Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti (COM(2001) 547 – C5&nbhy;0684/2001 – 2001/0265(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 547(1)),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5&nbhy;0684/2001),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori nonché della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5&nbhy;0244/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell"uso dei biocarburanti nei trasporti
deliberando conformemente alla procedura di cui all"articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio europeo riunitosi a Göteborg il 15 e il 16 giugno 2001 ha adottato una strategia per uno sviluppo sostenibile che prevede una serie di misure, tra cui lo sviluppo dei biocarburanti.
(2) Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e razionale fa riferimento l"articolo 174, paragrafo 1 del trattato, comprendono il petrolio, il gas naturale e i combustibili solidi, che sono fonti essenziali di energia ma sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.
(3)L'apporto netto di gas a impatto climatico durante tutto il ciclo di vita di un carburante riveste importanza decisiva. E' necessario tenere conto di tale fattore nella definizione di carburanti neutri dal punto di vista dell'impatto climatico, fattore che deve costituire un elemento propulsivo nello sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi produttivi. Potrebbe risultare possibile produrre carburanti da fonti diverse dalla biomassa riuscendo al tempo stesso a ridurre in notevole misura le emissioni nette di gas a impatto climatico.
(4)Esiste tuttavia un ampio ventaglio di biomassa rinnovabile che potrebbe essere utilizzata per produrre biocarburanti, a partire da colture agricole e forestali e dai residui e dal materiale di scarto della silvicoltura e dell'industria silvicola e agroalimentare. Inoltre, in alcuni casi, si ottengono anche sottoprodotti ricchi di proteine vegetali per l'alimentazione animale.
(5) L"energia impiegata dal settore dei trasporti rappresenta oltre il 30% del consumo finale di energia nella Comunità. Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare e tale espansione sarà percentualmente maggiore nei paesi candidati all'ampliamento successivamente alla loro integrazione nell'UE.
(6)Il Libro bianco della Commissione sulla politica europea dei trasporti(5) constata che tra il 1990 e il 2010 le emissioni di CO2 legate ai trasporti aumenteranno del 50% fino a raggiungere 1,113 miliardi di tonnellate e ritiene che il trasporto stradale sia il principale responsabile di tale fenomeno con l"84% di emissioni di CO2 imputabili ai trasporti. Per motivi ecologici il Libro bianco chiede pertanto di ridurre la dipendenza dal petrolio (attualmente del 98%) nel settore dei trasporti attraverso l"impiego di carburanti alternativi quali i biocarburanti.
(7) Il maggior uso dei biocarburanti nei trasporti fa parte del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al Protocollo di Kyoto e anche delle politiche necessarie per rispettare gli impegni assunti in altre sedi.
(8)I biocarburanti rappresentano uno strumento interessante a condizione che nella produzione agricola si osservino i principi della rotazione in un quadro di integrazione delle colture.
(9) Il maggiore uso dei biocarburanti nei trasporti è, senza escludere le altre possibilità di sostituzione dei carburanti di origine fossile, compreso il GPL, uno degli strumenti con cui la Comunità può ridurre la sua dipendenza energetica e influire sul mercato mondiale dei combustibili per i trasporti e quindi sulla sicurezza dell"approvvigionamento energetico nel medio e lungo periodo. Tale aspetto non dovrebbe tuttavia annullare l'importanza di uniformarsi alla normativa comunitaria esistente sulla qualità dei carburanti, le emissioni dei veicoli e la qualità dell'aria.
(10)La tecnologia di produzione dei biocarburanti è messa a punto, cosicché i motori dei veicoli attualmente in circolazione nell'UE possono essere alimentati senza alcun problema con il 5% di miscela di biocarburanti. Gli ultimi progressi tecnologici consentono di impiegare maggiori percentuali di biocarburante nella miscela. Vi sono paesi in cui si utilizzano già miscele di biocarburante del 10% e in percentuale superiore.
(11)La presente direttiva fa parte della strategia comunitaria per incentivare i carburanti alternativi. Essa è volta a promuovere la sicurezza dell"approvvigionamento energetico in Europa e a ridurre le conseguenze dell"aumento del trasporto stradale sull'ambiente. E" perciò opportuno sostenere misure a favore di carburanti alternativi, come il GPL, il gas naturale, compresso o liquefatto, e il dimetile etere, che possano contribuire a raggiungere tali obiettivi.
