Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento CE n. 2236/95 del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (COM(2002) 134 – C5&nbhy;0130/2002 – 2001/0226(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 134),
– visti l'articolo 156, paragrafo 1 e l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5&nbhy;0130/2002),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5&nbhy;0188/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che le conseguenze finanziarie della proposta siano compatibili con l"attuale massimale a norma della rubrica 3 delle prospettive finanziarie, senza applicare alcuna restrizione agli altri programmi attualmente finanziati a titolo della stessa rubrica;
3. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 luglio 2002 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4) ,
considerando quanto segue:
(1)I ritardi accumulati nel finanziamento della rete transeuropea di trasporto sono pari al 60% della dotazione globale prevista a sostegno dei progetti. Gravi problemi devono ancora essere risolti per quanto riguarda i 14 progetti prioritari approvati al Consiglio europeo di Essen e a tal fine risulta necessario un aumento del livello del cofinanziamento comunitario.
(2)La Commissione dovrebbe elaborare una valutazione sulla responsabilità degli Stati membri nell"esecuzione dei progetti. Sulla base di tale valutazione la Commissione dovrebbe presentare una proposta per migliorare la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri.
(3) L'aumento del traffico nell'ultimo decennio, e in particolare dell'autotrasporto pesante, ha portato ad un maggior congestionamento ed inquinamento in tutto il territorio comunitario. L'attuale capacità della rete stradale e dell'infrastruttura ferroviaria è tutt'altro che ottimale e le tratte transfrontaliere sono gli elementi più deboli; il forte ritardo nell'attuazione della rete transeuropea dei trasporti si spiega con il fatto che i progetti di collegamento ferroviario transfrontaliero implicano grandi opere infrastrutturali, come la costruzione di gallerie o ponti di notevole lunghezza. In presenza di questi fattori, l'efficienza economico-finanziaria dei progetti è spesso fortemente limitata. Questi forti ritardi nell"attuazione dei progetti di trasporto riguardano in particolare progetti ferroviari transfrontalieri relativi a zone caratterizzate da barriere naturali quali le Alpi e i Pirenei.
(4) I collegamenti transfrontalieri nel settore delle reti dell'energia sono importanti per garantire il buon funzionamento del mercato interno, la sicurezza dell"approvvigionamento e l'uso ottimale delle infrastrutture di energia esistenti. Occorre, quindi, prevedere la possibilità di estendere il vantaggio di un contributo finanziario più elevato alla fase di sviluppo dei progetti prioritari delle reti dell"energia, senza che ciò comporti un aumento dei fondi comunitari previsti per le reti dell"energia nelle prospettive finanziarie 2003 – 2006. Questi aiuti riguardano progetti prioritari delle reti di energia eseguiti da specifiche imprese, che sono necessari nell'interesse dell'economia europea benché non redditizi sul piano aziendale, e che non comportano distorsioni della concorrenza.
(5) Occorre adottare disposizioni per concedere un contributo maggiorato sino al 20% dei costi complessivi dell'investimento per i progetti relativi alle strozzature transfrontaliere della rete ferroviaria e per i progetti ai confini con i paesi candidati, purché concorrano notevolmente al miglioramento della rete transeuropea istituita con decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti(5).
(6) Poiché la realizzazione dei progetti transfrontalieri ai confini dei paesi candidati può risultare difficile a causa di ostacoli di natura finanziaria, appare opportuno predisporre finanziamenti addizionali, ricorrendo anche a capitali privati, per i più urgenti interventi di miglioria riguardanti le infrastrutture di trasporto ai confini con tali paesi. La potenziale redditività e il valore aggiunto economico e sociale dei progetti e la loro compatibilità con l'obiettivo della mobilità sostenibile dovrebbero essere opportunamente valutati. I fondi destinati agli specifici progetti riguardano il periodo 2003-2006, indipendentemente dalla data di adesione dei nuovi Stati membri
(7)Il 26 marzo 2002 il Consiglio "Trasporti" ha raggiunto un accordo sugli aspetti giuridici dell"impresa comune GALILEO, in virtù del quale un importo di 450 milioni EUR verrà mobilitato per il finanziamento della fase di sviluppo e assegnato all"impresa comune GALILEO.
(8) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio(6), devono essere adeguate alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).
(9) La dotazione finanziaria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2236/95 deve essere aumentata al fine di finanziare i più urgenti interventi di miglioria riguardanti infrastrutture di trasporto ai confini con i paesi candidati. Un tale aumento dovrebbe essere compatibile con l'attuale massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie senza applicare alcuna restrizione agli altri programmi attualmente finanziati a titolo della stessa rubrica. A norma del paragrafo 33 dell"accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(8) che riguarda i programmi pluriennali adottati secondo la procedura di codecisione, la Commissione illustra con precisione i motivi che la inducono a discostarsi dal quadro finanziario approvato, tenendo in debito conto i risultati ottenuti nell"attuazione del programma. Prima di riassegnare i fondi nell"ambito dei progetti di trasporto la Commissione consulta l"autorità di bilancio per assicurarsi che tale riassegnazione sia in linea con le priorità stabilite dal Parlamento europeo. Per conseguire gli obiettivi delle reti transeuropee di trasporto ed affrontare con successo le sfide dell'allargamento in materia di politica dei trasporti, è necessario che le prossime prospettive finanziarie prevedano un notevole aumento delle risorse finanziarie da destinare ai progetti di trasporto.
(10) Il regolamento (CE) n. 2236/95 deve essere modificato di conseguenza.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue:
1) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"
3. Indipendentemente dalla forma di intervento prescelta, l'importo totale del contributo comunitario assegnato ai sensi del presente regolamento non deve superare il 10% del costo totale dell'investimento. Tuttavia l'importo totale del contributo comunitario potrà eccezionalmente raggiungere il 20% del costo totale dell'investimento nei seguenti casi:
a)
progetti per eliminare le strozzature transfrontaliere del sistema ferroviario e/o completare raccordi mancanti in aree in cui le barriere naturali ostacolano la libera circolazione delle merci e delle persone, che promuovano la sicurezza e che possano contribuire notevolmente alla riduzione degli squilibri tra modi di trasporto e al miglioramento del trasporto intermodale su rotaia, strada e idrovia sulla rete transeuropea di trasporto stabilita con la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti*;
b)
altri progetti per eliminare le strozzature ferroviarie ai confini con i paesi candidati, che rechino un beneficio particolarmente elevato in termini di miglioramento della sicurezza e riduzione della congestione sulla rete transeuropea di trasporto;
c)
progetti relativi ai sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite di cui all'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE;
d)
determinati progetti prioritari delle reti di energia, che vengono menzionati nella decisione n. .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [recante modifica della decisione n. 1254/96/CE che stabilisce una serie di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell"energia]**. Al fine di determinare questi progetti prioritari delle reti di energia, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, in cui sono elencate e descritte le azioni che dovrebbero permettere una più rapida ultimazione del progetto prioritario interessato nel caso di un aumento del contributo comunitario dal 10% al 20% dei costi totali;
e)
progetti di reti transeuropee di telecomunicazione, senza aumento dell"importo globale degli stanziamenti.
______________________
* GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.
** GU L ….
"
2)All'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:
"
2 ter. Qualora, trascorsi 10 anni dalla concessione del contributo finanziario per un'azione, la stessa non sia stata completata, la Commissione procede al recupero dei finanziamenti concessi. In caso di progetti di dimensioni eccezionali o di ritardi non ragionevolmente prevedibili, la Commissione può derogare a tale termine.
"
3) L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 17
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da un rappresentante della Banca europea per gli investimenti che non vota. I paesi candidati possono partecipare alle attività del comitato in qualità di osservatori nel caso in cui siano interessati da un punto specifico iscritto all"ordine del giorno.
Il comitato è presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Quando è fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio *, fatto salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.
______________________
* GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
"
4)All'articolo 18, il primo comma è sostituito dal seguente:
"
La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è pari a 4 700 milioni di euro e sarà oggetto di una revisione a metà percorso sulla base dell'attuazione del presente regolamento.
L"assegnazione dei fondi è subordinata al livello quantitativo e qualitativo della realizzazione, tenendo conto anche del contributo dato alla riduzione dell"inquinamento atmosferico e della crescita del traffico. Il mancato utilizzo dei fondi comporta l"annullamento degli stanziamenti d"impegno dopo n +2 anni.
"
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1).