Istruzione e formazione permanente (Articolo 62 del regolamento)
Risoluzione del Parlamento europeo sul Memorandum della Commissione sull'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita (SEC(2000) 1832
- C5-0192/2001
- 2001/2088(COS)
)
- visto il Memorandum della Commissione (SEC(2000) 1832
- C5-0192/2001
),
- visti l'anno europeo dell'istruzione e della formazione su tutto l'arco della vita attiva (1996) e la propria risoluzione dell'8 settembre 2000 sulla relazione concernente l'attuazione, i risultati e la valutazione complessiva dell'anno europeo dell'istruzione e della formazione su tutto l'arco della vita attiva (1996)(1)
,
- visto il Consiglio europeo di Lussemburgo (1997), in occasione del quale sono stati introdotti quali temi prioritari negli orientamenti occupazionali una maggiore disponibilità e adattabilità grazie alla formazione,
- viste le conclusioni dei Consigli europei di Lisbona, Feira e Stoccolma,
- vista la pubblicazione dell'OCSE "education policy analyses”,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con specifico riferimento all'articolo 14 che garantisce il diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua,
- visti gli articoli 149 e 150 del trattato CE,
- visto l'articolo 47, primo comma, del suo regolamento,
- previa delega del potere deliberante, a norma dell'articolo 62 del regolamento, alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport,
- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0322/2001
),
A. considerando che viviamo in una società della conoscenza in rapida evoluzione caratterizzata dalla costante introduzione di nuove tecnologie e dall'aumento esponenziale della massa di informazioni, nonché dalla rapidità con cui esse si diffondono,
B. constatando che la società della conoscenza può notevolmente migliorare la qualità della vita e l'attività dei singoli, a patto che, nel contempo, si varino misure tese a garantire a chiunque pari opportunità di attiva partecipazione in detta società,
C. considerando che l'odierna economia, basata principalmente sulle conoscenze e sulla mobilità, richiede che tutti possano completare le proprie conoscenze per poter far fronte all'avvento di nuovi rischi connessi alla rapida evoluzione della società e delle nuove tecnologie; che il conseguimento di un diploma non basta più da solo a determinare la carriera per il resto della vita attiva; che il classico schema studi/attività professionale/pensione è messo a dura prova,
D. considerando che, in base a studi compiuti dall'OCSE, coloro che hanno compiuto un ciclo superiore di studi hanno un più facile accesso all'istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita nonché al perfezionamento professionale, motivo per cui è opportuno migliorare l'accesso all'informazione sulle azioni di formazione proposte per le persone che non hanno effettuato studi superiori,
E. considerando le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, che vogliono fare dell'Unione europea l'economia e la società basate sulla conoscenza più competitive del mondo,
F. considerando che il progetto europeo dell'istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita si colloca nel più ampio quadro politico dei futuri obiettivi in materia di istruzione e di formazione; che un siffatto progetto europeo non va scisso da altre concrete tematiche europee come occupazione, politica sociale, mobilità, ICT, E-learning,
G. considerando che la formazione lungo tutto l'arco della vita riguarda tutti i settori socioeconomici, gli operai, gli impiegati, i professori universitari, i quadri, i ricercatori, ecc. e che l'Unione e gli Stati membri devono tener conto di questa diversità in sede di elaborazione dei programmi di formazione e di finanziamento degli stessi,
H. considerando che l'ampliamento modificherà il mercato dell'occupazione e della formazione professionale,
I. considerando che gli indirizzi occupazionali che dal 1997 presiedono al coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri indicano l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita quale una delle priorità; considerando che nell'ambito degli orientamenti per il 2001 si invitano gli Stati membri a stabilire obiettivi quantificati circa la partecipazione dei 25-64enni all'istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita e le parti sociali a negoziare su materie quali la partecipazione alla formazione,
1. ribadisce la strategia delineata dalla Commissione di promuovere un ampio dibattito sociale sull'istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita;
2. esprime la sua convinzione che l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita dovrebbe essere, oltre che una necessità sociale, anche un diritto sociale di tutti;
3. sollecita la Commissione a uniformare le azioni concrete in materia di formazione lungo tutto l'arco della vita ai seguenti principi:
a)
democratizzazione e principio delle pari opportunità: la formazione lungo tutto l'arco della vita deve sostituire il concetto di una sola opportunità di formazione con il concetto di molteplici opportunità di apprendimento e di acquisizione di nuove conoscenze in tutto l'arco della vita creando "opportunità vitali”: tutti devono usufruire di pari opportunità in materia di istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita,
b)
autorealizzazione individuale: il concetto di formazione lungo tutto l'arco della vita deve costituire una risposta alle esigenze di ciascun individuo di completare e ampliare le sue conoscenze e arricchirsi spiritualmente,
c)
diritto individuale all'istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita: questo concetto deve conferire riscontri concreti al diritto di ogni individuo all'istruzione e formazione,
d)
responsabilità individuale: il concetto di formazione lungo tutto l'arco della vita deve essere finalizzato anche alla crescita dell'individuo all'insegna del senso civico e di responsabilità,
e)
un approccio olistico della formazione: oltre che allo sviluppo delle conoscenze e, in chiave meramente funzionale, all'occupazione, la formazione deve essere finalizzata anche al modo di comportarsi nella società;
4. rileva che talvolta l'istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita postula mutamenti radicali nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione nonché provvedimenti di sostegno, come per esempio:
a)
sviluppo di settori prioritari di azione basati sull'indispensabile equilibrio fra le considerazioni economiche (disponibilità dell'individuo) e le considerazioni sociali, culturali (autorealizzazione individuale), ivi compresa l'integrazione sociale,
b)
integrazione del concetto di formazione lungo tutto l'arco della vita nell'istruzione scolastica, di modo che il diploma acquisito non sia considerato l'ultimo prima della vita professionale ma piuttosto il primo in materia e che altri potranno essere acquisiti durante la vita professionale, a prescindere dal settore di attività,
c)
speciale attenzione alle fasce più vulnerabili, che non dispongono di un facile accesso all'informazione sulle possibilità di formazione lungo tutto l'arco della vita,
d)
integrazione nel processo di apprendimento della componente "joy of learning” grazie a metodi didattici atti a mettere l'accento sul sostegno, l'accompagnamento e l'assistenza,
e)
appoggio attivo a progetti di istruzione e formazione a favore degli adulti che offrano a tutti pari opportunità, indipendentemente dall'età e dal sesso,
f)
promozione delle nuove forme di apprendimento, oltre all'insegnamento tradizionale impartito dai centri di insegnamento; riconoscimento e certificazione delle esperienze e competenze acquisite anche in un quadro informale e riconoscimento dell'esperienza acquisita altresì all'estero (equipollenza dei diplomi e dei certificati),
g)
maggiore riconoscimento sociale dei meriti di coloro che migliorano il loro livello di conoscenze grazie a progetti nel campo dell'istruzione lungo tutto l'arco della vita,
h)
incoraggiando tutti gli interessati, da un lato, a considerare la formazione lungo tutto l'arco della vita come un progresso per la società e l'individuo e, dall'altro, ad assumere le rispettive responsabilità (finanziamento delle formazioni, tempo disponibile, riconoscimento delle conoscenze acquisite, ecc.): sono quindi interessati i governi degli Stati membri, l'Unione europea, le imprese e i singoli,
i)
ricerca dei finanziamenti adeguati per promuovere e istituire programmi di formazione lungo tutto l'arco della vita: FSE, FESR, Fondi strutturali, BEI, ecc.;
5. ritiene che, se si vuole che la formazione permanente sia efficace, sia necessario operare una distinzione tra le grandi famiglie che la compongono e, pertanto, organizzare programmi con un profilo definito e obiettivi coerenti; ritiene che sia altresì necessario operare una distinzione tra i corsi miranti ad assimilare nuove conoscenze professionali e i corsi destinati ad acquisire le conoscenze necessarie all'integrazione sociale;
6. reputa necessario coordinare fra di loro gli sforzi dell'Unione, degli Stati membri e delle regioni in materia di istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita grazie a un metodo aperto di coordinamento, con comuni obiettivi, indirizzi, indicatori e analisi comparative delle migliori pratiche negli Stati membri, con monitoraggio periodico e valutazione dei progressi compiuti; invita la Commissione a formulare proposte all'indirizzo degli Stati membri perché agiscano e si augura di essere coinvolto in queste attività;
7. chiede alla Commissione di definire chiaramente, nelle proposte che formulerà in futuro, i concetti di formazione continua operando una distinzione tra
-
la formazione volta a porre rimedio all'insuccesso scolastico o a far sì che i gruppi sfavoriti o minoritari acquisiscano le conoscenze e la cultura di base,
-
la formazione a distanza di adulti in discipline che contribuiscono alla formazione generale e culturale, incluse le nuove tecnologie,
-
le qualifiche professionali nell'insegnamento regolamentato e non,
-
la formazione destinata all'occupazione e all'inserimento nel mercato del lavoro, a prescindere dall'età dell'alunno,
-
l'acquisizione di nuove qualifiche che favoriscano l'adattamento e il rinnovo delle tecniche per tener conto delle richieste del nuovo mercato del lavoro, incluse le nuove tecnologie,
-
la formazione permanente destinata ai professionisti, agli insegnati e ai ricercatori come mezzo per aggiornare le conoscenze;
8. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un miglior coordinamento dei finanziamenti esistenti, in modo da garantire, quanto meglio possibile, a ciascun cittadino il diritto all'istruzione e l'accesso alla formazione professionale e continua;
9. invita gli Stati membri a definire, nell'ambito degli indirizzi occupazionali 2002, obiettivi concreti e a varare misure concrete, organizzate per categorie di età e livelli di formazione, in ordine alla partecipazione a progetti di formazione e qualificazione;
10. invita la Commissione a comunicare, entro la fine del 2001, il piano di azione che intende adottare in materia di formazione lungo tutto l'arco della vita, associando il Parlamento alla sua riflessione;
11. invita gli interlocutori sociali a porre in atto, contestualmente agli orientamenti occupazionali e all'agenda sociale, intese vincolanti in materia di diritto all'istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita a livello europeo;
12. invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto, attraverso il metodo del coordinamento aperto, un sistema ampiamente basato sul metodo dei "credits” che collochi gli attuali strumenti di valutazione e riconoscimento in un sistema coerente e trasparente comprensivo delle esperienze regolari, non regolari e informali acquisite;
13. invita la Commissione ad applicare il concetto del "mainstreaming”, contestualmente alla politica di istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita, in modo da integrarla orizzontalmente nelle attività del FES e dei programmi comunitari;
14. invita la Commissione a inserire nelle procedure relative all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita anche i lavoratori privi della cittadinanza di uno Stato membro ma che hanno acquisito il diritto di lavorare;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a formulare proposte di finanziamento di progetti relativi all'istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita; insiste affinché in dette proposte sia coinvolta la BEI, visto che lo sviluppo del capitale umano costituisce una parte integrante dei nuovi compiti conferiti alla BEI;
16. invita la Commissione e gli Stati membri a varare, di comune accordo e all'insegna delle migliori pratiche, misure di incentivazione a livello individuale; caldeggia il sistema del "individual learning accounts” praticato, per esempio, nel Regno Unito e in Svezia;
17. sottolinea l'impatto dell'ampliamento sul mercato del lavoro e della formazione e chiede alla Commissione di tenerne conto nelle priorità e nelle azioni che avvierà in materia di formazione lungo tutto l'arco della vita;
Formazione lungo tutto l'arco della vita e occupazione
18. sottolinea che l'adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione al fine di integrare il concetto di istruzione e formazione permanente è innanzitutto, conformemente al principio di sussidiarietà, una questione di competenza degli Stati membri; reputa tuttavia che uno sforzo comune coordinato a livello europeo sia auspicabile per consentire agli Stati membri di scambiarsi esempi di buone prassi; ritiene pertanto che il metodo aperto di coordinamento sia il contesto adeguato per definire obiettivi comuni, onde incentivare l'istruzione e la formazione permanente;
19. ritiene che siano principalmente la mancanza di accordi e i disaccordi di fondo sulle forme di finanziamento e sulle priorità a ostacolare lo sviluppo di sistemi di formazione permanente;
20. reputa importante delineare quali sono le opzioni e i problemi di definizione delle priorità, di modo che l'azione politica possa concentrarsi sulle questioni più importanti;
21. ritiene che esista una diretta interdipendenza fra qualità del lavoro e istruzione e formazione permanente; sollecita pertanto la Commissione a chiarire come le politiche relative all'istruzione e alla formazione permanente, alla qualità del lavoro e all'organizzazione del lavoro possano vicendevolmente rafforzarsi;
22. reputa importante per il raggiungimento dell'occupabilità, condizione essenziale di una cittadinanza attiva e perché si possa realizzare la crescita economica di cui le “persone” sono la principale risorsa nonché per combattere l'esclusione sociale, che l'istruzione permanente sia inclusa chiaramente fra le priorità dell'azione politica;
23. auspica che venga delineata e tenuta in considerazione nel quadro d'insieme anche la situazione nei diversi paesi candidati per quanto concerne l'istruzione e l'apprendimento;
24. ravvisa la necessità di uno sviluppo verso una società integrata che offra a tutti pari opportunità di accesso a un apprendimento di qualità lungo tutto l'arco della vita;
Sistemi scolastici di base
25. solleva la questione relativa a come i sistemi scolastici di base degli Stati membri, che costituiscono il punto di partenza dell'istruzione e della formazione permanente, possano essere migliorati qualitativamente e rimodellati per rispondere alle esigenze odierne e future;
26. rammenta l'esigenza diffusa di edifici scolastici moderni e di dimensioni adeguate nonché di attrezzature conformi ai nuovi standard formativi e la necessità, per ragioni didattiche, di classi meno numerose, dell'accesso alle nuove tecnologie, dell'uso dei computer, della conoscenza dei programmi e delle connessioni in rete;
27. ritiene che, nella società della conoscenza, gli insegnanti, in quanto figure-chiave, debbano poter accedere a strutture che consentano loro di migliorare le loro conoscenze e di usufruire di maggiori possibilità di aggiornamento, in base alle esigenze della società; ritiene altresì che, in considerazione dell'importanza del loro ruolo sociale, debbano beneficiare di remunerazioni adeguate e che la loro attività vada debitamente riconosciuta;
28. ritiene che le organizzazioni dedite alla formazione necessitino generalmente di essere snellite dal punto di vista burocratico e aperte alla società che le circonda;
29. sottolinea che una maggiore capacità propositiva degli insegnanti e un più ampio e attivo coinvolgimento di famiglie e studenti possono contribuire a migliorare la qualità dell'offerta formativa;
30. chiede, al fine di assicurare un buon collegamento tra il sistema dell'istruzione e i locali mercati del lavoro, che vengano avanzate proposte relative a come le scuole possano essere convertite in centri locali di apprendimento aperti e di richiamo;