(12)La politica di ricerca degli Stati membri in materia di potenziamento dell'utilizzazione dei biocarburanti inserirà nei suoi programmi il cherosene, onde prevedere, ove ciò sia tecnicamente possibile e soddisfacente sul piano della sicurezza, l'utilizzazione di biocarburanti miscelati al cherosene, in particolare per i trasporti aerei.
(13)La politica di ricerca nel settore dei biocarburanti e dei carburanti alternativi deve essere sostenuta e rafforzata tanto a livello comunitario che a livello nazionale, alla luce dei potenziali benefici che i medesimi offrono all'Unione europea in campo ambientale, economico e sociale. Tale politica deve contemplare tutti i tipi di carburante, riguardare tutti i mezzi di trasporto e tutte le motorizzazioni. Peraltro, la politica di ricerca deve altresì riguardare e integrare gli studi sulle misure di tipo non tecnico (miglioramento della fluidità del traffico, modulazione dei mezzi di trasporto, ecc.).
(14)Il parco dei veicoli vincolati costituisce un grande potenziale per la ricerca e l'introduzione progressiva di biocarburanti e permettono una potenziale utilizzazione di biocarburanti ad elevata concentrazione. In alcune città già esiste un parco dei veicoli vincolati che funzionano con biocarburanti puri che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria nelle zone urbane. Nelle stazioni di servizio i carburanti con un tenore oltre il 5% devono essere chiaramente segnalati.
(15)Le misure proposte costituiscono un primo passo nell'attuazione di una strategia comunitaria a favore dei carburanti alternativi. In tale contesto, la comunicazione della Commissione sui ccarburanti alternativi per il trasporto stradale e su una serie di misure per promuovere l'uso dei biocarburanti(6) non è completa se non tiene conto in modo adeguato di un mix vario di carburanti alternativi, incluso il GPL, il gas naturale, compresso o liquefatto, e il dimetile etere.
(16)La promozione dell'utilizzazione dei biocarburanti nei trasporti rappresenta solo una tappa verso un'utilizzazione più efficace della biomassa, che permetterà in futuro di sviluppare ulteriormente i biocarburanti e in particolare la filiera dell'idrogeno a partire dalla biomassa.
(17)La politica di ricerca degli Stati membri in materia di potenziamento dell'utilizzazione dei biocarburanti dovrà integrare in misura significativa l'opzione idrogeno ed incoraggiarla nella prospettiva del 6° programma quadro di ricerca e sviluppo.
(18)Il rispetto da parte di tutti i nuovi tipi di carburante delle norme tecniche riconosciute rappresenta una condizione per una loro maggiore accettazione da parte dei clienti e dei costruttori automobilistici e, pertanto, per una loro diffusione sul mercato. Le norme tecniche rappresentano altresì il punto di partenza per i requisiti in materia di emissioni e il loro rispetto. È possibile che i nuovi tipi di carburante incontrino difficoltà nel rispettare le attuali norme tecniche, che sono state sviluppate in larga misura in funzione dei combustibili fossili tradizionali. La Commissione e gli organismi di normalizzazione dovrebbero sorvegliare l'evoluzione e sviluppare e adeguare attivamente le norme in modo da poter introdurre i nuovi tipi di carburante, mantenendo inalterati i criteri in materia di rendimento ambientale.
(19)Ciononostante l'incorporazione di bioetanolo nella benzina dà luogo a un aumento della volatilità che, benché non vada a detrimento delle prestazioni tecniche dei veicoli né dell'impatto ambientale, fa sì che in paesi non considerati come artici si superino i limiti di volatilità specificati nella direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile(7).
(20)Il bioetanolo e il biodiesel, utilizzati dai veicoli allo stato puro o in miscela, devono ottemperare alle norme di qualità stabilite per assicurare un funzionamento ottimale dei motori. Di conseguenza, il CEN deve stabilire norme per tutta l'UE.
