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Procedura : 2000/2302(INI)
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Ciclo del documento : A5-0405/2001

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A5-0405/2001

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P5_TA(2001)0715

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Giovedì 13 dicembre 2001 - Strasburgo
Bandiere di comodo
P5_TA(2001)0715A5-0405/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo delle bandiere di comodo nel settore della pesca (2000/2302(INI))

Il Parlamento europeo,

-  visto l'articolo 163 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0405/2001 ),

A.  prendendo atto con inquietudine del fatto che, nel settore della pesca, si fa sempre più frequentemente ricorso a bandiere di comodo, con pesanti ripercussioni per l'ecosistema marino e le condizioni sociali e di lavoro degli equipaggi,

B.  prendendo atto delle modalità secondo cui l'accordo sull'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori consentirà di esercitare maggiore pressione sugli Stati di bandiera, affinché si assumano le proprie responsabilità sorvegliando e controllando l'attività delle navi battenti la propria bandiera, e riconoscendo dunque l'importanza che l'accordo entri in vigore non appena possibile,

C.  considerando che gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti per scoraggiare il trasferimento di pescherecci dai propri registri navali a quelli di paesi con bandiere di comodo,

D.  considerando che non si dovrebbe utilizzare denaro pubblico per finanziare il trasferimento dei pescherecci ai registri navali di paesi con bandiere di comodo,

E.  prendendo atto del divieto di importare tonni e pescispada catturati da pescherecci battenti talune bandiere di comodo, promulgato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e di altre iniziative come l'istituzione di registri in cui sono elencate le navi autorizzate a praticare la pesca nella zona di regolamentazione ICCAT,

F.  riconoscendo che i pescherecci battenti bandiere di comodo sono fortemente dipendenti dalle navi da carico che fungono da supporto in mare e che evitano loro di dover entrare in porto per fare rifornimento o sbarcare le proprie catture,

1.  segnala che il ricorso alle bandiere di comodo è solitamente dettato dalla volontà di minimizzare i costi e di evitare determinate norme fiscali per mezzo di complessi dispositivi giuridici, il che crea numerose difficoltà nell'attribuzione delle responsabilità in caso di pesca illegale, incidenti in mare e, in generale, riguardo al rispetto delle regole di concorrenza che devono disciplinare la navigazione marittima;

2.  condanna fermamente tutte le parti coinvolte in attività di pesca praticate battendo bandiere di comodo, incluse le navi da carico che fungono da supporto, in considerazione dell'impatto sugli stock ittici e sulle specie oggetto di catture accessorie, del trattamento applicato agli equipaggi - quanto a condizioni di lavoro, retribuzioni e norme di sicurezza - e della concorrenza sleale nei confronti dei pescherecci autorizzati che si attengono alle pertinenti misure di gestione;

3.  esorta gli Stati membri che ancora non hanno ultimato le procedure di ratifica dell'accordo ONU sugli stock ittici a provvedere in tal senso con la massima sollecitudine;

4.  accoglie con favore il Piano d'azione internazionale della FAO contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e incoraggia tutti i governi, inclusi quelli degli Stati membri, ad attuarlo rapidamente e integralmente in tutti i suoi punti;

5.  invita gli Stati membri a rifiutare di cancellare dai propri registri navali le navi esportate verso paesi terzi indicati dalle pertinenti organizzazioni regionali della pesca come paesi che permettono di praticare la pesca secondo modalità suscettibili di mettere a repentaglio l'efficacia delle misure internazionali di conservazione;

6.  chiede alla Commissione e al Consiglio di esaminare nuovamente la possibilità di istituire un sistema europeo di immatricolazione delle navi ("registro navale europeo”), che funzioni parallelamente al controllo dello Stato di approdo;

7.  si congratula con i governi di Giappone e Taiwan e con il settore della pesca di questi due paesi per il programma innovativo da essi varato al fine di rimpatriare o smantellare più di 125 grandi pescherecci con palangari da tonno che operavano sotto bandiere di comodo; si congratula parimenti con il governo del Sudafrica che ha vietato lo sbarco nei propri porti delle catture di pescherecci battenti bandiere di comodo; prende altresì atto della proposta innovativa introdotta dalla Spagna nella sua legislazione, in base alla quale saranno considerati come paesi che rilasciano bandiere di comodo agli effetti della pesca quei paesi e territori che, sottraendosi alle proprie responsabilità in base al diritto internazionale, non esercitano efficacemente la giurisdizione e il controllo che incombono loro relativamente alle navi da pesca battenti la loro bandiera;

8.  condanna come assimilabile al riciclaggio la prassi seguita da taluni Stati, consistente nell'iscrivere temporaneamente nel proprio registro navale navi che hanno notoriamente praticato attività di pesca sotto bandiere di comodo; giudica tale prassi inaccettabile in presenza di una situazione caratterizzata da un eccesso di capacità di pesca;

9.  chiede alla Commissione che, nell'ambito dei negoziati di adesione, vegli affinché i paesi candidati includano nelle rispettive legislazioni nazionali l'acquis comunitario in materia di sicurezza marittima;

