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Procedura : 2001/0266(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0218/2002

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A5-0218/2002

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P5_TA(2002)0345

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Martedì 2 luglio 2002 - Strasburgo
Accise sugli oli minerali che contengono biocarburanti e sui biocarburanti *
P5_TA(2002)0345A5-0218/2002

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modificazione della direttiva 92/81/CEE riguardo alla facoltà di applicare aliquote di accise ridotte a taluni oli minerali che contengono biocarburanti e ai biocarburanti (COM(2001) 547 – C5&nbhy;0030/2002 – 2001/0266(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001)547(1)),

–   consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 93 del trattato CE (C5&nbhy;0030/2002),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5&nbhy;0218/2002),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 2 bis (nuovo)
(2 bis) Nel Libro bianco della Commissione "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte"1 si prevede che tra il 1990 e il 2010 le emissioni di CO2 collegate ai trasporti aumenteranno del 50% fino a raggiungere 1.113 miliardi di tonnellate e si ritiene che il trasporto stradale sia il principale responsabile di tale fenomeno con l"84% di emissioni di CO2 imputabili ai trasporti. Per motivi ecologici il Libro bianco chiede pertanto di ridurre la dipendenza dal petrolio (attualmente del 98%) nel settore dei trasporti attraverso l"impiego di carburanti alternativi quali i biocarburanti.
____________
1(COM(2001) 370).
Emendamento 2
CONSIDERANDO 4
(4)  La comunicazione della Commissione "Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile" sottolinea il ruolo significativo dei carburanti alternativi, fra cui i biocarburanti, per la lotta contro il cambiamento climatico e per lo sviluppo delle energie pulite.
(4)  La comunicazione della Commissione "Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile" sottolinea il ruolo significativo dei carburanti alternativi, fra cui i biocarburanti, per la lotta contro il cambiamento climatico e per lo sviluppo delle energie pulite. In tale contesto, va preso in considerazione anche l'olio vegetale puro spremuto a freddo, come l'olio di colza, che non subisce trattamenti chimici e può quindi essere prodotto in modo rispettoso dell'ambiente; inoltre i suoi sottoprodotti contengono anche proteine e possono quindi essere utilizzati come mangimi..
Emendamento 3
CONSIDERANDO 4 bis (nuovo)
(4 bis) Ai fini del rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di protezione dell"ambiente, le scelte politiche legate alla promozione dei biocarburanti debbono essere fatte minimizzando le conseguenze nefaste per l"agricoltura, l"occupazione, e la gestione del territorio.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 4 ter (nuovo)
(4 ter) Si valuta che nel 2020 il consumo mondiale di petrolio si aggirerà sui 115 milioni di barili al giorno rispetto ai circa 77 milioni di barili nel 2000. Il 71% della domanda finale di petrolio nel 2020 riguarderà il settore dei trasporti. Inoltre la Commissione, nella sua comunicazione "L'approvvigionamento petrolifero dell'Unione europea"1 prevede che la dipendenza dell"Unione europea dalle importazioni del petrolio passerà dall"attuale 75% a oltre l"85% nel 2020..
____________
1(COM(2000) 631).
Emendamento 21
CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)
(5 bis) Il maggiore uso di biocarburanti deve essere accompagnato da un'analisi accurata degli effetti ambientali per quanto concerne le coltivazioni, la trasformazione e il consumo delle materie prime. Un maggiore uso risulta opportuno solo se gli effetti ambientali presentano vantaggi indiscutibili rispetto all'impiego dei carburanti tradizionali. Vanno analizzati in particolare lo sfruttamento delle superfici, l'intensificazione dell'agricoltura, il rapporto con un uso sostenibile alternativo delle superfici, la protezione delle acque, l'efficienza energetica, il potenziale di gas a effetto serra, le caratteristiche di combustione e la formazione di particolato.
Emendamento 22
CONSIDERANDO 6 bis (nuovo)
(6 bis) Al fine di conseguire gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile e in particolare di rallentare i cambiamenti climatici, si avverte la necessità di differenziare i prezzi dei carburanti allo scopo di internalizzare i loro costi ecologici, sociali ed economici. Il cambiamento a lungo termine nell'Unione europea dovrebbe basarsi su un riesame a breve termine dell'attuale quadro giuridico.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 7
(7)  Bisogna pertanto istituire un sistema comunitario di riduzioni di accise a favore dei biocarburanti, al fine di favorire un migliore funzionamento del mercato interno e offrire un"adeguata certezza del diritto agli Stati membri e agli operatori economici.
(7)  Bisogna pertanto istituire un sistema comunitario di riduzioni e di esenzioni di accise a favore dei biocarburanti, al fine di favorire un migliore funzionamento del mercato interno e offrire un"adeguata certezza del diritto agli Stati membri e agli operatori economici, conformemente agli obiettivi intesi a promuovere l"impiego dei biocarburanti.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 7 bis (nuovo)
(7 bis) Le condizioni quadro nazionali più favorevoli in materia fiscale devono essere mantenute negli Stati membri in cui già esistano o siano introdotte prima del 1° gennaio 2003, fino al raggiungimento degli obiettivi quantitativi fissati nella presente direttiva per i biocarburanti prodotti nell'Unione europea.
Emendamento 7
CONSIDERANDO 10 bis (nuovo)
