Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per la formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detta Fondazione (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0431/2002 – 2002/0171(CNS))
La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 31 CONSIDERANDO 4 bis (nuovo)
(4 bis) E' opportuno includere nell'atto istitutivo della Fondazione la possibilità per lo Stato membro che la ospita di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.
Emendamento 32 ARTICOLO 1, PUNTO 2, COMMA UNICO BIS (nuovo) Articolo 5, paragrafo 9 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)
E' aggiunto il paragrafo 9 bis seguente: "9 bis. La fondazione trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Essa comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode e di irregolarità."
Emendamento 33 ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo) Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)
3 bis. All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente: "3 bis. Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari dello Stato membro che ospita la Fondazione."
Emendamento 34 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)
1 bis. Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dalla Fondazione.
Emendamento 35 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)
2 bis. Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione previa adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.
Emendamento 36 ARTICOLO 1, PUNTO 4, COMMA 1 BIS (nuovo) Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)
All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo 4 bis seguente:
"4 bis. Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva."
Emendamento 37 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)
1 bis. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti della Fondazione soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
Emendamento 38 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 11, paragrafo 9 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)
9 bis. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
Emendamento 39 ARTICOLO 1, PUNTO 6, COMMA UNICO BIS (nuovo) Articolo 12 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)
E' aggiunto l'articolo 12 bis seguente: "Articolo 12 bis
In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti."
Emendamento 40 ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo) Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)
6 bis. All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente: "1 bis. Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi."