Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/2002 dell'Unione europea per l'esercizio 2002 (7033/2002 – C5-0131/2002 – 2002/2043 (BUD))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 272 del trattato CE, l'articolo 78 del trattato CECA e l'articolo 177 del trattato Euratom,
– visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001(1), e in particolare il suo articolo 15,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002, come adottato definitivamente il 13 dicembre 2001(2),
– visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(3),
– visto il progetto preliminare del bilancio rettificativo n. 2/2002 dell'Unione europea per l'esercizio 2002, presentato dalla Commissione il 27 febbraio 2002 (SEC(2002) 222),
– visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/2002 adottato dal Consiglio il 12 marzo 2002 (7033/2002 – C5-0131/2002),
– visti l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0109/2002),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2002 ha per scopo l'iscrizione in bilancio di un importo preliminare di EUR 10 miliardi del saldo positivo riportato dal 2001 (risultante dal sottoutilizzo degli stanziamenti previsti nel 2001), oltre a EUR 1,2 miliardi di saldo positivo già iscritti in bilancio,
B. considerando che tale progetto ricalcola il finanziamento del bilancio 2002 sulla base della nuova decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(4), entrata in vigore il 1° marzo 2002,
C. considerando che questo Parlamento aveva adottato la sua posizione(5) sulla proposta relativa alle nuove risorse proprie già il 17 novembre 1999, vale a dire soli tre mesi dopo essere stato consultato, per evitare di ritardare l'entrata in vigore della detta decisione,
D. considerando che le disposizioni della nuova decisione relativa alle risorse proprie erano già state applicate dalla Commissione per il calcolo della parte di risorse del progetto preliminare 2002,
E. considerando che la Commissione ha dovuto presentare la lettera rettificativa n. 3/2002 poco dopo la seconda lettura in Parlamento del bilancio 2002 , per poter applicare nuovamente le disposizioni della decisione del 1994 relativa alle risorse proprie per il calcolo dello stato delle entrate, in quanto alcuni Stati membri non avevano potuto ratificare la nuova decisione in tempo utile,
F. considerando che, in forza della nuova decisione relativa alle risorse proprie, gli Stati membri sono autorizzati a ritenere una maggiore percentuale di risorse proprie tradizionali per le spese di riscossione e che il BRS in esame tiene conto di questo adeguamento,
G. considerando che è assai dubbio che tale aumento delle spese di riscossione ritenute (che passano dal 10 al 25%) sia giustificabile, tenuto conto delle spese realmente sostenute dagli Stati membri per riscuotere le risorse proprie tradizionali,
H. prendendo atto che la Commissione presenterà il saldo definitivo relativo al 2001 in un altro BRS, nel maggio 2002,
1. ritiene inopportuno che il numero delle procedure di bilancio sia inutilmente moltiplicato per presentare bilanci rettificativi e suppletivi e invita la Commissione a fare uso del suo diritto di iniziativa in maniera più razionale;
2. constata che la prima stima delle eccedenze dell'esercizio precedente è assai elevata; domanda alla Commissione di presentare, per il mese di maggio 2002, un'analisi delle cause di tale inaccettabile situazione, al fine di determinare, per ogni singola voce, se la responsabilità debba essere imputata alla gestione della Commissione, agli Stati membri, alle autorità regionali e/o ai beneficiari;
3. constata, ancora una volta, che la mancanza di flessibilità del sistema esclude la possibilità di utilizzare stanziamenti non utilizzati per finanziare altre esigenze, e invita istantaneamente la Commissione a presentare proposte in merito;
4. ritiene che, entro i limiti del massimale attuale, andrebbero resi disponibili ora ulteriori stanziamenti di pagamento per il 2002, in modo da non aumentare incautamente il saldo dei futuri residui da liquidare (RAL); adotta tale punto di vista specialmente alla luce del fatto che la Commissione ha indicato che già per il bilancio 2003 si prevede una situazione difficile per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento; invita la Commissione a presentare, con il BRS n. 3/2002, una valutazione esauriente e più accurata dei fabbisogni per il 2002;
5. accoglie con favore la decisione di inserire emendamenti al progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 2/2002 del Consiglio;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, corredata degli emendamenti, al Consiglio e alla Commissione.