Sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ***III (Procedura senza discussione)
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (PE-CONS 3610/2002 – C5&nbhy;0099/2002 – 1999/0259(COD))
– visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e la dichiarazione del Consiglio al riguardo (PE-CONS 3610/2002 – C5&nbhy;0099/2002),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 654(2)),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 861(3)),
– vista la sua posizione in seconda lettura(4) sulla posizione comune del Consiglio(5),
– visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2002) 31 – C5&nbhy;0028/2002),
– visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
– visto l'articolo 83 del suo regolamento,
– vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5&nbhy;0108/2002),
1. approva il progetto comune e richiama l'attenzione sulla dichiarazione del Consiglio al riguardo;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (13395/2/2001 – C5&nbhy;0698/2001 – 2000/0227(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (13395/2/2001 – C5&nbhy;0698/2001)(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 545),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 533),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 80 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5&nbhy;0089/2002),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 aprile 2002 in vista dell'adozione della raccomandazione 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa
in applicazione della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(6),
considerando quanto segue:
(1) Le zone costiere rivestono una grande importanza ambientale, economica, sociale, culturale e ricreativa per l'Europa.
(2) La biodiversità delle zone costiere è unica in termini di flora e fauna.
(3) È necessario prendere in considerazione il capitolo 17 dell'Agenda 21, adottata al vertice della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo di Rio nel giugno 1992.
(4) La relazione di valutazione del 1999 dell'Agenzia europea dell'ambiente indica che le condizioni delle zone costiere europee subiscono un costante degrado sia a livello delle coste stesse che a livello della qualità delle acque costiere.
(5) La minaccia che incombe sulle zone costiere della Comunità è aggravata dai cambiamenti climatici che provocano l'innalzamento del livello del mare, variazioni di forza e frequenza delle tempeste e un aumento dell'erosione costiera e delle inondazioni.
(6) L'incremento demografico e lo sviluppo delle attività economiche stanno minacciando in misura crescente l'equilibrio ambientale e sociale delle zone costiere.
(7) La riduzione dell'attività di pesca e dell'occupazione ad essa collegata rende molte zone dipendenti dalla pesca estremamente vulnerabili.
(8) Le disparità regionali esistenti nella Comunità influenzano in modo diverso la gestione e la conservazione di ciascuna zona costiera.
(9) È di fondamentale importanza attuare una gestione delle zone costiere sostenibile a livello ambientale, equa a livello economico, responsabile a livello sociale, sensibile a livello culturale, per tutelare l'integrità di questa importante risorsa tenendo conto al tempo stesso delle attività e delle usanze tradizionali locali che non costituiscono una minaccia per le zone naturali sensibili e per lo stato di preservazione delle specie selvatiche della fauna e della flora costiere.
(10) La Comunità favorisce una gestione integrata su scala più ampia mediante strumenti orizzontali. Queste azioni contribuiscono pertanto alla gestione integrata delle zone costiere.
(11) La Commissione sottolinea nelle sue comunicazioni al Consiglio e al Parlamento europeo che la gestione integrata delle zone costiere richiede azioni strategiche, coordinate e concertate a livello locale e regionale, indirizzate e sostenute da un apposito quadro di riferimento a livello nazionale.
(12) Il programma dimostrativo sulla gestione integrata delle zone costiere elaborato dalla Commissione individua i principi di una sana gestione delle zone costiere(7).
(13) Occorrono azioni coerenti a livello europeo, comprese quelle in favore della collaborazione e consultazione con organizzazioni marittime regionali e organizzazioni internazionali come l'Organizzazione marittima internazionale, per affrontare i problemi delle zone costiere transfrontaliere.
(14) Sia la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 1994, concernente una strategia comunitaria di gestione integrata delle zone costiere(8), sia la risoluzione del Consiglio del 25 febbraio 1992, relativa alla futura politica comunitaria per la zona costiera europea(9), riconoscono la necessità di dare attuazione alla gestione integrata delle zone costiere ricorrendo ad azioni concertate a livello europeo.
(15)Dalla risoluzione del Consiglio del 6 maggio 1994, l'UE ha registrato un ulteriore aumento della pressione sulle risorse costiere, un incremento della popolazione costiera e uno sviluppo delle infrastrutture in prossimità della costa e sul litorale.
(16) Una gestione integrata delle zone costiere comporta fattori molteplici, tra i quali l'assetto territoriale e urbano e la destinazione dei suoli sono interessati solo in via accessoria.
(17) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, e in applicazione del protocollo 7 del trattato di Amsterdam sull'attuazione di tali principi, e viste le diverse condizioni delle zone costiere e dei quadri giuridici e istituzionali nei vari Stati membri, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere realizzati al meglio seguendo orientamenti elaborati a livello comunitario,
RACCOMANDANO QUANTO SEGUE:
CAPITOLO I
Un approccio strategico
Gli Stati membri, tenendo conto della strategia per lo sviluppo sostenibile nonché della decisione n. .../2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che istituisce il sesto programma comunitario d'azione in materia ambientale(10), dovrebbero adottare un approccio strategico per quanto riguarda la gestione delle loro zone costiere basato sui seguenti elementi:
a)
protezione dell'ambiente costiero, fondata su un approccio basato sugli ecosistemi, che ne conservi l'integrità e il funzionamento, e gestione sostenibile delle risorse naturali tanto per la componente marina che per quella terrestre delle zone costiere,
b)
riconoscimento della minaccia che i cambiamenti climatici costituiscono per le zone costiere e dei pericoli che rappresentano l'innalzamento del livello del mare e l'aumento della frequenza e della forza delle tempeste,
c)
misure di protezione del litorale appropriate e responsabili dal punto di vista ecologico, inclusa la difesa degli insediamenti costieri e del loro patrimonio culturale,
d)
opportunità economiche e possibilità di impiego sostenibili,
e)
un sistema sociale e culturale soddisfacente per le comunità locali,
f)
adeguati spazi liberi accessibili al pubblico per attività ricreative e per ragioni estetiche,
g)
nel caso di comunità costiere isolate, la loro conservazione o la promozione della loro coesione,
h)
migliore coordinamento delle misure adottate da tutte le autorità interessate, sia marittime che terrestri, nella gestione dell'interazione mare-terra.
CAPITOLO II
Principi
Nel formulare strategie nazionali e misure basate su tali strategie gli Stati membri dovrebbero seguire i principi di una gestione integrata delle zone costiere per assicurare una buona gestione di queste ultime, tenendo conto delle buone prassi identificate, in particolare nel programma dimostrativo della Commissione sulla gestione integrata delle zone costiere. La gestione delle zone costiere dovrebbe essere basata in particolare sui seguenti elementi:
a)
una prospettiva globale di ampia portata (tematica e geografica) che contempli l'interdipendenza e la diversità dei sistemi naturali e della attività umane che esercitano un impatto sulle zone costiere;
b)
una prospettiva di lungo periodo che tenga conto del principio di precauzione e delle necessità delle generazioni presenti e future;
c)
una gestione capace di adattarsi in modo graduale che consenta adeguamenti in funzione dell'evoluzione dei problemi e delle conoscenze. Ciò necessita una base scientifica solida per quanto riguarda l'evoluzione delle zone costiere;
d)
la specificità locale e la grande diversità delle zone costiere europee, per poter rispondere alle loro necessità concrete con soluzioni specifiche e misure flessibili;
e)
ricorso ai processi naturali e rispetto della capacità di assorbimento degli ecosistemi per rendere le attività umane più rispettose dell'ambiente, responsabili sul piano sociale e valide da un punto di vista economico a lungo termine;
f)
coinvolgimento di tutte le parti interessate (partner economici e sociali, organizzazioni che rappresentano i residenti delle zone costiere, organizzazioni non governative e settore economico) nel processo di gestione, ad esempio mediante accordi, basato su responsabilità condivise;
g)
sostegno e coinvolgimento di tutti gli organi amministrativi competenti a livello nazionale, regionale e locale, creando o mantenendo tra di loro vincoli appropriati con l'obiettivo di migliorare il coordinamento delle varie politiche esistenti. Necessità di istituire, ove del caso, un partenariato con e tra le autorità regionali e locali;
h)
ricorso ad un sistema di diversi strumenti diretti a favorire la coerenza tra gli obiettivi delle politiche settoriali e tra pianificazione e gestione.
CAPITOLO III
Valutazione nazionale
Gli Stati membri dovrebbero condurre o aggiornare una valutazione globale approfondita per individuare quali soggetti principali, leggi e istituzioni influenzano la gestione delle rispettive zone costiere. Detta valutazione dovrebbe:
a)
prendere in considerazione (senza peraltro limitarvisi esclusivamente) i seguenti settori e aree: pesca e acquacoltura, trasporti, energia, gestione delle risorse, tutela delle speci naturali e degli habitat, patrimonio culturale, occupazione, sviluppo regionale nelle aree rurali e urbane, turismo e settore ricreativo, industria e settore estrattivo, gestione dei rifiuti, agricoltura e istruzione,
b)
riguardare tutti i livelli amministrativi,
c)
analizzare gli interessi, il ruolo e le preoccupazioni dei cittadini, delle organizzazioni non governative e del settore economico,
d)
individuare le organizzazioni interregionali e le strutture di cooperazione pertinenti, e
e)
fare il punto delle politiche e delle misure legislative applicabili.
CAPITOLO IV
Strategie nazionali
1. Sulla base dei risultati della valutazione condotta, ciascun Stato membro interessato dovrebbe sviluppare una strategia nazionale o se del caso più strategie, in cooperazione con le autorità regionali e le organizzazioni interregionali, come opportuno, per applicare i principi della gestione integrata delle zone costiere.
2. Tali strategie possono riferirsi specificamente alle zone costiere, oppure fare parte di una strategia o di un programma geograficamente più esteso atto a promuovere la gestione integrata di un'area più ampia.
3. Dette strategie dovrebbero:
a)
individuare i ruoli dei diversi soggetti amministrativi che nel paese o nella regione sono responsabili per le attività e le risorse concernenti le zone costiere, nonché i meccanismi che ne permettano un'azione coordinata. L'individuazione dei ruoli dovrebbe permettere un adeguato controllo, una strategia adeguata e la coerenza delle azioni;
b)
individuare la miglior combinazione di strumenti per garantire l'attuazione dei principi di cui al capitolo II nell'ambito del quadro giuridico e amministrativo nazionale, regionale o locale. Nello sviluppare queste strategie gli Stati membri dovrebbero valutare se sia opportuno:
i)
sviluppare programmi strategici per le coste a livello nazionale per promuovere la gestione integrata assicurando tra l'altro il controllo della futura urbanizzazione e dello sfruttamento delle zone non urbane rispettando nel contempo le caratteristiche naturali dell'ambiente costiero;
ii)
istituire meccanismi per l'acquisto di terreni e per l'istituzione di aree pubbliche demaniali al fine di consentire l'accesso del pubblico per attività ricreative, fatta salva la protezione delle zone sensibili;
iii)
concludere contratti o accordi volontari con gli utenti delle zone costiere compresi accordi in materia ambientale conclusi con l'industria,
iv)
prevedere incentivi economici e fiscali e
v)
ricorrere a meccanismi regionali di pianificazione dello sviluppo;
c)
rafforzare o mantenere le legislazioni, le politiche e i programmi nazionali e, se del caso, regionali o locali, che riguardano nel contempo le aree marine e terrestri delle zone costiere;
d)
individuare, in particolare, provvedimenti atti a promuovere le iniziative dal basso verso l'alto e la partecipazione del pubblico nell'ambito della gestione integrata delle zone costiere e delle loro risorse;
e)
identificare le fonti di finanziamento durature per le iniziative di gestione integrata delle zone costiere laddove necessario, e valutare come sfruttare al meglio i meccanismi di finanziamento esistenti sia a livello comunitario che nazionale;
f)
definire i meccanismi atti ad assicurare l'attuazione e l'applicazione integrali e coordinate delle normative e delle politiche comunitarie che hanno un'incidenza sulle zone costiere, ivi compreso all'atto del riesame delle politiche comunitarie;
g)
prevedere gli opportuni sistemi per il monitoraggio delle zone costiere e la diffusione al pubblico delle informazioni che lo riguardano. Tali sistemi dovrebbero raccogliere e fornire informazioni nelle forme più adatte alle esigenze dei decisori nazionali, regionali e locali, in modo da facilitare la gestione integrata. A tal fine possono servire come base, fra l'altro, i lavori dell'Agenzia europea dell'ambiente. I dati dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico conformemente alla normativa comunitaria in materia, in particolare alla direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale(11) e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;
h)
definire il modo in cui adeguati programmi di formazione e istruzione a livello nazionale possono favorire l'applicazione dei principi di gestione integrata nelle zone costiere.
CAPITOLO V
Cooperazione
1. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, avviare o mantenere un dialogo ed applicare le convenzioni in vigore con i paesi vicini, inclusi i paesi terzi che fanno capo al medesimo mare regionale, per istituire meccanismi atti a promuovere un migliore coordinamento delle soluzioni ai problemi transnazionali.
2. Gli Stati membri dovrebbero altresì collaborare attivamente con le istituzioni comunitarie e con le altre parti interessate delle zone costiere per agevolare la progressiva elaborazione di un approccio comune alla gestione integrata delle zone costiere e esaminano la necessità di istituire un forum europeo dei soggetti interessati delle zone costiere. In tale contesto sarebbe opportuno esaminare le possibilità di avvalersi delle istituzioni e delle convenzioni esistenti.
3. In questo contesto la cooperazione con i paesi candidati all'adesione dovrebbe essere mantenuta e rafforzata.
CAPITOLO VI
Presentazione della relazione e riesame
1. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione le esperienze raccolte in seguito all'attuazione della presente raccomandazione 45 mesi dopo la sua adozione.
2. Tali relazioni dovrebbero essere accessibili al pubblico e includere, in particolare, informazioni riguardanti:
a)
i risultati della valutazione approfondita compiuta a livello nazionale,
b)
la o le strategie proposte a livello nazionale per l'attuazione della gestione integrata delle zone costiere,
c)
un riassunto delle azioni intraprese, o da intraprendere, per attuare la o le strategie nazionali,
d)
una valutazione dell'impatto previsto che la o le strategie possono esercitare sullo stato delle zone costiere,
e)
una valutazione dell'attuazione e dell'applicazione delle normative e delle politiche comunitarie che hanno un'incidenza sulle zone costiere.
3. La Commissione dovrebbe riesaminare la presente raccomandazione entro 55 mesi dalla sua adozione e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione corredata se del caso da una proposta relativa a nuove misure comunitarie.
Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2001 (GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 301), posizione comune del Consiglio del 13 dicembre 2001 (GU C 58 E del 5.3.2002, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l'Europa (COM(2000) 547).
Fondo destinato a finanziare la Convenzione europea (esercizio finanziario 2002) (Procedura senza discussione)
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Risoluzione del Parlamento europeo sul fondo destinato a finanziare la Convenzione sul futuro dell'Unione europea - Esercizio finanziario 2002 (C5-0134/2002 – 2002/2060(BUD))
– visti l'articolo 272 del trattato CE, l'articolo 78 del trattato CECA e l'articolo 177 del trattato Euratom,
– visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/20011(1), in particolare l'articolo 15,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2002, approvato in via definitiva il 13 dicembre 20012(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio 3(3),
– vista la sua risoluzione del 28 febbraio 2002 sullo stato di previsione suppletivo delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario 2002 4(4),
– visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2002 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2002, presentato dalla Commissione il 22 febbraio 2002 (SEC(2002) 227),
– visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2002, adottato dal Consiglio il 26 febbraio 2002 (6529/2002 – C5-0089/2002),
– vista la sua risoluzione del 28 febbraio 2002 sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/2002 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2002 5(5),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 febbraio 2002 sul finanziamento della Convenzione sul futuro dell'Unione europea (6),
– visto l'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 2002/176/UE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 febbraio 2002, che istituisce un fondo destinato a finanziare la Convenzione sul futuro dell'Unione europea e che stabilisce le norme finanziarie relative alla sua gestione (7),
– visti l'articolo 92 e l'allegato IV del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0083/2002),
1. approva il bilancio per l'esercizio finanziario 2002 del fondo destinato a finanziare la Convenzione europea, trasmesso dal Segretario generale della Convenzione stessa ;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente della Convenzione, al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i fertilizzanti (COM(2001) 508 – C5-0427/2001 – 2001/0212(COD))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (11367/1/2001 - C5-0635/2001 - 2000/0325(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (11367/1/2001 – C5&nbhy;0635/2001)(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 802)(3),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 592)(4),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 80 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5&nbhy;0095/2002),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 aprile 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (8),
considerando quanto segue:
(1) Nella comunicazione del 24 febbraio 1993 per una politica comune della sicurezza marittima la Commissione ricorda, tra gli obiettivi da conseguire a livello comunitario, l'introduzione di un sistema di informazione obbligatorio grazie al quale gli Stati membri possano rapidamente accedere a tutte le informazioni importanti relative ai movimenti delle navi che trasportano prodotti pericolosi ed inquinanti, nonché sulla natura esatta di tali carichi.
(2) La direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (9), ha istituito un sistema per l'informazione delle autorità competenti sulle navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché sugli incidenti in mare. Tale direttiva prevede che la Commissione presenti nuove proposte per l'introduzione di un più completo sistema di notificazione nella Comunità e che tali proposte possano riguardare le navi in transito lungo le coste degli Stati membri.
(3) La risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari (10) riconosce che tra i principali obiettivi dell'azione comunitaria rientra l'adozione di un sistema di informazione più completo.
(4) L'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione dovrebbe contribuire a prevenire gli incidenti e gli inquinamenti in mare, nonché a ridurre al minimo le loro conseguenze sull'ambiente marino e costiero, sull'economia e sulla salute delle popolazioni locali. L'efficacia del traffico marittimo e, in particolare, l'efficiente gestione dello scalo delle navi nei porti, dipende dall'osservanza dell'obbligo per le navi di preavvertire con sufficiente anticipo il loro arrivo nei porti.
(5) Lungo le coste europee sono stati istituiti vari sistemi obbligatori di notifica delle navi in conformità con le pertinenti disposizioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). È opportuno provvedere affinché le navi osservino gli obblighi di notifica prescritti da tali sistemi.
(6) Sono stati istituiti servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) e sistemi di organizzazione del traffico che svolgono un'importante funzione ai fini della prevenzione degli incidenti e dell'inquinamento in talune zone marittime pericolose per la navigazione o nelle quali il traffico è particolarmente intenso. È necessario che le navi utilizzino i servizi di assistenza al traffico e osservino le norme applicabili ai sistemi di organizzazione del traffico approvati dall'IMO.
(7) Nel settore degli equipaggiamenti di bordo sono stati realizzati progressi tecnologici fondamentali che consentono oggi l'identificazione automatica delle navi (sistemi AIS) e quindi un loro migliore monitoraggio, nonché la registrazione dei dati di viaggio (sistemi VDR o "scatole nere") che facilitano le indagini dopo gli incidenti. In considerazione della loro importanza ai fini della definizione di una politica di prevenzione degli incidenti in mare è opportuno rendere obbligatoria la presenza di queste apparecchiature a bordo delle navi che effettuano viaggi nazionali ed internazionali con scalo nei porti della Comunità. I dati forniti da un sistema VDR possono essere utilizzati sia dopo un incidente per indagare sulle sue cause sia a titolo preventivo per trarre insegnamenti da questo tipo di situazioni. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'impiego di tali dati per entrambi i fini.
(8) Gli Stati membri dovrebbero accertarsi che le stazioni costiere delle autorità competenti dispongano di personale sufficiente e debitamente qualificato, oltre alle attrezzature tecniche appropriate.
(9) La conoscenza esatta delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo delle navi e di altre informazioni pertinenti dal punto di vista della sicurezza, come quelle relative a incidenti avvenuti in mare, è un fattore essenziale per poter preparare ed effettuare con la dovuta efficacia le operazioni di intervento in caso di inquinamento o di rischio di inquinamento in mare. Le navi dirette o provenienti dai porti degli Stati membri devono notificare queste informazioni alle autorità competenti o alle autorità portuali di tali Stati membri.
(10) Per semplificare e accelerare la trasmissione e l'utilizzazione di informazioni sul carico, che possono talora essere voluminose, è opportuno che tali informazioni vengano trasmesse, qualora ciò sia possibile, per via elettronica all'autorità competente o all'autorità portuale interessata. Per gli stessi motivi, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dovranno aver luogo per via elettronica.
(11) Se gli Stati membri si sono accertati che le compagnie interessate hanno istituito procedure interne atte a garantire che le informazioni prescritte dalla direttiva vengano inviate all'autorità competente senza alcun indugio, deve essere possibile esentare i servizi di linea fra due o più Stati, di cui almeno uno sia uno Stato membro, dall'obbligo di notificazione per ciascun viaggio.
(12) Talune navi presentano, in ragione del loro comportamento o delle loro condizioni, rischi potenziali per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente. È opportuno che gli Stati membri riservino una particolare attenzione al monitoraggio di tali navi, che adottino i provvedimenti appropriati per evitare l'aggravamento dei rischi che tali navi pongono e che trasmettano agli altri Stati membri interessati le informazioni pertinenti di cui dispongono in merito a tali navi. Tali provvedimenti appropriati potrebbero essere misure previste nell'ambito delle attività di controllo dello Stato di approdo.
(13) Gli Stati membri devono premunirsi contro i rischi per la sicurezza marittima, la sicurezza degli individui e dell'ambiente marino e costiero creati da incidenti o talune altre situazioni in mare o dalla presenza di perdite di inquinanti o di colli alla deriva. A tal fine i comandanti delle navi che si trovano nella zona di ricerca e di soccorso/zona economica esclusiva o zona equivalente degli Stati membri dovrebbero riferire alle autorità costiere i fatti eventualmente rilevati, fornendo ogni opportuna informazione. In base alla loro situazione specifica, gli Stati membri dovrebbero disporre di un margine di manovra nel determinare a quale delle suddette zone geografiche debba applicarsi l'obbligo di notifica.
(14) In caso di incidente in mare, la piena e totale cooperazione delle parti implicate nel trasporto contribuisce in modo significativo all'efficacia degli interventi delle autorità competenti.
(15) Quando sulla base di previsioni meteorologiche e sullo stato del mare diffuse da un servizio d'informazione meteorologica qualificato ritiene che le condizioni meteorologiche o del mare siano eccezionalmente sfavorevoli e creino un grave rischio per la sicurezza della vita umana o un grave rischio di inquinamento, l'autorità competente designatadallo Stato membro dovrebbe informarne il capitano di una nave che intende entrare o uscire dal porto e può adottare ogni altra misura appropriata. Fatto salvo il dovere di assistenza alle navi in difficoltà, dette misure possono comprendere eventualmente il divieto di entrare o uscire dal porto fino al ritorno alla normalità. In caso di rischio per la sicurezza o di rischio di inquinamento etenuto conto della situazione specifica del porto in questione, l'autorità competente può raccomandare alle navi di non uscire dal porto. Il comandante, qualora decida di uscire dal porto, lo fa in ogni caso sotto la propria responsabilità,e dovrebbe motivare la sua decisione.
(16) La mancata disponibilità di luoghi di rifugio può avere gravi conseguenze in caso di incidente in mare. Gli Stati membri dovrebbero quindi elaborare piani per consentire, se la situazione lo richiede, di accogliere nelle migliori condizioni possibili le navi in difficoltà nei loro porti o in ogni altra zona protetta. Ove necessario e praticabile, tali piani dovrebbero comprendere la fornitura di mezzi e strutture adeguati in ordine all'assistenza, al salvataggio e all'intervento antinquinamento. I porti che accolgono una nave in difficoltà dovrebbero poter contare su un rapido rimborso delle spese sostenute e l'indennizzo dei danni eventuali che l'operazione comporta. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare le possibilità di istituire un sistema adeguato di indennizzo per i porti comunitari che accolgono una nave in difficoltà e di esigere che le navi dirette verso un porto comunitario siano adeguatamente assicurate.
(17) È necessario creare un quadro di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione onde migliorare la realizzazione del sistema di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo, dando vita a canali di comunicazione adeguati tra le autorità competenti e i porti degli Stati membri. Inoltre, la copertura del sistema di identificazione e monitoraggio delle navi deve essere completata nelle zone marittime della Comunità nelle quali esso è ancora insufficiente. In aggiunta, nelle regioni marittime della Comunità dovranno essere creati centri di gestione delle informazioni con il compito di agevolare lo scambio o la comunicazione dei dati utili in relazione al monitoraggio del traffico e all'attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero altresì cercare di cooperare con i paesi terzi per realizzare tali obiettivi.
(18) L'applicazione della presente direttiva sarà tanto più efficace quanto più rigoroso sarà il controllo che gli Stati membri eserciteranno sulla sua osservanza. A tal fine gli Stati membri devono effettuare regolarmente ispezioni adeguate o adottare qualsiasi altra disposizione necessaria per assicurarsi che le comunicazioni istituite in applicazione della direttiva funzionino in maniera soddisfacente. È opportuno che venga istituito un regime di sanzioni onde garantire che le parti interessate rispettino gli obblighi in materia di notifica e di presenza a bordo delle apparecchiature previste dalla direttiva.
(19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).
(20) Talune disposizioni della presente direttiva possono essere modificate secondo tale procedura allo scopo di tener conto dell'evoluzione degli strumenti comunitari e di diritto internazionale e dell'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva stessa, purché tali modifiche non abbiano l'effetto di ampliare l'ambito d'applicazione della direttiva. Adeguate relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva costituiscono uno strumento utile affinché la Commissione possa valutare l'esperienza maturata al riguardo.
(21) La presente direttiva rafforza, estende e modifica in modo significativo le disposizioni della direttiva 93/75/CEE. Di conseguenza, è opportuno abrogare la direttiva 93/75/CEE.
(22) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire una migliore sicurezza ed efficienza del traffico marittimo, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detti obiettivi,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Scopo
Scopo della presente direttiva è istituire nella Comunità un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ai fini di una migliore sicurezza ed efficienza di tale traffico, di una migliore risposta delle autorità in caso d'incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e di soccorso, e di un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato dalle navi.
Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e adottano tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che i comandanti, gli esercenti o gli agenti delle navi, nonché gli spedizionieri/caricatori o proprietari delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo di dette navi, rispettino gli obblighi sanciti dalla presente direttiva.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato.
2. La presente direttiva non si applica:
a)
alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie e alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate e utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;
b)
alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
c)
ai bunker fino a 5000 tonnellate, alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
"strumenti internazionali pertinenti": i seguenti strumenti:
–
"MARPOL": la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978,
–
"SOLAS": la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e i relativi protocolli ed emendamenti,
–
la Convenzione internazionale del 1969 per la stazzatura delle navi,
–
la Convenzione internazionale del 1969 sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da idrocarburi, e il relativo protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
–
"SAR": la Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
–
"Codice ISM": il Codice internazionale per la gestione della sicurezza,
–
"Codice IMDG": il Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose,
–
"Codice IBC": il Codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi,
–
"Codice IGC": il Codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti,
–
"Codice BC": il Codice dell'IMO delle norme pratiche per la sicurezza del trasporto alla rinfusa di carichi solidi,
–
"Codice INF": il Codice dell'IMO relativo alle norme di sicurezza per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi,
–
"Risoluzione IMO A 851(20)": la risoluzione 851(20) dell'Organizzazione marittima internazionale, avente per titolo "Principi generali dei sistemi di rapportazione navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino",
b)
"esercente": l'armatore, il proprietario o il gestore della nave,
c)
"agente": la persona incaricata o autorizzata a rilasciare le informazioni in nome dell'esercente della nave;
d)
"spedizioniere/caricatore": la persona che ha stipulato con un vettore un contratto per il trasporto di merci via mare o la persona nel cui nome e per conto della quale è stipulato il contratto;
e)
"compagnia": la compagnia ai sensi della regola 1, paragrafo 2 del capitolo IX della SOLAS;
f)
"nave": qualsiasi nave o unità marittima;
g)
"merci pericolose":
–
le merci classificate nel Codice IMDG,
–
le sostanze liquide pericolose di cui al capitolo 17 del Codice IBC,
–
i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del Codice IGC,
–
le sostanze solide di cui all'appendice B del Codice BC.
Sono parimenti comprese le merci per il cui trasporto sono state prescritte condizioni preliminari conformemente al paragrafo 1.1.3 del Codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del Codice IGC;
h)
"merci inquinanti":
–
gli idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato I,
–
le sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato II,
–
le sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato III;
i)
"unità di carico": un veicolo stradale adibito al trasporto di merci, un veicolo ferroviario adibito al trasporto di merci, un contenitore, un veicolo cisterna stradale, un veicolo cisterna ferroviario o una cisterna mobile;
j)
"indirizzo": il nome e i canali di comunicazione che consentono di stabilire, in caso di necessità, un contatto con l'esercente, l'agente, l'autorità portuale, l'autorità competente o qualsiasi altra persona o organismo abilitato in possesso di informazioni dettagliate riguardanti il carico della nave;
k)
"autorità competenti": le autorità e gli organismi designati dagli Stati membri a ricevere e a diffondere le informazioni comunicate a norma della presente direttiva;
l)
"autorità portuale": l'autorità o l'organismo competente designato dagli Stati membri, per ciascun porto, a ricevere e a diffondere le informazioni comunicate a norma della presente direttiva;
m)
"luogo di rifugio": il porto, la parte di un porto o qualsiasi altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o qualsiasi altra area riparata individuati da uno Stato membro per accogliere una nave in pericolo;
n)
"stazione costiera": il servizio di assistenza al traffico marittimo, l'impianto a terra incaricato di gestire un sistema di rapportazione obbligatorio approvato dall'IMO o l'organismo incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio o di lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino, designati dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva;
o)
"servizio di assistenza al traffico marittimo": il servizio finalizzato a migliorare la sicurezza e l'efficienza del traffico marittimo e a tutelare l'ambiente, in grado di interagire con il traffico e di rispondere alle condizioni di traffico che si verificano nell'area coperta dal VTS;
p)
"sistema di rotte navali": qualsiasi sistema che organizza uno o più corsie di traffico o prevede misure di organizzazione del traffico al fine di ridurre il rischio di sinistri; esso comprende schemi di separazione del traffico, corsie di traffico a doppio senso, rotte raccomandate, zone da evitare, zone di traffico costiero, rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico in acque profonde;
q)
"nave tradizionale": qualsiasi tipo di nave storica e relative ricostruzioni, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e l'arte marinaresca tradizionali e nel contempo identificabili come monumenti viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche;
r)
"sinistro": il sinistro quale definito nel Codice dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.
TITOLO I
RAPPORTAZIONE E MONITORAGGIO NAVALI
Articolo 4
Notifica preventiva dell'ingresso nei porti degli Stati membri
1. L'esercente, l'agente o il comandante della nave diretta verso un porto di uno Stato membro notifica all'autorità portuale le informazioni di cui all'allegato I, parte 1:
a)
con almeno ventiquattr'ore d'anticipo, oppure
b)
al più tardi al momento in cui la nave esce dal porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore a ventiquattr'ore, oppure
c)
se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena quest'informazione è disponibile.
2. Le navi che, in provenienza da un porto extracomunitario, sono dirette a un porto di uno Stato membro e che trasportano merci pericolose o inquinanti sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 13.
Articolo 5
Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale
1. Lo Stato membro interessato provvede al monitoraggio e adotta tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte le navi che entrano nell'area coperta da un sistema obbligatorio di rapportazione navale, adottato dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola 11 e utilizzato da uno o più Stati, fra cui almeno uno Stato membro, conformemente alle linee guida e ai criteri emanati dall'IMO, diffondano le informazioni necessarie in osservanza di detto sistema, ferme restando le informazioni supplementari prescritte dallo Stato membro in conformità con la risoluzione IMO A.851(20).
2. Lo Stato membro che sottopone per adozione all'IMO un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale o una proposta di modifica di un sistema di rapportazione esistente indica nella proposta almeno le informazioni enumerate nell'allegato I, parte 4.
Articolo 6
Impiego dei sistemi di identificazione automatica
1. Ogni nave che fa scalo in un porto di uno Stato membro dev'essere dotata, secondo il calendario indicato all'allegato II, parte I, di un AIS rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO.
2. Le navi dotate dell'AIS lo mantengono sempre in funzione, tranne nei casi in cui accordi, regole o norme internazionali prevedano la protezione delle informazioni sulla navigazione.
Articolo 7
Impiego dei sistemi di rotte navali
1. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e adottano tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte le navi che entrano nell'area coperta da un sistema di rotte navali obbligatorio, adottato dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola 10 e utilizzato da uno o più Stati, fra cui almeno uno Stato membro, impieghino detto sistema conformemente alle linee guida e ai criteri pertinenti emanati dall'IMO.
2. Gli Stati membri che applicano, sotto la loro responsabilità, un sistema di rotte navali non adottato dall'IMO seguono, per quanto possibile, le linee guida e i criteri emanati dall'IMO e diffondono tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei sistemi di rotte navali adottati.
Articolo 8
Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi
Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e adottano tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che:
a)
le navi che entrano nell'area in cui si applica un VTS utilizzato da uno o più Stati, fra cui almeno uno Stato membro, nelle loro acque territoriali e basato sulle linee guida emanate dall'IMO partecipino alle regole di detto VTS e le rispettino;
b)
le navi battenti bandiera di uno Stato membro o quelle dirette verso un porto di uno Stato membro che entrano nell'area in cui si applica siffatto VTS, al di fuori delle acque territoriali di uno Stato membro e in base alle linee guida emanate dall'IMO, rispettino le regole di detto VTS;
c)
le navi battenti bandiera di un paese terzo e non dirette verso un porto di uno Stato membro che entrano nell'area coperta da un VTS al di fuori delle acque territoriali di uno Stato membro si attengano, per quanto possibile, alle regole di detto VTS. Gli Stati membri devono rapportare allo Stato di bandiera pertinente qualsiasi palese violazione grave di dette regole nell'area coperta da siffatto VTS.
Articolo 9
Infrastruttura per i sistemi di rapportazione navale, i sistemi di rotte navali e i servizi di assistenza al traffico marittimo
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e appropriate per dotarsi progressivamente, in tempi compatibili con il calendario indicato all'allegato II, parte I, degli impianti e delle installazioni a terra appropriati per ricevere ed utilizzare le informazioni AIS, prevedendo la copertura necessaria per la trasmissione dei rapporti.
2. La creazione di tutti gli impianti e installazioni a terra necessari per attuare la direttiva deve essere completata entro il 2007. Gli Stati membri provvedono a che gli impianti appropriati per convogliare le informazioni e scambiarle tra i sistemi nazionali degli Stati membri siano in funzione entro un anno a decorrere da tale data.
3. Gli Stati membri provvedono a che le stazioni costiere incaricate di monitorare l'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo e ai sistemi di rotte navali dispongano di personale sufficiente e adeguatamente qualificato, di appropriati strumenti di comunicazione e di monitoraggio delle navi e operino in conformità delle pertinenti linee guida dell'IMO.
Articolo 10
Registratori dei dati di viaggio
1. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e adottano tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che le navi che fanno scalo in un porto di uno Stato membro siano dotate di un registratore dei dati di viaggio (sistema VDR) secondo le disposizioni dell'allegato II, parte II. Le esenzioni eventualmente accordate ai traghetti roll&nbhy;on/roll&nbhy;off e alle unità veloci da passeggeri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll&nbhy;on/roll&nbhy;off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (12), cessano ...*(13).
2. I dati che sono stati rilevati con un sistema VDR sono messi a disposizione dello Stato membro interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito di un sinistro avvenuto nelle acque sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Gli Stati membri provvedono a che nel corso dell'indagine detti dati siano utilizzati e debitamente analizzati. Gli Stati membri provvedono a che i risultati dell'indagine siano pubblicati al più presto possibile dopo la sua conclusione.
Articolo 11
Indagini sui sinistri
Gli Stati membri, fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 1999/35/CE, osservano le disposizioni del Codice dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi in caso di indagine su un sinistro o incidente marittimo in cui è rimasta coinvolta una delle navi di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri collaborano alle indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi in cui è coinvolta una nave battente la loro bandiera.
TITOLO II
NOTIFICA DELLE MERCI PERICOLOSE O INQUINANTI A BORDO DELLA NAVI (HAZMAT)
Articolo 12
Obblighi dello spedizioniere/caricatore
Le merci pericolose o inquinanti sono consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, in un porto di uno Stato membro soltanto se al comandante o all'esercente è pervenuta una dichiarazione contenente le informazioni di cui all'allegato I, parte 2.
Allo spedizioniere/caricatore incombe l'obbligo di trasmettere al comandante o all'esercente tale dichiarazione e di assicurare che il carico consegnato per il trasporto corrisponda effettivamente a quello dichiarato ai sensi del primo comma.
Articolo 13
Notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo
1. L'esercente, l'agente o il comandante di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, che trasporta merci pericolose o inquinanti e lascia un porto di uno Stato membro notifica, al più tardi al momento della partenza della nave, le informazioni di cui all'allegato I, parte 3 all'autorità competente designata da tale Stato membro.
2. L'esercente, l'agente o il comandante di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, che trasporta merci pericolose o inquinanti, proviene da un porto extracomunitario ed è diretto verso un porto di uno Stato membro o verso un luogo di ormeggio situato nelle acque territoriali di uno Stato membro, notifica le informazioni di cui all'allegato I, parte 3 all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo porto di destinazione o il luogo di ormeggio al più tardi al momento della partenza dal porto di caricamento oppure non appena è noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio, se questa informazione non è disponibile al momento della partenza.
3. Gli Stati membri possono istituire una procedura che autorizza l'esercente, l'agente o il comandante di una nave di cui ai paragrafi 1 e 2 a notificare le informazioni di cui all'allegato I, parte 3 all'autorità portuale del porto di partenza o di destinazione nella Comunità, a seconda dei casi.
La procedura istituita deve garantire che l'autorità competente, in caso di necessità, possa accedere alle informazioni di cui all'allegato I, parte 3 in ogni momento. A tal fine, l'autorità portuale pertinente conserva le informazioni di cui all'allegato I, parte 3 per un periodo sufficiente a consentire la loro utilizzazione in caso di incidente in mare. L'autorità portuale adotta i provvedimenti necessari per fornire immediatamente per via elettronica, 24 ore su 24, tali informazioni, a richiesta dell'autorità competente.
4. L'esercente, l'agente o il comandante della nave deve comunicare le informazioni relative al carico di cui all'allegato I, parte 3 all'autorità portuale o all'autorità competente.
Le informazioni devono essere trasmesse per via elettronica ogniqualvolta fattibile. Lo scambio di messaggi per via elettronica rispetta la sintassi e le procedure specificate nell'allegato III.
Articolo 14
Scambio telematico di dati fra Stati membri
Gli Stati membri cooperano per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi nazionali utilizzati per gestire le informazioni di cui all'allegato I.
I sistemi di comunicazione istituiti a norma del primo comma devono possedere le seguenti caratteristiche:
a)
lo scambio dei dati dev'essere effettuato per via elettronica e deve consentire la ricezione e il trattamento dei messaggi notificati ai sensi dell'articolo 13;
b)
il sistema deve consentire la trasmissione delle informazioni 24 ore su 24;
c)
ogni Stato membro dev'essere in grado di trasmettere senza indugio all'autorità competente di un altro Stato membro che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti la nave e le merci pericolose o inquinanti che si trovano a bordo di essa.