(10 bis) Attualmente non tutti i biocarburanti presenti sul mercato soddisfano criteri rigorosi di efficienza ecologica. In alcuni casi, la loro produzione comporta rilevanti consumi di energia ed emissioni di gas nocivi per il clima. Tuttavia, lo sviluppo tecnologico nel settore non può che apportare miglioramenti. E" necessario pertanto promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore della sostenibilità dei biocarburanti.
Emendamento 8
CONSIDERANDO 16 bis (nuovo)
(16 bis) L'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 92/81/CEE prevede che "il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione di oli minerali non è considerato come un fatto generatore dell'accisa fintantoché esso sia effettuato per i fini della produzione"; per scrupolo di equità, occorre pertanto prevedere che il consumo di biocarburanti all'interno di un'azienda agricola di produzione di biocarburanti non sia considerato come un fatto generatore dell'accisa fintantoché esso sia effettuato ai fini della produzione.
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS) (NUOVO)
Articolo 4, paragrafo 3 (direttiva 92/81/CEE)
3 bis. L'articolo 4, paragrafo 3 è così modificato:
3.  Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione di oli minerali non è considerato come un fatto generatore dell'accisa fintantoché esso sia effettuato per i fini della produzione.
Del pari, il consumo di biocarburanti all'interno delle aziende agricole e delle loro organizzazioni professionali di produzione dei biocarburanti non è considerato come un fatto generatore dell'accisa fintantoché esso sia effettuato per i fini della produzione.
Tuttavia, detto consumo è considerato come un fatto generatore dell'accisa se esso è effettuato per fini non connessi con la produzione e, in particolare, per la propulsione di veicoli a motore.
Emendamenti 10, 11 e 12
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 8 quater, paragrafo 2, comma 1 e 2 (direttiva 92/81/CEE)
2.  I livelli d"imposizione che gli Stati membri applicano ai prodotti costituiti dai biocarburanti di cui all'articolo 8 ter o che li contengono, possono essere inferiori a livelli minimi previsti dalla direttiva 92/82/CEE.
2.  I livelli d"imposizione che gli Stati membri applicano ai prodotti costituiti dai biocarburanti di cui all'articolo 8 ter o che li contengono, possono essere inferiori a livelli minimi previsti dalla direttiva 92/82/CEE. Per i carburanti che soddisfano criteri particolarmente ambiziosi in materia di efficienza ecologica dovrebbero essere fissate aliquote particolarmente basse. Per i biocarburanti puri potrà essere prevista un'esenzione fiscale totale.
Tuttavia, qualora tali prodotti siano destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante, il loro livello d"imposizione non può essere
Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 8 quater, paragrafo 3 (direttiva 92/81/CEE)
3.  Gli Stati membri che, al 1° gennaio 2001, esentavano dall'accisa prodotti costituiti unicamente da biocarburanti possono continuare ad applicare tale esenzione fino al 31 dicembre 2003.
soppresso
Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 8 quinquies, paragrafo 1 (direttiva 92/81/CEE)
1.  I prodotti che sono costituiti da biocarburanti di cui all'articolo 8 ter o che li contengono possono beneficiare, sotto controllo fiscale, di una riduzione supplementare di un valore equivalente alla riduzione di cui all'articolo 8 ter, quando sono consumati per i trasporti pubblici locali di passeggeri, compresi i taxi, e dai veicoli sotto la responsabilità di un'autorità pubblica.
1.  I prodotti che sono costituiti da biocarburanti di cui all'articolo 8 ter o che li contengono possono beneficiare, sotto controllo fiscale, di una riduzione supplementare di un valore equivalente alla riduzione di cui all'articolo 8 ter, quando sono consumati per i trasporti pubblici di passeggeri, compresi i taxi, e dai veicoli sotto la responsabilità di un'autorità pubblica.
Emendamento 15
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4
Articolo 8 octies (Direttiva 92/81/CEE)
Articolo 8 octies Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre 2003, e quindi ogni dodici mesi, l'elenco delle riduzioni d'accisa applicate conformemente al presente punto II bis.
Articolo 8 octies Gli Stati membri comunicano alla Commissione e al Parlamento europeo entro il 31 dicembre 2002, e quindi ogni dodici mesi, l'elenco delle riduzioni d'accisa applicate conformemente al presente punto II bis.
Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 8 nonies (direttiva 92/81/CEE)
Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sugli aspetti fiscali, economici, agricoli, energetici, industriali ed ambientali delle riduzioni concesse conformemente al presente punto II bis. Saranno oggetto di una relazione anche le esenzioni e le riduzioni complementari concesse a favore dei biocarburanti secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE. La Commissione presenta, se del caso, proposte per sopprimerle, modificarle o estenderne il campo d"applicazione."
Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sugli aspetti fiscali, economici, agricoli, energetici, industriali ed ambientali delle riduzioni concesse conformemente al presente punto II bis. Saranno oggetto di una relazione anche le esenzioni e le riduzioni complementari concesse a favore dei biocarburanti secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE. La Commissione presenta, se del caso, proposte per sopprimerle, modificarle o estenderne il campo d"applicazione."
Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 8 nonies bis (nuovo) (Direttiva 92/81/CEE)
Articolo 8 nonies bis
Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sui prezzi differenziati dei carburanti al fine di internalizzare i loro costi ecologici, sociali ed economici. La Commissione presenta, se del caso, proposte a tal fine.

(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 217.

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