta la tragica morte di Monsignor Gerardi e del fatto che i colpevoli e gli istigatori del crimine compaiano dinanzi alla giustizia;
4. plaude alle ultime decisioni giudiziarie adottate in relazione a tale caso e sollecita le autorità del Guatemala a garantire al potere giudiziario guatemalteco incaricato delle indagini sui crimini piena indipendenza e libertà d'azione;
5. esprime preoccupazione per gli ultimi atti di violenza prodottisi nel paese e che hanno provocato vittime tra i giudici e le autorità giudiziarie colpendo altresì attivisti e difensori dei diritti dell'uomo nonché giornalisti, leader politici e alcuni cittadini dell'Unione europea;
6. condanna fermamente tali atti, che perturbano gravemente il clima di convivenza pacifica e il rispetto dello Stato di diritto, necessario per favorire il processo di riconciliazione del popolo guatemalteco e invita il governo del Guatemala ad allestire i dispositivi necessari per garantire la protezione delle vittime potenziali di tali atti e far sì che i responsabili degli stessi compaiano dinanzi alla giustizia, in modo da porre termine all'impunità latente, come ha raccomandato la Commissione per il chiarimento storico;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le iniziative attualmente in corso, in particolare quelle nei confronti dell'Alto comando militare delle forze armate guatemalteche con riferimento agli avvenimenti del 1982, destinate a far comparire dinanzi alla giustizia i responsabili di atti di genocidio e di crimini contro l'umanità e a sostenere il governo del Guatemala nella protezione dei testimoni, degli avvocati e delle organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo che hanno avviato azioni legali nei confronti dei presunti responsabili di tali crimini;
8. sottolinea che è particolarmente importante porre termine al clima di impunità per i crimini politici e le palesi violazioni dei diritti dell'uomo;
9. esprime il proprio sostegno al popolo del Guatemala e alle sue autorità affinché continuino ad applicare gli accordi di pace in modo da rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e lo sviluppo economico, sociale e politico del paese;
10. chiede alla Commissione di seguire attentamente i progressi compiuti dal Guatemala in vista della pace e della democrazia;
11. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al governo e al parlamento del Guatemala, al segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani e al parlamento centroamericano.
- vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2000(1)
sulle violazioni dei diritti dell'uomo in collegamento con il progetto di estrazione petrolifera e di costruzione dell'oleodotto in Ciad-Camerun,
A. rammentando che il 20 maggio 2001 si sono tenute le elezioni presidenziali che hanno visto la partecipazione dell'80,9% dei ciadiani al processo elettorale,
B. considerando i dubbi che pesano sulla stesura delle liste elettorali,
C. considerando che 36 osservatori del Movimento francofono, dell'Organizzazione per l'unità africana (OUA), della COMESSA (Comunità degli Stati Sahariani e del Sahel) e dell'Algeria, del Niger e del Sudan hanno affermato che "nel complesso il voto si era svolto senza grosse difficoltà e senza intimidazioni”, benché fossero state rilevate "inadeguatezze sul piano tecnico ed organizzativo”,
D. considerando che i 400 osservatori nazionali dell'ONIPED (Osservatorio nazionale indipendente per il monitoraggio dei processi elettorali e della democrazia) hanno denunciato numerose irregolarità,
E. considerando che all'annuncio dei risultati una manifestazione spontanea è stata dispersa a colpi di arma da fuoco che hanno causato una vittima e numerosi feriti,
F. rammentando che le radio private e locali non erano state autorizzate a diffondere il dibattito politico e a illustrare i programmi dei vari candidati che si presentavano alle elezioni presidenziali,
G. allarmato per il fatto che sei candidati alla presidenza e alcuni dei loro sostituti sono stati brevemente incarcerati e che uno di essi, Ngarledy Yorongar, ha dichiarato di essere stato malmenato violentemente dalle forze di sicurezza,
H. considerando che l'opposizione ha denunciato frodi massicce alle elezioni del 20 maggio e minaccia ora di chiedere l'annullamento dei risultati e rammentando che le prime elezioni presidenziali del 1996 erano state macchiate da accuse di frodi elettorali,
I. considerando che l'Assemblea costituzionale del Ciad ha ratificato questi risultati il 13 giugno 2001, dopo il conteggio dei voti espressi da circa 500 mila ciadiani residenti all'estero e dopo aver indagato sulle accuse di irregolarità di voto,
J. preoccupato per le informazioni secondo le quali, sul primo versamento di 25 milioni di dollari effettuato dal consorzio al progetto di oleodotto Ciad-Camerun, 4,5 milioni di dollari sarebbero già stati destinati all'acquisto di armi,
K. rammentando che la Banca europea per gli investimenti partecipa al finanziamento di questo progetto e che lo stesso è sostenuto dalla Banca mondiale,
L. considerando che le elezioni parlamentari in Ciad sono previste per domenica 17 marzo 2002,
1. esorta il governo e i partiti politici del Ciad a cooperare per mantenere la calma e ad astenersi da violenze mentre le autorità costituzionali indagano sulle accuse di brogli e frodi elettorali;
2. condanna le intimidazioni e gli arresti dei candidati dell'opposizione e ribadisce il suo attaccamento agli strumenti pacifici di accesso al potere mediante elezioni libere e trasparenti;
3. rileva che l'elezione del Presidente Idriss Deby il 20 maggio 2001 è stata ratificata dalla Corte costituzionale del Ciad il 13 giugno 2001;
4. ritiene che un processo elettorale non possa essere effettuato in modo efficace e trasparente in una situazione in cui i più elementari diritti di espressione sono continuamente minacciati;
5. ritiene che il rispetto dei diritti dell'uomo e del pluralismo politico rappresentino le condizioni indispensabili per consentire alla popolazione di difendere i propri legittimi interessi e partecipare alla presa di decisione e, in ultima analisi, per combattere la povertà;
6. chiede alle autorità del Ciad di tradurre in giustizia le forze dell'ordine che avrebbero commesso soprusi durante la campagna elettorale presidenziale;
7. esorta il Consiglio e le Nazioni Unite a creare politiche di sviluppo sostenibile che rafforzino e sostengano lo sviluppo economico, sanitario e sociale nel Ciad per contribuire a ridurre la povertà, a promuovere la stabilità, a consolidare lo stato di diritto e a garantire il buon governo;
8. rammenta che la prosecuzione dei lavori al progetto di oleodotto in Ciad richiede una situazione stabile e quindi democratica, mentre i proventi dello stesso devono essere distribuiti equamente tra le popolazioni del Ciad e non essere utilizzati a fini elettorali;
9. chiede al governo del Ciad, alla Banca mondiale e alla Banca europea per gli investimenti di far luce sul presunto dirottamento di fondi destinati al finanziamento dell'oleodotto Ciad-Camerun;
10. chiede con insistenza all'Unione europea di inviare una squadra di osservatori alle prossime elezioni in Ciad e di assistere i programmi dei fondi al fine di prevenire future irregolarità tecniche ed elettorali;
11. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di applicare la procedura di consultazione prevista dall'articolo 96 dell'accordo di Cotonou;
12. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio dei ministri ACP-UE, al governo del Ciad e al Segretario generale dell'OUA.
- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Egitto,
A. considerando che Saad El-din Ibrahim, direttore del Centro Khaldoun per la democrazia, è stato arrestato nel luglio scorso insieme ad altre 27 persone ed è stato condannato il 21 maggio scorso a sette anni di carcere, e ricordando nel contempo che la giustizia egiziana è chiamata a rivedere il suo caso,
B. considerando che Nawal Saadawi è stata vittima di una campagna di diffamazione e si è vista attribuire dichiarazioni offensive nei confronti dell'Islam, che il procuratore generale ha deciso di lasciar cadere l'accusa di "oltraggio alla religione” e di deferire l'accusa di apostasia al tribunale competente con la raccomandazione di lasciar cadere l'imputazione,
1. chiede che a Saad El-din Ibrahim sia garantito un processo equo;
2. ricorda che la libertà d'espressione è fondamentale ai fini dello sviluppo e del rafforzamento della democrazia;
3. ribadisce l'importanza del partenariato euromediterraneo per la promozione dello stato di diritto e dei diritti umani; invita la Commissione a rafforzare il programma MEDA per la democrazia, in cooperazione con le autorità egiziane, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla libertà di espressione e all'indipendenza dei mezzi di comunicazione;
4. esprime il proprio appoggio al Centro Khaldoun per la democrazia e invita la Commissione a continuare a sostenerne le attività;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché al governo e al parlamento egiziani.
