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Mercoledì 10 aprile 2002 - Strasburgo
Immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere) ***II
P5_TA(2002)0162
Risoluzione
 Testo consolidato
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere) (12332/1/2001 – C5&nbhy;0638/2001 – 2001/0018(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione comune del Consiglio (12332/1/2001 – C5&nbhy;0638/2001),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 12(2)),

–  vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 555(3)),

–  visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–  visto l'articolo 80 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5&nbhy;0090/2002),

1.  modifica come segue la posizione comune;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 286.
(2) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 112.
(3) GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 472.


Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 aprile 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere)
P5_TC2-COD(2001)0018

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)  A norma dell'articolo 14 del trattato dev'essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(2)  I rischi per l'ambiente presentati dal pentabromodifenil etere (pentaBDE) sono stati valutati in base al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (4). La valutazione dei rischi ha individuato la necessità di ridurre i rischi che il pentaBDE presenta per l'ambiente. Nel parere del 4 febbraio 2000 il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) ha confermato le conclusioni della valutazione del pentaBDE e ha ribadito la necessità di ridurre i rischi al fine di proteggere l'ambiente. Nel parere del 19 giugno 2000 il CSTEE ha inoltre confermato l'inquietudine circa l'esposizione al pentaBDE dei bambini allattati al seno ed il fatto che i crescenti livelli di pentaBDE nel latte materno potrebbero essere riconducibili ad un uso non ancora identificato.

(3)  Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 la Commissione ha adottato una raccomandazione  relativa ad una strategia di riduzione dei rischi presentati dal pentaBDE, la quale prevede restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di pentaBDE al fine di controllare i rischi per l'ambiente. La Commissione ha inoltre raccomandato che ogni futuro provvedimento prenda in considerazione gli aspetti relativi al rischio d'esposizione dei neonati tramite il latte materno.

(4)  Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, l'immissione sul mercato e l'uso del pentaBDE e l'immissione sul mercato di articoli contenenti pentaBDE dovrebbero essere vietati.

(5)  Gli eteri di difenile tecnici disponibili in commercio sono miscele e contengono molecole con un numero variabile di atomi di bromo. L'ottabromodifenil etere (octaBDE) tecnico contiene principalmente octaBDE ed eptaBDE, ma anche pentaBDE. Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, l'uso di octaBDE contenente più dello 0,1% di pentaBDE non dovrebbe più essere ammesso dal momento che l'uso di pentaBDE sarà limitato. Inoltre, malgrado le valutazioni del rischio per l'octaBDE e il decaDBE non siano state tuttora completate, l'immissione sul mercato e l'uso di tali sostanze dovrebbero essere limitati, dato che le attuali valutazioni hanno già accertato l'esistenza di rischi ben precisi per la salute umana e l'ambiente.

(6)  La presenza di pentaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1% può essere identificata per mezzo di tecniche analitiche quali la GC-MS (gascromatografia/spettrometria di massa). Tali tecniche sono in grado di distinguere tra l'octaBDE ed il pentaBDE tecnici.

3.  La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria in materia di prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori, stabilita nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(5), e nelle singole direttive basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)(6), e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (7),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [...] *(8). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...] *(9)*.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(1) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 112 e GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 472.
(2) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 27.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 6 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 286), posizione comune del Consiglio del 6 dicembre 2001 e posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002.
(4) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
(5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(6) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 del 1°.6.1999, pag. 66).
(7) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(8)* Dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(9)** Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono aggiunti i seguenti punti [XX], [XXI] e [XXII]:

"[XX] difenil etere, derivato

pentabromato

C12H5Br5O

Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa.

Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa.

[XXI] difenil etere, derivato octabromato

C12H2Br8O

Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa.

Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa.

[XXII] difenil etere, derivato decabromato

C12Br10O

Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa.

Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa.

Le presenti disposizioni sono applicabili al più tardi dal 1° gennaio 2006, a meno che la valutazione dei rischi effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 concluda che il decaBDE non dà luogo ad alcuna preoccupazione."

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