Articolo 15
Esenzioni
1. Gli Stati membri possono esonerare dall'osservanza dell'articolo 13 i servizi di linea effettuati tra porti situati nel loro territorio qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la compagnia che opera i suddetti servizi compila e tiene aggiornato un elenco delle navi interessate e lo trasmette all'autorità competente interessata,
b)
per ciascun viaggio effettuato, le informazioni di cui all'allegato I, parte 3 sono messe a disposizione dell'autorità competente che ne fa richiesta. La compagnia deve istituire un sistema interno che garantisca la trasmissione in forma elettronica, 24 ore su 24, immediatamente dopo la ricezione della domanda, di tale informazione all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4.
2. Quando un servizio di linea internazionale è operato tra due o più Stati, fra cui almeno uno Stato membro, qualsiasi Stato membro interessato dal servizio può chiedere agli altri Stati membri di concedere un'esenzione per detto servizio. Tutti gli Stati membri interessati dal servizio, compresi gli Stati costieri, collaborano per concedere un'esenzione al servizio in questione, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri verificano periodicamente che le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatte. Quando una di queste condizioni non è più soddisfatta, gli Stati membri revocano immediatamente il beneficio dell'esenzione alla compagnia interessata.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle compagnie e delle navi esentate a norma del presente articolo, unitamente a tutti gli aggiornamenti dell'elenco.
TITOLO III
MONITORAGGIO DELLE NAVI A RISCHIO ED INTERVENTO IN CASO DI INCIDENTI IN MARE
Articolo 16
Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi
1. Sono considerate navi che presentano un rischio potenziale per la navigazione ovvero una minaccia per la sicurezza della navigazione, la sicurezza delle persone o l'ambiente ai sensi della presente direttiva le navi che possiedono le caratteristiche seguenti:
a)
navi che, nel corso del viaggio:
–
sono rimaste coinvolte in incidenti in mare ai sensi dell'articolo 17, oppure
–
hanno violato gli obblighi di notificazione e di rapportazione imposti dalla presente direttiva, oppure
–
hanno violato le norme applicabili nell'ambito dei sistemi di rotte navali e dei VTS posti sotto la responsabilità di uno Stato membro;
b)
le navi nei cui confronti esistono prove o presunzioni di scarichi volontari di idrocarburi o altre violazioni della MARPOL nelle acque poste sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
le navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti degli Stati membri o che sono state oggetto di un rapporto o di una notifica di uno Stato membro a norma dell'allegato I, parte 1 della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo) (14).
2. Le stazioni costiere che detengono informazioni pertinenti sulle navi di cui al paragrafo 1 le comunicano alle stazioni costiere interessate degli altri Stati membri situati sulla rotta prevista della nave.
3. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni comunicate loro a norma del paragrafo 2 siano trasmesse alle pertinenti autorità d'approdo e/o a qualsiasi altra autorità designata dallo Stato membro. In funzione delle risorse umane di cui dispongono, gli Stati membri effettuano, di loro iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, ispezioni o verifiche nei loro porti, fatti salvi gli obblighi inerenti al controllo da parte dello Stato di approdo. Essi informano tutti gli Stati membri interessati dei risultati delle iniziative che hanno assunto.
Articolo 17
Rapportazione di incidenti in mare
1. Fatto salvo il diritto internazionale e allo scopo di prevenire o attenuare ogni rischio significativo per la sicurezza della navigazione, la sicurezza delle persone o l'ambiente, gli Stati membri provvedono al monitoraggio e adottano tutte le misure appropriate affinché il comandante di una nave che naviga all'interno della loro zona di ricerca e soccorso/zona economica esclusiva o equivalente, rapporti immediatamente alla stazione costiera geograficamente competente:
a)
qualsiasi incidente che pregiudichi la sicurezza della nave, come collisioni, incagli, avarie, disfunzioni o guasti, allagamento o spostamento del carico, eventuali difetti riscontrati nello scafo o cedimenti della struttura;
b)
qualsiasi incidente che comprometta la sicurezza della navigazione, come guasti o difetti idonei ad alterare le capacità di manovra o la navigabilità della nave, qualsiasi guasto o disfunzione che alteri i sistemi di propulsione o la macchina di governo, le installazioni per la produzione di elettricità, le apparecchiature di navigazione o di comunicazione,
c)
qualsiasi situazione atta a provocare un inquinamento delle acque o del litorale dello Stato membro, quale lo scarico o il rischio di scarico di sostanze inquinanti in mare;
d)
qualsiasi perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli alla deriva.
2. Il messaggio di rapportazione trasmesso a norma del paragrafo 1 indica, come minimo, il nome della nave, la sua posizione, il porto di partenza, il porto di destinazione, l'indirizzo che consente di ottenere informazioni sulle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, sul numero di persone a bordo, sui particolari dell'incidente e qualsiasi informazione pertinente contemplata dalla risoluzione 851 (20) dell'IMO.
Articolo 18
Misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli
1. Quando le autorità competenti designate dagli Stati membriritengono che, a causa di condizioni meteorologiche odel mare eccezionalmente sfavorevoli, sussista un grave rischio di inquinamento delle loro zone marittime o costiere, o delle zone marittime o costiere di altri Stati o sia in pericolo la vita umana:
a)
esse dovrebbero fornire, ove possibile, al capitano di una nave che si trova nella zona portuale interessata e intende entrare o uscire dal porto tutte le informazioni sulle condizioni meteorologiche e del mare e, ove opportuno e possibile, sui pericoli che queste possono comportare per la sua nave, il carico, l'equipaggio e i passeggeri;
b)
fatto salvo il dovere di assistenza alle navi in difficoltà e in conformità con l'articolo 20, esse possono adottare tutte le altre misure appropriate, compresi la raccomandazione o il divieto a una nave particolare o alle navi in generale di entrare o uscire dai porti nella zona colpita, finché non si sia stabilito che non sussiste più alcun rischio per la vita umana e/o l'ambiente;
c)
esse adottano misure appropriate, per limitare quanto più possibile o, se del caso, vietare il rifornimento di combustibile in mare nelle loro acque territoriali.
2. Il comandante informa la compagnia delle misure o raccomandazioni appropriate di cui al paragrafo 1. Queste lasciano tuttavia impregiudicata la decisione che il comandante deve prendere in base al suo giudizio professionale conformemente alla convenzione SOLAS.
Il comandante comunica alle autorità competenti i motivi della sua decisione, qualora essa non sia conforme alle misure di cui al paragrafo 1.
3. Le misure o raccomandazioni appropriate di cui al paragrafo 1 si basano sulle previsioni meteorologiche e sullo stato del mare diffuse da un servizio d'informazione meteorologica qualificato riconosciuto dallo Stato membro.
Articolo 19
Misure relative agli incidenti in mare
1. Quando si verificano incidenti in mare di cui all'articolo 17, gli Stati membri adottano, per quanto necessario, tutte le misure appropriate in conformità al diritto internazionale per garantire la sicurezza della navigazione, la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero.
L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo delle misure che gli Stati membri possono adottare a norma del presente articolo.
2. L'esercente, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, devono collaborare pienamente, in conformità al diritto interno e internazionale, con le autorità nazionali competenti, a richiesta di queste, allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.
3. Il comandante di una nave cui si applicano le disposizioni del Codice ISM informa la compagnia, con le modalità previste da detto codice, in merito ad ogni incidente in mare di cui all'articolo 17, paragrafo 1. Non appena sia stata informata dell'accaduto, la compagnia ha l'obbligo di contattare la stazione costiera competente e di mettersi a sua disposizione per ogni eventualità.
Articolo 20
Luoghi di rifugio
Gli Stati membri, sentite le parti interessate e tenuto conto delle pertinenti linee guida dell'IMO, stabiliscono dei piani per accogliere nelle acque sotto la loro giurisdizione le navi in pericolo. Detti piani indicano le necessarie modalità e procedure, tenuto conto dei vincoli operativi e ambientali, per assicurare che le navi in pericolo possano recarsi immediatamente in un luogo di rifugio una volta ottenuta l'autorizzazione dell'autorità competente. Ove gli Stati membri lo ritengano necessario e praticabile,i piani devono contenere dispositivi per la fornitura di mezzi e strutture adeguati in ordine all'assistenza, al salvataggio e all'intervento antinquinamento.
I piani predisposti per accogliere le navi in pericolo sono comunicati a richiesta. Entro ...*(15) gli Stati membri informano la Commissione delle misure che adottano in applicazione del primo comma.
Articolo 21
Informazione delle parti interessate
1. Se necessario, la stazione costiera competente dello Stato membro interessato segnala via radio, nelle zone interessate, ogni incidente notificato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 ed informa della presenza di ogni nave che comporti un rischio per la sicurezza della navigazione, la sicurezza delle persone o l'ambiente.
2. Le autorità competenti che sono in possesso delle informazioni notificate ai sensi degli articoli 13 e 17 adottano i provvedimenti opportuni per fornire tali informazioni, in qualsiasi momento, su richiesta presentata dall'autorità competente di un altro Stato membro per motivi di sicurezza.
3. Lo Stato membro le cui autorità competenti siano state informate, a norma della presente direttiva o in altro modo, di fatti che comportano o aumentano il rischio di veder messe in pericolo talune zone marittime o costiere di un altro Stato membro adotta le misure appropriate per informarne al più presto ogni Stato membro interessato e consultarlo in merito alle iniziative da prendere. Se necessario, gli Stati membri cooperano per concordare le modalità di un intervento comune.
Ogni Stato membro adotta le disposizioni necessarie per utilizzare pienamente i rapporti che le navi hanno l'obbligo di trasmettergli a norma dell'articolo 17.
TITOLO IV
MISURE SUPPLEMENTARI
Articolo 22
Designazione e pubblicazione dell'elenco degli organismi competenti
1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti, le autorità portuali e le stazioni costiere alle quali devono essere indirizzate le notifiche previste dalla presente direttiva.
2. Ogni Stato membro provvede affinché il settore della navigazione marittima riceva un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata, in particolare mediante pubblicazioni nautiche, sulle autorità e le stazioni designate a norma del paragrafo 1, ivi comprese, se necessario, le rispettive zone di competenza geografica e le procedure istituite per la notifica delle informazioni previste dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e delle stazioni designate ai sensi del paragrafo 1 ed ogni suo successivo aggiornamento.
Articolo 23
Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
Gli Stati membri e la Commissione cooperano per il conseguimento degli obiettivi seguenti:
a)
fare il miglior uso possibile delle informazioni notificate ai sensi della presente direttiva, anche allacciando collegamenti telematici adeguati tra le stazioni costiere e le autorità portuali per lo scambio dei dati relativi ai movimenti ed alle previsioni di arrivo delle navi nei porti nonché dei dati relativi al loro carico;
b)
sviluppare e rafforzare l'efficacia dei collegamenti telematici tra le stazioni costiere degli Stati membri ai fini di una migliore conoscenza del traffico marittimo, di un migliore monitoraggio delle navi in transito e di un'armonizzazione e, per quanto possibile, di una semplificazione dei rapporti prescritti alle navi durante la rotta;
c)
estendere la copertura del sistema di monitoraggio e d'informazione per il traffico marittimo, e/o aggiornarlo, allo scopo di migliorare l'identificazione e il monitoraggio delle navi. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione cooperano per istituire, quando necessario, sistemi obbligatori di rapportazione, servizi obbligatori di assistenza al traffico e sistemi di rotte navali appropriati allo scopo di presentarli all'IMO per approvazione;
d)
stabilire, se del caso, piani concertati per l'accoglienza delle navi in pericolo.
Articolo 24
Riservatezza delle informazioni
Gli Stati membri adottano, nel rispetto della rispettiva normativa nazionale, i provvedimenti necessari per garantire la riservatezza delle informazioni loro trasmesse ai sensi della presente direttiva.
Articolo 25
Controllo dell'attuazione della presente direttiva e sanzioni
1. Gli Stati membri effettuano periodicamente ispezioni e attuano qualsiasi altra iniziativa necessaria per verificare il funzionamento dei sistemi telematici a terra istituiti ai fini della presente direttiva e, in particolare, la loro idoneità a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione immediate, 24 ore su 24, delle informazioni notificate ai sensi degli articoli 13 e 15.
2. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurare che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni così stabilite sono effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Gli Stati membri informano senza indugio lo Stato di bandiera ed ogni altro Stato interessato delle misure adottate a norma degli articoli 16 e 19 e del paragrafo 2 del presente articolo nei confronti delle navi che non battono la loro bandiera.
4. Lo Stato membro che constata, in occasione di un incidente in mare di cui all'articolo 19, che la compagnia non è stata in grado di stabilire e di mantenere un collegamento con la nave o con le stazioni costiere interessate, ne informa lo Stato che ha rilasciato, o a nome del quale è stato rilasciato, il documento di conformità ISM e l'associato certificato di gestione della sicurezza.
Qualora la gravità dell'inadempienza dimostri l'esistenza di un grave vizio di conformità nel funzionamento del sistema di gestione della sicurezza di una compagnia stabilita in uno Stato membro, lo Stato membro che ha rilasciato il documento di conformità o il certificato di gestione della sicurezza alla nave adotta immediatamente le misure necessarie nei confronti della compagnia in questione, per revocarle il documento di conformità e l'associato certificato di gestione della sicurezza.
Articolo 26
Valutazione
1. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione entro ... *(16) in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva e, in particolare, delle disposizioni previste agli articoli 9, 10, 18, 20, 22, 23 e 25. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione entro il 31 dicembre 2009 in merito alla piena attuazione della presente direttiva.
2. In base alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro i sei mesi successivi in merito all'attuazione della presente direttiva. Nelle relazioni la Commissione verifica se e in quale misura le disposizioni della presente direttiva attuate dagli Stati membri contribuiscono a migliorare la sicurezza e l'efficacia dei trasporti marittimi e a prevenire l'inquinamento causato dalle navi.
3.La Commissione esamina l'esigenza e l'attuabilità di misure a livello comunitario volte ad agevolare il rimborso delle spese o l'indennizzo dei danni per l'accoglienza di navi in difficoltà, compresi idonei requisiti in materia di assicurazione o di altra garanzia finanziaria.
Entro ...* la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati di tale esame.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27
Procedura di modifica
1. Le definizioni contenute nell'articolo 3, i rimandi agli strumenti della Comunità e dell'IMO e gli allegati possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2 per essere allineati agli sviluppi della normativa comunitaria o del diritto internazionale adottati, emendati o entrati in vigore, purché tali modifiche non ne estendano l'ambito di applicazione.
2. Gli allegati I, III e IV della presente direttiva possono parimenti essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, alla luce dell'esperienza maturata con la sua applicazione, purché tali modifiche non ne estendano l'ambito di applicazione.
Articolo 28
Comitatologia
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 29
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ……..…. *(17). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 30
La direttiva 93/75/CEE è abrogata con effetto a decorrere da ……..…*.
Articolo 31
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 32
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a , addì
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO I
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DA NOTIFICARE
1. Informazioni da notificare a norma dell'articolo 4 – Informazioni generali
a) Identificazione della nave (nome, codice identificativo, numero di identificazione IMO o numero MMSI)
b) Porto di destinazione
c) Orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità competente, e orario stimato di partenza da tale porto
d) Numero totale di persone a bordo
2. Informazioni da notificare a norma dell'articolo 12 – Informazioni sul carico
a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numeri ONU, ove esistano, classi IMO di rischio in conformità dei Codici IMDG, IBC e IGC e, se del caso, classe della nave per i carichi soggetti al Codice INF secondo la definizione della regola VII/14.2, quantitativi delle merci in questione e, se queste sono trasportate in unità di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione
b) Indirizzo dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico
3. Informazioni da notificare a norma dell'articolo 13:
A. Informazioni generali
a) Identificazione della nave (nome, codice identificativo, numero di identificazione IMO o numero MMSI)
b) Porto di destinazione
c) Per la nave che lascia un porto di uno Stato membro: orario stimato di partenza dal porto di partenza o dalla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità competente, e orario stimato di arrivo nel porto di destinazione
d) Per la nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto di uno Stato membro: orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità competente
e) Numero totale di persone a bordo
B. Informazioni sul carico
a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numeri ONU, ove esistano, classi IMO di rischio in conformità dei Codici IMDG, IBC, e IGC e, se del caso, classe della nave secondo la definizione del Codice INF, quantitativi delle merci in questione e relativa ubicazione a bordo e, se queste sono trasportate in unità di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione
b) Conferma della presenza a bordo di un elenco o manifesto di carico o piano di carico adeguato contenente una descrizione dettagliata delle merci pericolose o inquinanti trasportate e della relativa ubicazione sulla nave
c) Indirizzo dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico
4. Informazioni di cui all'articolo 5
- A. Identificazione della nave (nome, codice identificativo, numero di identificazione IMO o numero MMSI)
- B. Data e ora
– C. o D. Posizione con coordinate di latitudine e longitudine o rilevamento effettivo e distanza in miglia nautiche da un punto di riferimento chiaramente identificato
- E. Rotta
- F. Velocità
- I. Porto di destinazione e orario stimato di arrivo
- P. Carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO
- T. Indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico
- W. Numero totale di persone a bordo
- X. Informazioni varie
–
Caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile "bunker", per le navi che ne trasportano più di 5 000 tonnellate
–
Status di navigazione
5. Il comandante della nave deve informare immediatamente l'autorità competente o l'autorità portuale interessata di qualsiasi modifica delle informazioni notificate ai sensi del presente allegato.
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE APPARECCHIATURE DI BORDO
I. SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS)
1. Navi costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data
Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300, costruite dal 1° luglio 2002 in poi, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità, sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6.
2. Navi costruite prima del 1° luglio 2002
Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300, costruite prima del 1° luglio 2002, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6 secondo il calendario seguente:
a)
navi da passeggeri: entro il 1° luglio 2003;
b)
navi cisterna: al più tardi al momento della prima visita del materiale di sicurezza effettuata dopo il 1° luglio 2003;
c)
navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50 000: entro il 1° luglio 2004;
d)
navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10 000 ma inferiore a 50 000: entro e non oltre il 1° luglio 2005 ovvero, per quanto riguarda le navi operanti su rotte internazionali, una dataanteriore decisa nel quadro dell'OMI;
e)
navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3 000 ma inferiore a 10 000: entro e non oltre il 1° luglio 2006 ovvero,per quanto riguarda le navi operanti su rotte internazionali, una dataanteriore decisa nel quadro dell'OMI;
f)
navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 ma inferiore a 3 000: entro e non oltre il 1° luglio 2007 ovvero,per quanto riguarda le navi operanti su rotte internazionali, una dataanteriore decisa nel quadro dell'OMI.
Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi relativi all'AIS stabiliti nel presente allegato le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 300 adibite al traffico interno.
II. REGISTRATORI DEI DATI DI VIAGGIO (SISTEMI VDR)
1. Le navi delle seguenti classi che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità devono essere dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme agli standard di prestazione della risoluzione A 861(20) dell'IMO e agli standard di prova definiti dalla norma n° 61996 della Commissione elettronica internazionale (IEC):
a)
le navi da passeggeri costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data: entro…........ *(18);
b)
le navi da passeggeri ro/ro costruite prima del 1° luglio 2002: al più tardi al momento della prima visita effettuata a partire dal 1° luglio 2002 compreso;
c)
le navi da passeggeri diverse dalle ro/ro costruite prima del 1° luglio 2002: entro il 1° gennaio 2004;
d)
le navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 3 000, costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data: entro ..…........ *.
2. Le navi delle seguenti classi, costruite prima del 1° luglio 2002, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità devono essere dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme ai pertinenti standard dell'IMO:
a)
navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 20 000: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2007;
b)
navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 3 000 ma inferiore a 20 000: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2008.
3. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi relativi ai registratori dei dati di viaggio stabiliti nella presente direttiva le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare diversi da quelli coperti dalla classe A, secondo quanto stabilito nell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (19).
ALLEGATO III
MESSAGGI ELETTRONICI
1. Gli Stati membri assicurano lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture necessarie alla trasmissione, ricezione e conversione dei dati fra sistemi che applicano la sintassi XML o EDIFACT, in base a servizi di comunicazione X.400 o Internet.
2. La Commissione assicura lo sviluppo e la manutenzione, in consultazione con gli Stati membri, di un "documento di controllo dell'interfaccia" che descrive le caratteristiche del sistema in termini di struttura dei messaggi, funzionalità dei messaggi e relazione fra i messaggi. Devono essere illustrati nel dettaglio sia i tempi e le prestazioni dei messaggi sia i protocolli e i parametri per l'interscambio dei dati. Il documento di controllo dell'interfaccia deve inoltre specificare il contenuto sotto forma di dati delle prescritte funzionalità dei messaggi e descrivere detti messaggi.
3. Dette procedure e infrastrutture dovrebbero comprendere, ogniqualvolta ciò sia fattibile, gli obblighi di rapportazione e di scambio di informazione derivanti da altre direttive, come la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (20).
ALLEGATO IV
MISURE CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO PRENDERE IN PRESENZA DI MINACCIA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PER L'AMBIENTE
(in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1)
Qualora, in seguito ad un incidente o in presenza delle circostanze descritte all'articolo 17, riguardanti una nave, l'autorità competente dello Stato membro interessato ritenga, nell'ambito del diritto internazionale, che sia necessario allontanare, attenuare o eliminare un pericolo grave ed imminente che minaccia il suo litorale o interessi connessi, la sicurezza di altre navi, del loro equipaggio e dei loro passeggeri o delle persone che si trovano a terra oppure che sia necessario proteggere l'ambiente marino, tale autorità può, in particolare:
a)
limitare i movimenti della nave o dirigerla in modo che essa segua una data rotta. Questa prescrizione lascia impregiudicata la responsabilità del comandante per la conduzione in sicurezza della nave;
b)
ordinare al comandante della nave di far cessare il rischio per l'ambiente o per la sicurezza della navigazione;
c)
inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare il grado di rischio, assistere il comandante nel rimediare alla situazione e tenere informata la stazione costiera competente;
d)
ordinare al comandante di recarsi in un luogo di rifugio in caso di pericolo imminente od ordinare che la nave sia pilotata o rimorchiata.
Posizione del Parlamento europeo del 14 giugno 2001 (GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 304), posizione comune del Consiglio del 19 dicembre 2002 (GU C 58 E del 5.3.2002, pag. 14) e posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (11304/2/2001 – C5&nbhy;0636/2001 – 2000/0158(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (11304/2/2001 – C5&nbhy;0636/2001),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 347)(2),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 315)(3),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 80 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5&nbhy;0100/2002),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 aprile 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (7),
considerando quanto segue:
(1) Gli obiettivi della politica ambientale della Comunità sono in particolare la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali. Questa politica deve essere basata sul principio di precauzione, sul principio dell'azione preventiva e su quello della correzione, in via prioritaria, alla fonte e sul principio "chi inquina paga".
(2) Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile ("Quinto programma di azione a favore dell'ambiente") (8), il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre, il programma auspica, fra l'altro, di ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l'inquinamento. Esso menziona i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: "RAEE") come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti.
(3) Secondo la comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti(9), quando non è possibile evitare la produzione dei rifiuti, essi devono essere riusati o recuperati a livello di materiale o di energia.
(4) Nella risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (10) il Consiglio ha insistito sulla necessità di promuovere il recupero dei rifiuti al fine di ridurne la quantità da smaltire e di preservare le risorse naturali, in particolare mediante il reimpiego, il riciclaggio, il compostaggio e il recupero dell'energia dai rifiuti ed ha riconosciuto che la scelta delle opzioni nei casi specifici deve tener conto delle conseguenze ambientali ed economiche, ma che fino a quando non interverranno progressi scientifici e tecnici al riguardo e non saranno ulteriormente sviluppate le analisi del ciclo biologico, bisognerà optare per il reimpiego e per il recupero dei materiali se e nella misura in cui essi rappresentano le migliori opzioni ambientali. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a dare opportunamente seguito, il più presto possibile, ai progetti del programma sui flussi di rifiuti prioritari, compresi i RAEE.
(5) Nella risoluzione del 14 novembre 1996 (11)sulla comunicazione della Commissioneconcernente il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e sul progetto di risoluzione del Consiglio sulla politica in materia di rifiuti il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari, tra cui i rifiuti elettrici ed elettronici, e di basare tali proposte sul principio della responsabilità del produttore. Nella stessa risoluzione il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di presentare proposte per ridurre il volume dei rifiuti.
(6) La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (12), prevede la possibilità di adottare norme specifiche mediante singole direttive in particolari casi o per completare detta direttiva relativamente alla gestione di categorie particolari di rifiuti.
(7) Le quantità di RAEE generate nella Comunità aumentano rapidamente. La presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche solleva grandi problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati.
(8) L'obiettivo di migliorare la gestione dei RAEE non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri a livello individuale. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio. Pertanto, i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.
(9) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori, a prescindere dalle tecniche di vendita, comprese televendite e vendite elettroniche. In tale contesto gli obblighi dei produttori e dei distributori che utilizzano canali di televendita e vendita elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la stessa forma ed essere attuati nello stesso modo, onde evitare che altri canali di distribuzione debbano sostenere i costi delle disposizioni della presente direttiva concernenti i RAEE di attrezzature vendute mediante televendita o vendita elettronica.
(10) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale che potrebbero finire nei flussi di rifiuti urbani. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di salute pubblica e di sicurezza che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (13).
(11)La direttiva 91/157/CEE dovrebbe essere sottoposta senza indugio ad una revisione, in particolare alla luce della presente direttiva.
(12) Stabilendo la responsabilità del produttore la presente direttiva incoraggia la progettazione e la produzione e fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano pienamente conto delle esigenze di riparazione, eventuale adeguamento al progresso tecnico, reimpiego, smontaggio e riciclaggio.
(13)Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale del distributore incaricato del ritiro e della gestione dei RAEE, gli Stati membri, in conformità con le norme nazionali e comunitarie in materia di salute e sicurezza, dovrebbero definire le condizioni in cui i distributori possono rifiutare il ritiro.
(14) La raccolta separata è la condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e devono essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta in modo che i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente il loro materiale di scarto.
(15)Al fine di raggiungere il livello auspicato di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero garantire che i RAEE non vengano più smaltiti insieme a rifiuti urbani misti e che tutti i RAEE vengano raccolti separatamente. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a dimostrare, fermo restando l'obiettivo della raccolta separata di tutti i RAEE, che sono stati raccolti in media almeno sei chilogrammi di RAEE dai nuclei domestici per abitante all'anno.
(16) Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più efficace per garantire l'osservanza del livello di protezione dell'ambiente comunitario che è stato stabilito. Gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di riciclaggio e di trattamento dovrebbero essere conformi a talune norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE. Si dovrebbe ricorrere al trattamento e alla tecnologia di recupero e riciclaggio tecnicamente più avanzati che assicurino il rispetto della salute umana e un'elevata protezione dell'ambiente.
(17)Fatta eccezione per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che devono essere reimpiegate interamente, tutti i RAEEraccolti separatamente dovrebbero essere inviati al recupero, permettendo in tal modo di raggiungere il più elevato livello di riciclaggio e di recupero possibile. Ove opportuno, andrebbe attribuita priorità al reimpiego dei RAEEe dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Occorre inoltre incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature.
(18)Gli Stati membri dovrebbero garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate che vengono esportate in paesi terzi si prestino e siano destinate al reimpiego e non al riciclaggio, al recupero e allo smaltimento.
(19) A livello comunitario devono essere definiti i principi di base concernenti un finanziamento della gestione dei RAEE e i regimi di finanziamento devono contribuire a tassi elevati di raccolta, nonché all'attuazione del principio della responsabilità del produttore.
(20) Gli utenti privati delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter restituirealmeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi essere tenuti a finanziare il ritiro dal punto di raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità dei produttori, questi ultimi dovrebbero, per quanto possibile, assicurare il finanziamento a livello individuale. I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dovrebbero essere internalizzati nel prezzo del prodotto. Gli Stati membri nei quali esistevano già altri accordi di finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero poter mantenere i suddetti accordi, sulla base dei risultati di un riesame, ma per non più di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. La responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici dovrebbe essere condivisa collettivamente da tutti i produttori esistenti al momento in cui i costi si manifestano, in proporzione alla rispettiva quota di mercato in volume e per tipo di apparecchiatura. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, per un periodo transitorio stabilito in base al ciclo medio di vita dell'apparecchiatura, ma per non più di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori possano indicare agli utenti, al momento della vendita di prodotti nuovi e su base volontaria, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei rifiuti storici. I produttori che si avvalgono di tale disposizione dovrebbero assicurare che i costi indicati corrispondano alle spese effettivamente sostenute.
(21) L'informazione degli utenti sull'obbligo di non smaltire più i RAEE insieme agli altri rifiuti urbani misti e di raccogliere separatamente tutti i RAEE nonché sui sistemi di raccolta e sul proprio ruolo nella gestione dei RAEE è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE; questa informazione comporta la marcatura appropriata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani.
(22) L'informazione sulle componenti e sull'identificazione dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero/riciclaggio dei RAEE.
(23)Gli Stati membri dovrebbero assicurare la creazione di infrastrutture di ispezione e di monitoraggio per permettere di verificare la corretta attuazione della presente direttiva.
(24) L'informazione sul peso o, se ciò non è possibile, sul numero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nella Comunità e sui tassi di raccolta, reimpiego (compreso per quanto possibile il reimpiego di interi apparecchi) e recupero/riciclaggioed esportazione dei RAEE è necessaria per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.
(25) Gli Stati membri possono decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti particolari requisiti.
(26) L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico di alcune disposizioni della direttiva, l'elenco dei prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato IA, il trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE, i requisiti tecnici per lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE e il simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo una procedura di comitato.
(27) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (14),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Scopo
La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione dei RAEE ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'allegato IA, purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'allegato IB contiene un elenco di prodotti e funzioni che rientrano nelle categorie dell'allegato IA.
2. La presente direttiva si applica ferma restando la normativa comunitaria in materia di salute e di sicurezza e quella specifica sulla gestione dei rifiuti.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, le armi, le munizioni e il materiale bellico. Tale disposizione non si applica tuttavia ai prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
"apparecchiature elettriche ed elettroniche", le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
b)
"rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE", le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;
c)
"prevenzione", le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;
d)
"reimpiego", le operazioni in virtù delle quali i RAEE o loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, incluso l'uso continuativo delle apparecchiature o loro componenti riportati ai punti di raccolta, ai distributori, riciclatori o fabbricanti;
e)
"riciclaggio", il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia ossia l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero di calore;
f)
"recupero", le pertinenti operazioni di cui all'allegato IIB della direttiva 75/442/CEE;
g)
"smaltimento", le pertinenti operazioni di cui all'allegato IIA della direttiva 75/442/CEE;
h)
"trattamento", le attività eseguite dopo la consegna dei RAEE ad un impianto di disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero e/o dello smaltimento dei RAEE;
i)
"produttore", chi, qualunque sia la tecnica di vendita, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (15):
i)
i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
ii)
ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i);
iii)
iii) importa o esporta tali apparecchiature in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale; quando un produttore fornisce e/o procura e/o distribuisce ad un'altra persona ("primo detentore") apparecchiature elettriche ed elettroniche, o prodotti contenenti apparecchiature elettriche ed elettroniche, che ha importato in un qualsiasi Stato membro sulla base o a norma di un accordo finanziario, il primo detentore è considerato importatore professionale ai fini della presente direttiva.
j)
"distributore", chi fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica nell'ambito di un'attività commerciale ad una parte che la userà;
k)
"RAEE provenienti dai nuclei domestici", i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
l)
"sostanze o preparati pericolosi", le sostanze o preparati che devono essere considerati pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(16) o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi(17);
m)
"finanziamento individuale", la responsabilità di ciascun produttore per i costi associati ai suoi prodotti;
n)
"accordo finanziario", qualsiasi accordo o patto di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo ad un'apparecchiatura elettrica ed elettronica , indipendentemente dal fatto che i termini di tale accordo o patto o di un accordo o patto accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura.
Articolo 4
Progettazione dei prodotti
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori adottino tutte le misure idonee per immettere sul mercato solo apparecchiature elettriche ed elettroniche che, nella misura in cui sia fattibile e conforme ai requisiti di sicurezza, siano state progettate e fabbricate in modo da non impedire:
a)
il loro reimpiego come apparecchi interi o elementi (componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo);
b)
il loro impiego congiuntamente a componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo reimpiegabili o reimpiegati;
c)
il loro riciclaggio integrale o parziale.
Articolo 5
Raccolta separata
1.Gli Stati membri provvedono affinché, entro il ... [30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] i RAEE non vengano più smaltiti insieme a rifiuti urbani misti e che tutti i RAEE vengano raccolti separatamente.
2. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché, entro il ... [30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]:
a)
siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;
b)
quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano compiuto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. I distributori possono farlo mediante accordi alternativi, ad esempio accettando i rifiuti al punto di vendita o di consegna, o mediante accordi equivalenti con terzi che agiscano per loro conto, purché la resa dei RAEE rimanga gratuita e non diventi più difficoltosa per il detentore finale.
Gli Stati membri possono derogare a tale norma purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e purché tali sistemi restino gratuiti. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione.
Fatto salvo il disposto delle lettere a) e b), gli Stati membri provvedono affinché i produttori possano, su base volontaria, organizzare e gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.
Gli Stati membri possono tuttavia prevedere modalità specifiche di resa dei RAEE ai sensi delle lettere a) e b) se l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE.
Gli Stati membri provvedono affinché i RAEE considerati esternamente contaminati,compresi quelli contaminati da sostanze radioattive o biologiche, o pericolosi e suscettibili di presentare un rischio per la salute o la sicurezza del personale, siano ripresi in speciali punti di raccolta che dispongono di personale formato specificamente e che sono dotati delle necessarie tecnologie più avanzate.
Conformemente alle disposizioni delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, e in funzione delle norme nazionali o comunitarie in materia di salute e sicurezza, i distributori possono rifiutare di riprendere RAEE considerati contaminati, compresi quelli contaminati da sostanze radioattive o biologiche, o pericolosi e suscettibili di presentare un rischio per la salute o la sicurezza del personale.
3.Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i produttori prevedano la raccolta di RAEE da utenti diversi dai nuclei domestici.
4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 siano trasportati a centri di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 6, a meno che essi siano interamente reimpiegati. Gli Stati membri provvedono affinché il reimpiego previsto non comporti un'elusione delle prescrizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 6 e 7. La raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente devono essere eseguiti in maniera da ottimizzare il reimpiego e il riciclaggio dei componenti o degli interi apparecchi che possono essere reimpiegati o riciclati.
Gli Stati membri provvedono affinchè le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate esportate in paesi terzi si prestino e siano destinate al reimpiego e non al riciclaggio, al recupero o allo smaltimento.
5.Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinchéentro il 31 dicembre 2005 venga effettivamente raggiunto un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 6 kg in media per abitante all'anno.
Sulla base delle informazioni da trasmetterein forza dell'articolo 12, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza tecnica ed economica acquisita negli Stati membri, determinano entro il 31 dicembre 2007 un nuovo tasso per gli anni successivi al 2008. Il tasso può eventualmente assumere la forma di una percentuale della quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute ai nuclei domestici negli anni precedenti.
Articolo 6
Trattamento
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di trattamento dei RAEE che prevedano l'utilizzo di una tecnologia di recupero e di riciclaggio più avanzate. Questi sistemi possono essere istituiti dai produttori a livello individuale e/o collettivo. Ai fini dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo a norma dell'allegato II della presente direttiva.
Secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nell'allegato II possono essere introdotte altre tecnologie ai fini del trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti. Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE.
La deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE può essere applicata alle operazioni di recupero dei RAEE se le autorità competenti effettuano un'ispezione prima della registrazione per garantire la conformità con l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.
L'ispezione verifica quanto segue:
a)
il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare;
b)
i requisiti tecnici generali da rispettare;
c)
le misure di sicurezza da adottare.
L'ispezione è effettuata almeno una volta all'anno e i suoi risultati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione o la registrazione di cui al paragrafo 2 includa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7.
5. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o della Comunità, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (18).
In tal caso gli Stati membri assicurano che i produttori consegnino i RAEE a impianti o imprese che soddisfano le norme minime corrispondenti alle condizioni enunciate nel presente articolo, a meno che non sia dimostrato il reimpiego di apparecchiature intere.
Gli Stati membri possono opporsi a spedizioni destinate al recupero o allo smaltimento conformemente al regolamento (CEE) n. 259/93 in caso di inosservanza, nel paese importatore, delle norme minime di qualità per il trattamento previste al paragrafo 1 e dei requisiti tecnici previsti al paragrafo 3.
6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese ad effettuare le operazioni di trattamento introducendo sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (19).
Articolo 7
Recupero
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano a titolo individuale o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata a norma dell'articolo 5. Gli Stati membri privilegiano il reimpiego degli apparecchi interi. Fino alla data di cui al paragrafo 4, questi non rientrano nel computo degli obiettivi di cui al paragrafo 2.
2. Riguardo ai RAEE inviati per il trattamento a norma dell'articolo 6 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2005:
a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 (grandi elettrodomestici) e 10 (distributori automatici) dell'allegato I A,
–
aumento del tasso di recupero ad un minimo del 90% in peso medio per apparecchio e
–
per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 75% in peso medio per apparecchio;
b)
per i RAEE che rientrano nelle categorie 3, e 4 dell'allegato I A
–
aumento del tasso di recupero ad un minimo dell'85% in peso medio per apparecchio e
–
per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 65% in peso medio per apparecchio;
c)
per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato I A,
–
aumento del tasso di recupero ad un minimo dell'80% in peso medio per apparecchio e
–
per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 50% in peso medio per apparecchio;
d)
per tutti i rifiuti di lampade a discarica, un tasso di reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze di un minimo dell'80% in peso di queste lampade.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai centri di trattamento e/o in entrata nei centri di recupero o di riciclaggio.
La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, le modalità d'applicazione (comprese le specifiche per i materiali) necessarie per sorvegliare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obiettivi di cui al paragrafo 2. La Commissione sottopone tale misura entro il ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
4. Per gli anni successivi al 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, su proposta della Commissione, obiettivi per il recupero e il reimpiego/riciclaggio, compreso, se del caso, il reimpiego di apparecchiature intere, nonché per i prodotti rientranti nella categoria 8 dell'allegato IA. Ciò avviene tenuto conto del vantaggio ecologico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in uso, quale una migliore efficienza delle risorse derivante dallo sviluppo di materiali e tecnologie. In tale ambito si deve tener conto anche dei progressi tecnici nei settori del reimpiego, recupero e riciclaggio, dei prodotti e dei materiali, nonché dell'esperienza acquisita dagli Stati membri e dalle imprese del settore.
5.Gli Stati membri favoriscono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento.
Articolo 8
Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici
1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il ...[30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento di cui al paragrafo 1 sia fornito su base individuale. A tal fine gli Stati membri garantiscono che i produttori prevedano garanzie appropriate per il finanziamento della gestione dei RAEE.
Gli Stati membri possono, previa richiesta alla Commissione, applicare sistemi di finanziamento collettivo, qualora siano in grado di dimostrare che l'introduzione di sistemi di finanziamento individuali comporterebbe costi eccezionalmente elevati.
I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente sono internalizzati nel prezzo del prodotto.
Gli Stati membri nei quali esistevano già altri accordi di finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente direttiva possono mantenere i suddetti accordi, sulla base dei risultati di un riesame, ma per non più di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
3. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 ("rifiuti storici") è a carico collettivamente di tutti produttori esistenti al momento in cui i costi si sono verificati, in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.
Gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio stabilito in base al ciclo medio di vita dell'apparecchio, ma per non più di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori possano indicare agli utenti, al momento della vendita di nuovi prodotti e su base volontaria, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei rifiuti storici.
