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 Testo integrale 
Procedura : 2001/0246(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0426/2001

Testi presentati :

A5-0426/2001

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(2001)0714

Testi approvati
Giovedì 13 dicembre 2001 - Strasburgo
Accordo di pesca CE/Repubblica islamica di Mauritania *
P5_TA(2001)0714A5-0426/2001
Testo
 Risoluzione

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2006 (COM(2001) 590 - C5-0555/2001 - 2001/0246(CNS) )

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) È importante migliorare le informazioni fornite al Parlamento europeo; a tal fine la Commissione elabora ogni anno una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'accordo.
Emendamento 2
Articolo 2, comma 2
Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.
Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in considerazione, su base non discriminatoria, le domande di licenza di altri Stati membri.
Emendamento 3
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Nel corso dell'ultimo anno di validità del protocollo e prima di raggiungere un accordo sul suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo e sulle condizioni in base alle quali è stato attuato. Tale relazione comprende altresì un'analisi costi/benefici.
Emendamento 4
Articolo 3 ter (nuovo)
Articolo 3 ter
Sulla base della relazione di cui all'articolo 3 bis e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, se del caso, conferisce alla Commissione un mandato negoziale in vista dell'adozione di un nuovo protocollo.
Emendamento 5
Articolo 3 quater (nuovo)
Articolo 3 quater
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio copia della relazione sulle azioni specifiche che le autorità della Repubblica islamica di Mauritania devono fornire a norma dell'articolo 6 del protocollo.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2006 (COM(2001) 590 - C5-0555/2001 - 2001/0246(CNS) )

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 590 ),

-  consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C5-0555/2001 ),

-  visti gli articoli 67 e 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0426/2001 ),

1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

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