31. constata la necessità di promuovere la formazione permanente a livello locale e regionale mediante l'istituzione di reti di comunità efficaci;
Sistemi d'istruzione per adulti
32. riconosce che i sistemi d'istruzione per adulti costituiscono strumenti importanti tanto per la produzione e l'occupazione quanto per la prosperità, la cultura e lo sviluppo individuale e che pertanto devono essere ampliati, innovati e diversificati per far fronte alle nuove e molteplici esigenze;
33. sottolinea che ogni organizzazione lavorativa di ampie dimensioni deve disporre di un piano per la formazione e lo sviluppo della conoscenza, concordato tra le parti sociali e gestito congiuntamente in linea con gli accordi e la legislazione nazionale;
34. riconosce che l'istruzione e la formazione permanente sono importanti in ogni momento della vita e non soltanto in relazione all'occupazione retribuita o al mercato del lavoro; sottolinea che il concetto di istruzione e formazione permanente dovrebbe applicarsi anche al periodo successivo al pensionamento e che l'accesso degli anziani, siano essi pensionati o ancora attivi, ai programmi di apprendimento dovrebbe essere facilitato;
35. esorta gli Stati membri a provvedere affinché ai cittadini più anziani, ai disabili e ad altri che si trovano al di fuori del mercato del lavoro sia offerta la possibilità di un'ulteriore formazione che possa soddisfare le loro ambizioni personali di apprendimento, consentendo quindi loro di partecipare ad attività culturali;
36. sottolinea che i sistemi d'istruzione dell'Unione debbono fra l'altro sostenere il mercato del lavoro e lo sviluppo di un effettivo mercato del lavoro europeo, con un aumento della mobilità transfrontaliera, e chiede il riconoscimento reciproco dei diplomi;
Finanziamento
37. afferma che il necessario incremento qualitativo dell'istruzione di base comporterà inevitabilmente aumenti considerevoli, in alcuni casi assai considerevoli, delle spese;
38. segnala che la formazione professionale, i corsi di perfezionamento e l'istruzione a livello superiore, in aumento più rapido rispetto ad altri settori del sistema d'istruzione, comportano anche notevoli aumenti di spesa;
39. sollecita una discussione sulle modalità secondo le quali tali costi possano venire ripartiti negli Stati membri tra singoli individui, datori di lavoro e organismi pubblici in modo tanto efficace quanto solidale;
40. presume che i costi per la formazione e il perfezionamento del personale in servizio costituiscano investimenti in capitale umano e che le risorse finanziarie, il bilancio, gli obiettivi della formazione e le misure necessarie debbano essere definiti e organizzati con il coinvolgimento delle parti sociali e di altri gruppi socialmente rilevanti nonché in conformità della regolamentazione nazionale del mercato del lavoro;
41. sottolinea in particolare che la maggioranza degli Stati membri è del tutto o in parte priva di forme di finanziamento per la formazione a una nuova occupazione; sottolinea, a tale proposito, che la riconversione è particolarmente necessaria durante o dopo situazioni di crisi e riconversioni industriali;
42. richiama l'attenzione sulla proposta secondo la quale ogni individuo dovrebbe avere diritto a un certo numero di anni di istruzione pubblica, di modo che chi all'origine dispone di un curriculum scolastico ridotto abbia successivamente diritto a una formazione complementare, al fine di conseguire le qualifiche professionali necessarie a garantirgli un ruolo attivo nella società e l'accesso al mercato del lavoro;
43. pone l'accento sul nesso tra costi per l'istruzione come investimento e come fonte di valore aggiunto e ritiene necessario che sia tale approccio a orientare una politica di finanziamento a lungo termine della formazione;
Il ruolo dell'Unione
44. esorta a condurre una discussione politica aperta sulle tre distinte strategie di formazione e occupazione decise contemporaneamente nella riunione del Consiglio europeo a Lisbona e segnala che rimane ancora da risolvere il problema attinente alla definizione delle priorità;
45. appoggia la proposta volta ad applicare il metodo aperto di coordinamento al settore della istruzione e della formazione permanente e sottolinea in particolare la necessità di definire le linee direttrici concernenti le risorse, l'organizzazione e il collegamento tra i vari istituti di insegnamento;
46. auspica che il metodo aperto di coordinamento si configuri come un processo “dal basso verso l'alto” piuttosto che come il processo “dall'alto verso il basso” concepito per la politica dell'occupazione e chiede sforzi maggiori al fine di far emergere un atteggiamento favorevole all'istruzione e formazione permanente tra i gruppi socialmente esclusi;
47. sottolinea il significato determinante che riveste la conoscenza di due lingue per la cooperazione transfrontaliera in Europa e nel mondo;
48. segnala che, pur nel rispetto dell'autonomia degli Stati membri in questo settore, è necessario un coordinamento tra di essi per quanto riguarda percorsi di formazione, mobilità di studenti e insegnanti, riconoscimento reciproco dei titoli di studio, criteri di ammissione ai corsi di formazione e perfezionamento professionale, nonchè scambio delle buone prassi;
49. auspica che questi punti di vista vengano presi in considerazione anche dalla Commissione e tenuti presenti nel prosieguo dei lavori relativi all'annunciato piano d'azione per l'istruzione e la formazione permanente;
o o o
50. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle parti sociali del'Unione.
Derivati stabili del sangue e del plasma umani ***I (Procedura senza relazione)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/42/CEE
del Consiglio, così come modificata dalla direttiva 2000/70/CE, per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano i derivati stabili del sangue e del plasma umani (COM(2001) 480
- C5-0382/2001
- 2001/0186(COD)
)
(Procedura di codecisione: prima lettura)
La proposta è approvata.
Tutela dell'euro contro la falsificazione * (Procedura senza relazione)
Progetto di decisione del Consiglio relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (10616/2001 - C5-0362/2001
- 2001/0804(CNS)
)
(Procedura di consultazione - Nuova consultazione)
Il progetto è approvato.
Olio d'oliva * (Procedura senza relazione)
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (COM(2001) 455
- C5-0437/2001
- 2001/0181(CNS)
)
(Procedura di consultazione)
La proposta è approvata.
Promozione delle ONG attive principalmente nel settore della protezione ambientale ***I (Procedura senza discussione)
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel settore della protezione ambientale (COM(2001) 337
- C5-0281/2001
- 2001/0139(COD)
)
(10 bis) Gli stanziamenti annuali sono stabiliti dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio.
Emendamento 29
Articolo 1, paragrafo 2
2.
L'obiettivo generale del programma è la promozione delle ONG attive principalmente nel campo della protezione ambientale a livello europeo e che contribuiscono, o possono contribuire allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica ambientale comunitaria in tutte le regioni di Europa. Il programma promuove anche la partecipazione sistematica delle ONG in tutte le fasi del processo decisionale della Comunità in materia ambientale, garantendone l'adeguata rappresentanza alle riunioni di consultazione dei soggetti interessati e alle audizioni pubbliche.
2.
L'obiettivo generale del programma è la promozione delle ONG attive principalmente nel campo della protezione e del miglioramento
ambientale oppure attive nel campo della protezione degli animali, a condizione che tali attività siano volte al raggiungimento di obiettivi di protezione dell'ambiente
a livello europeo e che contribuiscono, o possono contribuire allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica ambientale comunitaria in tutte le regioni di Europa. Il programma promuove anche la partecipazione sistematica delle ONG in tutte le fasi del processo decisionale della Comunità in materia ambientale, garantendone l'adeguata rappresentanza alle riunioni di consultazione dei soggetti interessati e alle audizioni pubbliche.
Emendamento 30
Articolo 2, lettera a)
a)
essere un'entità giuridica indipendente senza fini di lucro, operante nel settore ambientale, con finalità ecologiche al servizio della collettività;
a)
essere un'entità giuridica indipendente senza fini di lucro, operante nel settore della protezione e del miglioramento
ambientale oppure attive nel campo della protezione degli animali, a condizione che tali attività siano volte al raggiungimento di obiettivi di protezione dell'ambiente
, con finalità ecologiche al servizio della collettività;
Emendamento 31
Articolo 2, lettera b)
b)
essere attiva a livello europeo, con una struttura (base di membri) ed attività che coprano almeno tre paesi europei;
b)
essere attiva a livello europeo a titolo individuale o attraverso varie associazioni coordinate
, con una struttura (base di membri) ed attività che coprano almeno tre paesi europei, a meno che non si tratti di un'organizzazione attiva in due paesi in fase di adesione, nel qual caso detta caratteristica è ritenuta auspicabile ma non fondamentale a titolo di deroga specifica
;
Emendamento 5
Articolo 2, lettera b bis) (nuova)
b bis)
sviluppare reti fra organizzazioni attive negli Stati membri e organizzazioni attive nei paesi in fase di adesione;
Emendamento 6
Articolo 2, lettera c bis) (nuova)
c bis)
incoraggiare partenariati con organizzazioni del settore pubblico e privato;
Emendamento 7
Articolo 2, lettera d bis) (nuova)
d bis)
essere in grado di attrarre cofinanziamenti da fonti esterne.
Emendamento 8
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Considerata l'importanza per lo sviluppo sostenibile e per la salute e la qualità della vita dei cittadini europei, il programma evidenzia in particolare le aree prioritarie del sesto programma di azione in materia di ambiente, che sono state raggruppate sotto quattro voci principali:
-
limitare il cambiamento climatico;
-
natura e biodiversità - proteggere una risorsa senza eguali;
-
salute e ambiente;
-
garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti.
Il sesto programma di azione in materia di ambiente sarà oggetto di una revisione nel quarto anno di applicazione e sarà eventualmente aggiornato e modificato per tener conto di nuovi sviluppi e nuove informazioni.
Oltre alle aree sopra citate, sono anche considerati prioritari l'educazione ambientale e l'attuazione e il controllo della legislazione ambientale comunitaria.
Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 2
2.
L'invito a presentare proposte stabilisce i criteri di ammissibilità, selezione e assegnazione e la procedura di applicazione, valutazione e approvazione.
2.
L'invito a presentare proposte comprende un pacchetto informativo e
stabilisce i criteri di ammissibilità, selezione e assegnazione (incluse precisazioni sul sistema di ponderazione proposto)
e la procedura di applicazione, valutazione e approvazione.
Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 3
3.
Dopo valutazione delle proposte, la Commissione decide, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tranne eventuali ritardi nell'adozione del bilancio comunitario, quali organizzazioni riceveranno il finanziamento nell'anno successivo. La decisione dà luogo ad un accordo tra la Commissione e il beneficiario in cui sono stabiliti l'importo massimo della sovvenzione, le modalità di pagamento, le misure di controllo e monitoraggio e gli obiettivi da raggiungere con la sovvenzione.
3.
Dopo valutazione delle proposte, la Commissione decide, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tranne eventuali ritardi nell'adozione del bilancio comunitario, quali organizzazioni riceveranno il finanziamento nell'anno successivo. La decisione dà luogo ad un accordo tra la Commissione e il beneficiario in cui sono stabiliti l'importo massimo della sovvenzione, le modalità di pagamento, le misure di controllo e monitoraggio e gli obiettivi da raggiungere con la sovvenzione. Il pagamento è effettuato immediatamente.
Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Entro il 30 settembre 2002 la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'esposizione delle modalità in base alle quali deciderà dell'ammissibilità delle ONG che si sono candidate, in termini di sostegno pubblico e competenza specialistica, unitamente ai dettagli del sistema fisso di ponderazione utilizzato per valutare le domande.
Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. La selezione e la procedura sono condotte in modo trasparente e chiaro. La Commissione invita due rappresentanti del Parlamento europeo ad assistere in qualità di osservatori alle riunioni relative alla procedura di selezione ed assegnazione.
Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2
L'importo è determinato annualmente secondo un sistema fisso di ponderazione che tiene conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 5 e delle dimensioni della ONG, come indicato
nella parte 3 dell'allegato.
L'importo è determinato annualmente secondo un sistema fisso di ponderazione che tiene conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 5 e dei principi indicati
nella parte 3 dell'allegato.
Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 2
2.
Nell'ambito del presente programma un beneficiario è libero di usare la sovvenzione per coprire le spese ammissibili dell'organizzazione
, come ritiene opportuno, nel corso dell'anno oggetto di finanziamento. Sono considerate ammissibili tutte le spese a carico del beneficiario durante l'anno della sovvenzione, ad eccezione di quelle specificate al punto
4 dell'allegato.
2.
Nell'ambito del presente programma un beneficiario è libero di usare la sovvenzione per coprire le spese ammissibili dell'ONG
, come ritiene opportuno, nel corso dell'anno oggetto di finanziamento. Sono considerate ammissibili tutte le spese a carico del beneficiario durante l'anno della sovvenzione, ad eccezione di quelle specificate al parte
4 dell'allegato. Il beneficiario può anche destinare fondi a partner od organizzazioni aderenti, in conformità di quanto specificato nel programma di lavoro approvato.
Emendamento 15
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Contributi in natura o prestazioni lavorative offerte a titolo gratuito possono essere interamente computati come spese.
Emendamento 16
Articolo 6, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. La Commissione comunica alle ONG escluse i motivi per cui esse non rispondono ai requisiti, fornendo informazioni sufficienti a consentire loro di identificare le necessità di riforma prima di presentare nuove domande.
Emendamento 17
Articolo 7, paragrafo 3
3.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti della prospettiva finanziaria.
3.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Essi tengono conto delle condizioni di cui all'articolo 11.
Emendamento 18
Articolo 8
1.
Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità rispetto a frodi e altre irregolarità, la Commissione può effettuare controlli ad hoc ed ispezioni nell'ambito del presente programma, conformemente al regolamento del Consiglio
(Euratom, CE) n. 2185/96 dell'11 novembre 1996. Le
indagini svolte dall'
Ufficio europeo antifrode (OLAF) sono disciplinate inoltre
dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione informa in anticipo il beneficiario di qualsiasi controllo ad hoc, tranne se esistono fondati motivi per sospettare una frode e/o un uso abusivo.
1.
Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità rispetto a frodi e altre irregolarità, la Commissione può effettuare controlli ad hoc ed ispezioni nell'ambito del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio
dell'11 novembre 1996. Se del caso, vengono svolte
indagini da parte dell'
Ufficio europeo antifrode (OLAF). Tali indagini
sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999
.
2.
Il beneficiario della sovvenzione tiene
a disposizione della Commissione tutta la documentazione di riferimento, tra cui il bilancio certificato, concernente la spesa incorsa nell'anno oggetto della sovvenzione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento.
2.
Il beneficiario della sovvenzione, e se del caso i suoi partner o i suoi membri, tengono
a disposizione della Commissione tutta la documentazione di riferimento, tra cui il bilancio certificato, concernente la spesa incorsa nell'anno oggetto della sovvenzione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento.