I produttori che si avvalgono della presente disposizione assicurano che i costi indicati corrispondano alle spese effettivamente sostenute.
4. Per evitare che i costi della gestione dei RAEE provenienti da produttori non più presenti sul mercato o che non è più possibile identificare (prodotti orfani e "clandestini") ricadano sulla società o sugli altri produttori, gli Stati membri provvedono affinché i produttori forniscano una garanzia allorché immettono un prodotto sul mercato, come specificato al paragrafo 2, ed etichettino i prodotti in modo inequivocabile a norma degli articoli 10, paragrafo 4, e 11, secondo comma. La garanzia è utilizzata per finanziare la gestione dei RAEE provenienti da produttori non più rintracciabili. La garanzia può assumere la forma di un'assicurazione di riciclaggio, di un conto bancario bloccato o della partecipazione del produttore ad appropriati programmi finanziari per il finanziamento della gestione dei RAEE. Allorché un prodotto entra nell'Unione europea, se l'importatore non è in grado di fornire nessuna delle predette forme di garanzia le autorità doganali pongono a suo carico un accantonamento di garanzia (insieme all'IVA e ai dazi doganali).
5. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche servendosi della comunicazione a distanza si conformino agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse.
Articolo 9
Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici
Gli Stati membri provvedono affinché, entro il ...[30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
Per i RAEE di prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva ("rifiuti storici"), il finanziamento dei costi di gestione deve essere assicurato dai produttori. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che tale finanziamento competa anche, in tutto o in parte, a utenti diversi dai nuclei domestici.
I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.
Articolo 10
Informazione degli utenti
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico ottengano le informazioni concernenti quanto segue:
a)
l'obbligo di non smaltire più i RAEE insieme ai rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta separata di tutti i RAEE,
b)
b) i sistemi di ripresa e raccolta disponibili,
c)
c) il proprio ruolo nel reimpiego, riciclaggio e in altre forme di recupero dei RAEE,
d)
la presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
e)
e) il significato del simbolo indicato nell'allegato IV.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEEe ad indurli ad agevolare il processo di reimpiego, trattamento e recupero.
3. Al fine di soddisfare l'obbligo in virtù del quale i RAEE non possono più essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani misti ma vanno tutti raccolti separatamente, gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente con il simbolo indicato nell'allegato IV le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato successivamente al ... [30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.
4.Gli Stati membri provvedono affinché tutti i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato successivamente al … [30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] siano inequivocabilmente identificabili grazie all'etichettatura del prodotto. Inoltre, al fine di poter identificare inequivocabilmente la data dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura, una marcatura specificherà che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato successivamente al … [30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].
5. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso o presso i punti di vendita, le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Articolo 11
Informazione degli impianti di trattamento
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori forniscano, nella misura in cui sono necessarie per i centri di reimpiego e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, informazioni sui diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e sul punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle in taliapparecchiature. I produttori forniscono manuali per la manutenzione, il reimpiego, l'aggiornamento e la rimessa a nuovo.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i produttori di apparecchiature elettriche o elettroniche immesse sul mercato successivamente al ... [30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] siano inequivocabilmente identificabili attraverso l'etichettatura del prodotto.
Articolo 12
Informazione e relazioni
1. Gli Stati membri redigono un registro dei produttori e trasmettono ogni anno alla Commissione informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul loro mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, negli Stati membri, nonché sulle quantità esportate, per peso o, se non è possibile, per numero.
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino sulla conformità ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 5 e sulle quantità e categorie di tali apparecchiature immesse sul mercato dello Stato membro in cui risiede l'acquirente.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste siano incluse in una relazione sullo stato di attuazione della presente direttiva, da trasmettere ogni due anni alla Commissione, al fine di creare banche dati sui RAEE e sul loro trattamento. Gli Stati membri provvedono affinché la relazione sia trasmessa per la prima volta alla Commissione entro 18 mesi dalla data di cui all'articolo 17.
Le informazioni sono trasmesse in un formato che è adottato e comunicato agli Stati membri almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 17, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
Gli Stati membri provvedono che vi sia un adeguato scambio di informazioni per conformarsi al presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
2. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente(20).
La Commissione pubblica una prima relazione sullo stato di attuazione della presente direttiva entro 9 mesi dal termine del primo periodo di rendicontazione e un'ulteriore relazione entro 9 mesi dal termine di ogni successivo periodo di rendicontazione. Tali relazioni consentono un confronto diretto tra i progressi compiuti dagli Stati membri per quanto riguarda la raccolta, il reimpiego, il riciclaggio e il recupero dei RAEE e sono disposibili su Internet.
Articolo 13
Adattamento al progresso scientifico e tecnico
Le modificazioni necessarie ad adeguare l'articolo 7, paragrafo 3, l'allegato IB (in particolare per inserirvi eventualmente i lampadari delle abitazioni, le lampade a incandescenza ed i prodotti fotovoltaici, per es. i pannelli solari), l'allegato II (in particolare tenendo conto di nuovi sviluppi tecnici per il trattamento dei RAEE), gli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.
Articolo 14
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 15
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 16
Applicazione
1.Gli Stati membri provvedono alla creazione delle infrastrutture d'ispezione e di monitoraggio necessarie per consentire alla Commissione di verificare la corretta attuazione della presente direttiva.
2.Ai fini del presente articolo, gli Stati membri tengono conto, in particolare, della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri(21).
Articolo 17
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3.
Purché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 11 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
a)
avere forza vincolante;
b)
specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
c)
essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;
d)
i risultati conseguiti devono essere periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;
e)
le autorità competenti devono adottare provvedimenti per esaminare i progressi compiuti nel quadro degli accordi;
f)
in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.
4. a) La Grecia e l'Irlanda che, complessivamente a causa di:
–
carenze di infrastrutture di riciclaggio,
–
circostanze geografiche come la presenza di un gran numero di piccole isole o di zone rurali e di montagna,
–
bassa densità di popolazione e
–
basso livello di consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma o gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (22), possono chiedere una proroga del termine di cui a detto articolo,
possono prorogare le scadenze previste negli articoli 5, paragrafo 5, e 7, paragrafo 2 della presente direttiva, fino a 24 mesi.
Questi Stati membri informano la Commissione delle loro decisioni al più tardi all'atto del recepimento della presente direttiva.
b) La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di tali decisioni.
5. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata sull'esperienza fatta con l'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la raccolta separata, il trattamento, il recupero e i sistemi di finanziamento. Inoltre, la relazione terrà conto dello sviluppo della tecnologia, dell'esperienza acquisita, dei requisiti in materia di ambiente e del funzionamento del mercato interno. Se del caso, la relazione sarà corredata di proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO IA
Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche
1. coperte dalla presente direttiva
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
10. Strumenti di monitoraggio e di controllo
Distributori automatici
ALLEGATO IB
Elenco di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della presente direttiva
1. rientrano nelle categorie dell'allegato IA
Grandi elettrodomestici
Grandi apparecchi di refrigerazione
Frigoriferi
Congelatori
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti
Lavatrici
Asciugatrici
Lavastoviglie
Apparecchi di cottura
Stufe elettriche
Piastre riscaldanti elettriche
Forni a microonde
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti
Apparecchi elettrici di riscaldamento
Radiatori elettrici
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
Ventilatori elettrici
Apparecchi per il condizionamento
2. apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento
Piccoli elettrodomestici
Aspirapolvere
Scope meccaniche
Altre apparecchiature per la pulizia
Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili
Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti
Tostapane
Friggitrici
Macinini elettrici, macinacaffé elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
Coltelli elettrici
Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo
Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
3. Bilance
Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
Trattamento dati centralizzato:
Mainframe
Minicomputer
Stampanti
Informatica individuale:
Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
Notebook
Agende elettroniche
Stampanti
Copiatrici
Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
Calcolatrici tascabili e da tavolo
e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
Terminali e sistemi utenti
Fax
Telex
Telefoni
Telefoni pubblici a pagamento
Telefoni senza filo
Telefoni cellulari
Segreterie telefoniche
4. e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione
Apparecchiature di consumo
Apparecchi radio
Apparecchi televisivi
Videocamere
Videoregistratori
Registratori hi&nbhy;fi
Amplificatori audio
Strumenti musicali
5. prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione
Apparecchiature di illuminazione
Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni
Tubi fluorescenti
Lampade fluorescenti compatte
Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico
Lampade a vapori di sodio a bassa pressione
6. apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza
Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
Trapani
Seghe
Macchine per cucire
Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali
Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo
7. Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio
Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
Treni elettrici o automobiline da corsa
Console di videogiochi portatili
Videogiochi
Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici
8. Macchine a gettoni
Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
Apparecchi di radioterapia
Cardiologia
Dialisi
Ventilatori polmonari
Medicina nucleare
Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro
Analizzatori
Congelatori
Test di fecondazione
9. apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità
Strumenti di monitoraggio e di controllo
Rivelatori di fumo
Regolatori di calore
Termostati
Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio
10. strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad es. in pannelli di controllo)
Distributori automatici
Distributori automatici di bevande calde
Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine
Distributori automatici di prodotti solidi
Distributori automatici di denaro contante
Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto
ALLEGATO II
Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1
1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, i preparati e i componenti seguenti:
-
Condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (23)
-
Componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori
-
Pile
-
Circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²
-
Cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore
-
Plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati
-
Amianto
-
Tubi catodici
-
Clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC)
-
Lampade a scarica
-
Schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm² e tutti quelli retroilluminati mediante lampade a scarica
-
Cavi elettrici esterni
-
Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (24)
-
Componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (25)
-
Condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza >25 mm, diametro >25 mm o proporzionalmente simili in volume).
Queste sostanze, preparati e componenti sono eliminati o recuperati a norma dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.
2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
-
Tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente
-
Apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e distrutti in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(26)
-
Lampade a scarica: rimuovere il mercurio.
3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità del reimpiego e del riciclaggio, i paragrafi 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire il reimpiego e il riciclaggio ecologicamente corretto dei componenti o degli interi apparecchi.
4. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti
–
i circuiti stampati dei telefoni mobili e
–
gli schermi a cristalli liquidi
debbano essere modificate.
ALLEGATO III
Requisiti tecnici di cui all'articolo 6, paragrafo 3
1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE):
-
Superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti
-
Copertura resistente alle intemperie per determinate zone
2. Siti di trattamento dei RAEE:
-
Bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati
-
Superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti
-
Stoccaggio adeguato per i pezzi smontati
-
Container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come i residui radioattivi
-
Apparecchiature per il trattamento dell'acqua, in conformità della regolamentazione in materia sanitaria e ambientale.
ALLEGATO IV
Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile
Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 115.), posizione comune del Consiglio del 4 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (11356/1/2001 – C5&nbhy;0637/2001 – 2000/0159(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (11356/1/2001 – C5&nbhy;0637/2001),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 347(2)),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 316(3)),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 80 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5&nbhy;0097/2002),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 aprile 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (7),
considerando quanto segue:
(1) Le disparità tra le leggi o le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri in merito alla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche possono creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nella Comunità, con un impatto diretto quindi sull'istituzione e sul funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, è necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo campo e contribuire alla tutela della salute umana e a un recupero e ad uno smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(2) Nella riunione tenutasi a Nizza il 7, 8 e 9 dicembre 2000 il Consiglio europeo ha approvato la risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2000 sul principio di precauzione.
(3) La comunicazione della Commissione, del 30 luglio 1996, sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, sottolinea la necessità di ridurre il tenore di sostanze pericolose nei rifiuti, indicando i potenziali benefici di regole su scala comunitaria per limitare la presenza di tali sostanze nei prodotti e nei processi di produzione.
(4) La risoluzione del Consiglio, del 25 gennaio 1988, concernente un programma d'azione della Comunità contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio,(8) invita la Commissione a proseguire senza indugio lo sviluppo di misure specifiche analoghe a quelle previste in detto programma. Bisogna proteggere anche la salute umana e occorre quindi una strategia globale che limiti in particolare l'uso di cadmio e incoraggi la ricerca sui prodotti di sostituzione. La risoluzione sottolinea che l'uso del cadmio va limitato ai casi per i quali non esistono alternative appropriate.
(5) Le prove disponibili indicano che le misure sulla raccolta, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui alla direttiva 2002/..../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)(9) sono necessarie per ridurre i problemi di gestione dei rifiuti legati ai metalli pesanti e ai ritardanti di fiamma in questione. Malgrado queste misure, tuttavia, parti significative di RAEE continueranno a finire nelle attuali vie di smaltimento. Anche se i RAEE fossero raccolti separatamente e sottoposti a processi di riciclo, il loro tenore di mercurio, cadmio, piombo, cromo VI, PBB e PBDE potrebbe presentare rischi per la salute o l'ambiente.
(6) Tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica, la maniera più efficace di garantire una riduzione significativa dei rischi per la salute e l'ambiente legati a queste sostanze in modo da raggiungere il livello prescelto di protezione nella Comunità è la sostituzione di queste sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche con materie sicure o più sicure. Imponendo una restrizione dell'uso di tali sostanze pericolose aumenteranno probabilmente le possibilità e la convenienza economica del riciclo di RAEE e diminuirà l'impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli impianti di riciclo.
(7) Le sostanze cui si applica la presente direttiva sono scientificamente studiate e valutate e sono state oggetto di varie misure a livello comunitario e nazionale.
(8) Tenendo conto degli orientamenti e delle raccomandazioni internazionali esistenti, le disposizioni della presente direttiva si basano su una valutazione dei dati scientifici e tecnici disponibili. Esse sono necessarie per raggiungere il livello prescelto di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, avuto riguardo ai rischi che potrebbero subentrare nella Comunità in assenza di tali disposizioni. Esse saranno periodicamente riesaminate e, se necessario, adattate per tener conto di nuove informazioni tecniche e scientifiche.
(9) La presente direttiva si deve applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti, come la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose(10).
(10) Occorre tener conto dello sviluppo tecnico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche prive di metalli pesanti, PBDE e PBB. Sulla base di riscontri scientifici e tenendo conto del principio di precauzione, si dovrebbe esaminare il divieto di altre sostanze pericolose, da sostituire con sostanze alternative più rispettose dell'ambiente che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori.
(11) Le esenzioni dall'obbligo di sostituzione devono essere concesse se la sostituzione non è possibile dal punto di vista scientifico e tecnico oppure se gli impatti negativi sull'ambiente o sulla salute causati dalla sostituzione possono superare i benefici per le persone e l'ambiente legati alla sostituzione. La sostituzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche dev'essere inoltre effettuata in modo compatibile con la salute e la sicurezza degli utilizzatori delle apparecchiature stesse.
(12)Dato che il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti sono fattori positivi, è necessario disporre di pezzi di ricambio.
(13) L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle esenzioni dagli obblighi in materia di eliminazione graduale e di divieto delle sostanze pericolose dovrebbe essere stabilito dalla Commissione secondo una procedura di comitato.
(14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Articolo 1
Scopo
La presente direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo l'articolo 6, la presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della direttiva 2002/.../CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.
2. La presente direttiva si applica ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti.
3.La presente direttiva non si applica al reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti immessi sul mercato prima della data indicata all'articolo 4, paragrafo 1, ivi incluso il reimpiego di tali componenti in nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
"apparecchiature elettriche ed elettroniche", le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A della direttiva 2002/.../CE (RAEE) e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
b)
"produttore", chi, qualunque sia la tecnica di vendita, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza(12):
i)
fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio,
ii)
rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i),
iii)
importa o esporta tali apparecchiature in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale.
Articolo 4
Prevenzione
1. A partire dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri provvedono affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE).
2. Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate nell'allegato.
3.Inoltre, il paragrafo 1 non si applica ai pezzi di ricambio delle apparecchiature e ai prodotti destinati alla riparazione di queste ultime, immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2006.
4.Non appena disponibili i necessari riscontri scientifici, e fatte salve le competenze della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono del divieto di altre sostanze pericolose e della loro sostituzione con sostanze alternative più rispettose dell'ambiente, che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori.
Articolo 5
Adattamento al progresso tecnico e scientifico
1. Le modificazioni necessarie ad adeguare l'allegato al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ai fini seguenti:
a)
stabilire, se necessario, valori massimi di concentrazione al di sotto dei quali è tollerata la presenza delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nei materiali e componenti specifici delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
b)
esonerare materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dalla disposizione dell'articolo 4, paragrafo 1 se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui a detta disposizione è tecnicamente o scientificamente impossibile, oppure se gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/osulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/oper la sicurezza dei consumatori;
c)
procedere ad un riesame di ciascuna esenzione di cui all'allegato almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall'allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.
2. Prima di modificare l'allegato a norma del paragrafo 1, la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di riciclo e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori. I loro pareri sono trasmessi al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione rende conto delle informazioni ricevute.
Articolo 6
Riesame
Entro ...*(13) la Commissione riesamina le misure previste nella presente direttiva per tener conto, se necessario, di nuovi riscontri scientifici.
In particolare, la Commissione presenta, entro detto termine, proposte per includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature rientranti nelle categorie 8 e 9 previste all'allegato I A della direttiva 2002/.../CE (RAEE).
La Commissione inoltre esamina la necessità di adeguare l'elenco delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sulla base di riscontri scientifici e tenendo conto del principio di precauzione, e se del caso presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per tali adeguamenti.
All'atto del riesame particolare attenzione deve essere riservata all'impatto sull'ambiente e sulla salute umana di altre sostanze e materiali pericolosi utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Commissione esamina la possibilità di sostituire tali sostanze e materiali e presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per rafforzare, se del caso, le disposizioni dell'articolo 4.
Articolo 7
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(14).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 8
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 9
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...*(15). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 11
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO
Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 1
1. Mercurio in lampade fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.
2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di
–
alofosfato 10 mg
–
trifosfato con tempo di vita normale 5 mg
–
trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg
3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.
4. Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate nel presente allegato.
5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.
6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35% di piombo in peso, alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
7. − Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature, stagno-piombo contenenti più dell'85% di piombo).
−
Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array (esenzione concessa fino al 2010).
−
Piombo in saldature per apparecchiature di infrastruttura di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni.
–
Piombo in componenti elettronici in cercamica (per esempio dispositivi piezoelettrici).
8. Cadmiatura, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991(16) recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE (17) relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
9. Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.
Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione valuta le applicazioni relative a:
–
octaBDE, decaBDE,
–
mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali,
–
piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un termine specifico per l'esecuzione), e
–
piombo in lampadine elettriche,
in via prioritaria per stabilire quanto prima se le disposizioni in materia debbano essere modificate di conseguenza.
Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 109), posizione comune del Consiglio del 4 dicembre 2001 e posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere) (12332/1/2001 – C5&nbhy;0638/2001 – 2001/0018(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (12332/1/2001 – C5&nbhy;0638/2001),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 12(2)),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 555(3)),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 80 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5&nbhy;0090/2002),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 aprile 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere)
visto il parere del Comitato economico e sociale (5),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 14 del trattato dev'essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
(2) I rischi per l'ambiente presentati dal pentabromodifenil etere (pentaBDE) sono stati valutati in base al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (7). La valutazione dei rischi ha individuato la necessità di ridurre i rischi che il pentaBDE presenta per l'ambiente. Nel parere del 4 febbraio 2000 il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) ha confermato le conclusioni della valutazione del pentaBDE e ha ribadito la necessità di ridurre i rischi al fine di proteggere l'ambiente. Nel parere del 19 giugno 2000 il CSTEE ha inoltre confermato l'inquietudine circa l'esposizione al pentaBDE dei bambini allattati al seno ed il fatto che i crescenti livelli di pentaBDE nel latte materno potrebbero essere riconducibili ad un uso non ancora identificato.
(3) Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa ad una strategia di riduzione dei rischi presentati dal pentaBDE, la quale prevede restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di pentaBDE al fine di controllare i rischi per l'ambiente. La Commissione ha inoltre raccomandato che ogni futuro provvedimento prenda in considerazione gli aspetti relativi al rischio d'esposizione dei neonati tramite il latte materno.
(4) Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, l'immissione sul mercato e l'uso del pentaBDE e l'immissione sul mercato di articoli contenenti pentaBDE dovrebbero essere vietati.
(5) Gli eteri di difenile tecnici disponibili in commercio sono miscele e contengono molecole con un numero variabile di atomi di bromo. L'ottabromodifenil etere (octaBDE) tecnico contiene principalmenteoctaBDE ed eptaBDE, ma anche pentaBDE. Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, l'uso di octaBDE contenente più dello 0,1% di pentaBDE non dovrebbe più essere ammesso dal momento che l'uso di pentaBDE sarà limitato. Inoltre, malgrado le valutazioni del rischio per l'octaBDE e il decaDBE non siano state tuttora completate, l'immissione sul mercato e l'uso di tali sostanze dovrebbero essere limitati, dato che le attuali valutazioni hanno già accertato l'esistenza di rischi ben precisi per la salute umana e l'ambiente.
(6) La presenza di pentaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1% può essere identificata per mezzo di tecniche analitiche quali la GC-MS (gascromatografia/spettrometria di massa). Tali tecniche sono in grado di distinguere tra l'octaBDE ed il pentaBDE tecnici.
3. La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria in materia di prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori, stabilita nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(8), e nelle singole direttive basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)(9), e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (10),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [...] *(11). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...] *(12)*.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO
All'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono aggiunti i seguenti punti [XX], [XXI] e [XXII]:
"[XX] difenil etere, derivato
pentabromato
C12H5Br5O
Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa.
Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa.
[XXI] difenil etere, derivato octabromato
C12H2Br8O
Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa.
Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa.
[XXII] difenil etere, derivato decabromato
C12Br10O
Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa.
Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa.
Le presenti disposizioni sono applicabili al più tardi dal 1° gennaio 2006, a meno che la valutazione dei rischi effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 concluda che il decaBDE non dà luogo ad alcuna preoccupazione."
Posizione del Parlamento europeo del 6 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 286), posizione comune del Consiglio del 6 dicembre 2001 e posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002.
(2) La convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973 (denominata nel seguito "la convenzione di Monaco") ha istituito l'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito "l'Ufficio"), cui compete il rilascio dei brevetti europei. È opportuno mettere a profitto l'esperienza maturata da tale Ufficio nella concessione ed amministrazione del brevetto comunitario.
(2) La convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973 (denominata nel seguito "la convenzione di Monaco") ha istituito l'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito "l'Ufficio"), cui compete il rilascio dei brevetti europei. È opportuno mettere a profitto l'esperienza maturata da tale Ufficio nella concessione ed amministrazione del brevetto comunitario. Gli uffici nazionali dei brevetti possono essere autorizzati a svolgere una parte dei lavori procedurali relativi al brevetto comunitario per conto dell'Organizzazione europea dei brevetti (OEB), in particolare sotto forma di inchieste sulle innovazioni, a condizione che rispettino i criteri di qualità stabiliti in precedenza. La responsabilità per il rilascio del brevetto comunitario spetta unicamente all'OEB.
Emendamenti 2 e 22 Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) È necessario trovare un equilibrio tra il diritto di tutti i cittadini dell'Unione al trattamento di ogni pratica nella propria lingua, il principio della certezza giuridica che permette di acquisire agevolmente conoscenza del contenuto del brevetto e il contenimento dei costi. Tale equilibrio può essere raggiunto attraverso le disposizioni sul regime linguistico contenute nel regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 19931 sul marchio comunitario. __________ 1 GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.
Emendamento 3 Considerando 7
(7) Considerazioni attinenti alla certezza del diritto esigono che tutte le azioni relative ai singoli aspetti del brevetto comunitario siano promosse dinanziallo stesso organo giurisdizionale, e che le decisioni di questo organo possano venir eseguite nell'intera Comunità; è di conseguenza opportuno conferire al Tribunale comunitario della proprietà immateriale la competenza esclusiva per una determinata categoria di azioni e domande relative al brevettocomunitario, e segnatamente quella relativa alla contraffazione e alla validità. È altresì opportuno garantire che le decisioni pronunciate in primo grado da tale tribunale siano impugnabili dinanzi ad una sezione d'appello dello stesso tribunale.
(7) Tutte le azioni relative a singoli aspetti del brevetto comunitario sono promosse, in prima istanza, dinanzi ai tribunali del brevetto comunitario (TBC) degli Stati membri e, in seconda istanza, dinanzi alla Camera europea della proprietà immateriale (CEPI) istituita a norma degli articoli 225 A e 229 A del trattato, introdotti col trattato di Nizza.
(7 bis) Il ricorso a tribunali nazionali dotati di esperienza in materia di brevetti quali tribunali di prima istanza per contenziosi riguardanti il brevetto comunitario (TBC) ricalca, per quanto concerne il primo grado, l'esempio del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario. Ciò consente di tener conto in modo ottimale di fattori quali la rapidità, il rapporto costo/efficacia, la lingua locale, la prossimità all'utente e l'utilizzazione delle infrastrutture e dell'esperienza esistenti.
(7 ter) Il numero di TBC per Stato membro deve essere limitato. Mediante accordo tra Stati membri possono essere istituiti TBC competenti per due o più Stati membri.
(7 quater) L'applicazione uniforme del diritto comunitario è garantita grazie all'azione di controllo esercitata sui TBC dalla CEPI in qualità di giudice d'appello. La CEPI può autorizzare il ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado per importanti questioni di diritto.
(7 quinquies) Nelle cause sui brevetti è indispensabile avere due istanze che esaminano le questioni di fatto (di natura prevalentemente tecnica). Il TBC e la CEPI devono pertanto decidere su questioni sia di fatto che di diritto. Il regolamento d'esecuzione può prevedere restrizioni alla competenza della CEPI di esaminare la base fattuale della decisione del TBC.
(7 sexies) La CEPI, che agisce in qualità di organo d'appello centrale, è un giudice "di prima istanza" ai sensi dell'articolo 225 A del trattato, introdotto col trattato di Nizza, in quanto la struttura giurisdizionale europea, che comprende la Corte di giustizia europea (CGE), il Tribunale di primo grado (TPG) e la Camera europea della proprietà immateriale (CEPI), è interessata "per la prima volta" da un ricorso contro una decisione di un TBC, il quale di per sé non fa parte della struttura giurisdizionale europea. Ciò, nuovamente, ricalca l'esempio del regolamento sul marchio comunitario, nel quale il TPG decide sui ricorsi contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno e agisce così come giudice di seconda (o addirittura di terza) istanza.
(7 septies) Sotto il profilo istituzionale i TBC sono tribunali nazionali. Essi applicano però esclusivamente il diritto comunitario, in particolare le norme materiali e procedurali del presente regolamento. Pertanto la sovranità nazionale degli Stati membri non osta ad un ricorso dinanzi alla CEPI contro una decisione di un TBC.
Emendamento 4 Considerando 8
(8) È necessario che l'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi in tema di contraffazione e di validità possa decidere anche in merito alle sanzioni ed al risarcimento dei danni in base a disposizioni comuni. Queste competenze non pregiudicano quelle attinenti all'applicazione delle disposizioni in tema di responsabilità penale e di concorrenza sleale stabilite dalle legislazioni degli Stati membri.
(8) È necessario che il TBC chiamato a pronunciarsi in tema di contraffazione e di validità possa decidere anche in merito alle sanzioni ed al risarcimento dei danni in base a disposizioni comuni. Queste competenze non pregiudicano quelle attinenti all'applicazione delle disposizioni in tema di responsabilità penale e di concorrenza sleale stabilite dalle legislazioni degli Stati membri.
Emendamento 5 Considerando 9
(9) Le disposizioni riguardanti la procedura da seguire dinanzi alTribunale comunitario della proprietà immateriale sono stabilite nello statuto di tale organo e nel suo regolamento di procedura.
(9) Le disposizioni riguardanti la procedura da seguire dinanzi ai TBC e alla CEPI sono stabilite nel regolamento d'esecuzione.
Emendamento 6 Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis Uffici nazionali dei brevetti
1.Per quanto riguarda il brevetto comunitario gli uffici nazionali dei brevetti possono, nei termini stabiliti dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59, prestare servizi di consulenza sulle procedure per la domanda di brevetto comunitario, ricevere domande di brevetti e trasmetterle all'Ufficio europeo dei brevetti, nonché diffondere informazioni sul brevetto comunitario.
2.Gli uffici nazionali dei brevetti che lo chiedano nel quadro della convenzione di Monaco possono, nelle loro rispettive lingue di lavoro, assumere altre funzioni connesse con la domanda di brevetto comunitario, in particolare funzioni di ricerca. Tale loro attività non incide sull'unicità del brevetto comunitario, che in ogni caso dev'essere concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti.
Emendamento 7 Articolo 1 ter (nuovo)
Articolo 1 ter Funzioni degli uffici nazionali dei brevetti
Nel quadro della procedura per la domanda di brevetto comunitario, gli uffici nazionali dei brevetti assistono il richiedente in conformità delle disposizioni del regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59.
In particolare essi ricevono le domande di brevetto, le trasmettono all'Ufficio europeo dei brevetti e forniscono servizi di consulenza e ricerca. Inoltre, forniscono servizi d'informazione per quanto riguarda gli aspetti giuridici del brevetto comunitario. La concessione di un brevetto comunitario avviene in ogni caso ad opera dell'Ufficio europeo dei brevetti.
Emendamento 8 Articolo 9, lettera b)
b) agli atti compiuti in via sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;
b) agli atti compiuti in via sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ivi compresi i test e gli esperimenti aventi per fine l'ottenimento di un'autorizzazione;
Emendamento 9 Articolo 25, paragrafo 1
1. Conformemente a quanto disposto dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 60 per mantenere in vigore i brevetti comunitari devono essere versate all'Ufficio tasse annuali. Tali tasse sono dovute per gli anni successivi a quello in cui l'avvenuta concessione del brevetto comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.
1. Conformemente a quanto disposto dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 60, per mantenere in vigore i brevetti comunitari devono essere versate all'Ufficio tasse annuali. Una parte di esse è destinata al finanziamento dei compiti che incombono agli Stati membri in materia di informazioni sui brevetti, proporzionalmente all'importanza del rispettivo ufficio nazionale dei brevetti. Tali tasse sono dovute per gli anni successivi a quello in cui l'avvenuta concessione del brevetto comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.
Emendamento 10 Articolo 30, paragrafi 3 e 4
3. Le azioni e domande di cui al paragrafo 1 rientrano nell'esclusiva competenza del Tribunale comunitario della proprietà immateriale. Esse sono promosse o presentate in primo grado dinanzi alla sezione di primo grado di tale tribunale.
3. Le azioni e domande di cui al paragrafo 1 rientrano nell'esclusiva competenza
a)in prima istanza, dei tribunali del brevetto comunitario (TBC) degli Stati membri e
b) in seconda istanza, della Camera europea della proprietà immateriale (CEPI) istituita a norma degli articoli 225 A e 229 A del trattato, introdotti con il Trattato di Nizza.
3 bis. Gli Stati membri designano quali TBC tribunali nazionali dotati di esperienza in materia di contenzioso sui brevetti.
3 ter. Il numero dei TBC di ciascuno Stato membro non può essere superiore a due.
3 quater. Gli Stati membri possono stabilire di comune accordo che un TBC di uno di essi è competente per ciascuno di essi.
4. Fatto salvo quanto disposto dal trattato e dal presente regolamento, le condizioni e le modalità relative alle azioni ed alle domande di cui al paragrafo 1) nonché le disposizioni applicabili alle decisioni emesse sono stabilite nello statuto o regolamento di procedura del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.
4. Fatto salvo quanto disposto dal trattato e dal presente regolamento, le condizioni e le modalità relative alle azioni ed alle domande di cui al paragrafo 1 nonché le disposizioni applicabili alle decisioni emesse dai TBC e dalla CEPI sono stabilite nel regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59.
Emendamento 11 Articolo 39
1. Le decisioni del Tribunale comunitario della proprietà immateriale pronunciate in primo grado nell'ambito dei procedimenti promossi con le azioni e domande di cui alla presente sezione sono impugnabili con ricorso dinanzi alla sezione d'appello.
1. Le decisioni dei TBC degli Stati membri pronunciate nell'ambito dei procedimenti promossi con le azioni e domande di cui alla presente sezione sono impugnabili con ricorso dinanzi alla CEPI.
2. Il ricorso va presentato dinanzi alla sezione d'appello entro due mesi dalla notifica della decisione, a norma dello statuto del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.
2. Il ricorso va presentato dinanzi alla CEPI entro due mesi dalla notifica della decisione, a norma dello statuto del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.
3. La sezione d'appello è competente per decidere sia in fatto che in diritto, e sia per annullare che per riformare la decisione impugnata.
3. La CEPI è competente per decidere sia in fatto che in diritto, e sia per annullare che per riformare la decisione impugnata.
4. Il ricorso può essere presentato da una qualsiasi parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale, se ed in quanto la decisione di quest'ultimo non ne abbia accolto le pretese.
4. Il ricorso può essere presentato da una qualsiasi parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale, se ed in quanto la decisione di quest'ultimo non ne abbia accolto le pretese.
5. Il ricorso produce effetti sospensivi. La sezione di primo grado può tuttavia dichiarare esecutiva la propria decisione, corredandola all'occorrenza delle opportune garanzie.
5. Il ricorso produce effetti sospensivi. Il TBC può tuttavia dichiarare esecutiva la propria decisione, corredandola all'occorrenza delle opportune garanzie.
5 bis. La CEPI può autorizzare il ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado per importanti questioni di diritto.
Emendamento 12 Articolo 40
1. Quando l'esiga l'interesse dalla Comunità, la Commissione può promuovere dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale un'azione di nullità del brevetto comunitario.
1. Quando l'esiga l'interesse dalla Comunità, la Commissione può promuovere dinanzi al TBC competente per lo Stato membro nel quale ha sede il titolare un'azione di nullità del brevetto comunitario.
2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1 la Commissione può parimenti intervenire in ogni procedimento pendente dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale.
2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1 la Commissione può parimenti intervenire in ogni procedimento pendente dinanzi a un TBC o alla CEPI.
Emendamento 13 Articolo 41
Nelle azioni di cui agli articoli da 33 a 36 il Tribunale comunitario della proprietà immateriale è competente a pronunciarsi sui fatti commessi e sulle attività svolte su una parte o sulla totalità del territorio, della zona e dello spazio in cui si applica il presente regolamento.
1. Nelle azioni di cui agli articoli da 33 a 36 promosse dinanzi al TBC dello Stato membro in cui ha sede il convenuto, il TBC è competente a pronunciarsi sulle azioni e le domande di cui all'articolo 30, paragrafo 1. Per quanto concerne le azioni di contraffazione e di accertamento negativo della contraffazione, tale TBC è competente per la totalità del territorio, della zona e dello spazio in cui si applica il presente regolamento.
1 bis. La prima frase del paragrafo 1 si applica a tutti i TBC degli Stati membri nei quali il brevetto è stato violato, oppure, nel caso di un'azione di accertamento negativo della contraffazione, nei quali si suppone che il brevetto sia stato violato. Per quanto concerne le azioni di contraffazione e di accertamento negativo della contraffazione, tale TBC è competente soltanto per quello Stato membro.
Emendamento 14 Articolo 42
Il Tribunale della proprietà immateriale può prendere ogni provvedimento provvisorio o conservativo necessario a norma del proprio statuto.
Il TBC può prendere ogni provvedimento provvisorio o conservativo necessario a norma del proprio statuto.
Emendamento 15 Articolo 44, paragrafo 1
1. Il Tribunale comunitario della proprietà immateriale può ordinare il versamento di una somma di danaro a risarcimento del danno sotteso alle azioni di cui agli articoli da 31 a 36.
1. Il TBC può ordinare il versamento di una somma di danaro a risarcimento del danno sotteso alle azioni di cui agli articoli da 31 a 36.
Emendamento 16 Articolo 46
Gli organi giurisdizionali degli Stati membri sono competenti a conoscere delle azioni relative al brevetto comunitario che non rientrino nell'ambito della competenza esclusiva della Corte di giustizia in forza del trattato né del Tribunale comunitario della proprietà immateriale in forza delle disposizioni della sezione 1 del capo IV.
Gli organi giurisdizionali degli Stati membri sono competenti a conoscere delle azioni relative al brevetto comunitario che non rientrino nell'ambito della competenza esclusiva della Corte di giustizia in forza del trattato né del TBC in forza delle disposizioni della sezione 1 del capo IV.
Emendamento 17 Articolo 51
1. Il giudice nazionale investito di un'azione o di una domanda di cui all'articolo 30 dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
1. Il giudice nazionale, diverso dal TBC, investito di un'azione o di una domanda di cui all'articolo 30 dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
2. Il giudice nazionale investito di un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30 del presente regolamento deve considerare valido tale brevetto, a meno che la sua nullità non sia stata dichiarata dal Tribunale comunitario della proprietà immateriale con sentenza passata in giudicato.
2. Il giudice nazionale investito di un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30 e relativa a un brevetto comunitario deve considerare valido tale brevetto, a meno che la sua nullità non sia stata dichiarata dal TBC o dalla CEPI con sentenza passata in giudicato.
3. Il giudice nazionale investito di un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30 del presente regolamento sospende il procedimento quando consideri presupposto indispensabile, per il provvedimento che intende emettere, una decisione riguardante un'azione od una domanda ai sensi dell'articolo 30. La sospensione deve essere disposta d'ufficio, previa audizione delle parti, quando un'azione od una domanda ai sensi dell'articolo 30 sia stata proposta dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale, oppure a richiesta di una delle parti e previa audizione delle altre quando il tribunale comunitario non sia stato ancora adito. In quest'ultimo caso il giudice nazionale invita le parti a proporre l'azione o la domanda entro un termine da esso stabilito. Qualora l'azione o la domanda non siano state proposte, il procedimento viene proseguito.
3. Il giudice nazionale investito di un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30 e relativa a un brevetto comunitario sospende il procedimento quando consideri presupposto indispensabile, per il provvedimento che intende emettere, una decisione riguardante un'azione od una domanda ai sensi dell'articolo 30. La sospensione deve essere disposta d'ufficio, previa audizione delle parti, quando un'azione od una domanda ai sensi dell'articolo 30 sia stata proposta dinanzi al TBC, oppure a richiesta di una delle parti e previa audizione delle altre quando il TBC non sia stato ancora adito. In quest'ultimo caso il giudice nazionale invita le parti a proporre l'azione o la domanda entro un termine da esso stabilito. Qualora l'azione o la domanda non siano state proposte, il procedimento viene proseguito.
Emendamento 39 Articolo 56 bis (nuovo)
Articolo 56 bis
Ruolo degli uffici nazionali dei brevetti
La Commissione e il Consiglio assicurano che, nel quadro della prossima conferenza diplomatica,
– gli uffici nazionali dei brevetti possano mantenere un ruolo importante nelle procedure di trattamento del brevetto comunitario, specialmente per quanto riguarda la consulenza ai richiedenti e la trasmissione delle domande di brevetto all'Ufficio europeo dei brevetti;
– gli uffici nazionali possano, ove lo desiderino, essere incaricati dall'Ufficio europeo dei brevetti di elaborare relazioni di ricerca concernenti un numero limitato di domande di brevetto a condizione di soddisfare i criteri di qualità concordati in via preliminare al fine di garantire la qualità e l'uniformità del brevetto comunitario. Tale attività degli uffici nazionali non dovrà in alcun modo incidere sull'uniformità e sulla qualità del brevetto comunitario, che in ogni caso sarà concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti; al fine di garantire la qualità e l'uniformità del brevetto sarà istituito un sistema di controllo della qualità posto sotto l'autorità della Commissione in collaborazione con l'Ufficio europeo dei brevetti.
Risoluzione legislativa>MERGEFORMATRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario (COM(2000) 412 – C5-0461/2000 – 2000/0177(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 412)(2),
– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5&nbhy;0461/2000),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0059/2002),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede al Consiglio e alla Commissione di assicurare che alla prossima conferenza diplomatica diretta alla revisione della convenzione sul brevetto europeo si stabilisca per il brevetto comunitario il regime linguistico previsto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario(3);
3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
6. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
1.Decisione del Parlamento europeo sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione) (SEC(2001) 528 - C5-0234/2001 - 2001/2102(DEC))
– visti il conto di gestione, l'analisi di gestione finanziaria e il bilancio finanziario dell'Unione europea relativi all'esercizio 2000 (SEC(2001) 528 - C5-0234/2001, SEC(2001) 529 - C5-0235/2001, SEC(2001) 531 - C5-0236/2001),
– viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2000, nonché le relazioni speciali, corredate delle risposte delle istituzioni controllate (C5-0617/2001)(1),
– vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni a monte dei pagamenti effettuati, fornita dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0617/2001),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0124/2002),
– visto l'articolo 276 del trattato CE, l'articolo 78 ottavo del trattato CECA e l'articolo 180 ter del trattato Euratom,
– visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, in particolare l'articolo 89,
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni competenti (A5-0103/2002),
A. considerando che, a norma dell'articolo 275 del trattato CE, l'elaborazione del bilancio di chiusura compete alla Commissione,
1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000;
2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo sulla chiusura dei conti concernente l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione) (SEC(2001) 528 - C5-0234/2001 - 2001/2102(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000,
– visti il conto di gestione e il bilancio finanziario consolidati relativi all'esercizio 2000 (SEC(2001) 528 - C5-0234/2001, SEC(2001) 529 - C5-0235/2001, SEC(2001) 531 - C5-0236/2001)(2),
– viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2000(3), nonché le relazioni speciali, corredate delle risposte delle istituzioni controllate (C5-0617/2001),
– vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni a monte dei pagamenti effettuati, fornita dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0617/2001),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0124/2002),
– visto l'articolo 276 del trattato CE, l'articolo 78 ottavo del trattato CECA e l'articolo 180 ter del trattato Euratom,
– visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, in particolare l'articolo 89,
– visto l'articolo 93 e l'allegato V del regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni competenti (A5-0103/2002),
A. considerando che, a norma dell'articolo 275 del trattato CE, l'elaborazione del bilancio di chiusura compete alla Commissione,
1. constata che le entrate e le spese autorizzate per l'esercizio 2000 ammontano a:
a)
Entrate*
€
92 724 422 418,05
b)
Spese**
82 867 869 808,54
Stanziamenti riportati dal 1999 al 2000 e annullati
1 953 041 236,86
Differenze di cambio per l'esercizio 1997
-190 520 017,81
Totale
11 619 073 828,56
* L'importo lordo delle entrate per l'esercizio è di EUR 94 420,77 milioni, tenendo conto delle spese incorse dagli Stati membri per la riscossione delle risorse proprie (EUR 1 696,35 milioni).
* * L'importo lordo delle spese di bilancio per l'esercizio è di 86.666,07 milioni di euro, tenendo conto delle spese negative imputabili al FEAOG-Garanzia (3.798,2 milioni di euro).
2. prende atto che le entrate totali si ripartiscono come segue:
€
Risorse proprie
86 637 043 467,40
Ecceddenze disponibili
4 541 233 800,45
Entrate varie (titoli da 4 a 9)
1 546 145 150,20
Totale
92 724 422 418,05
3. prende atto che le spese totali si ripartiscono come segue:
1
Politica agricola comune
40 466 689 400,02
50,88
2
Azioni strutturali
20 089 532 780,79
25,26
3
Politiche interne
6 008 273 460,93
7,55
4
Azioni esterne
4 986 774 469,38
6,27
5
Spese amministrative
4 685 921 539,15
5,89
6
Riserve
186 290 500,00
0,23
7
Aiuto "preadesione"
3 112 433 238,83
3,91
Totale
79 535 915 389,91
100,00
4. prende atto del seguente bilancio consolidato redatto dalla Commissione:
ATTIVO
€
I
Spese d'impianto
0,00
II
Immobilizzazioni immateriali
3 319 803,29
III
Immobilizzazioni materiali
3 261 254 218,12
IV
Immobilizzazioni finanziarie
1 856 483 517,61
V
Crediti a lungo termine;
2 236 322 170,79
VI
Scorte
82 368 240,13
VII
Crediti a breve termine
4 050 765 994,66
VIII
Investimenti di tesoreria
28 372 890,52
IX
Valori disponibili
17 312 576 774,01
X
Conti transitori
83 729 930,21
Totale
28 915 193 539,34
PASSIVITA'
€
I
Mezzi propri
17 867 727 577,82
II
Accantonamenti per rischi e oneri
1 497 353 116,63
III
Debiti a lungo termine
2 886 469 565,04
IV
Crediti a breve termine
5 968 181 979,75
V
Conti transitori
695 461 300,10
Totale
28 915 193 539,34
5. approva la chiusura dei conti sull'esecuzione del bilancio generale per l'esercizio 2000;
o o o
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione) (SEC(2001) 528 - C5-0234/2001 - 2001/2102(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 276 del trattato CE,
– visto l'articolo 87, paragrafo 7 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, in base al quale le istituzioni della Comunità sono tenute ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico,
– viste la relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2000, corredata delle risposte delle istituzioni controllate (C5-0617/2001)(4), nonché le relazioni speciali della Corte dei conti,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0124/2002),
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni competenti (A5-0103/2002),
A. considerando che la decisione di discarico si basa sulle modalità con cui la Commissione ha dato esecuzione al bilancio nel corso di un esercizio determinato, compresa la misura in cui la Commissione ha effettivamente dato seguito alle priorità di bilancio e agli orientamenti politici del Parlamento europeo per quanto riguarda l'esecuzione di bilancio, nonché alle sue raccomandazioni precedenti approvate nel quadro della procedura di concessione del discarico e ai precedenti audit esterni della Corte dei conti, incluse le sue relazioni speciali, agli audit interni del controllore finanziario e alle valutazioni e controlli delle direzioni generali operative, nonché alle denunce di cattiva amministrazione da parte di personale della Commissione e alle relazioni dell'Ufficio per la lotta antifrode in cui vengono constatate irregolarità gravi,
B. considerando che la valutazione dipende ugualmente dalla misura in cui la politica di "tolleranza zero" nei confronti delle frodi e delle irregolarità sia autenticamente realizzata dalla Commissione, i cui membri sono responsabili dinanzi al Parlamento e i cui direttori generali, secondo il programma di riforma, sono responsabili della realizzazione di controlli interni adeguati nei rispettivi servizi,
C. constata che il bilancio ha registrato un surplus di 11,6 miliardi di euro,
D. considerando che la Corte dei conti, visti i risultati dell'audit svolto, ritiene che le operazioni relative ai bilanci finanziari sono nel complesso legittime e regolari rispetto alle entrate, agli impegni e alle spese amministrative, ma declina la dichiarazione di affidabilità rispetto agli altri pagamenti, come già avvenuto nel 1999 e negli anni precedenti,
E. considerando che la Corte dei conti non è ancora in grado di esprimere una dichiarazione di affidabilità (DAS) in senso positivo per l'intero bilancio e che detto rifiuto riflette l'incapacita della Corte e del Parlamento di garantire la regolarità delle operazioni effettuate dalla Commissione e soprattutto dagli Stati membri,
F. considerando che si deve manifestare apprezzamento per il fatto che i servizi della Commissione hanno sollecitamente risposto entro il termine del 21 dicembre 2001 alle domande comunicate il 5 dicembre 2001 dai membri della commissione per il controllo dei bilanci nell'ambito della procedura di discarico,
G. considerando che l'esercizio finanziario 2000 è stato particolarmente caratterizzato dall'eccezionale eccedenza di bilancio (11,6 miliardi di euro, pari al 14% del bilancio), il che rivela una grave carenza nelle previsioni di bilancio (le entrate hanno ecceduto le proiezioni) nonché l'incapacità della riforma delle azioni strutturali del 1999 di fornire meccanismi puntuali ed efficienti per il buon funzionamento dei Fondi strutturali,
H. considerando che la gestione del bilancio per l'esercizio 2000 rientra a pieno titolo nella responsabilità della nuova Commissione, nominata nel 1999,
I. considerando che l'esercizio 2000 segna l'inizio, sia per i Fondi strutturali sia per gli aiuti di preadesione, di un nuovo periodo di programmazione che va fino al 2006, nonché l'applicazione di una nuova regolamentazione (regolamento (CE) n. 1260/1999(5) e regolamentazione Sapard e Ispa),
J. considerando che l'esercizio 2000 è stato caratterizzato dalle proposte di riforma della Commissione, secondo le raccomandazioni del Libro bianco, in particolare per quanto riguarda il regolamento finanziario, il settore delle azioni esterne (comunicazione del 16 maggio 2000), nonché per quanto concerne il miglioramento della gestione e del controllo finanziario nei servizi (strategia globale per la riforma amministrativa del 1° marzo 2000 (COM(2000) 200)),
K. considerando che, malgrado la gestione dell'85% del bilancio sia condivisa con gli Stati membri, è la Commissione, a norma degli articoli 274 e 275 del trattato CE, ad avere responsabilità esclusiva di controllare e supervisionare l'utilizzazione del bilancio e di conseguenza di assicurare che gli Stati membri si assumano la piena responsabilità in caso di cattiva gestione al livello di loro competenza, e che essa deve pertanto darsi i mezzi per accertare le inadempienze degli Stati membri ai loro obblighi senza esitare a sanzionarli e ad informare l'autorità preposta al discarico delle loro esatte responsabilità;
L. considerando che l'anno 2000 è stato caratterizzato da un aumento rilevante del volume delle frodi e delle irregolarità identificate dagli Stati membri e dall'OLAF per un importo pari a 2 miliardi di euro, di cui 1,14 miliardi riguardavano le risorse proprie tradizionali, 885 milioni le spese (580 milioni le spese agricole), e 156 milioni le azioni esterne, e che il loro aumento, riflesso di una situazione preoccupante, può in parte essere il risultato di sforzi accresciuti nel settore della lotta contro le frodi e del miglioramento dei controlli(6),
M. considerando che tre Stati membri, ossia il Belgio, l'Irlanda e il Lussemburgo, non hanno ancora ratificato la convenzione del 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità,
N. considerando che nella sua risoluzione del 28 febbraio 2002(7) questo Parlamento ha criticato il seguito dato al discarico per l'esercizio 1999, in particolare l'assenza di un seguito adeguato dell'audit da parte della Commissione; considerando le seguenti raccomandazioni espresse da questo Parlamento relativamente al seguito del discarico del 1999, in particolare
–
la revisione dell'accordo quadro sull'accesso a documenti riservati
–
un'informazione sull'esecuzione del bilancio di più facile lettura
–
la presentazione regolare dei risultati di valutazione,
–
la classificazione di ciascuna Direzione generale sulla base dei risultati conseguiti
–
l'adozione delle pratiche di organizzazioni internazionali quali la Banca mondiale e la pubblicazione nel sito web della Commissione di un elenco di persone condannate per frode nei confronti dell'Unione europea,
–
la necessità urgente di una riforma della procedura disciplinare;
O. considerando che, nella sua relazione di seguito relativa alla precitata risoluzione sul discarico 1999, la Commissione ha affermato che "sarà lieta di presentare i risultati delle valutazioni eseguite" (COM(2001) 696), questo Parlamento sollecita ora la Commissione a presentare con scadenza trimestrale le valutazioni alla sua commissione per il controllo dei bilanci e a comunicare quali relazioni di valutazione prevede vengano concluse nel corso del trimestre successivo,
P. considerando che la questione di fondo che si presenta nell'esame dell'esecuzione del bilancio nel 2000 è, da un lato, quali sono gli elementi della gestione comunitaria sui quali dovrebbe fondarsi l'efficacia ma che presentano tuttavia punti deboli, dall'altro, quali sono le componenti del sistema che favoriscono la frode e le irregolarità,
Q. considerando che il presente discarico non si concentra eccessivamente su dettagli in singoli settori, anche se i dettagli possono illustrare problemi sistematici, ma cerca di esaminare in una prospettiva più orizzontale e globale le pratiche che hanno posto problemi in passato, nonché di identificare le soluzioni,
R. considerando che è importante esaminare le difficoltà create dalla cattiva qualità della legislazione e prendere nota delle soluzioni proposte dalla Corte, ma che è anche necessario distinguere tra cattivi regolamenti, da un lato, e amministrazione scarsamente efficace, per la quale è responsabile la sola Commissione; che è anche necessario identificare il più chiaramente possibile i casi di frode o di errore causati da autorità nazionali o locali, e sostenere la Commissione nel dare attuazione a migliori pratiche gestionali laddove siano coinvolte risorse comunitarie,
I. considerando che la natura multinazionale intracomunitaria di numerose irregolarità e frodi comunitarie negli ambiti della sofisticazione alimentare, delle restituzioni all'esportazione e dei pagamenti controllati col Sistema Integrato di gestione e controllo (SIGC) richiede un rafforzamento del ruolo delle istituzioni dell'UE nella prevenzione delle frodi e irregolarità e che questo ruolo non può essere delegato agli Stati membri o a qualsiasi altra autorità di livello inferiore a quello comunitario,
Efficacia
1. constata che l'efficacia della Commissione dev'essere misurata in relazione sia a tre criteri ed al rispetto degli obiettivi stabiliti dall'autorità politica, sia alla rapidità ed allo snellimento delle misure amministrative E di bilancio adottate per conseguire detti obiettivi ivi compreso l'utilizzo ottimale delle riSorse di bilancio mobilitate;
2. ritiene che debbano essere esaminati, in quanto sostegno prioritario di tale efficacia: lo strumentario amministrativo della Commissione, le diverse procedure regolamentari e il sistema dei controlli, nonché il rispetto da parte della Commissione delle priorità politiche e degli orientamenti di bilancio definiti dal Parlamento europeo;
Lo strumentario amministrativo della Commissione
3. considera che i servizi della Commissione debbano essere strutturati in modo da assicurare una gestione del più alto livello di integrità ed efficacia; prende atto della riforma amministrativa in corso, alcuni aspetti fondamentali della quale sono stati lanciati nel corso dell'esercizio 2000, e incoraggia la Commissione a proseguire nei suoi sforzi, affinché i risultati che concernono, in particolare, la riforma del servizio esterno – in conformità degli orientamenti politici approvati da questo Parlamento –e la riforma della gestione e del controllo finanziario nei servizi siano più rapidamente visibili;
4. constata tuttavia un ritardo nell'applicazione di alcune azioni del Libro bianco, come risulta dalla tabella di applicazione trasmessa dalla Commissione (allegato 5 alle risposte al questionario), a causa delle procedure interistituzionali in corso, per quanto riguarda sia il regolamento finanziario sia lo statuto dei funzionari; nota, per quanto concerne l'azione 96 (recupero dei pagamenti non dovuti), che la Commissione, nella sua comunicazione del dicembre 2000, ha istituito una nuova struttura organizzativa per il trattamento dei recuperi; nota anche che procedure interne riguardanti il recupero forzato sono in preparazione, e vuole essere informato sull'efficacia di questo nuovo sistema di controllo, in un'area che è prioritaria per la commissione per il controllo dei bilanci;
5. chiede che le commissioni competenti di questo Parlamento siano informate regolarmente sull'attuazione di alcune azioni della riforma e decisioni gestionali, in particolare:
–
sollecita un bilancio preciso corredato da un calendario effettivo e preventivo delle soppressioni, proroghe e nuove creazione degli Uffici di assistenza tecnica (UAT) e organismi assimilati, in particolare per quanto riguarda il programma comunitario per le pari opportunità tra uomini e donne (voce B3-4012), la cui gestione è ampiamente criticata dalla Corte (relazione annuale, punto 3.95);
–
nel quadro delle agenzie esecutive incaricate di determinati compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (COM(2000) 788), compiti specifici identificati dalle diverse direzioni generali come idonei a essere esternalizzati;
–
gli strumenti normativi alla base dei programmi comunitari in cui il metodo di gestione comporta l'uso di una rete di agenzie nazionali; chiede di essere consultato in merito a tali strumenti normativi;
–
la politica gestionale della Commissione per quanto riguarda l'assistenza finanziaria della UE alle varie regioni del mondo, compresi il decentramento verso le delegazioni e la decentralizzazione a favore delle agenzie esterne come pure il loro impatto sul miglioramento dell'aiuto esterno della UE;
–
l'istituzione di una scuola di amministrazione europea e dell'Ufficio europeo per le assunzioni;
–
il programma pluriennale di conversione di posti temporanei in posti permanenti e i settori interessati;
–
il rafforzamento dell'elemento esterno nella procedura disciplinare;
–
una riforma del regime di pensioni di invalidità, in particolare del sistema dei coefficienti correttori;
6. chiede alla Commissione, alla luce della recente proliferazione di organi decentrati, di proporre un meccanismo di revisione delle agenzie basato sul rapporto costo-efficacia e sul valore aggiunto rispetto ad altre alternative;
7. sottolinea che ogni azione che comporti una modifica dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti (RAA), quali il nuovo sistema che disciplina le carriere, l'incompetenza professionale, il pensionamento flessibile, le regole che disciplinano le segnalazioni ("whistleblowing"), deve avvenire nel rispetto delle norme moderne di amministrazione e in particolare dello spirito di servizio e trasparenza nei confronti dei cittadini;
8. si aspetta che il livello di assegnazione delle risorse umane ai diversi aspetti della riforma sia sufficiente ad assicurarne un'attuazione rapida ed efficace, ad esempio, l'entità del personale assegnato alla riforma del servizio esterno e di quello interessato da tale riforma; si pone la stessa questione per quanto riguarda la riforma della gestione e il controllo finanziario in seno ai servizi e alle delegazioni della Commissione; esprime l'auspicio di essere informato dei problemi di assunzione del personale cui la Commissione dovrà eventualmente far fronte;
9. ritiene che un personale motivato sia indispensabile al successo delle politiche messe in atto dalla Commissione e chiede a quest'ultima di assicurare la massima consultazione del personale a tutti i livelli; accoglie con favore il conseguimento dell'accordo tra la Commissione e le organizzazioni sindacali rappresentanti la grande maggioranza dei funzionari comunitari sulle modifiche proposte allo statuto dei funzionari, ritenendo che ciò costituisca parte essenziale del processo di riforma della Commissione, e invita tutte le parti interessate a cooperare costruttivamente nel processo di riforma;
10. invita la Commissione ad assicurarsi che la riforma non produca alcuna ripercussione negativa, ad esempio per quanto riguarda la diminuzione dei controlli in loco effettuati dalla Commissione (cfr. punto 3.72 della relazione annuale della Corte dei conti);
11. chiede alla Commissione di svolgere una valutazione costi-benefici dell'attuazione della riforma fino ad oggi, compreso il costo della formazione professionale (in particolare nel settore della gestione finanziaria), i costi di assunzione e degli accordi di fine servizio (in merito all'articolo 50 dello statuto del personale) e di informarlo dei risultati;
12. ritiene che le "dichiarazioni di gestione" di ogni direttore generale attuate con il nuovo sistema di gestione interna (e valide a decorrere dal maggio 2002) costituiranno un nuovo e valido strumento per la valutazione dei risultati conseguiti dalle direzioni generali della Commissione e agevoleranno l'identificazione dei settori che necessitano di ulteriori miglioramenti; sottolinea che le dichiarazioni di gestione non riducono in alcun modo la responsabilità individuale o collegiale dei membri della Commissione;
13. attende di essere informato dalla Commissione nel caso di altre eventuali riforme in corso;
Le procedure
14. constata, come sottolinea la relazione annuale della Corte dei conti, l'inadeguatezza delle procedure rispetto agli obiettivi perseguiti; in particolare:
a)
deplora una debole articolazione tra Commissione e Stati membri: mancanza di omogeneità delle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri nel quadro, ad esempio, delle risorse proprie in relazione alle frodi, alle irregolarità constatate o ai controlli attuati per prevenirle (cfr. punto 1.61 della relazione annuale della Corte dei conti); l'assenza di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri nel quadro della liquidazione dei conti (cfr. FEAOG- Garanzia, punto 2.59 della relazione annuale); la stessa lacuna per quanto riguarda i fondi strutturali; la mancanza di informazioni statistiche alla Commissione, concernenti l'applicazione dei premi nei settori OCM delle carni ovine e caprine (cfr. punto 2.117 - relazione annuale della Corte dei conti);
b)
constata che la Commissione ammette questo stato di fatto (nella sua risposta al punto 2.117); non accetta tuttavia che le carenze emerse in un settore servano da scusa per altri settori, chiede pertanto alla Commissione di spiegare tutti gli sforzi necessari presso gli Stati membri, affinché si conformino in tempo utile per la prossima procedura di discarico agli obblighi loro incombenti e affinché le informazioni trasmesse corrispondano in tutti gli Stati membri a definizioni omogenee (in particolare quando si tratta di frodi o di irregolarità);
c)
deplora la resistenza di taluni Stati membri ad applicare determinate strategie, come si è verificato per le misure adottate dalla Commissione per identificare ed eliminare l'ESB, come denuncia la Corte dei conti (relazione speciale 14/2001(8)), e l'assenza di una regolamentazione di emergenza che permetta di rimediare rapidamente a tali situazioni (non essendo le procedure dinanzi alla Corte di giustizia idonee ad affrontare l'emergenza);
d)
rileva che alcuni degli errori individuati dalla Corte (cfr. punti 2.26-2.41 della relazione annuale 2000 della Corte dei conti) sono risultati sistematici; il tipo principale di errore sistemico osservato riguardava deduzioni ingiustificate dai pagamenti di aiuti (punto 2.36); rileva che la Corte menziona esempi di deduzioni ingiustificate dai pagamenti di aiuti in Svezia, Grecia e Spagna; nota che la Commissione sta esaminando attualmente gli oneri amministrativi introdotti in Danimarca sulle richieste di restituzioni all'esportazione; chiede alla Commissione di venire pienamente informato sugli sviluppi del caso;
e)
deplora che, nel settore degli aiuti esterni, il programma Tacis per la cooperazione transfrontaliera abbia mancato, dopo quattro anni di attuazione, uno dei suoi obiettivi principali, ossia il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone di frontiera (cfr. relazione speciale della Corte dei conti 11/2001(9)); chiede alla Commissione di rafforzare la cooperazione tra i diversi programmi (Tacis, Interreg, Phare) e di dare priorità ai progetti intesi a un migliore ambiente di vita; chiede di essere informato entro il luglio 2002 sui risultati concreti del programma, che la Commissione attendeva per il 2001;
f)
nota che la Commissione ha adeguato le procedure amministrative di Echo, per essere in grado di far fronte in modo migliore alle emergenze (cfr. relazione speciale 2/2001(10) – aiuti umanitari per le vittime del Kosovo); chiede che sia elaborata una relazione di valutazione sulla gestione delle recenti crisi umanitarie (tempi di erogazione, capacità decisionale, cooperazione con le ONG e valutazione degli aiuti);
g)
considera che, nel quadro della PESC, come rilevato nella relazione speciale 13/2001(11) della Corte dei conti, l'assetto presente è insoddisfacente; chiede al Consiglio e alla Commissione di presentare immediatamente, come indicato dalla Commissione (cfr. risposta al questionario 5.1), una definizione concordata delle spese amministrative e operative per i Rappresentanti speciali dell'UE (RSUE); chiede l'istituzione di regole chiare sulla retribuzione e sui costi correlati agli stipendi del personale in forza presso gli uffici dei RSUE e che siano presi accordi chiari sulla base di resoconti, revisioni contabili e valutazioni adeguati;
h)
raccomanda che il Consiglio e la Commissione presentino a questo Parlamento, nel marzo prossimo, una proposta concernente i criteri per la definizione della spesa operativa e amministrativa nel quadro della PESC, e una proposta relativa ad un accordo interistituzionale che chiarisca il ruolo della Commissione nel determinare il quadro finanziario e operativo dell'esecuzione del bilancio e che illustri i sistemi di revisione dei conti e valutazione istituiti in questo ambito;
15. chiede alla Commissione di effettuare controlli speciali delle rappresentanze negli Stati membri alla luce delle accuse di irregolarità presso la rappresentanza di Stoccolma; chiede di essere informato pienamente ed adeguatamente in merito all'esito dei procedimenti disciplinari relativi alla rappresentanza di Stoccolma;
16. chiede alla Commissione di perfezionare le previsioni di bilancio e di ridurre le divergenze tra previsioni ed esecuzione reale nonché di migliorare la comunicazione tra Commissione e Stati membri, specialmente nel quadro della rete di bilancio avente ad oggetto lo scambio di informazioni;
17. ritiene che la Commissione debba dotarsi di strumenti per migliorare le previsioni di bilancio e utilizzare maggiormente la rete esistente per il bilancio, in modo da evitare il ripetersi di eccedenze di bilancio anormalmente elevate;
18. è convinto che la modalità di gestione dell'Unione attuale, e domani di un'Unione ampliata, debba continuare a basarsi sul principio del decentramento, che richiede dalle diverse amministrazioni nazionali capacità di gestione comparabili e ugualmente efficaci, come previsto dalle nuove regolamentazioni sui fondi strutturali (regolamento (CE) n. 1260/1999) emanate nel 2000, che comportano inoltre un chiarimento dei ruoli rispettivi della Commissione, degli Stati membri e dei vari interlocutori di cui all'articolo 8 di detto regolamento; constata tuttavia che quando un'azione di bilancio interessa numerosi Stati membri in diverse operazioni nel quadro della PAC, può rendersi necessario un intervento maggiore da parte della Commissione; insiste sul fatto che il successo della gestione decentrata di Sapard e Ispa nei paesi candidati e dell'attività delle loro amministrazioni nazionali dipenderà dall'impegno della UE a sostenere questi paesi nel migliorare la loro capacità amministrativa; incoraggia la Commissione a proseguire nei propri sforzi a livello di formazione professionale (ad esempio mediante gemellaggi con i paesi candidati) e di campagne di informazione (per esempio tramite tavole rotonde con le competenti autorità negli Stati membri);
Le procedure di gestione contrattuale e le sovvenzioni comunitarie
19. chiede alla Corte dei conti di valutare in che misura le procedure di gestione contrattuale degli stanziamenti comunitari (procedure di gara, appalti pubblici) rispettino i principi della trasparenza, sia a livello degli obiettivi, sia della composizione delle commissioni giudicatrici, della selezione dei candidati, del rispetto delle procedure e dei motivi della decisione, e si interroga in particolare sulle procedure di gara applicate al settore della ricerca; nota che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale, è pervenuta a conclusioni positive sulle procedure di aggiudicazione utilizzate dalle istituzioni per acquisire servizi, forniture e opere e sottolinea l'esigenza di ricorrere maggiormente nelle procedure di selezione a criteri basati sui benefici ambientali e sociali a lungo termine; chiede in particolare alla Corte dei conti di valutare la trasparenza delle presenti disposizioni della Commissione riguardanti gli aiuti esterni, quali l'istituzione di una rosa di imprese candidate che si suppone rappresentino sempre la soluzione più efficace per l'applicazione in ogni angolo del mondo di sovvenzioni comunitarie ammontanti a un massimo di 200.000 euro;
20. invita la Commissione a ricorrere sempre alla procedura più adeguata, considerate le difficoltà incontrate dagli offerenti, in particolare per quanto riguarda progetti di ricerca, da un lato, e i costi incorsi, dall'altro; sottolinea tuttavia che la ricerca costituisce un settore ad alto rischio che richiede un controllo oltremodo intensivo;
21. chiede alla Commissione di spiegare, nel quadro della procedura di selezione delle proposte Media e Media plus, quale sia la natura dell'UAT che fornisce alla Commissione i lavori preparatori sulla base dei quali essa assicura la selezione definitiva dei beneficiari dei programmi e decide dei sostegni da accordare (cfr. decisione del Consiglio 2000/821/CE(12)); chiede alla Commissione di indicare la ripartizione geografica dei beneficiari dei programmi per il 2000;
22. ritiene, per quanto concerne le procedure attuali di attribuzione a organizzazioni specifiche delle sovvenzioni comunitarie, in particolare nel contesto delle linee A-302, che un sistema consistente sia nell'earmarking che nell'invito a presentare proposte sia insoddisfacente, e chiede alla Commissione di suggerire all'autorità di bilancio altre formule più trasparenti che consentano anche di evitare la precarietà permanente di talune organizzazioni, senza creare dipendenza dai fondi comunitari per la loro sopravvivenza; fa riferimento al fatto che il Bilancio per attività (ABB) può contribuire a porre fine al sistema attuale; invita la Commissione ad assicurare che ad organizzazioni nuove che desiderano richiedere fondi non venga preclusa la possibilità di farlo; chiede alla Commissione di cooperare con l'OLAF e la Corte dei conti nella conduzione di audit presso istituti o centri finanziati quasi esclusivamente dal bilancio dell'Unione;
23. constata che nel 2000 erano stati destinati 800.000 euro sulla linea di bilancio A-3040 per i costi operativi e il programma di lavoro del Foro europeo dei migranti; rileva che l'OLAF ha avviato un'indagine in seguito ad accuse di frode e cattiva gestione in suddetta organizzazione e che nel giugno 2001 l'OLAF ha rinviato il giudizio alle autorità giudiziarie belghe; attende di venire pienamente informato in merito alle conclusioni delle autorità belghe; chiede alla Commissione di assicurare che detto organismo e altri finanziati a titolo dei sussidi comunitari A-3 operino con efficacia nel conseguimento dei loro obiettivi;
La complessità delle procedure e la legislazione
24. condivide l'opinione della Corte dei conti, secondo la quale la regolamentazione comunitaria è sovente troppo complessa, e che ciò è causa di problemi per i beneficiari, e chiede alla Commissione di sviluppare una valutazione permanente dell'efficacia dei vari strumenti normativi nel conseguimento degli obiettivi delle politiche quali definiti nel trattato o altrimenti approvati dalle istituzioni europee;
25. rileva che nel nuovo regolamento (CE) n.1260/1999 sui Fondi strutturali, la Commissione ha dichiarato l'intenzione di semplificare le norme; si augura che ciò si verifichi per il 2001, ma deplora tuttavia la sottoutilizzazione dei Fondi strutturali dovuta a ritardi nella programmazione (che ha ampiamente contribuito all'eccedenza di bilancio); rammenta che le stesse difficoltà si erano prodotte per lo stesso anno della vecchia programmazione (1994); si chiede peraltro se il sistema attuale sia il migliore per pianificare il futuro delle misure strutturali dopo il 2006; chiede alla Commissione e agli Stati membri di razionalizzare e semplificare le procedure di applicazione delle misure strutturali, al fine di evitare che le stesse difficoltà si riproducano al momento di stabilire i nuovi programmi;
26. ritiene che la mancata adozione dei programmi di iniziative comunitarie nel 2000 sia dovuta all'approvazione tardiva dei regolamenti del Consiglio, ai ritardi nella stesura e pubblicazione del manuale per gli utenti da parte della Commissione, ai lunghi tempi di formulazione dei pareri da parte delle altre istituzioni nonché alla reazione tardiva degli Stati membri;
27. constata con rincrescimento che, a causa di tali ritardi, gli storni, i riporti e le nuove imputazioni in bilancio sono diventati la norma piuttosto che l'eccezione; ribadisce le sue critiche nei confronti dello storno 40/2000 che ha dato luogo a una riduzione di 164 milioni di euro e della nuova imputazione in bilancio che ha comportato un'ulteriore riduzione di 30 milioni di euro per le misure innovative;
28. si dichiara in particolare preoccupato per i pesanti ritardi nell'avvio dell'iniziativa comunitaria Equal e invita la Commissione e gli Stati membri a fornire assistenza ai fini della costituzione dei partenariati di sviluppo e dei collegamenti transnazionali;
29. constata ugualmente che la complessità delle regolamentazioni, nonché la sovrapposizione di azioni dai diversi Fondi e di politiche comunitarie, possono condurre a una situazione di incoerenza, che riduce l'efficacia dei fondi e programmi, come critica la Corte nelle sue relazioni speciali nn. 1/2001(13) e 12/2001(14), nonché nella relazione annuale (punto 3.121);
30. fa la stessa constatazione per quanto riguarda i regolamenti Sapard e Ispa, la cui complessità per quanto riguarda l'attuazione è stata sottovalutata dalla Commissione, e costituisce un'autentica sfida per i paesi candidati; riconosce ugualmente gli sforzi impiegati dalla Commissione per l'"institution building" nel quadro del sistema Sapard e per un migliore coordinamento interno dei programmi di aiuto preadesione; deplora che soltanto metà dei paesi candidati sarà in grado di attuare i programmi entro il 2002;
31. chiede alla Commissione di porre come priorità la semplificazione delle procedure e la definizione di regole chiare e obiettivi precisi, trasparenti e comprensibili ai cittadini; invita la Commissione a rendere la semplificazione della legislazione, delle norme e delle procedure parte intrinseca della revisione intermedia delle politiche agricole e strutturali; riconosce tuttavia le difficoltà incontrate dalla Commissione nel conseguire tale obiettivo nel caso specifico dell'adozione di norme di attuazione per certi programmi, quali le procedure di controllo per i Fondi strutturali, ove viene applicata la "procedura di comitatologia"; rileva come spesso siano questi comitati, che rappresentano gli interessi amministrativi degli Stati membri, a contribuire alla complessità di tali norme;
32. indica che esaminerà attentamente, in occasione del prossimo discarico, tutte le misure presentate dalla Commissione in risposta alle critiche della Corte dei conti (cfr. punto 3.122 della relazione annuale), così come esaminerà attentamente se la Commissione avrà adeguatamente rispettato le priorità politiche e gli orientamenti di bilancio definiti da questo Parlamento;
I controlli
33. constata che la complessità della regolamentazione rende difficile procedere a controlli efficaci;
34. invita la Commissione ad aumentare sensibilmente nella legislazione il numero delle "clausole di decadenza" e delle valutazioni dettagliate dell'impatto sulle imprese;
35. constata che il sistema dei controlli presenta punti deboli quali:
a)
insufficienza o mancanza totale di controlli effettuati dalla Commissione (cfr. sentenza 10 maggio 2001 del Tribunale di prima istanza nella causa "televisioni turche", che ha sottolineato le gravi mancanze della Commissione nel quadro del suo controllo di applicazione dell'accordo di associazione e del protocollo aggiuntivo CE-Turchia),
b)
insufficienza o mancanza totale di controlli da parte degli Stati membri nel settore delle spese agricole (restituzioni alle esportazioni) e delle azioni strutturali (applicazione del regolamento (CE) n. 2064/97(15) per quanto concerne i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali);
36. esprime preoccupazione per quanto constatato dalla Corte dei conti (relazione speciale n. 10/2001(16)), secondo la quale l'applicazione del regolamento (CE) n. 2064/97 poneva difficoltà sia per la Commissione sia per gli Stati membri a causa dell'insufficiente coordinamento tra DG responsabili alla Commissione, e autorità degli Stati membri che non hanno dimestichezza con il nuovo manuale di audit presentato, in ogni caso, tardivamente dalla Commissione;
37. chiede, alla luce di quanto sopra, che ogni Stato membro incarichi un singolo ministero nazionale di sorvegliare i progressi in sede di conseguimento della quota di controllo del 5%, per ogni singolo programma inerente ai fondi strutturali, di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 2064/97 e (CE) n. 438/2001(17); sollecita altresì il varo di provvedimenti finalizzati al coordinamento uniforme dei controlli negli Stati membri con le autorità regionali autonome; ritiene infine che detto coordinamento possa essere conseguito in maniera ottimale tramite gli esistenti centri di coordinamento, essendo inteso che essi possono fungere anche da base sia per lo scambio di informazioni fra le regioni sia per il coordinamento e l'inoltro di tutte le informazioni alla Commissione;
38. esorta pressantemente la Commissione e gli Stati membri, alla luce delle conclusioni della relazione speciale n. 10/2001 della Corte dei conti, a migliorare il controllo finanziario dei Fondi strutturali; chiede in particolare:
–
il potenziamento delle risorse destinate ai servizi preposti al controllo finanziario;
–
l'aumento dei controlli in loco;
–
un maggior coordinamento, a livello degli Stati membri così come a livello dei servizi della Commissione;
–
la messa a punto di procedure uniformi per le irregolarità e lo scambio di informazioni in merito;
39. chiede alla Corte dei conti di valutare il costo globale attuale dei controlli esterni ed interni dei fondi comunitari, distinguendo tra i costi a carico del bilancio comunitario e i costi a carico dei bilanci nazionali e mettendo in relazione il costo delle varie categorie di controlli effettuati in ciascuno dei settori di spese con l'ammontare delle frodi e irregolarità accertate, nonché le informazioni corrispondenti sulle irregolarità rilevate e i recuperi effettuati in ogni capitolo;
40. ritiene che la Commissione debba preoccuparsi di un'efficacia economica del controllo e prende atto, a tale effetto, delle riforme interne della Commissione concernenti "la dichiarazione di gestione" dei direttori generali che impegnerà la loro responsabilità, nonché l'istituzione del sistema di audit interno della Commissione; ritiene che l'impatto di tali cambiamenti sull'efficacia del controllo dovrà essere misurata in occasione dei prossimi esercizi di discarico;
41. invita a Commissione a cercare di trovare il perfetto equilibrio tra il costo del numero di controlli e i benefici della riduzione del livello di errore generata da detti controlli;