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Malaysia,
- visto l'articolo 5 della Costituzione federale della Malaysia che garantisce a tutti i malesi il diritto alla libertà personale,
A. considerando che la situazione dei diritti umani in Malaysia si è rapidamente deteriorata, in larga misura a causa della volontà del Primo Ministro Mahathir di schiacciare i suoi rivali politici,
B. considerando che la Legge sulla sicurezza interna (ISA) consente al governo malese di imporre detenzioni a tempo indeterminato senza imputazione o processo nei confronti di qualsiasi persona sospettata di compromettere con i suoi atti la sicurezza nazionale e che vi è stato fatto frequente ricorso per arrestare oppositori politici e attivisti dei diritti umani, mentre i detenuti sono stati sottoposti a maltrattamenti fisici e a pressioni psicologiche intense e talvolta spinte fino alla tortura,
C. considerando che, oltre all'ISA, l'articolo 149 della Costituzione malese ha dato legittimazione ad altre norme utilizzate dalle autorità per detenere migliaia di malesi senza processo per presunti reati, leggi quali il Decreto di emergenza (Ordine pubblico e prevenzione della criminalità) del 1969 e la Legge sulle droghe pericolose (Misure straordinarie di prevenzione) del 1985,
D. considerando che numerose organizzazioni della società civile malese hanno coerentemente chiesto per molti anni al loro governo di abolire l'ISA e di liberare immediatamente tutte le persone arrestate ai sensi di tale legge,
E. considerando che, secondo i rapporti di Suhakam e di altre organizzazioni malesi e internazionali, oltre 40 persone sarebbero attualmente detenute ai sensi dell'ISA, di cui almeno otto per aver pacificamente espresso le proprie convinzioni politiche o religiose, mentre alcuni sono stati detenuti in luogo segreto senza poter ricevere visite da parte delle famiglie o dei propri legali,
F. considerando che, secondo quanto fatto sapere da organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti dell'uomo, il 2 giugno 2001 nei confronti di altri quattro attivisti politici (Mohamed Ezam Mohd Nor, Saari Sungib, Hishamuddin Rais e Tian Chua) sono stati spiccati mandati di cattura e detenzione per due anni ai sensi dell'ISA solamente perché avevano esercitato i loro diritti a livello di legittima associazione politica ed espressione di dissenso,
G. considerando che la Corte suprema della Malacca, a Shah Alam, nel decretare la liberazione di due detenuti ai sensi dell'ISA con la procedura di habeas corpus, il 30 maggio 2001, ha esortato il parlamento malese a rivedere approfonditamente l'ISA,
H. considerando che la garanzia di non essere detenuto senza un processo pubblico ed equo costituisce un diritto umano fondamentale,
1. deplora che le autorità malesi continuino a avvalersi della Legge sulla sicurezza interna per tenere in detenzione oppositori politici e attivisti dei diritti umani e, così facendo, neghino a questi ultimi la possibilità di essere giudicati in un tribunale pubblico, e invita le stesse a liberare tali detenuti o, altrimenti, a incriminarli in debita forma e a garantire che vengano processati equamente e senza indugio;
2. chiede alle autorità malesi di rispettare gli obblighi da loro internazionalmente contratti in materia di diritti dell'uomo e a garantire ai loro cittadini il diritto alla libertà di espressione e di associazione, di aderire alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e di adeguare la Costituzione malese, di abolire l'ISA e di applicare leggi che garantiscano processi pubblici ed equi per tutti i detenuti;
3. esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri ad esercitare pressioni sul governo malese affinché rispetti i diritti dell'uomo e invita il Consiglio e la Commissione a sollevare questi temi sia in occasione del prossimo incontro di partenariato UE-Malaysia che si terrà a Kuala Lumpur il 5-6 novembre 2001 sia nella prossima riunione ministeriale UE-ASEAN;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al parlamento e al governo della Malaysia.
Diritti umani: Afghanistan
Risoluzione del Parlamento europeo sui continui abusi dei diritti dell'uomo da parte del regime talibano in Afghanistan
- ricordando le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Afghanistan e, in particolare, la sua risoluzione del 15 marzo 2001(1)
,
A. indignato per la decisione del 24 maggio 2001 del regime talibano di imporre alle minoranze Indu e Sikh l'obbligo di marcare i propri vestiti con uno speciale contrassegno giallo,
B. considerando il recente decreto che, pretendendo di interpretare la legge islamica, proibisce alle donne afghane e a quelle straniere di guidare un'autovettura, sebbene tale interpretazione del Corano e della Sharia sia contestata da buona parte della comunità musulmana nel mondo,
C. considerando che il regime talibano in Afghanistan, nonostante i numerosi appelli internazionali, non ha dato alcuna prova della sua volontà di porre fine ai crimini contro le donne, mutilazioni ed esecuzioni pubbliche, uccisioni di omosessuali, massacri di minoranze, distruzione del patrimonio artistico non islamico e violazione di numerosi altri diritti umani fondamentali,
D. preoccupato per la chiusura dell'Ospedale italiano di Kabul il cui personale è stato malmenato e/o arrestato dalla polizia religiosa dei talibani,
E. ricordando la politica di sostegno del governo dell'Afghanistan al terrorismo internazionale e a Osama bin Laden, che i talibani rifiutano di estradare,
F. costernato per la recente applicazione di un rigido codice di condotta per gli operatori delle agenzie umanitarie e i visitatori stranieri i quali sono obbligati a firmare impegni con cui riconoscono l'interpretazione della legge islamica dei talibani, come le norme sull'abbigliamento e la repressione dell'adulterio con la pena capitale in pubblico,
G. vivamente preoccupato per i nuovi attacchi da parte dei talibani al diritto al lavoro delle donne mediante il divieto al programma di aiuto alimentare delle Nazioni Unite (PAM) di assumere donne afghane per effettuare un'inchiesta sulla distribuzione del pane,
H. considerando che l'Afghanistan si trova attualmente di fronte alla peggior siccità degli ultimi 30 anni, aggravata dal gran numero di rifugiati e di sfollati già presenti all'interno del paese, e che circa 5 milioni di persone dipenderanno dagli aiuti alimentari internazionali,
I. considerando che i governi del Pakistan e dell'Arabia Saudita sostengono apertamente il regime talibano sul piano finanziario così come su quello politico,
J. considerando che la comunità musulmana mondiale e il Mufti Nasr Farid Wasil, la suprema autorità religiosa islamica dell'Egitto e dei musulmani sunniti, negano che i talibani rappresentino la vera dottrina dell'Islam e respingono inoltre le loro fatwe (sentenze religiose),
1. ribadisce la sua rigorosa condanna della politica talibana che implica la violazione sistematica della dignità umana;
2. ritiene che il progresso verso la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto siano l'unico modo di porre fine alle sanzioni imposte dall'ONU all'Afghanistan;
3. esprime la propria profonda condanna in particolare per la nuova decisione del regime talibano di costringere gli aderenti alle minoranze religiose a indossare segni di identificazione e sottolinea che questa decisione non ha precedenti nella storia recente, salvo la persecuzione degli ebrei da parte dei nazisti;
4. segnala al regime talibano che costringere persone appartenenti a minoranze etniche e religiose a vestirsi in modo particolare rappresenta una forma inaccettabile di discriminazione, che è proibita dal diritto internazionale;
5. condanna la nuova violazione dei diritti delle donne e ritiene che i nuovi editti dei talibani aggiungano un ulteriore elemento di scandalo agli spaventosi precedenti in materia di abusi dei diritti dell'uomo perpetrati dal regime talibano, ben noto per le politiche che persegue in materia di separazione tra uomini e donne e la soppressione sistematica di praticamente tutte le libertà individuali;
6. rileva che la politica perseguita dai talibani e il loro modo di amministrare la giustizia non riflettano i veri valori e le idee dell'Islam e che sono categoricamente respinte dalla maggior parte della comunità musulmana;
7. ammonisce i talibani che tali politiche barbare isoleranno ulteriormente il loro regime e ribadisce il suo appello al Pakistan e all'Arabia Saudita affinché interrompano ogni sostegno ai talibani;
8. invita l'Arabia Saudita, gli EAU e il Pakistan a riconsiderare il loro riconoscimento diplomatico del regime talibano;
9. approva la raccomandazione su un sistema di monitoraggio per applicare l'embargo degli armamenti contro i talibani presentata dal gruppo di esperti dell'ONU il 6 giugno 2001, composto da un ufficio di monitoraggio ONU e squadre di controllo nei sei paesi che confinano con l'Afghanistan e invita tali paesi a cooperare in modo completo;
10. deplora tuttavia che non sia stata ancora fissata una data per l'inizio dell'attuazione di tali misure;
11. invita il Consiglio a intensificare la sua pressione sul regime talibano e ribadisce la sua richiesta al Consiglio di fornire un contributo politico al ripristino della pace in Afganistan, tra l'altro coordinando le sue iniziative con i paesi limitrofi e in particolare con l'India, la Russia e l'Iran;
12. sollecita le Nazioni Unite a istituire una commissione d'inchiesta indipendente sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Afghanistan per meglio monitorare la situazione in costante deterioramento in tale paese ed avviare i preparativi per un tribunale internazionale ad hoc sui crimini contro l'umanità commessi sotto il regime dei talibani;
13. invita la Commissione a aprire un ufficio ECHO a Dushanbe allo scopo di far più efficacemente fronte al disastro umanitario nella parte settentrionale del paese;
14. invita la Commissione a elaborare misure di emergenza idonee per migliorare le condizioni di vita della popolazione, in particolare nelle zone controllate dalle forze contrarie ai talibani e nei campi profughi in Iran e in Pakistan;
15. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle autorità talibane, all'Alleanza del Nord, e ai governi di Pakistan, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, India, Cina, Russia, Iran, Uzbekistan e Tagikistan.