Emendamento 19
Articolo 10
Un elenco dei beneficiari che saranno finanziati nell'ambito del presente programma, con indicazione dell'importo assegnato è pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Un elenco dei beneficiari che saranno finanziati nell'ambito del presente programma, con indicazione dell'importo assegnato e del punteggio raggiunto
è pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Ogni candidato la cui domanda non è stata accolta riceve informazioni chiare e motivate, corredate dell'indicazione del punteggio raggiunto e del punteggio che sarebbe stato necessario per l'accoglimento della domanda.
Emendamento 20
Articolo 11, comma - 1 (nuovo)
Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione presenta una relazione sulla procedura di assegnazione di sovvenzioni per l'anno in corso, nonché sui risultati delle sovvenzioni concesse per l'anno precedente. La relazione contiene l'esposizione della metodologia utilizzata dalla Commissione nell'anno in corso per selezionare i beneficiari. La Commissione indice, entro il 30 giugno di ogni anno, una riunione cui partecipano gli Stati membri, i rappresentanti del Parlamento europeo e altre parti interessate allo scopo di discutere la relazione.
Emendamento 21
Articolo 11, comma 1
Al più tardi il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma durante i primi tre anni corredata, se opportuno, da proposte di adeguamenti nell'ottica di continuare o meno il programma. Questa relazione è basata sulle relazioni concernenti le prestazioni dei beneficiari e valuta, in particolare, la loro efficacia a contribuire agli obiettivi enunciati nell'articolo 1 e nell'allegato.
Al più tardi il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma durante i primi tre anni corredata, se opportuno, da proposte di adeguamenti nell'ottica di continuare o meno il programma. Questa relazione è basata sulle relazioni concernenti le prestazioni dei beneficiari e valuta, in particolare, la loro efficacia a contribuire agli obiettivi enunciati nell'articolo 1 e nell'allegato. Quando presenta il progetto preliminare di bilancio, la Commissione comunica all'autorità di bilancio i risultati della valutazione quantitativa e qualitativa dell'azione, determinata in base al programma annuale e agli indicatori di efficienza.
Emendamento 22
Allegato, parte 2, trattino 1, sottotrattino 3 bis (nuovo)
-
Pertinenza in termini di approfondimento dei legami europei e interconnessione di piccole associazioni regionali o locali impegnate a favore dell'applicazione, nel contesto in cui operano, dell'acquis comunitario in materia di ambiente e sviluppo sostenibile.
Emendamento 23
Allegato, parte 3, punto 1
1.
A parità di tutti gli altri parametri, le ONG più grandi
(misurate
in base alla media
delle loro spese annuali verificate dei due anni precedenti e al totale delle spese ammissibili previste per l'anno di sovvenzione) riceveranno importi superiori rispetto alle
ONG più piccole
. Tuttavia, più le ONG sono grandi e più questo vantaggio di dimensioni sarà
relativamente più piccolo
.
1.
A parità di tutti gli altri parametri, le sovvenzioni concesse alle
ONG con un maggiore volume di attività rilevanti
(misurato
in base al valore medio
delle loro spese annuali verificate dei due anni precedenti e al totale delle spese ammissibili previste per l'anno di sovvenzione) sono di norma di entità superiore a quella delle sovvenzioni a favore di
ONG con un minore volume di attività rilevanti
. Tuttavia, la ripartizione avviene su base non lineare, per cui i beneficiari con un minore volume di attività rilevanti avranno un tasso di sovvenzione
relativamente elevato
.
Emendamento 24
Allegato, parte 4, trattino 7
-
Contributi in natura
-
Contributi in natura per le organizzazioni con un bilancio annuo pari almeno a 300 000 euro
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel settore della protezione ambientale (COM(2001) 337
- C5-0281/2001
- 2001/0139(COD)
)
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 337(2)
),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0281/2001
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (A5-0317/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga di nuovo presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
- visto l'articolo 45 B, paragrafo 3 del trattato CECA,
- visto l'articolo 247, paragrafo 3 del trattato CE,
- visto l'articolo 160 B, paragrafo 3 del trattato CEEA,
- visto l'articolo 35 del suo regolamento,
- consultato dal Consiglio con lettera del 22 giugno 2001 sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0282/2001
),
- considerando che, nella sua riunione dell'8-10 ottobre 2001, la commissione per il controllo dei bilanci ha ascoltato la persona nominata dal Consiglio alla carica di membro della Corte dei conti e considerate le sue qualifiche alla luce dei criteri stabiliti dagli articoli 45 B del trattato CECA, 247 del trattato CE e 160 B del trattato CEEA,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0346/2001
),
1. emette parere favorevole sulla nomina di Jean-François Bernicot alla carica di membro della Corte dei conti;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti, alle altre istituzioni delle Comunità europee e alle autorità degli Stati membri preposte alla revisione dei conti.
Nomina di nove membri della Corte dei conti (Procedura senza discussione)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0283/2001
- 2001/0809(CNS)
)
- visto l'articolo 45 B, paragrafo 3 del trattato CECA,
- visto l'articolo 247, paragrafo 3 del trattato CE,
- visto l'articolo 160 B, paragrafo 3 del trattato CEEA,
- visto l'articolo 35 del suo regolamento,
- consultato dal Consiglio con lettera del 22 giugno 2001 sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0283/2001
),
- considerando che, nella sua riunione dell'8-10 ottobre 2001, la commissione per il controllo dei bilanci ha ascoltato la persona nominata dal Consiglio alla carica di membro della Corte dei conti e considerate le sue qualifiche alla luce dei criteri stabiliti dagli articoli 45 B del trattato CECA, 247 del trattato CE e 160 B del trattato CEEA,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0346/2001
),
1. emette parere favorevole sulla nomina di David Bostock alla carica di membro della Corte dei conti;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti, alle altre istituzioni delle Comunità europee e alle autorità degli Stati membri preposte alla revisione dei conti.
Nomina di nove membri della Corte dei conti (Procedura senza discussione)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0284/2001
- 2001/0810(CNS)
)
- visto l'articolo 45 B, paragrafo 3 del trattato CECA,
- visto l'articolo 247, paragrafo 3 del trattato CE,
- visto l'articolo 160 B, paragrafo 3 del trattato CEEA,
- visto l'articolo 35 del suo regolamento,
- consultato dal Consiglio con lettera del 22 giugno 2001 sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0284/2001
),
- considerando che, nella sua riunione dell'8-10 ottobre 2001, la commissione per il controllo dei bilanci ha ascoltato la persona nominata dal Consiglio alla carica di membro della Corte dei conti e considerate le sue qualifiche alla luce dei criteri stabiliti dagli articoli 45 B del trattato CECA, 247 del trattato CE e 160 B del trattato CEEA,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0346/2001
),
1. emette parere favorevole sulla nomina di François Colling alla carica di membro della Corte dei conti;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti, alle altre istituzioni delle Comunità europee e alle autorità degli Stati membri preposte alla revisione dei conti.
Nomina di nove membri della Corte dei conti (Procedura senza discussione)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0285/2001
- 2001/0811(CNS)
)
- visto l'articolo 45 B, paragrafo 3 del trattato CECA,
- visto l'articolo 247, paragrafo 3 del trattato CE,
- visto l'articolo 160 B, paragrafo 3 del trattato CEEA,
- visto l'articolo 35 del suo regolamento,
- consultato dal Consiglio con lettera del 22 giugno 2001 sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0285/2001
),
- considerando che, nella sua riunione del 10-11 settembre 2001, la commissione per il controllo dei bilanci ha ascoltato la persona nominata dal Consiglio alla carica di membro della Corte dei conti e considerate le sue qualifiche alla luce dei criteri stabiliti dagli articoli 45 B del trattato CECA, 247 del trattato CE e 160 B del trattato CEEA,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0346/2001
),
1. emette parere favorevole sulla nomina di Maarten B. Engwirda alla carica di membro della Corte dei conti;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti, alle altre istituzioni delle Comunità europee e alle autorità degli Stati membri preposte alla revisione dei conti.
Nomina di nove membri della Corte dei conti (Procedura senza discussione)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0290/2001
- 2001/0812(CNS)
)
- visto l'articolo 45 B, paragrafo 3 del trattato CECA,
- visto l'articolo 247, paragrafo 3 del trattato CE,
- visto l'articolo 160 B, paragrafo 3 del trattato CEEA,
- visto l'articolo 35 del suo regolamento,
- consultato dal Consiglio con lettera del 28 giugno 2001 sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0290/2001
),
- considerando che, nella sua riunione dell'8-10 ottobre 2001, la commissione per il controllo dei bilanci ha ascoltato la persona nominata dal Consiglio alla carica di membro della Corte dei conti e considerate le sue qualifiche alla luce dei criteri stabiliti dagli articoli 45 B del trattato CECA, 247 del trattato CE e 160 B del trattato CEEA,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0346/2001
),
1. emette parere favorevole sulla nomina di Morten Levysohn alla carica di membro della Corte dei conti;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti, alle altre istituzioni delle Comunità europee e alle autorità degli Stati membri preposte alla revisione dei conti.
Nomina di nove membri della Corte dei conti (Procedura senza discussione)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0286/2001
- 2001/0813(CNS)
)
- visto l'articolo 45 B, paragrafo 3 del trattato CECA,
- visto l'articolo 247, paragrafo 3 del trattato CE,
- visto l'articolo 160 B, paragrafo 3 del trattato CEEA,
- visto l'articolo 35 del suo regolamento,
- consultato dal Consiglio con lettera del 22 giugno 2001 sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0286/2001
),
- considerando che, nella sua riunione dell'8-10 ottobre 2001, la commissione per il controllo dei bilanci ha ascoltato la persona nominata dal Consiglio alla carica di membro della Corte dei conti e considerate le sue qualifiche alla luce dei criteri stabiliti dagli articoli 45 B del trattato CECA, 247 del trattato CE e 160 B del trattato CEEA,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0346/2001
),
1. emette parere favorevole sulla nomina di Hedda von Wedel alla carica di membro della Corte dei conti;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti, alle altre istituzioni delle Comunità europee e alle autorità degli Stati membri preposte alla revisione dei conti.
Nomina di nove membri della Corte dei conti (Procedura senza discussione)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0287/2001
- 2001/0814(CNS)
)
- visto l'articolo 45 B, paragrafo 3 del trattato CECA,
- visto l'articolo 247, paragrafo 3 del trattato CE,
- visto l'articolo 160 B, paragrafo 3 del trattato CEEA,
- visto l'articolo 35 del suo regolamento,
- consultato dal Consiglio con lettera del 22 giugno 2001 sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0287/2001
),
- considerando che, nella sua riunione dell'8-10 ottobre 2001, la commissione per il controllo dei bilanci ha ascoltato la persona nominata dal Consiglio alla carica di membro della Corte dei conti e considerate le sue qualifiche alla luce dei criteri stabiliti dagli articoli 45 B del trattato CECA, 247 del trattato CE e 160 B del trattato CEEA,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0346/2001
),
1. emette parere favorevole sulla nomina di Ioannis Sarmas alla carica di membro della Corte dei conti;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti, alle altre istituzioni delle Comunità europee e alle autorità degli Stati membri preposte alla revisione dei conti.
Nomina di nove membri della Corte dei conti (Procedura senza discussione)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0288/2001
- 2001/0815(CNS)
)
- visto l'articolo 45 B, paragrafo 3 del trattato CECA,
- visto l'articolo 247, paragrafo 3 del trattato CE,
- visto l'articolo 160 B, paragrafo 3 del trattato CEEA,
- visto l'articolo 35 del suo regolamento,
- consultato dal Consiglio con lettera del 22 giugno 2001 sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0288/2001
),
- considerando che, nella sua riunione dell'8-10 ottobre 2001, la commissione per il controllo dei bilanci ha ascoltato la persona nominata dal Consiglio alla carica di membro della Corte dei conti e considerate le sue qualifiche alla luce dei criteri stabiliti dagli articoli 45 B del trattato CECA, 247 del trattato CE e 160 B del trattato CEEA,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0346/2001
),
1. emette parere favorevole sulla nomina di Hubert Weber alla carica di membro della Corte dei conti;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti, alle altre istituzioni delle Comunità europee e alle autorità degli Stati membri preposte alla revisione dei conti.
Nomina di nove membri della Corte dei conti (Procedura senza discussione)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0291/2001
- 2001/0816(CNS)
)
- visto l'articolo 45 B, paragrafo 3 del trattato CECA,
- visto l'articolo 247, paragrafo 3 del trattato CE,
- visto l'articolo 160 B, paragrafo 3 del trattato CEEA,
- visto l'articolo 35 del suo regolamento,
- consultato dal Consiglio con lettera del 28 giugno 2001 sulla nomina di un membro della Corte dei conti (C5-0291/2001
),
- considerando che, nella sua riunione dell'8-10 ottobre 2001, la commissione per il controllo dei bilanci ha ascoltato la persona nominata dal Consiglio alla carica di membro della Corte dei conti e considerate le sue qualifiche alla luce dei criteri stabiliti dagli articoli 45 B del trattato CECA, 247 del trattato CE e 160 B del trattato CEEA,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0346/2001
),
1. emette parere favorevole sulla nomina di Lars Tobisson alla carica di membro della Corte dei conti;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti, alle altre istituzioni delle Comunità europee e alle autorità degli Stati membri preposte alla revisione dei conti.
Uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana (Procedura senza discussione)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana ((COM (2001) 333 - C5-0411/2001
- 2001/2164(COS)
)
- vista la proposta di raccomandazione del Consiglio ((COM (2001) 333 - C5-0411/2001
),
- visto l'articolo 152, paragrafo 4 del trattato CE,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0318/2001
),
1. invita la Commissione e il Consiglio a tener conto delle seguenti modifiche:
Proposta della Commissione
Modifica del Parlamento
Modifica 1
Considerando 1
(1)
L'uso degli agenti antimicrobici ha contribuito ampiamente a migliorare la salute. Da decenni per il trattamento delle malattie trasmissibili e la prevenzione delle infezioni si fa ricorso a tali agenti antimicrobici. Ai fini della presente raccomandazione, per "agenti antimicrobici” s'intendono sostanze prodotte sinteticamente o naturalmente da batteri, funghi o piante, impiegate per sopprimere o inibire la crescita di microrganismi, tra i quali batteri, virus e funghi, e di parassiti, in particolare protozoi, in cui si riscontra il fenomeno della resistenza. Il loro impiego ha tuttavia indotto alcune specie di microrganismi dapprima sensibili a questi agenti a sviluppare una resistenza, denominata "resistenza antimicrobica”. Tale fenomeno non solo espone il malato a maggior pericolo e ne prolunga la sofferenza, bensì si traduce in elevati costi sanitari e sociali. E' pertanto opportuno mettere in atto azioni concertate a livello comunitario per contenere il problema incoraggiando un uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana, nonché migliorando l'igiene e il controllo delle infezioni.