(21) La promozione dell"uso dei biocarburanti nel rispetto delle pratiche agricole e forestali sostenibili previste dalle norme che disciplinano la Politica agricola comune, creerà nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune più orientata sul mercato europeo, sul rispetto di una ruralità viva e di un'agricoltura multifunzionale. La coltivazione delle piante ai fini della produzione di biocarburanti deve essere integrata nelle coltivazioni esistenti, secondo il principio della rotazione delle colture, e non deve condurre alla creazione di monocolture. Il ruolo plurifunzionale dell'agricoltura assume efficacia creando altresì posti di lavoro nelle zone rurali. Al fine di garantire pratiche agricole ecologicamente sostenibili è necessario definire una serie di chiari criteri ambientali per la produzione di biocarburanti liquidi. Ciò offrirà nuove opportunità anche ai paesi candidati all"adesione, cosicché potrà accelerarsi il processo di ampliamento dell"Unione europea.
(22) Nella risoluzione dell"8 giugno 1998(8) e nelle conclusioni del 5 dicembre 2000 il Consiglio ha affermato la propria adesione alla strategia e al piano d"azione della Commissione per le fonti energetiche rinnovabili ed ha chiesto provvedimenti specifici nel settore dei biocombustibili.
(23)Il Libro verde della Commissione "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico"(9) stabilisce come obiettivo la sostituzione del 20% dei carburanti tradizionali con carburanti alternativi nel settore dei trasporti stradali entro il 2020.
(24)I carburanti alternativi potranno affermarsi sul mercato solo se saranno disponibili in forma generalizzata e se saranno competitivi.
(25) Nella risoluzione del 18 giugno 1998(10) il Parlamento europeo ha chiesto che la quota di mercato dei biocombustibili sia aumentata al 2% nell'arco di cinque anni prevedendo allo scopo un pacchetto di provvedimenti tra cui esenzioni fiscali, gli aiuti finanziari all'industria di trasformazione e l'imposizione alle società petrolifere dell'obbligo di miscelare ai carburanti un quantitativo minimo di biocarburanti.
(26) Il metodo ottimale da utilizzare per aumentare la quota dei biocarburanti nei mercati nazionali e comunitario dipende dalle risorse e materie prime disponibili, dai programmi nazionali e comunitario per la promozione dei biocarburanti e dalle disposizioni in materia fiscale.
(27) Le politiche nazionali di promozione dell"uso dei biocarburanti non dovrebbero vietare la libera circolazione di carburanti conformi alle specifiche ecologiche armonizzate stabilite nella normativa comunitaria.
(28)Il maggiore uso di biocarburanti deve essere accompagnato da un'analisi accurata degli effetti ambientali per quanto concerne le coltivazioni, la trasformazione e il consumo delle materie prime. Un maggiore uso risulta opportuno solo se gli effetti ambientali presentano vantaggi indiscutibili rispetto all'impiego dei carburanti tradizionali. Vanno analizzati in particolare lo sfruttamento delle superfici, l'intensificazione dell'agricoltura, il rapporto con un uso sostenibile alternativo delle superfici, la protezione delle acque, l'efficienza energetica, il potenziale di gas a effetto serra, le caratteristiche di combustione e la formazione di particolato.
(29)La promozione della produzione e dell'utilizzazione dei biocarburanti contribuisce a ridurre la dipendenza energetica e le emissioni di gas ad effetto serra. Inoltre, i biocarburanti possono essere impiegati negli autoveicoli esistenti e con gli attuali sistemi di distribuzione di carburante per autoveicoli, per cui non sono necessari costosi investimenti in infrastrutture e modifiche dei motori.
(30) Poiché gli scopi dell"intervento prospettato, cioè l"introduzione di regole generali a favore di biocarburanti da immettere in commercio e distribuire, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni e dei loro effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall"articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(31)Attualmente non tutti i biocarburanti offerti sul mercato soddisfano criteri severi di efficienza ecologica. In una certa misura la loro produzione comporta un notevole consumo di energia e una elevata emissione di gas in grado di influenzare il clima. Lo sviluppo tecnologico può tuttavia offrire progressi in questo ambito, motivo per cui è necessario incentivare la ricerca e lo sviluppo tecnologico in tema di sostenibilità dei biocarburanti.