A. profondamente turbato e costernato dai terribili avvenimenti del 1º giugno 2001 al Palazzo reale di Narayanhiti, in Nepal, in cui hanno perso la vita o sono rimasti feriti 14 membri della famiglia reale, tra cui il re Birendra e la regina Aishwarya nonché altri parenti stretti,
B. consapevole che la scomparsa della famiglia reale ha reso ancora più complessa la situazione politica interna del paese,
C. considerando che non appena si è diffusa la notizia della tragedia, i cittadini nepalesi sono stati confinati nelle loro abitazioni ed è stata vietata qualsiasi riunione,
D. considerando che, durante gli episodi di violenza che hanno fatto seguito all'accaduto, la polizia ha aperto il fuoco, uccidendo diverse persone e ferendone varie decine, mentre centinaia di altre sono state arrestate,
E. considerando che, per la prima volta dall'instaurazione della democrazia, i vertici della redazione del principale quotidiano nepalese sono stati arrestati per “tradimento”, un atto che pone in tal modo a repentaglio la libertà di espressione nel paese,
F. consapevole che il defunto re Birendra godeva di grande popolarità ed era considerato da molti una garanzia di stabilità per il popolo nepalese, in particolare dopo che egli aveva rinunciato al potere assoluto a favore di una monarchia costituzionale nel 1990, con un parlamento pluripartitico,
G. cosciente della grande responsabilità, nelle difficili circostanze del momento, che incombe al re Gyanendra, succeduto al re Birendra, nella sua funzione di monarca costituzionale e capo di Stato, nonché del bisogno di stabilità per il paese,
H. consapevole, a tale riguardo, dell'importanza che riveste per i cittadini del Nepal un'indagine rapida, esauriente e trasparente dei tragici avvenimenti che si sono verificati al Palazzo reale di Narayanhiti e accogliendo positivamente in tale contesto l'istituzione di una commissione speciale chiamata ad indagare sui tali fatti,
I. cosciente delle relazioni speciali e calorose che uniscono l'Unione europea e il Nepal e del fatto che l'Unione rappresenta un importante partner commerciale per il paese, nonché del fatto che, attraverso la strategia di cooperazione CE-Nepal, l'Unione europea fornisce assistenza per contribuire allo sviluppo del paese, segnatamente mediante misure volte a combattere la povertà;
J. consapevole dell'importanza di assicurare altresì che gli ultimi sconvolgenti avvenimenti non sviino gli sforzi attualmente compiuti dal Gruppo misto Nepal-Bhutan (Joint Verification Team of Nepal and Bhutan
), tesi a risolvere il difficile problema dei profughi bhutanesi in Nepal;
1. esprime il proprio cordoglio alla famiglia reale, al popolo e al parlamento nepalesi per la terribile sparatoria avvenuta nel Palazzo reale di Narayanhiti, e si dichiara profondamente costernato da tali avvenimenti;
2. si attende che il re Gyanendra e il governo nepalese compiano tutti gli sforzi necessari a ripristinare la fiducia, in una democrazia improntata al pluripartitismo e nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla costituzione del paese;
3. chiede che della commissione d'inchiesta, presieduta dal presidente della Corte suprema Keshay Prasad Upadhaya, facciano parte giudici, rappresentanti del governo e dell'opposizione nonché osservatori internazionali, onde assicurare che sia fatta piena luce sugli eventi e al fine di ripristinare la fiducia dei cittadini; invita inoltre la commissione d'inchiesta sul massacro a trasmettere a tempo debito la propria relazione;
4. si attende che tutte le forze politiche e civili si uniscano, onde consentire l'adozione delle necessarie misure di sicurezza destinate a ripristinare la stabilità politica interna;
5. reputa essenziale, in questo momento cruciale della storia del Nepal, che l'Unione europea manifesti il proprio sostegno al popolo nepalese, rafforzando il proprio impegno attraverso l'Accordo di cooperazione allo sviluppo CE-Nepal, la creazione di una delegazione comunitaria indipendente a Kathmandu e un rinnovato incoraggiamento agli sforzi compiuti dal Nepal e dal Bhutan per risolvere in maniera soddisfacente, entro breve termine, la situazione dei profughi bhutanesi, il che implica altresì accelerare i lavori del Gruppo misto (Joint Verification Team
);
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al governo e al parlamento del Nepal.