(1)
L'uso degli agenti antimicrobici ha contribuito ampiamente a migliorare la salute. Da decenni per il trattamento delle malattie trasmissibili e la prevenzione delle infezioni si fa ricorso a tali agenti antimicrobici. Ai fini della presente raccomandazione, per "agenti antimicrobici” s'intendono sostanze prodotte sinteticamente o naturalmente da batteri, funghi o piante, impiegate per sopprimere o inibire la crescita di microrganismi, tra i quali batteri, virus e funghi, e di parassiti, in particolare protozoi, in cui si riscontra il fenomeno della resistenza. Il loro impiego ha tuttavia indotto alcune specie di microrganismi dapprima sensibili a questi agenti a sviluppare una resistenza, denominata "resistenza antimicrobica”. Tale fenomeno non solo espone il malato a maggior pericolo e ne prolunga la sofferenza, bensì si traduce in elevati costi sanitari e sociali. E' pertanto opportuno mettere in atto azioni concertate a livello comunitario per contenere il problema incoraggiando un uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana, nonché migliorando l'igiene e il controllo delle infezioni. Tale azione non può essere dissociata da misure di lotta contro le resistenze agli antibiotici in medicina veterinaria, nell'alimentazione animale, e nelle colture (comprese quelle degli OGM).
Modifica 2
Considerando 2
(2)
Il c
onsiglio dell'Unione europea in data 8 giugno 1999 ha adottato una risoluzione sulla resistenza agli antibiotici denominata "Strategia contro la minaccia microbica”. La risoluzione segnala che la resistenza antimicrobica accresce la morbilità e la mortalità dovute alle malattie trasmissibili, causando non solo un deterioramento della qualità della vita bensì maggiori costi per la sanità e le cure mediche e invoca pertanto azioni a livello comunitario.
(2)
Il C
onsiglio dell'Unione europea in data 8 giugno 1999 ha adottato una risoluzione sulla resistenza agli antibiotici denominata "Strategia contro la minaccia microbica”. La risoluzione segnala che la resistenza antimicrobica accresce la morbilità e la mortalità dovute alle malattie trasmissibili, causando non solo un deterioramento della qualità della vita bensì maggiori costi per la sanità e le cure mediche e invoca pertanto azioni a livello comunitario, per ridurre l'uso degli agenti antimicrobici nella medicina umana, ma anche nella medicina veterinaria, e vietare il ricorso ad agenti antimicrobici a fini non terapeutici, nonché il ricorso ai geni di resistenza agli antibiotici negli OGM, che possono essere diffusi nell'ambiente.
Modifica 3
Considerando 6
(6)
La sorveglianza delle prescrizioni e del consumo di agenti antimicrobici deve costituire un elemento essenziale di una strategia globale di sorveglianza che intenda affrontare il problema della resistenza antimicrobica.
(6)
La sorveglianza delle prescrizioni e del consumo di agenti antimicrobici in tutti i campi
deve costituire un elemento essenziale di una strategia globale di sorveglianza che intenda affrontare il problema della resistenza antimicrobica.
Modifica 4
Considerando 7
(7)
Un passo importante per evitare l'ulteriore incremento, o persino invertirlo, di microrganismi resistenti consiste nel ridurre l'impiego inutile e improprio di agenti antimicrobici. E' opportuno individuare, definire e applicare principi generali e metodi per un uso prudente di tali agenti negli esseri umani.
(7)
Un passo importante per evitare l'ulteriore incremento, o persino invertirlo, di microrganismi resistenti consiste nel ridurre l'impiego inutile e improprio di agenti antimicrobici. E' opportuno individuare, definire e applicare principi generali e metodi per un uso prudente di tali agenti negli esseri umani, negli animali e nelle piante
.
Modifica 5
Considerando 11
(11)
Vi è una correlazione tra i casi di agenti patogeni resistenti alle sostanze antimicrobiche riscontrati nell'uomo e quelli riscontrati negli animali e nell'ambiente. La presente raccomandazione non preclude
ulteriori iniziative in altri settori.
(11)
Vi è una correlazione tra i casi di agenti patogeni resistenti alle sostanze antimicrobiche riscontrati nell'uomo e quelli riscontrati negli animali e nell'ambiente. La presente raccomandazione esige
ulteriori iniziative in altri settori, in particolare per lottare contro la resistenza antimicrobica in medicina veterinaria, nell'alimentazione animale, e nelle colture (comprese quelle degli OGM)
.
Modifica 6
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)La strategia di lotta alla resistenza antimicrobica deve essere globale e riguardare non soltanto l'ambito medico, ma anche il settore veterinario, zootecnico e fitosanitario.
Modifica 7
Capitolo I, paragrafo 1, punto 1
(1)
raccogliere, tramite un sistema di laboratori, dati affidabili e comparabili sulla suscettibilità degli organismi patogeni agli agenti antimicrobici. I dati dovranno prestarsi all'analisi delle tendenze temporali e servire per lanciare l'allarme tempestivo, nonché per monitorare la diffusione della resistenza a livello nazionale, regionale e comunitario;
(1)
raccogliere, tramite un sistema di laboratori, dati affidabili e comparabili a livello comunitario
sulla suscettibilità in vitro
degli organismi patogeni agli agenti antimicrobici e dei loro riflessi clinici
. I dati dovranno prestarsi all'analisi delle tendenze temporali e servire per lanciare l'allarme tempestivo, nonché per monitorare la diffusione della resistenza a livello nazionale, regionale e comunitario;
Modifica 8
Capitolo I, paragrafo 1, punto 2
(2)
aggregare dati sulla prescrizione e il consumo di agenti antimicrobici a livello nazionale, regionale, ospedaliero e comunitario, coinvolgendo nella raccolta gli operatori sanitari che redigono prescrizioni, i farmacisti e altre parti, allo scopo di poter stabilire un potenziale nesso tra la prescrizione e il consumo di agenti antimicrobici e lo sviluppo di organismi patogeni resistenti a tali agenti.
(2)
aggregare dati sulla prescrizione e il consumo di agenti antimicrobici, in tutte le loro forme e in tutti i campi,
a livello nazionale, regionale, ospedaliero e comunitario, coinvolgendo nella raccolta gli operatori sanitari che redigono prescrizioni, i farmacisti e altre parti, allo scopo di poter stabilire un potenziale nesso tra la prescrizione e il consumo di agenti antimicrobici e lo sviluppo di organismi patogeni resistenti a tali agenti.
Modifica 9
Capitolo I, paragrafo 2, punto 1, trattino 2
-
la messa a punto di norme per l'impiego di altri agenti antimicrobici non soggetti a prescrizione e la valutazione della necessità di eventuali modifiche;
-
la messa a punto di norme per l'impiego di altri agenti antimicrobici, compresi quelli ad uso locale,
non soggetti a prescrizione e la valutazione della necessità di eventuali modifiche;
Modifica 10
Capitolo I, paragrafo 2, punto 1, trattino 3
-
l'elaborazione di criteri clinici e microbiologici per la
diagnosi rapida in loco delle infezioni, e
-
l'elaborazione di criteri clinici e microbiologici e la valutazione di test di
diagnosi rapida in loco delle infezioni batteriche o virali, nonché dei test di sensibilità agli agenti antimicrobici
, e
Modifica 11
Capitolo I, paragrafo 2, punto 1, trattino 4
-
l'ottimizzazione della scelta del medicamento, del dosaggio e della durata del trattamento e della prevenzione delle infezioni;
-
l'ottimizzazione della scelta del medicamento, del dosaggio e della durata del trattamento e della prevenzione delle infezioni basata su criteri microbiologici e clinici e sui dati personali e i risultati clinici del paziente (terapia personalizzata);
Modifica 12
Capitolo I, paragrafo 2, punto 1, trattino 4 bis (nuovo)
-
la valutazione comparativa e critica dell'efficacia degli agenti antimicrobici utilizzati in prevenzione;
Modifica 13
Capitolo I, paragrafo 2, punto 3
(3)
incoraggiare programmi nazionali di vaccinazioni per debellare progressivamente le malattie che si possono prevenire tramite vaccino,
(3)
incoraggiare programmi nazionali di vaccinazioni per debellare progressivamente le malattie che si possono prevenire tramite vaccino, dopo una valutazione continua dei vaccini in questione e dei programmi di vaccinazione previsti,
Modifica 14
Capitolo I, paragrafo 3, punto 1
(1)
l'insegnamento di principi e orientamenti sull'uso corretto degli agenti antimicrobici integrandoli nella formazione universitaria e postuniversitaria, nonché nella formazione continua, di medici, dentisti, farmacisti, infermieri e altri operatori sanitari, ricorrendo a metodi efficaci di prassi corrette con feedback costante;
(1)
l'insegnamento di principi e orientamenti sull'uso corretto degli agenti antimicrobici integrandoli nella formazione universitaria e postuniversitaria, nonché nella formazione continua, indipendente dall'industria dei medicinali,
di medici, dentisti, farmacisti, infermieri e altri operatori sanitari, ricorrendo a metodi efficaci di prassi corrette con feedback costante;
Modifica 15
Capitolo I, paragrafo 3, punto 3
(3)
la formazione sui programmi di vaccinazioni e sul loro ruolo nella prevenzione delle infezioni, riducendo così l'insorgenza di malattie e la conseguente richiesta di agenti antimicrobici.
(3)
la formazione continua e attualizzata
sui programmi di vaccinazioni, sul loro ruolo, la loro efficacia e la loro pertinenza
nella prevenzione delle infezioni, riducendo così l'insorgenza di malattie e la conseguente richiesta di agenti antimicrobici.
Modifica 16
Capitolo I, paragrafo 3, punto 3 bis (nuovo)
(3 bis) il controllo dell'informazione, della promozione e della pubblicità dirette dall'industria dei medicinali al corpo medico, e l'ottenimento del rispetto delle prassi corrette di prescrizione;
Modifica 17
Capitolo I, paragrafo 4, punto 3 bis (nuovo)
(3 bis) vietando qualsiasi pubblicità rivolta al grande pubblico volta alla promozione degli antibiotici;
Modifica 18
Capitolo I, paragrafo 4, punto 3 ter (nuovo)
(3 ter) incoraggiando, nei casi in cui sia fattibile, l'assistenza sanitaria a domicilio;
Modifica 19
Capitolo I, paragrafo 4, punto 3 quater (nuovo)
(3 quater) incoraggiando prassi e metodi clinici e di laboratorio che riducano i tempi di degenza senza compromettere il risultato terapeutico.
Modifica 20
Capitolo II
II.
collaborino con la Commissione, entro due anni dall'adozione della presente raccomandazione, alla messa a punto di indicatori per monitorare le pratiche di prescrizione degli agenti antimicrobici sulla base di principi e orientamenti, fondati sull'esperienza, in materia di prassi corrette nella gestione delle malattie trasmissibili, e valutino in seguito tali indicatori in merito ai possibili miglioramenti da apportare alle pratiche di prescrizione e alla risposta degli operatori sanitari che redigono prescrizioni;
II.
collaborino con la Commissione, entro due anni dall'adozione della presente raccomandazione, alla messa a punto di indicatori per monitorare le pratiche di prescrizione degli agenti antimicrobici sulla base di principi e orientamenti, fondati sull'esperienza in vitro e clinica
, in materia di prassi corrette nella gestione delle malattie trasmissibili, e valutino in seguito tali indicatori in merito ai possibili miglioramenti da apportare alle pratiche di prescrizione e alla risposta degli operatori sanitari che redigono prescrizioni;
Modifica 21
Capitolo III
III.
istituiscano e applichino, entro due anni dall'adozione della presente raccomandazione, sistemi di controllo delle prassi corrette nella commercializzazione degli agenti antimicrobici onde garantire il rispetto dei principi e degli orientamenti, fondati sull'esperienza, relativi alle prassi corrette nella gestione delle malattie trasmissibili;
III.
istituiscano e applichino, entro due anni dall'adozione della presente raccomandazione, sistemi di controllo delle prassi corrette nella commercializzazione degli agenti antimicrobici onde garantire il rispetto dei principi e degli orientamenti, fondati sull'esperienza in vitro e clinica,
relativi alle prassi corrette nella gestione delle malattie trasmissibili;
Modifica 22
Capitolo IV
IV.
promuovano, di concerto con gli altri Stati membri e con la Commissione, attività volte ad armonizzare e ad aggiornare le informazioni sul prodotto (SCP) per i farmaci antibatterici, con particolare attenzione alle indicazioni, alle dosi, alla durata del trattamento e all'incidenza della resistenza acquisita
;
IV.
promuovano, di concerto con gli altri Stati membri e con la Commissione, attività volte ad armonizzare e ad aggiornare le informazioni sul prodotto (SCP) per i farmaci antibatterici che sono stati oggetto di una ricerca clinica ed epidemiologica nonché di quella basata unicamente su argomenti microbiologici in vitro
, con particolare attenzione alle indicazioni, alle dosi, alla durata del trattamento;
Modifica 23
Capitolo V bis (nuovo)
V bis. riuniti in sede di Consiglio, adottino una legislazione quadro diretta a limitare l'uso degli agenti microbiotici a soli scopi terapeutici in tutti i settori, e a vietare il ricorso ai geni di resistenza agli antibiotici negli OGM, che possono essere diffusi nell'ambiente;
Modifica 24
Paragrafo 5
5.
a esaminare regolarmente le questioni oggetto della presente raccomandazione, rivedendole e aggiornandole, e a presentare una relazione annuale al Consiglio basata sulle relazioni annuali degli Stati membri;
5.
a esaminare regolarmente e a coordinare
le questioni oggetto della presente raccomandazione, rivedendole e aggiornandole, e a presentare una relazione annuale al Consiglio basata sulle relazioni annuali degli Stati membri;
Modifica 25
Paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. a proporre, quanto prima possibile, un quadro legislativo comunitario globale per la lotta contro la resistenza antimicrobica, mirante a limitare l'uso di agenti antimicrobici a scopi unicamente terapeutici in tutti i settori, e a vietare il ricorso a geni di resistenza agli antibiotici negli OGM, che possono essere diffusi nell'ambiente;
Modifica 26
Paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter. a rafforzare la stretta cooperazione tra gli Stati membri, i paesi candidati all'adesione e altre parti interessate a livello internazionale in modo da affrontare con maggiore efficacia, nei vari paesi e continenti, la diffusione delle malattie e della resistenza antimicrobica derivante dall'incremento dei flussi commerciali mondiali e dei viaggi;
Modifica 27
Paragrafo 6 quater (nuovo)
6 quater. a promuovere una strategia globale in tutti i settori pertinenti: sanità pubblica, settore veterinario e fitosanitario.
