Torna al portale Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2002/0167(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0336/2002

Testi presentati :

A5-0336/2002

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(2002)0477
P5_TA(2002)0478
P5_TA(2002)0479
P5_TA(2002)0480
P5_TA(2002)0481
P5_TA(2002)0482
P5_TA(2002)0483
P5_TA(2002)0484
P5_TA(2002)0485
P5_TA(2002)0486
P5_TA(2002)0487
P5_TA(2002)0488
P5_TA(2003)0108
P5_TA(2003)0109
P5_TA(2003)0110
P5_TA(2003)0111
P5_TA(2003)0112
P5_TA(2003)0113
P5_TA(2003)0114
P5_TA(2003)0115
P5_TA(2003)0116
P5_TA(2003)0117
P5_TA(2003)0118
P5_TA(2003)0119

Testi approvati
PDF 193kWORD 30k
Martedì 22 ottobre 2002 - Strasburgo
Modifica dell'atto costitutivo dell'istituzione di Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario *
P5_TA(2002)0482A5-0336/2002

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione (2002/187/GAI), che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0433/2002 – 2002/0173(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 51
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) E' opportuno includere nell'atto istitutivo dell'Eurojust la possibilità per lo Stato membro che lo ospita di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.
Emendamento 52
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 32, paragrafo 1, comma 3 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
L'Eurojust trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode e di irregolarità.
Emendamento 53
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 34, paragrafo 3 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
1 bis. All'articolo 34 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:
"3 bis. Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari dello Stato membro che ospita l'Eurojust."
Emendamento 54
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
1 bis. Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'Eurojust.
Emendamento 55
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 35, paragrafo 3 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
3 bis. Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il collegio informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il collegio adotta la decisione definitiva.
Emendamento 56
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 35, paragrafo 4 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
Il bilancio definitivo viene adottato dal collegio previa adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.
Emendamento 57
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 36, paragrafo 1, comma unico bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.
Emendamento 58
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 36, paragrafo 1 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
1 bis. Il direttore amministrativo può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'Eurojust soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal collegio. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
Emendamento 59
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 36, paragrafo 8 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
8 bis. Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
Emendamento 60
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 37 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
Articolo 37 bis
In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.

(1) La votazione sul progetto di risoluzione legislativa è stata aggiornata conformemente all'articolo 69 del regolamento (A5-0336/2002).

Note legali - Informativa sulla privacy