Situazione in Angola
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Angola
- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Angola,
- viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- visto il processo di pace avviato dall'ONU,
- visti gli accordi di pace di Bicesse e il protocollo di Lusaka,
- vista la posizione comune del Consiglio europeo, adottata il 19 luglio 2000 a Santa Maria da Feira,
- viste la dichiarazione della Presidenza svedese del 29 maggio 2001 e la dichiarazione del Consiglio "Affari generali” dell'11 giugno 2001,
A. esprimendo la sua costernazione per il perdurare da più di vent'anni di una guerra civile che ha già fatto migliaia di vittime,
B. considerando che, benché il paese disponga di ingenti risorse naturali, alcune di esse sono state utilizzate per finanziare il conflitto, mentre la popolazione dell'Angola continua a vivere in condizioni di estrema miseria,
C. esprimendo la sua preoccupazione per la pace e la sicurezza internazionale nella regione,
D. considerando le gravissime conseguenze della guerra per la società civile, il progresso umano e lo sviluppo economico del paese,
E. constatando il continuo peggioramento della situazione umanitaria in Angola,
F. considerando che la pace e la riconciliazione nazionale possono essere assicurate soltanto con mezzi pacifici e mai attraverso una soluzione militare,
G. considerando gli sforzi a favore della pace compiuti da molto tempo dalle organizzazioni della società civile e dalle istituzioni religiose operanti in Angola, specialmente dalla Chiesa cattolica,
H. considerando la responsabilità della comunità internazionale nel riconoscimento e nella promozione di tutti gli sforzi civici indipendenti che possano emergere nella società civile angolana in uno spirito di buona volontà,
I. considerando le conclusioni delle due relazioni di esperti sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali, disposte dalle Nazioni Unite,
J. considerando che l'Unione europea ha come valori fondamentali la pace e il rispetto dei diritti dell'uomo e della dignità della persona,
1. plaude a tutte le iniziative, a prescindere dalla loro origine, volte a pervenire alla pace nell'intero territorio angolano;
2. condivide le linee fondamentali della dichiarazione della Presidenza svedese sull'Angola del 29 maggio 2001 e la dichiarazione del Consiglio “Affari generali” dell'11 giugno 2001;
3. ritiene che in Angola si potranno conseguire una pace duratura e la riconciliazione nazionale soltanto attraverso il dialogo politico pacifico tra tutte le forze, compresa la società civile, che siano genuinamente interessate alla pace e alla stabilità e prendendo come base l'applicazione del protocollo di Lusaka e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
4. sostiene il ruolo che le istituzioni religiose e la società civile svolgono nella promozione di una cultura dell'apertura e del dialogo;
5. condanna il prolungamento della guerra, che continua a causare la morte di cittadini inermi, a violare i diritti umani fondamentali e a provocare l'aggravamento delle condizioni economiche e sociali;
6. esprime la sua preoccupazione per gli attuali circa quattro milioni di sfollati;
7. esorta il Consiglio a rendere più mirati gli aiuti dell'UE, destinandoli alle persone che più ne hanno bisogno, onde evitare situazioni in cui gli stanziamenti dell'UE finiscono per incoraggiare corruzione e abusi;
8. esorta la Commissione a mobilitare le risorse necessarie per fornire un aiuto umanitario e sollecita le parti in causa a cooperare pienamente con le organizzazioni umanitarie e a garantire la protezione del loro personale;
9. sollecita le due parti a rispettare il diritto umanitario internazionale e a garantire l'accesso delle popolazioni civili all'aiuto umanitario;
10. esorta le parti in conflitto a persistere nella ricerca di una soluzione che promuova la pace e le speranze del popolo dell'Angola;
11. accoglie con favore le recenti dichiarazioni con cui il Presidente dell'Angola e il dirigente dell'UNITA hanno espresso la disponibilità a impegnarsi in un processo che porti alla pace;
12. accoglie con favore l'impegno assunto dal governo dell'Angola di organizzare libere elezioni legislative nel corso del secondo semestre del 2002;
13. ritiene che dette elezioni debbano essere precedute da un periodo di intensa preparazione, volto allo sviluppo della cultura democratica necessaria alla proficua realizzazione delle elezioni;
14. chiede alla Commissione e al Consiglio di prendere in considerazione le conclusioni delle relazioni di esperti disposte dagli Stati Uniti sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali;
15. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e all'Assemblea nazionale dell'Angola, all'Organizzazione dell'unità africana, ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-UE nonché al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(2000) 841
- C5-0762/2000
- 2000/0335(CNS)
)
(5 bis) Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 relative alla riduzione dei pagamenti diretti in caso di mancato rispetto dei requisiti ambientali o qualora l'impiego di manodopera sia inferiore alla media si applicano anche al regime semplificato di aiuti.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 5 TER (nuovo)
(5 ter) Per sostenere le imprese con un reddito modesto che aderiscono al regime semplificato i pagamenti diretti vengono aumentati del 20% fino ad un importo massimo annuo di 1.500 euro.
Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 2 bis, paragrafo 3, comma 1, lettere a) e b) (regolamento (CE) n. 1259/1999)
a)
la media degli importi ricevuti in virtù dei pertinenti regolamenti nei tre anni che precedono l'anno della domanda, oppure
a)
la media degli importi ricevuti in virtù dei pertinenti regolamenti nei tre anni che precedono l'anno della domanda, maggiorata del 20% di tale importo
, oppure
b)
il totale degli importi percepiti in virtù dei pertinenti regolamenti nell'anno che precede l'anno della domanda.
b)
il totale degli importi percepiti in virtù dei pertinenti regolamenti nell'anno che precede l'anno della domanda, maggiorato del 20% di tale importo
.
Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 2 bis, paragrafo 4, comma 1 (regolamento (CE) n. 1259/1999)
(4)
L'importo di cui al paragrafo 3 è pari a 1.000
EUR. Tuttavia, i richiedenti che avrebbero diritto ad importi superiori nell'ambito dei regimi previsti dai pertinenti regolamenti possono scegliere di aderire al regime semplificato a condizione che accettino di percepire un importo massimo di 1.000
EUR.
(4)
L'importo di cui al paragrafo 3 è pari a 1.500
EUR. Tuttavia, i richiedenti che avrebbero diritto ad importi superiori nell'ambito dei regimi previsti dai pertinenti regolamenti possono scegliere di aderire al regime semplificato a condizione che accettino di percepire un importo massimo di 1.500
EUR.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(2000) 841
- C5-0762/2000
- 2000/0335(CNS)
)
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza (COM(2000) 593
- C5-0543/2000
- 2000/0248(CNS)
)
L'attività esplicata dalla Comunità in attuazione della Risoluzione dell'8 luglio 1991 relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche ha contribuito a proteggere le persone, l'ambiente e i beni; occorre ora garantire una protezione ancor più elevata nel caso di catastrofi naturali tecnologiche e ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea e rafforzare le disposizioni della risoluzione.
(1)
L'attività esplicata dalla Comunità in attuazione della Risoluzione dell'8 luglio 1991 relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche ha contribuito a proteggere le persone, l'ambiente e i beni; occorre ora garantire una protezione ancor più elevata nel caso di catastrofi naturali tecnologiche e ambientali (compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali1
), ecc.
che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea e rafforzare le disposizioni della risoluzione.
_____________________ 1
Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.
Emendamento 2
Considerando 3
(3)
Il meccanismo che qui si propone va ad integrare
il programma di azione comunitario a favore della protezione civile. Questo meccanismo mette
a disposizione mezzi di assistenza nei casi di emergenza, facilita
il coordinamento degli interventi di soccorso, la mobilitazione di squadre di intervento, di esperti e di altre risorse, a seconda delle necessità, tramite una struttura comunitaria rafforzata
di protezione civile e una rete di punti di contatto nazionali negli Stati membri. Il meccanismo offre anche la possibilità di
raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze e di ritrasmetterle a tutti gli Stati membri.
(3)
Il programma di azione comunitario a favore della protezione civile dovrebbe essere integrato da un sistema che consenta di mettere
a disposizione una serie di
mezzi di assistenza, in grado di essere immediatamente mobilitati
nei casi di emergenza. In tal modo si faciliterebbe
il coordinamento degli interventi di soccorso, la mobilitazione di squadre di intervento e
di esperti e di altre risorse, a seconda delle necessità, tramite un meccanismo comunitario rafforzato
di protezione civile e una rete di punti di contatto nazionali negli Stati membri. Tale
meccanismo dovrebbe permettere altresì
di raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze e di ritrasmetterle a tutti gli Stati membri.
Emendamento 3
Considerando 4
(4)
Il
meccanismo terrà nella dovuta considerazione
la pertinente
normativa della Comunità europea e gli impegni internazionali da questa
assunti in materia.
(4)
Un siffatto
meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile deve tenere conto della
normativa della Comunità europea e degli impegni internazionali, fatti salvi i diritti e gli obblighi reciproci già
assunti dagli Stati membri
in materia in forza accordi bilaterali o multilaterali.
Emendamento 4
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) La prevenzione è il migliore strumento di protezione contro le catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali.
Emendamento 44
Considerando (4 ter) (nuovo)
(4 ter) Uno strumento importante per conseguire una migliore prevenzione delle emergenze ambientali è dato dalla responsabilità ambientale, basata sul principio "chi inquina paga”. La Commissione dovrebbe pertanto proporre un rigoroso regime di responsabilità per le emergenze ambientali nella futura legislazione comunitaria sulla responsabilità ambientale.
Emendamento 45
Considerando (4 quater) (nuovo)
(4 quater) Una migliore prevenzione delle emergenze in generale richiede un'azione a monte.
Emendamento 5
Considerando 5
(5)
In caso di emergenza grave o imminente nell'Unione
, che provochi o
rischi di provocare effetti transfrontalieri o che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, è
necessario che l'emergenza venga notificata
tramite un apposito sistema per la comunicazione delle emergenze.
