Risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti generali della politica di protezione dei consumatori e, in particolare, sull'informazione ed educazione dei consumatori in merito all'applicazione della direttiva 90/314/CEE (2001/2136(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso",(1)
– vista la relazione della Commissione del 5 novembre 1999 sul recepimento della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" nella legislazione nazionale degli Stati membri CE (SEC(1999)1800),
– vista la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,(2)
– vista la sua risoluzione del 31 marzo 1998 sul miglioramento della sicurezza e dei diritti dei consumatori così come delle regole commerciali nel settore del turismo,(3)
– vista la relazione CEG 98/16 dell'associazione per la difesa dei consumatori "Consumers in Europe Group", del 30 ottobre 1998,
– viste le conclusioni della 2555a riunione del Consiglio "consumatori" svoltasi a Lussemburgo il 13 aprile 2000,
– viste le conclusioni della tavola rotonda del gruppo di esperti sui contratti relativi ai viaggi "tutto compreso",
– visti gli articoli 47, paragrafo 2, e 163 del suo regolamento,
– avendo delegato, a norma dell'articolo 62 del suo regolamento, il potere deliberante alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0463/2001),
A. considerando che il turismo è una delle attività economiche e culturali che presenta attualmente i migliori risultati e le più incoraggianti prospettive future in Europa,
B. considerando che uno degli obiettivi principali della direttiva è stato quello di consentire ai consumatori di trattare con un unico partner contrattuale facilmente accessibile e responsabile in esclusiva dell'intero pacchetto, obiettivo generalmente non realizzato in molti Stati membri per le difficoltà che i consumatori incontrano nel far rispettare i loro diritti,
C. considerando che in molti Stati membri, compreso il Regno Unito – paese in cui il numero di abitanti che opta per la formula di vacanze all'estero "tutto compreso" è superiore a quello di qualsiasi altro Stato membro dell'UE – i reclami concernenti vacanze "tutto compreso" hanno continuato ad aumentare sensibilmente anno dopo anno; considerando che nell'80% dei casi tali reclami nel Regno Unito sono sostenuti dall'associazione britannica delle agenzie di viaggi (ABTA), il che porta a concludere che la direttiva ha fallito nel tentativo di elevare sufficientemente le norme per quanto concerne il settore europeo dei viaggi "tutto compreso", mancando pertanto, nella sua forma attuale, di soddisfare le aspettative dei consumatori
D. considerando che molte delle disposizioni di tale direttiva danno adito ad una vasta gamma di interpretazioni, con la conseguente adozione di approcci molto diversi da parte dei vari Stati membri,
E. considerando, in particolare, che la trasposizione dell'articolo 7 nelle legislazioni nazionali ha mostrato che le garanzie offerte contro le inadempienze degli organizzatori e/o dei venditori di viaggi "tutto compreso" variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro, come varia il livello di protezione offerto ai consumatori,
F. considerando che attualmente molti operatori di viaggi "tutto compreso" negano sistematicamente ogni responsabilità per eventuali inadempienze da parte delle compagnie aeree, degli alberghi o di altri agenti anche quando tali agenti sono filiali della stessa impresa madre,
G. considerando che la direttiva sui viaggi "tutto compreso" non prevede norme concernenti l'annullamento e che nei vari Stati membri vigono sistemi differenti di tutela del consumatore a tale riguardo,
H. considerando che la direttiva non si applica ai trasporti aerei, a meno che questi non siano inclusi in un pacchetto, malgrado le crescenti lamentele dei consumatori a tale proposito,
I. considerando che la mancanza di chiarezza in termini di tutela del consumatore può creare difficoltà nel contesto degli acquisti transfrontalieri di pacchetti viaggio via Internet,
J. considerando che i viaggi "tutto compreso" sono spesso transfrontalieri e che pertanto la tutela del consumatore deve essere applicata su tale base più che inquadrata nella questione della sussidiarietà,
K. considerando che è importante rimediare alle anomalie ed omissioni della direttiva in modo efficace prima dell'adesione dei paesi candidati, onde evitare che tali problemi si amplifichino,
1. raccomanda che la direttiva sia aggiornata, ampliata nel suo campo di applicazione e approfondita a livello di messa in atto e chiede, quale questione prioritaria, la presentazione di una nuova versione;
2. chiede che le attuali ampie divergenze d'interpretazione da parte degli Stati membri siano significativamente ridotte al fine di garantire una tutela del consumatore equa ed efficace in tutto il territorio dell'UE;
3. chiede che la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sia presa in considerazione e codificata nella nuova direttiva;
4. chiede un ampliamento del campo di applicazione della direttiva che tenga conto del fatto che il recente aumento di voli a basso costo e delle prenotazioni via internet incoraggia i consumatori a prenotare componenti separate di viaggio più che ad acquistare pacchetti completi; osserva che sarebbe inappropriata una protezione dei consumatori più elevata in relazione a viaggi "tutto compreso" rispetto ad altre formule di viaggio per diporto acquistate in anticipo;
5. propone che uno di tali miglioramenti consista nel permettere di includere nel campo di applicazione della direttiva pacchetti di durata inferiore a 24 ore;
6. chiede che la nuova direttiva definisca in modo più chiaro le conseguenze giuridiche del mancato assolvimento degli obblighi concernenti l'informazione e la trasparenza;
7. chiede che definizioni e specificazioni di termini quali "prezzo tutto compreso", "servizio tutto compreso", "preorganizzato" e "consumatore" siano perfezionate ed eventualmente aggiornate;
8. chiede maggiore chiarezza in merito alla responsabilità dell'organizzatore e/o del venditore per quanto riguarda l'inadempimento ovvero la cattiva esecuzione del contratto, indipendentemente dal fatto che il servizio in questione sia stato prestato direttamente o meno dall'organizzatore e/o dal venditore;
9. chiede che l'indennizzo per il consumatore nel caso in cui il contratto sia annullato dall'organizzatore e/o dal venditore venga definito più chiaramente e sia più completo, e che per l'organizzatore e/o il venditore sia previsto un indennizzo sulla base di prove evidenti delle perdite subite;
10. insiste affinché i diritti del consumatore sanciti dalla legislazione nazionale non siano limitati da clausole di esclusione abusive ovvero da clausole che potrebbero rendere più difficile al consumatore reclamare un rimborso;
11. sollecita gli Stati membri ad assicurare una qualche forma di fondo di garanzia finanziato dallo Stato combinato con garanzie depositate dall'operatore di viaggi interessato a sostegno delle disposizioni dell'articolo 7 in materia di tutela del consumatore; insiste affinché i consumatori non debbano prefinanziare il loro rimpatrio in caso di insolvenza da parte dell'organizzatore e/o del venditore;
12. invita gli Stati membri ad assicurare che i consumatori siano più prontamente informati sul loro diritto al risarcimento a termini di legge e sui modi in cui farlo valere;
13. prende atto del fatto che molti ricorsi riflettono la delusione del consumatore per un'informazione ingannevole o incompleta; chiede una revisione delle norme minime d'informazione e la loro applicazione a tutto il materiale descrittivo o promozionale e non al solo opuscolo turistico;
14. chiede che l'organizzatore e/o il venditore siano obbligati a informare il consumatore di qualsiasi circostanza di cui siano al corrente suscettibile di influire sull'andamento soddisfacente della vacanza (ad esempio lavori di costruzione nell'albergo, nell'area circostante e/o nelle vicinanze);
15. raccomanda che l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il quale stabilisce che i termini del contratto siano comunicati al consumatore prima della conclusione del contratto, sia modificato in modo da rendere obbligatorio che il consumatore riceva copia completa della conferma della prenotazione/dei termini del contratto da parte dell'organizzatore e/o del venditore entro 7 giorni dalla firma del contratto;
16. chiede che l'organizzatore, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, informi il consumatore di qualsiasi cambiamento di rilievo nelle condizioni fondamentali della vacanza al più tardi 14 giorni prima della data della partenza;
17. sollecita gli Stati membri ad assicurare una maggiore conformità alle norme convenute per quanto riguarda la classificazione degli alloggi onde evitare di fuorviare e/o confondere il consumatore;
18. sollecita norme più rigorose per quanto riguarda i supplementi per persone sole, i quali non soltanto penalizzano genitori soli e persone anziane ma possono talvolta iniquamente condurre all'offerta di sistemazioni di qualità inferiore;
19. chiede che siano fornite maggiori informazioni circa la possibilità di accesso ad alloggi di vacanza per consumatori disabili, con l'adozione da parte di tutti gli Stati membri di definizioni comuni concernenti aspetti quale, ad esempio, l'accesso mediante sedia a rotelle;
20. chiede che l'articolo 5, paragrafo 1 sia rafforzato al fine di definire più dettagliatamente i requisiti relativi agli obblighi del settore turistico di fornire ai consumatori informazioni in materia sanitaria esaustive ed adeguate al luogo di destinazione della vacanza;
21. chiede che vengano fissati limiti rigorosi alla maggiorazione post-contrattuale dei prezzi ovvero all'applicazione di prezzi fluidi in conseguenza di presunte, possibili modifiche nei tassi di cambio, prezzi dei carburanti, tasse ecc., con un periodo limite esteso ad almeno 30 giorni prima della data del viaggio;
22. esorta la Commissione a procedere con energia al completamento del "Cielo unico europeo" che potrebbe contribuire significativamente a ridurre i ritardi nel traffico aereo e ad eliminare uno dei principali motivi di scontento del consumatore;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.