42. considera che la gestione riuscita dell'Agenzia per la ricostruzione in Kosovo sia stata dovuta alla vicinanza delle operazioni ai beneficiari, alla concentrazione su un numero limitato di settori e a una struttura preposta a compiti che andavano dall'identificazione dei progetti alla valutazione nonché, in larga misura, al fatto che il controllo ex ante è stato condotto dai servizi finanziari interni dell'Agenzia, consentendo una rapida esecuzione delle azioni; constata che la proposta modificata della Commissione di un nuovo regolamento finanziario (COM(2001) 691) prevede il decentramento del controllo finanziario ex ante in tutti i servizi della Commissione; invita il Consiglio ad operare più celermente sulla proposta modificata della Commissione;
43. raccomanda peraltro che la Commissione si orienti ulteriormente verso una buona cooperazione interistituzionale con la Corte dei conti e i suoi organismi di audit, nonché con gli Stati membri e le Corti dei conti nazionali; formula l'auspicio di essere informato dei risultati conseguiti;
44. ritiene che un coordinamento della programmazione dei controlli consentirebbe di evitare doppioni non necessari e permetterebbe una migliore ripartizione tra i controlli interni ed esterni, tra gli audit di sistemi e i controlli di progetti, in funzione dei rischi e degli importi finanziari in questione;
45. tiene conto del fatto che il metodo effettivamente utilizzato dalla Corte dei conti non consente di indicare un tasso di errore per ogni settore della spesa comunitaria e condivide l'opinione secondo la quale la DAS dovrebbe mirare a fornire tali informazioni, come ripetutamente chiesto dalla sua commissione per il controllo dei bilanci, operando una distinzione tra frode ed errore; tiene altresì conto delle differenze relative al rischio inerente tra diversi settori e delle correzioni apportate dalla Commissione, inclusa la comparazione tra esercizi, per far sì che tale strumento risulti utile non solo per l'autorità di discarico ma anche per la Commissione, che dovrebbe pervenire quanto prima possibile ad una DAS positiva; ritiene tuttavia improbabile che, sulla base della sua attuale metodologia, la Corte dei conti sia in grado di fornire a breve termine alla Commissione una DAS positiva;
46. si interroga sull'utilità della dichiarazione globale di affidabilità per il 2000 fintanto che non verranno forniti gli importi; rileva che la Corte dei conti negli ultimi anni non ha pubblicato tassi di errore concreti e formali; rammenta che il Commissario preposto al settore agricolo aveva fornito le cifre relative al periodo 1995-1999 nel corso di un'audizione presso la commissione per il controllo dei bilanci il 7 febbraio 2001; chiede alla Corte dei conti e alla Commissione di mettere a disposizione le cifre relative al 2000;
47. invita la Corte dei conti a pronunciare una dichiarazione sull'affidabilità e sul tasso di errore per ogni singola DG al fine di evidenziarne gli ambiti problematici e di aumentare in modo sostanziale la responsabilità della Commissione e degli Stati membri;
48. constata che le attività di controllo e audit legate al bilancio dell'UE sono caratterizzate da un numero elevato di revisori e servizi di audit, ognuno dei quali effettua visite ed elabora relazioni in maniera quasi indipendente ma spesso sulla base di standard diversi; chiede alla Commissione di elaborare una relazione sull'attuabilità dell'introduzione di un singolo modello di audit relativamente al bilancio UE, in cui ogni livello di controllo poggi sul precedente, al fine di ridurre il carico sull'oggetto dell'audit e di migliorare la qualità delle attività di controllo, ma senza pregiudicare l'indipendenza degli organismi di controllo interessati; invita la Corte dei conti ad elaborare un parere sullo stesso tema; richiede altresì alla Commissione di esaminare in quale misura si possano organizzare i controlli, e in particolare quelli in loco, in modo più razionale;
49. chiede alla Commissione, a seguito della risoluzione di questo Parlamento del 17 maggio 2001(18), in particolare il paragrafo 22, concernente l'adulterazione dell'olio d'oliva, della risoluzione del 4 aprile 2001(19), in particolare il paragrafo 9 iii) riguardante l'adulterazione dei prodotti lattiero-caseari, e della relazione speciale della Corte dei conti 7/2001 sulle restituzioni all'esportazione(20), di riferire a questo Parlamento sullo stato attuale in materia di lotta contro l'adulterazione dei prodotti agricoli suscettibile di avere un impatto diretto o indiretto sul bilancio comunitario, esaminando il quadro regolamentare, la percentuale minima di analisi fisica per settore, i metodi tecnici atti a rilevare l'adulterazione e le future azioni previste dalla Commissione per far fronte alla situazione;
Risorse proprie
50. prende atto della tendenza a una maggior dipendenza dai contributi basati sul PNL al bilancio comunitario e del corrispondente declino dell'importanza delle risorse proprie tradizionali; osserva che ciò è in parte dovuto alla riduzione della terza risorsa (IVA) e agli impegni internazionali della Comunità di riduzione dei dazi doganali; indica tuttavia le difficoltà che comporta la realizzazione di previsioni accurate in materia di entrate basate in gran misura sull'ammontare del PNL negli Stati membri e chiede alla Commissione di valutare gli effetti dell'ampliamento a tal riguardo;
51. rileva con inquietudine che la Corte dei conti e la Commissione si dichiarano preoccupate per il fatto che il sistema IVA è gravemente interessato dalla frode, malgrado ciò non comporti necessariamente perdite per il bilancio della Comunità; indica che gli Stati membri hanno quantificato a 534 milioni di euro il volume relativo alle frodi e alle irregolarità nel 2000, corrispondente al 3,5% delle risorse proprie dell'anno in questione, anche se ciò si spiega principalmente col caso del burro neozelandese nel Regno Unito, che rappresenta la metà del totale; rileva che la Grecia è stata l'unica a non informare la Commissione in merito ad irregolarità nell'ambito delle risorse proprie e si domanda se ciò sia dovuto ad un'assenza totale di irregolarità, alla trasmissione tardiva dei dati o semplicemente al fatto che le irregolarità non sono state scoperte;
52. sottolinea le critiche mosse dalla Corte dei conti, secondo le quali le misure di recupero prese dagli Stati membri non sono né efficaci né applicate uniformemente, il che indica una riluttanza o una difficoltà nell'affrontare il problema; constata a tale riguardo che l'OLAF ha aperto 120 fascicoli relativi a presunte frodi nella riscossione delle risorse proprie nel 2000, per un importo totale di 608,7 milioni di euro; sollecita la Commissione a presentare le proposte necessarie per modificare la decisione 97/245/CE della Commissione(21) sulla trasmissione dei dati da parte degli Stati membri, al fine di creare norme di notificazione equivalenti in tutti gli Stati membri;
II. rammenta che gli Stati membri hanno ratificato ora la nuova decisione sulle risorse proprie, aumentando i costi di riscossione dal 10% al 25%; invita gli Stati membri ad assicurare che ciò conduca ad una severa repressione della frode doganale e ad una migliore individuazione delle irregolarità finora rilevate nell'ambito delle risorse proprie;
La regolaritá, la lotta contro le frodi e la protezione degli interessi finanziari
54. riconosce che il sistema attuale di tutela degli interessi finanziari delle Comunità e di prevenzione delle frodi dev'essere rafforzato;
55. ritiene che, nell'ambito della lotta contro la frode e altre irregolarità, la Commissione sia tenuta ad applicare regole e norme identiche per tutti i settori della spesa comunitaria, onde rispettare lo spirito dell'articolo 280 del trattato CE e garantire un livello equivalente di tutela degli interessi finanziari della Comunità;
56. considera che alcune politiche comuni favoriscono di per sé le frodi, in particolare, per i sistemi che introducono prezzi amministrati e le restituzioni alle esportazioni vengono utilizzate per sostenere l'esportazione di eccedenze, principalmente per prodotti lattiero-caseari , zucchero, cereali, e carni bovine;
57. ritiene che uno degli obiettivi principali della politica agricola comune quale stabilita dal trattato sia di assicurare "un tenore di vita equo alla popolazione agricola" e che tale obiettivo obblighi la Commissione a controllare attentamente gli schemi di ripartizione del bilancio agricolo comune tra gli agricoltori e gli altri beneficiari,
58. ritiene che le norme relative alla trasparenza, che obbligano la Commissione a rivelare i nomi dei destinatari delle sue sovvenzioni in ambiti quali le scienze, la tecnologia o il Fondo di coesione, andrebbero altresì applicate ad altre linee di bilancio e in particolare alla Politica agricola comune,
Restituzioni all'esportazione
– nota che la spesa per le restituzioni all'esportazione è aumentata da 5 695 milioni di euro nel 1980 (50,3% del bilancio FEAOG Garanzia)(22) a 10 159 milioni di euro nel 1993 (29% del bilancio FEAOG garanzia), per poi ricadere a 5 646 milioni di euro (pari al 14% del bilancio FEAOG-Garanzia) nel 2000(23); rileva, tuttavia, la relatività di queste cifre a causa dell'evoluzione del cambio del dollaro;
–
constata che il sistema delle restituzioni all'esportazione resta un elemento importante nella politica agricola comune e che esso ha un impatto considerevole, benché non chiaro, sui mercati agricolo ed alimentare dell'UE e dei paesi terzi;
–
constata che, secondo la Commissione, l'eliminazione graduale del sistema delle restituzioni all'esportazione dipende dagli imminenti negoziati OMC; sollecita la Commissione ad esplicare nel frattempo uno sforzo radicale volto a semplificare la legislazione e le procedure ai fini di una maggiore trasparenza;
–
nota che dal 1990 la Corte dei conti ha presentato non meno di otto relazioni speciali che riguardavano direttamente o indirettamente il controllo delle restituzioni all'esportazione, il che mostra come la Corte consideri questo un settore che necessita di essere osservato molto da vicino; nota inoltre che la Corte dei conti, nella relazione speciale 2/1990, ha dichiarato che "le restituzioni all'esportazione costituiscono un settore ad alto rischio", a causa della "complessità della legislazione relativa e dell'ammontare degli importi che possono essere coinvolti nelle transazioni individuali" (punto 3.5);
–
deplora che la Commissione non abbia seguito, su molti punti, le precedenti raccomandazioni della Corte dei conti per quanto riguarda i controlli materiali delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (relazione annuale 2000, punto 2.104);
–
chiede alla Commissione, alla luce delle conclusioni della relazione speciale n. 7/2001 della Corte dei conti, di esaminare l'eventuale necessità di rafforzamento dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 4045/89(24) e (CEE) n. 386/90(25);
–
rammenta la posizione espressa nella sua risoluzione del 13 novembre 2001(26), sulla protezione degli animali durante il trasporto, relativamente alle ripetute violazioni delle direttive sul benessere degli animali durante il trasporto e all'inadeguatezza delle politiche di monitoraggio condotte dagli Stati membri; insiste affinché la Commissione effettui un controllo sistematico dell'applicazione negli Stati membri della legislazione UE in materia di benessere degli animali e chiede che si proceda quanto prima possibile allo smantellamento graduale delle restituzioni all'esportazione sugli animali da macello;
–
sollecita la Commissione ad applicare alle restituzioni all'esportazione la stessa politica di trasparenza già utilizzata in altri ambiti, quali le scienze e la tecnologia, rendendo pubblici, in formato elettronico, i nomi di tutte le imprese che beneficiano di tale schema e gli importi relativi;
–
chiede alla Commissione, conformemente alle considerazioni di cui sopra e al paragrafo 24 della presente risoluzione, di intraprendere una valutazione globale degli strumenti alternativi alle restituzioni all'esportazione in grado di conseguire in modo più efficace gli obiettivi politici fissati nel trattato, nel rispetto degli impegni presi dall'Unione europea nel quadro degli accordi dell'OMC;
–
accoglie con favore il piano di azione presentato dalla Commissione, a seguito della relazione speciale della Corte dei conti 7/2001 e delle discussioni in seno alla commissione per il controllo dei bilanci su questa relazione nel quadro del discarico 2000, che ha i seguenti obiettivi:
1)
modifica del regolamento della Commissione (CE) n. 800/1999(27) entro il primo semestre 2002, secondo i seguenti orientamenti:
a)
qualora l'approvazione venga ritirata da una società di sorveglianza, la sospensione dell'approvazione verrà applicata in tutti gli Stati membri alle altre aziende dello stesso gruppo, fino al completamento delle indagini necessarie per ogni azienda,
b)
gli Stati membri prevedono sanzioni efficaci per prove irregolari di arrivo rilasciate da società di sorveglianza,
c)
le disposizioni del documento di lavoro della Commissione VI/2705 del 26 ottobre 1999, relativo alle norme sull'approvazione delle società di sorveglianza devono essere incorporate nel regolamento orizzontale,
d)
le norme che le ambasciate degli Stati membri sono tenute ad osservare nel rilasciare certificati di scarico,
e)
raddoppio delle soglie minime per le quali le richieste di pagamento relative a piccoli importi di restituzione possono essere esonerate dalla produzione di prove di importazione;
2)
inclusione di visite di audit presso le maggiori società di sorveglianza nell'ambito dell'indagine sulle restituzioni differenziate entro la fine del 2002,
3)
creazione, entro il prossimo anno e mezzo, di un catalogo di formulari e timbri doganali utilizzati in alcuni paesi terzi,
4)
visita a imprese di trasporto per valutare l'uso potenziale delle banche dati sul movimento di container a scopi di controllo entro la fine del 2002;
–
esprime i seguenti commenti sul piano d'azione:
ad 1 b) ritiene che la Commissione debba presentare le sanzioni e assicurare mediante controlli sistematici che gli Stati membri le applichino;
ad 1 e) concorda sul fatto che la Commissione, nelle presenti circostanze, risponda solo parzialmente alla raccomandazione della Corte dei conti se'condo cui le prove di arrivo devono essere richieste solo in caso di dubbio o di destinazioni ad alto rischio; ritiene tuttavia che la Commissione debba seriamente esplorare modalità di miglioramento del sistema attuale, che è evidentemente insoddisfacente;
ad 3) accoglierebbe con favore maggiori informazioni su questa misura, che includa un'analisi costi/benefici alla luce della necessità che un simile catalogo sia costantemente aggiornato;
–
deplora che il piano d'azione non dia seguito alle raccomandazioni della Corte dei conti sotto i seguenti profili:
i documenti di trasporto e le fatture commerciali dovrebbero essere presentate agli organismi o uffici pagatori per tutte le richieste che eccedano la soglia minima,
controlli a posteriori sull'immissione nel mercato dovrebbero essere intensificati,
le restituzioni non dovrebbero essere pagate sui prodotti che sono soggetti a dazi doganali ridotti in paesi terzi, laddove ciò crei meccanismi di "giostra";
59. chiede alla Commissione di assicurare che il calcolo dei tassi di restituzione applicabili alla fecola di patate e agli amidi di cereali segua criteri prevedibili e trasparenti, come raccomandato al paragrafo 40, lettera a) della relazione speciale n. 8/2001 della Corte dei conti;
60. prende atto di tutte le misure annunciate dalla Commissione nella sua risposta al questionario della commissione per il controllo dei bilanci al fine di pubblicare i dati sulla concentrazione dei fondi PAC per coltivatore e/o per unità di produzione, e chiede alla Commissione di iniziare a presentare tali dati quanto prima possibile;
61. nota che, secondo il punto 2.145 della Relazione annuale della Corte dei conti, la recente riforma nel settore degli ortofrutticoli freschi ha concentrato i fondi comunitari sui Paesi e le regioni più sviluppati;
62. constata che determinate regolamentazioni non introducono meccanismi di verifica, né sanzioni, il che può invitare alla frode, o comportare semplicemente rischi per la salute dei cittadini;
63. chiede, ad esempio per quanto concerne l'OCM delle carni ovine e caprine, l'istituzione di sistema di identificazione elettronico obbligatorio degli animali, affinché sia possibile la raccolta di informazioni sull'importo dei premi e il controllo di questi ultimi;
64. chiede, per quanto concerne il regime delle quote latte, un'applicazione armonizzata delle norme relative alle sanzioni ai produttori di latte che non rispettino le quote, che, a 17 anni dalla loro istituzione, non sono ancora correttamente applicate in tutti gli Stati membri (cfr. punto 2.193 della relazione annuale della Corte dei conti); deplora che l'Italia abbia pagato per conto dei suoi produttori un prelievo supplementare per il mancato rispetto delle quote latte, provocando in tal modo una distorsione della competizione in tutta l'Unione;
65. chiede, per quanto riguarda l'applicazione della normativa relativa all'ESB (cfr. relazione speciale 14/2001 della Corte dei conti) da parte degli Stati membri e le misure relative alla prevenzione dell'afta epizootica, l'instaurazione di procedure che consentano correzioni finanziarie o ammende e sanzioni relative alle spese veterinarie o alle misure relative al mercato finanziate dall'Unione europea, qualora gli Stati membri non rispettino la normativa veterinaria;
66. chiede alla Commissione di esaminare se essa non debba disporre di poteri supplementari in particolari situazioni d'urgenza che comportino rischi per la salute umana e animale;
67. constata che determinate regolamentazioni hanno ingenerato derive, e che la Commissione ha reagito tardivamente agli allarmi lanciati dalla Corte dei conti; rammenta ad esempio il caso degli aiuti alla coltivazione del lino, in relazione alla quale già nel 1992(28) la Corte dei conti aveva raccomandato alla Commissione di evitare qualsiasi stimolo aggiuntivo alla produzione tessile, poiché, già in quest'epoca, vi era "una produzione eccedentaria che non trovava mercato"(29); deplora il modo e il ritardo con cui la Commissione e gli Stati membri hanno reagito alla situazione; rileva che in alcuni casi il Consiglio e il Parlamento hanno ostacolato le proposte della Commissione volte a migliorare la legislazione relativa alla PAC;
68. denuncia pertanto le regolamentazioni che ingenerano la "caccia al premio", con effetti perversi nocivi per il bilancio comunitario; ribadisce la richiesta già formulata nella sua risoluzione del 19 gennaio 2000 sul discarico 1997(30) insite nuovamente, come aveva già richiesto nel discarico per il 1997 affinché sia dato un seguito sistematico e serio alle raccomandazioni della Corte dei conti;
69. chiede alla Corte dei conti di valutare in quale misura il sistema dei regimi preferenziali commerciali sia anche fonte di irregolarità a detrimento delle risorse comunitarie (cfr. sentenza sui televisori turchi) e chiede alla Commissione di elaborare al più presto alternative al sistema attuale;
70. deplora la situazione in cui un traffico di burro adulterato, messo in atto dalla criminalità organizzata, avrebbe potuto rappresentare un rischio per la salute, costituendo peraltro un pregiudizio potenziale per il bilancio, e chiede che vi siano sanzioni adeguate nei confronti dei sofisticatori e delle imprese europee coinvolte nel traffico, e che tutte le informazioni sul caso siano trasmesse al più presto possibile a questo Parlamento; deplora che la Commissione non abbia avvisato i consumatori in merito a eventuali rischi sanitari quando il caso è diventato pubblicamente noto nel luglio 2000; auspica che in futuro la Commissione assicuri che le esigenze in materia di sanità pubblica abbiano la priorità rispetto a ogni altra indagine; nota che, quasi due anni dopo che l'OLAF ha reso pubblico lo scandalo, non si è ancora proceduto da parte della Comunità ad alcuna correzione finanziaria a carico delle imprese coinvolte nel caso, in flagrante contrasto con quanto accade per violazioni molto meno gravi (quali la produzione di latte in esubero rispetto alla quota assegnata);
–
ritiene che la presente situazione sia contraria al principio della legittima protezione degli interessi finanziari della Comunità, e chiede alla Commissione di vigilare a che i reati penali non siano trattati più favorevolemente dei reati amministrativi;
–
chiede alla Commissione di seguire rigorosamente tale caso e di riferirne i principali sviluppi a questo Parlamento;
71. rileva che l'identificazione delle irregolarità e delle frodi spetta agli Stati membri (che hanno l'obbligo di comunicarle alla Commissione), ai servizi della Commissione, al'OLAF e alla Corte dei conti, ma che gli Stati membri, come risulta dalla relazione speciale 10/2001 della Corte dei conti, sono ben lungi dal soddisfare totalmente al loro obbligo di comunicare le irregolarità in materia di fondi strutturali, e che le cifre accertate sono probabilmente in realtà assai più elevate;
72. invita la Commissione a valutare e riformare l'attuale regime di importazione dai Paesi terzi - a un prezzo inferiore a quello UE - di prodotti agricoli destinati ad essere trasformati nell'UE e ad essere riesportati verso i Paesi terzi;
73. chiede che gli Stati membri siano maggiormente sensibilizzati, anche a livello delle amministrazioni regionali, alla lotta contro le irregolarità, sapendo, in particolare nel settore delle azioni strutturali, che un utilizzo negligente o irregolare degli stanziamenti del bilancio comunitario si accompagna a un utilizzo altrettanto negligente dei fondi messi a disposizione ai bilanci nazionali ai fini del cofinanziamento;
74. esorta la Commissione ad applicare le correzioni finanziarie, conformemente al regolamento (CE) n. 448/2001(31) della Commissione, nel quadro delle azioni strutturali in caso di irregolarità;
75. prende atto delle cifre trasmesse, su propria richiesta, dalla Commissione relativamente all'incidenza delle irregolarità per Stato membro e all'entità dei recuperi per i Fondi strutturali dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1681/94(32) della Commissione; nota le forti somme dovute da alcuni Stati membri (Italia, Spagna, Regno Unito e Germania) e chiede di essere informato sui motivi che giustificano la modesta entità dei recuperi a carico di questi Paesi;
Correzioni
76. per quanto riguarda la chiusura dei conti FEAOG, raccomanda nuovamente (cfr. la precitata risoluzione sul discarico 1999 approvata da questo Parlamento il 4 aprile 2001) che la procedura sia migliorata, specialmente mediante un aumento delle correzioni finanziarie per gli Stati membri laddove si presentino lacune ripetute nel sistema di controllo, incluso il termine per l'istituzione del SIGC, e mediante una proroga dagli attuali 24 a 36 mesi del termine per le decisioni di conformità, come già proposto nella precitata risoluzione sul discarico 1999; chiede inoltre alla Commissione di presentare le opportune proposte;
77. chiede alla Commissione di presentare proposte prima del prossimo discarico, in modo che il mancato rispetto dei criteri da parte degli organismi e uffici pagatori negli Stati membri possa essere adeguatamente sanzionato (con la riduzione degli anticipi o le correzioni finanziarie);
78. si chiede ancora una volta se il sistema attuale di correzioni finanziarie sia sufficiente a incoraggiare gli Stati membri a combattere le frodi e le irregolarità; invita nuovamente la Commissione a proporre una semplificazione della procedura di infrazione, prevedendo la possibilità di imporre allo Stato membro il pagamento di una cifra forfetaria o di una penalità, previa sentenza della Corte di giustizia, qualora l'esecutivo ritenga che lo Stato membro in questione abbia mancato a un obbligo sancito dal trattato (articolo 228);
79. chiede alla Commissione di informare più compiutamente questo Parlamento dei progressi verso una forma di gestione più efficace del recupero degli indebiti (azione 96 della riforma interna della Commissione); si rammarica ancora una volta (cfr. la sua precitata risoluzione del 28 febbraio 2002) che la Commissione non abbia seguito le raccomandazioni di questo Parlamento ed abbia invece introdotto la norma secondo cui la procedura di recupero deve essere avviata entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione di irregolarità da parte della Corte dei conti;
80. si felicita con la Commissione delle linee direttrici sull'applicazione del principio di proporzionalità in relazione alla rinuncia al recupero di debiti; è lieto di constatare che le linee direttrici introducono procedure chiare e trasparenti per l'estinzione del debito, in linea con gli auspici formulati da questo Parlamento;
81. chiede che, una volta adottata la sua decisione, la Commissione informi questo Parlamento della base del calcolo della correzione finanziaria applicata, da un lato, all'Olanda, nel quadro del FSE, dall'altro, alla Spagna, nell'ambito del caso del lino;
82. si attende che le procedure decisionali messe in atto dalla Commissione per le correzioni finanziarie siano aperte e trasparenti; rammenta l'articolo 213 del trattato, il quale stabilisce che i membri della Commissione "esercitano le loro funzioni in piena indipendenza" e che "si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni"; rammenta il codice di condotta dei Commissari secondo cui l'eliminazione del rischio di qualsiasi conflitto d'interesse contribuisce a garantire l'indipendenza dei Commissari; rileva che, secondo il codice di condotta, il ruolo dei gabinetti dei Commissari è di fungere, ove necessario, da interfaccia tra i Commissari e i servizi di loro competenza senza interferire nella gestione di questi ultimi; si attende che i Commissari e i loro gabinetti continuino ad osservare queste disposizioni; rammenta alla Commissione il suo impegno di riferire dettagliatamente in merito a correzioni finanziarie particolari e alle procedure seguite, su richiesta di questo Parlamento;
Per quanto concerne l'organo della lotta antifrode:
83. constata i limiti dell'azione dell'OLAF, come risulta dalla relazione di attività del comitato di sorveglianza (capitolo III, punto 3.2) dello stesso, non avendo esso potuto fornire indicazioni precise sulle misure adottate dalle autorità nazionali competenti nei diversi casi, né sull'eventuale imposizione di sanzioni amministrative o penali o sul recupero dei fondi, e constata ugualmente limiti all'ambito della sua azione (ad es., i settori dell'IVA citati dalla Corte dei conti al punto 1.90 della relazione annuale, "un altro elemento atto ad aumentare il rischio di frodi è costituito dall'assenza di una chiara base di coordinamento internazionale delle indagini dell'OLAF/Commissione relative all'IVA");
84. prende atto con preoccupazione della constatazione contenuta nella stessa relazione del Comitato di sorveglianza dell'OLAF (capitolo IV, punto 3.1.1), secondo la quale, sebbene una gran parte dei fascicoli dell'OLAF implichi elementi di natura penale, l'Ufficio non ha trasmesso le relazioni le informazioni alle autorità giudiziarie nazionali competenti se non in un numero ridottissimo di casi;
85. chiede di essere informato sul ruolo specifico dell'OLAF nel quadro degli sforzi volti a proteggere la normativa dalle frodi;
86. è gravemente preoccupato per quanto concerne l'applicazione effettiva dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(33) sulle inchieste dell'OLAF, per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni tra gli organi e le istituzioni dell'Unione;
87. ritiene che la revisione del regolamento sopra menzionato dovrà necessariamente disciplinare la questione del "riconoscimento" da parte delle autorità nazionali delle indagini del'OLAF e del seguito da darvi;
88. deplora il fatto che l'istituzione di un procuratore europeo (COM(2000) 608), non sia stata ripresa dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000; accoglie con grande favore il Libro verde presentato nel dicembre 2001 (COM(2001) 715), come richiesto in ripetute occasioni da questo Parlamento, e considera che l'istituzione del procuratore europeo sia indispensabile per contrastare efficacemente le frodi al bilancio comunitario; sollecita l'inclusione dell'istituzione di un procuratore europeo nella Convenzione onde consentirne l'inclusione nel trattato in tempo utile prima dell'ampliamento;
89. chiede di essere pienamente ed adeguatamente informato sugli sviluppi relativi a: traffici illeciti su prodotti derivati dal burro; "Foro europeo dei migranti"; "FSE", "Berlaymont", "ACEAL" e "IRELA"; si rammarica che non siano ancora disponibili i risultati definitivi dell'inchiesta interna dell'OLAF volta ad accertare se sussistano gli elementi per un'azione disciplinare;
Ampliamento
90. ritiene che la lotta contro le frodi e la tutela effettiva degli interessi finanziari delle Comunità debbano costituire una priorità assoluta nei paesi candidati e invita la Commissione a intraprendere sforzi particolari per fare in modo che, prima dell'adesione, tutti i paesi candidati abbiano instaurato autentici sistemi di contabilità, revisione dei conti e controllo conformi agli standard della UE nei settori che beneficiano dell'assistenza finanziaria della UE e, in particolare, che rientrano nella gestione condivisa degli stanziamenti comunitari; insiste sul fatto che le relazioni annuali sui progressi compiuti dai vari paesi debbano contenere informazioni chiare e dettagliate sull'esecuzione dell'aiuto finanziario di preadesione, sulle misure adottate per verificarla e sull'esito delle revisioni contabili e dei controlli in loco nonché sul capitolo 28 (controllo finanziario); rileva a tale riguardo l'importanza di una più intensa assistenza finanziaria e tecnica della UE al fine di migliorare la capacità amministrativa dei paesi candidati;
91. esprime profonda preoccupazione nel notare i ridotti progressi in direzione dell'informatizzazione del sistema di transito comunitario dopo la commissione d'inchiesta parlamentare; si attende che la Commissione presenti concrete proposte migliorative nel quadro del seguito dato al discarico 2000; chiede che siano prese tutte le misure necessarie possibili prima che qualsiasi paese candidato aderisca al'Unione europea e invita la commissione per il controllo dei bilanci a rivedere la situazione come una questione prioritaria e si richiama alla raccomandazione della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo del 13 marzo 1997 sul sistema di transito comunitario;
Coinvolgimento del Parlamento
92. incarica sin d'ora il suo Presidente di difendere i diritti di questo Parlamento dinnanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, qualora il Consiglio dovesse inserire nel nuovo regolamento finanziario disposizioni tali da mettere in qualche modo in discussione il diritto della nostra istituzione di ottenere informazioni ai sensi dell'articolo 276 del trattato CE, limitando di conseguenza i suoi poteri di controllo;
Settori di spesa Settore "giustizia e affari interni" (GAI)
93. a) chiede alla Corte dei conti di riconoscere esplicitamente, nell'inventario delle azioni di politica interna, il titolo B5-8 (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia), dedicandovi la necessaria attenzione;
b)
constata che il tasso di esecuzione del bilancio 2000 per il titolo B5-8 (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia), analizzato tenendo conto degli elementi obiettivi che hanno ritardato l'attuazione di alcune azioni e dell'assenza di una situazione d'urgenza, presenta un livello solo accettabile;
c)
prende atto con soddisfazione dell'aumento rilevante del numero di audit effettuati dalla Commissione sui contratti gestiti dalla DG GAI;
d)
constata che nel settore GAI gli importi recuperabili o le riduzioni dell'importo da versare a seguito degli audit ammontano a più del 10% dell'importo totale dei contratti esaminati, mentre il tasso medio per il complesso degli audit svolti dalla Commissione è dell'ordine del 2%;
e)
chiede alla Commissione di intensificare i suoi sforzi, se necessario mediante sanzioni contrattuali, al fine di lottare contro l'utilizzo improprio di sovvenzioni e/o dichiarazioni superiori alle spese effettivamente sostenute;
f)
nota con soddisfazione che al termine della sua relazione sugli stati finanziari dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) per l'esercizio 2000, la Corte dei conti conclude che i conti annuali sono affidabili e che le operazioni relative sono complessivamente legittime e regolari;
g)
chiede agli organi dell'OEDT responsabili della gestione di dare seguito alle osservazioni specifiche della Corte, in particolare per quanto concerne:
–
la gestione contabile degli immobilizzi e la tenuta dell'inventario;
–
la tenuta dei fascicoli del personale: descrizione dei compiti, scheda della carriera, valutazione e informazione del personale;
h)
nota con soddisfazione che al termine della sua relazione sugli stati finanziari dell'Osservatorio europeo per i fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2000, la Corte dei conti conclude che i conti annui sono affidabili e che le operazioni relative sono complessivamente legittime e regolari; questa conclusione dimostra la serietà degli sforzi compiuti dall'Osservatorio nell'anno 2000 per migliorare il proprio sistema di controllo interno;
i)
chiede agli organi dell'Osservatorio europeo per i fenomeni di razzismo e xenofobia responsabili della gestione di dare seguito alle osservazioni specifiche della Corte, in particolare per quanto concerne:
–
la gestione contabile degli immobilizzi, la tenuta dell'inventario e il controllo dei recuperi;
–
il ravvicinamento sistematico tra i dati di contabilità di bilancio e la contabilità generale, al fine di garantire un miglior seguito della gestione finanziaria nel corso dell'anno;
94. ritiene che il modesto livello di esecuzione della linea di bilancio B5-503 sia sostanzialmente dovuto ai rigorosi requisiti fissati nell'invito a presentare proposte; reputa che, in linea generale, il requisito del carattere transnazionale quale presupposto per l'ammissibilità a beneficiare di contributi non debba andare al di là della richiesta dell'esistenza di un partenariato transnazionale che implichi operatori di tre Stati membri;
Agenzie
95. a) ritiene che, ai fini di un'efficace valutazione del fabbisogno finanziario delle agenzie nel quadro della procedura di bilancio e del controllo della loro gestione finanziaria in sede di discarico, è necessario che le commissioni competenti cooperino strettamente fra loro;
b)
valuta positivamente, in questo contesto, la nomina, in seno alla commissione per i bilanci, di un relatore permanente per le agenzie e sollecita una revisione degli attuali orientamenti per la cooperazione tra le commissioni competenti per le agenzie specializzate;
c)
ritiene che la revisione degli orientamenti dovrebbe concentrarsi sugli aspetti seguenti:
–
garanzia di adeguati meccanismi di controllo in seno alle commissioni competenti;
–
garanzia della trasparenza della procedura di bilancio;
–
rafforzamento degli obblighi reciproci di informazione;
–
maggiore chiarezza nella delimitazione delle competenze delle singole commissioni competenti;
Programma Daphne
96. chiede alla Commissione di presentare senza ritardo una relazione di valutazione sul programma Daphne, come previsto nella decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(34); attende che la Commissione incorpori nella relazione i risultati della valutazione, nonché informazioni sul finanziamento comunitario nei diversi settori d'azione cui è stata data esecuzione in base al programma; invita la Commissione a riferire particolarmentein merito alla bassa percentuale di utilizzo degli stanziamenti di pagamento nell'anno finanziario 2000;
Rete transeuropea di trasporto
97. rileva che il tasso di esecuzione del bilancio 2000 per la linea relativa alla rete transeuropea dei trasporti è soddisfacente; raccomanda che sia ulteriormente ridotto il numero dei progetti e che ci si concentri su quelli riguardanti l'eliminazione di importanti strozzature nella rete transeuropea dei trasporti e per i quali è immediatamente evidente il valore aggiunto europeo;
Cooperazione
98. a) constata che la riduzione della povertà è l'obiettivo fondamentale della politica comunitaria per lo sviluppo e che per conseguirlo occorre adeguare tale politica alle scadenze e ai calendari approvati in occasione del Vertice del millennio;
b)
osserva che la Commissione ha sollevato le sue riserve rispetto agli obiettivi settoriali introdotti nel bilancio 2002, e ha iniziato ad adempiere ai suoi impegni per quanto riguarda il sistema di classificazione del comitato per l'assistenza allo sviluppo (CAD);
c)
constata tuttavia che l'informazione permane imprecisa; auspica che nei prossimi esercizi di bilancio le cifre fornite siano totalmente affidabili e chiede, in particolare, che vengano chiariti i termini e i risultati dell'applicazione della condizionalità sociale in relazione agli aiuti all'adeguamento strutturale;
d)
segnala che l'informazione sui risultati della partecipazione comunitaria alla strategia HIPC per la riduzione del debito è scadente; chiede alla Commissione di insistere presso la Banca africana per lo sviluppo affinché vengano accelerati i negoziati per le convenzioni con i paesi beneficiari; chiede alla Commissione chiarimenti per paese e risultati per quanto riguarda l'esecuzione della sua partecipazione alla strategia dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC);
e)
deplora che i finanziamenti destinati alle infrastrutture e servizi sociali per l'esercizio 2000, secondo le stime preliminari della Commissione, siano inaccettabilmente bassi; ricorda i risultati della procedura di bilancio per l'esercizio 2002, attraverso i quali la Commissione si è impegnata a modificare questa situazione conformemente agli obiettivi prefissati;
f)
sottolinea che un sistema di informazione trasparente conforme agli standard del CAD costituisce un primo passo verso un approccio maggiormente orientato ai risultati e insiste sul fatto che gli indicatori di risultato dello sviluppo in relazione con gli obiettivi rappresentano una priorità per la Commissione; chiede di essere tenuto esaustivamente informato e consultato su questo processo;
g)
ritiene che la complementarità delle politiche di sviluppo degli Stati membri e il coordinamento con altri donatori costituiscano un elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi citati; chiede in questo senso che per le prossime procedure di discarico la Commissione presenti a questo Parlamento informazioni concrete sulle azioni svolte congiuntamente con altri donatori, nonché sui risultati delle stesse;
h)
constata i ritardi nell'attuazione di progetti cofinanziati con le ONG; chiede alla Commissione informazioni sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure;
i)
prende atto della continua tendenza secondo cui la cooperazione tradizionale sotto forma di progetti viene sostituita da un sistema a norma del quale una proporzione crescente dei fondi detti "strumenti di esborso rapido", principalmente gli aiuti all'adeguamento strutturale, è destinato al sostegno diretto dei bilanci; ritiene che la Commissione e questo Parlamento debbano avviare un'analisi minuziosa dei vantaggi e degli svantaggi di questo approccio ed esorta la Commissione a presentare una comunicazione su questo tema.
Accesso ai documenti
99. a) afferma che a questo Parlamento, in quanto autorità di discarico, deve essere riconosciuto il medesimo accesso ai documenti della Commissione concesso alla Corte dei conti;
b)
ribadisce che le regole dell'accordo quadro vigente concernenti l'accesso a documenti riservati si sono dimostrate insoddisfacenti per questo Parlamento in quanto autorità di discarico; incarica il suo Presidente di aprire senza indugio negoziati sulla revisione dell'Accordo Quadro assicurando che il nuovo accordo sia conforme ai principi approvati dal Parlamento nell'aprile 2001 nella sua precitata risoluzione, del 4 aprile 2001, sul discarico 1999;
c)
diffida il Consiglio dall'approvare nuovi regolamenti finanziari che limitino il diritto di accesso senza ostacoli di questo Parlamento alle informazioni necessarie all'esercizio dei suoi compiti relativi al discarico;
d)
incarica il suo Presidente di adire la Corte di giustizia qualora il Consiglio approvi regolamentazioni finanziarie che limitino i poteri di controllo di bilancio di questo Parlamento.
1.Decisione del Parlamento europeo sul discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000 COM(2001) 233 – C5-0209/2001 – 2001/2096(DEC))
– visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000 (COM(2001) 233 – C5-0209/2001),
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0618/2001)(1),
– vista la dichiarazione di affidabilità sui Fondi europei di sviluppo della Corte dei conti (C5-0618/2001),
– viste le raccomandazioni del Consiglio del 5 febbraio 2001 concernenti il discarico da dare alla Commissione per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2000 (5787/2002 – C5-0118/2002, 5788/2002 – C5-0119/2002, 5789/2002 – C5-0120/2002),
– visto l'articolo 33 dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul finanziamento e la gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta Convenzione ACP-CE(2),
– visto l'articolo 276 del trattato CE,
– visto l'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998 applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta Convenzione ACP-CE(3),
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0088/2002),
A. considerando che, nella sua dichiarazione di affidabilità sui Fondi europei di sviluppo, la Corte dei conti conclude che, salvo alcune eccezioni, i conti dell'esercizio 2000 riflettono fedelmente le entrate e le spese di tale esercizio e la situazione finanziaria alla fine dell'anno,
B. considerando che la Corte dei conti ha esaminato le relative transazioni sulla base della documentazione disponibile ma non ha svolto controlli in loco negli Stati ACP per verificare la reale situazione dei lavori, delle forniture o dei servizi a cui si fa riferimento nella documentazione,
C. considerando che la Corte dei conti ha rilevato che, salvo alcune eccezioni, le transazioni alla base delle dichiarazioni finanziarie sono, nel loro complesso, legali e regolari,
1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000;
2. presenta le sue osservazioni nella risoluzione allegata;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo sulla chiusura dei conti del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000 (COM(2001) 233 – C5-0209/2001 – 2001/2096(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto, settimo e ottavo fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000 (COM(2001) 233 – C5-0209/2001),
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0618/2001)(4),
– vista la dichiarazione di affidabilità sui Fondi europei di sviluppo della Corte dei conti (C5-0618/2001),
– viste le raccomandazioni del Consiglio del 5 febbraio 2001 concernenti il discarico da dare alla Commissione per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2000 (5787/2002 – C5-0118/2002, 5788/2002 – C5-0119/2002, 5789/2002 – C5-0120/2002),
– visto l'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998 applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta Convenzione ACP-CE(5),
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0088/2002),
1. rileva che la situazione finanziaria del sesto, settimo e ottavo FES al 31 dicembre 2000 era la seguente:
(Mio €)
Situazione finanziaria del FES al
31 dicembre 2000
sesto FES
settimo FES
ottavo FES
TOTALE
Risorse nette
7 829.1
11 608.5
13 308.8
32 746.4
Utilizzazione
7 496.1
10 754.5
8 348.1
26 598.7
Saldo disponibile per nuove decisioni
333.0
854.0
4 960.7
6 147.7
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che fanno parte della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000 (COM(2001) 233 – C5-0209/2001 – 2001/2096(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000 (COM(2001) 233 – C5-0209/2001),
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2000, corredata dalle risposte delle istituzioni (C5-0618/2001)(6),
– vista la dichiarazione di affidabilità sui Fondi europei di sviluppo della Corte dei conti (C5-0618/2001),
– viste le raccomandazioni del Consiglio del 5 febbraio 2001 concernenti il discarico da dare alla Commissione per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2000 (5787/2002 – C5-0118/2002, 5788/2002 – C5-0119/2002, 5789/2002 – C5-0120/2002),
– visto l'articolo 33 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul finanziamento e la gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta Convenzione ACP-CE(7),
– visto l'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998 applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta Convenzione ACP-CE(8),
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0088/2002),
A. considerando che, a norma dell'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998, la Commissione è tenuta ad adottare tutte le misure idonee per attuare le osservazioni che compaiono nelle decisioni sul discarico,
B. considerando che la cooperazione allo sviluppo UE ha quale obiettivo centrale la riduzione della povertà,
C. considerando che, con la conclusione dell'accordo di Cotonou del 23 giugno 2000(9), il partenariato tra Stati ACP e UE è stato posto su un nuovo piano che dovrebbe anche comportare la riforma della cooperazione finanziaria,
D. considerando che gli aiuti verranno assegnati sempre di più a programmi settoriali di sostegno al bilancio piuttosto che al finanziamento di progetti specifici,
E. considerando che l'informazione permane imprecisa, auspicando che nei prossimi esercizi di bilancio le cifre fornite siano totalmente affidabili e chiedendo, in particolare, che vengano chiariti i termini e i risultati dell'applicazione della condizionalità sociale in relazione agli aiuti all'adeguamento strutturale,
F. considerando che gli aiuti si concentreranno sempre più su settori specifici e su ingenti investimenti nell'ambito di un limitato numero di programmi,
G. considerando che la Commissione ha adottato misure tangibili nell'ambito di un piano d'azione (creazione di EuropeAid, rafforzamento delle delegazioni della Commissione, semplificazione delle procedure) per soddisfare le richieste avanzate dal Parlamento europeo nella risoluzione del 6 luglio 2000 recante le osservazioni che accompagnano la decisione del Parlamento europeo che concede il discarico alla Commissione per il sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1998(10),
H. considerando che non è ancora possibile valutare l'efficacia di tali misure che dovevano migliorare il funzionamento dei servizi e delle delegazioni della Commissione,
I. considerando che il bilancio del 2000 è stato il primo ad essere eseguito sotto la responsabilità unica dell'attuale Commissione che ha assunto le sue funzioni nel settembre del 1999,
Bilancio e esecuzione del bilancio nel 2000
1. deplora che, secondo le stime preliminari della Commissione per l'esercizio 2000, i fondi riservati alle infrastrutture e ai servizi sociali siano inaccettabilmente bassi; ricorda i risultati della procedura di bilancio per l'esercizio 2002, in cui la Commissione si è impegnata a modificare questa situazione in linea con gli obiettivi prefissati;
2. rileva che nel 2000 il livello degli impegni e dei pagamenti era sensibilmente superiore rispetto a quello dell'anno precedente:
a)
nel 2000 gli impegni ammontavano a 3758 milioni di euro, rispetto ai 2692 milioni nel 1999,
b)
nel 2000 i pagamenti ammontavano a 1548 milioni di euro, rispetto ai 1275 milioni nel 1999;
3. rileva che nel 2001 si è registrato un ulteriore e significativo aumento dei pagamenti;
4. esprime il proprio compiacimento per questa tendenza ma ritiene che non si possa ancora prevedere se il fondamentale problema dei ritardi in materia di esecuzione dei FES sarà definitivamente risolto nei prossimi anni;
Controllo degli aiuti
5. sottolinea che un sistema di informazione trasparente, conforme agli standard del comitato per l'aiuto lo sviluppo (CAD), costituisce un primo passo verso un approccio maggiormente orientato ai risultati e insiste sul fatto che gli indicatori dei risultati dello sviluppo in relazione agli obiettivi rappresentano una priorità per la Commissione; chiede che il Parlamento sia tenuto esaustivamente informato e consultato su questo processo;
6. ribadisce il suo parere(11) secondo cui la concessione di ulteriori aiuti dovrebbe essere subordinata alla presentazione e all'effettiva attuazione di programmi di riforma per migliorare la qualità della gestione finanziaria pubblica nei paesi beneficiari; sottolinea ancora una volta l'importanza dei seguenti punti:
a)
valutazione continua dell'attuazione delle misure volte a riformare la pubblica amministrazione,
b)
controllo dei progressi compiuti in settori fondamentali (sanità e istruzione) facendo ricorso a indicatori significativi (ad esempio, aumento del numero di insegnanti e di medici),
c)
verifica annuale dei conti e della sana gestione delle risorse sulla base di controlli a campione,
d)
sanzioni chiaramente definite (riduzione o sospensione dei pagamenti) nei casi in cui le misure di riforma decise non vengano rispettate;
7. sottolinea che la Commissione deve aumentare e migliorare sostanzialmente le sue capacità di audit allo scopo di far fronte a queste esigenze;
8. si compiace della risposta del 15 marzo 2000 sui punti riguardanti il numero e la natura degli audit effettuati dalla Commissione nel 2000; si compiace della spiegazione approfondita e sistematica su come le attività di audit della Commissione dovrebbero svolgersi; deplora tuttavia che la Commissione non sia in grado di fornire alcuna ulteriore informazione sull'elenco di audit effettuati nel 2000, in quanto la DG-AIDCO tiene un inventario piuttosto semplice degli audit decentralizzati (cfr. risposta della Commissione del 13 marzo 2002);
9. chiede alla Commissione se, sulla base del sistema vigente, sia in grado di rilasciare una dichiarazione di affidabilità attestante che tutti fondi FES sono stati spesi in modo legale e regolare e conformemente ai principi di sana ed efficace gestione soprattutto per quanto riguarda:
a)
gli standard di audit internazionali utilizzati in tutti i parametri applicabili alle società private di audit nonché agli audit della Commissione;
b)
gli audit previsti in tutti gli accordi di finanziamento;
10. invita la Commissione a spiegare in che modo l'attuale sistema di controllo garantirà che i fondi FES siano spesi in modo legale e regolare con un maggior ricorso al sostegno diretto di bilancio;
11. invita la Commissione a trasmettergli il suo programma indicativo di audit di spesa nell'ambito dei FES per il 2002, da effettuare a cura dei suoi servizi centrali o con la loro stretta supervisione, fermo restando che tali controlli in loco serviranno a valutare l'applicazione delle misure volte a migliorare la pubblica amministrazione negli Stati ACP e a verificare la qualità di lavori, forniture o servizi finanziati dai FES;
12. deplora che il seguito dato ai risultati dei controlli da parte dei servizi della Commissione non sia ancora migliorato; concorda con la Corte dei conti quanto alla necessità che gli audit di controllo effettuati su istruzione della Commissione stessa o degli ordinatori del FES occupino un posto privilegiato;
13. invita la Commissione a fornire una spiegazione più convincente del motivo per cui i casi di spese non ammissibili per un importo pari a circa 14 milioni di euro, individuati in uno studio della Corte dei conti(12), non sono stati ancora conclusi in modo soddisfacente;
14. chiede alla Commissione di sospendere i pagamenti al Senegal fino a che non sarà stata eseguita la sentenza del tribunale senegalese in merito all'appropriazione indebita di circa sei milioni di euro del settimo FES, scoperta in seguito a un audit nel 1995(13);
15. prende atto della continua tendenza a sostituire la cooperazione tradizionale sotto forma di progetti con un sistema in cui un'ampia quota dei fondi detti "strumenti di esborso rapido", principalmente aiuti all'adeguamento strutturale, è destinata al sostegno diretto dei bilanci; ritiene che la Commissione e il Parlamento debbano avviare un'analisi minuziosa dei vantaggi e degli svantaggi di questo approccio ed esorta la Commissione a presentare una comunicazione su questo tema;
16. chiede all'OLAF di informarlo in modo completo su tutte le inchieste avviate, in corso o concluse nel 2000; rileva che l'OLAF fornisce attualmente assistenza al Kenia in relazione a un'indagine penale concernente gravi accuse su una procedura d'appalto; chiede informazioni aggiornate su questo caso;
17. rileva che per il momento non sono stati avviati procedimenti disciplinari in seguito all'inchiesta amministrativa concernente l'efficacia dei sistemi di monitoraggio e di controllo sull'utilizzazione dei fondi di contropartita in Costa d'Avorio, Tanzania e Togo; ricorda(14) che è stata commessa una frode evidente concernente, tra l'altro, l'acquisto di attrezzature mediche a prezzi eccessivamente elevati in Costa d'Avorio per un totale di circa 28 milioni di euro; auspica di essere informato di eventuali casi futuri non appena si verifichino;
18. ritiene che la complementarità con le politiche di sviluppo degli Stati membri e il coordinamento con altri donatori costituiscano un elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi citati; chiede, in questo ambito, che per le prossime procedure di discarico la Commissione presenti al Parlamento informazioni concrete sulle azioni svolte insieme ad altri donatori, nonché sui risultati delle stesse;
19. constata i ritardi nell'esecuzione di progetti cofinanziati con le ONG; chiede alla Commissione informazioni sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure;
Centro per lo sviluppo delle imprese (CDE)
20. Rileva che il contributo FES al CDE nel 2000 è stato di EUR 18 738; deplora i gravi problemi riscontrati con la gestione del Centro, tra cui la mancanza di controllo dei contratti, le elevate spese di rappresentanza e i cospicui costi relativi ai viaggi durante il periodo 1997 – 1999; deplora che la relazione audit per l'esercizio finanziario 1999, elaborata dai revisori nominati dal Comitato di ambasciatori ACP-CE, abbia sottolineato l'assenza di miglioramenti quanto alla gestione finanziaria del Centro nel 1999; si compiace per il fatto che la Commissione abbia avviato un audit supplementare per il periodo 1997/98/99; attende di riceverne una copia alla sua ultimazione; informa la Commissione che riesaminerà la questione nel quadro del discarico per l'esercizio 2001;
Segretariato ACP
21. deplora che la Commissione abbia firmato il 9 marzo 2000 un accordo di finanziamento per 18 milioni di euro, relativo al periodo 2000-2004, a beneficio del Segretariato ACP con sede a Bruxelles, il che rappresenta un aumento di circa il 50% all'anno rispetto al finanziamento concesso nel periodo precedente,
a)
senza collegare questo finanziamento a tasso fisso alla mole di lavoro o ai risultati previsti,
b)
senza mettere in chiaro in che misura i progetti ad hoc finanziati dai FES possano continuare a contribuire ai costi di funzionamento del Segretariato ACP;
c)
senza insistere a che il Segretariato ACP rispetti finalmente le sentenze dei tribunali belgi che gli impongono di pagare un indennizzo a un ex dipendente fin dal 1995;
22. chiede alla Commissione di informare il Segretariato ACP del fatto che, in ogni caso, dovrà conformarsi alle sentenze definitive dei tribunali belgi su questioni ancora in sospeso;
23. invita la Commissione a rispettare la raccomandazione della Corte dei conti(15) e a chiedere al Segretariato ACP di fornire non soltanto i conti finanziari annuali e le relazioni esterne di audit ma anche le relazioni di attività con gli indicatori dei risultati, allo scopo di poter controllare i progressi compiuti e giustificare le richieste di finanziamento;
I poteri legislativi e di bilancio del Parlamento per quanto concerne i FES
24. ribadisce il suo parere(16) secondo cui la situazione attuale, nella quale il Parlamento europeo è chiamato a adottare una decisione annuale sul discarico ai FES senza avere i necessari poteri legislativi e di bilancio, rappresenta un'anomalia; chiede ancora una volta che le risorse dei FES vengano iscritte nella sezione della cooperazione allo sviluppo del bilancio generale dell'Unione europea.
Dichiarazione di affidabilità
25. Prende atto del fatto che la Corte dei conti ha emesso una Dichiarazione di affidabilità favorevole, pur affermando che, in caso di pagamenti effettuati nei paesi ACP, l'audit finanziario dimostra che transazioni illegittime possono essere imputate ai FES (cfr. legalità e regolarità delle transazioni); sottolinea che la Corte dei conti non ha effettuato audit in loco nei paesi ACP; mette, pertanto, in discussione l'utilità della Dichiarazione di affidabilità;
Decentralizzazione
26. invita la Commissione a informare pienamente il Parlamento in merito all'avvio del processo di decentramento per quanto riguarda le delegazioni dei paesi in via di sviluppo, nonché sui risultati della gestione degli aiuti da parte delle delegazioni;
27. insiste sul fatto che il Parlamento deve essere pienamente associato al processo di valutazione delle delegazioni pilota selezionate per il processo di decentramento, nonché informato in merito alla valutazione del rendimento delle delegazioni, che sarà un elemento essenziale delle future decisioni in materia di personale;
Accesso ai documenti
28. constata che il discarico FES per l'esercizio 2000 ha, ancora una volta, dimostrato che le norme di cui all'Accordo quadro in vigore, per quanto riguarda l'accesso ai documenti riservati, sono insoddisfacenti per questo Parlamento nella sua qualità di autorità competente per il discarico; le norme sono:
–
poco chiare in materia dei vari livelli di riservatezza
–
suscettibili di interpretazioni molto ampie, segnatamente per quanto riguarda l'eventualità o meno che un documento venga giudicato riservato
–
causa di inutili ritardi nella consegna di informazioni riservate;
29. dichiara che questo Parlamento deve avere accesso ai documenti originali nella loro completezza, senza alterazioni precedenti o censure;
30. incarica il suo Presidente di avviare, immediatamente, negoziati sulla revisione dell'Accordo quadro e di garantire che il nuovo Accordo sia conforme ai principi approvati da questo Parlamento nella sua risoluzione del 4 aprile 2001 sul discarico per l'esercizio 1999(17);
31. intima al Consiglio di non adottare nuovi regolamenti finanziari che limitino il libero diritto di accesso del Parlamento alle informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti relativi al discarico;
32. incarica il suo Presidente di adire la Corte di giustizia qualora il Consiglio adotti regolamenti finanziari volti a limitare i poteri di controllo di questo Parlamento;
o o o
33. chiede alla Commissione di riferire sulle misure prese per dare un seguito alle osservazioni formulate nella presente risoluzione entro il 31 maggio 2002; invita la commissione per il controllo dei bilanci ad analizzare tale informazione e ad elaborare una relazione sul seguito dato alla risoluzione sul discarico 2000.
Cfr. paragrafi 20 e 21 della risoluzione del Parlamento europeo, del 24 ottobre 2001, sul discarico del FES per il 1999 (GU L 321 del 6.12.2001, pag. 25).
1.Decisione del Parlamento europeo sulla concessione del discarico alla Commissione in ordine all'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per l'esercizio 2000 (C5-0043/2002 - 2001/2101(DEC))
– visti il rendiconto finanziario della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 2000(1) e la relazione(2) della Corte dei conti europea su tale rendiconto,
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulla CECA per l'esercizio 2000 (comprendente la dichiarazione di affidabilità relativa alla CECA) corredata delle risposte della Commissione (C5-0043/2002)(3),
– visto il trattato CECA, in particolare l'articolo 78 ottavo,
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0079/2002),
1. concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per le cifre relative all'esecuzione del bilancio operativo per l'esercizio 2000, figuranti in allegato;
2. presenta le sue osservazioni nella risoluzione allegata;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, alla Banca europea per gli investimenti e al Comitato consultivo della CECA e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).
2.Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione di concedere il discarico alla Commissione in ordine all'esecuzione del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per l'esercizio 2000 (C5-0043/2002 -2001/2101(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti l'articolo 78 ottavo e l'articolo 97 del trattato CECA,
– visto il Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea), concordato a Nizza il 26 febbraio 2001(4),
– vista la relazione finanziaria della CECA per l'esercizio 2000, pubblicata dalla Direzione generale per gli affari economici e finanziari della Commissione europea (Servizio "Operazioni finanziarie"),
– visti il rendiconto finanziario della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 2000(5) e la relazione(6) della Corte dei conti europea su tale rendiconto,
– visto l'articolo 89, paragrafo 7 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, in virtù del quale le istituzioni della Comunità europea devono adottare tutte le misure necessarie per dare seguito alle osservazioni figuranti nelle decisioni di discarico,
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulla CECA per l'esercizio 2000 (comprendente la dichiarazione di affidabilità relativa alla CECA) corredata dalle risposte della Commissione (C5-0043/2002)(7),
– vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il quadro post-CECA, approvata il 21 novembre 2001 nell'ambito del "trilogo" sulla procedura di bilancio(8),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0124/2002),
– viste le risoluzioni del Consiglio del 20 luglio 1998(9) e del 21 giugno 1999(10),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato consultivo CECA, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla scadenza del trattato CECA - attività finanziarie dopo il 2002, recante proposte di decisioni del Consiglio (COM(2000) 518), ora modificata al fine di tenere conto del Protocollo del trattato di Nizza (COM(2001) 121),
– vista la relazione di seguito sulla risoluzione di discarico CECA per il 1999 presentata dalla Commissione (COM(2001) 735),
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0079/2002),
A. considerando che, in vista della prossima scadenza del trattato CECA, dal 1997 quest'ultima ha cessato di erogare nuovi prestiti sui fondi raccolti e che nel 2000 non ha svolto alcuna attività di assunzione di prestiti, anche se al 31 dicembre 2000 i debiti in essere ammontavano a 1 851 milioni di € sui fondi raccolti e 130 milioni di € sui fondi propri,
B. considerando che nel 2000 la CECA ha continuato a finanziare la ricerca e il ricollocamento di lavoratori, mediante impegni aggiuntivi per 81 milioni di € a titolo del proprio bilancio operativo a favore della ricerca e 31 milioni di € per il ricollocamento, e con ulteriori impegni per 19 milioni di € a favore del programma Rechar che prevede misure sociali nel settore carboniero,
C. considerando che dal 1° gennaio 1998 la Commissione ha fissato allo 0% il prelievo CECA sui prodotti del carbone e dell'acciaio, che fino a quel momento costituiva una delle principali risorse del bilancio della CECA,
D. considerando che le principali fonti di finanziamento della CECA sono attualmente costituite dal saldo netto di gestione delle varie riserve e dall'annullamento di impegni non eseguiti,
E. considerando che il bilancio finanziario della CECA, in continuo declino dal 1997, ha registrato, dal 1999, un calo di 504 milioni di €, con prestiti agli istituti di credito e ai clienti pari al 54.1% dell'attivo totale per il 2000,
F. considerando che il conto profitti e perdite ha registrato un calo di 75,3 milioni di € rispetto all'esercizio precedente, con una diminuzione delle perdite nette sulle operazioni finanziarie da 42 a 24 milioni di €, mentre per quanto riguarda le entrate gli interessi riscossi hanno subito una diminuzione da 254 a 249 milioni di € e le entrate relative al bilancio operativo sono diminuite da 105 a 75 milioni di €,
G. considerando che si prevede che il livello delle riserve raggiungerà il 100% dei prestiti in essere non coperti da garanzie pubbliche entro il 23 luglio 2002 e che, al 31 dicembre 2000, il Fondo di garanzia ammontava a 565 milioni di €, vale a dire il 98.8% di tali prestiti;
H. considerando che la risoluzione del Consiglio europeo su crescita e occupazione, approvata ad Amsterdam il 16-17 giugno 1997 e la summenzionata risoluzione del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul futuro della CECA chiedono che gli introiti derivanti dalle riserve inutilizzate vengano impiegati per finanziare un fondo di ricerca su attività collegate alle industrie del carbone e dell'acciaio,
I. considerando che, nella sua precitata comunicazione del settembre 2000 (COM(2001) 518), la Commissione ha dichiarato che il patrimonio della CECA in liquidazione ammonterà nel 2002 a 1,6 miliardi di €,
J. considerando che l'importo restante dopo la deduzione del rimborso del debito in essere va considerato come parte delle "risorse proprie" del bilancio UE, le quali dovrebbero fruttare un interesse annuo su una somma di circa 45 milioni di €, da destinare alla ricerca collegata alle industrie del settore carbosiderurgico (fuori dall'ambito dei programmi quadro di ricerca),
K. considerando che la scadenza del trattato CECA, il 23 luglio 2002, comporterà la soppressione totale del regime giuridico e delle procedure della CECA nonché lo scioglimento del Comitato consultivo istituito da tale trattato,
L. considerando che la relazione annuale della CECA per l'esercizio 2000 è stata approvata dalla Corte dei conti il 10 ottobre 2001,
M. considerando che la Corte dei conti conclude che i rendiconti finanziari della CECA al 31 dicembre 2000 forniscono una visione equa e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della CECA a tale data nonché dei risultati delle sue operazioni per l'esercizio finanziario conclusosi nella stessa data,
N. considerando che la Corte dei conti afferma che la legalità e la regolarità delle transazioni sono in generale adeguatamente garantite e che pertanto proprone una dichiarazione di affidabilità positiva,
1. accoglie favorevolmente i progressi compiuti nella chiusura graduale delle attività della CECA, in particolare i prestiti e gli abbuoni d'interesse, ma deplora i ritardi nella determinazione di una base giuridica per il nuovo Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio che sostituirà le attività della CECA in questo campo;
2. rileva che le previsioni di spesa relative al 2000 per gli aiuti alla riconversione, calcolate sulla base delle stime fornite dagli Stati membri, eccedevano le spese effettivamente sostenute del 46% e che il surplus che ne risulta, insieme all'annullamento degli impegni, ha contribuito a migliorare ulteriormente l'indice di solvibilità;
3. accoglie gli argomenti della Commissione circa l'impossibilità di valutare le reali conseguenze del trattato CECA per l'espansione economica, l'occupazione e il tenore di vita senza tenere conto dei numerosi altri fattori in causa, ma la invita al contempo a pubblicare un opuscolo che riassuma il lavoro svolto dalla CECA dalle sue origini;
4. esorta altresì la Commissione a pubblicare quanto prima una valutazione globale delle attività di ricerca finanziate dalla CECA, in particolare una valutazione del programma di ricerca per il carbone e dei criteri proposti per la selezione di nuovi progetti di ricerca in tale settore, come è già stato fatto per il settore siderurgico; considera tale valutazione una base fondamentale per le attività del nuovo Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio proposto;
5. prende nota del fatto che, dopo il 23 luglio 2002, il 100% dei debiti in essere non garantiti dal governo di uno Stato membro saranno coperti dalle riserve CECA e approva la strategia di prudente gestione finanziaria della CECA, adottata dalla Commissione fino alla scadenza del trattato;
6. rileva i progressi compiuti per quanto riguarda la riduzione delle spese amministrative, riportati nel documento intitolato: "Scadenza del trattato CECA: impatto sui costi amministrativi della Commissione" (fornito alla commissione per il controllo dei bilanci dal Commissario Schreyer l'8 marzo 2001); invita la Commissione a informare questo Parlamento del risultato della sua Strategia politica annuale per il 2003 per quanto riguarda il ricollocamento del personale attualmente incaricato dell'amministrazione delle attività della CECA;
7. accoglie con favore i progressi compiuti per quanto riguarda il trasferimento dell'esperienza maturata in ambito CECA al Comitato economico e sociale e sostiene gli sforzi della Commissione per promuovere una nuova struttura lavorativa all'interno del Comitato economico e sociale che si occupi dei problemi che riguardano la trasformazione industriale e che integrerà le migliori prassi sviluppate nell'ambito delle industrie carbosiderurgiche;
8. esorta la Commissione ad avviare negoziati con i paesi candidati riguardo alle condizioni relative alla loro partecipazione al nuovo fondo di ricerca, non appena questo sarà stato istituito e chiede alla Commissione di tenerlo informato dei progressi di tali negoziati;
9. invita la Commissione a fornire una spiegazione in merito ai ritardi nel miglioramento della situazione contabile relativa ai prestiti erogati ai funzionari, con particolare riferimento alla presentazione delle relazioni mancanti promesse per la fine del 2001 nelle sue risposte al punto 22 della precitata relazione annuale della Corte dei conti sulla CECA per l'esercizio 2000;
10. accoglie con favore la valutazione positiva fatta dalla Corte dei conti sulla gestione del bilancio CECA da parte della Commissione per l'esercizio 2000 e l'introduzione, da parte della Commissione, di un sistema di misurazione della performance che, per l'esercizio 2000, ha rilevato un tasso medio di rendimento dell'attivo disponibile pari al 4,72%; ritiene tuttavia che per giungere ad un audit significativo, tale tasso di rendimento andrebbe accompagnato da un parametro di riferimento per gli esercizi finanziari successivi;
11. invita pertanto la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta di orientamenti per gli investimenti e un obiettivo di tasso di rendimento delle attività finanziarie che ha in gestione, in particolare delle attività da essa attualmente amministrate per conto della CECA, che diventeranno in seguito la fonte delle entrate del proposto Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio; propone di collegare detto obiettivo ad un calcolo dei tassi medi di rendimento dei titoli di Stato nell'UE;
12. invita inoltre la Commissione ad illustrare le misure che intende adottare al fine di garantire che tutti gli utili realizzati mediante tale gestione finanziaria siano rigorosamente destinati al Fondo di ricerca e che parte di essi non venga deviata verso il bilancio generale;
13. esorta nuovamente la Commissione a garantire la massima trasparenza nella divulgazione di dati informativi che potrebbero essere rilevanti ai fini della determinazione del valore dell'attivo CECA;
14. sottolinea che questo Parlamento continuerà a monitorare l'effettivo uso del denaro dei contribuenti, in particolare ai fini della ricerca nel settore del carbone e dell'acciaio, anche dopo la liquidazione della CECA.
ALLEGATO
SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA CECA AL 31 DICEMBRE 2000
ATTIVO
(importi espressi in €)
31 dicembre 2000
31 dicembre 1999
Disponibilità presso banche centrali
84 650
95 385
Crediti verso banche
645 009 949
1 007 935 493
Crediti verso clienti
1 501 804 675
1 583 067 740
Valori mobiliari
1 723 746 372
1 768 229 093
Attività materiali e immateriali
0
710 287
Altre attività
5 170 347
9 025 480
Conti di regolarizzazione
96 173 610
106 529 763
TOTALE ATTIVO
3 971 989 603
4 475 593 241
Impegni fuori bilancio
430881 628
427 969 333
PASSIVITÀ
(importi espressi in €)
31 dicembre 2000
31 dicembre 1999
Debiti verso banche
981 630 568
1 408 815 543
Debiti rappresentati da titoli
1 062 076 396
1 027 547 730
Altre passività
7 494 034
23 630 708
Conti di regolarizzazione
91 947 305
89 402 188
Totale degli impegni verso terzi
2 143 148 303
2 549 396 169
Bilancio operativo CECA
835 516 282
949 154 370
Fondo di garanzia
565 000 000
553 000 000
Accantonamenti per grandi rischi
17 000 000
18 000 000
Altri accantonamenti
158 663 347
155 196 643
Totale delle entrate
740 663 347
726 196 643
Riserva speciale
176 055 284
176 055 284
Vecchio fondo pensioni
74 577 321
72 959 662
Utili riportati
213 454
666 841
Utili dell'esercizio
1 815 612
1 164 272
Totale riserve e utili
252 661 671
250 846 059
TOTALE PASSIVO
3 971 989 603
4 475 593 241
Impegni fuori bilancio
426 626 265
415 913 293
CONTO PROFITTI E PERDITE PER L'ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 DICEMBRE 2000
(importi espressi in €)
31 dicembre 2000
31 dicembre 1999
Interessi e oneri assimilati
170 536 669
179 314 809
Oneri per commissioni
439 219
439 353
Differenze di cambio
862 006
1 429 678
Minusvalenze realizzate su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
6 703 555
3 940 390
Rettifiche di valore su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
2 960 265
36 720 808
Rettifiche di valore su azioni e altri titoli a reddito variabile
13 920 110
0
Totale
24 445 936
42 090 876
Spese amministrative generali
5 000 000
5 000 000
Rettifiche di valore su terreni e costruzioni
166 180
328 378
Altri oneri di gestione
315 884
308 312
Rettifiche di valore su crediti
12 590 342
13 479 465
Dotazione Fondo di garanzia
12 000 000
23 000 000
Dotazione degli altri accantonamenti per rischi e oneri
17 134 135
2 874 287
Totale
41 724 477
39 353 752
Oneri straordinari
270 668
2 984 370
Impegni giuridici dell'esercizio
129 942 347
145 553 799
Dotazione degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA
0
34 000 000
TOTALE DELLE SPESE
372 841 380
449 373 649
Utile dell'esercizio
1 815 612
1 164 272
TOTALE
374 656 992
450 537 921
RICAVI
Interessi e ricavi assimilati
248 795 316
254 449 772
Commissioni riscosse
93 400
0
Proventi di operazioni finanziarie
26 444 507
24 889 284
Recupero di rettifiche di valore su crediti e accantonamenti
14 155 711
65 891 747
Altri proventi di gestione
2 122 461
455 630
Proventi eccezionali
2 427 191
14 166
Proventi connessi al bilancio operativo CECA
74 618 406
104 837 322
Recupero di accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA
6 000 000
0
TOTALE DEI RICAVI
374 656 992
450 537 921
ESECUZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO CECA
(importi espressi in €)
31 dicembre 2000
31 dicembre 1999
Spese
Spese amministrative
5 000 000
5 000 000
Impegni giuridici
129 942 347
145 553 799
Finanziamento dei bilanci operativi futuri
0
34 000 000
Totale
134 942 347
184 553 799
Entrate
Prelievo
Ammende
16 605 836
Rimborso di abbuono interessi
1 955 203
2 557 049
Varie
1 035 599
320 008
Finanziamento dei bilanci operativi futuri
6 000 000
Annullamento di impegni giuridici
71 627 605
85 354 429
Saldo netto dell'esercizio
54 323 940
79 716 477
Totale
134 942 347
184 553 799
Risultato dell'esecuzione del bilancio
0
0
Risultati dell'esercizio
(importi espressi in €)
31 dicembre 2000
31 dicembre 1999
Risultato delle operazioni non di bilancio dopo detrazione del saldo netto destinato al bilancio operativo
27 815 612
3 164 272
Risultato dell'esecuzione del bilancio
0
0
Totale
27 815 612
3 164 272
Recupero accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo/imprevisti di bilancio
Decisione del Parlamento europeo sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Sezione I – Parlamento europeo (SEC(2001) 530 – C5-0238/2001 – 2001/2103(DEC))
– visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 2000 (SEC(2001) 530 – C5-0238/2001)
– viste la relazione annuale della Corte dei Conti per l'esercizio 2000 e le risposte delle istituzioni (C5-0617/2001)(1),
– vista la dichiarazione che attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni pertinenti, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0617/2001),
– visti l'articolo 275 del trattato CE, l'articolo 78 quinto del trattato CECA e l'articolo 179 bis del trattato Euratom,
– visto l'articolo 77 del regolamento finanziario e l'articolo 13 delle norme interne di esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,
– visto il suo regolamento, in particolare l'articolo 184, paragrafo 3,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0098/2002),
1. prende atto dei dati di chiusura dei conti del Parlamento europeo per l'esercizio 2000 sulla base dei seguenti importi:
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario
Stanziamenti disponibili
979.924.397,00
103.330.878,72
–
Impegni assunti
972.828.892,09
–
–
Pagamenti effettuati
885.733.890,92
94.201.060,87
–
Stanziamenti riportati all'esercizio 2001
· articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario
87.095.001,17
· articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario
–
–
–
Stanziamenti annullati
7.095.504,91
9.129.817,85
–
Bilancio finanziario al 31 dicembre 2000: 1.688.061.835
Esecuzione del bilancio
2. constata l'alto livello di esecuzione del bilancio come emerge:
–
dall'elevato tasso di esecuzione degli stanziamenti disponibili nell'esercizio 2000 (99,28% contro il 98,97% nel 1999),
–
dal livello sostanzialmente identico dell'utilizzo di stanziamenti riportati automaticamente dal 1999 (91,16% rispetto al 91,96% del 1998-99),
–
dall'incremento della percentuale di pagamenti rispetto agli impegni (91,05% contro l'88,68% del 1999);
3. riconosce, tuttavia, che, per quanto concerne il tasso di esecuzione, la situazione generalmente positiva risulta alterata dal ricorso sistematico allo storno di recupero effettuato alla fine dell'anno, che, negli ultimi anni, è stato utilizzato per raccogliere gli stanziamenti disponibili nella totalità del bilancio del Parlamento, al fine di effettuare versamenti anticipati sulle somme dovute per gli immobili dell'Istituzione;
4. constata che, relativamente al livello di utilizzo degli stanziamenti su singole linee di bilancio, è stato possibile lo storno di 4.410.000 euro dalla voce 1100 (stipendi) e di 4.200.000 euro dalla voce 1870 (interpreti e tecnici di conferenza) nel quadro dello storno di recupero C10, seguito da un ulteriore storno di 700.000 euro dalla voce 1870 nel quadro dello storno C10 (integrativo); ricorda che l'incapacità dell'amministrazione di tenere un'adeguata registrazione dei costi di interpretazione nel corso del 2000 ha determinato il rifiuto del visto n. 01/06 da parte del controllore finanziario; incarica l'amministrazione di informarlo, entro il 1° luglio 2002, sui risultati dell'inchiesta amministrativa che era stata promessa nella decisione di non tenere conto del rifiuto del visto firmata dalla Presidente il 13 dicembre 2001;
5. accoglie favorevolmente le informazioni riportate nella relazione del controllore finanziario all'Istituzione n. 01/01, in base a cui il tasso di errori (definito in termini di documenti di bilancio restituiti per rettifiche e completamento, in percentuale del numero totale presentato) è sceso dall'8,4% del 1999 al 7% del 2000, in ultima analisi, solo 8 dei 33.335 documenti controllati non hanno dato luogo a un rifiuto del visto del controllore finanziario (in 5 casi annullati per decisione superiore); rileva pertanto che entrambe le cifre mostrano una tendenza al ribasso; esprime la propria preoccupazione perché il grande numero di errori, attualmente rilevati e rettificati grazie all'attività del controllore finanziario, non sarebbero più accertati ove fosse abrogata la verifica ex ante con l'introduzione del sistema di audit interno proposto;
6. prende atto delle conclusioni della Corte dei conti presentate nella sua comunicazione del 12 novembre 2001 sulle decisioni di non tener conto dei rifiuti di visto stabiliti nel corso dell'esercizio 2000, secondo cui tale aspetto relativo al controllo interno funziona normalmente, avendo rivelato anomalie di gestione amministrativa;
7. rileva tuttavia che vari casi dai quali è derivato il rifiuto di visto nel 2000 non comportavano un "impegno giuridico preventivo"; si chiede se essi avrebbero dovuto essere stati oggetto di una proposta di non tenerne conto da parte dell'Amministrazione; insiste sul fatto che gli ordinatori debbano assumersi la responsabilità personale per gli errori e le violazioni giuridiche che danno origine a tali casi; sollecita l'Amministrazione ad adottare una rapida azione correttiva, compresa l'immediata cancellazione delle proposte in questione, anziché mantenere l'attuale ricorso pressoché automatico alla procedura di non tener conto del rifiuto di visto;
Rendiconto
8. rileva l'osservazione della Corte nella sua relazione annuale 2000 (paragrafo 7.3), in base a cui l'approccio generale adottato dalle istituzioni nell'analisi della gestione del bilancio non informa adeguatamente i lettori riguardo agli aspetti più significativi delle spese dell'anno in questione; prende inoltre atto della sua critica, secondo cui il Parlamento non spiega la procedura per destinare gli stanziamenti non utilizzati di altre linee ai rimborsi in conto capitale relativi agli immobili; condivide l'opinione della Corte, in base a cui le istituzioni in generale e il Parlamento europeo in particolare dovrebbero assicurare in futuro un'analisi più esauriente, focalizzata sulle principali tendenze della spesa e sui principali elementi del patrimonio, oltre a fornire indicatori chiave in materia economica ed efficienza;
9. è dell'avviso che i conti del Parlamento, che comprendono il conto di gestione e il bilancio finanziario, pubblicati insieme a quelli delle altre istituzioni nel "compte de gestion"(3) elaborato dalla Commissione, andrebbero pertanto presentati in una forma più comprensibile al lettore (per analogia con le relazioni di un'azienda agli azionisti), in modo da risultare accessibili ai cittadini dell'Unione e immediatamente comprensibili al lettore comune, senza richiedere conoscenze specialistiche di contabilità o dei meccanismi finanziari dell'Unione europea;
10. incarica il suo Segretario generale di presentare alla commissione per il controllo dei bilanci, entro il 1° luglio 2002, un documento di lavoro sulla fattibilità e le implicazioni complessive di una revisione della presentazione dei conti del Parlamento;
11. precisa che, sebbene la Corte dei conti, a norma dell'articolo 248, paragrafo 1, del trattato CE, presenti una dichiarazione di affidabilità basata sui conti consolidati di tutte le entrate e spese della Comunità, ciò non toglie che in tale dichiarazione siano riportate osservazioni riguardanti la legalità e la regolarità delle transazioni effettuate dalle singole istituzioni; chiede che la Corte, a fini di maggiore trasparenza, valuti la possibilità di pubblicare nella prossima relazione annuale una dichiarazione di affidabilità distinta per ciascuna Istituzione; chiede al suo Segretario generale di mettere a disposizione della commissione per il controllo dei bilanci la lettera settoriale della Corte dei conti e le risposte dell'Amministrazione;
12. osserva che, dal momento che lo stato delle entrate del Parlamento presenta somme pari a 19.600.463 euro per i contributi pensionistici al personale (articolo 401) e a 1.290.126 euro per i contributi pensionistici dei deputati (articolo 910), sarebbe opportuno che il bilancio finanziario del Parlamento spieghi come tali potenziali passività debbano essere liquidate, ad esempio mediante riferimento alle note sugli impegni fuori bilancio allegati ai conti consolidati dell'Unione europea;
Gestione
13. accoglie favorevolmente i progressi compiuti con l'introduzione della gestione per attività (Activity Based Management) nella gestione del Parlamento europeo, ma reputa i risultati abbastanza modesti e provvisori; invita ad azioni più ambiziose e sottolinea la necessità di delegare competenze e responsabilità ad un livello amministrativo inferiore e di precisare e far rispettare i doveri del singolo e le responsabilità di ciascun membro del personale;
14. rileva le raccomandazioni emerse nello studio interlocutorio "Rome-PE(4)" sulla politica del personale circa il miglioramento dell'efficienza delle risorse umane del Parlamento; propone che tali raccomandazioni siano prese in esame insieme alle attuali proposte di riforma del personale, al fine di promuovere una gestione efficiente e chiarire le responsabilità personali e i doveri dei funzionari;
