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Procedura : 2001/0199(COD)
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Ciclo del documento : A5-0139/2002

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A5-0139/2002

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P5_TA(2002)0294

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Martedì 11 giugno 2002 - Strasburgo
Indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari ***I
P5_TA(2002)0294A5-0139/2002
Risoluzione
 Testo consolidato
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (COM(2001) 433 – C5&nbhy;0404/2001 – 2001/0199(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 433(1)),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5&nbhy;0404/2001),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5&nbhy;0139/2002),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 257.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 giugno 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari
P5_TC1-COD(2001)0199

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  Per raggiungere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto ad essere informati è necessario garantire, per quanto riguarda i prodotti alimentari, un'informazione adeguata dei consumatori, in particolare indicando tutti gli ingredienti sulle etichette.

(2)  Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità(4), alcune sostanze possono non figurare nell'elenco degli ingredienti.

(3)  Taluni ingredienti che rientrano nella composizione dei prodotti alimentari sono all'origine di allergie o intolleranze nei consumatori nella Comunità, e alcune di queste allergie o intolleranze rappresentano un pericolo per la salute delle persone che ne soffrono.

(4)  Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha dichiarato che l'incidenza delle allergie alimentari è tale che esse condizionano la vita di numerose persone, provocando loro malattie di cui alcune sono benigne, ma altre possono anche rivelarsi mortali.

(5)  Il SCF ha riconosciuto che, tra gli allergeni alimentari più diffusi, si trovano il latte vaccino, la frutta, le leguminose (in particolare le arachidi e la soia), le uova, i crostacei, le noci, i pesci, gli ortaggi (sedano e altri alimenti della famiglia delle Ombrellifere), il grano e altri cereali; esso ha ritenuto anche che gli additivi alimentari possano essere all'origine di reazioni indesiderate e che spesso sia difficile evitarli, dal momento che non tutti sono indicati sulle etichette dei prodotti.

(6)  Gli allergeni alimentari più diffusi intervengono nella composizione di una grande varietà di alimenti preparati.

(7)  Anche se l'etichetta, che si rivolge all'insieme dei consumatori, non dev'essere considerata uno strumento d'informazione unico e sostitutivo del ruolo dei medici, è tuttavia opportuno aiutare per quanto possibile i consumatori che soffrono di allergie o intolleranze, fornendo loro un'informazione più completa sulla composizione dei prodotti.

(8)  L'elenco delle sostanze allergeniche comprende gli alimenti e ingredienti riconosciuti capaci di provocare un'ipersensibilità e che potrebbero beneficiare di una deroga prevista dalla direttiva 2000/13/CE. Per poter seguire l'evoluzione delle conoscenze scientifiche nel settore è importante poter aggiornare rapidamente il suddetto elenco in caso di necessità. Detti aggiornamenti devono aver luogo sotto forma di misure d'applicazione di natura tecnica, la cui adozione deve essere di competenza della Commissione, in modo da semplificare e accelerare la procedura.

(9)  Per informare meglio tutti i consumatori e tutelare la salute di alcune fasce, è opportuno rendere obbligatoria l'inclusione nell'elenco di tutti gli ingredienti presenti in un determinato alimento e, per le sostanze riconosciute come allergeniche, la loro indicazione sotto il nome specifico in tutti i casi, comprese le bevande alcoliche, senza possibilità di utilizzare il nome della categoria di appartenenza o, per quanto riguarda gli additivi, senza esenzione dall'obbligo d'inserimento nell'elenco degli ingredienti.

(10)  Al fine di prevenire il rischio di etichettature troppo complesse e poco leggibili, è opportuno prevedere modalità che consentano di evitare un eccessivo allungarsi dell'elenco degli ingredienti, fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. È inoltre necessario, per tenere conto dei vincoli tecnici connessi alla fabbricazione dei prodotti alimentari, autorizzare una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'etichettatura degli ingredienti utilizzati in scarsa quantità.