(5)
In caso di emergenza grave, o di
imminente minaccia della stessa
, che rischi di provocare effetti transfrontalieri all'interno dell'Unione o
che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, è ncessario che le opportune segnalazioni siano effettuate
tramite un apposito sistema per la comunicazione delle emergenze e di accesso alle informazioni.
Emendamento 7
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Al fine di facilitare l'attuazione di operazioni di emergenza in caso di catastrofe naturale, tecnologica e ambientale, i cittadini dovrebbero essere informati e sensibilizzati, segnatamente attraverso programmi di educazione "alle situazioni d'emergenza”, sul modo di reagire, il comportamento da assumere e le precauzioni da prendere in caso di catastrofi.
Emendamento 8
Considerando 7
(7)
Conformemente al principio di sussidiarietà, un meccanismo comunitario fornisce
un valore aggiunto sostenendo ed integrando
le politiche nazionali nel campo della protezione civile. Un meccanismo siffatto deve rendere possibile
la mobilitazione e il coordinamento dei soccorsi, in modo da limitare il numero dei morti e dei feriti e i danni materiali, economici ed ecologici,
rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà.
(7)
Conformemente al principio di sussidiarietà, un meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile fornirebbe
un valore aggiunto al compito di sostenere e integrare
le politiche nazionali nel campo della protezione civile. Un meccanismo siffatto deve agevolare
la mobilitazione e il coordinamento dei soccorsi e dell'assistenza, garantendo una maggiore protezione delle persone, dell'ambiente e del patrimonio culturale
, rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà.
Emendamento 9
Considerando 8
(8)
Le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici. Questi fattori hanno un impatto negativo e determinano particolari necessità di assistenza quando si verifica una
grave emergenza. Il meccanismo comunitario proposto consentirà di
meglio soddisfare
queste necessità.
(8)
Le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici che influiscono e ostacolano la prestazione degli aiuti e dei mezzi di soccorso in caso di elevato pericolo e di
grave emergenza. Il meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile consentirebbe
di far fronte in modo migliore a
queste situazioni e
necessità.
Emendamento 10
Considerando 10
(10)
Le misure necessarie per l'attuazione del presente strumento sono adottate
a norma della decisione 1999/468/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(10)
E' opportuno che
le misure necessarie per l'attuazione del presente meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile siano
adottate a norma della decisione 1999/468/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante le modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
Emendamento 11
Considerando 11
(11)
Il ricorso, ai fini del presente meccanismo comunitario, allo stesso comitato istituito dall'attuale Programma d'azione comunitario a favore della protezione civile dovrebbe garantire la coesione e la complementarità.
(11)
Il ricorso, ai fini del presente meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile
, allo stesso comitato istituito dall'attuale Programma d'azione comunitario a favore della protezione civile dovrebbe garantire la coesione e la complementarità.
Emendamento 12
Articolo 1, paragrafo 1
1.
È
istituito un meccanismo comunitario per gli interventi della protezione civile nel caso di emergenza grave o imminente che possa richiedere una reazione urgente (nel prosieguo "il meccanismo”)
.
1.
Ai fini di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione, è
istituito un meccanismo comunitario rafforzato
per gli interventi nell'ambito
della protezione civile e degli aiuti umanitari
nel caso di emergenza grave, o imminente minaccia della stessa,
che possa richiedere una reazione urgente, per la durata del presente regolamento e su riserva della valutazione di cui all'articolo 10.
Emendamento 13
Articolo 1, paragrafo 2
2.
Il meccanismo intende contribuire a garantire una migliore
protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni in caso di catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea. Obiettivo generale del meccanismo è di fornire un sostegno nei casi di emergenza e agevolare il coordinamento degli interventi di soccorso.
2.
Il meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile
intende prima di tutto
contribuire a garantire la maggiore
protezione possibile
delle persone, dell'ambiente e dei beni, nonché del patrimonio naturale e culturale
in caso di catastrofi accidentali gravi,
naturali, tecnologiche, chimiche, nucleari
e ambientali, (compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali)
, ecc.,
che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea. Obiettivo generale del meccanismo è di fornire un sostegno, ove necessario,
nei casi di emergenza e agevolare un migliore
il coordinamento degli interventi di soccorso.
Emendamento 14
Articolo 1, paragrafo 3
3.
Il meccanismo comprende una serie di azioni, e in particolare:
3.
Il meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile
comprende una serie di elementi e
azioni, e in particolare:
-
un centro operativo di gestione, controllo, coordinamento e informazione per le emergenze;
-
l'individuazione delle risorse disponibili, in caso di emergenza, per gli
interventi coordinati di soccorso
;
-
l'individuazione delle risorse disponibili negli Stati membri ai fini di un'assistenza coordinata degli interventi
, in caso di emergenza;
-
l'elaborazione di un programma
di formazione e addestramento;
-
la definizione e lo sviluppo di programmi
di formazione e addestramento per le squadre di soccorso e gli esperti incaricati di valutare le necessità e coordinare il trasporto dei mezzi e delle squadre
;
-
la costituzione di squadre di valutazione e coordinamento;
-
la costituzione di squadre di valutazione e coordinamento a livello comunitario
;
-
la creazione di un sistema di comunicazione per le emergenze
.
-
la creazione di un sistema di comune di gestione delle comunicazioni per le emergenze che includa le informazioni sulla protezione civile a livello comunitario e le informazioni relative ai mezzi e ai servizi nazionali di intervento degli Stati membri.
Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 1, alinea
1.
Quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi una emergenza grave, che provochi o
sia idonea a provocare effetti transfrontalieri, ovvero che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro nel quale si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia:
1.
Quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi una emergenza grave, che sia idonea a provocare effetti transfrontalieri, ovvero che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro nel quale si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia:
Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
b)
alla Commissione
, in modo che quest'ultima
, ove necessario,
possa informare gli altri Stati membri ed attivare
i servizi competenti.
b)
al sistema comune di gestione delle comunicazioni per le emergenze
, in modo che quest'ultimo
, possa informare gli altri Stati membri e allertare
i servizi competenti della Commissione, qualora un'eventuale richiesta di aiuto possa essere trattata dal centro operativo
.
Emendamento 17
Articolo 2, paragrafo 2
2.
La notificazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata mediante il sistema di comunicazione delle emergenze.
Soppresso
Emendamento 18
Articolo 3, lettera a bis) (nuova)
a bis)
selezionano gli esperti che possono essere mobilitati per partecipare alle squadre di valutazione delle necessità e coordinamento degli aiuti in caso di emergenza;
Emendamento 19
Articolo 3, lettera b)
b)
trasmettono tali informazioni
alla Commissione nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione e ogni loro successivo aggiornamento
;
b)
trasmettono alla Commissione, nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione, piani specifici per i casi di emergenze gravi nelle regioni isolate e ultraperiferiche degli Stati membri
;
Emendamento 20
Articolo 3, lettera c)
c)
prendono in considerazione la possibilità di fornire anche
, a seconda delle necessità, altri tipi di aiuto
, come la messa a disposizione di
personale specializzato e di
attrezzature speciali che consentano di affrontare una particolare tipo di emergenza, ivi comprese le risorse messe a disposizione da organizzazioni non governative e da altri soggetti attivi nel settore della protezione civile.
c)
determinano di quali altri mezzi di intervento dispongono i propri servizi competenti, che possano essere eventualmente messi a disposizione su richiesta,
come personale specializzato e attrezzature speciali che consentano di affrontare una particolare tipo di emergenza, ivi comprese le risorse messe a disposizione da organizzazioni non governative e da altri soggetti attivi nel settore della protezione civile.
Emendamento 21
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri trasmettono tutte le suddette informazioni al sistema comune di gestione delle comunicazioni per le emergenze nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione e ogni loro successivo aggiornamento
;
Emendamenti 22 e 46
Articolo 4
Ai fini del coordinamento degli interventi di protezione civile in caso di emergenza e al fine di garantire la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento,
la Commissione:
Ai fini dell'attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui all'articolo 2,
la Commissione:
-
a) crea e gestisce un centro operativo di gestione, controllo, coordinamento e informazione per le emergenze, in funzione 24 ore al giorno;
a)
istituisce un programma di formazione e addestramento per le squadre di intervento
, che
comprende corsi ed esercitazioni comuni, nonché un sistema di scambi in base al quale singoli componenti delle squadre possono essere distaccati presso squadre di altri Stati membri;
a)
definisce e sviluppa programmi di formazione professionale al fine di migliorare il coordinamento degli interventi, assicurando la compatibilità e la complementarità dei mezzi e delle squadre e il miglioramento della competenza degli esperti di valutazione; tali programmi di formazione
comprende corsi ed esercitazioni comuni (tecniche ma anche linguistiche)
, nonché un sistema di scambi, in cui singoli componenti delle squadre possono essere distaccati presso squadre di altri Stati membri;
b)
predispone i mezzi necessari per mobilitare piccole
squadre di valutazione e coordinamento e per inviarle
immediatamente sul luogo in cui si è verificato l'evento in modo da rendere l'intervento più efficace e, se necessario,
provvedere ai collegamenti con le competenti autorità del paese che ha chiesto l'aiuto;
b)
crea
squadre di esperti di valutazione e coordinamento comunitari, in grado di essere mobilitati
immediatamente allo scopo di:
-
valuta le emergenze, informa lo Stato membro richiedente e trasmette le informazioni agli altri Stati membri attraverso il centro operativo;
-
agevola il coordinamento degli interventi in loco, ove richiesto, e
provvedere, se del caso,
ai collegamenti con le autorità del paese che ha chiesto l'aiuto;
c)
definisce un programma per la valutazione e la diffusione dell'esperienza acquisita
;
c)
definisce e gestisce un apposito sistema comunitario di informazione relativo alle comunicazioni per le emergenze, che permetta di condividere comunicazioni e informazioni tra gli Stati membri, i loro punti di contatto e il centro operativo gestionale
; tale sistema raccoglie informazioni, tra l'altro sulla capacità di produzione e stoccaggio di sieri, vaccini e altre risorse mediche necessarie in caso di emergenza; valuta e divulga i risultati degli interventi effettuati attraverso il presente meccanismo comunitario; promuove l'introduzione e l'uso di nuove tecnologie nei sistemi di notifica, scambio di informazioni e assistenza alle autorità competenti degli Stati membri responsabili per la partecipazione all'attuale meccanismo;
c bis)
impedisce al riguardo la duplicazione di meccanismi e attività già esistenti nel quadro di altre organizzazioni internazionali.
c ter)
prosegue le attività già avviate nell'ambito dei fondi comunitari come supporto all'integrazione dei servizi di soccorso alpino nell'Unione, tenendo conto del fatto che la maggior parte dei massicci si trovano in zone transfrontaliere;
Emendamento 23
Articolo 5, paragrafo 1, alinea
1.
Quando nella Comunità
si verifica un'emergenza, uno Stato membro può chiedere soccorso:
1.
Quando nell'Unione
si verifica un'emergenza, uno Stato membro può chiedere soccorso:
Emendamento 24
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
a)
tramite i servizi competenti della Commissione
. Appena ricevuta tale richiesta la
Commissione, a seconda dei casi e senza indugio:
a)
tramite il sistema comune di gestione delle comunicazioni per le emergenze;
appena ricevuta tale richiesta i servizi della
Commissione, a seconda dei casi e senza indugio:
Emendamento 26
Articolo 5, paragrafo 2
2.
Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di aiuto decide
in tempi rapidi, informandone lo Stato membro richiedente, direttamente o tramite i competenti servizi della Commissione
, se sia in condizione di prestare l'assistenza richiesta ed indica il livello e le condizioni
dell'aiuto che può prestare .
2.
Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di aiuto determina
in tempi rapidi, informandone lo Stato membro richiedente e il centro operativo,
se sia in condizione di prestare l'assistenza richiesta ed indica le caratteristiche e
il livello dell'aiuto che può prestare.
Emendamento 27
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Lo Stato membro richiedente è responsabile della direzione delle operazioni di intervento. Le autorità di detto Stato membro stabiliscono le linee di azione e, ove necessario, i limiti dei compiti affidati alle squadre di soccorso, senza entrare nei particolari della loro esecuzione, che incombono invece al responsabile designato dagli Stati membri che offrono l'assistenza.
Emendamento 28
Articolo 5, paragrafo 4
4.
Le disposizioni del presente articolo possono anche applicarsi, a richiesta,
agli interventi effettuati fuori della Comunità
.
4.
Le disposizioni del presente articolo possono anche applicarsi agli interventi effettuati fuori dell'Unione
.
Emendamento 29
Articolo 6
Il meccanismo è aperto alla partecipazione:
-
dell'Europa centrale ed orientale, dunque in ottemperanza alle condizioni stabilite dagli Accordi europei, dai loro protocolli addizionali, e dalle decisioni dei rispettivi consigli di associazione,
-
di Cipro, Malta e della Turchia,
in forza di accordi bilaterali da concludere con questi paesi.
Il meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile
è aperto alla partecipazione dei paesi candidati all'adesione
in forza di accordi bilaterali da concludere con tali paesi.
Emendamento 30
Articolo 7
La Commissione attua le azioni connesse al funzionamento del meccanismo nell'osservanza delle procedure
di cui all'articolo 8.
La Commissione attua le azioni connesse al funzionamento del meccanismo comunitario rafforzato di protezione civile
nell'osservanza della procedura
di cui all'articolo 8, paragrafo 2 bis.
La Commissione attua, a norma della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2 ter, le norme comuni che disciplinano le seguenti azioni:
-
determinazione dei mezzi di intervento di cui all'articolo 3;
-
creazione di un centro operativo di cui all'articolo 4;
-
istituzione dell'apposito sistema comunitario di informazione di cui all'articolo 4;
-
creazione delle squadre di valutazione di cui all'articolo 4;
-
istituzione dei programmi di formazione e addestramento di cui all'articolo 4.
Emendamento 31
Articolo 8, paragrafo 1
1.
Quando si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Soppresso
Emendamento 32
Articolo 8, paragrafo 2
2.
La Commissione è assistita dallo stesso comitato di gestione
istituito dalla decisione del Consiglio del 9 dicembre 1999 che istituisce un programma d'azione comunitario a favore dalla protezione civile.
2.
La Commissione è assistita dallo stesso comitato istituito dalla decisione del Consiglio del 9 dicembre 1999 che istituisce un programma d'azione comunitario a favore dalla protezione civile.
Emendamento 33
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 di detta decisione è di tre mesi.
Emendamento 34
Articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 di detta decisione è di tre mesi.
Emendamento 35
Articolo 8, paragrafo 3
3.
Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione detta regole comuni, soprattutto nei seguenti settori:
a)
identificazione delle risorse disponibili per il coordinamento dei soccorsi nel caso di emergenze;
b)
l'elaborazione di un programma di formazione-addestramento;
c)
la costituzione di squadre di valutazione e coordinamento;
d)
istituzione di un sistema di comunicazione per le emergenze;
nonché, per quanto riguarda la direzione dei soccorsi, tenuto conto dei tradizionali contatti esistenti fra gli Stati, della specializzazione delle squadre, ad esempio in talune discipline o nell'affrontare determinati rischi;
3.
Il comitato approva il proprio regolamento interno.
Emendamento 42
Articolo 9
Le spese risultanti dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 sono integralmente coperte da finanziamenti comunitari.
Le spese risultanti dalle spese strutturali relative alle
azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 sono integralmente coperte da finanziamenti comunitari.
Emendamenti 43 e 36
Articolo 10
La Commissione valuta l'applicazione della presente decisione ogni tre
anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
La Commissione valuta da un lato
l'applicazione delle azioni strutturali relative alla
presente decisione ogni due
anni, e dall'altro, annualmente, le azioni puntali nel quadro del progetto preliminare di bilancio,
a decorrere dalla sua entrata in vigore e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la sua relazione e le proprie conclusioni, unitamente ad eventuali proposte di modifica della decisione.