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE
del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti di OICVM (7551/1/2001 - C5-0296/2001
- 1998/0243(COD)
)
- vista la posizione comune del Consiglio (7551/1/2001 - C5-0296/2001
),
- vista la sua posizione in prima lettura(1)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 449(2)
),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 329(3)
),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0324/2001
),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 3
ARTICOLO 1 BIS (nuovo)
Articolo 1 bis
1.
Entro e non oltre ...*
, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva 85/611/CEE
, nella versione modificata, ed eventualmente proposte di modifica. La relazione è volta in particolare a:
(a)
analizzare le modalità destinate ad approfondire ed ampliare il mercato unico degli OICVM, soprattutto per quanto riguarda la commercializzazione transfrontaliera di OICVM (compresi i fondi di terzi), il funzionamento del passaporto delle società di gestione, il funzionamento del prospetto semplificato quale strumento di informazione e di commercializzazione, la verifica della portata delle attività ausiliarie e le possibilità di una migliore collaborazione delle autorità di vigilanza rispetto all'interpretazione e all'applicazione comuni della direttiva,
(b)
rivedere l'ambito di applicazione della direttiva in relazione alle modalità in cui si applica ai vari tipi di prodotti (ad es. fondi istituzionali, fondi immobiliari, fondi "master-feeder” e "hedge fund”); lo studio dovrebbe concentrarsi in particolare sulle dimensioni del mercato di tali fondi, la regolamentazione, eventualmente, di tali fondi negli Stati membri e una valutazione della necessità di una loro ulteriore armonizzazione,
(c)
valutare l'organizzazione dei fondi, comprese le norme e le pratiche di delega nel rapporto tra gestore e depositario del fondo,
(d)
rivedere le norme di investimento degli OICVM, ad esempio l'uso di derivati e altri strumenti e tecniche relative ai titoli, la regolamentazione dei fondi di investimento indicizzato, la regolamentazione degli strumenti del mercato monetario, dei depositi, la regolamentazione degli investimenti "fondo di fondi”, nonché i vari limiti di investimento,
(e)
analizzare la situazione concorrenziale tra fondi gestiti da società di gestione e società di investimento "autogestite”.
Nell'elaborare la sua relazione, la Commissione consulta nella maniera più ampia possibile i vari settori interessati nonché le associazioni di consumatori e gli organi di sorveglianza.
2.
Gli Stati membri possono concedere agli OICVM esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva un periodo non superiore a 60 mesi da tale data per adeguarsi alla nuova legislazione nazionale.
__________ * Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE
del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati (7550/1/2001 - C5-0295/2001
- 1998/0242(COD)
)
- vista la posizione comune del Consiglio (7551/1/2001 - C5-0295/2001
),
- vista la sua posizione in prima lettura(1)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 451(2)
),
- vista la posizione modificata della Commissione (COM(2000) 331(3)
),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0324/2001
),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino (direttiva 85/611/CEE
)
-
Entro …*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dei requisiti patrimoniali corredata, ove opportuno, di proposte di revisione;
-
Entro …*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dei requisiti patrimoniali corredata, ove opportuno, di proposte di revisione;
_____________
* Sessanta
mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva che modifica la direttiva 85/611/CEE
.
______________
* Trentasei
mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva che modifica la direttiva 85/611/CEE
.
Misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (8432/1/2001 - C5-0294/2001
- 2000/0195(COD)
)
- vista la posizione comune del Consiglio (8432/1/2001 - C5-0294/2001
),
- vista la sua posizione in prima lettura(1)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 459(2)
),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 124(3)
),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0319/2001
),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g)
g)
attuare una politica d'informazione attiva e trasparente.
g)
attuare una politica d'informazione attiva e trasparente, tenendo conto del bisogno di trasparenza dei cittadini.
Emendamento 2
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
b)
aiuto agli Stati membri riguardo alla valutazione dei Piani nazionali d'azione per l'occupazione in modo coerente e coordinato, comprese le modalità in base alle quali le parti sociali e le autorità regionali e locali interessate sono state coinvolte nella loro attuazione; al termine del primo periodo di applicazione degli orientamenti annuali di politica dell'occupazione concordati in conformità al processo di Lussemburgo sarà effettuata una speciale valutazione;
b)
aiuto agli Stati membri riguardo alla valutazione dei Piani nazionali d'azione per l'occupazione in modo coerente e coordinato, comprese le modalità in base alle quali le parti sociali e le autorità regionali e locali interessate sono state e potranno essere
coinvolte nella loro attuazione; al termine del primo periodo di applicazione degli orientamenti annuali di politica dell'occupazione concordati in conformità al processo di Lussemburgo sarà effettuata una speciale valutazione;
Emendamento 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)
c)
una valutazione quantitativa e qualitativa degli effetti della Strategia europea per l'occupazione in generale e
un'analisi della coerenza fra la Strategia europea per l'occupazione e la politica economica generale nonché altre politiche settoriali;
c)
una valutazione quantitativa e qualitativa degli effetti della Strategia europea per l'occupazione in generale, un'analisi della coerenza fra la Strategia europea per l'occupazione e la politica economica generale nonché altre politiche settoriali e una valutazione della Strategia europea per l'occupazione in quanto metodo
;
Emendamento 4
Articolo 4, paragrafo 2
2.
Fra le
attività di cui al paragrafo 1, sono effettuati sforzi per promuovere il principio di
parità fra i sessi, in particolare per quanto riguarda le pari opportunità per uomini e donne nell'occupazione e nei mercati del lavoro e la conciliazione della vita lavorativa con la vita familiare.
2.
Nel quadro delle
attività di cui al paragrafo 1, sono effettuati sforzi per promuovere il principio della
parità fra i sessi, in particolare per quanto riguarda le pari opportunità per uomini e donne nell'occupazione e nei mercati del lavoro e la conciliazione della vita lavorativa con la vita familiare e viene analizzata l'offerta di strutture per la custodia dei bambini e di servizi di assistenza e cure a domicilio
. Particolare attenzione va inoltre rivolta ai problemi dei gruppi obiettivo che sono oggetto di molteplici discriminazioni nell'accesso al mercato del lavoro. Dette attività devono essere sostenute, sia quanto alla valutazione dei Piani nazionali d'azione per l'occupazione, sia ai fini di un approccio più strategico alla politica dell'occupazione nell'Unione europea, allo scopo di conoscere, seguire e analizzare gli sviluppi attraverso l'elaborazione di indicatori
.
Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Parte delle risorse stanziate è destinata a progetti intesi a favorire la cooperazione, migliorare la conoscenza, sviluppare gli scambi di informazioni e le migliori prassi, promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze acquisite nel dare attuazione a livello locale e regionale ai Piani nazionali d'azione per l'occupazione nel quadro della Strategia europea per l'occupazione. Scopo delle misure è, da un lato, sensibilizzare gli enti locali e regionali e altri partner locali chiave, compresi i rappresentanti dell'economica sociale, sulle possibili attività destinate a favorire l'attuazione a livello locale e regionale degli orientamenti in materia di occupazione, e, dall'altro, creare reti locali e regionali fra tali soggetti.
Esse riguardano in particolare:
a)
la promozione della pubblicizzazione della Strategia europea per l'occupazione e la sua attuazione a livello locale e regionale;
b)
analisi intese a stabilire in che modo sia possibile sostenere l'economia sociale a livello locale e regionale;
c)
analisi delle modalità per migliorare la cooperazione transnazionale e la diffusione delle migliori prassi, nell'attuazione di iniziative locali in materia di occupazione;
d)
analisi intese a stabilire quali misure potrebbero essere introdotte per incoraggiare i partner locali e regionali a contribuire all'attuazione della Strategia europea per l'occupazione.
Gli aspetti della politica dell'occupazione legati al sesso sono oggetto di un'attenzione particolare.
Emendamento 6
Articolo 5, punto 1 bis (nuovo)
1 bis) azioni d'informazione mirate, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla Strategia europea per l'occupazione e sulle questioni riguardanti l'uguaglianza tra i sessi con riferimento all'accesso al mercato del lavoro;
Emendamento 7
Articolo 5, comma 1 bis (nuovo)
La Commissione provvede affinchè i risultati corrispondano, in termini di portata e contenuti, al bisogno di trasparenza dell'opinione pubblica; in particolare, assicura che l'opinione pubblica possa accedere alla valutazione dei Piani nazionali d'azione per l'occupazione e alla relazione annuale sull'occupazione, consentendo ai cittadini di esprimere un giudizio sull'attività degli Stati membri.
Emendamento 8
Articolo 6
La Commissione cura
la coerenza e la complementarità tra le misure attuate nell'ambito della presente decisione e gli altri programmi e iniziative comunitarie pertinenti (come
il programma relativo all'integrazione sociale e
il programma quadro delle azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione). I risultati delle altre iniziative comunitarie possono essere usati come contributi alle azioni di cui alla presente decisione, e i risultati delle attività qui menzionate possono essere utilizzati come contributi alle altre iniziative comunitarie.
La Commissione assicura
la coerenza e la complementarità tra le misure attuate nell'ambito della presente decisione e gli altri programmi e iniziative comunitarie pertinenti (in particolare
il programma relativo all'integrazione sociale, il programma per la lotta contro la discriminazione, il programma quadro sulle pari opportunità,
il programma quadro delle azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione, gli interventi del Fondo sociale europeo, i programmi comunitari in materia di formazione e aggiornamento professionale e le attività delle agenzie decentralizzate competenti
). I risultati delle altre iniziative comunitarie possono essere usati come contributi alle azioni di cui alla presente decisione, e i risultati delle attività qui menzionate possono essere utilizzati come contributi alle altre iniziative comunitarie.
A tale scopo la Commissione istituisce sul piano interno i collegamenti con i programmi e le iniziative comunitarie pertinenti, nonché con le agenzie decentralizzate.
Emendamento 9
Articolo 8
1.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relative alle questioni in appresso sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 2:
1.
La Commissione provvede all'attuazione delle attività conformemente alla presente decisione.
1 bis. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (nel proseguio: "il comitato”).
1 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 della stessa.
1 quater. In particolare, il rappresentante della Commissione consulta il comitato su:
a)
gli orientamenti di massima per l'attuazione delle attività;
a)
gli orientamenti di massima per l'attuazione delle attività;
b)
i bilanci annuali e sulla
distribuzione dei fondi tra le misure;
b)
i bilanci annuali e la
distribuzione dei fondi tra le misure;
c)
il piano di lavoro annuale per l'attuazione delle azioni previste dalle attività e le proposte della Commissione relative a criteri di selezione per il sostegno finanziario, tra cui i criteri per il monitoraggio e la valutazione delle attività che ricevono tale sostegno e la procedura per divulgare e trasferire i risultati.
c)
il piano di lavoro annuale per l'attuazione delle azioni previste dalle attività e le proposte della Commissione relative a criteri di selezione per il sostegno finanziario, tra cui i criteri per il monitoraggio e la valutazione delle attività che ricevono tale sostegno e la procedura per divulgare e trasferire i risultati.
2.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relative a tutte le altre questioni sono adottate conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
Emendamento 10
Articolo 9
Articolo 9 Comitato
soppresso
1.
La Commissione è assistita da un comitato.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Emendamento 11
Articolo 10
Per garantire la coerenza e complementarità di queste attività con le altre misure di cui all'articolo 5
, la Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 9
di ogni altra azione comunitaria pertinente. Ove opportuno, la Commissione avvia una cooperazione regolare e strutturata fra il comitato e i comitati istituiti per altre politiche, strumenti e azioni attinenti.
Per garantire la coerenza e complementarità di queste attività con le altre misure di cui all'articolo 6
, la Commissione definisce nei piani di lavoro annuali la portata e i contenuti della cooperazione con i programmi e le iniziative comunitarie di cui all'articolo 6 e con le agenzie decentralizzate e
informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 8
di ogni altra azione comunitaria pertinente. Ove opportuno, la Commissione avvia una cooperazione regolare e strutturata fra il comitato e i comitati istituiti per altre politiche, strumenti e azioni attinenti.
Emendamento 12
Articolo 11, comma 2
Inoltre, nel quadro delle attività di cui alla presente decisione, la Commissione stabilisce i collegamenti necessari con le parti sociali e procede a periodici scambi di opinioni con esse. A tal fine la Commissione mette a disposizione delle parti sociali le informazioni pertinenti. La Commissione informa il comitato per l'occupazione ed il comitato di cui all'articolo 9
delle opinioni espresse dalle parti sociali.
Inoltre, nel quadro delle attività di cui alla presente decisione, la Commissione stabilisce i collegamenti necessari con le parti sociali e con la commissione competente del Parlamento europeo
e procede a periodici scambi di opinioni con esse. A tal fine la Commissione mette a disposizione delle parti sociali e della commissione competente del Parlamento europeo
le informazioni pertinenti. La Commissione informa il comitato per l'occupazione ed il comitato di cui all'articolo 8
delle opinioni espresse dalle parti sociali e dalla commissione competente del Parlamento europeo.
Emendamento 13
Articolo 12, paragrafo 1
1.
La dotazione finanziaria per l'attuazione
delle attività comunitarie di cui alla presente decisione, relativamente al periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, è di EUR 50 milioni.
1.
La dotazione finanziaria per l'esecuzione
delle attività comunitarie di cui alla presente decisione, relativamente al periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, è di EUR 65 milioni.
Emendamento 14
Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione può usufruire di assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari, e delle spese d'appoggio.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (9919/1/2001 - C5-0388/2001
- 1998/0315(COD)
)
- vista la posizione comune del Consiglio (9919/1/2001 - C5-0388/2001
),
- vista la sua posizione in prima lettura(1)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 612(2)
),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 296(3)
),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0325/2001
),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure atte a garantire che i rappresentanti dei lavoratori siano unicamente eletti dai lavoratori stessi o designati dalle organizzazioni dei lavoratori e ricevano un mandato minimo rinnovabile.
Emendamento 2
Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis) Occorre stabilire sanzioni più rigorose e dissuasive nonché procedure giudiziarie specifiche applicabili in caso di grave violazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva.
Emendamento 3
Articolo 2, lettera e bis) (nuova)
e bis)
""parti sociali”, l'organizzazione rappresentativa competente dei sindacati, i rappresentanti dei lavoratori previsti per legge, l'organizzazione dei datori di lavoro e/o il datore di lavoro;
Emendamento 4
Articolo 2, lettera f)
f)
""informazione”, la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentir loro di prendere conoscenza della questione trattata e esaminarla;
f)
""informazione”, la trasmissione, da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori e/o ai lavoratori,
di tutti i
dati pertinenti agli aspetti di cui all'articolo 4,
per consentir loro di prendere conoscenza della questione trattata e esaminarla prima che sia adottata una decisione
;
Emendamento 5
Articolo 2, lettera g)
g)
""consultazione”, lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro.
g)
""consultazione”, lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro durante la fase di pianificazione di una decisione, per garantire l'efficacia della procedura e poter influire sul processo decisionale
.
Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri, fatte salve le leggi o prassi nazionali vigenti, promuovono e favoriscono il dialogo sociale anche nelle piccole e medie imprese che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
a)
l'informazione sull'evoluzione recente e quella probabile delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della situazione economica;
a)
l'informazione sull'evoluzione recente e quella probabile delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della sua
situazione economica e finanziaria
, in particolare per quanto riguarda gli investimenti, la produzione, le vendite e le infrastrutture nonché i piani strategici, comprese le modifiche delle strutture organizzative e gli sviluppi di mercato
;
Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 4, lettera c)
c)
sulla base delle informazioni pertinenti
fornite dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di formulare;
c)
sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro conformemente all'articolo 2, lettera f)
e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di formulare;
Emendamento 9
Articolo 4, paragrafi 4 bis e 4 ter (nuovi)
4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di una decisione la cui applicazione comporta notevoli conseguenze negative per i lavoratori, l'adozione della decisione possa essere sospesa per un periodo adeguato, su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, al fine di proseguire le consultazioni destinate a evitare o a attenuare tali conseguenze negative.
4 ter. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di una decisione la cui applicazione comporta notevoli conseguenze negative per i lavoratori, in particolare nel caso di trasferimenti, delocalizzazioni, chiusura di imprese o stabilimenti o licenziamenti in massa, i rappresentanti dei lavoratori possano eventualmente, in mancanza di accordo, incontrarsi ancora una volta con le istanze competenti dell'impresa.
Emendamento 10
Articolo 5
Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali al livello adeguato, anche a livello dell'impresa o dello stabilimento,
il compito di definire liberamente e in qualsiasi momento, mediante accordo negoziato, le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori. Tali accordi nonché gli accordi esistenti alla data di cui all'articolo 11 così come le eventuali proroghe dei medesimi possono prevedere, nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 e alle condizioni e nei limiti definiti dagli Stati membri, disposizioni diverse da quelle di cui all'articolo 4
.
Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali al livello adeguato il compito di definire liberamente e in qualsiasi momento, mediante accordo negoziato, le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori. Le parti sociali possono concludere accordi rispettando gli obiettivi generali stabiliti dalla presente direttiva e fatte salve le condizioni generalmente applicabili fissate dagli Stati membri. Qualora non esistano a livello nazionale disposizioni legislative e/o norme minime obbligatorie, tali accordi possono contenere norme e disposizioni che prevedano diritti all'informazione e alla consultazione più ampi di quelli previsti dalla presente direttiva
.
Emendamento 11
Articolo 7
Gli Stati membri provvedono affinché i
rappresentanti dei lavoratori godano
, nell'esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati.
I
rappresentanti dei lavoratori godono
, nell'esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati. In particolare, i rappresentanti dei lavoratori devono avere diritto:
(a)
a una tutela giuridica contro pregiudizi a livello di carriera, retribuzione e formazione durante il loro mandato e per i sei mesi successivi alla scadenza di quest'ultimo e
(b)
ad una formazione appropriata e continua, compreso il congedo di formazione retribuito, ad organizzare riunioni periodiche tra loro e con tutti i lavoratori nonché all'uso delle reti informatiche interne dell'impresa
.
Emendamento 13
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Pubblica amministrazione
Gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, esaminano le opportune modalità di attuazione dei principi fissati nella presente direttiva presso le pubbliche amministrazioni.
Emendamento 15
Articolo 10
Articolo 10 Misure transitorie Fatto salvo l'articolo 3 uno Stato membro in cui, alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva, non esiste un regime legale, generale e permanente di informazione e consultazione dei lavoratori, né un regime legale, generale e permanente di rappresentanza dei lavoratori sul luogo di lavoro che consenta ai lavoratori di essere rappresentati a tale scopo, può limitare l'applicazione delle disposizioni nazionali che attuano la presente direttiva:
soppresso
a)
alle imprese che impiegano almeno 150 addetti o agli stabilimenti che impiegano almeno 100 addetti fino a; e
b)
alle imprese che impiegano almeno 100 addetti o agli stabilimenti che impiegano almeno 50 addetti nei due anni successivi alla data di cui alla lettera a).
* 5 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE
) (7914/1/2001 riv1 - C5-0293/2001
- 1992/0449(COD)
)
- vista la posizione comune del Consiglio (7914/1/2001 RIV 1 - C5-0293/2001
),
- vista la sua posizione in prima lettura(1)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1992) 560(2)
),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(1994) 284(3)
),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0320/2001
),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione comune del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 3
(3)
È opportuno
, come primo passo, introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle vibrazioni, a causa degli effetti di queste sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, segnatamente i disturbi muscolo-scheletrici, neurologici e vascolari. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti le possibili distorsioni di concorrenza.
(3)
È necessario
, come primo passo, introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle vibrazioni, a causa degli effetti di queste sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, segnatamente i disturbi muscolo-scheletrici, neurologici e vascolari. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti le possibili distorsioni di concorrenza. E' necessario che vengano adottate senza indugio direttive concernenti gli altri agenti fisici (rumore, radiazioni ottiche, campi e onde elettromagnetiche) non disciplinati dalla presente direttiva.
Emendamento 2
Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)
a)
il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 1,15
m/s2
oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 21
m/s1,75
;
a)
il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,8
m/s2
oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 14,6
m/s1,75
;
b)
il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,6 m/s2
, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 11 m/s1,75
.
b)
il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,5 m/s2
, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 8,5 m/s1,75
.
Emendamento 3
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)
c)
la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, per esempio sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero;
c)
la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, per esempio sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e attrezzature provviste di impugnature atte ad attenuare le vibrazioni
;
Emendamento 4
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a bis) (nuova)
a bis)
il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria e
:
Emendamento 5
Articolo 9
Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere un periodo transitorio massimo di 6 anni
a decorrere da ……… * allorché sono utilizzate delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente a ……… ** che, tenuto conto dei più recenti progressi tecnici e/o dell'applicazione delle misure organizzative, non consentono di rispettare i valori limite di esposizione.
1.
Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere un periodo transitorio massimo di 5 anni
a decorrere da ……… * allorché sono utilizzate delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente a ……… ** che, tenuto conto dei più recenti progressi tecnici e/o dell'applicazione delle misure organizzative, non consentono di rispettare i valori limite di esposizione.
Quanto alle attrezzature utilizzate nei settori agricolo e forestale gli Stati membri possono allungare di 3 anni il periodo transitorio massimo.
Quanto alle attrezzature utilizzate nei settori agricolo e forestale gli Stati membri possono allungare di 3 anni il periodo transitorio massimo.
2.
Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse dagli Stati membri in seguito alla consultazione delle parti sociali, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali.
* 3 anni
a partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
* 2 anni
a partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
** 6 anni
a partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
** 3 anni
a partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 11
Articolo 10, paragrafo 1
1.
Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri, per i settori della navigazione marittima e aerea, in circostanze debitamente giustificate, possono derogare all'articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero, qualora, tenuto conto dello stato della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare i valori limite d'esposizione nonostante l'applicazione di misure tecniche e/o organizzative.
1.
Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri, per i settori della navigazione marittima e aerea e per i settori agricolo e forestale
, in circostanze debitamente giustificate, possono derogare all'articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero, qualora, tenuto conto dello stato della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare i valori limite d'esposizione nonostante l'applicazione di misure tecniche e/o organizzative.
1 bis. Nel caso dei settori agricolo e forestale, il valore limite giornaliero di esposizione è stabilito entro il ... * tenendo conto delle più recenti ricerche e informazioni scientifiche disponibili.
_____________ * 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 6
Articolo 13
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali.
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali. Tale relazione contiene tra l'altro un elenco debitamente motivato delle disposizioni transitorie e delle deroghe adottate dagli Stati membri. La relazione contiene altresì una descrizione delle migliori prassi volte a prevenire le vibrazioni nocive per la salute e delle modalità alternative in tema di organizzazione del lavoro, nonché delle misure intraprese dagli Stati membri in favore della circolazione delle conoscenze su dette prassi.
Sulla base di tali relazioni la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.
Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva dell'attuazione della direttiva, anche sulla scorta della ricerca e delle informazioni scientifiche e
informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro anche in merito alle eventuali proposte di modifica
.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE
e 96/61/CE (COM(2000) 839
- C5-0027/2001
- 2000/0331(COD)
)
La normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana
.
(1)
La normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute dell'individuo e della collettività
.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 2
(2)
La normativa comunitaria in materia di ambiente prevede
che le autorità pubbliche e altri organismi adottino decisioni che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone
.
(2)
La normativa, i piani e i programmi della Comunità relativi all'ambiente e ad altri settori di politica prevedono
che le autorità pubbliche e altri organismi adottino decisioni che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere dell'individuo e della collettività
.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 3
(3)
L'efficace partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni summenzionate consente agli stessi di esprimere pareri ed esigenze e ai decisori di tenerne conto; ciò promuove la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuisce ad accrescere la pubblica consapevolezza dei problemi ambientali
.
(3)
L'efficace partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni summenzionate consente agli stessi di esprimere pareri ed esigenze e ai decisori di tenerne conto; ciò promuove la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuisce ad accrescere il sostegno dei cittadini alle decisioni adottate
.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 6
(6)
Tra gli obiettivi della convenzione vi è quello di garantire il diritto di partecipazione dei cittadini ad alcune
attività decisorie in materia ambientale
, per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona di vivere in un ambiente propizio alla propria
salute e al proprio
benessere.
(6)
Tra gli obiettivi della convenzione di Aarhus
vi è quello di garantire il diritto di partecipazione dei cittadini alle
attività decisorie nelle questioni aventi un impatto sull'ambiente
, per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona di vivere in un ambiente propizio alla salute e al benessere dell'individuo e della collettività
.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)
(8 bis) Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di Aarhus la Comunità e gli Stati membri devono favorire la partecipazione del pubblico all'elaborazione di disposizioni regolamentari e di norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente.
Emendamento 7
CONSIDERANDO 9
(9)
L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, esperibili per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini contenute nell'articolo 6 della convenzione medesima.
(9)
L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, esperibili per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini contenute nell'articolo 6 e negli altri articoli pertinenti
della convenzione medesima.
Emendamento 8
CONSIDERANDO 10
(10)
Anche per talune direttive del settore ambientale
che prescrivono
agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente, è necessario prevedere forme di partecipazione dei cittadini che siano consone alle disposizioni della convenzione di Aarhus, ed in particolare all'articolo 7.
(10)
Anche per la normativa comunitaria
che prescrive
agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente, è necessario prevedere forme di partecipazione dei cittadini che siano consone alle disposizioni della convenzione di Aarhus, ed in particolare all'articolo 7.
Emendamenti 9, 10 e 33
ARTICOLO 1
Partecipazione dei cittadini ai piani e
ai programmi
Partecipazione dei cittadini ai piani,
ai programmi e alle politiche
1.
Ai fini del presente articolo
per "cittadini” s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
1.
Ai fini della presente direttiva
per "cittadini” s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla preparazione e al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma dell'allegato I della presente direttiva.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alle varie fasi della
preparazione e al riesame dei piani, dei programmi ovvero delle politiche
che devono essere elaborati a norma dell'allegato I della presente direttiva.
A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:
A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i cittadini siano informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, di eventuali proposte relative a tali piani o programmi o al loro riesame e affinché le informazioni relative a tali proposte siano rese accessibili ai cittadini stessi;
a)
i cittadini siano informati, attraverso un pubblico avviso e i mezzi di comunicazione elettronici
oppure in altra forma adeguata, di eventuali proposte relative a tali piani, programmi o politiche
o al loro riesame e affinché le informazioni relative a tali proposte, fra l'altro quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e quelle sulle autorità competenti a cui trasmettere osservazioni e richieste,
siano rese accessibili ai cittadini stessi;
b)
i cittadini possano esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;
b)
i cittadini possano esprimere osservazioni e pareri, quando sono ancora aperte tutte le opzioni,
prima che vengano adottate decisioni sui piani, sui programmi e sulle politiche
;
c)
nelle decisioni si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione dei cittadini.
c)
nelle decisioni si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione dei cittadini.
3.
Gli Stati membri definiscono i soggetti ammessi alla partecipazione di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate, in particolare quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.
3.
Gli Stati membri definiscono i soggetti ammessi alla partecipazione di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate, in particolare quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.
Le modalità precise della partecipazione ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da garantire un'ampia partecipazione dei cittadini.
Le modalità precise della partecipazione ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da garantire un'ampia partecipazione dei cittadini.
Tali modalità possono fra l'altro comprendere una formazione sul processo decisionale destinata ai cittadini o il finanziamento della formazione
.
Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione dei cittadini di cui al presente articolo.
Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione dei cittadini di cui al presente articolo.
3 bis. Gli Stati membri si accertano che, dopo aver esaminato le osservazioni e i pareri formulati dai cittadini, le autorità competenti attuino azioni adeguateper rispondere, individualmente o collettivamente, ai cittadini spiegando qual è l'eventuale impatto della loro partecipazione nella questione all'esame.
Emendamento 30/riv.
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 TER (nuovo)
3 ter. Gli Stati membri garantiscono che, nel quadro del loro ordinamento giuridico nazionale, i cittadini di cui paragrafo 3:
a)
che siano in grado di dimostrare di essere sufficientemente interessati, oppure
b)
che rivendichino il pregiudizio di un diritto, ove la norma di procedura amministrativa di uno Stato membro lo richieda espressamente,
possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini di cui al presente articolo.
Gli Stati membri definiscono cosa costituisca un “interesse sufficiente” e il “pregiudizio di un diritto”.
Le disposizioni del presente paragrafo non precludono la possibilità di una procedura preliminare di ricorso dinanzi a un'autorità amministrativa, né pregiudicano l'obbligo di esaurimento di tutte le procedure di ricorso amministrativo, prima di ricorrere alle procedure di ricorso giurisdizionale, ove un tale obbligo sia posto dalla legislazione nazionale.
Emendamento 13
ARTICOLO 2, PUNTO 1
Articolo 1, paragrafi 2 e 4 (direttiva 85/337/CEE
)
1.
Al
l'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti definizioni:
1.
L'articolo 1 è così modificato
:
a)
Al
paragrafo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:
“cittadini”, una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
“cittadini”, una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
""cittadini interessati”, cittadini che subiscano o possano subire gli effetti della procedura di autorizzazione o che vantino interessi rispetto a tale procedura; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano le disposizioni di diritto nazionale si considerano portatrici di siffatti interessi.
""cittadini interessati”, cittadini che subiscano o possano subire gli effetti della procedura di autorizzazione o che vantino interessi rispetto a tale procedura; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano le disposizioni di diritto nazionale si considerano portatrici di siffatti interessi.
b)
Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
"4. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e conformemente alla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva ai progetti attinenti alle necessità della difesa nazionale, qualora ritengano che l'applicazione possa pregiudicare tali necessità.”
Emendamento 14
ARTICOLO 2, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 2, paragrafo 3 (direttiva 85/337/CEE
)
1 bis. L'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:
""a) esaminano se un'altra forma di valutazione sia adeguata;
b)
mettono a disposizione dei cittadini, in conformità di quanto disposto alla lettera a), le informazioni relative all'esenzione, le ragioni per cui è stata accordata e le modalità relative alla procedura di ricorso, in conformità dell'articolo 10 bis.”
Emendamenti 34, 15 e 16
ARTICOLO 2, PUNTO 2
Articolo 6, paragrafi da 2 a 5 (direttiva 85/337/CEE
)
a)
I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti testi:
a)
I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti testi:
"2. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini interessati vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla procedura di autorizzazione. Ai fini della suddetta partecipazione si applicano i paragrafi 3, 4 e 5.
"2. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini interessati vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla procedura di autorizzazione. Ai fini della suddetta partecipazione si applicano i paragrafi 3, 4 e 5.
3.
I cittadini devono essere informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce della procedura di autorizzazione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
3.
I cittadini devono essere informati, attraverso un pubblico avviso e i mezzi di comunicazione elettronici
oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce della procedura di autorizzazione o di riesame dell'autorizzazione
o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
a)
la domanda di autorizzazione;
a)
la domanda di autorizzazione o la domanda di riesame dell'autorizzazione
;
b)
il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;
b)
il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;
c)
informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;
c)
informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;
d)
la natura delle decisioni ipotizzabili o dell'eventuale progetto di decisione;
d)
la natura delle decisioni ipotizzabili o dell'eventuale progetto di decisione;
e)
le eventuali informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 5;
e)
le eventuali informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 5;
f)
i principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel corso della procedura di autorizzazione, compresi eventuali pareri espressi sulla domanda dalle autorità consultate ai sensi del paragrafo 1;
f)
i principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel corso della procedura di autorizzazione, compresi eventuali pareri espressi sulla domanda dalle autorità consultate ai sensi del paragrafo 1;
g)
l'indicazione dei tempi e del luogo in cui può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali essa è resa disponibile;
g)
l'indicazione dei tempi e del luogo in cui può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali essa è resa disponibile;
h)
le modalità precise della partecipazione dei cittadini ai sensi del paragrafo 5.”
h)
le modalità precise della partecipazione dei cittadini ai sensi del paragrafo 5.”
b)
Sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e
5:
b)
Sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6
:
"4. I cittadini interessati hanno diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.
"4. I cittadini interessati hanno diritto di esprimere osservazioni e pareri, quando sono ancora aperte tutte le opzioni,
alla o alle autorità competenti prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione. In sede di adozione di una decisione è necessario tenere adeguatamente conto dei risultati della partecipazione dei cittadini.
5.
Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione dei cittadini (ad esempio mediante avvisi affissi entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione dei cittadini interessati (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano
che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi di cui al
presente articolo."
5.
Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione dei cittadini (ad esempio mediante avvisi affissi entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione dei cittadini interessati (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate per ciascuna delle varie fasi, garantendo
che vi sia il tempo sufficiente per informare i cittadini e perché questi ultimi possano prepararsi e partecipare efficacemente come previsto dal
presente articolo.
6.
Gli Stati membri provvedono affinché, dopo un esame dei commenti e dei pareri dei cittadini, le autorità competenti attuino le azioni adeguate per rispondere ai cittadini.”
Emendamenti 20 e 21
ARTICOLO 2, PUNTO 4
Articolo 9 (direttiva 85/337/CEE
)
4.
All'
articolo 9, il paragrafo 2
è sostituito dal testo seguente
:
4.
L'
articolo 9 è modificato come segue
:
a)
al paragrafo 1 viene aggiunto il trattino seguente:
"- le modalità relative alla procedura di ricorso, a norma dell'articolo 10 bis.”
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
"2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili ai cittadini interessati nel proprio
territorio.”
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili ai cittadini interessati in modo adeguato
nel loro
territorio e nella loro lingua
.”
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini interessati possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini interessati:
a)
che siano in grado di dimostrare di essere sufficientemente interessati, oppure
b)
che rivendichino il pregiudizio di un diritto, ove la norma di procedura amministrativa di uno Stato membro lo richieda espressamente,
possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo indipendente e imparziale
istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri definiscono cosa costituisca un “interesse sufficiente” e il “pregiudizio di un diritto”.
Le disposizioni del presente articolo non precludono la possibilità di una procedura preliminare di ricorso dinanzi a un'autorità amministrativa, né pregiudicano l'obbligo di esaurimento di tutte le procedure di ricorso amministrativo, prima di ricorrere alle procedure di ricorso giurisdizionale, ove un tale obbligo sia posto dalla legislazione nazionale.
Emendamento 35
ARTICOLO 3, PUNTO 3
Articolo 15 (direttiva 96/61/CE)
a)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
a)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
"1. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini interessati vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla
procedura decisionale relativa al rilascio o all'aggiornamento dell'autorizzazione o delle condizioni di l'autorizzazione. Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato V.”
"1. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini interessati vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alle varie fasi della
procedura decisionale relativa al rilascio o all'aggiornamento dell'autorizzazione o delle condizioni di l'autorizzazione. Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato V.”
b)
È inserito il seguente paragrafo 5
:
b)
Sono inseriti i seguenti paragrafi 5 e 6
:
"5. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo un esame dei commenti e dei pareri dei cittadini, le autorità competenti attuino le azioni adeguate per rispondere ai cittadini.
"
5. Non appena una decisione sia stata adottata, l'autorità competente informa i cittadini in base ad adeguate procedure e rende disponibili le seguenti informazioni:
a)
il contenuto della decisione (compresa una copia dell'autorizzazione nonché delle eventuali condizioni e degli eventuali successivi aggiornamenti);
6
. Non appena una decisione sia stata adottata, l'autorità competente informa i cittadini in base ad adeguate procedure e rende disponibili le seguenti informazioni:
a)
il contenuto della decisione (compresa una copia dell'autorizzazione nonché delle eventuali condizioni e degli eventuali successivi aggiornamenti);
b)
i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione.”
b)
i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione;
b bis)
le modalità relative alla procedura di ricorso conformemente all'articolo 15 bis”.
Emendamenti 32/riv. e 23
ARTICOLO 3, PUNTO 4
Articolo 15 bis (direttiva 96/61/CE)
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini interessati possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini interessati:
a)
che siano in grado di dimostrare di essere sufficientemente interessati, oppure
b)
che rivendichino il pregiudizio di un diritto, ove la norma di procedura amministrativa di uno Stato membro lo richieda espressamente,
possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo indipendente e imparziale
istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri definiscono cosa costituisca un “interesse sufficiente” e il “pregiudizio di un diritto”.
Le disposizioni del presente articolo non precludono la possibilità di una procedura preliminare di ricorso dinanzi a un'autorità amministrativa, né pregiudicano l'obbligo di esaurimento di tutte le procedure di ricorso amministrativo, prima di ricorrere alle procedure di ricorso giurisdizionale, ove un tale obbligo sia posto dalla legislazione nazionale.
Tale procedura deve essere celere e non eccessivamente onerosa
.
Tale procedura deve essere celere e gratuita o poco costosa
.
Emendamento 24
ARTICOLO 3, PUNTO 5, LETTERA b)
Articolo 17, paragrafo 4 (direttiva 96/61/CE)
4.
L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5. Lo Stato membro consultato provvede affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili al pubblico interessato nel proprio
territorio.
4.
L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5. Lo Stato membro consultato provvede affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili al pubblico interessato in modo adeguato
nel loro
territorio e nella loro lingua
.
Emendamento 25
ALLEGATO I, TITOLO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI E DI PROGRAMMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI, DI PROGRAMMI E DI POLITICHE
DI CUI ALL'ARTICOLO 1
Emendamento 26
ALLEGATO I, LETTERA G) BIS (nuova)
g bis)
Altra normativa, altri piani e programmi comunitari che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente o sulla salute e sul benessere dell'individuo e della collettività, la cui esecuzione deve tener conto dell'articolo 6 del trattato.
Emendamenti 27, 28 e 29
ALLEGATO III
Allegato V (direttiva 96/61/CE)
1.
Il pubblico deve essere informato (attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
1.
Il pubblico deve essere informato (attraverso un pubblico avviso e i mezzi di comunicazione elettronici
oppure in altra forma adeguata) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
a)
la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, compresa, in ogni caso, la descrizione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
a)
la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di riesame o di
aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, compresa, in ogni caso, la descrizione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
b)
eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 17;
b)
eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 17;
c)
informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;
c)
informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;
d)
la natura delle decisioni ipotizzabili o l'eventuale progetto di decisione;
d)
la natura delle decisioni ipotizzabili o l'eventuale progetto di decisione;
e)
le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;
e)
le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;
f)
i principali rapporti e consulenze pervenuti all'autorità competente in relazione all'adozione della decisione;
f)
i principali rapporti e consulenze pervenuti all'autorità competente in relazione all'adozione della decisione;
g)
l'indicazione dei tempi e del luogo dove può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali è resa disponibile;
g)
l'indicazione dei tempi e del luogo dove può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali è resa disponibile;
h)
le modalità precise di partecipazione e di consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 4.
h)
le modalità precise di partecipazione e di consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 4.
2.
Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere
pareri all'autorità competente prima che venga adottata una decisione.
2.
Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e pareri, per iscritto o, se del caso, in un'audizione pubblica,
all'autorità competente prima che venga adottata una decisione.
3.
Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere prese in considerazione al momento della decisione.
3.
Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere prese in considerazione in modo adeguato
al momento della decisione.
4.
Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante avvisi affissi entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare
ciascuna delle varie fasi di cui al presente allegato.
4.
Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante avvisi affissi entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per informare i cittadini nonché per permettere loro di prepararsi e di partecipare efficacemente a
ciascuna delle varie fasi di cui al presente allegato.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337 CEE e 96/61/CE del Consiglio (COM(2000) 839
- C5-0027/2001
- 2000/0331(COD)
)
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 839(2)
),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0027/2001
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni (A5-0321/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile (COM(2001) 221
- C5-0254/2001
- 2001/0109(CNS)
)
(6 bis) Con decisione n. 1496/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 è stato istituito un programma d'azione per una maggiore sensibilizzazione degli operatori del diritto al diritto comunitario (Azione Robert Schuman)1
per una durata di tre anni.
____________ 1
GU L 196 del 14.7.1998, pag. 24.
Emendamento 2
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Il quadro finanziario delle attività dovrebbe essere compatibile con il massimale attuale di cui alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie, senza che vi siano restrizioni su altri programmi che attualmente ricevono un finanziamento.
Emendamento 3
Considerando 16 ter (nuovo)
(16 ter) Le spese di gestione amministrativa dovrebbero essere coperte dagli stanziamenti di cui alla rubrica 5, nel quadro di decisioni da adottare nel corso della procedura di bilancio annuale.
Emendamento 4
Articolo 2, punto 1, lettera a)
a)
a garantire la certezza del diritto ed a migliorare l'accesso alla giustizia,
a)
a garantire la certezza del diritto, in particolare i diritti della difesa,
ed a migliorare l'accesso alla giustizia,
Emendamento 5
Articolo 5, punto 2)
2)
devono svolgere attività di dimensione europea che comportino la partecipazione, di regola, di almeno due terzi
degli Stati membri;
2)
devono svolgere attività di dimensione europea che comportino la partecipazione, di regola, di almeno un terzo
degli Stati membri;
Emendamento 6
Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Ai sensi del presente regolamento la definizione di "operatori della giustizia” comprende: giudici, pubblici ministeri, avvocati, personale scientifico universitario, funzionari ministeriali, ausiliari di giustizia, ufficiali giudiziari, interpreti giudiziari e altri funzionari della magistratura in campo civile.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile (COM(2001) 221
- C5-0254/2001
- 2001/0109(CNS)
)
- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 221
)(2)
,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 61, lettera c) del trattato CE (C5-0254/2001
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A5-0339/2001
),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (9844/2001 - C5-0315/2001
- 2001/0818(CNS)
)
Iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia(1)
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) Il Sistema d'informazione Schengen dovrebbe essere gestito nel quadro dell'Unione europea da un organo separato, finanziato attraverso il bilancio comunitario; il sistema d'informazione della Comunità operante sotto la responsabilità della Commissione dovrebbe essere composto da un unico sistema di rete informatica per i dati ricevuti in conformità delle tre convenzioni (Schengen, Europol e Settore doganale).
Emendamento 2
Articolo 1
Allo scopo di conseguire gli obiettivi della Comunità riguardo alla libera circolazione delle persone senza che vi siano controlli all'attraversamento delle frontiere interne e all'effettuazione di controlli alle frontiere esterne per l'ingresso nella Comunità di cittadini di paesi terzi, è necessario che gli Stati membri dispongano di un sistema d'informazione comune che consenta alle autorità da essi designate di avere accesso, con una procedura di ricerca automatizzata, alle segnalazioni riguardanti cittadini di paesi terzi per i controlli da effettuare alle frontiere esterne e altrove nei rispettivi territori e per l'esame delle domande di visto e di permesso di soggiorno.
Allo scopo di conseguire gli obiettivi della Comunità riguardo alla libera circolazione delle persone senza che vi siano controlli all'attraversamento delle frontiere interne e all'effettuazione di controlli alle frontiere esterne per l'ingresso nella Comunità di cittadini di paesi terzi, è necessario che gli Stati membri dispongano, sotto la sorveglianza delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati,
di un sistema d'informazione comune che consenta alle autorità da essi designate di avere accesso, con una procedura di ricerca automatizzata, alle segnalazioni riguardanti cittadini di paesi terzi per i controlli da effettuare alle frontiere esterne e altrove nei rispettivi territori e per l'esame delle domande di visto e di permesso di soggiorno.
Emendamento 5
Articolo 6, paragrafo 1
1.
La Commissione è assistita da un comitato di gestione
o di regolamentazione
.
1.
La Commissione è assistita da un comitato consultivo
o di gestione
.
Emendamento 6
Articolo 6, paragrafo 2
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4
e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3
e 7 della decisione 1999/468/CE.