(32)Il maggiore uso dei biocarburanti deve essere accompagnato da un'analisi approfondita dalle incidenze di ordine ambientale, economico e sociale, al fine di decidere circa l'opportunità di accrescere la quota di biocarburanti rispetto ai carburanti tradizionali.
(33) Occorre prevedere la possibilità di adeguare rapidamente l"elenco dei biocarburanti e le percentuali di fonti rinnovabili nonché il calendario relativo all"introduzione dei biocarburanti nei trasporti, per tener conto del progresso tecnico e dei risultati di una valutazione dell"impatto ambientale della prima fase dell"introduzione. Al riguardo occorre altresì prendere in considerazione gli oli vegetali puri, pressati a freddo, come l"olio di colza, i quali non sono sottoposti a lavorazione chimica e possono quindi essere prodotti in modo ecologicamente sostenibile e i cui prodotti di scarto contengono tra l"altro proteine e possono quindi essere utilizzati come mangimi. È opportuno tener conto anche di altri carburanti alternativi, quali il GPL, il gas naturale, compresso o liquefatto, e il dimetile etere, già presenti nel mercato dei carburanti e dotati di tutte le tecniche necessarie per la loro generalizzazione, nonché di una provata efficacia per quanto riguarda emissioni più ridotte di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici.
(34)È opportuno adottare provvedimenti per mettere rapidamente a punto norme sulla qualità dei biocarburanti per l'autotrazione, sia allo stato puro che come componenti di miscele con i carburanti tradizionali. Nonostante la frazione biodegradabile dei rifiuti sia una fonte interessante di produzione di biocarburanti, le norme sulla qualità devono tenere conto di un'eventuale contaminazione dei rifiuti, onde evitare che componenti speciali danneggino il veicolo e/o alterino le emissioni di gas.
(35)Le misure a favore dei biocarburanti devono essere coerenti con gli obiettivi in materia di sicurezza dell"approvvigionamento e di tutela dell'ambiente, nonché con le disposizioni delle politiche attinenti nei settori interessati di ogni Stato membro.
(36)Per motivi di costo e per motivi di bilancio ecologico globale in molti casi risulta opportuno utilizzare la biomassa per la produzione di calore o se del caso per la produzione di elettricità. La Commissione presenterà pertanto una proposta volta ad incentivare in tutta l"Europa tale utilizzo.
(37)Dal momento che l"utilizzo di biocarburanti al di sopra di una determinata proporzione richiede appositi adeguamenti del veicolo, onde evitare difficoltà tecniche e problemi di sicurezza, i biocarburanti puri o le miscele il cui tenore di biocarburante superi il limite massimo tollerato dai veicoli esistenti, devono essere chiaramente segnalati nelle stazioni di servizio.
(38)Il fabbisogno di biocarburanti nell'Unione europea e, di conseguenza, negli altri paesi potrebbe aprire un nuovo mercato per i prodotti agricoli innovativi.
(39) Le misure necessarie per l"applicazione della presente direttiva costituiscono misure di portata generale ai sensi dell"articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l"esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11). Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all"articolo 5 della stessa,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva stabilisce una percentuale minima di biocarburanti in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro.
Articolo 2
1) Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a)
biocarburante, un carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa;
b)
biomassa, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicultura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
c)
tenore energetico, il valore calorico più basso di un carburante.
2) I prodotti elencati nell"allegato, parte A, sono considerati biocarburanti. L'elenco ha carattere indicativo e i carburanti che vi figurano possono formare oggetto di promozione soltanto se contribuiscono a una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra nel corso dell'intero ciclo di vita dei biocarburanti rispetto alle corrispondenti emissioni di gas a effetto serra nel corso dell'intero ciclo di vita dei carburanti fossili da essi sostituiti.
Articolo 3
1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2005, la percentuale minima di biocarburanti venduti nei loro mercati sia pari al 2%, calcolato sulla base del tenore di energia, di tutta la benzina e del gasolio per trasporti sui loro mercati e provvedono altresì affinché detta quota aumenti, per realizzare un livello minimo di miscelazione, secondo il calendario di cui all"allegato, parte B.
Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione dettagliata sugli effetti ambientali delle misure previste e una ripartizione dei costi delle misure. Devono tener conto almeno dei seguenti fattori:
-
sfruttamento delle superfici,
-
grado di intensificazione delle coltivazioni,
-
uso di pesticidi,
-
protezione delle acque,
-
efficienza energetica,
-
potenziale di gas a effetto serra,
-
caratteristiche di combustione.
La relazione viene pubblicata. La Commissione tiene conto di dette relazioni nell'elaborazione della sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.
2.Qualsiasi ulteriore aumento di biocarburanti è soggetto ad una valutazione dettagliata dell'analisi del ciclo di vita completo, dei vantaggi a livello di CO2 e delle pratiche agricole ecologicamente sostenibili, da effettuare a cura della Commissione europea entro il 30 giugno 2006. Le attività di cui al paragrafo 1, vengono svolte in stretta cooperazione con tutti gli interessati.
3.Gli Stati membri potranno promuovere lo sviluppo tecnologico della produzione di biocarburanti e delle imprese implicate nella loro produzione nell'ambito degli strumenti finanziari per la ricerca, l'ambiente e lo sviluppo regionale.
4. I biocarburanti possono essere resi disponibili nelle forme seguenti:
a)
biocarburanti puri o diluiti con derivati di oli minerali in miscele ad elevato tenore, conformi a norme specifiche di qualità per l'utilizzo nel trasporto;
b)
biocarburanti in miscela con derivati del petrolio con una concentrazione inferiore al 5%, tenendo conto delle opportune norme europee che descrivono le specifiche tecniche per i carburanti da trasporto (EN 228 e EN 590);
c)
liquidi derivati dai biocarburanti, quale l"ETBE (etere etilterbutilico), per i quali la percentuale da computarsi come biocarburante è precisata all"allegato, parte B.
5. Gli Stati membri controllano l'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele diesel superiore al 5% in veicoli non adattati e assicurare che tale carburante diesel sia chiaramente e visibilmente etichettato nelle stazioni di servizio. Se del caso, gli Stati membri prendono misure per garantire il rispetto della normativa comunitaria sulle emissioni, secondo la procedura definita all'articolo 3, paragrafo 1, 2 e 3.
6.Occorre che gli Stati membri diano la priorità alla promozione dell'impiego di biocarburanti nell'ambito dei trasporti pubblici collettivi, quali treni, autobus, taxi e dell'utilizzo di un'autovettura da parte di più persone.
Articolo 4
Gli Stati membri dovrebbero tener conto, nelle loro misure, del bilancio ecologico globale dei diversi tipi di biocarburanti e promuovere innanzitutto i biocarburanti che presentano un ottimo bilancio ecologico globale.
Articolo 5
1.Per le coltivazioni destinate alla produzione di biocarburanti, che beneficino o no degli aiuti della PAC, gli Stati membri adottano le misure ambientali giudicate appropriate, in considerazione della situazione specifica dei terreni agricoli utilizzati o della produzione di cui trattasi, e corrispondenti agli effetti potenziali di tali attività sull"ambiente.
2.Gli Stati membri determinano le sanzioni giudicate appropriate e proporzionate alla gravità delle conseguenze ecologiche derivanti dal mancato rispetto dei requisiti ambientali di cui al paragrafo 1.
3.I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatto salvo l"articolo 3 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune(12).
Articolo 6
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1º luglio di ogni anno, le misure adottate per garantire il rispetto degli obiettivi indicati all'articolo 3 e all'Allegato, sezione B, il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la quota dei biocarburanti in tali vendite per l'anno precedente. Tali informazioni verranno comunicate per la prima volta anteriormente al 1° luglio del 2004.
2.Gli Stati membri informano i consumatori, tramite gli enti pubblici, sulle possibilità di utilizzazione dei biocarburanti.