15. sottolinea che questo Parlamento si è impegnato a creare un servizio di audit interno indipendente, ai sensi del regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001(5) del Consiglio che modifica l'articolo 24 del Regolamento finanziario; rileva la decisione dell'Ufficio di presidenza, in data 28 novembre 2001, volta a istituire un tale servizio; sottolinea che detto servizio deve essere indipendente con la facoltà di rivolgersi direttamente al Presidente del Parlamento qualora al revisore interno siano noti casi di gravi problemi; invita l'Ufficio di presidenza ad approvare, in via prioritaria, le necessarie modifiche delle disposizioni interne; ritiene che il revisore interno debba essere un professionista altamente qualificato e di grande esperienza, in grado di esercitare le sue funzioni in modo del tutto indipendente e nel rispetto delle norme internazionali in materia; ritiene che l'esperienza recente di talune banche e gruppi di rilievo, che hanno subito perdite catastrofiche a causa di lacune in materia di controllo interno, dimostri che l'indebolimento dei meccanismi di controllo reca detrimento alla sana gestione del denaro dei contribuenti europei; insiste affinché l'indipendenza dei controllori e della funzione di controllo non venga subordinata ai responsabili delle spese;
Politica del personale
16. appoggia il principio alla base della politica di mobilità del personale; riconosce la necessità, in casi eccezionali, della flessibilità, al fine di mantenere la continuità e la stabilità nei periodi particolari in cui sono richiesti funzionari dotati di notevoli competenze in campi specifici; ritiene che il Parlamento dovrebbe fare maggior ricorso a personale non statutario per espletare alcune mansioni specialistiche;
17. deplora la scarsa presenza di donne in posti di responsabilità; sollecita il Segretario generale a tenere in considerazione l'esistenza di tale carenza e a tendere all'equiparazione tra uomini e donne nella copertura di nuovi posti;
18. ricorda che il Parlamento europeo si è impegnato più volte per la parità di opportunità, specialmente per la promozione di donne a incarichi di responsabilità nelle istituzioni europee; ricorda al riguardo la risoluzione dell'11 febbraio 1994 sulla presenza delle donne negli organi decisionali(6), nella quale le istituzioni europee, in quanto datori di lavoro, venivano invitate a fissare obiettivi in materia di assunzione e quote di donne in funzioni di direzione e, ove tali obiettivi non fossero stati raggiunti nel 2000, a introdurre regolamentazioni in materia di quote (entro il 2000 gli obiettivi erano i seguenti: 40% di donne nel personale; 30% di donne nella carriera A con uguali percentuali in tutti i gradi;
19. deplora profondamente che tale impegno non sia stato realizzato dal Parlamento; rileva che nel periodo da giugno 2000 a dicembre 2001 per tre posti A1 sono stati nominati uomini, per tre posti A2 solo una donna e per dodici posti A3 nessuna donna benché per taluni posti si fossero candidate anche donne; critica l'attuale allarmante situazione nel Parlamento europeo; chiede quale ruolo sia stato attribuito al Copec nelle procedure in questione e quale sia lo statuto attribuito al Copec nelle procedure di assunzione e di promozione;
20. esige che da subito, come avviene nella Commissione, sia fissata una quota annuale per la nomina di donne a incarichi direzionali (A3, A2, A1) e si riserva la facoltà di mettere in causa ogni ulteriore promozione a tali posti qualora l'autorità che ha il potere di nomina non nomini le donne la cui candidatura sia stata ammessa;
21. incoraggia l'amministrazione ad adottare tutte le misure adeguate per rendere possibile in tutte le direzioni generali l'orario ridotto, ove richiesto dai funzionari di ambo i sessi;
22. è consapevole della presenza relativamente scarsa delle donne in posizioni di dirigenza all'interno dell'amministrazione del Parlamento; sollecita il Segretario generale a proseguire la politica di mobilità interistituzionale, al fine di ampliare la platea di candidate idonee a ricoprire posti di dirigenza all'interno del Parlamento;
23. rileva che l'applicazione delle norme che regolano lo scambio di funzionari con le amministrazioni nazionali e regionali ha determinato nel 2000 due rifiuti di visto (nn. 00/04 e 00/08), per i quali l'Amministrazione non ha fatto ricorso all'autorità superiore per l'annullamento delle decisioni; chiede al Segretario generale di riferire in merito all'applicazione della politica di scambio dei funzionari dopo che sono intervenuti rifiuti di visto;
24. prende atto dei casi, portati alla luce nelle relazioni n. 00/03 e n. 01/01 del controllore finanziario alle istituzioni, che illustrano i rischi di abuso insiti nel sistema dei coefficienti correttori applicato ai regimi pensionistici del personale; osserva che l'Amministrazione ha rivisto le proprie procedure interne conformemente alle raccomandazioni del controllore finanziario; chiede al Segretario generale di verificare con il massimo rigore le dichiarazioni relative al luogo di residenza dei funzionari in pensione; invita la commissione giuridica e per il mercato interno a considerare, quando esaminerà la prossima proposta della Commissione di modifica dello statuto, se sia opportuno mantenere l'attuale sistema dei coefficienti correttori applicati alle pensioni del personale;
25. esprime soddisfazione per la continua tendenza a una riduzione del numero complessivo e del costo delle missioni dei funzionari nei tre luoghi di lavoro del Parlamento, in particolare, fra Lussemburgo e Bruxelles, come evidenziato dai seguenti dati:
Totale
Lussemburgo-Bruxelles
Bruxelles-Lussemburgo
2000
1999
1998
2000
1999
1998
2000
1999
1998
Numero di missioni
9549
10153
10876
7059
7467
8463
2490
2686
2413
Numero di giorni
16342
18882
20380
13396
15446
17244
2946
3436
3136
Costo in milioni di €
2,8
3,2
3,4
2,25
2,6
2,9
0,55
0,6
0,5
26. ricorda il paragrafo 9 della sua decisione del 4 aprile 2001(7) sulla concessione del discarico del Parlamento per il 1999, in cui fa riferimento alle indagini dell'OLAF sulle questioni relative al rifiuto dei visti n. 99/07 e 99/09 e invita l'OLAF a comunicare immediatamente le proprie conclusioni;
Formazione
27. sottolinea l'importanza di utilizzare con maggiore efficienza le risorse umane attualmente impiegate, ricorrendo alla formazione e alla ridistribuzione del personale, anziché all'aumento dell'organigramma;
28. ritiene che, pur rallegrandosi dei corsi di avviamento in materia contabile e di revisione, essi non possano sostituirsi a buone qualifiche professionali e all'esperienza commerciale e che l'utilizzo di brevi corsi sia abbastanza inadeguato per i manager;
29. insiste che, oltre ai corsi obbligatori di gestione finanziaria destinati a tutti i nuovi ordinatori, tutti i funzionari con responsabilità di gestione dovrebbero completare un corso in gestione delle risorse umane, mentre quelli che già ricoprono mansioni gestionali andrebbero incoraggiati a fare altrettanto;
30. esprime sorpresa per il calo del numero di funzionari inseriti nel 2000 nei programmi di formazione professionale rispetto al 1999, come si è verificato anche nel caso del numero di corsi disponibili; sottolinea che a tutti funzionari andrebbe concessa l'opportunità di sviluppare nuove competenze e migliorare quelle attuali; incoraggia inoltre a puntare sulle competenze professionali di particolare utilità al servizio;
31. riconosce il lavoro già avviato in ciascuna Direzione generale al fine di stabilire i rispettivi piani di formazione e la disponibilità di iscrizioni in linea ai corsi di formazione professionale per il personale; riconosce la necessità di promuovere le opportunità di formazione, se il Parlamento vuole far fronte alle nuove sfide e operare con maggiore efficienza;
Assunzioni
32. ritiene che sarebbe opportuno organizzare i concorsi generali su base interistituzionale e che il Parlamento, così come le altre istituzioni, dovrebbe avere la possibilità di assumere personale attingendo ad un elenco comune di candidati idonei, al fine di assicurare una funzione pubblica europea comune, il risparmio dei costi e il miglioramento della successiva mobilità fra le istituzioni; attende la decisone definitiva volta ad istituire un Ufficio assunzioni interistituzionale; ritiene che nel processo di assunzione si dovrebbe tenere debitamente conto di un'analisi delle attitudini dei candidati a lavorare in gruppo;
Luoghi di lavoro e politica immobiliare
33. constata che anche i costi variabili di una tornata ordinaria di 5 giorni a Strasburgo superano quelli di Bruxelles di circa il 33%, che si aggiungono agli altri costi, molto più elevati, dovuti agli edifici, alle spese alberghiere ecc.; ammette che le sedi in cui si svolgono le riunioni del Parlamento sono state stabilite nel trattato, ma contro la volontà del Parlamento; incarica il suo Segretario generale di fornire alla Convenzione una dettagliata analisi del costo connesso al mantenimento di tre luoghi di lavoro;
34. osserva altresì che la riduzione da 5 a 4 giorni della tornata a Strasburgo, che toglie un ottavo del tempo alla durata della tornata, si traduce in risparmi irrisori (0,97% del costo totale della riunione);
35. sottolinea fermamente che la questione del costo d'investimento del nuovo edificio LOW di Strasburgo è stata immediatamente risolta e invita i principali partner e i principali azionisti della società promotrice, la città di Strasburgo e la regione Alsazia a contribuire alla risoluzione della questione; deplora il fatto che il Parlamento abbia dovuto adire la Corte di giustizia per comporre la controversia sulla data di completamento dell'edificio LOW prevista nel contratto; sottolinea che le controversie emerse tra il promotore e i subappaltatori dell'edificio LOW non devono in alcun modo influenzare il costo finale dell'investimento;
36. ricorda che la stipula del contratto per l'edificio LOW è stata oggetto della relazione speciale n. 5/95(8) della Corte dei conti; ricorda inoltre i paragrafi 13, 14 e 15 della sua risoluzione del 13 aprile 2000(9) sul rinvio della concessione del discarico del Parlamento1998, in cui esprime preoccupazioni relative all'applicazione di interessi di mora e di penali per ritardata consegna; insiste che non vengano effettuati ulteriori rimborsi finché le parti non abbiano concordato o altrimenti determinato il costo di investimento definitivo;
37. sottolinea l'esigenza di economizzare l'uso di spazio al fine di limitare l'onere di bilancio dei nuovi edifici D4/D5;
38. prende atto della valutazione relativa all'utilizzo del garage secondo la quale, anche dopo l'ampliamento, a Bruxelles non saranno necessari altri posti macchina per il PE;
39. incarica il suo Segretario generale di modificare, conformemente alla raccomandazione della Corte dei conti nella sua relazione annuale 2000 (paragrafo 7.35), la nomenclatura di bilancio, al fine di distinguere tra affitto, costi di acquisizione e altri tipi di spesa, quali canoni di leasing, laddove esiste un'opzione di riscatto;
40. rileva che il Parlamento ha completato il pagamento degli edifici D1, D2 e D3 di Bruxelles il 15 gennaio 2001 e che la riuscita strategia di versamenti anticipati consentirà risparmi notevoli sui versamenti di oneri d'interessi sul debito;
Gruppi politici
41. ricorda che, nel 2000, l'utilizzo da parte dei gruppi politici di fondi stanziati dal Parlamento europeo dalle voci di bilancio 3707 e 3708 è stato disciplinato dalle norme approvate il 14 dicembre 1998 dall'Ufficio di presidenza; rileva che, sebbene le voci di bilancio 3707 e 3708 abbiano rappresentato nel 2000 circa il 3% del bilancio del Parlamento, la Corte dei conti(10) fissa al 13% la quota totale imputabile ai gruppi politici (voci 3707, 3708 insieme a personale, locali ed attrezzature); precisa che, conformemente alle relative norme dell'Ufficio di presidenza, le relazioni dei gruppi politici, sul modo in cui hanno utilizzato gli stanziamenti loro assegnati per il 2000, rientrano nella sfera pubblica(11); prende atto della decisione dell'Ufficio di presidenza sulla linea di bilancio 3701 facente seguito alle risposte dei gruppi politici alla relazione speciale della Corte dei conti;
42. ricorda che, in virtù delle relative norme dell'Ufficio di presidenza(12), la commissione per il controllo dei bilanci ha il potere di redigere ogni anno una relazione basata sullo stato delle entrate e delle spese, sul bilancio e sulla certificazione del revisore dei conti trasmessi dai gruppi politici;
43. rileva l'esistenza di una tensione tra la necessità di separare le responsabilità dell'amministrazione del Parlamento e quelle dei gruppi politici, da una parte, e il Regolamento finanziario, dall'altra, che non prevede espressamente tale separazione; incarica il suo Ufficio di presidenza di provvedere a che le disposizioni del Parlamento per l'applicazione del Regolamento finanziario comprendano una disposizione volta a inquadrare lo statuto particolare dei gruppi politici, per consentire una regolamentazione chiara ed adeguata delle loro responsabilità; ricorda le osservazioni della Corte dei conti secondo le quali le diverse procedure di audit applicate dai revisori comportano una limitazione nella valutazione dei meccanismi di controllo quanto alla linea di bilancio 3701; spera che la situazione migliorerà in futuro, grazie alla decisione volta a limitare la scelta dei revisori esterni ad un elenco ristretto di società riconosciute a livello internazionale e ad un quadro comune per l'audit;
44. ritiene che, considerata la decisione sulla concessione del discarico del 6 luglio 2000(13), la normativa in materia di spese e responsabilità dei gruppi politici debba essere definita più chiaramente e precisamente nell'ambito della campagna di informazione al fine di identificare i deputati nel quadro del loro partito politico e dei loro rispettivi contesti nazionali ed evitare la responsabilità collettiva di tutti i raggruppamenti politici; invita l'Ufficio di presidenza ad avviare la necessaria revisione;
45. osserva che, in riferimento alle certificazioni emesse dai revisori esterni dei conti selezionati dai gruppi politici, le informazioni e le garanzie relative all'affidabilità dei conti in esse contenute e le verifiche eseguite dal revisore mostrano rilevanti differenze tra i vari gruppi;
46. rileva che lo stato delle entrate e delle spese rivela nel 2000 un livello relativamente basso di utilizzo degli stanziamenti e un livello conseguentemente alto di riporti all'anno successivo; condivide inoltre le osservazioni della Corte dei conti nella relazione speciale n. 13/2000 (paragrafo 19) relativamente al rischio di gestione finanziaria inefficiente se tali riporti non sono accompagnati da un volume corrispondentemente alto di impegni;
47. constata che i bilanci dei gruppi politici presentano, in linea di massima, informazioni non del tutto chiare circa le attività da essi acquisite con i fondi stanziati dal Parlamento europeo, inoltre, come la Corte dei conti precisa nella sua relazione annuale 2000 (paragrafo 7.10), tali attività non figurano nel bilancio dell'Istituzione;
48. appoggia le raccomandazioni della Corte dei conti nella relazione speciale n. 13/2000 (paragrafo 48) che sostengono l'opportunità di pubblicare i conti certificati dei gruppi politici; incarica il suo Segretario generale di eliminare una rubrica dal sito Internet del Parlamento per far spazio alla pubblicazione dei conti certificati dei gruppi politici;
49. ribadisce la richiesta espressa nella sua risoluzione del 13 aprile 2000(14) e la sua summenzionata decisione del 4 aprile 2001, in base alle quali la Corte dei conti ogni due anni ha eseguito un audit delle finanze dei gruppi politici con l'obiettivo di assistere la commissione per il controllo dei bilanci nella redazione della relazione richiesta dall'articolo 2.7.3 delle norme che disciplinano l'utilizzo degli stanziamenti assegnati alla voce di bilancio 3701(15);
50. prende atto dell'osservazione della Corte dei conti nella relazione speciale n. 13/2000 (paragrafo 21), secondo cui le decisioni in conto terzi, prese dai gruppi politici in fatto di occupazione, contratti di noleggio e acquisto sono considerate alla stregua delle decisioni prese dalle autorità competenti del Parlamento e implicano pertanto la relativa assunzione di responsabilità; riconosce che questo spesso fa sì che l'amministrazione del Parlamento sia ritenuta responsabile per decisioni che esulano dal suo controllo; invita il Servizio giuridico a elaborare un parere che raccomandi una soluzione di questo problema di responsabilità finanziaria e contrattuale e che siano messe in atto chiare norme dalle quali risultino precisamente le responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio e il personale (compresi i reclami e le questioni concernenti le leggi sul lavoro) tra l'amministrazione del Parlamento e i gruppi politici;
51. osserva che, a due anni dalla pubblicazione della relazione speciale n. 13/2000 della Corte dei conti europea, non è stata ancora adottata un'idonea base giuridica per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei; critica in particolare il Consiglio per non aver fatto tesoro dei progressi conseguiti sotto la Presidenza belga al riguardo e invita le Presidenze spagnola e danese a garantire che tale accordo sia raggiunto quest'anno;
Membri non iscritti
52. incarica la commissione per il controllo dei bilanci di eseguire un controllo approfondito, analogo a quello eseguito per i gruppi politici, nel contesto della procedura di discarico 2001 dei contributi da versare ai membri non iscritti;
Inventario
53. accoglie favorevolmente il fatto che, per la prima volta, il valore delle immobilizzazioni registrate in bilancio sia stato adeguato al fine di tenere conto del deprezzamento(16); ribadisce la richiesta espressa nella sua risoluzione(17) del 6 luglio 2000 di inserire nel bilancio, per ogni anno, una dichiarazione dettagliata dell'inventario fisico permanente; prende atto delle conclusioni del controllore finanziario(18), secondo cui l'introduzione del sistema ELS ha fornito un quadro di riferimento volto a migliorare la gestione, il controllo e la registrazione dei movimenti d'inventario e che, malgrado ciò, i controlli interni, in particolare, sul processo di uscita dall'inventario presentano ulteriori margini di miglioramento;
54. prende atto della risposta del Parlamento europeo (relazione annuale della Corte 2000, paragrafo 7.10), in cui l'Istituzione afferma di essere a conoscenza del fatto che nel suo inventario non figurano attività acquistate dai gruppi politici mediante fondi stanziati dal PE e che, con l'aiuto dei gruppi politici, si impegnerà a trovare una soluzione;
55. rammenta la raccomandazione della Corte nella relazione speciale n. 13/2000 (paragrafo 66) in base a cui vanno stabilite delle norme chiare, nel rispetto della proprietà e dell'inventario delle attività acquisite utilizzando gli stanziamenti pertinenti, al fine di assicurare la tutela e la gestione ottimale di tutte le attrezzature a disposizione dei gruppi; ricorda le conclusioni dalla Corte dei conti (relazione speciale n. 13/2000, paragrafo 23), secondo cui gli stanziamenti assegnati ai gruppi politici non rappresentano un aiuto ad un organismo esterno, bensì una delega ad un organismo interno per l'esecuzione di tali stanziamenti, ne consegue che tale organismo dovrebbe conformarsi al quadro normativo applicabile alle spese di bilancio; incarica il suo Segretario generale di presentare alla commissione per il controllo dei bilanci, entro il 1° luglio 2002, una relazione che preveda proposte volte ad indicare il modo in cui le attività acquisite dai gruppi politici mediante i fondi del Parlamento potrebbero essere inseriti nell'inventario dell'Istituzione;
Aggiudicazione degli appalti
56. riconosce che, come richiesto nella sua decisione del 4 aprile 2001, il Segretario generale sta attualmente trasmettendo alla commissione per il controllo dei bilanci le relazioni trimestrali della commissione consultiva per gli acquisti e i contratti (CCAM); rileva che, stando alla relazione annuale 2000 elaborata della CCAM, vi è un maggiore ricorso alle procedure del bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti rispetto alla trattativa privata o alla procedura negoziata, come illustrato nella seguente tabella, ma reputa ancora troppo elevato il numero di appalti aggiudicati senza bando di gara:
2000
1999
Bandi di gara aperti
107
107
Bandi di gara ristretti
73
64
Aggiudicazione automatica
15
7
Procedura negoziata
19
36
Trattativa privata
61
115
57. ricorda la necessità di pubblicizzare il più possibile le procedure del bando di gara, prevedendo contatti con gli albi professionali, le associazioni commerciali e annunci pubblicitari in riviste specializzate; raccomanda che, al fine di assicurare la massima trasparenza alle gare ristrette, i bandi di gara andrebbero organizzati solo previa pubblicazione di un invito a manifestare interesse o di una comunicazione preventiva nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o in Internet;
58. insiste che, nel caso delle gare ristrette, la base geografica dei fornitori che partecipano alla gara d'appalto dovrebbe essere la più ampia possibile; accoglie favorevolmente le informazioni riportate nella relazione 2000 della CCAM, in base a cui, su istruzione del Segretario generale, al fine di accrescere la certezza giuridica e ridurre la lunghezza delle procedure, sono stati stilati contratti e condizioni generali standard e messi a disposizione dei servizi del Parlamento in tutte le lingue; sollecita un maggior ricorso a criteri ambientali prodotto/ciclo di vita;
Appalti per i servizi di sicurezza di Strasburgo
59. ricorda che, conformemente al paragrafo 16 della summenzionata risoluzione del 13 aprile 2000 che rinvia la concessione del discarico 1998, è stato chiesto alla Corte dei conti di esaminare i problemi relativi agli appalti per i servizi di sicurezza e, in particolare, all'applicabilità di una disposizione francese nazionale a una specifica gara d'appalto nel campo della sicurezza; rileva che la Corte condivide le preoccupazioni espresse dal controllore finanziario nel rifiuto del visto n. 00/05; chiede al Servizio giuridico di esprimere il proprio parere circa la compatibilità di tale aspetto del diritto francese con il diritto comunitario, al fine di assicurare la concorrenza leale in tale tipo di procedura d'appalto;
60. precisa che la decisione dell'Ufficio di presidenza di non tener conto del rifiuto del visto è stata presa sulla base del parere del Servizio giuridico del Parlamento contenente una valutazione delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario e nazionale; chiede, tuttavia, al Segretario generale di assicurare che, in occasione del prossimo rinnovo del contratto di sicurezza di Strasburgo, l'appaltatore uscente fornisca ai potenziali successori le informazioni necessarie allo stadio adeguato della procedura d'appalto;
Casse di anticipazione
61. si chiede se le casse di anticipazione siano ancora necessarie e chiede al Segretario generale di giustificarne il mantenimento;
Politica d'informazione
62. evidenzia le risorse di bilancio relativamente scarse assegnate all'informazione e alla comunicazione (25 milioni di euro nel 2000, pari ad appena il 2,5% del bilancio totale del Parlamento); rileva che circa la metà di tale somma è utilizzata dal programma delle visite (EUVP) per il quale sarebbe opportuno attuare una modernizzazione; auspica quindi il rispetto di standard comprensibili per quanto riguarda le indennità connesse alla distanza; raccomanda la conseguente esigenza di un incremento adeguato delle risorse di bilancio destinate all'informazione da attuare congiuntamente a una revisione strategica del contenuto e dei metodi della politica d'informazione del Parlamento e a una migliore sinergia con altre istituzioni;
63. rileva l'altissima percentuale di giovani che grazie al programma EUVP equivale a circa la metà dei visitatori del Parlamento; evidenzia la necessità di ripensare il programma EUVP in modo da renderlo più attraente anche per i giovanissimi, ad esempio, aumentando ulteriormente l'impiego di mezzi audiovisivi e multimediali e utilizzando strumenti pedagogici e interattivi;
64. sottolinea il ruolo centrale degli uffici d'informazione esterni del Parlamento europeo quanto alla diffusione di informazioni sul PE negli Stati membri e alla raccolta di risposte e reazioni del pubblico; ritiene che l'avvio del dibattito pubblico sul futuro dell'Europa pone la politica dell'informazione come questione d'urgenza; constata che la condivisione di locali con la Commissione, l'attuazione congiunta del programma PRINCE e il gruppo di lavoro interistituzionale sull'informazione agevolano il risparmio di costi che possono essere utilizzati per migliorare le prestazioni; chiede di essere tenuto al corrente dell'attività del gruppo di lavoro interistituzionale sull'informazione;
65. è al corrente degli obiettivi del programma di lavoro annuale istituito dalla DG III (Direzione generale dell'Informazione e Relazioni pubbliche) per gli uffici d'informazione e invita a valutare rigorosamente se gli obiettivi siano effettivamente raggiunti e se essi assicurino l'efficacia della spesa; approva la priorità data alla creazione di legami più stretti con i media visivi a livello nazionale e regionale e alla maggiore presenza dei deputati del PE in tali aree al fine di personalizzare il lavoro del Parlamento agli occhi del pubblico; chiede che a tutti deputati sia fornito su richiesta materiale di presentazione (ad es. diapositive, video ecc.) di supporto alla spiegazione del ruolo e del funzionamento del Parlamento ai gruppi di visitatori e al loro elettorato;
66. invita gli organi direttivi del Parlamento ad applicare una politica di trasparenza per quanto riguarda le loro pratiche in materia di sovvenzioni e indennità, pubblicando, in un formato accessibile, i regolamenti nonché qualsiasi altra decisione o interpretazione, applicabili per il calcolo delle indennità e delle sovvenzioni per il trasporto dei visitatori;
67. rileva che il website pubblico del Parlamento non è attualmente gestito dalla DG III; ritiene che le attività interne del Parlamento dovrebbero formare parte integrante delle attività d'informazione e di relazioni pubbliche del Parlamento e che ciò potrebbe costituire un più efficace utilizzo delle risorse; invita quindi il Segretario generale ad esaminare la possibilità di trasferire alla DG III la responsabilità per la gestione delle attività interne del Parlamento;
68. ritiene che la norma non scritta seguita dall'amministrazione, secondo la quale non sono ammessi gruppi di visitatori misti provenienti da diversi Stati membri, sia contraria all'obiettivo fondamentale di promuovere i contatti con l'Europa che sono alla base del programma; ritiene che le norme e le procedure del Parlamento europeo, in particolare quelle riguardanti i gruppi di visitatori, dovrebbero riservare più attenzione agli obiettivi dei programmi rispetto al loro onere amministrativo percepito;
Indennità dei membri
69. ricorda che il 10 aprile e il 6 luglio 2000 l'Ufficio di presidenza ha approvato una serie di modifiche all'articolo 14 del regolamento relativo alle spese e alle indennità dei deputati(19), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2001; precisa che nel corso della sua attività di audit, la Corte dei conti si è detta favorevole alla revisione delle nuove disposizioni da parte dell'Amministrazione del Parlamento e del controllore finanziario e che, entro la fine del 2001, riferiscano in proposito conformemente al regolamento finanziario; chiede al Segretario generale di presentare una relazione alla commissione per il controllo dei bilanci entro il 1° luglio 2002;
70. riconosce l'importanza di assicurare che siano istituite le necessarie salvaguardie in materia di tutela dei diritti di tutti gli assistenti assunti da deputati, comprese una corretta assicurazione e copertura sociale, da conseguire con la piena attuazione da parte degli organi competenti del Parlamento dell'articolo 14 della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati e con l'adozione di una statuto degli assistenti;
71. ritiene che la situazione degli assistenti parlamentari e i termini contrattuali loro applicabili debbano essere chiariti istituendo uno statuto specifico per tale categoria del personale; considera che un simile statuto dovrebbe costituire una base regolamentare per l'assunzione di tutti gli assistenti accreditati (che lavorano a orario pieno o ridotto per uno o più deputati); considera che un simile statuto dovrebbe comunque prevedere una deroga per fornitori di servizi ingaggiati per compiti specifici e limitati nel tempo; evidenzia che, pur restando il deputato competente per decidere l'assunzione, la categoria retributiva e il licenziamento dei propri assistenti, spetta all'amministrazione del Parlamento la responsabilità globale per le condizioni amministrative e contrattuali concernenti la retribuzione e il regime previdenziale da applicare in modo corretto e trasparente;
72. ricorda le raccomandazioni della Corte dei conti europea, secondo cui i pagamenti effettuati in materia di spese e indennità di viaggio e di soggiorno devono riflettere il costo effettivo del viaggio e il tempo reale di spostamento; ricorda che questo sistema è già utilizzato dall'amministrazione quando un deputato deve partecipare a riunioni al di fuori del territorio della Comunità europea (articolo 3 della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati);
Causa riguardante la Cassa dei deputati
73. rileva che è stata avviata e si trova nella fase preparatoria la procedura di cui all'articolo 22 dello Statuto dei funzionari, onde stabilire le responsabilità riguardo alla differenza di 4.136.125 FB tra la situazione attuale di tesoreria effettiva e la contabilità dell'esercizio 1982; chiede un chiaro aggiornamento di questa vicenda che si trascina ormai da quasi vent'anni;
Ambiente
74. ritiene che occorra compiere un ulteriore sforzo per ridurre i quantitativi di carta utilizzati all'interno del Parlamento; chiede al suo Segretario generale di esaminare la messa a punto di un'interfaccia sicura Intranet per la presentazione e la firma di emendamenti, interrogazioni parlamentari, dichiarazioni scritte ed altri moduli e documenti parlamentari attualmente presentati su carta; ritiene che ciò comporterebbe anche altri guadagni in termini di efficienza; incarica il suo Segretario generale di cessare la distribuzione cartacea dei documenti parlamentari (come gli ordini del giorno delle commissioni, le comunicazioni ai deputati, ecc.) che possono essere distribuiti anche per e-mail o via Intranet, e di distribuire ai deputati varie copie del materiale di relazioni pubbliche solo su richiesta;
75. sottolinea la necessità di applicare "principi verdi di gestione interna" per i nuovi edifici (ad esempio, piano di mobilità sostenibile, compresa l'installazione di una gestione di mobilità centro/desk, potenziale di efficienza energetica e ricorso alle energie rinnovabili);
76. incarica il suo Segretario generale di migliorare le prassi di gestione ambientale e di presentare dati annuali relativi al consumo di carta, acqua, energia ed altri indicatori rilevanti;
Conclusione
77. richiama l'attenzione dell'amministrazione sulle gravi preoccupazioni esposte nella presente risoluzione, concernenti l'ampia casistica di carenze gestionali che pregiudicano vasti settori dell'esecuzione del bilancio, e chiede che ne siano dedotte le necessarie conclusioni;
o o o
78. concede al suo Segretariato generale il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2000;
79. autorizza la concessione del discarico al contabile per l'esercizio 2000;
80. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e al Mediatore europeo e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).
Relazione speciale n. 13/2000 relativa alle spese dei gruppi politici del Parlamento europeo, corredate dalle risposte del Parlamento europeo, nota a pié pagina al paragrafo 5 (GU C 181 del 28.6.2000).
Articolo 8 delle norme che disciplinano la voce 3707 e articolo 5 delle norme che disciplinano la voce 3708 (vedere processo verbale dell'Ufficio di presidenza del 14.12.1998).
Vedere la precedente nota a piè pagina e le norme dell'Ufficio di presidenza che disciplinano la voce di bilancio 3701, approvata l'11 dicembre 2000 ed entrata in vigore l'1 gennaio 2001.
Discarico 2000: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
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Decisione del Parlamento europeo che concede al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 (C5-0126/2002 – 2001/2111(DEC))
– vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario e sulla gestione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000, corredata delle risposte della Fondazione(1) (C5-0126/2002),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0122/2002),
– visto l'articolo 276 del trattato CE,
– visti l'articolo 93 e l'Allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2002),
A. considerando che la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino) ha il compito di contribuire alla concezione ed alla realizzazione di migliori condizioni di vita e di lavoro con un'azione intesa a sviluppare e diffondere le cognizioni atte a promuovere questa evoluzione, concentrandosi su sei aree prioritarie di ricerca a medio termine, e precisamente: realtà occupazionale, partecipazione dei lavoratori, pari opportunità, coesione sociale, salute e benessere e sviluppo sostenibile,
B. considerando che secondo il codice di condotta del 14 luglio 1998 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali è competente per la supervisione della Fondazione di Dublino, che nel 2000 ha ricevuto una sovvenzione di EUR 14 700 000,
C. considerando che il 4 aprile 2001(2) il Parlamento ha concesso al consiglio di amministrazione della Fondazione il discarico per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 1999, e in tale occasione:
–
ha sollecitato la Fondazione a far eseguire una valutazione esterna in cui si esamini come gli interlocutori più importanti valutino la Fondazione e quale sia l'incidenza delle attività della Fondazione,
–
ha chiesto alla Fondazione di presentare entro la fine del 2001 un piano d'azione,
–
ha chiesto una valutazione della cooperazione in atto tra la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro e un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi di una fusione tra tali agenzie,
D. considerando che la Corte dei conti ha ottenuto ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dei conti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2000 e circa la sostanziale legittimità e regolarità delle sottostanti operazioni,
2. prende nota del seguente prospetto contabile della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro:
2. è preoccupato per l'elevato livello del riporto di stanziamenti dal 2000 al 2001, il cui ammontare è stato di EUR 3 600 000, pari al 25% degli impegni contratti (EUR 14 400 000);
3. auspica che la Fondazione provveda a un migliore controllo dell'esecuzione del suo bilancio, con l'obiettivo di ridurre al minimo i riporti e gli annullamenti di stanziamenti e di por fine alla situazione di mancata utilizzazione di un grosso volume di stanziamenti; tiene conto dell'installazione di un sistema informatizzato di pianificazione/controllo, di una migliore programmazione delle procedure di gara d'appalto e di modifiche nel calendario della riunione (da novembre a ottobre) nel corso della quale il consiglio di amministrazione approva il programma di lavoro annuale;
4. prende atto delle risposte della Fondazione alle osservazioni della Corte dei Conti per quanto riguarda le lacune dei sistemi contabili utilizzati; accoglie favorevolmente l'installazione di un adeguato sistema informatizzato (il sistema EXACT) per la tenuta della contabilità generale; chiede pertanto alla Fondazione di fare in modo di ovviare a tutte le lacune prima del discarico del 2001;
5. deplora che nel 2000 la Fondazione abbia continuato a fare un uso esagerato della cassa anticipi, per cui nel 2000 il 18% di tutti i pagamenti è stato ancora effettuato tramite la cassa anticipi;
6. si compiace che sia stata completata l'operazione di valutazione del personale per il biennio conclusosi il 31 dicembre 2001 utilizzando i rapporti informativi per quasi tutte le valutazioni; rileva con soddisfazione che la Fondazione ha utilizzato la "Guida per la valutazione del personale" della Commissione nonché il miglioramento dei sistemi di gestione e d'informazione del personale durante il 2001;
Valutazione esterna
7. prende atto che il consiglio di amministrazione ha commissionato nel marzo 2000 un rapporto di valutazione esterno che sarà esaminato dal consiglio nella sua riunione del marzo 2002; insiste sull'immediata adozione del piano d'azione per l'attuazione delle raccomandazioni del rapporto, chiede che una copia del rapporto e del piano d'azione vengano inviate al Parlamento europeo;
Parlamento europeo
8. incarica la sua commissione competente di riesaminare la divisione del lavoro tra la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per quanto riguarda i problemi inerenti alla sicurezza e alla salute nell'intento di evitare una duplicazione dei lavori e promuovere le sinergie tra le loro attività;
9. prende atto che i rendiconti finanziari di soltanto una minoranza di agenzie decentrate sono attualmente oggetto di procedure di discarico individuali all'interno del Parlamento europeo; chiede alla Commissione di presentare delle proposte per la revisione delle basi giuridiche di tutte le agenzie nell'intento di applicare il principio della procedura di discarico individuale a tutte le agenzie decentralizzate;
10. si compiace degli sforzi della commissione per l'occupazione e gli affari sociali di presentare proposte di revisione degli attuali orientamenti per la cooperazione tra le commissioni responsabili per le agenzie decentralizzate; è del parere che la revisione degli orientamenti dovrebbe concentrarsi sui seguenti aspetti:
–
garantire che vi siano adeguati meccanismi di controllo nelle commissioni responsabili,
–
garantire che vi sia trasparenza nella procedura di bilancio,
–
rafforzare l'obbligo reciproco d'informazione,
–
garantire che vi sia una chiara divisione dei poteri tra le commissioni interessate;
Decisione di discarico
11. concede al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, sulla base della relazione della Corte dei conti;
o o o
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (serie L).
Discarico 2000: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
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Decisione del Parlamento europeo che concede al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 (C5-0127/2002 − 2001/2112(DEC))
– vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario e sulla gestione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000(1) (C5-0127/2002),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0121/2002),
– visto l'articolo 276 del trattato CE,
– visti l'articolo 93 e l'Allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0101/2002),
A. considerando che il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Centro di Salonicco, Cedefop) ha il compito di promuovere e sviluppare la formazione e l'addestramento professionale a livello comunitario, elaborando e diffondendo documentazione specifica, conducendo ricerche e fungendo da forum di discussione;
B. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 hanno dato un ulteriore impulso all'istruzione e alla formazione e hanno riconosciuto lo sviluppo di una società dell'apprendimento quale mezzo per conseguire l' obiettivo strategico di diventare un economia basata sulla conoscenza competitiva e dinamica, in grado di combinare occupazione, crescita economica e coesione sociale,
C. considerando che, secondo il codice di condotta del 14 luglio 1998, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali è competente per la supervisione del Centro di Salonicco, che nel 2000 ha ottenuto una sovvenzione di EUR 13 600 000,
D. considerando che il Parlamento europeo nel suo discarico al Cedefop per l'esercizio 1999 ha chiesto di presentare entro la fine del 2001 un piano d'azione che tenga conto dei risultati della valutazione esterna,
E. considerando che il Parlamento europeo nel discarico per l'esercizio 1999(2) ha espresso il timore di una sovrapposizione tra le attività del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e quelle della Fondazione europea per la formazione professionale (Torino) ed ha sollecitato un'analisi di vantaggi e svantaggi di una fusione tra le due istituzioni,
F. considerando che la Corte dei conti ha ottenuto ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dei conti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2000 e circa la sostanziale legittimità e regolarità delle sottostanti operazioni,
2. prende nota del seguente prospetto contabile del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale:
2. deplora che il Cedefop non abbia tenuto pienamente conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale 1999 né degli impegni che si era assunto quanto alle procedure che esso stesso ha deciso di applicare per la concessione di contratti, principalmente per progetti relativi all'informatica nel settore della comunicazione elettronica;
3. si compiace della decisione presa il 16 maggio 2001 dalle autorità greche di trasferire la proprietà dell'edificio e del terreno di Salonicco al Cedefop;
4. accoglie favorevolmente la relazione di valutazione esterna del Cedefop, che fornisce un quadro globale del rendimento del Centro dopo l'ultima valutazione che risale al 1995; rileva che l'ultima relazione di valutazione valuta positivamente l'efficacia e l'impatto delle attività del Centro dal 1995 in poi e la sua cooperazione con altre organizzazioni;
5. accoglie favorevolmente il piano d'azione elaborato dal consiglio di amministrazione (29 novembre 2001) dando seguito alla relazione finale di valutazione esterna del Cedefop; rileva che il piano d'azione tiene conto del documento di posizione della Commissione e accerta la validità di tutte le conclusioni e raccomandazioni formulate nel rapporto di valutazione;
6. accoglie favorevolmente le promesse del Cedefop di dare attuazione al piano d'azione in conformità con gli obiettivi e il calendario indicati; approva la proposta secondo la quale il Direttore riferirà annualmente sui progressi compiuti (riunioni di novembre) al consiglio di amministrazione, il quale trasmetterà i risultati al Parlamento europeo;
Cooperazione con la Fondazione europea per la formazione (FEF) di Torino
7. prende atto che la valutazione conclude che la cooperazione tra le due agenzie è soddisfacente e che, attualmente, la FEF ricorre adeguatamente al Cedefop quale centro di risorse;
8. accoglie positivamente il fatto che, su richiesta della Commissione, le due agenzie abbiano elaborato un quadro di cooperazione che è stato concordato dai consigli di amministrazione del Cedefop e della FEF rispettivamente nel marzo e nel giugno 2001; ritiene positivo che questo documento quadro comune definisca gli obiettivi generali di questa nuova cooperazione, in particolare la preparazione dei paesi candidati alla piena partecipazione al Cedefop al momento dell'adesione e i mezzi per facilitare la partecipazione e il coinvolgimento dei paesi candidati nello sviluppo politico della Comunità durante il periodo transitorio;
9. insiste affinché il Centro garantisca che si dia ora piena attuazione a questo nuovo quadro di cooperazione con la FEF, in particolare ricorrendo pienamente e frequentemente al gruppo di lavoro misto che è stato istituito a tal fine;
Parlamento europeo
10. incarica le proprie commissioni competenti a seguire da presso le attività e i risultati del Centro di Salonicco e della Fondazione di Torino per poter valutare la validità dell'accordo quadro concluso nel 2001;
Decisione di discarico
11. concede al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, sulla base della relazione della Corte dei conti;
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12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di curarne la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (serie L).