10.  esorta tutti gli Stati membri ad applicare rigorosamente tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1) , incluse ispezioni in porto più accurate prima di autorizzare lo sbarco delle catture;

11.  chiede all'Unione europea di elaborare e applicare quanto prima un regolamento che impedisca alle navi battenti bandiere di comodo di sfuggire a norme e controlli rigorosi per quanto riguarda sia la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente marino in generale e delle risorse ittiche in particolare sia le norme comunitarie, il cui rispetto costituisce altresì una garanzia di sicurezza e di conformità alle regole internazionali in materia di concorrenza;

12.  chiede un rafforzamento rigoroso dei meccanismi di controllo e delle norme minime obbligatorie di sicurezza a livello comunitario;

13.  chiede all'Unione europea e agli Stati membri di invitare l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) a rivedere con priorità ed urgenza i meccanismi di controllo sull'attuazione delle norme internazionali, per quanto riguarda sia lo Stato di bandiera che lo Stato di approdo, in linea con le misure proposte dalla Commissione nei pacchetti Erika I e II di prossima adozione;

14.  rammenta che, sebbene dall'incidente dell'Erika sia trascorso un anno e mezzo e sebbene il Parlamento europeo abbia accelerato la procedura, le misure del pacchetto Erika I sulla sicurezza nella navigazione marittima, e in particolare le direttive relative ai registri navali e al controllo delle navi da parte dello Stato del porto, non sono ancora divenute operative; chiede quindi al Consiglio di completare quanto prima, in collaborazione con il Parlamento, il processo di adozione e di applicazione di tali misure;

15.  invita la Commissione a proporre entro tre mesi modifiche al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, di modo che lo sbarco delle catture sia autorizzato solo se è stato dimostrato che il pesce è stato pescato nel rispetto delle misure di gestione adottate dalla competente organizzazione regionale della pesca e di altri strumenti internazionali pertinenti, come l'accordo ONU;

16.  invita la Commissione a integrare nella sua regolamentazione interna l'elenco degli Stati e territori qualificati come rilascianti bandiere di comodo elaborato dalle organizzazioni regionali della pesca (ICCAT, NAFO, NEAFC e CCAMLR) in quanto misura necessaria ai fini della certezza giuridica, nonché a fare in modo che la lista serva anche per eliminare le sovvenzioni per la creazione di società miste relativamente a navi destinate agli Stati e ai territori figuranti in tale elenco; chiede altresì l'avvio di colloqui bilaterali con gli Stati e territori in questione al fine di dissuaderli dall'iscrivere le navi nel proprio registro navale in assenza della volontà di assumersi pienamente le proprie responsabilità internazionali in quanto Stato di bandiera;

17.  invita la Commissione ad adottare opportune norme comunitarie in ambito commerciale e doganale affinché il mercato di tutti gli Stati membri divenga impermeabile ai prodotti della pesca illegale, sia che vengano introdotti via mare - direttamente dalle navi da pesca o da navi mercantili -, sia che giungano per via aerea o terrestre; ritiene che, a tal fine, sarà necessario stabilire meccanismi di controllo doganali che permettano di contabilizzare in tempo reale le importazioni di prodotti ittici regolamentati dalle organizzazioni regionali della pesca, onde garantire che le quote assegnate nell'ambito di tali organizzazioni non vengano superate;

18.  invita la Commissione e il Consiglio a fornire il loro appoggio a qualunque iniziativa nell'ambito del diritto internazionale del mare intesa a fissare criteri trasparenti e non discriminatori contenenti i requisiti minimi per accertare l'assunzione delle responsabilità e degli obblighi dello Stato di bandiera agli effetti della pesca, il che consentirebbe viceversa di identificare le bandiere di convenienza a livello internazionale;

19.  sollecita la Commissione a proporre entro tre mesi misure ai sensi delle quali commettono una violazione le persone fisiche o giuridiche che, nella Comunità, commercializzano pesce o prodotti ittici provenienti da attività di pesca praticate sotto bandiera di comodo;

20.  incoraggia l'ICCAT e altre organizzazioni regionali della pesca competenti per i tonnidi e altre specie, a unire gli sforzi per risolvere definitivamente il problema della pesca praticata sotto bandiere di comodo; approva, in particolare, la costituzione e la diffusione di elenchi delle navi autorizzate a operare nelle rispettive zone di competenza, nonché l'introduzione di misure commerciali restrittive non discriminatorie;

21.  invita la Commissione e il Consiglio ad approfittare della revisione dello schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1º luglio 1999 - 31 dicembre 2001 per fissare tariffe il più possibile elevate per i prodotti originari di paesi terzi che sono stati identificati come paesi che offrono bandiere di comodo;

22.  chiede alla Commissione di proporre una modifica intesa ad aggiungere all'elenco delle violazioni gravi ai sensi della politica comune della pesca le violazioni di misure di gestione della pesca commesse da cittadini comunitari imbarcati su navi da pesca e da carico battenti bandiere di comodo;

23.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag.1.

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