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Procedura : 2002/0167(CNS)
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Ciclo del documento : A5-0336/2002

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A5-0336/2002

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P5_TA(2002)0477
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Testi approvati
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Martedì 22 ottobre 2002 - Strasburgo
Modifica dell'atto costitutivo dell'Agenzia europea per la ricostruzione a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario *
P5_TA(2002)0478A5-0336/2002

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea per la ricostruzione, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0429/2002 – 2002/0168(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 11
CONSIDERANDO 4 bis (nuovo)
(4 bis) E' opportuno includere nell'atto istitutivo dell'Agenzia la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.
Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 1, COMMA UNICO BIS (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 14 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)
All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo 14 bis seguente:
"14 bis. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Essa comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode e di irregolarità."
Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)
2 bis. All'articolo 6 è aggiunto il pagrafo 3 bis seguente:
3 bis. Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari dello Stato membro che ospita l'Agenzia.
Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)
4 bis. Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione previa adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.
Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 7, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)
5 bis. Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'Agenzia.
Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)
1 bis. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'Agenzia soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 8, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)
4 bis. Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.
Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 8, paragrafo 8 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)
8 bis. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 4, COMMA UNICO BIS (nuovo)
Articolo 9 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)
E' aggiunto l'articolo 9 bis seguente:
"Articolo 9 bis
In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti."
Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo)
Articolo 10 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)
4 bis. E' aggiunto l'articolo 10 bis seguente:
"Articolo 10 bis
Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi."

(1) La votazione sul progetto di risoluzione legislativa è stata aggiornata conformemente all'articolo 69 del regolamento (A5-0336/2002).

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