3. Entro il 31 dicembre 2006 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione elabora una relazione di valutazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell"uso dei biocarburanti negli Stati membri, sugli aspetti economici e sull"impatto ambientale dell'attuale situazione e di ulteriori aumenti della quota di biocarburanti. La Commissione procede a tal fine ad una specifica valutazione dell'impatto ambientale, contenente un'ampia analisi del ciclo di vita relativo all'impiego di biocarburanti. In tale relazione la Commissione deve prestare particolare attenzione agli aspetti ambientali, soprattutto le variazioni della qualità dell'acqua, l'erosione dei suoli, l'utilizzazione di input e pesticidi, la conservazione degli habitat della fauna e della flora selvatiche, e le conseguenze dei cambiamenti dovuti ai biocarburanti associati alla produzione di biomassa. La relazione potrà inoltre esaminare le possibilità di introdurre una tassazione selettiva dei vari biodiesel in funzione di criteri ambientali. Sulla base di tale relazione, la Commissione proporrà al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso, nuovi obiettivi per i biocarburanti come previsto all'articolo 3, eventualmente introducendo una percentuale minima di miscelazione.
4.Il prodotto finale del biodiesel destinato a essere usato come carburante rispetterà la norma (PR) EN 14214 del Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) sugli esteri metilici degli acidi grassi (FAME) per motori diesel.
5.La Commissione propone, di concerto con il CEN, adeguate norme relative al bioetanolo. Gli Stati membri applicano, finché è possibile ricorrervi, le norme sul bioetanolo riconosciute a livello internazionale, a condizione che le miscelazioni finali siano sempre conformi alla normativa esistente sulla qualità dei carburanti, come la direttiva 98/70/CE.
Articolo7
1. La parte A dell"allegato può essere adattata al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, tenendo conto della qualità e della purezza del carburante e della compatibilità del materiale dei veicoli.
2.In conformità della procedura di cui all"articolo 8 sono fissate senza indugio le specifiche mancanti per i biocarburanti, di modo che non si pongano problemi per l"utilizzo degli stessi alla luce delle vigenti specifiche per i combustibili e i motori.
Tutti i biocarburanti commercializzati nell"UE devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 98/70/CE, alle norme CEN e ai requisiti di cui alla normativa comunitaria in materia di emissioni dei veicoli a motore.
3. Il calendario di cui all"allegato, parte B, può essere adattato secondo la procedura di cui all"articolo 8, paragrafo 2, sulla base dello sviluppo tecnico delle tecnologie sui biocarburanti, della penetrazione di mercato e delle applicazioni nei mezzi di trasporto.
4.Nell'adeguamento dell'allegato a termini dei paragrafi 1 e 3 vengono definiti criteri di efficienza ecologica per l'impiego di biocarburanti.
5.Secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, conformemente all"articolo 6, paragrafo 1, la Commissione potrà esentare dal rispetto degli obiettivi quegli Stati membri che abbiano particolari difficoltà a rispettare i medesimi e che ne facciano richiesta. Tali esenzioni non si protrarranno al di là di due anni.
Per ottenere tale esenzione, lo Stato membro trasmette alla Commissione un piano d"azione in cui figurano le modalità con cui intende raggiungere gli obiettivi, dopo che sarà scaduta l"esenzione. A ogni Stato membro dev"essere concessa una sola esenzione.
Articolo8
1. La Commissione è assistita da un comitato istituito dall"articolo 4, paragrafo 2 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio(13).
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all"articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.
3. Il periodo di cui all"articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
Articolo9
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all"atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo10
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo11
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
A. ESEMPI DI BIOCARBURANTI POSSIBILI E PERCENTUALE DEL TENORE RINNOVABILE
Bioetanolo: etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
biodiesel: carburante liquido di tipo diesel ricavato dalla biomassa o da oli di frittura usati, destinato ad essere usato come biocarburante , compresi il sego e i grassi animali provenienti dalla macellazione, conformemente alla norma (PR) EN 14214 sugli esteri metilici di acidi grassi (FAME);;
biogas: gas combustibile ricavato per fermentazione anaerobica dalla biomassa, destinato ad essere usato come biocarburante dopo essere stato trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale;
biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa, destinato ad essere usato come biocarburante;
biodimetiletere: carburante di tipo diesel ricavato dalla biomassa, destinato ad essere usato come biocarburante;
"bioidrogeno": idrogeno ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
bioETBE (etil-tertio-butil-etere): ETBE prodotto partendo da bioetanolo.
La percentuale del volume di bioETBE calcolata come biocarburante è del 45%.
B. QUOTA MINIMA IN PERCENTUALE DI BIOCARBURANTE VENDUTO RISPETTO ALLA BENZINA E AL GASOLIO