Emendamento 37
Allegato, punto -1 (nuovo)
-
1. Sono strumenti essenziali per il conseguimento dell'obiettivo indicato i piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali (comunale, regionale, nazionale, comunitario), negli insediamenti con elevata presenza di persone (scuole, centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.), con persone vulnerabili (ospedali, case di riposo, scuole materne, ecc.) ed in presenza di rischi specifici dovuti alla presenza di insediamenti umani, e devono essere adottati da parte dei responsabili. Il meccanismo individua altresì su indicazione dei singoli Stati membri, della comunità scientifica, di enti riconosciuti, rischi di particolare rilievo, connessi con variazioni del clima e dell'ambiente o con caratteristiche e condizioni territoriali specifiche, e definisce programmi di azione speciali.
Emendamento 39
Allegato, punto 3
3.
La direzione delle operazioni di intervento è di competenza dello Stato membro che richiede l'assistenza. Le autorità dello Stato membro richiedente indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre di soccorso, senza entrare nei dettagli della loro esecuzione, la quale resta affidata al responsabile designato dallo Stato membro che offre l'assistenza.
Soppresso
Emendamento 40
Allegato, punto 6
6.
Lo Stato membro che richiede l'assistenza deve istituire le procedure che consentono il rapido rilascio delle autorizzazioni necessarie, segnatamente per i trasporti eccezionali e fissa le modalità di utilizzazione gratuita delle infrastrutture soggette al pagamento di diritti di transito o di pedaggio o di diritti di accesso ai porti e aeroporti.
Soppresso
Emendamento 41
Allegato, punto 8, comma 4
Per tutta la durata degli interventi di soccorso le squadre di soccorso dello Stato offerente saranno alloggiate e mantenute dallo Stato membro richiedente e, all'eventuale esaurimento delle loro scorte, devono essere riapprovvigionate a spese di quest'ultimo.
Soppresso
Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario per il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di emergenza (COM(2000) 593
- C5-0543/2000
- 2000/0248(CNS)
)
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 593
)(2)
,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0543/2000
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (A5-0180/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (COM(2000) 462
- C5-0493/2000
- 2000/0214(CNS)
)
(7 bis) I vaccini marcatori, atti a conferire un'immunità protettiva facilmente distinguibile, attraverso prove di laboratorio effettuate in conformità del manuale di diagnostica, dalla risposta immunitaria provocata dall'infezione naturale con il virus di tipo selvatico, possono diventare uno strumento complementare molto utile nel controllo della peste suina classica in zone ad elevata densità di suini, una volta superati i limiti che continuano a caratterizzare le tecniche di diagnosi discriminatoria per quanto concerne l'origine degli anticorpi.
Emendamento 2
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) Il rispetto delle normative veterinarie sull'importazione di prodotti animali rappresenta un fattore essenziale per evitare l'insorgenza di malattie contagiose negli animali. L'Ufficio alimentare e veterinario di Dublino dovrebbe quindi riservare maggiore attenzione al controllo veterinario sulle importazioni di prodotti animali nell'UE.
Emendamento 3
Considerando 12 ter (nuovo)
(12 ter) La Commissione europea, in cooperazione con l'Ufficio alimentare e veterinario di Dublino, presenterà al Parlamento europeo una relazione sugli attuali problemi connessi al sistema di identificazione e registrazione all'interno dell'Unione europea.
Emendamento 4
Considerando 12 quater (nuovo)
(12 quater) La normativa sul trasporto di animali, specialmente nelle aziende che hanno avuto contatti e nei luoghi di sosta, dovrebbe essere rivista per migliorare le norme veterinarie e ridurre il rischio di propagazione delle epizoozie.
Emendamento 5
Considerando 12 quinquies (nuovo)
(12 quinquies) La Commissione effettuerà uno studio sulle future possibilità di finanziamento a fronte dell'eventuale insorgere di epizoozie. Questo studio dovrebbe esaminare anche se sia fattibile un regime assicurativo obbligatorio.
Emendamento 6
Articolo 2, lettera c)
c)
""azienda”: lo stabilimento agricolo o di altra natura, situato nel territorio nazionale di uno Stato membro, in cui vengono allevati o detenuti suini, a titolo permanente o provvisorio; ad eccezione dei macelli o dei mezzi di trasporto;
c)
""azienda”: ogni locale utilizzato per custodire animali ungulati, compresi i fabbricati annessi e i terreni associati all'azienda, e
lo stabilimento agricolo o di altra natura, situato nel territorio nazionale di uno Stato membro, in cui vengono allevati o detenuti suini, a titolo permanente o provvisorio; ad eccezione dei macelli o dei mezzi di trasporto;
Emendamento 7
Articolo 2, lettera m)
m)
"proprietario
": qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno;
m)
"allevatore
": qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno;
Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)
c)
sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda; l'autorità competente può, se necessario, estendere il divieto di uscita dall'azienda agli animali di altre specie;
c)
sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda; l'autorità competente può, se necessario, estendere il divieto di uscita dall'azienda agli animali di allevamento o domestici
di altre specie;
Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
b)
un numero sufficiente
di campioni sia prelevato dai suini all'atto dell'abbattimento
, in modo da poter determinare il modo in cui il virus della peste suina classica è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della notifica della malattia;
b)
un numero di campioni, determinato in base al numero di capi presenti nell'azienda,
sia prelevato dai suini dopo la macellazione
, in modo da poter determinare il modo in cui il virus della peste suina classica è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della notifica della malattia;
dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;
g)
dopo l'eliminazione dei suini, i campi o
i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;
Emendamento 11
Articolo 7, paragrafo 2, comma 2
Per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina classica in tali aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un numero sufficiente
di campioni.
Per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina classica in tali aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un numero di campioni determinato in base al numero di capi presenti nell'azienda
.
Emendamento 12
Articolo 7, paragrafo 3
3.
Nell'allegato V figurano i principali criteri da seguire ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nelle aziende che hanno avuto contatti. Tali criteri possono essere successivamente modificati o completati, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per tener conto dei progressi e delle esperienze in campo scientifico.
3.
Nell'allegato V figurano i principali criteri orientativi
da seguire ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nelle aziende che hanno avuto contatti. Tali criteri possono essere successivamente modificati o completati, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, per tener conto dei progressi e delle esperienze in campo scientifico.
Emendamento 13
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1
1.
Non appena la diagnosi della peste suina classica nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, l'autorità competente istituisce, intorno alla zona colpita dal focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km.
1.
Non appena la diagnosi della peste suina classica nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, l'autorità competente istituisce, intorno alla zona colpita dal focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km e non più di 15 km, in funzione delle barriere naturali
.
è vietata, salvo autorizzazione dell'autorità competente, l'entrata e l'uscita dall'azienda di animali di qualsiasi altra specie;
d)
è vietata, salvo autorizzazione dell'autorità competente, l'entrata e l'uscita dall'azienda di animali di allevamento o domestici
di qualsiasi altra specie;
Emendamento 15
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis Acquisti all'intervento Qualora l'applicazione delle misure di immobilizzazione degli animali nelle zone di sorveglianza e di protezione di cui agli articoli 10 e 11 dovesse protrarsi nel tempo fino a compromettere seriamente le norme fondamentali in materia di benessere degli animali e a perturbare gravemente i mercati, la Commissione, su iniziativa dello Stato membro interessato, valuta la possibilità di porre in atto, a titolo eccezionale, un piano di acquisto all'intervento.
Emendamento 16
Articolo 13, paragrafo 1
1.
La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui all'articolo 5 non può avvenire prima che siano trascorsi 30 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione in conformità dell'articolo 12.
1.
La reintroduzione dei suini, o di altri animali qualora l'allevatore abbia deciso di non procedere a un ripopolamento con suini,
nelle aziende di cui all'articolo 5 non può avvenire prima che siano trascorsi 30 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione in conformità dell'articolo 12.
se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica o provenienti da aziende situate all'esterno della zona di restrizione. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo 40 giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità con il manuale di diagnostica;
a)
se si tratta di un allevamento all'aperto, e se l'allevatore ha deciso di procedere a un ripopolamento con suini,
la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica o provenienti da aziende situate all'esterno della zona di restrizione. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo 40 giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità con il manuale di diagnostica;
Emendamento 18
Articolo 14, lettera a)
a)
siano immediatamente abbattuti tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nei mezzi di trasporto di cui trattasi
;
a)
gli animali siano condotti con urgenza nelle zone di distruzione, sotto la vigilanza delle autorità competenti
;
Emendamento 19
Articolo 14, lettera c)
c)
le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, vengano effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale in conformità dell'articolo 12;
c)
le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, delle lettiere, dei liquami, ecc.