(11)  Occorre modificare di conseguenza la direttiva 2000/13/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2000/13/CE è così modificata:

1.  L'articolo 6 è così modificato:

a)  È inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"

3 bis. Fatte salve le norme da adottare in forza del paragrafo 3, la presenza di uno o più ingredienti elencati all'allegato III bis in una delle bevande di cui al paragrafo 3 deve essere menzionata, a meno che l'ingrediente in oggetto sia indicato sotto il suo nome specifico nella denominazione di vendita della bevanda. L'indicazione prevede il termine "contiene" seguito dal nome degli ingredienti interessati.

Ove necessario possono essere adottate modalità di applicazione del primo comma secondo le seguenti procedure:

   a) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio*, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del medesimo;
   b) per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio**, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del medesimo;
   c) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio***, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del medesimo;
   d) per gli altri prodotti, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della presente direttiva.
  

_______________________

  

* GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

  

** GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

  

*** GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1)

"

b)  Il paragrafo 5, secondo comma, è così modificato:

i)  Il quarto trattino è sostituito dal seguente:

"
   - – quando tipi diversi di frutta, verdura o di funghi, nessuno dei quali predomini nel peso in modo significativo, e che siano mescolati in proporzioni suscettibili di variare, siano utilizzati, mescolati, come ingredienti di un prodotto alimentare, essi possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione comune di "frutta", "verdura" o "funghi" seguita dalla menzione del tipo "in proporzione variabile", immediatamente seguita dall'enumerazione dei tipi di frutta, verdura o funghi presenti; in tal caso, il miscuglio è indicato nell'elenco degli ingredienti, conformemente al primo comma, in funzione del peso dell'insieme dei frutti, legumi o funghi presenti;
" "
   ii) è aggiunto il sesto trattino seguente:
   - quando ingredienti analoghi e sostituibili tra loro sono passibili di essere utilizzati nella fabbricazione o preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, è possibile, purché costituiscano meno del 5% del prodotto finito, indicarli nell'elenco degli ingredienti con l'ausilio della menzione "… e/o …", qualora almeno uno su al massimo due ingredienti sia presente nel prodotto finito, o della menzione "contiene almeno uno dei seguenti ingredienti: …, …," qualora almeno uno su al massimo tre ingredienti sia presente nel prodotto finito.
"

c)  Il paragrafo 8, secondo comma, è sostituito dal seguente:

"

L'enumerazione prevista al primo comma non è obbligatoria nei casi seguenti:

  a) per i seguenti ingredienti composti, ad eccezione degli additivi salvo il disposto del paragrafo 4, lettera c):

miscele di spezie e/o piante aromatiche pari a meno del 2% del prodotto finito;
   b) quando l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio indicare l'elenco degli ingredienti.

" "

10.  Le disposizioni del paragrafo 4, lettera c), punti ii), primo trattino e iii), del paragrafo 6, secondo comma, primo trattino e del paragrafo 8, secondo comma, non si applicano agli ingredienti elencati all'allegato III bis.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare elabora entro ... * i criteri scientifici per l'inserimento di ingredienti nell'allegato III bis e riesamina quest'ultimo a intervalli regolari di due anni.

L'allegato III bis può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

________________

* Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva

"
   d) È aggiunto il seguente paragrafo 10:

2.  All'allegato I, sono soppresse le denominazioni "frutta candita" e "ortaggi", nonché le relative definizioni.

3.  È inserito l'allegato III bis il cui testo figura all'allegato della presente direttiva.

Entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva la Commissione fissa una serie di orientamenti dettagliati per l'interpretazione dell'allegato III bis.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per:

   ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2004,
   vietare i prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2005, mentre i prodotti immessi nel mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere tuttavia venduti fino a esaurimento delle scorte.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(1) GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 257.
(2) GU C 80 del 3.4.2002, pag. 35.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002.
(4) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.


ALLEGATO

"ALLEGATO III bis

Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis e 10

Cereali contenenti glutine e prodotti a base di cereali contenenti glutine

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Uova e prodotti a base di uova

Pesci e prodotti a base di pesce

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Soia e prodotti a base di soia

Latte e prodotti del latte (compreso il lattosio)

Frutta con guscio e prodotti derivati

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

Solfito in concentrazioni pari ad almeno 10 mg/kg

Sedano e prodotti a base di sedano

Senape e prodotti a base di senape

Lupino"

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