Modifica dell'atto costitutivo dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario *
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio per quanto riguarda alcune norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0435/2002 – 2002/0175(CNS))
La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 67 CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)
(5 bis) E' opportuno includere nell'atto istitutivo dell'Osservatorio la possibilità per lo Stato membro che lo ospita di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.
Emendamento 68 ARTICOLO 1, PUNTO 2, COMMA UNICO BIS Articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)
All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo 5 bis seguente: "5 bis. L'Osservatorio trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode e di irregolarità."
Emendamento 69 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 11, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)
4 bis. Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari dello Stato membro che ospita l'Osservatorio.
Emendamento 70 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 11, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)
5 bis. Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'Osservatorio.
Emendamento 71 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 11, paragrafo 6 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)
6 bis. Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.
Emendamento 72 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 11, paragrafo 7 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)
7 bis. Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione previa adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.
Emendamento 73 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 11, paragrafo 9 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)
9 bis. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'Osservatorio soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
Emendamento 74 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 11, paragrafo 12 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)
12 bis. Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.
Emendamento 75 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 11, paragrafo 17 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)
17 bis. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
Emendamento 76 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 11, paragrafo 19 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)
19 bis. In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.