Modifica dell'atto costitutivo dell'istituzione di Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario *
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione (2002/187/GAI), che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0433/2002 – 2002/0173(CNS))
La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 51 CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) E' opportuno includere nell'atto istitutivo dell'Eurojust la possibilità per lo Stato membro che lo ospita di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.
Emendamento 52 ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 32, paragrafo 1, comma 3 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
L'Eurojust trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode e di irregolarità.
Emendamento 53 ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo) Articolo 34, paragrafo 3 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
1 bis. All'articolo 34 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente: "3 bis. Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari dello Stato membro che ospita l'Eurojust."
Emendamento 54 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
1 bis. Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'Eurojust.
Emendamento 55 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 35, paragrafo 3 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
3 bis. Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il collegio informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il collegio adotta la decisione definitiva.
Emendamento 56 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 35, paragrafo 4 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
Il bilancio definitivo viene adottato dal collegio previa adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.
Emendamento 57 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 36, paragrafo 1, comma unico bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.
Emendamento 58 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 36, paragrafo 1 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
1 bis. Il direttore amministrativo può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'Eurojust soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal collegio. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
Emendamento 59 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 36, paragrafo 8 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
8 bis. Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
Emendamento 60 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 37 bis (nuovo) (decisione del Consiglio 2002/187/GAI)
Articolo 37 bis
In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.