Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda il sistema di controllo e di revisione interna dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0434/2002 – 2002/0174(CNS))
La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 61 CONSIDERANDO 6 bis (nuovo)
6 bis. E' opportuno includere nell'atto istitutivo dell'Ufficio la possibilità per lo Stato membro che lo ospita di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.
Emendamento 62 ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo) Articolo 108, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2100/94)
2 bis. All'articolo 108 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente: "3 bis. Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari dello Stato membro che ospita l'Ufficio."
Emendamento 63 ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS, COMMA UNICO BIS (nuovo) Articolo 108, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2100/94)
All'articolo 108 è aggiunto il paragrafo 4 bis seguente: "4 bis. Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'Ufficio."
Emendamento 64 ARTICOLO 1, PUNTO 2 ter (nuovo) Articolo 109, paragrafo 2 bis (nuovo) ((regolamento (CE) n. 2100/94)
2 ter. All'articolo 109 è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente: "2 bis. Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva."
Emendamento 65 ARTICOLO 1, PUNTO 2 ter, COMMA UNICO BIS (nuovo) Articolo 109, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2100/94)
All'articolo 109 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente: "3 bis. Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di comunitario previa adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico. "
Emendamento 66 ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo) Articolo 115, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2100/94)
3 bis. All'articolo 115 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente: "3 bis. Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi."