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Procedura : 2000/0159(COD)
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Ciclo del documento : A5-0097/2002

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A5-0097/2002

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P5_TA(2002)0161

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Mercoledì 10 aprile 2002 - Strasburgo
Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ***II
P5_TA(2002)0161A5-0097/2002
Risoluzione
 Testo consolidato
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (11356/1/2001 – C5&nbhy;0637/2001 – 2000/0159(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione comune del Consiglio (11356/1/2001 – C5&nbhy;0637/2001),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 347(2)),

–  vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 316(3)),

–  visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–  visto l'articolo 80 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5&nbhy;0097/2002),

1.  modifica come segue la posizione comune;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 109.
(2) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 195.
(3) GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 303.


Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 aprile 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
P5_TC2-COD(2000)0159

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)  Le disparità tra le leggi o le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri in merito alla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche possono creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nella Comunità, con un impatto diretto quindi sull'istituzione e sul funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, è necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo campo e contribuire alla tutela della salute umana e a un recupero e ad uno smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(2)  Nella riunione tenutasi a Nizza il 7, 8 e 9 dicembre 2000 il Consiglio europeo ha approvato la risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2000 sul principio di precauzione.

(3)  La comunicazione della Commissione, del 30 luglio 1996, sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, sottolinea la necessità di ridurre il tenore di sostanze pericolose nei rifiuti, indicando i potenziali benefici di regole su scala comunitaria per limitare la presenza di tali sostanze nei prodotti e nei processi di produzione.

(4)  La risoluzione del Consiglio, del 25 gennaio 1988, concernente un programma d'azione della Comunità contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio,(5) invita la Commissione a proseguire senza indugio lo sviluppo di misure specifiche analoghe a quelle previste in detto programma. Bisogna proteggere anche la salute umana e occorre quindi una strategia globale che limiti in particolare l'uso di cadmio e incoraggi la ricerca sui prodotti di sostituzione. La risoluzione sottolinea che l'uso del cadmio va limitato ai casi per i quali non esistono alternative appropriate.

(5)  Le prove disponibili indicano che le misure sulla raccolta, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui alla direttiva 2002/..../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (6) sono necessarie per ridurre i problemi di gestione dei rifiuti legati ai metalli pesanti e ai ritardanti di fiamma in questione. Malgrado queste misure, tuttavia, parti significative di RAEE continueranno a finire nelle attuali vie di smaltimento. Anche se i RAEE fossero raccolti separatamente e sottoposti a processi di riciclo, il loro tenore di mercurio, cadmio, piombo, cromo VI, PBB e PBDE potrebbe presentare rischi per la salute o l'ambiente.

(6)  Tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica, la maniera più efficace di garantire una riduzione significativa dei rischi per la salute e l'ambiente legati a queste sostanze in modo da raggiungere il livello prescelto di protezione nella Comunità è la sostituzione di queste sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche con materie sicure o più sicure. Imponendo una restrizione dell'uso di tali sostanze pericolose aumenteranno probabilmente le possibilità e la convenienza economica del riciclo di RAEE e diminuirà l'impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli impianti di riciclo.

(7)  Le sostanze cui si applica la presente direttiva sono scientificamente studiate e valutate e sono state oggetto di varie misure a livello comunitario e nazionale.

(8)  Tenendo conto degli orientamenti e delle raccomandazioni internazionali esistenti, le disposizioni della presente direttiva si basano su una valutazione dei dati scientifici e tecnici disponibili. Esse sono necessarie per raggiungere il livello prescelto di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, avuto riguardo ai rischi che potrebbero subentrare nella Comunità in assenza di tali disposizioni. Esse saranno periodicamente riesaminate e, se necessario, adattate per tener conto di nuove informazioni tecniche e scientifiche.

(9)  La presente direttiva si deve applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti, come la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (7).

(10)  Occorre tener conto dello sviluppo tecnico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche prive di metalli pesanti, PBDE e PBB. Sulla base di riscontri scientifici e tenendo conto del principio di precauzione, si dovrebbe esaminare il divieto di altre sostanze pericolose, da sostituire con sostanze alternative più rispettose dell'ambiente che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori.

(11)  Le esenzioni dall'obbligo di sostituzione devono essere concesse se la sostituzione non è possibile dal punto di vista scientifico e tecnico oppure se gli impatti negativi sull'ambiente o sulla salute causati dalla sostituzione possono superare i benefici per le persone e l'ambiente legati alla sostituzione. La sostituzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche dev'essere inoltre effettuata in modo compatibile con la salute e la sicurezza degli utilizzatori delle apparecchiature stesse.

(12)  Dato che il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti sono fattori positivi, è necessario disporre di pezzi di ricambio.

(13)  L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle esenzioni dagli obblighi in materia di eliminazione graduale e di divieto delle sostanze pericolose dovrebbe essere stabilito dalla Commissione secondo una procedura di comitato.

(14)  Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1 

Scopo

La presente direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Fatto salvo l'articolo 6, la presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della direttiva 2002/.../CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.

2.  La presente direttiva si applica ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti.

3.  La presente direttiva non si applica al reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti immessi sul mercato prima della data indicata all'articolo 4, paragrafo 1, ivi incluso il reimpiego di tali componenti in nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

   a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche", le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A della direttiva 2002/.../CE (RAEE) e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
  b) "produttore", chi, qualunque sia la tecnica di vendita, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza(9):
   i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio,
   ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i),
   iii) importa o esporta tali apparecchiature in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale.

Articolo 4

Prevenzione

1.  A partire dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri provvedono affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE).

2.  Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate nell'allegato.

3.  Inoltre, il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di ricambio delle apparecchiature e ai prodotti destinati alla riparazione di queste ultime, immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2006.

4.  Non appena disponibili i necessari riscontri scientifici, e fatte salve le competenze della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono del divieto di altre sostanze pericolose e della loro sostituzione con sostanze alternative più rispettose dell'ambiente, che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori.

Articolo 5

Adattamento al progresso tecnico e scientifico

1.  Le modificazioni necessarie ad adeguare l'allegato al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ai fini seguenti:

   a) stabilire, se necessario, valori massimi di concentrazione al di sotto dei quali è tollerata la presenza delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nei materiali e componenti specifici delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
   b) esonerare materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dalla disposizione dell'articolo 4, paragrafo 1 se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui a detta disposizione è tecnicamente o scientificamente impossibile, oppure se gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori;
   c) procedere ad un riesame di ciascuna esenzione di cui all'allegato almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall'allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.

2.  Prima di modificare l'allegato a norma del paragrafo 1, la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di riciclo e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori. I loro pareri sono trasmessi al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione rende conto delle informazioni ricevute.

Articolo 6

Riesame

Entro ...*(10) la Commissione riesamina le misure previste nella presente direttiva per tener conto, se necessario, di nuovi riscontri scientifici.

In particolare, la Commissione presenta, entro detto termine, proposte per includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature rientranti nelle categorie 8 e 9 previste all'allegato I A della direttiva 2002/.../CE (RAEE).

La Commissione inoltre esamina la necessità di adeguare l'elenco delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sulla base di riscontri scientifici e tenendo conto del principio di precauzione, e se del caso presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per tali adeguamenti.

All'atto del riesame particolare attenzione deve essere riservata all'impatto sull'ambiente e sulla salute umana di altre sostanze e materiali pericolosi utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Commissione esamina la possibilità di sostituire tali sostanze e materiali e presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per rafforzare, se del caso, le disposizioni dell'articolo 4.

Articolo 7

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (11).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 9

Attuazione

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...*(12). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 195 e GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 303.
(2) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 38.
(3) GU C 148 del 18.5.2001, pag. 1.
(4) Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 109), posizione comune del Consiglio del 4 dicembre 2001 e posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002.
(5) GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.
(6) GU L
(7) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(9) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
(10)* Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(11) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 96/350/CE (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).
(12)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO

Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 1

1.  Mercurio in lampade fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.

2.  Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di 

   alofosfato 10 mg
   trifosfato con tempo di vita normale 5 mg
   trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg

3.  Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.

4.  Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate nel presente allegato.

5.  Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.

6.  Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35%  di piombo in peso, alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.

7. −  Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature, stagno-piombo contenenti più dell'85% di piombo).

   Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array (esenzione concessa fino al 2010).
   Piombo in saldature per apparecchiature di infrastruttura di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni.
   Piombo in componenti elettronici in cercamica (per esempio dispositivi piezoelettrici).

8.  Cadmiatura, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991(1) recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE (2) relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

9.  Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.

Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione valuta le applicazioni relative a:

   octaBDE, decaBDE,
   mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali,
   piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un termine specifico per l'esecuzione), e
   piombo in lampadine elettriche,
  

in via prioritaria per stabilire quanto prima se le disposizioni in materia debbano essere modificate di conseguenza.

(1) GU L 186 del 12.7.1991, pag. 59.
(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

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