, vengano effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale in conformità dell'articolo 12;
Emendamento 20
Articolo 15, paragrafo 1
1.
Non appena è informata del sospetto di infezione di suini selvatici, l'autorità competente dello Stato membro in causa adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, fornendo informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori ed esaminando, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.
1.
Non appena è informata del sospetto di infezione di suini selvatici, l'autorità competente in materia di sanità veterinaria
dello Stato membro in causa adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, fornendo informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori ed esaminando, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.
Non appena sia confermato un caso primario di peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, l'autorità competente provvede senza indugio:
2.
Non appena sia confermato un caso primario di peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, l'autorità competente in materia di sanità veterinaria
provvede senza indugio:
Al fine di garantire l'uniformità delle procedure diagnostiche della peste suina classica, entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente direttiva è approvato, secondo la procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2,
un manuale di diagnostica della peste suina classica nel quale sono definiti almeno:
3.
Al fine di garantire l'uniformità delle procedure diagnostiche della peste suina classica, la
presente direttiva è completata da
un manuale di diagnostica della peste suina classica incorporato sotto forma di allegato e
nel quale sono definiti almeno:
Emendamento 23
Articolo 18 bis (nuovo)
Articolo 18 bis Vaccini marcatori La Commissione, in conformità delle raccomandazioni del Comitato scientifico e del parere del Comitato veterinario permanente, può autorizzare gli Stati membri a introdurre l'impiego di vaccini marcatori una volta che il progresso scientifico avrà reso possibile la distinzione, attraverso tecniche di diagnosi discriminatoria affidabili, fra animali infetti e animali vaccinati. Il ricorso ai vaccini marcatori potrebbe essere consigliato a scopo preventivo in zone ad elevata densità di suini, per evitare le macellazioni massicce cui si procede in dette zone quando insorge un focolaio.
Emendamento 24
Articolo 22, paragrafo 2, comma 1
2.
Per la stesura del piano di emergenza si applicano per analogia i criteri e i requisiti delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di elaborazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica.
2.
Per la stesura del piano di emergenza si applicano per analogia i criteri e i requisiti delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di elaborazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'afta epizootica. I piani di emergenza sono aggiornati alla luce dell'esperienza acquisita durante l'epidemia di afta epizootica del 2001.
Emendamento 25
Articolo 22, paragrafo 3, comma 1
3.
La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in particolare a garantirne la compatibilità con quelli degli altri Stati membri.
3.
La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in particolare a garantirne la compatibilità con quelli degli altri Stati membri. Al 31 dicembre 2001 gli Stati membri disporranno di un piano nazionale di emergenza approvato dalla Commissione.
Emendamento 26
Articolo 22, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Il sistema ANIMO (sistema di controllo dei trasporti di animali) va migliorato. La Commissione garantisce che la localizzazione del trasporto di animali sia più efficace.
Pertanto gli Stati membri forniscono tempestivamente alla Commissione adeguate informazioni sul trasporto di animali.
Emendamenti 33 e 37
Articolo 24
Per quanto riguarda l'
alimentazione degli animali con rifiuti alimentari, gli
Stati membri applicano, per analogia, le disposizioni comunitarie vigenti in materia di lotta contro
l'afta epizootica.
La Commissione pone un divieto immediato di
alimentazione degli animali con rifiuti alimentari. Gli
Stati membri applicano tale divieto
, per analogia, agli animali che possono contrarre
l'afta epizootica. Entro il giugno 2002 la Commissione presenta una proposta legislativa per vietare l'alimentazione con rifiuti alimentari, salvo qualora le autorità competenti degli Stati membri provvedano a garantire che essi abbiano subito un adeguato trattamento conforme agli standard di stabilizzazione, tale da assicurare la devitalizzazione degli agenti patogeni della peste suina e dell'afta epizootica, che il trattamento è effettuato esclusivamente in stabilimenti autorizzati ufficialmente e che negli Stati membri sia applicato l'obbligo di registrazione.
Emendamento 28
Articolo 24 bis (nuovo)
Articolo 24 bis
Finanziamento
I costi legati all'insorgenza della peste suina classica sono cofinanziati dall'Unione europea. La composizione del contributo da parte degli Stati membri è oggetto di un'armonizzazione a livello di Unione europea.
Emendamento 29
Articolo 28, paragrafo 1
1.
In deroga all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, gli allegati I e IV della direttiva 80/217/CEE
restano applicabili ai fini della presente direttiva fino all'entrata in vigore della decisione recante approvazione
del manuale di diagnostica di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della presente direttiva.
1.
In deroga all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, gli allegati I e IV della direttiva 80/217/CEE
restano applicabili ai fini della presente direttiva fino all'entrata in vigore del manuale di diagnostica di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della presente direttiva, in essa incorporato sotto forma di allegato
.
Emendamento 30
Articolo 29 bis (nuovo)
Articolo 29 bis
Partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale
Nel corso dei negoziati di adesione si adottano iniziative al fine di garantire che i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale siano inclusi nei regimi di controllo della peste suina classica attraverso l'applicazione della legislazione comunitaria in materia di salute animale.
Emendamento 31
Allegato II, punto 1, lettera f), trattino 3 bis (nuovo)
-
all'atto della macellazione devono essere distrutti, insieme agli animali macellati, tutto il materiale monouso utilizzato per la macellazione, gli alimenti immagazzinati nell'azienda e il materiale monouso che si trovi in quest'ultima;
Emendamento 32
Allegato II, punto 1, lettera f), trattino 3 ter (nuovo)
-
l'acqua utilizzata nelle operazioni di pulizia deve essere convogliata nel pozzo nero o se ne deve garantire lo smaltimento igienico all'interno dell'azienda;
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (COM(2000) 462
- C5-0493/2000
- 2000/0214(CNS)
)
Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca nelle acque delle Comore (COM(2001) 173
- C5-0144/2001
- 2001/0088(CNS)
)
(2 bis) considerando che è importante fornire migliori informazioni al Parlamento europeo e che la Commissione dovrebbe redigere una relazione annua sullo stato di esecuzione dell'accordo,
Emendamento 2
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) data la crescente pressione esercitata globalmente sulle risorse ittiche del pianeta, le attività svolte nel quadro degli accordi di pesca tra la Comunità europea e i paesi terzi debbono incentrarsi nell'utilizzazione e nella conservazione delle risorse ittiche in maniera responsabile e sostenibile, al fine di ottimizzarne il potenziale a lungo termine nell'ambito della sicurezza alimentare,
Emendamento 3
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis Nell'ultimo anno di validità del protocollo e prima che sia concluso qualsiasi accordo sul suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo e sulle condizioni alle quali esso è stato applicato. Questa relazione include anche un'analisi costi/benefici.
Emendamento 4
Articolo 2 ter (nuovo)
Articolo 2 ter La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio copia della relazione sulle azioni finalizzate che le autorità delle Comore forniranno in base all'articolo 3 del protocollo.
Emendamento 5
Articolo 2 quater (nuovo)
Articolo 2 quater Sulla base di queste relazioni e su consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio darà alla Commissione un mandato negoziale per quanto riguarda i protocolli d'esecuzione dell'Accordo.
Emendamento 6
Articolo 2 quinquies (nuovo)
Articolo 2 quinquies La Commissione si adopererà per ottenere dal governo delle Comore assicurazione che farà tutto il possibile per proteggere l'habitat del Coelacanthus, un pesce raro "fossile vivente”, e prenderà in considerazione di offrire assistenza UE per contribuire ad assicurare tale protezione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca nelle acque delle Comore (COM(2001) 173
- C5-0144/2001
- 2001/0088(CNS)
)
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 173
),
- visto l'articolo 300, paragrafo 2 del Trattato CE,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 e dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE (C5-0144/2001
),
- visto l'articolo 67 e l'articolo 97, paragrafo 7 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0192/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.