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Procedura : 2002/0167(CNS)
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Ciclo del documento : A5-0336/2002

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A5-0336/2002

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P5_TA(2002)0477
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Testi approvati
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Martedì 22 ottobre 2002 - Strasburgo
Modifica dell'atto costitutivo dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario *
P5_TA(2002)0479A5-0336/2002

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2309/93 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0430/2002 – 2002/0170(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 21
CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)
(5 bis) E' opportuno includere nell'atto istitutivo dell'Agenzia la possibilità per lo Stato membro che la ospita di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.
Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 2, COMMA UNICO BIS (nuovo)
Articolo 56, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)
E' aggiunto il paragrafo 5 bis seguente:
"5 bis. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Essa comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode e di irregolarità."
Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 57, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)
1 bis. Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari dello Stato membro che ospita l'Agenzia.
Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 57, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)
5 bis. Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.
Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 57, paragrafo 6 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)
6 bis. Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione previa adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.
Emendamento 26
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 57, paragrafo 7 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)
7 bis. Il direttore esecutivo può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'Agenzia soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 57, paragrafo 9 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)
9 bis. Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'Agenzia.
Emendamento 28
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 57, paragrafo 15 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)
15 bis. l direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
Emendamento 29
ARTICOLO 1, PUNTO 3, COMMA UNICO BIS (nuovo)
Articolo 57 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)
E' aggiunto l'articolo 57 bis seguente:
"Articolo 57 bis
In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti."
Emendamento 30
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Articolo 59, comma unico (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)
3 bis. All'articolo 59 è aggiunto il comma unico bis seguente:
"Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi."

(1) La votazione sul progetto di risoluzione legislativa è stata aggiornata conformemente all'articolo 69 del regolamento (A5-0336/2002).

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