Discarico 2000: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
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Decisione del Parlamento europeo che concede al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 (C5-0673/2001 − 2001/2238 (DEC))
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione e l'attuazione dell'aiuto al Kosovo per l'esercizio 2000, corredata delle risposte della Commissione e dell'Agenzia europea per la ricostruzione(1) (C5-0673/2001),
– vista la relazione annuale 2000 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'Agenzia europea per la ricostruzione (COM (2001) 446),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0123/2002),
– visto l'articolo 276 del trattato CE,
– visti l'articolo 93 e l'Allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0101/2002),
A. considerando che la Commissione già nel luglio 1999, immediatamente dopo la guerra nel Kosovo, ha costituito la Task Force TAKFO CE incaricata di avviare le prime fasi del programma per la ricostruzione;
B. considerando che l'Agenzia europea per la ricostruzione ha ripreso nel febbraio 2000 i programmi della TAKFO CE e li ha inseriti nel programma per il 2000,
C. considerando che la sfida della ricostruzione del Kosovo era ed è enorme a causa dell'estensione dei danni materiali e umani in un territorio devastato da un decennio di cronica penuria di investimenti, dallo scarso rispetto e dalla violazione dei diritti umani; considerando che la tutela della sostenibilità degli investimenti nel Kosovo costituisce un requisito essenziale per una gestione sana ed efficiente delle risorse di bilancio dell'UE destinate a tale regione;
D. considerando che la strategia dell'Agenzia comprende il passaggio dagli interventi d'urgenza che hanno caratterizzato l'assistenza della Comunità internazionale nel 1999 a misure a più lungo termine mirate a una ricostruzione e a una ripresa sostenibili,
E. considerando che gli interventi d'urgenza sono tuttavia continuati per gran parte del 2000, e ciò ha riguardato in particolare la fornitura delle utenze pubbliche fondamentali quali elettricità, acqua e raccolta dei rifiuti, nonché misure di emergenza per ripristinare infrastrutture chiave quali la rete dei trasporti;
F. considerando che la Corte dei conti è del parere che, per quanto riguarda l'esercizio 2000, l'amministrazione e la gestione del bilancio dell'Agenzia sono risultate decisamente efficienti e che l'Agenzia è riuscita a portare a termine la maggior parte degli ambiziosi obiettivi che si era prefissa nel primo anno di attività nei settori dell'energia, dell'edilizia abitativa, dei trasporti e dell'agricoltura,
G. considerando che la Corte dei conti ritiene che l'Agenzia abbia rispettato i criteri di efficienza ed economia e sia riuscita, applicando le norme in vigore con notevole flessibilità, ad ottenere prezzi inferiori e a stimolare l'economia della regione,
H. considerando che la Corte dei conti ha ottenuto ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dei conti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2000 e circa la sostanziale legittimità e regolarità delle sottostanti operazioni,
2. prende nota del seguente prospetto contabile dell'Agenzia europea per la ricostruzione:
ESERCIZIO FINANZIARIO 2000
(migliaia di €)
(a)
Entrate
258788
Entrate provenienti dalla Commissione
257933
Entrate proprie
680
Entrate varie
175
(b)
Spese
268030
Titolo I – Spese per il personale
Pagamenti relativi all'esercizio
4632
Stanziamenti riportati
131
Titolo II – Spese amministrative
Pagamenti relativi all'esercizio
2078
Stanziamenti riportati
1670
Titolo III – Spese operative
Pagamenti relativi all'esercizio
139786
Stanziamenti riportati
119733
Risultato dell'esercizio
-9242
Pagamenti TAFKO (fuori bilancio)
-26860
Differenze di cambio per l'esercizio
-334
Saldo dell'esercizio
-35768
Controllo finanziario
2. prende atto delle risposte della Commissione e dell'Agenzia per quanto riguarda il rischio segnalato al paragrafo 68 della relazione della Corte dei Conti; desidera che la Commissione e l'Agenzia forniscano l'assicurazione che verranno eseguiti regolarmente esaurienti controlli in loco ex ante sulle transazioni; auspica una rapida approvazione delle annunciate proposte di modifica del regolamento finanziario in cui si prevede tra l'altro la nomina di un controllore interno;
3. ricorda al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione che è tenuto a rispettare le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio del 5 dicembre 2000 sull'Agenzia europea per la ricostruzione(2) in materia di informazione del Parlamento europeo, compresa la presentazione di una relazione trimestrale di attività (articolo 5, paragrafo 5);
4. raccomanda alla Commissione di presentare al Parlamento europeo la relazione annuale elaborata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2667/2000 entro il 1° maggio di ogni anno;
5. insiste sulla necessità di promuovere indagini adeguate, compresa, se del caso, una valutazione interna dell'Ufficio europeo antifrode (OLAF), sulle ipotesi ben motivate di cattiva gestione e di corruzione legate agli investimenti a favore delle centrali elettriche nel Kosovo;
Agenzia europea per la ricostruzione
6. si congratula con l'agenzia per i suoi buoni risultati nel 2000 per quanto riguarda l'attuazione del programma di ricostruzione e plaude a tale proposito alla dedizione sul piano individuale del personale che a volte ha dovuto lavorare in condizioni piuttosto difficili; fa inoltre presente che anche il personale della TAKFO CE ha svolto il suo compito in maniera più che esemplare nell'immediato dopoguerra;
7. constata che la voce principale del bilancio dell'Agenzia è quella della "ricostruzione del settore energetico"; segnala a tale proposito la situazione paradossale, incomprensibile per la popolazione, di essere confrontata giornalmente con interruzioni dell'erogazione di elettricità;
8. rileva che una più stretta cooperazione con Belgrado è essenziale per migliorare la situazione energetica nel Kosovo e intende facilitare il compito dell'UNMIK (United Nation Mission in Kosovo) di trovare soluzioni creative per consentire all'ente per l'energia elettrica del Kosovo (KEK) di avere una personalità giuridica e di istituire dei meccanismi affinché le istituzioni finanziarie internazionali concedano dei crediti al KEK, dal momento che i donatori internazionali non possono fornire indefinitamente finanziamenti mediante sovvenzioni per tutti gli investimenti e le ricorrenti esigenze del Kosovo;
9. approva il piano d'azione per il settore dell'energia concordato nell'ottobre 2001 tra la Commissione e l'Agenzia, che fissa gli obiettivi ("benchmarks") che devono essere raggiunti dall'UNMIK e dal KEK;
10. plaude all'efficace e parsimonioso approccio dell'Agenzia nel settore dell'edilizia abitativa, dei trasporti e dell'agricoltura;
Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), Rappresentante speciale del Segretario generale e Commissione europea
11. chiede all'UNMIK di attuare il piano d'azione di misure essenziali concordate dalla Commissione e dall'UNMIK, soprattutto per quanto riguarda la necessità di una campagna multimediale mirante a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica a problemi del settore dell'energia elettrica che contribuiscono agli sprechi e al mancato pagamento;
12. sollecita nondimeno l'UNMIK a formulare una politica dei trasporti affinché possa essere garantita la sostenibilità degli investimenti; chiede altresì all'UNMIK di tener conto delle osservazioni della Corte dei conti per quanto riguarda i dazi doganali e le imposte sulle vendite elevati imposti ai fattori di produzione agricoli, che tendono a scoraggiare la produzione agricola;
13. invita insistentemente il Rappresentante speciale del Segretario generale (RSSG) delle Nazioni Unite in Kosovo a compiere sforzi molto più grandi per impostare un quadro politico e una strategia a lungo termine per garantire la sostenibilità degli investimenti della CE e internazionali nel Kosovo; chiede alla Commissione, che finanzia il pilastro UE dell'UNMIK, di discutere lo sviluppo di una politica sostenibile e un quadro regolamentare con l'UNMIK e le istituzioni provvisorie di autogoverno (IPAG), in particolare il Presidente, il Primo Ministro, il governo e l'Assemblea del Kosovo; chiede che una relazione sullo sviluppo di una politica sostenibile e di un quadro regolamentare e sul progresso dei piani d'azione settoriali concordati con la Commissione venga inclusa nel rapporto di fine anno dell'UNMIK per il 2002; sottolinea in proposito che occorre migliorare con la massima urgenza la capacità di raccolta tributaria del Kosovo per incrementare le sue entrate di bilancio e raggiungere la stabilità finanziaria; chiede all'UNMIK di indicare nella sua relazione di metà anno e di fine anno, le misure adottate e quelle previste miranti ad incrementare le entrate di bilancio del Kosovo;
14. chiede all'UNMIK di svolgere una verifica della gestione di cassa e delle procedure di appalto del KEK; chiede che opzioni più a lungo termine per lo sviluppo del settore elettrico del Kosovo vengano esaminate alla luce dell'imminente studio della Banca mondiale;
Autorità del Kosovo
15. chiede alle competenti autorità del Kosovo di compiere i passi necessari, secondo quanto previsto nel summenzionato piano d'azione, per accrescere il tasso di riscossione delle entrate, frenare il consumo di elettricità, e formalizzare un accordo sugli scambi di elettricità con la Serbia e i paesi limitrofi, dal momento che il sistema di produzione di elettricità del Kosovo deve importare elettricità durante i periodi di punta ed esportarla durante i periodi non di punta;
Decisione di discarico
16. concede al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000;
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17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia per la ricostruzione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di curarne la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (serie L).
A. ricordando che lo sviluppo della politica europea di sicurezza e difesa (PESD) e la creazione di strutture che consentano all'Unione europea di attuare una politica per la prevenzione dei conflitti e per la gestione civile e militare delle crisi sono stati avviati con l'intento di dare credibilità ad una politica estera di sicurezza comune (PESC) coerente, che promuova gli interessi globali e i valori universali espressi nella Carta delle Nazioni Unite,
B. riconoscendo che la NATO è l'organizzazione di sicurezza militare per la difesa collettiva e che gli Stati europei devono contribuire sempre di più e più efficacemente all'onere rappresentato dalla condivisione delle responsabilità degli alleati per la sicurezza e la difesa,
C. facendo riferimento alla dichiarazione del Consiglio europeo di Laeken sulla capacità operativa della PESD, che dovrebbe consentire all'Unione europea di analizzare e pianificare, di prendere decisioni e, nel caso in cui la NATO in quanto tale non sia coinvolta, di avviare ed effettuare operazioni per la gestione militare delle crisi,
D. notando che per una efficace gestione delle crisi da parte dell'Unione, è necessario lo sviluppo equilibrato di capacità civili e militari, che comporta una stretta coordinazione tra tutte le risorse e tutti gli strumenti, sia civili che militari, disponibili nell'Unione,
E. consapevole delle notevoli carenze in termini di capacità e strutture militari chiave che garantiscano che sia possibile effettuare in loco l'intera gamma dei compiti di Petersberg mediante uno spiegamento agevole, la piena mobilità, comunicazioni sostenibili, sicure e interoperabili,
F. notando che le lacune chiave nel settore della capacità, sottolineate nella Conferenza sul miglioramento della capacità del 19 novembre 2001, riguardano carenze strategiche nei sistemi di trasporto aereo e nei sistemi 3C-I (comando, controllo, comunicazione e intelligence) nonché lacune tattiche, in altri settori,
G. affermando che la capacità dell'Unione di gestione delle crisi è stata potenziata dal recente sviluppo della stretta consultazione e cooperazione tra l'UE e la NATO nella gestione della crisi nei Balcani occidentali,
H. preoccupato tuttavia che gli accordi di sicurezza con la NATO e gli accordi concernenti l'accesso garantito alla pianificazione operativa dell'Alleanza, la presunzione della disponibilità di preidentificate strutture e capacità della NATO e l'identificazione di una serie di opzioni di comando disponibili nell'Unione, non sono ancora stati conclusi,
I. preoccupato per l'ampliarsi del gap tecnologico, come è stato sottolineato dalla crisi del Kossovo e dalla guerra in Afghanistan, tra le forze americane e quelle europee, a causa del quale le truppe europee tendono a perdere la capacità di operare in collegamento con le forze USA e pertanto viene minacciata anche la coerenza all'interno dell'Alleanza atlantica,
J. compiacendosi dei progressi fatti per la definizione di obiettivi concreti per gli aspetti civili della gestione della crisi, soprattutto nei settori della polizia, dello stato di diritto e della protezione civile, riconoscendo che è necessario lavorare ancora per definire criteri qualitativi in questi settori ed anche il raggio d'azione e il tipo di capacità di amministrazione civile dell'UE,
K. notando che l'ulteriore sviluppo delle capacità della UE in termini di gestione civile delle crisi renderanno necessaria una esauriente valutazione dei fabbisogni, al fine di identificare altri settori nei quali la UE deve sviluppare le proprie capacità e meccanismi migliorati per garantire che la gestione civile delle crisi sia compatibile con le attività comunitarie e contribuisca alle capacità della UE di prevenzione dei conflitti,
L. riconoscendo che nel mondo post 11 settembre la lotta al terrorismo internazionale è ormai diventata l'obiettivo principale di una politica europea di sicurezza e di difesa che, tuttavia, non può essere effettuata solo in termini militari, e che la prevenzione e repressione del terrorismo internazionale richiede un'intera gamma di misure non militari, quali la partecipazione ai servizi di intelligence e la cooperazione di polizia e giudiziaria, per cui sarà necessaria una piena cooperazione interistituzionale e interpilastri, o la costruzione di istituzioni e infrastrutture democratiche e della società civile in Stati che si sono dimostrati o si dimostrano inadempienti,
M. considerando che questa lotta contro il terrorismo internazionale non deve incidere sui diritti politici, sociali e umani dei cittadini, e non deve costituire un alibi per giustificare azioni repressive massicce da parte di governi contro i propri cittadini; sottolineando anche che il massimo contributo dell'UE per la prevenzione del terrorismo internazionale consisterà nella sua capacità di riuscire a costruire o ricostruire le istituzioni democratiche, l'infrastruttura sociale ed economica, una buona governance ed una società civile,
1. si rallegra dei progressi effettuati finora per la creazione di strutture e procedure UE per la gestione delle crisi, nonché degli impegni presi dagli Stati membri in merito alle capacità militari e civili che consentiranno alla UE di effettuare missioni di polizia e operazioni ristrette di gestione militare delle crisi per compiti Petersberg meno impegnativi, quali operazioni di salvataggio e di tipo umanitario e di mantenimento della pace;
2. sostiene pertanto la decisione del Consiglio del 18 e 19 febbraio 2002 sulla missione di polizia UE (EUPM) nella Bosnia-Erzegovina, che inizierà il 1° gennaio 2003, e prenderà il posto del Gruppo internazionale di polizia delle Nazioni Unite (GIP);
3. ritiene che la EUPM nella Bosnia-Erzegovina rappresenti un importante intervento per la gestione civile di una crisi nel quadro della PESD e nel più ampio contesto del processo di stabilizzazione e di associazione dell'intera regione;
4. ritiene che i costi iniziali di 14 milioni di euro per il 2002, nonché la maggior parte dei 20 milioni sui 38 milioni di euro di costi di gestione annui per il 2003-2005, vadano finanziati con il bilancio della PESC a condizione che questo Parlamento venga adeguatamente consultato nel quadro della procedura di bilancio; ciò include anche un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio su uno strumento generale di flessibilità nell'ambito del bilancio dell'UE per il finanziamento delle operazioni di gestione civile delle crisi;
5. appoggia la dichiarazione di intenti del Consiglio europeo di Barcellona riguardante lo spiegamento di una forza UE di reazione rapida per la sua prima missione di mantenimento della pace nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia riprendendo l'operazione NATO "Amber Fox", che già attualmente è costituita soltanto da truppe europee;
6. ritiene che questa missione, che dipende dall'accesso alla pianificazione (Shape) e alle capacità di comando (D-Saceur) della NATO, sia di enorme importanza pratica e simbolica per la credibilità UE nella gestione delle crisi;
7. ritiene che nel caso di un'operazione sotto il comando dell'UE nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il necessario ricorso alle strutture di pianificazione e di comando NATO non debba pregiudicare accordi generali sulla partecipazione di paesi NATO non UE;
8. ritiene che il primo tentativo per giungere a un accordo con la Turchia sia stato compiuto al di fuori delle procedure decisionali dell'UE, e si aspetta che un accordo globale UE-NATO sull'uso delle strutture e delle capacità NATO non scalfisca l'autonomia decisionale dell'Unione; chiede alla Commissione e al Consiglio di fare una dichiarazione al Parlamento sul mandato negoziale su questo punto;
9. sottolinea che le spese per le operazioni che abbiano implicazioni militari o difensive devono essere ripartite tra gli Stati membri e la Comunità;
10. invita i governi degli Stati membri a dare la priorità assoluta nei loro contratti pubblici per la difesa alle esigenze della forza di reazione rapida, concentrandosi sulle attrezzature e la tecnologia che migliorerebbero la capacità di detta forza di effettuare missioni del tipo Petersberg; ciò comporterebbe l'esigenza di una maggiore interoperabilità e standardizzazione delle attrezzature militari delle forze europee, da utilizzare sia nel contesto UE-PESD che nel contesto NATO;
11. sollecita gli Stati membri a dare importanza alla qualità delle forze militari e di polizia dell'UE e ad assicurare che le persone che vi partecipano abbiano una comprensione esauriente e approfondita dei loro compiti;
12. si compiace della creazione di quattordici gruppi multidisciplinari nel quadro della Presidenza spagnola, perché esaminino le carenze più gravi dei quaranta settori nei quali sono state identificate lacune nelle strutture militari;
13. ritiene che un miglioramento delle capacità militari non dipenda solo dall'adeguatezza dei bilanci per la difesa ma possa essere raggiunto innanzitutto razionalizzando le iniziative di difesa e aumentando la sinergia tra progetti nazionali e multinazionali e continuando ad abolire le strutture e le forze obsolete della guerra fredda; ritiene che la creazione di un meccanismo di sviluppo delle capacità, come convenuto al Consiglio europeo di Göteborg, significa che è arrivato il momento di riavviare l'azione in questo settore quale parte integrante del piano d'azione di capacità europea;
14. ritiene che una industria europea degli armamenti forte, efficiente e redditizia, che comprenda delle capacità di ricerca e di sviluppo, ed una efficace politica di contratti pubblici siano vitali per lo sviluppo della PESD e siano una condizione essenziale se si vuole che l'industria della difesa europea competa su termini più paritari con l'industria statunitense; si preoccupa a tale proposito dei cospicui investimenti in materia di ricerca e di sviluppo che taluni Stati membri prevedono di concedere a industriali americani del settore degli armamenti;
15. invita la Commissione, in questo contesto, a presentare al Consiglio e al Parlamento una versione modificata del suo piano d'azione 1997, che specifichi tra l'altro se la Commissione può finanziare studi di fattibilità per l'acquisto di attrezzature di sostegno di origine non militare perché siano usate dalle forze armate degli Stati membri, ad esempio adattando gli aeroplani civili esistenti perché possano effettuare operazioni di rifornimento in volo;
16. ritiene, in questo contesto, che lo sviluppo e l'acquisto di grandi aeroplani A 400 M da parte di otto paesi europei rappresenti una capacità di spiegamento essenziale a garanzia della piena mobilità delle truppe europee;
17. ritiene che la standardizzazione delle difese sia imperativa e invita i governi degli Stati membri a dare una maggiore priorità alla creazione di un'Agenzia europea degli armamenti e a prevedere la possibilità di acquistare e utilizzare in comune gli armamenti;
18. invita il Consiglio, per l'attuazione del suo piano d'azione delle capacità europee, a fissare negli organi attuali, soprattutto in seno al comitato militare e alla Headline Goal Task Force, una procedura sistematica per il riesame e la consultazione a livello UE di tutti i programmi nazionali di lungo termine per la pianificazione e gli acquisti nel settore della difesa per ottenere la massima economia ed efficienza di scala fin dall'inizio, ad esempio con il programma britannico "sistema futuro di offensiva aerea";
19. ribadisce la sua posizione che il controllo e la limitazione dell'esportazione di armi, oltre ad una politica efficiente per contrastare la proliferazione globale delle piccole armi nelle regioni di tensione e presso tutti i tipi di combattenti ufficiali e non, vadano considerati quali parte integrante della PESD e della politica commerciale dell'UE;
20. ritiene altresì che, dopo la dichiarazione del Consiglio europeo di Laeken sull'operabilità della forza europea di reazione rapida sia giunto il momento di formalizzare le riunioni dei ministri della difesa UE a livello del Consiglio e che si trasmettano relazioni regolari al Parlamento europeo;
21. ricorda l'iniziativa del Belgio di redigere un Libro bianco sulla sicurezza europea in stretto coordinamento con la NATO e invita la Presidenza spagnola a procedere urgentemente con questo progetto;
22. sottolinea l'esigenza di esaminare in quale misura l'intera gamma delle missioni Petersberg debba essere ridefinita, per includere contromisure appropriate contro il terrorismo internazionale e se necessario, per adeguare di conseguenza l'obiettivo principale e gli aspetti civili della gestione delle crisi; fa presente che tale ridefinizione non dovrebbe includere la possibilità di attacchi preventivi contro terzi;
23. chiede che la Presidenza riferisca alla commissione responsabile del Parlamento sulle esperienze che essa trarrà dalle esercitazioni militari UE del maggio 2002, che comporterà procedure di comando e di controllo piuttosto che spiegamento di truppe in loco;
24. chiede che la Commissione effettui, in cooperazione con la Presidenza, uno studio esaustivo sui fabbisogni relativo alle capacità di gestione civile delle crisi, in modo che l'UE possa definire i propri obiettivi nei settori dell'amministrazione civile, affinare ed estendere i propri obiettivi in termini di capacità in altri settori di gestione civile delle crisi, e garantire che i fabbisogni identificati di gestione delle crisi possano essere soddisfatti mediante uno spiegamento concertato e coerente delle capacità degli Stati membri e degli strumenti comunitari, e che questi sforzi siano integrati e sostengano le iniziative di più lungo termine per la prevenzione dei conflitti;
25. chiede inoltre alla Presidenza di riferire pienamente nella sua prevista relazione sulla prevenzione dei conflitti (Siviglia) su tutti i progressi che sono stati fatti in linea con le raccomandazioni del piano d'azione di Göteborg, con la comunicazione della Commissione e con la risoluzione del Parlamento del 13 dicembre 2001 sulla prevenzione dei conflitti(1); chiede di riferire, in particolare, sui temi dell'inserimento della prevenzioni dei conflitti in tutte le relazioni esterne UE, sulla partecipazione delle società civili internazionali e locali nelle attività per la prevenzione e la gestione dei conflitti, nonché sulla cooperazione intensificata con le Nazioni Unite e l'OCSE; ricorda che la prevenzione delle crisi e la gestione civile delle crisi sono un tema del primo pilastro con chiare responsabilità per la Commissione e il Parlamento europeo;
26. ricorda che la responsabilità per il controllo parlamentare della politica europea di sicurezza e di difesa è condivisa dal Parlamento europeo e dai Parlamenti nazionali in base ai rispettivi diritti e doveri nel quadro dei pertinenti trattati e costituzioni; ribadisce la sua opinione che in questa prospettiva l'Assemblea parlamentare UEO dovrebbe essere eliminata;
27. nota che la spesa militare e lo spiegamento delle forze armate nazionali continuano a rientrare nell'esclusiva competenza dei parlamenti nazionali, ma che i costi di gestione delle azioni comuni UE per la gestione delle crisi devono essere coperti dal bilancio comunitario e pertanto controllati dal Parlamento europeo;
28. chiede pertanto relazioni più strette e un più intenso scambio di informazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali in relazione ai problemi riguardanti la PESC e la PESD, in modo da rendere possibile un più ampio dialogo tra i parlamenti;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
– vista la comunicazione della Commissione "Attuazione della strategia dell'Unione europea in materia di industria connessa con la difesa" (COM(1997) 583),
– visti la Conferenza sul miglioramento delle capacità militari e il relativo piano d'azione sulle capacità europee del 19 novembre 2001,
A. considerando che nella riunione del Consiglio "Affari generali" del 19-20 novembre 2001 i ministri degli esteri e della difesa dell'Unione europea hanno indicato chiaramente le attuali carenze delle capacità militari nei settori dell'intelligence, della logistica, delle comunicazioni e dei sistemi di trasporto aereo,
B. considerando che gli Stati membri dell'UE spendono l'equivalente del 60% circa del bilancio destinato dagli USA alla difesa, ma che la resa in termini di capacità militari equivale soltanto al 10%,
C. considerando che il miglioramento delle capacità militari si può ottenere essenzialmente mediante una razionalizzazione degli sforzi di difesa ed un aumento delle sinergie tra progetti nazionali e multinazionali,
1. si compiace degli sforzi di ristrutturazione e razionalizzazione compiuti dalle industrie europee della difesa; ritiene che essi andrebbero pienamente sostenuti dalle istanze pubbliche;
2. ribadisce l'opinione che un'industria europea degli armamenti forte, efficiente e vitale e un'efficace politica di approvvigionamento sono essenziali per lo sviluppo della PESD;
3. ribadisce il proprio sostegno al piano d'azione della Commissione del 1997 contenuto nella precitata comunicazione della Commissione e deplora che siano stati compiuti progressi così modesti nell'attuazione dello stesso;
4. invita la Commissione a mettere a punto un piano d'azione aggiornato e a presentarlo al più presto al Consiglio e al Parlamento; tale piano d'azione aggiornato dovrebbe considerare tra l'altro:
–
in quale misura la politica commerciale comune dell'UE e le norme del mercato unico si debbano applicare alle industrie della difesa,
–
la possibilità di creare nel settore della difesa una struttura equivalente al Comitato consultivo per la ricerca aeronautica in Europa, onde consentire una condivisione e un coordinamento migliori della ricerca europea in materia di difesa,
–
quali ulteriori azioni sono necessarie per agevolare la costituzione di imprese transnazionali,
–
in che modo si possa realizzare l'integrazione delle industrie dei paesi candidati;
5. rileva che il settore aerospaziale ha aperto la strada per quanto riguarda la ristrutturazione, ma che è necessaria una maggiore cooperazione nel campo delle dotazioni terrestri e navali;
6. considera imperativa la standardizzazione della difesa e chiede che vengano esplicati maggiori sforzi per raggiungere tale obiettivo;
7. invita gli Stati membri ad accordare maggiore priorità alla creazione di un'Agenzia europea per gli armamenti;
8. ritiene che l'articolo 296 del trattato andrebbe invocato solo per questioni particolarmente sensibili sul piano nazionale;
9. ritiene che l'efficace applicazione del codice di condotta in materia di esportazioni di armi vada considerata come parte integrante della politica industriale europea in materia di armamenti; ritiene altresì che il codice andrebbe ulteriormente sviluppato e reso giuridicamente vincolante e che, nell'ambito del processo post-Nizza, la questione delle esportazioni di armi dovrebbe rientrare nella sfera di competenza comunitaria, eliminando in tal modo un consistente ostacolo alla cooperazione UE nel settore delle industrie della difesa;
10. si compiace dei progressi compiuti nel contesto del processo avviato con la Lettera d'intenti sottoscritta da sei paesi; ritiene che a lungo termine tutti gli Stati membri debbano potervi partecipare;
11. invita gli Stati membri ad accordare priorità assoluta, negli appalti nel settore della difesa, al soddisfacimento delle esigenze di capacità della PESD, rivolgendo particolare attenzione alle esigenze della forza d'intervento rapido, che va visto come un progetto pilota nel settore;
12. invita il Consiglio e la Commissione a mantenere un dialogo con le autorità statunitensi al fine di potenziare le possibilità di consolidamento e di fusioni a livello transatlantico;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.
Situazione in Medio Oriente
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Medio Oriente
– viste la sua raccomandazione al Consiglio, del 13 dicembre 2001 sulla crisi in Medio Oriente e il ruolo dell'Unione europea nella regione(1), la sua risoluzione del 7 febbraio 2002 sulla situazione in Medio Oriente(2) e la sua risoluzione del 20 marzo 2002 sui risultati del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002(3),
A. profondamente sconvolto dalla sempre più grave tragedia umana vissuta dai popoli israeliano e palestinese,
B. convinto che solo un ritorno al tavolo dei negoziati riaprirà la prospettiva della coesistenza di due Stati, Israele e Palestina, in un contesto di pace e sicurezza,
C. seriamente preoccupato per gli scontri che stanno avendo luogo alla frontiera con il Libano e che potrebbero estendersi a tutta la regione,
D. considerando che il perdurare del conflitto in Medio Oriente è fonte di crescenti tensioni nei paesi arabi e comporterà un peggioramento della situazione politica ed economica internazionale,
1. appoggia le risoluzioni 1397, 1402 e 1403 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che chiedono il ritiro dell'esercito israeliano dai territori palestinesi, inclusa Ramallah; ne esige la piena e immediata applicazione e chiede la cessazione di ogni violenza;
2. condanna energicamente tutti gli attentati terroristici suicidi perpetrati indiscriminatamente contro Israele da estremisti palestinesi; invita l'Autorità palestinese a compiere uno sforzo maggiore per scongiurare gli atti di terrorismo;
3. condanna l'escalation militare perseguita dal governo Sharon ‐ che viola il diritto internazionale e il diritto umanitario e non fornirà una soluzione efficace agli attacchi terroristici ‐ e condanna l'oppressione della popolazione civile palestinese da parte dell'esercito israeliano e la sistematica distruzione di infrastrutture in Cisgiordania;
4. segnala al governo israeliano che Yasser Arafat, presidente democraticamente eletto dell'ANP, deve godere di libertà di movimento e reputa inammissibile che egli sia de facto agli arresti domiciliari;
5. condanna il rifiuto opposto dal primo ministro Sharon a che una delegazione di alto livello dell'UE incontrasse il presidente Arafat e ritiene che il governo israeliano dovrebbe trarre vantaggio dal sincero impegno europeo a trovare una soluzione alla crisi, ivi compreso il problema del terrorismo; ritiene che l'offensivo trattamento riservato alla delegazione dell'UE rappresenti un punto di svolta nelle relazioni tra Israele e l'Europa;
6. sottolinea l'importanza della riunione di Madrid tra l'UE, gli Stati Uniti, la Russia e il Segretario generale delle Nazioni Unite per discutere la situazione attuale e si compiace dell'iniziativa della Presidenza del Consiglio; chiede che siano studiati provvedimenti in vista dell'invio nella regione di una forza internazionale d'interposizione e di osservazione sotto l'egida delle Nazioni Unite; chiede agli Stati membri di predisporre sin da ora il proprio contributo a tale forza;
7. invita il Consiglio a decretare un embargo sulle forniture di armi a Israele e alla Palestina;
8. invita il Consiglio e la Commissione a convocare urgentemente il Consiglio di associazione UE-Israele al fine d'illustrare la sua posizione al governo israeliano, chiedendogli di ottemperare alle ultime risoluzioni dell'ONU e di dare una risposta positiva agli sforzi attualmente esplicati dall'UE per addivenire a una soluzione pacifica del conflitto; chiede in tale contesto alla Commissione e al Consiglio di sospendere l'Accordo euromediterraneo di associazione UE-Israele;
9. sottolinea la particolare responsabilità degli Stati Uniti nella crisi, dovuta soprattutto alla loro influenza sulla politica israeliana, e sostiene la decisione d'inviare una delegazione statunitense ad alto livello nella regione per cercare di far riprendere i colloqui fra le due parti e porre termine alla violenza;
10. si compiace del sostegno dato dalla Lega araba alla proposta saudita, che dovrebbe costituire una base di discussione per un accordo di pace duraturo fra Israele e Palestina, e invita il governo israeliano a riconoscere questo giro di boa nell'atteggiamento degli Stati arabi nei confronti del conflitto;
11. condanna fermamente i recenti atti di antisemitismo perpetrati in Europa, come quelli contro sinagoghe, scuole e cimiteri ebraici;
12. esprime pieno sostegno agli israeliani, ai palestinesi e alle organizzazioni internazionali che, ad ogni livello, lavorano per la pace, inclusi i riservisti israeliani che si rifiutano di prestare servizio nei territori occupati, ed esprime in particolare solidarietà e sostegno alle coalizioni israelo-palestinesi per la pace;
13. chiede a Israele di garantire il libero accesso dei mezzi d'informazione ai Territori occupati e di consentire alle autorità diplomatiche e consolari di contattare i cittadini UE nella regione;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo e al Parlamento d'Israele, al Presidente dell'Autorità nazionale palestinese e al Consiglio legislativo palestinese, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente e al Congresso degli USA e al Segretario generale della Lega araba.
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cecenia,
– viste le recenti informazioni e dichiarazioni sulla Cecenia rilasciate da diverse ONG, dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, dal Consiglio d'Europa, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dal ministero degli Esteri della Federazione Russa,
A. considerando che le recenti informazioni e dichiarazioni sulla Cecenia presentano un quadro conflittuale sulla situazione dei diritti dell'uomo nella Repubblica,
B. considerando che durante la sessione invernale del 23 gennaio 2002, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa non ha preso in considerazione alcuna sanzione nei confronti della Russia per aver violato i diritti dell'uomo in Cecenia e che il relatore della sua commissione speciale, Lord Judd, ha dichiarato di aver constatato miglioramenti tangibili nel corso della sua recente visita esplorativa nella regione, quantunque la situazione resti difficile;
C. considerando che la relazione annuale sui diritti dell'uomo, pubblicata il 4 marzo 2002 dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, definisce riprovevole l'atteggiamento della Russia in materia di diritti dell'uomo in Cecenia, dove le forze di sicurezza federali avrebbero dimostrato uno scarso rispetto per i diritti umani fondamentali e vi sarebbero segnalazioni affidabili di gravi violazioni, tra cui numerose segnalazioni di esecuzioni extragiudiziali sia da parte del governo che dei combattenti ceceni,
D. considerando che nella relazione di Medici senza frontiere, pubblicata il 4 marzo 2002, si accusa la comunità internazionale, con riferimento alla campagna contro il terrorismo lanciata in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001, di non essere in grado di opporsi al Cremlino, né di proteggere la vita dei cittadini ceceni e neppure i loro diritti umani più elementari, sottolineando che quasi 200.000 ceceni vivono in condizioni sempre più precarie e pericolose e invitando le agenzie delle Nazioni Unite e i paesi donatori a fare tutto il possibile per conseguire miglioramenti tangibili nella prestazione di assistenza, in particolare reintroducendo la registrazione di nuovi profughi, affinché gli aiuti siano commisurati al numero di beneficiari, e prestando immediata attenzione ai bisogni più urgenti, ovvero agli alloggi e al riscaldamento,
E. considerando che in una dichiarazione rilasciata il 28 febbraio 2002 dal gruppo "Human Rights Watch", con sede a New York, si afferma che la brutalità delle forze armate russe in Cecenia è stata dimenticata dopo gli eventi dell'11 settembre 2001 e che la carta bianca per la violenza nei confronti dei civili concessa alla Russia in quanto uno dei partner principali nella campagna contro il terrorismo guidata dagli Stati Uniti sta distruggendo quel poco di fiducia che i ceceni ancora nutrivano nei confronti di Mosca, facendo naufragare gli sforzi di pace e, in ultima analisi, pregiudicando l'immagine della Russia quale partner affidabile nella guerra internazionale contro il terrorismo,
F. considerando che Aslambek Aslakhanov, il deputato della Cecenia alla Duma, sostiene che le autorità russe non si sono attivate in alcun modo per ripristinare la qualità della vita in Cecenia, afferma che circa l'80% dei fondi destinati alla Cecenia nel bilancio 2001 sono spariti e sottolinea che i diritti dell'uomo non sono affatto rispettati,
G. considerando che nella sua relazione sulla Cecenia, presentata all'attuale sessione annuale della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo a Ginevra, Mary Robinson, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, sottolinea che, nonostante il fatto che in Cecenia si stiano registrando alcuni cambiamenti positivi, la situazione per quanto riguarda i diritti economici, sociali e culturali della popolazione cecena continua a destare gravi preoccupazioni, e che giungono continue segnalazioni di sequestri da parte dei ribelli e di violazioni dei diritti dell'uomo da parte delle forze governative russe, aggiungendo che lo scorso anno la Russia non ha proceduto ad alcuna indagine credibile su tali violazioni ed esortando le autorità russe a intensificare i loro sforzi in tal senso,
H. considerando che Lord Judd, portavoce dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per la Cecenia, durante la sua recente visita a Mosca il 21 marzo scorso, ha annunciato l'intenzione di sollevare, in occasione della prossima sessione dell'Assemblea, la questione dell'istituzione di un gruppo consultivo speciale sulla Cecenia, incaricato di esaminare i problemi più importanti riguardo a questo paese, quali la situazione dei diritti dell'uomo e i procedimenti giudiziari nei confronti dei responsabili di violazioni di diritti umani sul territorio ceceno,
1. ribadisce la propria convinzione che non esista una soluzione militare per i problemi in Cecenia ed esorta tutte le parti in causa a proclamare immediatamente il cessate il fuoco e a ricercare una soluzione politica al conflitto;
2. esorta il rappresentante speciale del governo russo in Cecenia a rafforzare l'impegno a perseguire e consegnare alla giustizia i colpevoli di violazioni dei diritti dell'uomo, siano essi membri delle forze federali russe o terroristi ceceni;
3. riconosce che la Russia ha adottato alcune misure costruttive al fine di indagare sulle violazioni dei diritti umani in Cecenia, ma deplora l'enorme divario che persiste tra il numero delle denunce di tali violazioni da un lato, e il numero dei procedimenti giudiziari relativi a questi casi e dei processi a carico dei responsabili di tali crimini dall'altro; segnala che esiste lo stesso divario inaccettabile anche tra il numero dei procedimenti penali avviati e il numero di casi effettivamente portati in tribunale;
4. invita la Russia a fornire un'assistenza adeguata alle vittime del conflitto, sia in Cecenia sia nelle repubbliche russe confinanti;
5. invita la Russia a creare condizioni favorevoli al rimpatrio dei rifugiati, incluse garanzie di sicurezza e condizioni socio-economiche adeguate;
6. esorta la Russia a cooperare pienamente con le agenzie umanitarie finanziate dalla Comunità europea e a facilitarne le condizioni operative, in particolare mediante un sistema trasparente di permessi per entrare in Cecenia e l'accesso delle organizzazioni umanitarie al sistema di comunicazione radio VHF;
7. chiede alla sua delegazione per le relazioni con la Russia di predisporre con la controparte russa un gruppo di lavoro comune sulla Cecenia avente l'obiettivo di verificare la situazione, di indagare sui casi riferiti di violazioni dei diritti umani e di riferirne a questo Parlamento;
8. si richiama alla sua risoluzione del 16 marzo 2000 sulle violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario in Cecenia(1), nella quale si preconizzava l'istituzione di una delegazione ad hoc di cinque membri, che si rechi in missione nella regione del Caucaso del Nord al fine di discutere con le autorità russe e i rappresentanti ceceni tutte le questioni relative all'attuale conflitto, come illustrate nella summenzionata risoluzione e nelle risoluzioni precedenti;
9. invita ECHO a proseguire le proprie attività nella regione e a cooperare con le altre organizzazioni internazionali al fine di garantire un'assistenza specifica alle vittime delle mine antiuomo, che includa terapie fisiche, protesi e sostegno psicologico;
10. invita la Commissione e gli Stati membri a portare avanti i propri sforzi per convincere le autorità russe a facilitare le condizioni operative per le agenzie umanitarie internazionali, in particolare ECHO e i media indipendenti russi e internazionali, in Cecenia;
11. si compiace al riguardo dell'iniziativa dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e della Duma di organizzare un forum denominato " Consiglio consultivo ceceno", il quale ha tenuto la sua prima riunione a Mosca in marzo e che si prefigge di creare un quadro per la ripresa di contatti diretti tra il governo russo e i separatisti ceceni;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'OSCE, al Segretario Generale delle Nazioni Unite, alla Duma e al Consiglio della Federazione Russa, al governo della Federazione Russa e alle autorità della Cecenia.