Emendamento 7
Articolo 6, paragrafo 3
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5
, paragrafo 6
, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4
, paragrafo 3
, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
Emendamento 3
Articolo 7
Prima del termine di ogni periodo di sei mesi, e per la prima volta entro la fine del secondo periodo di sei mesi del 2002, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'andamento dei lavori concernenti lo sviluppo del SIS II.
Prima del termine di ogni periodo di sei mesi, e per la prima volta entro la fine del secondo periodo di sei mesi del 2002, la Commissione presenta al Parlamento europeo e
al Consiglio una relazione sull'andamento dei lavori concernenti lo sviluppo del SIS II.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (9844/2001 - C5-0315/2001
- 2001/0818(CNS)
)
- vista l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia (9844/2001(2)
),
- visto l'articolo 66 del trattato CE,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0315/2001
),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A5-0333/2001
),
1. approva l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia così emendata;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ((9845/2001 - C5-0316/2001
- 2001/0819(CNS)
)
Iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia(1)
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 4
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) Il Sistema d'informazione Schengen dovrebbe essere gestito nel quadro dell'Unione europea da un organo separato, finanziato attraverso il bilancio comunitario; il sistema d'informazione della Comunità operante sotto la responsabilità della Commissione dovrebbe essere composto da un unico sistema di rete informatica per i dati ricevuti in conformità delle tre convenzioni (Schengen, Europol e Settore doganale).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (9845/2001 - C5-0316/2001
- 2001/0819(CNS)
)
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE (C5-0316/2001
),
- visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A5-0333/2001
),
1. approva l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia così emendata;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
- visti i lavori in corso presso i vari organismi internazionali, in particolare l'FMI, la Banca mondiale, la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), il Forum sulla stabilità finanziaria nonché presso numerose organizzazioni professionali internazionali, tra cui la International Accounting Standards Committee (IASC), la International Federation of Accountants (IFAC) o la International Association of Securities Commissions (IOSCO),
- vista la proposta di risoluzione degli onn. Muscardini, Nobilia, Mauro e Gemelli sull'economia reale e l'economia finanziaria (B5-0306/2000
),
- visto l'articolo 163 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0302/2001
),
A. considerando la ricorrenza e l'entità delle crisi monetarie e finanziarie su scala internazionale, il cui numero, stando ai dati dell'FMI, ammonta a quasi 120 dal 1975,
B. considerando in particolare la crisi asiatica del 1997, nonché quelle russa e brasiliana del 1998 che, a causa di spaventosi effetti di propagazione e contagio, hanno rischiato di trasformarsi in crisi mondiale e che sono alla base di un riconoscimento senza precedenti, da parte di tutti gli operatori politici ed economici, della necessità di riformare radicalmente il sistema finanziario internazionale,
C. considerando le numerose lacune del sistema finanziario internazionale, emerse dalle crisi degli ultimi anni, segnatamente in termini di sorveglianza e di controllo prudenziale delle attività finanziarie internazionali e di capacità di prevenzione o gestione efficace delle crisi da parte delle organizzazioni internazionali,
D. considerando che un sistema finanziario internazionale può essere stabile solo se le politiche economiche degli Stati membri sono orientate sulla crescita e l'occupazione,
E. considerando che mercati finanziari aperti possono condurre in prospettiva a notevoli miglioramenti nell'efficienza dell'economia internazionale, purché siano create migliori condizioni quadro destinate a minimizzare i rischi per la stabilità economica di tutti i paesi,
F. considerando che l'economia reale sopporta le conseguenze dell'instabilità finanziaria e delle crisi da essa generate, in termini di perdita di opportunità di crescita, di posti di lavoro e di benessere economico e sociale,
G. considerando il ruolo centrale svolto dall'ingegneria e dall'innovazione finanziaria che, permettendo di dividere le transazioni economiche reali in operazioni monetarie scritturali distinte e ripetitive, consente una frammentazione del rischio e lo scambio di queste ultime sui mercati,
H. considerando tuttavia che l'ingegneria finanziaria conduce al contempo ad una crescente complessità delle transazioni finanziarie e dei canali di assunzione del rischio, causando considerevoli problemi a livello del seguito e dell'analisi dei rischi, alle autorità di regolamentazione e di supervisione, sia pubbliche che private all'interno di grandi gruppi,
I. considerando che l'origine di molte crisi è stata una situazione di sovraindebitamento, del settore pubblico o di quello privato,
J. considerando la necessaria stabilità finanziaria come un bene pubblico che giustifica pienamente la responsabilità e il ruolo delle autorità pubbliche nella prevenzione, se non nella migliore gestione possibile, di qualunque crisi,
K. considerando che in tale ambito esistono incertezze di carattere morale che costituiscono una sfida particolare per le autorità pubbliche per quanto riguarda il raggiungimento di un equilibrio ottimale tra il libero funzionamento dei mercati e una loro regolamentazione, da un lato, e l'insorgere di crisi e la partecipazione del settore privato agli interventi pubblici di salvataggio, dall'altro,
L. considerando la necessità di sottoporre tutti i paesi, compresi i centri "offshore” e i paradisi fiscali, a regole prudenziali minime,
M. considerando il ruolo centrale che l'Unione europea deve rivestire nel dibattito globale sul nuovo sistema finanziario,
1. ritiene che le attuali riforme delle istituzioni finanziarie internazionali debbano essere volte ad accrescerne l'efficacia e la trasparenza, specialmente per quanto riguarda l'FMI e la Banca mondiale, ma anche l'universalità, in particolare per quanto riguarda la BRI e altre organizzazioni a multilateralità limitata;
2. si dichiara favorevole ad una sorveglianza e a un controllo prudenziale integrati a livello mondiale, che sono indispensabili non solo a causa della globalizzazione delle attività finanziarie, ma anche a causa della loro crescente disintermediazione e dell'aumento di operatori di vario tipo su tale mercato; pur respingendo in quanto irrealizzabile l'idea di un ente di regolazione a livello mondiale, esorta ad una cooperazione internazionale molto più stretta tra le autorità nazionali di vigilanza e di controllo, in particolare mediante uno scambio d'informazioni circa le attività dei gruppi che operano a livello transnazionale;
3. chiede che, a livello europeo, questo ruolo di coordinamento delle varie autorità nazionali di sorveglianza e di controllo venga attribuito alla Banca centrale europea (BCE); ritiene che, a corollario di tale ruolo, la BCE dovrebbe anche partecipare attivamente all'istituzione di uno stretto coordinamento a livello internazionale;
4. chiede che le riflessioni e i lavori in corso siano incentrati in particolare sulla prevenzione delle crisi sistemiche; propone a tale scopo di creare un "Osservatorio del rischio sistemico” da affiancare alla BRI;
5. ritiene che l'FMI sia l'unica istituzione che si preoccupi del buon funzionamento dell'economia mondiale nelle proprie interdipendenze macroeconomiche e che esso abbia una responsabilità particolare nella sorveglianza delle vulnerabilità finanziarie, tenuto conto dell'influenza preponderante dei mercati finanziari internazionali sull'economia mondiale;
6. pur ritenendo che l'FMI debba dedicarsi al suo compito principale di sorveglianza macroeconomica di tutti i paesi, sostiene un approfondimento dell'attuale riforma dell'organizzazione e del funzionamento dell'FMI, che implica in particolare:
-
un aumento regolare sia delle quote che dei rilasci dei Diritti speciali di prelievo (DSP) in linea con la crescita degli scambi nell'economia mondiale e ogni opportuno intervento di flusso di capitali, al fine di salvaguardare la capacità dell'FMI di fornire finanziamenti di base;
-
il riconoscimento di un'indipendenza d'azione ai 24 amministratori del FMI allo scopo di accrescere l'efficienza del consiglio d'amministrazione;
-
l'istituzione di un "Comitato permanente dei rappresentanti dei ministri delle finanze” al fine di agevolare il controllo delle istituzioni multilaterali e la presa di decisioni del nuovo "Comitato monetario e finanziario internazionale”;
-
un ripristino dei DSP, embrione di una moneta comune mondiale, i cui criteri di attribuzione potrebbero essere selettivamente orientati in funzione dell'esigenza dello sviluppo sostenibile e che potrebbero anche essere utilizzati in caso di grave crisi;
-
l'abolizione della supermaggioranza dell'85% per tutte le decisioni importanti; una ridistribuzione dei poteri e dei voti che rifletta meglio l'universalità dell'FMI e il ruolo dei paesi emergenti;
-
il ricorso del Consiglio d'amministrazione ad una periodica valutazione critica, da parte di esperti esterni, delle analisi economiche e delle misure raccomandate dai servizi dell'FMI;
-
una riorganizzazione intelligente delle "costituenti” al fine di raggruppare meglio il peso economico dell'Unione europea in seno all'FMI;
7. auspica, in tale ambito, anche un migliore coordinamento nonché una rappresentazione coerente delle posizioni europee in tutti gli organismi economici e finanziari internazionali;
8. giudica fondamentale l'applicazione a livello internazionale delle norme e degli standard comuni, segnatamente nel settore della contabilità statistica, della valutazione e dell'audit, avvalendosi per la loro elaborazione delle risorse e delle competenze del settore privato e subordinando qualsiasi aiuto finanziario dell'FMI al loro recepimento in tutti gli stati membri dell'organizzazione;
9. condivide le richieste del "Forum sulla stabilità finanziaria” di un quadro giuridico e giudiziario che permetta la soluzione rapida di qualunque conflitto tra le parti, in particolare in caso di insolvenza da parte di una di esse, e ciò mediante:
-
la creazione di organi di arbitrato transnazionali;
-
l'introduzione di una distinzione tra insolvenza principale e non principale;
-
l'istituzione del "debtor-in-possession financing” ispirato al diritto americano;
10. ritiene necessaria una partecipazione del settore privato alla gestione delle crisi; sostiene l'inclusione di clausole d'azione collettive, in particolare per i contratti obbligazionari, per consentire una gestione delle crisi monetarie con la partecipazione del settore privato; ritiene auspicabile che l'Unione europea dia l'esempio mediante una direttiva europea;
11. ritiene che tale partecipazione possa andare in taluni casi fino al congelamento dei pagamenti dei servizi del debito, il che può consentire di limitare il rischio morale e di ridurre il costo dei programmi di ristrutturazione; ritiene che l'FMI avrebbe l'autorità per garantire la validità della moratoria di fronte alla comunità finanziaria internazionale;
12. ritiene che una migliore prevenzione delle crisi non sia possibile senza un'accresciuta sorveglianza delle operazioni fuori bilancio - in particolare tutti i prodotti derivati, compresi quelli che vengono negoziati per via privata, che non devono poter beneficiare di un vantaggio concorrenziale rispetto ad altri prodotti finanziari, cosa che si verifica quando essi sono relativamente meno controllati e regolamentati di questi ultimi;
13. sostiene, a tal fine, la creazione di un "registro dei crediti” presso la BRI al fine di centralizzare tutte le informazioni relative all'esposizione di tutte le imprese finanziarie significative verso istituzioni caratterizzate sistematicamente da un alto livello d'indebitamento;
14. sottolinea la necessità di rafforzare le esigenze prudenziali imposte alle banche quando queste fungono da controparte per i fondi speculativi (o "hedge funds”); nello stesso spirito, ritiene che sia necessario rendere più difficile ed oneroso il rifinanziamento dei fondi speculativi operanti nei paesi che non sono coperti dagli accordi di Basilea;
15. insiste, nello stesso spirito, affinché l'Unione inserisca il controllo finanziario e disposizioni volte a combattere il riciclaggio di denaro quali priorità nell'agenda dei negoziati di adesione;
16. invita l'Unione ad adottare misure volte a limitare le transazioni finanziarie con i paesi e i centri off-shore che non osservano, secondo le analisi della task force "Azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro” (FATF), le norme prudenziali minime internazionali;
17. ritiene che, nell'ambito di una sorveglianza e di un controllo prudenziale rafforzati su scala internazionale, l'Unione europea abbia inoltre il dovere di adeguare il proprio approccio in materia designando il Sistema europeo di banche centrali come autentico organo di coordinamento delle autorità nazionali di vigilanza e di controllo, conformemente all'articolo 105, paragrafo 6 del trattato CE; ritiene inoltre che questa necessità s'imponga già per il solo fatto che esistono una moneta unica e un mercato unico di servizi finanziari in via di realizzazione;
18. riconosce le sfide poste da una migliore gestione dell'attività speculativa a breve termine e dagli effetti destabilizzanti da essa indotti; ritiene che spetti ai paesi emergenti proteggersi procedendo ad una liberalizzazione interna accompagnata da una supervisione efficace, prima di procedere ad una liberalizzazione esterna dei movimenti di capitale, e di imitare, se del caso, l'approccio cileno che impone depositi infruttiferi a concorrenza dei capitali stranieri in entrata al fine di favorire scadenze più lunghe degli obblighi esterni;
19. plaude in tale contesto alla decisione del Consiglio Ecofin di chiedere alla Commissione di realizzare, entro la fine di febbraio 2002, uno studio sulla globalizzazione e lo sviluppo, onde valutare i vantaggi e gli inconvenienti della globalizzazione finanziaria (flussi internazionali di capitali, lotta alla volatilità dei mercati finanziari), ed elaborare un bilancio dell'aiuto allo sviluppo a livello internazionale (sgravio dell'indebitamento, accesso ai mercati e agli investimenti esteri); chiede che tale studio sia elaborato nel modo più obiettivo possibile tenendo conto dei lavori realizzati dalle diverse scuole economiche;
20. sottolinea che l'Unione europea è altresì interessata da questo problema e deve dotarsi di strumenti prudenziali nel quadro della regolamentazione del mercato finanziario integrato; chiede che le istituzioni discutano rapidamente di questi strumenti prudenziali sulla base degli studi disponibili;
21. chiede, nel quadro dell'articolo VII dello Statuto dell'FMI, una procedura di moratoria per il servizio del debito dei paesi colpiti da crisi di liquidità o di solvenza, al fine di concedere al paese interessato tempo sufficiente per mettere a punto un piano di consolidamento del debito;
22. fa appello all'FMI e ai paesi industrializzati affinché consentano ai paesi più poveri un rilancio grazie a un annullamento dei loro debiti vincolato a criteri appropriati di politica economica e permettano ai paesi emergenti indebitati di ripagare i loro debiti in funzione di una percentuale del prodotto delle loro esportazioni, secondo l'esempio di un famoso precedente storico;
23. chiede all'FMI di tenere conto, nei suo programmi di adeguamento strutturale, degli aspetti sociali delle riforme da proporre; invita la Banca mondiale e le Banche regionali di sviluppo a dedicarsi con priorità alla lotta contro la povertà, in particolare mediante programmi d'istruzione, sociali e sanitari;
24. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Direttore generale della BRI, al Presidente della BCE, al Direttore generale dell'FMI, al Presidente della Banca mondiale, al Direttore generale dell'OMC nonché al Segretario generale dell'ONU.