Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro (COM(2002) 406 – C5-0428/2002 – 2002/0167(CNS))
La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)
(7 bis) E' opportuno includere nell'atto istitutivo del Centro di traduzione la possibilità per lo Stato membro che lo ospita di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.
Emendamento 2 ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94)
All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:
"3 bis. Il Centro trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità."
Emendamento 3 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 10, paragrafo 2, lettera c bis (nuova) (regolamento (CE) n. 2965/94)
All'articolo 10, paragrafo 2 è aggiunta la lettera c bis seguente: "c bis) Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari dello Stato membro che ospita il Centro."
Emendamento 4 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94)
1 bis. Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dal Centro.
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94)
2 bis. Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione previa adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.
Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94)
3 bis. Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.
Emendamento 7 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94)
1 bis. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti del Centro soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
Emendamento 8 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 14, paragrafo 8 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94)
8 bis. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
Emendamento 9 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 15, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94)
Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.
Emendamento 10 ARTICOLO 1, PUNTO 6, COMMA UNICO BIS (nuovo) Articolo 15 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94)
E' aggiunto l'articolo 15 bis seguente: "Articolo 15 bis
In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti."